È legge il decreto “rilancio”: sicurezza, ambiente ed energia nel post-Covid

Decreto
Con la legge n. 77/2020 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 34/2020, disposizioni, tra le altre, su Dpi, adeguamento degli ambienti di lavoro, lavoro agile, valutazione di impatto ambientale, certificati bianchi e mobilità sostenibile.Per il deposito temporaneo di rifiuti torna il limite quantitativo e temporaneo antecedente all'art. 113-bis, D.L. n. 18/2020, che risulta abrogato

È legge il decreto "rilancio": sicurezza, ambiente ed energia nel post-Covid. Tante sono infatti le misure disposte dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180) che ha convertito, con modifiche, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

  • art. 1-ter - linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità;
  • art. 18 - utilizzo delle donazioni
  • art. 23 - Ulteriori misure per la funzionalità del ministero dell'Interno, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • art. 41 -  misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi;
  • art. 42 - fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa e il sostegno dell'innovazione;
  • art. 42 bis - disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico;
  • art. 44 - incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km;
  • art. 44 bis - modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi;
  • art. 66 - modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione individuale;
  • art. 66 bis - disposizioni in  materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione  e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
  • art. 77 - modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore;
  •  art. 89 - norme in materia di fondi sociali e servizi sociali;
  • art. 90 - lavoro agile;
  • art. 95 - misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro;
  • art. 96 - disposizioni in materia di noleggio  autovetture  per  vigilanza  sul lavoro;
  • art. 100  - avvalimento del comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
  • art. 102 - spese per acquisto di beni e servizi Inail;
  • art. 103 - emersione di rapporti di lavoro;
  • art. 119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma  bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
  • art. 120 - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • art. 122 - cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
  • art. 125 - credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (clicca qui per approfondimenti);
  • art. 129 - disposizioni in materia di  rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica;
  • art. 130 - differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa;
  • art. 131 - rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa;
  • art. 132 - disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici;
  • art. 138 - allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
  • art. 211 - misure per la funzionalità del corpo delle Capitanerie di porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari;
  • art. 213-bis -  interventi di messa in sicurezza del territorio;
  •  art. 219 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle  strutture dell'amministrazione  della  giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della  carriera  dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni;
  • art. 225 - consorzi di bonifica ed enti irrigui;
  • art. 227 bis - rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini;
  • art. 228 - misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
  • art. 228-bis - abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020, n. 27, in materia di limiti  quantitativi e  temporali del deposito temporaneo di rifiuti;
  • art. 229 - misure per incentivare la mobilità sostenibile;
  • art. 229-bisdisposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale;
  • art. 231 - misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021;
  • art. 232 - edilizia scolastica;
  • art. 258 - semplificazione di  procedure  assunzionali e formative del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • art. 259 - misure per la funzionalità delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali;
  • art. 260 - misure per la funzionalità delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione;
  • art. 263 - disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;
  • art. 264 - liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19.

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Di seguito il testo delle disposizioni sopra richiamate.

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Testo coordinato del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

 

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in  questo  stesso
Supplemento Ordinario alla  pag.  1),  recante:  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914)

(in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180)

Vigente al: 18-7-2020 

(omissis)

                             Art. 1 ter
Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica  presso  le
strutture per anziani, persone con disabilita' e  altri  soggetti  in
                      condizione di fragilità

      1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge   di   conversione   del   presente   decreto,   il    Comitato

tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento

della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida  per

la  prevenzione,  il  monitoraggio  e  la   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite  e

le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate  e

non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che

durante  l'emergenza  erogano  prestazioni  di  carattere  sanitario,

socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,  socio-occupazionale

o socio-assistenziale per anziani, persone con  disabilita',  minori,

persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti  in  condizione

di fragilita'.

  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto  dei

seguenti principi:

  a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone

ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

  b) garantire la sicurezza di tutto il personale,  sanitario  e  non

sanitario, impiegato presso le strutture di cui  al  comma  1,  anche

attraverso la  fornitura  di  dispositivi  medici  e  dispositivi  di

protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

  c) prevedere protocolli specifici per la  tempestiva  diagnosi  dei

contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

  d) disciplinare le misure di  igiene  fondamentali  alle  quali  il

personale in servizio e' obbligato ad attenersi;

  e) prevedere protocolli specifici per  la  sanificazione  periodica

degli ambienti.

  3. Le strutture di cui  al  comma  1  sono  equiparate  ai  presidi

ospedalieri  ai  fini  dell'accesso,  con  massima  priorita',   alle

forniture dei dispositivi di protezione individuale e di  ogni  altro

dispositivo  o  strumento  utile  alla  gestione  e  al  contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

                             Art. 18
                      Utilizzo delle donazioni
  1. All'articolo 99,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

    «a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

      « 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare

somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei

conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al  pagamento  delle  spese

connesse alle acquisizioni di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei

dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,

dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte

del Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento

delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione  allo  stato  di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio

2020. » b)al  comma  3,  dopo  le  parole  «aziende,  agenzie,»  sono

inseritele seguenti:  «regioni  e  province  autonome  e  loro  enti,

societa' e fondazioni,»

    c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'»  e'  aggiunta  la

seguente: «anche».

  2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia'  disposte

ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data  di  apertura  dei

citati conti correnti.

(omissis)

                               Art. 23
Ulteriori misure per la  funzionalita'  del  Ministero  dell'interno,
  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento,  fino

al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento  della  diffusione

del COVID-19, predisposto sulla base  delle  esigenze  segnalate  dai

prefetti territorialmente  competenti,  e'  autorizzata,  per  l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765  per  il  pagamento  delle

prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettuate  dalle  Forze   di

polizia,  nonche'  di  euro   111.329.528   per   la   corresponsione

dell'indennita' di ordine pubblico.

  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al

31 luglio 2020, alle  accresciute  esigenze  di  sanificazione  e  di

disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi

in  uso  alle  medesime  Forze,  nonche'  di  assicurare   l'adeguato

rifornimento   dei   dispositivi   di   protezione   individuale    e

dell'equipaggiamento   operativo   e   sanitario   d'emergenza,    e'

autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

  3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei

compiti  demandati  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in

relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del

personale impiegato,  e'  autorizzata,  per  l'anno  2020,  la  spesa

complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per  il  pagamento

delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro  698.080  per

attrezzature e materiali dei nuclei specialistici  per  il  contrasto

del rischio biologico, per incrementare i dispositivi  di  protezione

individuali del personale operativo e  i  dispositivi  di  protezione

collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

  4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio  2020,  lo  svolgimento

dei   compiti   demandati   al    Ministero    dell'interno,    anche

nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per  l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per

spese sanitarie, di  pulizia  e  per  l'acquisto  di  dispositivi  di

protezione individuale, euro 2.511.700 per  acquisti  di  prodotti  e

licenze   informatiche,   ed   euro   416.000   per   materiale   per

videoconferenze e altri materiali.

  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  pari  a

euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

265.

  6. L'autorizzazione di cui al comma  301,  dell'articolo  1,  della

legge 27 dicembre 2017,  n.205,  relativa  all'invio,  da  parte  del

Ministero  dell'interno,  di  personale  appartenente  alla  carriera

prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e'  prorogata

per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di  500  mila

euro per ciascun anno dello stesso triennio  2021-2023.  Al  relativo

onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'interno.

  7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato,  nel  limite  di  euro

220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere  un'apposita

polizza   assicurativa   in   favore   del   personale   appartenente

all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle  spese

mediche e sanitarie, non coperte  dall'INAIL,  sostenute  dai  propri

dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7,  pari  a  euro

220.000 annui, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  23,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto  nello  stato

di previsione del Ministero dell'interno.

(omissis)

                               Art. 41
  Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

  1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti

dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e  comma  5,  lettera  c),  del

decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3

aprile  2017,  n.  78,  il  termine  del  15  aprile  2020   previsto

dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

come prorogato dall'articolo 37, comma 1,del decreto-legge  8  aprile

2020,  n.  23,  e'  ulteriormente  prorogato  al  30  novembre  2020.

Conseguentemente,  per  l'anno   d'obbligo   2019,   l'emissione   di

Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti  di

efficienza energetica di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile  2017,  n.  78,

decorre dal 15 novembre 2020.

  2. Per le unita' di  cogenerazione  entrate  in  esercizio  dal 

gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro

dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n.  218,  sono

riconosciuti,  subordinatamente  all'esito  delle  verifiche  di  cui

all'articolo 7 e fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  4,

comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio  di

ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti  dallo  stesso

decreto.

                                 Art. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per  la
               difesa ed il sostegno dell'innovazione

  1. Al fine di sostenere e accelerare  i  processi  di  innovazione,

crescita e ripartenza  duratura  del  sistema  produttivo  nazionale,

rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia  e

della ricerca applicata, nello  stato  di  previsione  del  Ministero

dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per

il trasferimento tecnologico», con una dotazione di  500  milioni  di

euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con  le  modalita'

di  cui  al  comma  3,  di  iniziative  e  investimenti  utili   alla

valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca  presso  le

imprese  operanti   sul   territorio   nazionale,   con   particolare

riferimento alle start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI  innovative  di  cui

all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

  2. Le iniziative di cui  al  comma  1  sono  volte  a  favorire  la

collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione  di

progetti  di  innovazione  e  spin-off   e   possono   prevedere   lo

svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma  4,  nei

limiti delle risorse  stanziate  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del

medesimo  comma,  di  attivita'  di   progettazione,   coordinamento,

promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta

di  soluzioni  tecnologicamente   avanzate,   processi   o   prodotti

innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture  e  diffusione

dei risultati della  ricerca,  di  consulenza  tecnico-scientifica  e

formazione,  nonche'  attivita'  di  supporto  alla  crescita   delle

start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

  3. Al fine di sostenere  le  iniziative  di  cui  al  comma  1,  il

Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del

fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso  la

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di

natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in  materia

di aiuti di Stato ovvero delle vigenti  disposizioni  in  materia  di

affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra

amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro   60   giorni

dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  individuati  i

possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  la

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al

presente comma.

