Ecolabel: i criteri per i prodotti in carta

Pubblicata sulla G.U.C.E. L del 17 gennaio 2019, n. 15, la decisione (Ue) 2019/70 della Commissione dell'11 gennaio 2019

Stabiliti i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) per i prodotti a base di carta con la pubblicazione, sulla G.U.C.E. L del 17 gennaio 2019, n. 15, della decisione (Ue) 2019/70 della Commissione dell'11 gennaio 2019.

In particolare, i criteri si applicano:

  • alla carta grafica (Allegato I);
  • al tessuto-carta e ai prodotti in tessuto-carta (Allegato II).

Il provvedimento segue la recente delibera 2018/1702 per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica della Ue ai lubrificanti.

Di seguito il testo della decisione (Ue) 2019/70 (allegati disponibili alla fine della pagina).

***

Decisione (Ue) 2019/70 della commissione dell'11 gennaio 2019 che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta [notificata  con il  numero C(2019) 3]

(G.U.C.E. L del 17 gennaio 2019, n. 15)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) [1](GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1)., in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) La decisione 2011/333/UE della Commissione [2]Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12). ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica». Con decisione (UE) 2015/877 della Commissione[3]Decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante modifica delle decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 32). il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prolungato fino al 31 dicembre 2018.

(4) La decisione 2012/448/UE della Commissione[4]Decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 26). ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «carta da giornale» Con decisione (UE) 2015/877 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prolungato fino al 31 dicembre 2018.

(5) La decisione 2009/568/CE della Commissione[5] Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87). ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «tessuto-carta». Con decisione (UE) 2015/877 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prolungato fino al 31 dicembre 2018.

(6) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 [6]Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355]., ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico al marchio Ecolabel UE, se del caso combinando i gruppi di prodotti che presentano un collegamento stretto.

 

(7) In linea con dette conclusioni e previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno riunire i gruppi di prodotti «carta per copia e carta grafica» e «carta da giornale» in un unico gruppo di prodotti «carta grafica», con una nuova definizione che copra entrambi i gruppi di prodotti precedentemente esistenti e con le modifiche necessarie in considerazione dell'evoluzione scientifica e del mercato. In particolare, nella nuova definizione dovrebbe essere eliminato il limite di peso applicato ai vecchi gruppi di prodotti in quanto è ora inclusa una gamma più ampia di carta caratterizzata da maggiore rigidità.

(8) Inoltre, in linea con il riesame, è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti «tessuto-carta», in particolare per operare una distinzione più chiara sulla base della norma ISO 12625-1 tra il tessuto-carta e il prodotto in tessuto-carta finito; il gruppo di prodotti dovrebbe essere rinominato «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta».

(9) Per meglio rispecchiare le migliori prassi sul mercato per questi gruppi di prodotti e per tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno fissare una nuova serie di criteri per ciascuno dei due gruppi di prodotti.

(10) I nuovi criteri applicabili a ciascun gruppo di prodotti mirano a promuovere processi di produzione efficienti sotto il profilo energetico che permettano di ridurre le emissioni di sostanze che contribuiscono all'eutrofiz­ zazione dei corsi d'acqua, all'acidificazione dell'atmosfera e ai cambiamenti climatici, di limitare l'uso di sostanze pericolose e di ricorrere a materie prime provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile o materiali riciclati che contribuiscono ad agevolare la transizione verso un'economia più circolare.

(11) I nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto del ciclo di innovazione per i due gruppi di prodotti.

(12) Poiché i due gruppi di prodotti «carta grafica» e «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» sono strettamente connessi e i rispettivi criteri saranno simili, è opportuno adottare un'unica decisione che stabilisca i criteri per entrambi. In questo modo dovrebbe inoltre essere possibile aumentare la visibilità dei sistemi per i partecipanti al mercato e ridurre l'onere amministrativo a carico delle autorità nazionali.

(13) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare le decisioni 2011/333/UE, 2012/448/UE e 2009/568/CE.

(14) I produttori ai quali l'Ecolabel UE per la carta per copia e carta grafica, la carta da giornale o il tessuto-carta è stato assegnato sulla base dei criteri stabiliti, rispettivamente, dalla decisione 2011/333/UE, 2012/448/UE o 2009/568/CE dovrebbero poter disporre di un periodo di durata sufficiente a conformare i propri prodotti ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, ai produttori dovrebbe inoltre essere consentito presentare domanda in base ai criteri stabiliti in dette decisioni o in base ai nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione. Se l'Ecolabel UE è stato assegnato sulla base dei criteri stabiliti da una delle vecchie decisioni, è opportuno consentirne l'uso solo fino al 31 dicembre 2019.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «carta grafica» comprende fogli o rotoli di carta vergine o cartone non trasformato e non stampato, bianchi o colorati, ottenuti da pasta e idonei ad essere usati per la scrittura, la stampa o a scopo di trasformazione.

Il gruppo di prodotti non comprende:

a) imballaggi;

b) carta termosensibile;

c) carta fotografica o autocopiante;

d) carta profumata;

e) carta che rientra nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all'articolo 2.

Articolo 2

Il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» comprende quanto segue:

1) fogli o rotoli di tessuto-carta non trasformato per la trasformazione in prodotti che rientrano nel punto 2);

2) prodotti in tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi o la pulizia di superfici, o per una combinazione di tali scopi; sono compresi, fra l'altro, i seguenti tipi di prodotti in tessuto-carta: fazzoletti, carta igienica, fazzolettini per il viso, carta assorbente per uso domestico, asciugamani, tovaglioli, tovagliette e salviette industriali.

Il gruppo di prodotti non comprende:

a) i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti igienici assorbenti» ai sensi della decisione 2014/763/UE della Commissione [7]Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 46).;

b) i prodotti contenenti agenti detergenti per la pulizia di superfici;

c) i prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta;

d) i prodotti cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [8]Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59)., incluse le salviette umidificate;

e) la carta profumata;

f) i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» ai sensi dell'articolo 1 o i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE della Commissione[9] Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55)..

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) «pasta»: materiale fibroso usato nella produzione della carta, prodotto in una cartiera mediante procedimento meccanico o chimico a partire da materie prime fibrose cellulosiche (la più comune delle quali è il legno);

2) «imballaggio»: prodotti di qualsiasi materiale o natura,  atti a contenere, proteggere, movimentare, consegnare  o presentare beni, dalle materie prime ai prodotti trasformati, nel passaggio dal produttore all'utilizzatore o al consumatore;

3) «tessuto-carta»: carta leggera composta di pasta che può essere increspata a secco o umido o non increspata;

4) «prodotti in tessuto-carta»: prodotti trasformati composti da uno o più strati di tessuto-carta, ripiegati o no, goffrati o no, con o senza laminazione, stampati o no ed eventualmente completati da post-trattamento.

Articolo 4

1. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «carta grafica», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione.

2. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'al­ legato I della presente decisione.

Articolo 5

I criteri per i gruppi di prodotti «carta grafica» e «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti sono validi fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 6

1. Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «carta grafica» a fini amministrativi è «011».

2. Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» a fini amministrativi è «004».

Articolo 7

Le decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE e 2012/448/UE sono abrogate.

Articolo 8

1. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «carta grafica», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica», quale definito nella decisione 2011/333/UE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2011/333/UE.

2. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «carta grafica», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «carta da giornale», quale definito nella decisione 2012/448/UE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2012/448/UE.

3. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «tessuto-carta», quale definito nella decisione 2009/568/CE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2009/568/CE.

4. Le domande di marchio Ecolabel UE per prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» o «tessuto- carta e prodotti in tessuto-carta» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro il 31 dicembre 2018 possono basarsi sui criteri di cui alla presente decisione o sui criteri fissati, a seconda dei casi, nella decisione 2011/333/UE, 2012/448/UE o 2009/568/CE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

5. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata conformemente ai criteri fissati dalla decisione 2009/568/CE, 2011/333/UE o 2012/448/UE, tale marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegati

Clicca qui per gli allegati alla delibera

Note   [ + ]

1. (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
2. Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12)
3. Decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante modifica delle decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 32).
4. Decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 26).
5. Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).
6. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355].
7. Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 46).
8. Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
9. Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome