Discariche di rifiuti non pericolosi: interviene il Mase

Discariche di rifiuti non pericolosi
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale della Regione Puglia

Discariche di rifiuti non pericolosi: sul tema è intervenuto il Mase in risposta a un interpello ambientale della Regione Puglia.

Discariche di rifiuti non pericolosi

In particolare, l'amministrazione richiedente ha posto tre quesiti in merito:

  • all’applicazione della disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi prevista dall’articolo 7-sexies, D.Lgs. n. 203/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020;
  • ai limiti di concentrazione nell’eluato applicabili per l’accettabilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento al parametro Doc (carbonio organico disciolto) e al parametro Irdp (indice respirometrico dinamico potenziale) previsti dalla tabella 5 dell’allegato 4 al medesimo decreto.
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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere del Mase.

Discariche di rifiuti non pericolosi

Interpello ambientale della Regione Puglia 20 dicembre 2024, n. 235616

Discariche di rifiuti non pericolosi - Sottocategorie di cui all’art.7-sexies del D.Lgs. n.36/2003, come modificato dal D.Lgs. n.121/2020. Deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri. Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si trasmette in allegato alla presente un interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. avente ad oggetto “Discariche di rifiuti non pericolosi - Sottocategorie di cui all’art.7-sexies del D.Lgs. n.36/2003, come modificato dal D.Lgs. n.121/2020. Deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri.” predisposto a cura del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana.

Come noto, a livello europeo le direttive in materia di rifiuti tendono a controllare l’immissione in discarica di frazione organica, limitandone sia la quantità (ad esempio promuovendone la raccolta separata ed il trattamento biologico per produrre energia e/o ammendanti agricoli) sia l’attività biologica (promuovendone la stabilizzazione con processi biologici come il trattamento meccanico biologico).

La Direttiva 1999/31/CE, all’Allegato II, prevede che i singoli Stati Membri definiscano i criteri per l'ammissione dei rifiuti negli elenchi di riferimento o in una categoria di discariche. Tra tali criteri risultano annoverati ad esempio “requisiti o restrizioni sulla biodegradabilità dei componenti organici dei rifiuti”.
Il nostro ordinamento ha introdotto la determinazione di alcuni indici di stabilità quale misura dell’efficienza del processo di biostabilizzazione.

Con l’emanazione del DM 24 giugno 2015, che modificava il DM 27 settembre 2010, si prevedeva che rifiuti aventi EER 190501, caratterizzati da DOC nell’eluato superiore a 100 mg/L, potessero essere smaltiti in discarica di rifiuti non pericolosi solo se caratterizzati da un Indice di Respirazione Dinamico (determinato secondo la UNI 11184) inferiore a 1.000 mg O2 /kg SV-1h-1, non specificando quale Indice fosse applicabile e lasciando agli operatori/produttori del rifiuto la scelta di utilizzare l’IRDR (Indice di Respirazione Dinamico Reale) oppure l’IRDP (Indice di Respirazione Dinamico Potenziale).

Con il D.Lgs 3 settembre 2020 n. 121 è stato poi abrogato il DM 27 settembre 2010, e le condizioni da rispettare per lo smaltimento in discarica, con particolare riferimento ai “limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi”, sono state integrate nel D.Lgs n.36/2003.
Ne è conseguito che il rifiuto con codice EER 190501, superando il limite di concentrazione di DOC nell’eluato, può essere smaltito in discarica solo se l’Indice di Respirazione Dinamico Potenziale, determinato secondo la UNI 11184, è inferiore a 1.000 mg O2 /kg SV-1h-1 (rif. Nota (*), lettera g) della Tabella 5 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n.36/2003 e ss.mm.ii.)[1]“g) rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all’articolo 5 del presente decreto e presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato secondo la norma UNI/Ts 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh”.

La gestione dei rifiuti urbani in Regione Puglia prevede il conferimento del rifiuto indifferenziato in impianti di Trattamento Meccanico Biologico (di seguito TMB), nei quali tale rifiuto deve essere biostabilizzato e deve essere selezionata e separata la frazione secca, con l’avvio della frazione di sopravaglio (EER 191212) ad impianti di produzione del CSS e della frazione di sottovaglio (EER 190501) a smaltimento.

A partire dal 2023 sono stati effettuati controlli straordinari a cura di ARPA su tutti gli impianti regionali di TMB finalizzati alla determinazione dell’IRDP sui rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, ovvero sul rifiuto avente codice EER 190501, anche ai fini della verifica dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica Nel periodo intercorso tra Marzo 2023 e Aprile 2024 ARPA Puglia ha quindi effettuato tali controlli, almeno una volta, su tutti i n.8 impianti di TMB operanti sul territorio regionale, per un totale di n.16 controlli, rilevando in n.9 casi un IRDP superiore a 1.000 mg O2 /kg SV-1h-1.