  4. Per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  2  e  3  il

Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale   dell'ENEA-Agenzia

nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia   e   lo   sviluppo

sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa  gia'  attribuite  in

materia di trasferimento  tecnologico,  previa  stipula  di  apposita

convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro

per l'anno 2020.

  5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e'

autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di

seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla  vigilanza

del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto  della  Fondazione

Enea Tech e'  approvato,  su  proposta  dell'ENEA,  con  decreto  del

Ministro  dello  sviluppo  economico.  Ai  fini  dell'istituzione   e

dell'operativita' della Fondazione e'  autorizzata  la  spesa  di  12

milioni di euro per l'anno 2020.

  6. Il patrimonio  della  Fondazione  e'  costituito  dalle  risorse

assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da  apporti

di soggetti pubblici e privati. Le attivita',  oltre  che  dai  mezzi

propri, sono costituite da contributi di  enti  pubblici  e  privati.

Alla fondazione possono, inoltre, esser  concessi  in  comodato  beni

immobili facenti parte del demanio e  del  patrimonio  disponibile  e

indisponibile  dello  Stato.  La  Fondazione  promuove   investimenti

finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle  iniziative  di

sostegno  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo   e   trasferimento

tecnologico,  favorendo  la  partecipazione  anche  finanziaria  alle

stesse da parte di  imprese,  fondi  istituzionali  o  privati  e  di

organismi e  enti  pubblici,  inclusi  quelli  territoriali,  nonche'

attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

  7. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della

Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi

da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di

neutralita' fiscale.

  8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo

5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

  9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo,  pari

a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

                             Art. 42 bis
Disposizioni  concernenti   l'innovazione   tecnologica   in   ambito
                             energetico

  1. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  tecnologico  e  industriale

funzionale al raggiungimento degli obiettivi  nazionali  in  tema  di

energia e di clima:

  a) al comma 1 dell'articolo 32  del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «di  cui  all'articolo    sono

inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale

integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;

  2) alla lettera a), le parole: «di cui  al  presente  Titolo»  sono

sostituite dalle seguenti: «di  sostegno  alla  produzione  da  fonti

rinnovabili e all'efficienza energetica»;

  3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:

  «i.  ai  progetti  di  validazione  in  ambito  industriale  e   di

qualificazione di sistemi e tecnologie»;

  b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18  ottobre  2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,

n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera  b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».

(omissis)

                             Art. 44
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                             di Co2 g/km

  1. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per

l'anno 2020 e di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  1031,

della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  alle  persone  fisiche  e

giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre

2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo  nuovo  di  fabbrica

sono riconosciuti i seguenti contributi:

    a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale  rottamazione  di

un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010  o  che

nel periodo di vigenza  dell'agevolazione  superi  i  dieci  anni  di

anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo  statale  e'

parametrato al numero di  grammi  (g)  di  anidride  carbonica  (CO2)

emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui  alla  seguente

tabella ed  e'  riconosciuto  a  condizione  che  sia  praticato  dal

venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

      

               =======================================

               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |

               +===============+=====================+

               |0-20           |2.000                |

               +---------------+---------------------+

               |21-60          |2.000                |

               +---------------+---------------------+

               |61-110         |1.500                |

               +---------------+---------------------+

  b) per l'acquisto di un veicolo  in  assenza  di  rottamazione,  il

contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km

secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a

condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno

1.000 euro:

    

               =======================================

               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |

               +===============+=====================+

               |0-20           |1.000                |

               +---------------+---------------------+

               |21-60          |1.000                |

               +---------------+---------------------+

               |61-110         |750                  |

               +---------------+---------------------+

  1-ter. I contributi di cui al  comma  1-bis  sono  riconosciuti  ai

veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni  di

CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi  un  prezzo  inferiore  a  quello

previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano

omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione

e abbiano un prezzo risultante dal  listino  prezzi  ufficiale  della

casa automobilistica produttrice inferiore a  40.000  euro  al  netto

dell'imposta sul valore aggiunto.

  1-quater.  Qualora  il  veicolo  acquistato  sia  in  possesso  dei

requisiti di cui ai commi 1-bis e  1-ter  del  presente  articolo,  i

contributi di cui al  citato  comma  1-bis  sono  cumulabili  con  il

contributo di cui al  comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145.

  1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis  del  presente

articolo si applicano le disposizioni dei  commi  1032,  1033,  1034,

1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,

n. 145.

  1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1°  luglio  2020  e  il  31

dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato  nelle  classi  da

Euro 0 a  Euro  3  con  contestuale  acquisto  di  un  veicolo  usato

omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2

inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute  al  pagamento  del  60  per

cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo

acquistato.

  1-septies. Le persone fisiche che consegnano per  la  rottamazione,

contestualmente all'acquisto di  un  veicolo  con  emissioni  di  CO2

comprese tra 0 e  110  g/km,  un  secondo  veicolo  di  categoria  M1

rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo  1  della

legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  hanno  diritto  a  un  ulteriore

incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al

primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di

imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,

biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,

servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.

  1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della  legge

30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di  euro  per

l'anno  2020  quale  limite  di  spesa  da  destinare  esclusivamente

all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente  articolo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuate le  modalita'  per  assicurare  il

rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

  1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni

dei commi da 1-bis a  1-octies  del  presente  articolo,  pari  a  50

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,

del presente decreto.

 
                        Art. 44 bis
Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli  elettrici
                              o ibridi

  1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.

145,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1057.   Nel   rispetto   delle

disposizioni vigenti in materia di aiuti  di  Stato,  a  coloro  che,

nell'anno  2020,  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,   e

immatricolano in Italia  un  veicolo  elettrico  o  ibrido  nuovo  di

fabbrica delle categorie L1e, L2e,  L3e,  L4e,  L5e,  L6e  e  L7e  e'

riconosciuto un contributo  pari  al  30  per  cento  del  prezzo  di

acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo  di  cui  al

primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino  a

un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione

un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un  veicolo  che  sia

stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi  del  decreto  del

Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2  febbraio  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011,  di  cui

si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero  di  cui

sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un  familiare

convivente. Il contributo  di  cui  al  presente  comma  puo'  essere

riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati  nel

corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti

effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di  controllo

di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice  civile,

il limite di cinquecento veicoli e' riferito  al  numero  complessivo

dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».

(omissis)

                               Art. 66
Modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione
                             individuale

  1. All'articolo  16,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite  dalle

seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;

    b) al comma 1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Le

disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche   ai

lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

                             Art. 66 bis
Disposizioni in  materia  di  semplificazione  dei  procedimenti  per
l'importazione  e  la  validazione  di   mascherine   chirurgiche   e
                dispositivi di protezione individuale

  1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario  fabbisogno  di

mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione  individuale  e

di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive,  per

l'importazione e l'immissione in commercio dei  predetti  dispositivi

sono definiti criteri semplificati di  validazione,  in  deroga  alle

norme  vigenti,  che   assicurino   l'efficacia   protettiva   idonea

all'utilizzo specifico fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza

epidemiologica da COVID-19.

  2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma  1  sono

definiti entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente  decreto  da  un  comitato  tecnico

composto da un  rappresentante  dell'Istituto  superiore  di  sanita'

(ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni,

da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA,

da un rappresentante dell'Ente  nazionale  italiano  di  unificazione

(UNI) e da un  rappresentante  degli  organismi  notificati  indicato

dalle associazioni degli organismi di valutazione  della  conformita'

socie  dell'ACCREDIA.  Il  supporto  amministrativo  al  comitato  e'

assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non  spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti

comunque denominati.

  3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui  al

comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato

tecnico composto da un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  che  lo

presiede,  da  un  rappresentante  designato  dalle  regioni,  da  un

rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e  da  un

rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni

degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.

Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato  dall'INAIL.  Ai

componenti del comitato tecnico non  spettano  compensi,  gettoni  di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  4. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono  le

modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  validazione   delle

mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai

sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per

la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai  commi

1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori  di

prova accreditati dall'ACCREDIA,  nonche'  delle  universita'  e  dei

centri di ricerca  e  laboratori  specializzati  per  l'effettuazione

delle prove sui prodotti, e  provvedono  ai  relativi  controlli.  Il

monitoraggio   sull'applicazione   dei   criteri   semplificati    di

validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi  2  e  3,  che

supportano l'attivita' delle regioni.

  5. Restano ferme le validazioni in  deroga  effettuate  dall'ISS  e

dall'INAIL  in  attuazione  dell'articolo  15,  commi  2  e  3,   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27.  L'ISS  e  l'INAIL  rimangono

competenti per la definizione delle  domande  pervenute  ai  predetti

Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo  che

il  richiedente  rinunci  espressamente  a  presentare  domanda  alla

regione.

  6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5  del  presente

articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole: «, importare e  immettere  in  commercio»

sono soppresse;

  b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e

le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

  c) al comma 3:

  1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e

coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

  2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  gli  importatori»  sono

soppresse;

  d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e'  fatto  divieto  di

immissione in commercio» sono soppresse.

  7. Per tutta la durata dello stato di emergenza  epidemiologica  da

COVID-19  resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo   5-bis   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

(omissis)

                              Art. 77
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore  di  enti  del  terzo
                               settore

  1.  All'articolo  43  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nella rubrica,  le  parole:  «contributi  alle  imprese»  sono

sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli  enti  del

terzo settore»;

    b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono

aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse  generale

degli enti del terzo settore di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

      2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e

agli enti del terzo settore di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

(omissis)

                              Art. 89
         Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

  1. Ai fini  della  rendicontazione  da  parte  di  regioni,  ambiti

territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali dell'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le

politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,  della  legge  27

dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze

di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.

296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di

sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  22

giugno  2016,  n.  112,  del  Fondo  nazionale   per   l'infanzia   e

l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28  agosto  1997,  n.

