End of waste e testo unico ambientale: novità in Gazzetta

Pubblicata la legge n. 69/2025, di conversione del D.L n. 25/2025 relativo al reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Coinvolti, oltre al Mase, anche l'ispettorato nazionale del Lavoro, Ispra, la struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (Pums), il commissario per la terra dei fuochi e la protezione civile

End of waste e testo unico ambientale: novità in Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione della legge 9 maggio  2025, n. 69, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 sul S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025, n. 109.

Nuovo personale per le Pa

Le modifiche al TU ambiente

Tra le tante misure, rilevano, innanzitutto, alcune modifiche al D.Lgs. n. 152/2006. Una di queste, all'art. 2, comma 2-bis della legge in commento, riguarda l'aggiunta dei commi 5-ter e 5-quater all'articolo 184-ter  riguardano l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 2026, del "Nucleo end of waste (NEW)", con lo scopo di assicurare un supporto qualificato allo  svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti sul tema.

Un'altra modifica, di cui all'art. 12, comma 2 della legge in commento, riguarda le commissioni tecniche di verifica dell’impatto ambientale e Pnrr-Pniec di cui all'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 152/2006.

Le altre misure

  • all'art. 10, comma 5, legge in commento, sono dettati nuovi compiti del commissario della cosiddetta "terra dei fuochi";
  • l’art. 11-bis stabilisce l’assunzione di nuovo personale per l'Ispettorato nazionale del lavoro;
  • l’art. 12 riporta misure relative alla denuncia di infortuni sul lavoro e malattie professionali all’Inail;
  • l'art. 12-quinquies stabilisce disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  • l'art. 19 stanzia nuovi fondi per l'istituto superiore per la protezione e la  ricerca ambientale (Ispra);
  • l'art. 20 prevede l'istituzione della struttura nazionale di supporto per i piani urbani della  mobilità sostenibile (Pums) presso il ministero delle Infrastrutture e dei  trasporti;
  • l'art. 21 introduce misure per il dipartimento della protezione civile.

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

Nuovo personale per le Pa

Testo coordinato del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 

 

Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di
conversione 9 maggio  2025,  n.  69  (in  questo  stesso  Supplemento
ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni». (25A02898)

 

(S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025, n. 109)

 

Vigente al: 13-5-2025

 

Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Capo I
Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica
amministrazione e per il superamento del precariato

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

(omissis)

                               Art. 2

Disposizioni urgenti per il superamento del  precariato  dei  giovani

                   nella pubblica amministrazione

(omissis)

2. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'

autorizzato ad assumere a  tempo  indeterminato,  mediante  procedure

concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui

all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

50 unita' di personale non dirigenziale ad  elevata  specializzazione

tecnica, da inquadrare  nell'Area  dei  funzionari,  in  possesso  di

laurea  specialistica  o  magistrale.  I  bandi  per   le   procedure

concorsuali   definiscono   i   titoli,   valorizzando   l'esperienza

lavorativa  in  materia   ambientale   nell'ambito   della   pubblica

amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater,  comma  1,  lettera

f),  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Nelle  procedure

concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento  dei  posti  e'

riservato a soggetti in  servizio,  in  possesso  dei  requisiti  ivi

previsti, che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto

abbiano  svolto,  alle  dipendenze  di  societa'   a   partecipazione

pubblica, attivita' di supporto tecnico specialistico e operativo  in

materia  ambientale  presso  il  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel

triennio anteriore alla predetta  data.  Per  i  candidati  aventi  i

requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione

consiste nella verifica dell'attivita' svolta. Per  le  finalita'  di

cui  al  presente  comma,  la  dotazione   organica   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e'  incrementata  di  50

unita'  di  personale  dell'Area  dei  funzionari.  A   seguito   del

completamento  delle  procedure  di  cui  al   presente   comma,   le

convenzioni  stipulate  fra  il  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui  all'articolo  1,  comma

503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in  relazione

agli  oneri  riferibili  al   personale   della   predetta   societa'

eventualmente  assunto.  Per  l'attuazione  del  presente  comma   e'

autorizzata la spesa di euro  675.806  per  l'anno  2025  e  di  euro

2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a  tempo

indeterminato, di euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese  relative

alla gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per  l'anno

2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per  le  spese

relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per

l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a  decorrere  dall'anno  2026,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317

dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  al  quarto

periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle  seguenti:

«nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono  sostituite  dalle

seguenti:  «nell'anno  2028»,  le  parole:  «nell'anno   2028»   sono

sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029»,  le  parole:  «nell'anno

2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e  le  parole:

«nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».