Ad esito delle attività di ARPA Puglia relative a ispezioni, istruttorie e verifica del valore dell’IRDP presso gli impianti TMB per il trattamento dei rifiuti urbani sul territorio della Regione Puglia, nonché di quanto emerso nelle riunioni di confronto con Autorità Competente e Gestori, viste le BAT di settore, sono emerse criticità sulle modalità di conduzione ed esecuzione del processo di trattamento (durata trattamento di biostabilizzazione, densità e umidità dei rifiuti, granulometria, porosità e altezza dei rifiuti in biocella, aspirazione e temperatura).

D’altra parte, sulle modalità di esecuzione delle attività di campionamento (da eseguirsi in conformità alla Norma UNI 10802/2023) e sulle attività analitiche, i gestori dei TMB ed i loro laboratori di riferimento si sono soffermati, segnalando che, conclusivamente, la prova per la determinazione dell’IRDP presenterebbe margini di incertezza troppo ampi.

Tanto premesso questa Regione necessita di ulteriori specificazioni interpretative rispetto a quelle fornire da codesto spettabile Ministero con nota prot. 214096 del 22.11.2024, in merito all’applicazione delle norme in oggetto indicate e dei relativi allegati, con particolare riferimento alle sottocategorie di cui all’art.7-sexies del D.Lgs. n.36/2003, come modificato dal D.Lgs. n.121/2020, ed al parametro DOC di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 4 al medesimo Decreto.

In particolare, con riferimento ad ipotesi di istanze di autorizzazione relative a discariche per rifiuti non pericolosi, destinate ordinariamente al conferimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani in impianti di TMB aventi EER 190501, si formulano i seguenti quesiti:

1)  se la deroga al valore del parametro DOC prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi - a valle della prevista procedura di analisi del rischio di cui all’Allegato 7 - possa o meno consentire di superare anche il valore limite di IRDP cui alla lettera g) della nota (*) della tabella 5a dell’Allegato 4 (cfr. nota 1 al presente interpello), fissato inferiore a 1.000 mgO2/kgSVh.

2)  nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, ossia la possibilità di derogare contestualmente sia al valore del parametro DOC [prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003] sia al valore limite di 1.000 mgO2/kgSVh dell’IRDP, si chiede se il rifiuto con codice EER 190501, costituito dal sottovaglio proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso un impianto di biostabilizzazione come descritto in premessa, avente IRDP superiore a 1000 mgO2/kgSVh, può ritenersi un rifiuto trattato conformemente all’art.7 comma 1 del D.Lgs. 36/03 - che prevede un trattamento preliminare sui rifiuti da conferire in discarica - anche alla luce della Circolare Ministero dell'Ambiente del 26 luglio 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009- 001496 del 30/06/2009”.

3)  nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, al fine di effettuare una valutazione del rischio che consenta - a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti - di verificare l’ammissibilità a smaltimento dei rifiuti e di stabilire l'idoneità del sito, i possibili effetti in termini di emissioni della discarica (in particolare relativamente al biogas), nonchè l'idoneità dei presidi ambientali e le più idonee modalità gestionali da attuare, si chiede se sia possibile utilizzare a riferimento - oltre alla procedura di analisi del rischio di cui all’Allegato 7 che attiene alla matrice falda ed al percolato – le procedure valutative previste dalle linee guida APAT 2005 “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche” relativamente alla componente biogas.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2025, n. 86139

Articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - interpello in materia ambientale relativamente alle discariche di rifiuti non pericolosi – sottocategorie previste dall’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003 – deroghe ai limiti di ammissibilità.
QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Puglia ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi prevista dall’articolo 7-sexies del Decreto legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 121 del 2020, ed ai limiti di concentrazione nell’eluato applicabili per l’accettabilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento al parametro DOC e al parametro IRDP previsti dalla Tabella 5 dell’Allegato 4 al medesimo Decreto.