285, la rendicontazione del 75% della  quota  relativa  alla  seconda

annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della

quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello

stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza

degli utilizzi  con  le  norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le

eventuali somme  relative  alla  seconda  annualita'  precedente  non

rendicontate devono  comunque  essere  esposte  entro  la  successiva

erogazione.

  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento

alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni  destinatarie

dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto

forma di servizi  effettivamente  erogati,  specifiche  spese  legate

all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla  riorganizzazione  dei

servizi,  all'approvvigionamento  di  dispositivi  di  protezione   e

all'adattamento degli spazi.

  2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della  legge  8

novembre  2000,  n.  328,  sono  da  considerarsi  servizi   pubblici

essenziali, anche se svolti in regime di concessione,  accreditamento

o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il  godimento  di

diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.  Allo  scopo  di

assicurare l'effettivo e  continuo  godimento  di  tali  diritti,  le

regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito

delle loro competenze e della  loro  autonomia  organizzativa,  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  definiscono  le  modalita'  per

garantire  l'accesso  e   la   continuita'   dei   servizi   sociali,

socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di  cui  al  presente

comma anche in  situazione  di  emergenza,  sulla  base  di  progetti

personalizzati,  tenendo  conto  delle  specifiche   e   inderogabili

esigenze di  tutela  delle  persone  piu'  esposte  agli  effetti  di

emergenze e  calamita'.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono

all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(omissis)

                               Art. 90
                            Lavoro agile

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da

COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che

hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo

familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di

sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione

dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore,

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile

anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,  fermo  restando  il

rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a

23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  e  a  condizione  che  tale

modalita' sia compatibile con le caratteristiche  della  prestazione.

Fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle  prestazioni  di

lavoro  in  modalita'  agile  e'  riconosciuto,  sulla   base   delle

valutazioni dei medici competenti, anche ai  lavoratori  maggiormente

esposti a  rischio  di  contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  in  ragione

dell'eta'   o   della   condizione   di    rischio    derivante    da

immunodepressione,  da  esiti  di  patologie  oncologiche   o   dallo

svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  comorbilita'  che

possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore   rischiosita'

accertata  dal  medico  competente,  nell'ambito  della  sorveglianza

sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto,  a  condizione

che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della

prestazione lavorativa.

  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta

anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del

dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del

settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di

cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo

alla documentazione resa disponibile nel sito internet del  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali.

  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici,

limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non

oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile  disciplinata

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  puo'

essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di

lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle

menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali

ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22

della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica

anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito

internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro

(INAIL).

(omissis)

                                Art. 95
Misure di sostegno alle imprese  per  la  riduzione  del  rischio  di
                    contagio nei luoghi di lavoro

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il

contrasto della diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di

lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14  marzo

2020, come integrato il 24  aprile  2020,  l'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  promuove

interventi straordinari destinati alle  imprese,  anche  individuali,

iscritte  al  Registro  delle  imprese  o  all'Albo   delle   imprese

artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale  del

Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed  alle  imprese

sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112,  iscritte

al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,

successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27,  interventi  per  la  riduzione  del  rischio  di

contagio attraverso l'acquisto di:

    a)  apparecchiature  e  attrezzature  per   l'isolamento   o   il

distanziamento  dei  lavoratori,  compresi  i   relativi   costi   di

installazione;

    b) dispositivi elettronici e sensoristica per  il  distanziamento

dei lavoratori;

    c) apparecchiature  per  l'isolamento  o  il  distanziamento  dei

lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto  agli  addetti  di

aziende terze fornitrici di beni e servizi;

    d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi

e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di  lavoro

utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

    e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al  presente  articolo,

fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  commi  862  e

seguenti, della legge 28 dicembre 2015  n.  208,  sono  destinate  le

risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI

2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei  progetti  di

cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,

n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

  3. I  contributi  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al

presente articolo sono concessi  in  conformita'  a  quanto  previsto

nella Comunicazione della Commissione europea  del  19  marzo  2020-C

(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato

a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  Covid-19»,  come

modificata e integrata dalla Comunicazione della  Commissione  del  3

aprile  2020-C  (2020)2215-final.   L'importo   massimo   concedibile

mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari  ad  euro

15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino  a  9  dipendenti,  euro

50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50  dipendenti,  euro

100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I

contributi  sono  concessi  con  procedura   automatica,   ai   sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

  4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  incompatibili

con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto  i

medesimi costi ammissibili.

  5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297  del  19

dicembre 2019, e' revocato.

  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al  presente  articolo,

l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse  di  cui

al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese,  sulla  base

degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

  6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle  attivita'  produttive

delle imprese in condizioni di  sicurezza,  in  via  eccezionale  per

l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti

dall'attuazione dell'articolo  8,  comma  15,  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine  di

cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020,  un

bando per il concorso al finanziamento di  progetti  di  investimento

delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  5,  del  decreto

legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   con   modalita'   rapide   e

semplificate,  anche  tenendo  conto  degli  assi   di   investimento

individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai  sensi

del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento

del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, al fine della  verifica  di  compatibilita'  con  i

saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del  citato  articolo

8, comma 15, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

                               Art. 96
Disposizioni in materia di noleggio  autovetture  per  vigilanza  sul
                               lavoro

  1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  puo'  provvedere,  con

onere a carico del proprio bilancio, al noleggio  di  autovetture  da

utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza,  anche  in

deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122

nonche', al fine di  una  tempestiva  disponibilita'  dei  mezzi,  in

deroga  agli  obblighi  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(omissis)

                       Art. 100
    Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  contrastare  e  contenere  la

diffusione del virus COVID-19 e fino alla data  di  cessazione  dello

stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  Ministri,  per  far

fronte all'emergenza epidemiologica  e  al  fine  di  assicurare  una

tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di

lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e  comunque

non oltre il 31 dicembre 2020,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla

Convenzione  concernente  gli  obiettivi  assegnati   all'Ispettorato

Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta  tra  il  Ministro  del

lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Direttore  dell'Ispettorato

Nazionale del lavoro, in data  25  novembre  2019,  il  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre  che

dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  anche  del   Comando   dei

Carabinieri  per  la  Tutela  del  Lavoro   e   delle   articolazioni

dipendenti, limitatamente al personale gia'  in  organico,  ai  sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e  del

decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

                               Art. 102
             Spese per acquisto di beni e servizi Inail

  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati

all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti

negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica

COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per

acquisto   di   beni   e   servizi   dall'Istituto   Nazionale    per

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato  ai

sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27  dicembre  2019,  n.

160, puo' essere  incrementato,  per  l'esercizio  2020,  nel  limite

massimo di 35 milioni di euro.  Alla  compensazione  dei  conseguenti

effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

                              Art. 103
                   Emersione di rapporti di lavoro

  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute

individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed

eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante

dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire  l'emersione  di

rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di

lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto

dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e

successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le

modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di

lavoro subordinato con cittadini stranieri  presenti  sul  territorio

nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di

lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o

cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere

stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020

ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla

suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai

sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite

da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in

entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il

territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini

stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non

rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono

richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di

soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della

durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i

predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio

nazionale alla  data  dell'8  marzo  2020,  senza  che  se  ne  siano

allontanati dalla medesima data, e devono aver  svolto  attivita'  di

lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre

2019, comprovata secondo le modalita' di cui  al  comma  16.  Se  nel

termine  della  durata  del  permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il

cittadino straniero  esibisce  un  contratto  di  lavoro  subordinato

ovvero la documentazione retributiva e previdenziale  comprovante  lo

svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle  previsioni

di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene  convertito

in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai

seguenti settori di attivita':

    a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e  acquacoltura  e

attivita' connesse;

    b) assistenza  alla  persona  per  il  datore  di  lavoro  o  per

componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi,  affetti  da

patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

    c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui al comma  1  sono  indicate  la  durata  del

contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a

quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento

stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente

piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1

e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a

carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286  e  successive  modificazioni,  al  fine  dello  svolgimento   di

ulteriore attivita' lavorativa.

  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal    giugno

2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite  con  decreto  del

Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  ed

il Ministro delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  da

adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, presso:

    a) l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  per  i

lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione

europea;

    b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22  del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni

per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

    c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di  cui

al comma 2.

  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'

stabiliti i limiti di reddito del  datore  di  lavoro  richiesti  per

l'instaurazione del rapporto di lavoro, la  documentazione  idonea  a

comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le

modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more

della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la

presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'

lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero

svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del

datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'

previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un

contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun

lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari

a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano

comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento

di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro

a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e

le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno

ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai

commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di

soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli

ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa

quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e

dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per

reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da

impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui

all'articolo 600 del codice penale;

    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi

dell'articolo 603-bis del codice penale;

    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico  di

cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive

modificazioni.

  9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai

commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di

soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte

del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello

unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del

lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al

datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di

procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro

subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del

presente articolo i cittadini stranieri:

    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di

espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o

convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non

ammissione nel territorio dello Stato;

    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva,

compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,

per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura

penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i

reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento

dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione

clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al

reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo

sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in

attivita' illecite;

    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine

pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali

l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli

alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella

valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche

di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa

quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei

reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla

conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i

procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di

lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

    a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la

dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,

fiscale, previdenziale o assistenziale;

    b)  per  l'ingresso  e  il  soggiorno  illegale  nel   territorio

nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo  12  del

decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive

modificazioni.

  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei

confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e

dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per

reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da

impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui

all'articolo 600 del codice penale;

    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi

dell'articolo 603-bis del codice penale.

  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non

venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda

al rigetto o all'archiviazione  della  medesima,  anche  per  mancata

presentazione delle parti di cui al comma  15.  Si  procede  comunque

all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi  a  carico

del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento  derivi  da

cause indipendenti dalla volonta'  o  dal  comportamento  del  datore

medesimo.

  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori

subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del

rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di

rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono

raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e

dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.

Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono

commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di

rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la

pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un

terzo alla meta'.

  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata

l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il

parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi

all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di

soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale

del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e

alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le

parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione

obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del

permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata

presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta

l'archiviazione del procedimento.

  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di

cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal

1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in

possesso, individuata dal  decreto  di  cui  al  comma  6,  idonea  a

comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma

3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui

l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della

richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato

di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad

eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di

svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'

di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di

conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di

soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di

iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo

14 settembre  2015,  n.  150,  esibendo  agli  Uffici  per  l'impiego

l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.

Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,

commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo

onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui

al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al

presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che

nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la

sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla

comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il

rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di

lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti

amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso

di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini

di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai

sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli

illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,

l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle

violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio  del

permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza

contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi

dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di

soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo

5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e

successive modificazioni.

  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali

di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche

agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del

contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di

concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in

condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni

igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del

contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le

Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal

Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in

agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure

urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle

condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto

del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti

scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del

Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.

All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche

interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse

finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  21. Al secondo periodo del  comma  1  dell'articolo  25-quater  del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  17   dicembre   2018,   n.   136,   dopo   le   parole:

«rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita'  politica

delegata  per  la  coesione  territoriale,  dell'Autorita'   politica

delegata per le pari opportunita',».

  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque

presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto

nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito

ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'

commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti

oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la

pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad

un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.

  23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di

cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad

utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o

piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a

contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di

euro per il 2020, da ripartire tra le sedi  di  servizio  interessate

dalle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A

tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure

negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi

dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18

aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del

presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario

nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di

170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i

relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero

dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro

6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario

per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero

dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di

lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel

limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di

prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per

l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di

euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale

igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi

di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma

informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per  le  liberta'

civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del

comma 26.

  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a

238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021

e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

    a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante

corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,

nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative

all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di

trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    b) quanto ad euro 93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse

provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del

comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del

bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

    c)  quanto  ad  euro  110.072.744  per  l'anno  2020,   ad   euro

346.399.000 per  l'anno  2021  e  ad  euro  340.000.000  a  decorrere

dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                         Art. 119
Incentivi per l'efficienza energetica, sisma  bonus,  fotovoltaico  e
             colonnine di ricarica di veicoli elettrici

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno

2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto

2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese

documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal 

luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da  ripartire  tra  gli  aventi

diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  a)  interventi  di  isolamento  termico  delle   superfici   opache

verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l'involucro

dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della

superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita'  immobiliare

situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente

indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.

La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un

ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli

edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno

di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e

dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000

moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono

l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;

a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che

compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'

immobiliari. I materiali  isolanti  utilizzati  devono  rispettare  i

criteri  ambientali  minimi  di   cui   al   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11  ottobre

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

  b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione

degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti

centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  fornitura

di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari

alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n.

811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,

ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche  abbinati

all'installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  al  comma  5  e

relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero  con  impianti

di microcogenerazione o a collettori solari, nonche',  esclusivamente

per i comuni montani  non  interessati  dalle  procedure  europee  di

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28

maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti

dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento

efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma  2,lettera  tt),

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione  di  cui

alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo  delle

spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per  il  numero  delle

unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti

fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati  per

il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per  gli

edifici  composti  da  piu'  di  otto  unita'   immobiliari   ed   e'

riconosciuta anche per le spese  relative  allo  smaltimento  e  alla

bonifica dell'impianto sostituito;

  c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari

situate   all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano

funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi

autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione   degli   impianti   di

climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti    per    il

riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda

sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A

di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della

Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi

gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di

impianti fotovoltaici di  cui  al  comma  5  e  relativi  sistemi  di

accumulo   di   cui   al   comma   6,   ovvero   con   impianti    di

microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree

non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28

maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti

dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni

emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle

individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre

2017, n. 186,  nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non

interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10

luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l'inottemperanza

dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE,

l'allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo

4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  e'

calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a

euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo

smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si

applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica

di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  nei

limiti  di  spesa  previsti,per  ciascun  intervento  di   efficienza

energetica,  dalla  legislazione  vigente,a  condizione   che   siano

eseguiti congiuntamente ad almeno uno  degli  interventi  di  cui  al

citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei

vincoli previsti dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o  gli  interventi

di cui al citato  comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,

urbanistici e ambientali,  la  detrazione  si  applica  a  tutti  gli

interventi  di  cui  al  presente  comma,  anche  se   non   eseguiti

congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al  medesimo

comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai

commi 1 e 2 del  presente  articolo  devono  rispettare  i  requisiti

minimi previsti dai decreti di cui al comma  3-ter  dell'articolo  14

del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro

complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di

cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di  almeno

due classi  energetiche  dell'edificio  o  delle  unita'  immobiliari

situate  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano

funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi

autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  cio'  non  sia  possibile,   il

conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare

mediante l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E.),  di  cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima

e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma

della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei  suddetti  requisiti

minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti  per  gli

interventi di cui ai citati commi 1 e  2,  anche  gli  interventi  di

demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera

d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380.

  3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui  al  comma

9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano  anche

alle  spese,  documentate  e  rimaste  a  carico  del   contribuente,

sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies

dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l'aliquota  delle

detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli  interventi

di cui al primo periodo,  in  caso  di  cessione  del  corrispondente

credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale  stipulazione

di una  polizza  che  copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la

detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  spetta  nella

misura del 90 per cento. Le disposizioni  del  primo  e  del  secondo

periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di

cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274

del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

  4-bis.La detrazione spettante ai sensi del  comma  4  del  presente

articolo e' riconosciuta anche per la  realizzazione  di  sistemi  di

monitoraggio strutturale continuo a fini  antisismici,  a  condizione

che sia eseguita congiuntamente a uno  degli  interventi  di  cui  ai

commi da 1-bis a  1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4

giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla

legislazione vigente per i medesimi interventi.

  5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi

alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,

lettere a), b), c)  e  d),del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di

cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per

le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella

misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle

stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di

spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto

solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque

quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli

impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi  di  cui

ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di  interventi  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  il

predetto limite di spesa e' ridotto ad euro  1.600  per  ogni  kW  di

potenza nominale.

  6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per

l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo

integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la

detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli

stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel

limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo

del sistema di accumulo.

  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo  e'

subordinata  alla  cessione  in  favore  del  Gestore   dei   servizi

energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non

autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi

dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.  162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e

non e' cumulabile con altri  incentivi  pubblici  o  altre  forme  di

agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa  europea,

nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di

cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,

n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui  all'articolo

25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto  di

cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162

del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti  e

le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia

condivisa prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente

comma.

  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del

110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote

annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia  eseguita

congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente

articolo.

  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli

interventi effettuati:

  a) dai condomini;

  b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio  di  attivita'

di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto

previsto al comma 10;

  c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati

nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei  predetti

Istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono  ai

requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di  «in   house

providing» per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta'

ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale

pubblica;

  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per

interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati

in godimento ai propri soci.

  d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,

dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui

all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   dalle

associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e

nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

  e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte

nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  limitatamente  ai

lavori destinati ai soli immobili  o  parti  di  immobili  adibiti  a

spogliatoi.

  10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b),  possono  beneficiare

delle detrazioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  per  gli  interventi

realizzati sul  numero  massimo  di  due  unita'  immobiliari,  fermo

restando  il  riconoscimento  delle  detrazioni  per  gli  interventi

effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui

all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita'

dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei

presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli

interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'

rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3

dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in

via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  che  rilasciano  il

visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto  con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce

anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro

trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

  13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui  al  presente

articolo e dell'opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui

all'articolo121:

  a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente

articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti

previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita'

delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una

copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente   per   via

telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro

dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta

asseverazione e le relative modalita' attuative;

  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi

al fine  della  riduzione  del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai

professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della

direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo

le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai

collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del

28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la

corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli

interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita'

di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni  e  delle

attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

  13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13,  lettere  a)  e  b),del

presente articolo e' rilasciata al termine  dei  lavori  o  per  ogni

stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei

limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal

tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto

e  dell'effettiva  realizzazione.Ai  fini  dell'asseverazione   della

congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal

decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more  dell'adozione  del

predetto decreto, la congruita' delle spese  e'  determinata  facendo

riferimento  ai  prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti  dalle

regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai  listini

delle  locali  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e

agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base

al luogo di effettuazione degli interventi.

  14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il

fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e

asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o

asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo

stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile,

con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni

rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette

attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000

euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello

Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati

dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o

asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto

al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi

dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato

nel Ministero dello sviluppo economico.

  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al

presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni

e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di

conformita' di cui al comma 11.

  15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,  A/8  e

A/9.

  16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia  di

interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con  le

disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente  articolo,  all'articolo

14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del  comma  1  sono

soppressi;

  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  e'  ridotta  al  50  per

cento per le spese, sostenute dal    gennaio  2018,  relative  agli

interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di

infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di

climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a

condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto

prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,

del 18 febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al

presente articolo gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di

climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a

condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo

precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento

per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione

invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di

efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato

regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di

sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI

oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o

con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di

calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica

ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in

abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la

posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

  16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita'

energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o

da parte di condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni  di  cui

all'articolo 42-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,

non costituisce svolgimento di  attivita'  commerciale  abituale.  La

detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del

testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte  rinnovabile  gestiti

da soggetti che aderiscono  alle  configurazioni  di  cui  al  citato

articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del  2019  si  applica  fino

alla soglia di 200 kW e per un ammontare  complessivo  di  spesa  non

superiore a euro 96.000.

