Raee e rifiuti da pile: tutte le novità del nuovo decreto

Raee e rifiuti da pile
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, entra in vigore dal 27 settembre

Raee e rifiuti da pile: tutte le novità del nuovo decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227).

Il provvedimento introduce nella legislazione italiana una delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto economia circolare". Gli altri provvedimenti attuativi sono:

Per effetto sono stati modificati il:

  • il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
  • il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188

Il nuovo provvedimento entra in vigore dal 27 settembre 2020.

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Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118.

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Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva  (UE)  2018/849,  che
modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e  accumulatori  e
ai rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00136)

(in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227)

 

Vigente al: 27-9-2020 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 - e,  in

particolare, l'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);

  Vista la direttiva (UE)  2018/849  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le  direttive  2000/53/CE

relativa  ai  veicoli  fuori  uso,  2006/66/CE  relativa  a  pile   e

accumulatori e ai rifiuti di pile e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  4  luglio  2012  sui  rifiuti   di   apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE);

  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai

rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE);

  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante

attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori

e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  in  particolare

l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per  l'adozione

di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e  il  31

agosto 2020, che non siano scaduti alla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, sono prorogati di tre  mesi,  decorrenti  dalla

data di scadenza di ciascuno di essi;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 21 maggio 2020;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 7 agosto 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e

dello sviluppo economico;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

        Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

invia,  ogni   anno,   alla   Commissione   europea   una   relazione

sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni

di cui al comma 1. I dati  sono  accompagnati  da  una  relazione  di

controllo della qualita' e comunicati, per via elettronica, entro  18

mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui  sono  raccolti.  Il

primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include  i

dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono  calcolati  e  comunicati

alla Commissione europea secondo le modalita' e  i  formati  definiti

dalla decisione di esecuzione 2019/2193  della  Commissione,  del  17

dicembre 2019.»;

  b) all'articolo 10, dopo il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente:

«8-bis. Fermi restando gli obblighi  di  cui  all'articolo  8  per  i

singoli  produttori  di  AEE,  nelle  more  dell'approvazione   dello

statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione  possono  avviare

le attivita', ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale  di  cui

all'articolo 29, in coerenza con lo  statuto  tipo,  decorsi  novanta

giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione.  I

Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare  la

conformita' dello statuto allo  statuto  tipo  e  la  coerenza  delle

attivita' avviate e,  in  caso  di  difformita',  formulano  motivate

osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio,  nei  successivi

60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione,  con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico.  Il  mancato

adeguamento  nei  termini  previsti  comporta  la  cancellazione  dal

Registro nazionale e la cessazione dell'attivita'.»;

  c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:

  «Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per  i  RAEE  da

fotovoltaico).  -  1.  Il  finanziamento  della  gestione  dei   RAEE

derivanti  da  AEE  di  fotovoltaico  e'  a  carico  dei   produttori

indipendentemente dalla data  di  immissione  sul  mercato  di  dette

apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi

gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per  la

gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in

essere prima della entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  la

gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico  incentivate  ed

installate  precedentemente  alla  entrata  in  vigore  del  presente

decreto relativi al  Conto  Energia,  per  i  quali  e'  previsto  il

trattenimento delle quote a garanzia secondo  le  previsioni  di  cui

all'articolo 40, comma 3,  i  soggetti  responsabili  degli  impianti

fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria,  prevista  dal

Gestore dei servizi energetici (GSE) nel  disciplinare  tecnico,  nel

trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le

modalita' operative  ed  e'  autorizzato  a  richiedere  agli  stessi

responsabili  degli  impianti  fotovoltaici  idonea   documentazione,

inoltre  con  proprie  deliberazioni  e  disciplinari  tecnici   puo'

provvedere alle eventuali variazioni  che  si  rendessero  necessarie

dall'adeguamento  delle  presenti  disposizioni   per   le   AEE   di

fotovoltaico incentivate.

  2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato  successivamente

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi

di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo  di

AEE di fotovoltaico immesso sul mercato,  determinano  l'importo  del

contributo ambientale necessario a  coprire  tutti  i  costi  per  la

corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo  nel

proprio trust. Il trust dovra' avere le medesime tipologie di  quelle

richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.

  3. Limitatamente alle  AEE  di  fotovoltaico  incentivate,  il  GSE

verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate

per il fotovoltaico,  installino  AEE  di  fotovoltaico  immesse  sul

mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione.  Alle

spese di funzionamento e  gestione  del  sistema  di  garanzia  trust

provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del  20%

dell'importo  della  garanzia  prestata  dai  soggetti  obbligati  al

finanziamento dei RAEE fotovoltaici.».

                               Art. 2

                  Modifiche al decreto legislativo

                      20 novembre 2008, n. 188

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo  20  novembre  2008,  n.

188, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e' abrogato;

  b) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per

via elettronica, ogni anno alla Commissione europea,  entro  18  mesi

dalla fine dell'anno  di  riferimento  per  cui  i  dati  sono  stati

raccolti,   le   informazioni,   trasmesse   dall'ISPRA   ai    sensi

dell'articolo  15,  comma  5,  lettere  d)  ed  e),  sui  livelli  di

riciclaggio raggiunti  in  ciascun  anno  civile  considerato  e  sui

livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato

II Parte B, punto 3.»;

  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Fatto  salvo  quanto

disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo  alle  statistiche  sui

rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea  un

rapporto annuale sui rifiuti di pile  e  accumulatori  contenente  le

informazioni di cui all'articolo 8, comma 3,  e  l'indicazione  sulle

modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del  tasso  di

raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18  mesi

dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».

                               Art. 3

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I  soggetti  pubblici

interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente

decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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