Il testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 16) ha disciplinato la delega di funzioni conferita dal datore di lavoro. È opinione diffusa che l’incarico conferito dal committente al responsabile dei lavori, per determinare il trasferimento della responsabilità del primo in capo al secondo, debba necessariamente risolversi in un atto di delega (sicché l’incarico-delega dovrebbe assumere i requisiti sia formali sia sostanziali di una vera e propria delega). È esatta questa soluzione e, in caso positivo, si può/deve fare riferimento all’istituto generale della delega delineato nell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 già citato?
Vediamo il tema nel dettaglio.
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