In particolare, la Regione sottopone i seguenti quesiti:

1) se la deroga al valore limite previsto per il parametro DOC introdotta dall’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi –a seguito della valutazione dell’analisi del rischio in conformità all’Allegato 7 - possa o meno consentire di derogare anche al valore limite – pari a 1.000 mgO2/kgSVh – stabilito per l’IRDP, come indicato alla lettera g) della nota alla tabella 5 dell’Allegato 4 al D.lgs. n. 36 del 2003;

2) nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, ossia la possibilità di derogare contestualmente sia al valore del parametro DOC [prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003] sia al valore limite di 1.000 mgO2/kgSVh dell’IRDP se il rifiuto con codice EER 190501, costituito dal sottovaglio proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso un impianto di biostabilizzazione, avente IRDP superiore a 1.000 mgO2/kgSVh, possa ritenersi trattato conformemente all’articolo7 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2003 - che prevede un trattamento preliminare sui rifiuti da conferire in discarica - anche alla luce della Circolare Ministero dell'Ambiente del 26 luglio 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009- 001496 del 30/06/2009”;

3) nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, al fine di effettuare una valutazione del rischio che consenta - a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti - di verificare l’ammissibilità a smaltimento dei rifiuti e di stabilire l'idoneità del sito, i possibili effetti in termini di emissioni della discarica (in particolare relativamente al biogas), nonché l’idoneità dei presidi ambientali e le più idonee modalità gestionali da attuare, se sia possibile utilizzare a riferimento - oltre alla procedura di analisi del rischio di cui all’Allegato 7 – anche le procedure valutative previste dalle linee guida APAT 2005 “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche” relativamente alla componente biogas.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si richiama quanto segue:

  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale” che all’articolo 182, comma 5 prevede: “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”;
  • il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” come modificato dal D.lgs. n. 3 settembre 2020, n. 121 in recepimento della direttiva (UE) 2018/850 e, in particolare:

-  articolo 1, comma 1: “Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]”;

- articolo2, lettera h):“«trattamento»; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”

-  articolo 5, comma 4-bis: “A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale [...]”;

-  articolo 5, comma 4-ter:“Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.”;

-  articolo 7, comma 1: “I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento [...];

-  articolo 7-sexies, comma 1: “Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non  pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”;

-  articolo 7-sexies, comma 2: “I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'Allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7”;

  • Circolare Ministero dell'Ambiente del 26 luglio 2013 recante “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009- 001496 del 30/06/2009”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In relazione ai richiesti chiarimenti sull’applicazione della disciplina relativa alle sottocategorie di discarica e ai limiti di ammissibilità applicabili, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 5494 del 14 gennaio 2025 e fornito con nota prot. n. 18370 del 2 aprile 2025, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre premettere che la vigente disciplina sulle discariche, in coerenza con la Direttiva (UE) 2018/850, nel prevedere tra le finalità la progressiva riduzione del collocamento in discarica, con particolare riferimento ai rifiuti che risultano idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, ha introdotto specifici obiettivi di riduzione al conferimento, espressamente individuati all’articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003. A tali disposizioni si aggiunge quanto disposto dall’allegato 8 al D.lgs. n. 36 del 2003 recante i “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica” che, al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata, identificato dai codici EER 200301, prevede che deve essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

a) a.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'articolo 5 del presente decreto,

a.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;

a.3) il rifiuto presenta un valore dell'IRDP <1.000mg O2*kgSV-1 *h-1;

b) b.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'articolo 5 del presente decreto,

b.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;

b.3) il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20mm).

Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, si rappresenta che l’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003, al comma 1 prevede che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e il successivo comma 2 prescrive che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione e che gli stessi sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7 del medesimo decreto. Le autorità competenti, in fase di rilascio dell’autorizzazione e previa adeguata motivazione, possono consentire l’ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.

Con riferimento a quest’ultima tabella recante “Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi” la nota ‘ * ’ prevede un regime speciale per le discariche per rifiuti non pericolosi in base al quale “Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: [...] g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del presente decreto e presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato secondo la norma UNI/TS11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.”

Tale previsione, pertanto, non si applica alle sottocategorie di discariche nelle quali sono ammessi anche rifiuti caratterizzati da valori di DOC diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, purché individuati dalle amministrazioni competenti in fase di rilascio delle autorizzazioni, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.

Con riferimento al secondo quesito, considerato che l’articolo 7, comma 1, prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento per come definito all’articolo 2, lettera h, è necessario specificare che dal trattamento deve conseguire la modifica delle caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. Fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente, per come specificato in risposta al quesito precedente.

Per quanto attiene l’ultimo quesito posto è opportuno precisare che il manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” (revisione 0, giugno 2005) è stato ritirato ed è in corso l’aggiornamento da parte di SNPA come indicato al seguente link https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/analisi-di-rischio.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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Note   [ + ]

1. “g) rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all’articolo 5 del presente decreto e presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato secondo la norma UNI/Ts 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh”

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