End of waste e testo unico ambientale: novità in Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione della legge 9 maggio 2025, n. 69, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 sul S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025, n. 109.
Le modifiche al TU ambiente
Tra le tante misure, rilevano, innanzitutto, alcune modifiche al D.Lgs. n. 152/2006. Una di queste, all'art. 2, comma 2-bis della legge in commento, riguarda l'aggiunta dei commi 5-ter e 5-quater all'articolo 184-ter riguardano l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 2026, del "Nucleo end of waste (NEW)", con lo scopo di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti sul tema.
Un'altra modifica, di cui all'art. 12, comma 2 della legge in commento, riguarda le commissioni tecniche di verifica dell’impatto ambientale e Pnrr-Pniec di cui all'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 152/2006.
Le altre misure
- all'art. 10, comma 5, legge in commento, sono dettati nuovi compiti del commissario della cosiddetta "terra dei fuochi";
- l’art. 11-bis stabilisce l’assunzione di nuovo personale per l'Ispettorato nazionale del lavoro;
- l’art. 12 riporta misure relative alla denuncia di infortuni sul lavoro e malattie professionali all’Inail;
- l'art. 12-quinquies stabilisce disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- l'art. 19 stanzia nuovi fondi per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);
- l'art. 20 prevede l'istituzione della struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (Pums) presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- l'art. 21 introduce misure per il dipartimento della protezione civile.
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
Testo coordinato del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25
Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di
conversione 9 maggio 2025, n. 69 (in questo stesso Supplemento
ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni». (25A02898)
(S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025, n. 109)
Vigente al: 13-5-2025
Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Capo I
Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica
amministrazione e per il superamento del precariato
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(omissis)
Art. 2
Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani
nella pubblica amministrazione
(omissis)
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure
concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
50 unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione
tecnica, da inquadrare nell'Area dei funzionari, in possesso di
laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure
concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti e'
riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi
previsti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto
abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione
pubblica, attivita' di supporto tecnico specialistico e operativo in
materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel
triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i
requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione
consiste nella verifica dell'attivita' svolta. Per le finalita' di
cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementata di 50
unita' di personale dell'Area dei funzionari. A seguito del
completamento delle procedure di cui al presente comma, le
convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma
503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione
agli oneri riferibili al personale della predetta societa'
eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e di euro
2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo
indeterminato, di euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative
alla gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per l'anno
2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese
relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per
l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto
periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno
2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole:
«nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».
2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione
della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti
i seguenti:
«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un
supporto qualificato allo svolgimento delle attivita' istruttorie
concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, e' istituito il
Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW e'
composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori
universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto
superiore di sanita' e all'ENEA, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o di
laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale
in materia ambientale, con particolare riferimento al settore
dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata
esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo
periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola
volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3
del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto
dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso
annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione,
non superiore a 40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2-ter. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate alla tutela
del territorio e alla gestione delle acque nonche' alla mitigazione
del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con
particolare riguardo alle attivita' di pianificazione e di
aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di
bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e
della vigente dotazione organica, di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di
procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal
presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale
comunale, nonche' di attuare le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con
profilo di assistente sociale itermini di cui all'alinea e alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025.
3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare
e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale che ha
prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia puo' procedere,
entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facolta'
assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con
la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo
determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia
stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto
previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei
di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato o
indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate
anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi
continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede
all'assunzione;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello
relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per
l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla
qualifica di inquadramento.
(omissis)
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(omissis)
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di enti locali
Art. 8
Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano
(omissis)
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni possono procedere,
nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla
stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area
dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente
utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto del
dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il
periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio
selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita'
lavorativa svolta. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(omissis)
Art. 10
Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in
materia di personale a supporto delle attivita' di ricostruzione
nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di
maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella Terra dei
fuochi
(omissis)
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri
di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area
denominata «Terra dei fuochi» individuata dalle direttive dei
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre
2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6,
mediante lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale,
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e
programmati, nonche' delle iniziative volte a garantire la salubrita'
dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il
monitoraggio sanitario delle popolazioni insediate nell'area
interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili
per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui alla
lettera a);
c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori
da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonche' stima
delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi
medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di
contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale
e messa in sicurezza operativa o permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli
interventi e alle iniziative attuati e programmati.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonche' la
regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo
competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5,
lettera a), comunicano al Commissario di cui al medesimo comma le
informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o
programmati, e i relativi quadri finanziari.
7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto
le attivita' di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonche'
un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in
particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti
nell'area denominata «Terra dei fuochi».
8. La relazione di cui al comma 7 e' trasmessa anche al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della
Salute, alla Regione Campania, nonche' a tutti i soggetti di cui al
comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a
trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla
contabilita' speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.
9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri una relazione sulle attivita' svolte e sulle
eventuali criticita' almeno trimestralmente. Per il primo anno, il
Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza
mensile. Ciascuna relazione e' pubblicata in un'apposita sezione del
sito internet istituzionale del Commissario.
10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresi' al Commissario
ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e
prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 5.
11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6
che risultano gia' integralmente finanziati a legislazione vigente,
con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti
interessati, nonche' ulteriori interventi previa individuazione della
relativa copertura finanziaria.
12. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, il
contingente di personale della struttura commissariale di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
e' incrementato di dieci unita' per il triennio 2025-2027. Per le
finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 659.290
euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) provvede allo svolgimento di attivita' di monitoraggio
sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c),
e pubblica i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito
internet istituzionale, che garantisca il piu' ampio accesso ai dati
stessi da parte della societa' civile e dei soggetti interessati. Per
le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per
ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
(omissis)
Titolo III
MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITA' E IL RAFFORZAMENTO DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I
Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni
(omissis)
Art. 11 bis
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Ispettorato nazionale
del lavoro
1. Al fine di rendere piu' efficiente il controllo sulla gestione
finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la
tempestivita' delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di
adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31,
comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonche' di
potenziare il coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di
lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle
nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi
compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite
crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo
decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla
gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalita' previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al
Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita'
svolta nell'esercizio esaminato»;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «non superiore a 7.846
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.812
unita'» e le parole: «ottantasei posizioni dirigenziali di livello
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «novantaquattro
posizioni dirigenziali di livello non generale». A tale fine
l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unita' di
personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede
per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante
50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi
da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralita'
finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera,
l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale
disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo
corrispondente al relativo onere.