  16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano  all'installazione

degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al  medesimo

comma 5 si applica alla quota di spesa  corrispondente  alla  potenza

massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla  potenza

eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo  16-bis,

comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel  limite  massimo  di

spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

  16-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente

articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3

milioni di euro per l'anno 2021,  in  3.309,1  milioni  di  euro  per

l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per  l'anno  2023,  in  2.755,6

milioni di euro per l'anno 2024,  in  2.752,8  milioni  di  euro  per

l'anno 2025, in 1.357,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,in  27,6

milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno

2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai  sensi

dell'articolo 265.

(omissis)

                                Art. 120
    Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure  legate

alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti  di

lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione

in  luoghi  aperti  al  pubblico  indicati  nell'allegato   2,   alle

associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli

enti del Terzo settore,  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  in

misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel  2020,  per  un

massimo di 80.000 euro, in relazione agli  interventi  necessari  per

far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento

contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli  edilizi

necessari  per  il  rifacimento  di  spogliatoi  e  mense,   per   la

realizzazione  di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi   comuni,   per

l'acquisto  di  arredi  di  sicurezza,  nonche'  in  relazione   agli

investimenti in attivita' innovative, ivi compresi  quelli  necessari

ad  investimenti  di  carattere  innovativo  quali  lo   sviluppo   o

l'acquisto di strumenti  e  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento

dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per  il

controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile  con  altre

agevolazioni per le medesime spese, comunque  nel  limite  dei  costi

sostenuti  ed  e'  utilizzabile  nell'anno  2021  esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono

essere individuati le ulteriori spese ammissibili o  soggetti  aventi

diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di

spesa di cui al comma 6.

  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da

emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di

conversione del presente decreto-legge, sono stabilite  le  modalita'

per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini  di

quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre

2009, n. 196.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della

Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di

euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                             Art. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati
              per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti

d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo

dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli

stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente,  a

fronte di uno sconto di pari ammontare sul  canone  da  versare,  gli

istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano

alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza

epidemiologica da COVID-19:

    a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65

del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

    b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a

uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

    c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti  di  lavoro

di cui all'articolo 120;

    d)  credito  d'imposta  per  la  sanificazione  e  l'acquisto  di

dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere

utilizzata negli anni successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a

rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  all'articolo  1,comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti

Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito

d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei

confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti

cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito

d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito

ricevuto.

  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono

definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente

articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da

effettuarsi in via telematica.

(omissis)

                                Art. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e

contrastare  la  diffusione  del  Covid-19,  ai  soggetti   esercenti

attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente

riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a

carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del

codice identificativo di  cui  all'articolo13-quater,  comma  4,  del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in

misura pari al 60 per cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la

sanificazione degli ambienti e degli  strumenti  utilizzati,  nonche'

per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale  e  di  altri

dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo  di  60.000  euro  per

ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni  di  euro

per l'anno 2020.

  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese

sostenute per:

    a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata

l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati

nell'ambito di tali attivita';

    b) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza

previsti dalla normativa europea;

    c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

    d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di

cui alla  lettera  b),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e

vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,

ivi incluse le eventuali spese di installazione;

    e) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di

sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi

incluse le eventuali spese di installazione.

  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa

ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e

le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al

fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del  decreto-legge

8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno  2020  si  provvede,  per  150  milioni  di  euro   ai   sensi

dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro  mediante  utilizzo  delle

risorse rivenienti dall'abrogazione  della  disposizione  di  cui  al

comma 5.

(omissis)

                                Art. 129
Disposizioni  in  materia  di  rate  di  acconto  per  il   pagamento
        dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

  1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13,  e

56, commi 1 e 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020  al

mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90

per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate

di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico  delle

disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative  ai

mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e

versate con le modalita' previste dai medesimi articoli.  L'eventuale

versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro  il

31 marzo 2021 per il gas naturale ed  entro  il  16  marzo  2021  per

l'energia  elettrica;  in  alternativa,  il  medesimo  conguaglio  e'

effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza  interessi  da

versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo  a

dicembre 2021. Le  somme  eventualmente  risultanti  a  credito  sono

detratte, nei modi ordinari, dai  versamenti  di  acconto  successivi

alla presentazione della dichiarazione annuale.

  2. Il termine per  il  pagamento  della  rata  di  acconto  di  cui

all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle  accise  approvato

con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al  mese

di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal

16 maggio al 20 maggio 2020.

  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  246,9

milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno

2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                              Art. 130
       Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
  1. Al decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dal

seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e

2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;

    b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal

seguente:  «Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno

efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;

    c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il

30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;

    d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il

30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

    e) all'articolo 12, comma 1, le parole:  «entro  sessanta  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle

parole: «entro il 31 dicembre 2020».

  2. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e

amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.

504, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 7-bis:

      1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono

inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi  di

prodotto e  di  specifiche  modalita'  relative  al  trasporto  o  al

confezionamento del medesimo per i quali le stesse  disposizioni  non

trovano applicazione,»;

      2) al comma 7, dopo le parole: «20  litri»,  sono  aggiunte  le

seguenti: «salvo che  al  riguardo  sia  stabilito  diversamente  dal

decreto di cui al comma 6»;

    b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito  dal

seguente «Gli esercenti depositi di  cui  al  comma  2,  lettera  a),

aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri

cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma  2,  lettera  c),

collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore  a  5

metri cubi e non superiore a  10  metri  cubi,  a  decorrere  dal 

gennaio 2021,  sono  obbligati,  in  luogo  della  denuncia,  a  dare

comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e

dei monopoli, competente per  territorio;  ai  medesimi  soggetti  e'

attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono  il  registro

di carico e scarico  con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con

determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei

monopoli.»

  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in

320,31 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 265.

                              Art. 131
     Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

  1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese  di  marzo

dell'anno 2020, i pagamenti  dell'accisa,  da  effettuarsi  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato  con  il  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati  tempestivi  se

effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020;  sui  medesimi

pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si

applicano  le  sanzioni  e  l'indennita'  di  mora  previste  per  il

ritardato pagamento.

                              Art. 132
Disposizioni  in  materia  di  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti
                             energetici

  1. In considerazione  dello  stato  di  emergenza  derivante  dalla

diffusione  del  COVID-19,  i  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti

energetici immessi in consumo nei mesi  di  aprile,  maggio,  giugno,

luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo

3,  comma  4,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26

ottobre  1995,  n.  504,  possono  essere   eseguiti   nella   misura

dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti  ai

sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

    a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi  in

consumo nel mese di aprile 2020;

    b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma  4,  del

citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo  nei

mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

  2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle  somme

dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di

cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e'  effettuato  entro  il

termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

(omissis)

                              Art. 138
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
  e IMU con il termine di approvazione  del  bilancio  di  previsione
  2020
  1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2013, n. 147.

(omissis)

                               Art. 211
Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie  di  Porto  e
  per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.

  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle  capitanerie

di porto-Guardia  Costiera,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a

decorrere dalla data di entrata di entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  dei  maggiori  compiti  connessi  al   contenimento   della

diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione

al rischio di contagio da  COVID-19  connesso  allo  svolgimento  dei

compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di  porto,  Guardia

Costiera, al fine di consentire la sanificazione  e  la  disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  al

medesimo  Corpo,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di

dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al

relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di

euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000  per  spese  di

sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi

e per l'acquisto dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  euro

320.000 per l'acquisto di spese per  attrezzature  tecniche  ed  euro

360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

  2. Fatte salve le  prioritarie  esigenze  operative  e  manutentive

delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione

delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il  Ministero

della difesa, per il tramite  di  Difesa  servizi  S.p.A.,  ai  sensi

dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.66,  puo'

stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti

pubblici o  privati,  volti  ad  affidare  in  uso  temporaneo  zone,

impianti o parti di essi,  bacini,  strutture,  officine,  capannoni,

costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

  3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma  2  definiscono  le

zone, le strutture e gli impianti  oggetto  dell'affidamento  in  uso

temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le  garanzie,  le  opzioni

per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche'  le  condivise

modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria  alla

regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro

2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                            Art. 213 bis
Interventi di messa in sicurezza del territorio

  1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare  svolgimento

dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026,  per

l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4  milioni  di  euro

per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica

e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo  dei

siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere  si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                              Art. 219
Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle  strutture
  dell'amministrazione  della  giustizia  e  per  l'incremento  delle
  risorse per il lavoro straordinario  del  personale  del  Corpo  di
  polizia penitenziaria, dei dirigenti della  carriera  dirigenziale
  penitenziaria nonché  dei  direttori  degli  istituti  penali  per
  minorenni

  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali improrogabili ed  urgenti  degli  uffici  giudiziari  e

delle articolazioni centrali del Ministero della  giustizia,  nonche'

della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la  ripresa

delle attivita' nella fase successiva  all'emergenza  epidemiologica,

al  fine  di  consentire   la   sanificazione   e   la   disinfezione

straordinaria degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  in  uso

all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico

sanitario  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  nonche'  per

l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze

di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di  euro  31.727.516  per

l'anno 2020.

  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali da svolgere in  presenza  o  da  remoto  da  parte  del

personale  degli  istituti   e   dei   servizi   dell'amministrazione

penitenziaria  e  della  giustizia  minorile  e  di  comunita',   per

l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze

di uso, e' autorizzata la spesa complessiva  di  euro  4.612.454  per

l'anno 2020.

  3.  All'articolo  74  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,

convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

  «7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza

in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale

connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte

del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della

carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli

istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti

dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento

epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625

di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche  in  deroga  ai  limiti

vigenti, delle prestazioni di lavoro  straordinario,  euro  1.585.125

per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo  fuori  sede  del

personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di  sanificazione

e disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'  del  medesimo

personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad

euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

265.

