Direttiva Rohs: modificato l'allegato III per effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2023, n. 187.
In particolare, il provvedimento attua la direttiva delegata (Ue) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022. La modifica riguarda il cromo esavalente usato come agente anticorrosivo.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione,
del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso
scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo. (23A04573)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2023, n.187)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28
ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di
calore ad assorbimento a gas;
Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE)
2023/171, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al
citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
inserito il seguente punto:
+-------------+---------------------------+-------------------+ | |Fino allo 0,7 % in peso di | | | |cromo esavalente usato come| | | |agente anticorrosivo nel | | | |fluido di lavoro del | | | |circuito sigillato in | | | |acciaio al carbonio delle | | | |pompe di calore ad |Si applica alla | | |assorbimento funzionanti a |categoria 1 e scade| | |gas per il riscaldamento |il 31 dicembre | |«9 a)-III |degli ambienti e dell'acqua|2026.» | +-------------+---------------------------+-------------------+
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal
1° settembre 2023.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' comunicato alla Commissione europea.