2-bis.  Al  fine  di  rafforzare  le   competenze   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia  di  cessazione

della  qualifica  di  rifiuto,  all'articolo  184-ter   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono  aggiunti

i seguenti:

«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di  assicurare  un

supporto qualificato allo  svolgimento  delle  attivita'  istruttorie

concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, e' istituito il

Nucleo end of waste  (NEW),  posto  alle  dipendenze  funzionali  del

Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica.  Il  NEW  e'

composto  da  cinque  membri  scelti  tra  professori  o  ricercatori

universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a

enti di ricerca, al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione

dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,  all'Istituto

superiore  di  sanita'  e  all'ENEA,  con  esclusione  del  personale

docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle

istituzioni scolastiche, ovvero tra  soggetti,  anche  estranei  alla

pubblica amministrazione, in possesso del  diploma  di  laurea  o  di

laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale

in  materia  ambientale,  con  particolare  riferimento  al   settore

dell'economia circolare. I cinque membri del NEW  sono  nominati  con

decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione  motivata

esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al  secondo

periodo, durano in carica quattro anni e sono  rinnovabili  una  sola

volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti  dalle  amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3

del  medesimo  decreto  legislativo,  si  applica   quanto   previsto

dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165  del  2001  e,

per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito  dai

rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta  un  compenso

annuo lordo, comprensivo degli oneri a  carico  dell'amministrazione,

non superiore a 40.000 euro.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro

annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,

nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2-ter. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate alla tutela

del territorio e alla gestione delle acque nonche'  alla  mitigazione

del  dissesto  idrogeologico  e  del   cambiamento   climatico,   con

particolare  riguardo  alle  attivita'   di   pianificazione   e   di

aggiornamento degli strumenti  di  pianificazione,  le  Autorita'  di

bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3

aprile 2006,  n.  152,  sono  autorizzate  a  utilizzare  le  risorse

disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate  nello

stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse  e

della vigente dotazione  organica,  di  personale  con  contratto  di

lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  mediante  l'indizione  di

procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo   scorrimento   di   vigenti

graduatorie  di  concorsi  pubblici.  I  reclutamenti  previsti   dal

presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito  decreto

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da  adottare

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di garantire la continuita' nella presa  in  carico  dei

beneficiari delle misure attuate dal servizio  sociale  professionale

comunale, nonche' di attuare le  finalita'  di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con

profilo di assistente sociale  itermini  di  cui  all'alinea  e  alla

lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  25

maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025.

3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la  protezione

dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di  recuperare

e valorizzare la professionalita'  acquisita  dal  personale  che  ha

prestato servizio presso la stessa, l'ARPA  Sicilia  puo'  procedere,

entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con  il  piano  triennale  dei

fabbisogni  di  personale  e  nei  limiti  delle   vigenti   facolta'

assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con

la medesima qualifica posseduta, che  sia  in  possesso  di  tutti  i

seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto con contratti di lavoro  a  tempo

determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia

stato reclutato attraverso  procedure  pubbliche  conformi  a  quanto

previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli  idonei

di  concorsi  pubblici  per  assunzioni   a   tempo   determinato   o

indeterminato per i profili professionali  corrispondenti,  espletate

anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che  procede

all'assunzione;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre  2025,  quindici  mesi

continuativi  di  servizio  presso  l'amministrazione   che   procede

all'assunzione;

c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;

d) sia in possesso  di  tutti  i  requisiti,  ivi  compreso  quello

relativo al titolo di studio, previsti  a  legislazione  vigente  per

l'assunzione nella pubblica  amministrazione  e  per  l'accesso  alla

qualifica di inquadramento.