Art. 12
Ulteriori misure urgenti per la funzionalita' della pubblica
amministrazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo
di assenza per malattia dovuta al COVID-19 non e' equiparato al
periodo di ricovero ospedaliero ed e' computabile ai fini del periodo
di comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il primo periodo e' soppresso.
1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Al fine di tutelare il servizio sanitario e di
fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione
del virus SARS-CoV-2,» sono soppresse;
b) le parole: «31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni
lavorative rese» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) le parole: «, non sono ripetibili» sono sostituite dalle
seguenti: «non sono ripetibili».
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della
gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127,
secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10
ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25
febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, si applica altresi' ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente
articolo.
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto
dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza
costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura
dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche
statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni
pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto
nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il
Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa,
l'Istituto superiore di sanita', l'Ispettorato nazionale del lavoro e
le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento
e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo e' aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie
professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti
delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere
gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli
infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state
denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha
versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli
infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali
denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio
assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione
per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette
annualita' non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato
al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con
riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o
ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli
oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie
professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a
essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la
gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento
di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo
convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto
o l'ente interessato.
2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall'anno 2024 sono
riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento
eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi gia' percepiti
dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i
dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo
4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del
personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico
collocato fuori del ruolo organico della magistratura, titolare di
incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e
periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del
raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto
dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale
e' riconosciuta l'indennita' prevista dall'articolo 23-ter, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato
raggiungimento degli obiettivi annuali e' valutato in misura non
inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima
indennita'.
(omissis)
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro
per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
(omissis)
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
(omissis)
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacita'
amministrativa e di potenziare le attivita' necessarie per assicurare
la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more
dell'espletamento di procedure di mobilita' e comunque fino al 31
dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale
non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il
medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30,
comma 1-quinquies , primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
(omissis)
Art. 12 quater
Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio
sanitario nazionale
1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario
nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in
assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le
aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026,
possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non
oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di eta' di cui
all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di
convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio
sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella
pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma
prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
e' aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale
dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale,
tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale.
3. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, le parole: «disciplinato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483» sono sostituite
dalle seguenti: «disciplinato con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministro della salute».
(omissis)
Art. 12 quinquies
Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale
1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso
l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia
di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio
dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia
nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma
902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1
milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026
e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo
1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti
professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto
comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico e' disposta la cessazione del
rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche
indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilita'
disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale
cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione,
anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria
appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione
giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la
ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui
all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle
Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al
secondo periodo e' effettuata a valere sulle facolta' assunzionali
delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma
5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle
amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste
pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle
facolta' assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(omissis)
Art. 19
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi
europei e delle risorse delle politiche della coesione nonche' in
materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta
(omissis)
2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operativita' e
sostenibilita' della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del
PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il
potenziamento delle attivita' di monitoraggio, di caratterizzazione
dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare
mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto,
con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di
risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai
procedimenti di compatibilita' ambientale e di autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di
trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
(omissis)
Art. 20
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori
pubblici
(omissis)
2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' istituita la
Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita'
sostenibile (PUMS), che e' designata quale punto di contatto
nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze
della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del
medesimo Ministero ed e' retta da un dirigente di livello non
generale, che coordina 12 unita' di personale, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unita' da
inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unita' nell'Area degli
assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al
secondo periodo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a
legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del predetto Ministero e' incrementata di una unita'
dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le finalita' di
cui al presente comma, a conferire un incarico di livello
dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti
percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge
le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE)
2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza
ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la
predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di
cui al primo periodo puo' avvalersi di un numero massimo di cinque
esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno
2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri
assunzionali nonche' di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro
250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti
agli esperti. Sono altresi' autorizzate le spese per il funzionamento
della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per
l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese
per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel
limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a
decorrere dall'anno 2026, nonche' le spese per l'erogazione dei buoni
pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a
decorrere dall'anno 2026.
(omissis)
Art. 21
Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della
capacita' operativa del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «del sistema nazionale di protezione civile»
sono inserite le seguenti «, con particolare riferimento alle
esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente
articolo,»;
b) le parole «e' consentito, nelle more del rinnovo della
contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il
riconoscimento, per il triennio 2013-2015,» sono sostituite dalle
seguenti: «e' consentito il riconoscimento»;
c) le parole «delle integrazioni al trattamento economico
accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n.
3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo
17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «delle
integrazioni al trattamento economico accessorio gia' previste
dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo
17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3,
dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le
integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.
3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal
personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia, per reperibilita', articolazioni dell'orario di lavoro e
protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate
esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo
5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17,
comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura
del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato
presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e
monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime
(COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri
Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di
vigilanza.»
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacita' operativa del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri nell'esercizio delle attivita' di coordinamento delle
attivita' emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento
del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di
supporto alle funzioni in capo all'autorita' nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a),
del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, nonche' per consentire l'effettivo svolgimento
dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesimo codice, con
particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio
nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul
territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri puo' provvedere al conferimento di incarichi
dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi
del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' incrementato al 17% della relativa dotazione organica a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' autorizzato a procedere, a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, alla
stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui
alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1,
previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva
dell'attivita' lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con
contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie
formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi
continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(omissis)
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.