(omissis)

                               Art. 225
                Consorzi di bonifica ed enti irrigui

  1. Al fine di fronteggiare la situazione  di  crisi  di  liquidita'

derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di  bonifica

disposta dall'articolo 62 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,

convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,

aggravata dalla difficolta'  di  riscossione  del  contributo  dovuto

dalle aziende agricole per  il  servizio  di  irrigazione,  la  Cassa

depositi e prestiti o altri  istituti  finanziari  abilitati  possono

erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei  compiti

istituzionali loro attribuiti, con esclusione della  possibilita'  di

assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

  2. I mutui sono concessi nell'importo massimo  complessivo  di  500

milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali  di  pari

importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato,  che  maturano

nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento,  con  decorrenza

dal giorno  successivo  alla  erogazione,  saranno  determinati,  nel

limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

  5. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di

concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in  vigore

del presente decreto, sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di

presentazione delle domande, nonche' i criteri per  la  rimodulazione

dell'importo del mutuo  concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi

complessivamente richiesti superino  la  disponibilita'  indicata  al

comma 2.

  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025  si  provvede   ai   sensi

dell'articolo 265.

  6-bis.  In  considerazione  della  sospensione  del  pagamento  dei

contributi dovuti per il servizio  di  bonifica  idraulica,  disposta

dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,  e  della

difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di

realizzare gli interventi urgenti di manutenzione  straordinaria  per

la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione

dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio  idraulico

nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la

riprogrammazione   delle   economie    realizzate    su    interventi

infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno  2010

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  anche

con fondi provenienti da  gestioni  straordinarie  in  tale  settore,

soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

  6-ter.  L'utilizzo  delle  economie  di  cui  al  comma  6-bis   e'

consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei

consorzi di bonifica  e  degli  enti  irrigui  in  conseguenza  della

chiusura delle opere finanziate, ivi compresi  gli  interessi  attivi

maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione  delle  opere

infrastrutturali irrigue.

  6-quater. I consorzi di bonifica e  gli  enti  irrigui  interessati

comunicano  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis  e

6-ter, i fabbisogni  manutentivi  della  rete  idrica  cui  intendono

destinare le risorse,  il  cronoprogramma  della  spesa  e,  dopo  la

conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

(omissis)

                                Art. 227 bis
         Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

  1. Al fine di promuovere  l'attivita'  turistica  del  Paese  e  di

rafforzare la tutela degli ecosistemi  marini  delle  aree  protette,

anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e'

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  l'anno  2020  per  il

rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n.  979.  2.  All'onere

derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per  l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

                              Art. 228
   Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

  1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione

di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006

n. 152, alla luce  dell'emergenza  sanitaria  in  atto,  al  medesimo

articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole « a norma  della  legge  28  giugno

2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti  pubblici  di

ricerca»;

    b) il comma 3 e' abrogato;

    c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico  istruttorio  »

sono soppresse;

    d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico

istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole  «e  del

Comitato» sono soppresse.

                            Art. 228 bis
Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.

  27, in materia di limiti  quantitativi  e  temporali  del  deposito

  temporaneo di rifiuti

  1. L'articolo 113-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'

abrogato.

                              Art. 229
           Misure per incentivare la mobilità sostenibile

  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:

      «Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in

conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione  del  fondo

di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle  risorse,  alla

concessione in favore dei residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di

Regione, nelle Citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia

ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di  un

"buono mobilita'", pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,

comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio

2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche

a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a

propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis  del

decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per

l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale

esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere

richiesto  per  una  sola  volta  ed  esclusivamente  per  una  delle

destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e

dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e   i   termini   per

l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui  al  terzo  periodo

del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti,  le  risorse  relative

agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della  dotazione

del fondo di cui  al  primo  periodo  e  fino  ad  esaurimento  delle

risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati  dalle

procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia

agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal

1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino  alla

classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3

a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello  previsto

al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e  ad  euro

500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare,  entro  i  successivi

tre anni, per l'acquisto, anche a favore di  persone  conviventi,  di

abbonamenti al trasporto pubblico  locale  e  regionale,  nonche'  di

biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la  mobilita'

personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo

33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  o  per  l'utilizzo

dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.».

    b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente  comma  »

sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

    c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali

per il trasporto pubblico locale » sono  sostituite  dalle  seguenti:

«corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico   locale   o   piste

ciclabili», e al terzo periodo  le  parole:  «e  n.  2015/2043»  sono

sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;

  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto  periodo,  del

decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  e'  adottato  entro  sessanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo  di  cui

al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111  del

2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.

Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno

2020, mediante utilizzo delle risorse  disponibili,  anche  in  conto

residui,  sui  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  finanziati

con quota parte dei proventi delle aste delle quote di  emissione  di

CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,

n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20

milioni di euro per l'anno 2020,  mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del

presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio, anche in conto residui.

  2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e  urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente  riduzione

dell'erogazione  dei  servizi  di  trasporto  scolastico  oggetto  di

contratti stipulati con gli enti locali, nello  stato  di  previsione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un

fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le

risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per  ristorare

le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle  perdite

di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281

del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse

del  fondo  sono  ripartite  tra  i  comuni  interessati.   All'onere

derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di  euro  per  l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1,  al

decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, comma 1:

      1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente:  «  7-bis)  Casa

avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata

rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;

      2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia

ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra,

delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad

uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade

urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri

veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia

ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione

alla circolazione dei velocipedi;»;

    b)  all'articolo  182,  dopo  il  comma  9-bis,  e'  inserito  il

seguente: «9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di

apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa

valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia

dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a

tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa

avanzata  puo'  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocita'

consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  piu'

corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno  a

3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso

veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia  di

lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata

sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».

  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle

aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto

privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate  in

un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo

di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore  a  50.000

abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,

un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del   proprio   personale

dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto

privato individuale nominando, a tal fine, un  mobility  manager  con

funzioni di supporto professionale  continuativo  alle  attivita'  di

decisione, pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di

soluzioni ottimali di  mobilita'  sostenibile.  Il  Mobility  Manager

promuove, anche collaborando  all'adozione  del  piano  di  mobilita'

sostenibile, la  realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e

gestione della  domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di

consentire  la  riduzione  strutturale  e   permanente   dell'impatto

ambientale derivante dal  traffico  veicolare  nelle  aree  urbane  e

metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi  di   mobilita'

sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura  e'  scelta

tra il personale in ruolo. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non

regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'  attuative

delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni

pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico

della finanza pubblica.

  4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata

la spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2020,  destinata  alla

concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della

gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni  di

eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel

limite  delle  risorse  autorizzate  dal  primo  periodo  e  fino   a

esaurimento delle stesse ed e' pari  al  60  per  cento  della  spesa

sostenuta,  dal  19  maggio  2020  al  31  dicembre  2020,   per   la

sostituzione di motori entro o fuoribordo  a  due  tempi  con  motori

entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare  l'importo  di  euro

500.

  4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis  puo'  essere  richiesto

per una sola volta. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione  e

l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di

spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

  4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione  di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del

presente decreto.

                            Art. 229 bis
Disposizioni  per  lo  smaltimento  dei  dispositivi  di   protezione
                             individuale

  1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti  dall'utilizzo

diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della  collettivita',

ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con

una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentiti  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e

l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  per

quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il

periodo dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  comunque  non

oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

  a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi  di  protezione

individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione,  le

pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

  b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi  di  protezione

individuale utilizzati dagli operatori per  le  attivita'  economiche

produttive mediante installazione di box  dedicati  presso  i  propri

impianti.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, un fondo per l'attuazione di  un  programma  sperimentale

per la  prevenzione,  il  riuso  e  il  riciclo  dei  dispositivi  di

protezione individuale, con una dotazione pari a 1  milione  di  euro

per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al  comma

1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo  dei  dispositivi  di

protezione   individuale   utilizzati   a   seguito    dell'emergenza

determinata dalla diffusione del COVID-19. Il  programma  di  cui  al

presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e

di campagne di informazione per la disinfezione  dei  dispositivi  di

protezione  individuale  al  fine  di  prolungarne  la  durata,  alla

progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di  mezzi

tecnologici innovativi al  fine  del  recupero  di  materia  da  tali

dispositivi  nel  rispetto  della  sicurezza  degli  utenti  e  degli

operatori. Il programma puo', altresi', includere lo  svolgimento  di

test  e  prove  finalizzati  a  dimostrare  il   mantenimento   delle

caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso

il coinvolgimento dei produttori.

  3. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministero

dell'economia e delle finanze e con il Ministero della  salute,  sono

stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5.  All'articolo  15  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e  ridurre

l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di  protezione

individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,

definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi,  ai  sensi

dell'articolo 34 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,

relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile,  ai  dispositivi

di protezione individuale e ai  dispositivi  medici,  allo  scopo  di

promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori  e

di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,

una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per

quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».

  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare  sottopone  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  una

relazione sui  risultati  dell'attivita'  svolta  in  base  al  Piano

d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  nel  settore

della pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,  comma  1126,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  termini  di  impatto  sulla

sostenibilita' ambientale e sulle procedure di  acquisto  di  beni  e

servizi  delle  amministrazioni  pubbliche,  svolte  sulla  base  dei

criteri previsti dal medesimo comma 1126,  nonche'  una  proposta  di

sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza  di  applicare

criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.

  7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso  si  applica

la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255,  comma

1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del

presente decreto.

(omissis)

                                   Art. 231
Misure per  sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche
statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno
                        scolastico 2020/ 2021

  1. Al fine di assicurare la ripresa  dell'attivita'  scolastica  in

condizioni di sicurezza  e  di  garantire  lo  svolgimento  dell'anno

scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,

il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di  cui

all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'

incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti

finalita':

    a)  acquisto  di  servizi  professionali,  di  formazione  e   di

assistenza tecnica per la sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  per  la

didattica  a  distanza  e   per   l'assistenza   medico-sanitaria   e

psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento  di

rifiuti;

    b) acquisto di dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per

l'igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonche'  di  ogni   altro

materiale,   anche   di   consumo,   in    relazione    all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

    c) interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti  con

disabilita', disturbi specifici di  apprendimento  ed  altri  bisogni

educativi speciali;

    d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza  e

a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti  necessari  per  la

fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione

emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare

misure che contrastino la dispersione;

    e) acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e  didattici

innovativi;

    f) adattamento degli  spazi  interni  ed  esterni  e  delle  loro

dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni  di

sicurezza, inclusi interventi di  piccola  manutenzione,  di  pulizia

straordinaria e sanificazione, nonche' interventi  di  realizzazione,

adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,

di ambienti  didattici  innovativi,  di  sistemi  di  sorveglianza  e

dell'infrastruttura informatica.

  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti,  ad

essi collaterali e strumentali, inerenti a  servizi  di  supporto  al

responsabile unico del  procedimento  e  di  assistenza  tecnica,  le

istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  destinatarie  delle

risorse di  cui  al  comma  1  potranno  provvedervi  utilizzando  le

medesime risorse, nel limite del 10 per  cento  delle  stesse  e  nel

rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.

  4. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni

scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione  sulla

base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato

articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro

il 30  settembre  2020  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al

completamento delle procedure di affidamento degli interventi di  cui

al comma 2, secondo le  proprie  esigenze.  Sulla  base  di  apposito

monitoraggio,  il  Ministero  dell'istruzione  dispone  un  piano  di

redistribuzione delle risorse non impegnate  dalle  istituzioni  alla

data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono  tempestivamente

versate ad apposito capitolo dell'Entrata del  Bilancio  dello  stato

per  essere  riassegnate  al  fondo  per   il   funzionamento   delle

istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della

legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  ed  assegnate,  in  favore  delle

istituzioni  che,  alla  data  del  30  settembre  2020,  hanno  gia'

realizzato gli interventi o completato le  procedure  di  affidamento

degli stessi e che comunicano al Ministero  dell'istruzione,  con  le

modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori  risorse

per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse  dovranno

essere utilizzate per la realizzazione di interventi o  impegnate  in

procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

  6. Al fine di garantire il  corretto  svolgimento  degli  esami  di

Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la  pulizia  degli

ambienti scolastici secondo gli  standard  previsti  dalla  normativa

vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario,  dispositivi

di protezione individuale da parte degli  studenti  e  del  personale

scolastico  durante  le   attivita'   in   presenza,   il   Ministero

dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni  scolastiche

statali e paritarie, che  sono  sede  di  esame  di  Stato,  apposite

risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di  unita'

di personale coinvolti.

  7. Per le finalita' di cui al comma 6  sono  stanziati  euro  39,23

milioni per l'anno 2020 sui pertinenti  capitoli  del  fondo  per  il

funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

  7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati  ulteriori

2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma

Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per  il

riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori

di competenza.

  8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle

istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi  6

e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

  9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in

vigore  del  presente  decreto-legge,   comunica   alle   istituzioni

scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse

finanziarie da assegnare di  cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di

accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione

degli interventi.

  10. I revisori dei conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono

controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui

al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.

  11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione  coordinata

delle iniziative di cui al presente articolo ed  assicura  interventi

centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in  favore  delle

istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  servizio  di   Help   Desk

Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative,

modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e  alla

rendicontazione delle risorse.

  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7  e  7-bis,  pari  a  372,23

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

265.

(omissis)

                             Art. 232
                         Edilizia scolastica

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,

n.  128,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Eventuali

successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia

scolastica, ivi comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,

sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  qualora

restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali

e i piani di erogazione  gia'  autorizzati  a  favore  delle  singole

regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».

  2. In considerazione  dell'attuale  fase  emergenziale  e'  ammessa

l'anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure

dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8

novembre 2013, n. 128,  nell'ambito  della  programmazione  triennale

nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia'

autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24

dicembre 2003, n. 350.

  3. All'articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28

dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)  dopo  la  parola  «vincolate»  e'  aggiunta  la  seguente   «

prioritariamente »;

    b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e

al completamento».

  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli

enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase

emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti

locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di

avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli

stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

  4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario  di

5  milioni  di  euro  alla  citta'  metropolitana   di   Milano   per

l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto  superiore  «

Salvatore Quasimodo »  in  Magenta,  al  fine  di  ridurre  i  rischi

connessi alla diffusione  del  COVID-19.  Agli  oneri  derivanti  dal

presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di  edilizia

durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita'

didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per

l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i

concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono

acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta

formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice

nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando

tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente

alle medesime il provvedimento da adottare.

  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma

simultanea e in modalita' sincrona, anche in  via  telematica,  e  si

conclude entro sette giorni dalla sua  indizione.  La  determinazione

motivata di conclusione della conferenza sostituisce a  ogni  effetto

tutti gli atti  di  assenso,  comunque  denominati,  da  parte  delle

amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione

alla conferenza di servizi, indetta ai  sensi  del  comma  5,  e'  da

intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata  di

conclusione della conferenza, il  Ministero  dell'istruzione  procede

all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i

procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell'istruzione  deve

ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche

amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in

interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per  l'adattamento

degli ambienti e  delle  aule  didattiche  per  il  contenimento  del

contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo  anno  scolastico

2020-2021, il fondo per le  emergenze  di  cui  al  Fondo  unico  per

l'edilizia scolastica di cui all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e'  incrementato  di  euro  30

milioni per l'anno 2020.

  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 265.

(omissis)

                                Art. 258
Semplificazione di  procedure  assunzionali  e  formative  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco

  1. In relazione alla necessita' di attuare  le  misure  urgenti  in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco

l'assunzione eccezionale di 25 medici  a  tempo  determinato  per  la

durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale  di

cui al presente comma non instaura un  rapporto  di  impiego  con  il

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio  con

immediata esecuzione per la  durata  stabilita.  Detto  personale  e'

assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad

esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per

i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai  ruoli  direttivi  sanitari

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  di  cui  all'art.  178  del

decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  come  integrato  dal

decreto legislativo 6 ottobre  2018,  n.  127.  Ai  fini  di  cui  al

presente comma il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso

pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno,  previe

intese con il Ministero della Difesa, puo'  utilizzare  il  personale

medico selezionato e non  assunto,  nell'ambito  delle  procedure  di

arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo  7,

commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  secondo  l'ordine

predisposto  dal  Ministero  della  Difesa  e  previo  assenso  degli

interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte  dai  medici

di  cui  alla  presente  disposizione  costituiscono   titolo   nelle

procedure concorsuali per l'assunzione di personale  nella  qualifica

di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per  garantire  la

migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso

la piena efficienza operativa del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di

posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto  dall'articolo

144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il  corso  di

formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di  vice  direttore,

avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del  Capo

del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della

difesa  civile  del  27  dicembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami »  n.  5  del  16

gennaio 2018, in svolgimento alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi  e

si articola nella sola  fase  della  formazione  teorico-pratica.  Al

termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un  esame

all'esito del quale, il Capo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, su proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile,  esprime  il  giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di

istituto.

  3. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro

706.625   per   l'anno   2020,   si   provvede   mediante   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

                              Art. 259
Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  materia  di
  procedure concorsuali

  1. Per lo svolgimento delle procedure dei  concorsi  indetti  o  da

indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,

delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al

fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del  contagio  da

COVID-19, per la  durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica

dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e  fino  al

permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello  stesso,  e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le  disposizioni

dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle

pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni

concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono

essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a  quello

previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di

settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

    a. la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro  svolgimento,

assicurando  comunque  il  profilo  comparativo  delle  prove  e   lo

svolgimento di almeno una prova scritta e di  una  prova  orale,  ove

previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui  alla

presente lettera, per prova scritta si intende  anche  la  prova  con

quesiti a risposta multipla;

    b. la  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con

modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.

  2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e,  ove  previste,  le

relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti  a  concorso,

nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.

  3. Per esigenze di  celerita',  previa  pubblicazione  di  apposito

avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi  gia'  banditi,  i

provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  efficaci  dalla  data  di

pubblicazione  nei  siti   internet   istituzionali   delle   singole

amministrazioni.

  4. I candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a  seguito  delle

misure di  contenimento  del  COVID-19,  a  una  o  piu'  fasi  delle

procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche  delle

Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  rinviati   a   istanza

dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo  concorso

successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le  eventuali

risultanze   di   prove   valutative   gia'   sostenute   nell'ambito

dell'originario concorso sono valutate secondo le  disposizioni  e  i

criteri del  bando  relativo  al  concorso  cui  sono  rinviati  e  i

candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di  merito

di tale ultimo concorso, sono avviati  alla  frequenza  del  relativo

corso di formazione,  ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la

medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori  del

concorso cui sono stati rinviati.

  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,

del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzato  lo

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche

e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel

rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela  della

salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro  della

Salute, su proposta del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della

difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro

della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica

amministrazione.

  6.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio   connesse   con

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile  al

personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge  4

novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020

della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque

spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi  successivi

ai termini previsti a ordinamento vigente.

  7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo

nazionale  dei  vigili  del  fuoco   previste,   per   l'anno   2020,

dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno

2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre

2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge  30

dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 febbraio 2020,  n.  8,  possono  essere  effettuate  entro  il  31

dicembre 2021.

(omissis)

                             Art. 260
Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  materia  di
                         corsi di formazione

  1. Per lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  previsti  per  il

personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo

nazionale dei vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata  dello

stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio  dei

ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive

e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre

2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

  2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di

istituto  di  istruzione,  scuola  o  centro  di  addestramento,   le

amministrazioni di cui  al  comma  1  possono  disporre  con  decreto

direttoriale o dirigenziale generale,  secondo  quanto  previsto  dai

rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,

previa intesa con gli atenei interessati:

    a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di

svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le  procedure

di formazione delle relative  graduatorie,  idonee  a  preservare  la

validita' dei percorsi formativi, anche in deroga  alle  disposizioni

di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere

universitario, previa intesa con gli atenei;

    b) la temporanea sospensione del corso  ovvero  il  rinvio  dello

stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

  3. Sulla base di quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  con

decreto adottato dal Ministro competente o con  decreto  dirigenziale

generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di

formazione anche a carattere  universitario  previa  intesa  con  gli

atenei interessati, qualora non  sia  stato  necessario  adottare  le

misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che  sono  stati

gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal  caso,  resta

ferma la validita' dei corsi e delle prove  gia'  sostenute  ai  fini

della formazione delle graduatorie  di  merito  e  per  il  personale

interessato  e'  corrispondentemente  aumentata  la  permanenza   per

l'accesso alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla

data di conclusione del corso di formazione.