(omissis)

Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

(omissis)

Capo II
Disposizioni urgenti in materia di enti locali

                               Art. 8

Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome

                       di Trento e di Bolzano

(omissis)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e non oltre il  31  dicembre  2025,  le  regioni  possono  procedere,

nell'ambito    delle    rispettive    dotazioni    organiche,    alla

stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente  all'Area

dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica,  ai  sensi  dell'articolo   17-octies,   comma   3,   del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse  funzionalmente

utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto del

dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR),  che  abbia  prestato  servizio  per  il

periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis,  del  decreto-legge  24

febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21

aprile 2023, n.  41,  nella  qualifica  ricoperta,  previo  colloquio

selettivo  e  all'esito  della  valutazione  positiva  dell'attivita'

lavorativa svolta. All'attuazione del presente comma si provvede  nei

limiti  delle  facolta'  assunzionali  autorizzate   a   legislazione

vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

(omissis)

                               Art. 10

Disposizioni  urgenti  finalizzate  all'attuazione  delle  misure  in

  materia di personale a supporto delle  attivita'  di  ricostruzione

  nei  territori  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Marche  e  Toscana

  colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di

  maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella Terra dei

  fuochi

(omissis)

5. Il Commissario  unico  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri

di  cui  allo  stesso  articolo  5,  anche  alla  bonifica  dell'area

denominata  «Terra  dei  fuochi»  individuata  dalle  direttive   dei

Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute

d'intesa con il Presidente della regione Campania,  del  23  dicembre

2013,  del  16  aprile  2014  e  del  10  dicembre  2015   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2024,  n.  6,

mediante lo svolgimento delle seguenti attivita':

a)  ricognizione  degli  interventi   di   indagine   ambientale,

caratterizzazione,  messa  in  sicurezza  e  bonifica  effettuati   e

programmati, nonche' delle iniziative volte a garantire la salubrita'

dei  prodotti  agroalimentari,  il  monitoraggio  ambientale   e   il

monitoraggio  sanitario   delle   popolazioni   insediate   nell'area

interessata;

b) ricognizione delle risorse stanziate e di  quelle  disponibili

per l'attuazione degli interventi e  delle  iniziative  di  cui  alla

lettera a);

c) individuazione degli interventi e delle  iniziative  ulteriori

da porre in essere nel breve, medio e lungo  periodo,  nonche'  stima

delle risorse finanziarie necessarie e  attuazione  degli  interventi

medesimi;

d)  individuazione  e  perimetrazione   dei   siti   oggetto   di

contaminazione;

e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale

e messa in sicurezza operativa o permanente;

f)  comunicazione  e  informazione  pubblica   in   merito   agli

interventi e alle iniziative attuati e programmati.

6. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, le amministrazioni centrali e  locali,  nonche'  la

regione Campania e le Province di Napoli e Caserta,  a  vario  titolo

competenti per gli interventi e le iniziative  di  cui  al  comma  5,

lettera a), comunicano al Commissario di cui  al  medesimo  comma  le

informazioni concernenti ogni  intervento  e  iniziativa,  attuati  o

programmati, e i relativi quadri finanziari.

7. Il Commissario di cui al comma 5, entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  trasmette  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a  oggetto

le attivita' di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonche'

un  piano  di  comunicazione  e  informazione  del  pubblico  e,   in

particolare, dei cittadini e delle imprese dei  territori  rientranti

nell'area denominata «Terra dei fuochi».

8. La relazione di cui al comma 7 e' trasmessa anche  al  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  al  Ministero  della

Salute, alla Regione Campania, nonche' a tutti i soggetti di  cui  al

comma 6, i quali provvedono, entro  i  successivi  trenta  giorni,  a

trasferire le pertinenti risorse presenti  nei  propri  bilanci  alla

contabilita' speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.

9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta  alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri una relazione sulle attivita' svolte  e  sulle

eventuali criticita' almeno trimestralmente. Per il  primo  anno,  il

Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza

mensile. Ciascuna relazione e' pubblicata in un'apposita sezione  del

sito internet istituzionale del Commissario.

10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresi' al Commissario

ogni informazione che quest'ultimo  ritenga  necessario  acquisire  e

prestano ogni eventuale collaborazione che il  medesimo  richieda  ai

fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 5.

11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6

che risultano gia' integralmente finanziati a  legislazione  vigente,

con contestuale trasferimento  delle  risorse  da  parte  degli  enti

interessati, nonche' ulteriori interventi previa individuazione della

relativa copertura finanziaria.

12. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  5,  il

contingente  di  personale  della  struttura  commissariale  di   cui

all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,

e' incrementato di dieci unita' per il  triennio  2025-2027.  Per  le

finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 659.290

euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale

(ISPRA)  provvede  allo  svolgimento  di  attivita'  di  monitoraggio

sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c),

e pubblica i relativi esiti in una apposita sezione del proprio  sito

internet istituzionale, che garantisca il piu' ampio accesso ai  dati

stessi da parte della societa' civile e dei soggetti interessati. Per

le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la  spesa  di  2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290  euro  per

ciascuno  degli  anni  2025,  2026  e  2027,  si  provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(omissis)

Titolo III
MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITA' E IL RAFFORZAMENTO DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I
Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

(omissis)

                             Art. 11 bis

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Ispettorato  nazionale

                             del lavoro

1. Al fine di rendere piu' efficiente il controllo  sulla  gestione

finanziaria dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  di  favorire  la

tempestivita' delle scelte gestionali dell'Ispettorato  medesimo,  di

adeguare la governance alle  modifiche  apportate  dall'articolo  31,

comma 12, del decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  aprile  2024,  n.  56,  nonche'  di

potenziare il coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di

lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro e di garantire una maggiore efficienza  nella  gestione  delle

nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi

compresa  quella  al  rilascio  e  alla  gestione  del   Sistema   di

qualificazione  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  tramite

crediti,  introdotto  dall'articolo  29,  comma  19,   del   medesimo

decreto-legge n. 19 del 2024, al  decreto  legislativo  14  settembre

2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. La Corte dei conti esercita  il  controllo  continuativo  sulla

gestione  finanziaria  dell'Ispettorato  con  le  modalita'  previste

dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,  e  riferisce  al

Parlamento sull'efficienza  economica  e  finanziaria  dell'attivita'

svolta nell'esercizio esaminato»;

b) all'articolo 6, comma 1,  le  parole:  «non  superiore  a  7.846

unita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  superiore  a  7.812

unita'» e le parole: «ottantasei posizioni  dirigenziali  di  livello

non  generale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «novantaquattro

posizioni  dirigenziali  di  livello  non  generale».  A  tale   fine

l'Ispettorato nazionale del lavoro e'  autorizzato  ad  assumere  con

contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  8  unita'  di

personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si  provvede

per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo  di  formazione

bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante

50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi  banditi

da  altre  amministrazioni.  Al  fine  di  garantire  la  neutralita'

finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  alla   presente   lettera,

l'Ispettorato provvede alla  riduzione  del  fabbisogno  assunzionale

disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo

corrispondente al relativo onere.

 

                               Art. 12

Ulteriori  misure  urgenti  per  la  funzionalita'   della   pubblica

                           amministrazione

 

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, per i dipendenti delle amministrazioni di  cui  all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo

di assenza per malattia dovuta  al  COVID-19  non  e'  equiparato  al

periodo di ricovero ospedaliero ed e' computabile ai fini del periodo

di comporto. All'articolo 87, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile

2020, n. 27, il primo periodo e' soppresso.

1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1,  del  decreto-legge  22  marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio

2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Al fine di  tutelare  il  servizio  sanitario  e  di

fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente  alla  diffusione

del virus SARS-CoV-2,» sono soppresse;

b)  le  parole:  «31  dicembre  2020,  a  seguito  di   prestazioni

lavorative rese» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) le  parole:  «,  non  sono  ripetibili»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «non sono ripetibili».

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026,  la  speciale  forma  della

gestione  per  conto  dello  Stato  disciplinata  dall'articolo  127,

secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie

professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30

giugno 1965, n. 1124, e  dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  10

ottobre 1985, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25

febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali,

anche ad ordinamento autonomo,  si  applica  altresi'  ai  dipendenti

delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente

articolo.

1-quater. Sono amministrazioni  pubbliche  in  gestione  per  conto

dello Stato, ai sensi  del  comma  1-ter,  gli  organi  di  rilevanza

costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia  e  del

lavoro, il Consiglio di Stato e  la  Corte  dei  conti,  l'Avvocatura

dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza  del

Consiglio dei  ministri,  i  ministeri,  le  istituzioni  scolastiche

statali,  le  istituzioni  universitarie  pubbliche,  le  istituzioni

pubbliche  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,

l'Istituto  nazionale  di  geofisica   e   vulcanologia,   l'Istituto

nazionale di astrofisica,  l'Istituto  nazionale  di  statistica,  il

Consiglio  nazionale  delle  ricerche,   l'Agenzia   delle   entrate,

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  l'Agenzia  industrie  difesa,

l'Istituto superiore di sanita', l'Ispettorato nazionale del lavoro e

le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento

e di  Bolzano.  L'elenco  di  cui  al  primo  periodo  e'  aggiornato

periodicamente  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle

finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle

politiche sociali.

1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi  e  le  malattie

professionali denunciate prima della data di entrata in vigore  della

legge di conversione del  presente  decreto  relativi  ai  dipendenti

delle amministrazioni di cui al comma 1-quater  continuano  a  essere

gestiti secondo il  regime  ordinario,  se  per  l'anno  in  cui  gli

infortuni si sono verificati o le malattie professionali  sono  state

denunciate  l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente   ha

versato il premio  assicurativo  dovuto  all'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL).   Agli

infortuni sul  lavoro  verificatisi  e  alle  malattie  professionali

denunciate in anni per i  quali  non  sia  stato  versato  il  premio

assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione

per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle  predette

annualita' non sono dovuti.

1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato

al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica  con

riferimento a tutti i  dipendenti  dell'amministrazione,  istituto  o

ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione.  Tutti  gli

oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie

professionali denunciate prima  del  1°  gennaio  2026  continuano  a

essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che  regolano  la

gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento

di  una  riserva  matematica,  anche  in  forma  rateizzata,  secondo

convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione,  l'istituto

o l'ente interessato.

2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere  dall'anno  2024  sono

riconosciuti  integralmente,  anche  in   aggiunta   al   trattamento

eventualmente  in  godimento  ai  sensi  del  quarto  periodo»   sono

sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi  gia'  percepiti

dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti  integralmente,  per  i

dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo

4-bis del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei  confronti  del

personale  non  contrattualizzato  in  regime  di  diritto   pubblico

collocato fuori del ruolo organico della  magistratura,  titolare  di

incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture  centrali  e

periferiche  del  Ministero  della  giustizia  e   responsabile   del

raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto

dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al  quale

e' riconosciuta l'indennita' prevista dall'articolo 23-ter, comma  2,

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  il  mancato

raggiungimento degli obiettivi annuali  e'  valutato  in  misura  non

inferiore al 30 per cento  ai  fini  dell'erogazione  della  medesima

indennita'.

(omissis)

16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000  euro

per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno  2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(omissis)

16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al

comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025,  si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(omissis)

16-septiesdecies.   Allo   scopo   di   rafforzare   la   capacita'

amministrativa e di potenziare le attivita' necessarie per assicurare

la piena realizzazione degli obiettivi  del PNRR  di  competenza  del

Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  nelle  more

dell'espletamento di procedure di mobilita' e  comunque  fino  al  31

dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale

non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il

medesimo Ministero non si applica il limite di cui  all'articolo  30,

comma 1-quinquies , primo periodo, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165.

 

(omissis)

                           Art. 12 quater

Misure  urgenti  per  il  reclutamento  di  personale  del   Servizio

                         sanitario nazionale

1. Al fine di far  fronte  alle  esigenze  del  Servizio  sanitario

nazionale e di garantire  i  livelli  essenziali  di  assistenza,  in

assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile,  le

aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31  dicembre  2026,

possono prorogare, con il consenso degli interessati e  comunque  non

oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di eta' di  cui

all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge  29  dicembre

2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio

2023, n. 14, il  rapporto  con  il  personale  medico  in  regime  di

convenzionamento con  il  Servizio  sanitario  nazionale  di  cui  al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale  del  Servizio

sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento  nella

pubblica  amministrazione  adottata  in  attuazione   della   riforma

prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o  piu'

regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della

salute, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione,

e'  aggiornata  la  disciplina  per  il  reclutamento  del  personale

dirigenziale dei  ruoli  sanitario,  socio-sanitario,  professionale,

tecnico  e  amministrativo  e  del  personale  non  dirigenziale  del

Servizio sanitario nazionale.

3. All'articolo 15, comma 7, del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 502, le parole:  «disciplinato  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483» sono sostituite

dalle seguenti: «disciplinato con regolamento da  adottare  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta

del Ministro della salute».

