Direttiva Rohs: modificato l’allegato III

Direttiva Rohs
Il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023 attua la direttiva delegata (Ue) 2023/171 della  Commissione del 28 ottobre 2022

Direttiva Rohs: modificato l'allegato III per effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2023, n. 187.

In particolare, il provvedimento attua la direttiva delegata (Ue) 2023/171 della  Commissione del 28 ottobre 2022. La modifica riguarda il cromo esavalente usato come agente anticorrosivo.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023 

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della  Commissione,
del  28  ottobre  2022,  che  modifica,  adeguandolo   al   progresso
scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE  del
Parlamento europeo. (23A04573)

 

(Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2023, n.187)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in

particolare,  l'art.  4  che  ha  ridenominato  il  «Ministero  della

transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica»;

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto  legislativo  4

marzo 2014, n. 27, ai sensi  del  quale  con  decreto  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provvede

all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso

decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva

2011/65/UE;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del  28

ottobre 2022 che modifica, adeguandolo  al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di

calore ad assorbimento a gas;

Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE)

2023/171, provvedendo, a tal fine, a  modificare  l'allegato  III  al

citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                     Modifiche all'allegato III

             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

 

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'

inserito il seguente punto:

 

   +-------------+---------------------------+-------------------+

   |             |Fino allo 0,7 % in peso di |                   |

   |             |cromo esavalente usato come|                   |

   |             |agente anticorrosivo nel   |                   |

   |             |fluido di lavoro del       |                   |

   |             |circuito sigillato in      |                   |

   |             |acciaio al carbonio delle  |                   |

   |             |pompe di calore ad         |Si applica alla    |

   |             |assorbimento funzionanti a |categoria 1 e scade|

   |             |gas per il riscaldamento   |il 31 dicembre     |

   |«9 a)-III    |degli ambienti e dell'acqua|2026.»             |

   +-------------+---------------------------+-------------------+

 

                               Art. 2

                  Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a  decorrere  dal

1° settembre 2023.

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,

nonche' comunicato alla Commissione europea.

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