  4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b),  sono

mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai  frequentatori  e  la

condizione giuridica  degli  allievi,  con  il  relativo  trattamento

giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e

gli allievi sono destinati, compatibilmente con il  rispettivo  stato

giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in  servizio

presso gli uffici, reparti o istituti di interinale  assegnazione  da

individuarsi a cura  di  ciascuna  Amministrazione  ovvero,  se  gia'

appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione,  presso  gli   uffici,

reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i  frequentatori

e gli allievi che concludano positivamente  il  corso,  il  tempo  di

applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato

valido  ai  fini  della  permanenza  richiesta  per  l'accesso   alla

qualifica o al grado superiore.

  5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle

Amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   effettuati   anche   prima

dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  per  motivi  comunque

connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,  non  concorrono  al

raggiungimento del limite di assenze il cui superamento  comporta  il

rinvio, l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai

medesimi corsi.

  6.  Fermi  restando   gli   ulteriori   requisiti   richiesti   per

l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al

fenomeno epidemiologico  da  COVID-19,  dei  corsi  per  il  transito

interno tra i ruoli delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  1  il

personale  interessato  e'  iscritto  in  ruolo  con  la   decorrenza

giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.

  7.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  Generale   della   Pubblica

Sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di

controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza

pubblica,   connessi,   in   particolare,   alle    esigenze    poste

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio  decreto,

in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo

periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile

1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione  per  allievi

agenti della Polizia di  Stato,  fermo  restando  il  primo  semestre

finalizzato, previa attribuzione  del  giudizio  di  idoneita',  alla

nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020,  2021  e

2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo  di  assenze

fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  n.  335   del   1982   e'   ridefinito

proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

(omissis)

                              Art. 263
Disposizioni in materia di flessibilita' del  lavoro  pubblico  e  di
                            lavoro agile

  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa

e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, adeguano  l'operativita'  di  tutti  gli  uffici  pubblici  alle

esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al  graduale  riavvio

delle attivita' produttive e commerciali. A  tal  fine,  fino  al  31

dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,

lettera a), e comma 3,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

organizzano il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei

servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,

rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale,  introducendo

modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni

digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro  agile,

con le misure semplificate  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del

medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale  impiegato  nelle

attivita'  che  possono  essere  svolte   in   tale   modalita'.   In

considerazione dell'evolversi della  situazione  epidemiologica,  con

uno o piu' decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione

possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri  e

principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di  lavoro

agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di  precisi   obiettivi

quantitativi  e  qualitativi.  Alla  data  del  15  settembre   2020,

l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato  decreto-legge  n.  18

del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27  del  2020

cessa di avere effetto.

  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti

prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle

competenti autorita'.

  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano

adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza.

L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata  ai

fini della performance.

  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche

amministrazioni,  comunque  denominati,  e'  consentita  nei   limiti

previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie  locali

per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando

l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei

dispositivi di protezione individuali.

  4-bis. All'articolo 14 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a:  «  forme

associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio

di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche  redigono,  sentite  le

organizzazioni sindacali, il Piano  organizzativo  del  lavoro  agile

(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma  1,

lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il  POLA

individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per  le

attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il

60 per cento dei dipendenti possa  avvalersene,  garantendo  che  gli

stessi non subiscano penalizzazioni ai  fini  del  riconoscimento  di

professionalita' e  della  progressione  di  carriera,  e  definisce,

altresi',  le  misure  organizzative,  i  requisiti  tecnologici,   i

percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti

di rilevazione e di  verifica  periodica  dei  risultati  conseguiti,

anche in termini di miglioramento  dell'efficacia  e  dell'efficienza

dell'azione  amministrativa,  della  digitalizzazione  dei  processi,

nonche' della qualita' dei  servizi  erogati,  anche  coinvolgendo  i

cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  In

caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica  almeno

al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il  raggiungimento

delle predette percentuali e' realizzato  nell'ambito  delle  risorse

disponibili   a   legislazione   vigente.   Le   economie   derivanti

dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di  ciascuna

amministrazione pubblica »;

  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

  « 3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,

sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere  definiti,  anche

tenendo conto degli esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della

funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nei

confronti delle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  e  specifici

indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  e

della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  per  quanto  applicabile  alle

pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione

del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  il   lavoro   agile   e   la

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

  3-bis.  Presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della

Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio

nazionale del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Con

decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

disposizione, sono definiti  la  composizione,  le  competenze  e  il

funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al  funzionamento

dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione

all'Osservatorio  non  comporta  la  corresponsione  di   emolumenti,

compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».

  4-ter. Al comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  25

gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Il

Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'    socio    fondatore

dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76  per

cento; il  diritto  di  voto  di  ciascun  associato  e'  commisurato

all'entita' della quota versata».

(omissis)

                              Art. 264
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
                  relazione all'emergenza COVID-19

  1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione

dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo

burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione

all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto e fino al 31 dicembre 2020:

    a) nei procedimenti avviati su istanza di  parte,  che  hanno  ad

oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati,

indennita', prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni,

contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e

sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione

all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445

sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i

requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di

riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla

normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle

disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi  dell'art.

21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  adottati  in  relazione

all'emergenza   Covid-19,   possono   essere   annullati   d'ufficio,

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di

tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto

1990, n. 241. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento

espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva

l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora

i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di

false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di

certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto

di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in

giudicato, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali,  ivi

comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo  unico  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    c) qualora l'attivita' in relazione  all'emergenza  Covid-19  sia

iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.

19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per

l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art.

19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione

dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

    d) per i procedimenti  di  cui  alla  lettera  a)  l'applicazione

dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e'

ammessa  solo  per  eccezionali   ragioni   di   interesse   pubblico

sopravvenute;

    e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2,  ovvero  di

cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter,  comma  7  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento  e'  tenuto  ad

adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del

silenzio assenso;

    f)  gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad   assicurare

l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte

all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo

quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme

antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di

tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del

paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e

temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di

emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all'articolo

6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,

previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori

asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione

del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta  che  si

tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di  sicurezza

prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per

tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o

gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad

eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E'  comunque  salva  la  facolta'

dell'interessato di chiedere il  rilascio  dei  prescritti  permessi,

autorizzazioni o atti  di  assenso.  L'eventuale  mantenimento  delle

opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed

edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro  il

31 dicembre  2020  ed  e'  assentito,  previo  accertamento  di  tale

conformita', con esonero dal contributo di costruzione  eventualmente

previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta

giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli

atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e'  indetta  una

conferenza di servizi semplificata  ai  sensi  degli  articoli  14  e

seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   L'autorizzazione

paesaggistica e' rilasciata, ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ai

sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.

42.

  2.  Al  fine  di  accelerare   la   massima   semplificazione   dei

procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a

cittadini  e  imprese  e  per  la  ripresa  a  fronte  dell'emergenza

economica derivante dalla diffusione dell'infezione da  Covid-19,  il

presente comma reca ulteriori  disposizioni  urgenti  per  assicurare

piena attuazione ai principi di cui all'articolo  18  della  legge  7

agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della  Repubblica  28

dicembre  2000,  n.  445,   che   non   consentono   alle   pubbliche

amministrazioni  di  richiedere  la   produzione   di   documenti   e

informazioni gia' in loro possesso:

    a) al decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000

sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente:  «1.

Le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare  idonei

controlli, anche a campione in  misura  proporzionale  al  rischio  e

all'entita' del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,  sulla

veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche

successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per

i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;

      2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:

«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli

eventuali benefici gia' erogati  nonche'  il  divieto  di  accesso  a

contributi, finanziamenti e agevolazioni per un  periodo  di  2  anni

decorrenti  da  quando  l'amministrazione  ha  adottato   l'atto   di

decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in

favore dei  minori  e  per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di

particolare disagio. (L)»;

      3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in  fine  il  seguente

periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  e'

aumentata da un terzo alla meta'.»;

    b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,

apportare le seguenti modifiche:

      1) al comma 2 le parole «salvo il  disposto  dell'articolo  43,

comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo  il  disposto  degli

articoli 43, commi 4 e 71, »;

      2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:

      «2-ter. Le pubbliche  amministrazioni  certificanti  detentrici

dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte  delle

pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici,

attraverso la predisposizione  di  accordi  quadro.  Con  gli  stessi

accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,

su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  conferma

scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze

dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo  71,

comma 4 del medesimo decreto.»;

    c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.

82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque

ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'

sostituita con la parola  «gestione»  e  le  parole  «al  Commissario

straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  15

settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza  del

Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «il

Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono

sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»

e, al secondo periodo, le parole «del  Commissario»  sono  sostituite

dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»

    d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e  dei  controlli

comunque  denominati  sulle  attivita'  dei  privati,   la   pubblica

amministrazione non richiede la produzione di  informazioni,  atti  o

documenti  in   possesso   della   stessa   o   di   altra   pubblica

amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta  nei  confronti  dei

privati  per  omessa  esibizione  di  documenti  gia'   in   possesso

dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.

  3. Le amministrazioni  predispongono  gli  accordi  quadro  di  cui

all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005,

n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  attengono  ai  livelli

essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,

lettera  m),  della  Costituzione  e  prevalgono  su   ogni   diversa

disciplina regionale.

(omissis)

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