(omissis)

                          Art. 12 quinquies

Disposizioni  in   materia   di   personale   dell'Agenzia   per   la

  cybersicurezza nazionale

 

1.  Al  fine  di  garantire  il  rafforzamento,  anche   attraverso

l'assunzione  di  personale,  dell'Agenzia  per   la   cybersicurezza

nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in  materia

di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del  quadro  regolatorio

dell'Unione europea e nazionale e per  l'attuazione  della  Strategia

nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1,  comma

902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  sono  incrementate  di  1

milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026

e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per

l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e  a  5  milioni  di

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui  all'articolo

1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Tenuto conto delle funzioni volte alla  tutela  della  sicurezza

nazionale nello spazio  cibernetico  attribuite  all'Agenzia  per  la

cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente  ai  segmenti

professionali di direttore centrale e di direttore che  abbia  tenuto

comportamenti che determinino un grave pregiudizio per  la  sicurezza

nazionale nello spazio cibernetico  e'  disposta  la  cessazione  del

rapporto   di   lavoro   o   di   servizio   con   l'Agenzia,   anche

indipendentemente dalla sussistenza  di  profili  di  responsabilita'

disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale

cessazione comporta, per il personale di  ruolo,  la  ricollocazione,

anche  in   sovrannumero,   presso   il   Ministero   di   originaria

appartenenza, ovvero, nei restanti casi,  presso  la  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri,  con  salvaguardia  della  sola   posizione

giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni  caso  esclusa  la

ricollocazione presso il contingente speciale del  personale  di  cui

all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli  delle

Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione  di  cui  al

secondo periodo e' effettuata a valere  sulle  facolta'  assunzionali

delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma

5.

4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3  si

applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di

destituzione per motivi disciplinari recate dal  regolamento  di  cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno  2021,  n.  82,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3,  e'  istituito,

nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere

dall'anno  2025.  Al  trasferimento  delle  risorse  dal  fondo  alle

amministrazioni interessate si  provvede  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze adottato  sulla  base  delle  richieste

pervenute  dalle  amministrazioni  medesime,  previo  utilizzo  delle

facolta' assunzionali. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(omissis)

                               Art. 19

Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'

  amministrativa relativa alla gestione ed  utilizzazione  dei  fondi

  europei e delle risorse delle politiche della coesione  nonche'  in

  materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta

(omissis)

2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva  operativita'  e

sostenibilita' della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5,  del

PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), e' autorizzata la

spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025  in  favore  dell'Istituto

superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  per   il

potenziamento delle attivita' di monitoraggio,  di  caratterizzazione

dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare

mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto,

con particolare riferimento all'esplorazione per  il  reperimento  di

risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai

procedimenti di compatibilita' ambientale e  di  autorizzazione  alla

realizzazione  e  all'esercizio  di  infrastrutture  sottomarine   di

trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri  derivanti

dall'attuazione del presente comma, pari a  6  milioni  di  euro  per

l'anno 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(omissis)

                               Art. 20

Disposizioni  urgenti  per  la  funzionalita'  del  Ministero   delle

  infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori

  pubblici

(omissis)

2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -

Dipartimento per  i  trasporti  e  la  navigazione  e'  istituita  la

Struttura nazionale di supporto per i Piani  urbani  della  mobilita'

sostenibile  (PUMS),  che  e'  designata  quale  punto  di   contatto

nazionale ai sensi dell'articolo 41,  paragrafo  4,  del  regolamento

(UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno

2024. La Struttura di cui al  primo  periodo  opera  alle  dipendenze

della  Direzione  generale  per  il  trasporto  pubblico  locale  del

medesimo Ministero ed  e'  retta  da  un  dirigente  di  livello  non

generale, che coordina 12  unita'  di  personale,  con  contratto  di

lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  di  cui  8  unita'  da

inquadrare nell'Area  dei  funzionari  e  4  unita'  nell'Area  degli

assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale  di  cui  al

secondo periodo sono effettuate a valere sulle facolta'  assunzionali

del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  disponibili  a

legislazione  vigente.  Conseguentemente,   la   dotazione   organica

dirigenziale del predetto Ministero e'  incrementata  di  una  unita'

dirigenziale  di   livello   non   generale.   Il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per  le  finalita'  di

cui  al  presente  comma,  a  conferire  un   incarico   di   livello

dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma  6,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai  limiti

percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge

le funzioni strumentali alla piena attuazione  del  regolamento  (UE)

2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto  e  assistenza

ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei  PUMS,  nonche'  per  la

predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La  Struttura  di

cui al primo periodo puo' avvalersi di un numero  massimo  di  cinque

esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000  al

lordo dei contributi previdenziali e degli  oneri  fiscali  a  carico

dell'amministrazione per singolo incarico.  Ai  fini  dell'attuazione

del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 76.240 per  l'anno

2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri

assunzionali nonche' di euro  125.000  per  l'anno  2025  e  di  euro

250.000 annui a decorrere dall'anno 2026  per  i  compensi  spettanti

agli esperti. Sono altresi' autorizzate le spese per il funzionamento

della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per

l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le  spese

per trasferte e missioni del personale della medesima  Struttura  nel

limite di euro 9.000 per  l'anno  2025  e  di  euro  18.000  annui  a

decorrere dall'anno 2026, nonche' le spese per l'erogazione dei buoni

pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui  a

decorrere dall'anno 2026.

(omissis)

                               Art. 21

Misure urgenti finalizzate al  mantenimento  e  consolidamento  della

  capacita' operativa del Dipartimento della Protezione Civile  della

  Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio  2014,  n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2014,  n.  50

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «del sistema nazionale di  protezione  civile»

sono  inserite  le  seguenti  «,  con  particolare  riferimento  alle

esigenze connesse con  lo  specifico  contesto  di  cui  al  presente

articolo,»;

b) le  parole  «e'  consentito,  nelle  more  del  rinnovo  della

contrattazione integrativa riguardante il personale della  Presidenza

del  Consiglio  dei  ministri   e   comunque   fino   al   2015,   il

riconoscimento, per il triennio  2013-2015,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «e' consentito il riconoscimento»;

c)  le  parole  «delle  integrazioni  al  trattamento   economico

accessorio  previste  dall'articolo  5,  comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.

3967/2011, dall'articolo 17, comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.  3721/2008,

dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.  3361/2004,  dall'articolo

17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma

1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di  3  milioni  di

euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo

restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge  24

dicembre  1993,  n.  537»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle

integrazioni  al  trattamento  economico  accessorio  gia'   previste

dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n.  3967/2011,  dall'articolo

17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo  6,  comma  3,

dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M.

n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni  di  euro.  Le

integrazioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  dell'O.P.C.M.  n.

3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni  rese  dal

personale non dirigenziale  delle  Forze  Armate  e  delle  Forze  di

Polizia, per reperibilita', articolazioni  dell'orario  di  lavoro  e

protrazioni  dell'orario  di  lavoro  ordinario   fino   a   "cessate

esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui  all'articolo

5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011  e  di  cui  all'articolo  17,

comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute  nella  misura

del 30% e  limitatamente  al  personale  non  dirigenziale  impiegato

presso il Centro Funzionale Centrale, la  Sala  Situazioni  Italia  e

monitoraggio  del  territorio  (SI.STE.MA.)  ed  emergenze  marittime

(COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso  gli  altri

Presidi operativi attivati quali Funzioni  di  supporto  in  fase  di

vigilanza.»

2. Al fine di mantenere e consolidare la  capacita'  operativa  del

Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri nell'esercizio delle attivita'  di  coordinamento  delle

attivita' emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento

del Servizio nazionale della protezione civile e quale  struttura  di

supporto alle funzioni in capo all'autorita' nazionale di  protezione

civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2,  lettera  a),

del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2

gennaio 2018, n. 1, nonche' per  consentire  l'effettivo  svolgimento

dei compiti attribuiti  dall'articolo  8  del  medesimo  codice,  con

particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio

nazionale  nell'ambito  dei  contesti  emergenziali  in  essere   sul

territorio  nazionale,  il  limite  percentuale  entro  il  quale  il

Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  puo'   provvedere   al   conferimento   di   incarichi

dirigenziali di seconda fascia per il triennio  2025-2027,  ai  sensi

del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165, e' incrementato al 17% della relativa  dotazione  organica  a

valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente

della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della

protezione civile.

2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri

e' autorizzato a procedere,  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali

disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei

ministri   -   Dipartimento    della    protezione    civile,    alla

stabilizzazione, nel ruolo  speciale  tecnico-amministrativo  di  cui

alla tabella B allegata al decreto del Presidente del  Consiglio  dei

ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica  F1,

previa selezione comparativa e all'esito della  valutazione  positiva

dell'attivita'  lavorativa  svolta,  dei   dipendenti   assunti   con

contratti di lavoro a tempo  determinato  attingendo  da  graduatorie

formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai  sensi

dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre  2020,  n.

178,  che  hanno  prestato  servizio  per  almeno  ventiquattro  mesi

continuativi nella predetta categoria e  che  risultano  in  servizio

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.

(omissis)

                               Art. 22

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome