Economia circolare: al via il progetto Mangiaplastica

Pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 2 settembre 2021

Economia circolare: al via il progetto Mangiaplastica con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 2 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2021, n. 243).

Il provvedimento definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l'acquisto, l'installazione di eco-compattatori.

Le dotazioni ammontano:

  • per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui;
  • per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro;
  • per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;
  • per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.

Clicca qui per la decisione 2021/1752 sulla raccolta differenziata

I Comuni con popolazione:

  • inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore;
  • superiore a 100.000 abitanti possono presentare un'istanza, per ciascuna delle categorie di eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 2 settembre 2021; in fondo alla pagina è disponibile l'allegato in pdf.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 2 settembre 2021

Programma sperimentale «Mangiaplastica». (21A05899)

(in Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2021, n. 243)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che

ha  ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del

territorio e del mare;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto  il  «Piano  d'azione  dell'UE  per   l'economia   circolare»

(COM(2015)  614)  adottato  nel  dicembre  2015  con  il   quale   la

Commissione ha individuato la plastica come priorita' chiave e si  e'

impegnata a elaborare «una strategia per affrontare  le  sfide  poste

dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena  del  valore  e

tenere conto del loro intero ciclo di  vita»,  confermando  altresi',

nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla produzione e  l'uso

della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento  dell'obiettivo

della riciclabilita' di tutti gli imballaggi  di  plastica  entro  il

2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM (2017) 650;

Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 5 giugno  2019,  sulla  «Riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente» («single-use plastics

- SUP»), che si pone l'obiettivo di prevenire e  ridurre  l'incidenza

di determinati prodotti di  plastica  sull'ambiente  e  sulla  salute

umana, nonche' promuovere la transizione verso un'economia  circolare

con  modelli  imprenditoriali,  prodotti  e  materiali  innovativi  e

sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto  funzionamento  del

mercato interno;

Considerato in particolare l'art. 6, paragrafo 5,  della  succitata

direttiva, che prevede come entro il 2025 le bottiglie per bevande in

PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire

dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%;

Considerato, altresi',  l'art.  9  della  medesima  direttiva,  che

prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie

per bevande in PET,  ai  fini  del  successivo  avvio  a  riciclo,  e

segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso  rispetto  all'immesso

al consumo di tale tipologia di prodotti e al  2029  una  percentuale

pari al 90%;

Visto il nuovo Piano di azione sull'economia  circolare  presentato

dalla Commissione europea  l'11  marzo  2020,  punto  di  riferimento

principale per  le  politiche  europee  e  nazionali  per  l'economia

circolare che verranno sviluppate  e  messe  a  sistema  dagli  Stati

Membri che prevede e una serie  di  misure,  anche  legislative,  per

l'intero ciclo dei prodotti,  dalla  progettazione  al  riciclo,  con

l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e  del

consumo dell'Unione europea;

Considerato che  la  raccolta  differenziata  degli  imballaggi  in

plastica attraverso gli eco-compattatori  rappresenta  una  modalita'

che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio  dei

rifiuti al riciclo di alta qualita' e risulta  pertanto  fondamentale

implementarne la diffusione sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 4-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge  14  ottobre

2019, n. 111 convertito con modificazioni  dalla  legge  12  dicembre

2019, n. 141 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  un  fondo

denominato  «Programma  sperimentale  Mangiaplastica»  al   fine   di

contenere  la  produzione  in  plastica  attraverso   l'utilizzo   di

eco-compattatori con una dotazione di complessivi euro 27 milioni  da

destinare  come  contributi  ai   comuni   per   l'installazione   di

eco-compattatori;

Visto che, ai sensi del menzionato art. 4-quinquies, comma  1,  del

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito  con  modificazioni

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le modalita'  di  utilizzo  del

citato fondo devono  essere  individuate  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  sentita  la

Conferenza Unificata;

Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,

introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,

n. 76, convertito in  legge  dell'11  settembre  2020,  n.  120,  che

stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura

regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono  il

finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di

investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del  Codice  unico

di  progetto  (CUP)  degli  interventi   che   costituisce   elemento

essenziale dell'atto stesso;

Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,

introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,

n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020,  n.  120,  ai  cui

effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che

dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di

progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il

Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di

spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette

misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore

complessivo dei singoli investimenti;

Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella

seduta del 4 agosto 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Al fine di  contenere  la  produzione  di  rifiuti  in  plastica

attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, nonche'  di  favorirne  la

raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in

un'ottica di economia circolare,  il  presente  decreto  definisce  i

criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  per  la  concessione   ed

erogazione del contributo, in  favore  dei  Comuni,  per  l'acquisto,

l'installazione di eco-compattatori a  valere  sul  fondo  denominato

«Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito  Programma),  ai

sensi dell'art. 4-quinquies del decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.

111, convertito con modificazioni dalla legge 12  dicembre  2019,  n.

141. Al fine del riconoscimento del contributo,  ogni  acquisto  deve

essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai  fini  del

presente decreto per eco-compattatore si intende un  macchinario  per

la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET,  in  grado

di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in  PET  e  ridurne  il

volume favorendone il riciclo.

2. In relazione al carattere sperimentale del programma di  cui  al

comma  1,  al  fine  di   rilevare   l'efficienza,   l'efficacia   ed

economicita' del sistema di  raccolta  differenziata  mediante  l'uso

degli  eco-compattatori,  i  soggetti  beneficiari  si  impegnano   a

mantenere gli  stessi  in  proprio  possesso  ed  in  uso  in  favore

dell'utenza per almeno tre  anni  dal  momento  dell'attivazione;  si

impegnano inoltre a fornire al Ministero della transizione ecologica,

su base annuale e per  almeno  tre  anni,  le  informazioni  utili  a

verificare l'efficacia e la sostenibilita' del programma sperimentale

in oggetto.

                               Art. 2

                         Risorse disponibili

1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente  decreto

sono rese disponibili le seguenti risorse:

a) una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni  di  euro,  di

cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui;

b) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro;

c) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;

d) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.

 

                               Art. 3

                        Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al Programma di cui all'art. 1, i comuni che

presentano apposita istanza corredata da un  progetto  costituito  da

una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato, sino  a

esaurimento delle risorse di cui all'art. 2, comma  1,  del  presente

decreto.

2. I comuni con popolazione inferiore a  100.000  abitanti  possono

presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore.

3. I comuni con popolazione superiore a  100.000  abitanti  possono

presentare   un'istanza,   per   ciascuna    delle    categorie    di

eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario

ogni 100.000 abitanti.

4. Il numero di abitanti residenti e' determinato secondo i criteri

previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto  legislativo  18  agosto

2000, n. 267.

 

                               Art. 4

              Presentazione e ammissione delle istanze

1. Le  istanze  finalizzate  all'ottenimento  del  contributo  sono

presentate al Ministero della transizione  ecologica per  il  tramite

dell'apposita piattaforma presente sul sito www.minambiente.it e  nel

rispetto dei seguenti termini:

per   l'annualita'   2021   entro   trenta   giorni   dalla    data

di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana;

per l'annualita' 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;

per l'annualita' 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023;

per l'annualita' 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

2. Il progetto di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e'  presentato  in

conformita' alle schede di cui all'Allegato, compilate in ogni parte,

pena l'inammissibilita' della richiesta.

 

                               Art. 5

                      Istruttoria delle istanze

1. Le istanze accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine

cronologico di presentazione.

2.  Entro  novanta  giorni  dalla  chiusura  del  termine  per   la

presentazione delle istanze, il Ministero della transizione ecologica

pubblica, sul proprio sito web, la graduatoria delle istanze ammesse,

sulla base della valutazione dei progetti presentati da  parte  della

competente direzione generale.

3. Nel caso di esclusione dalla graduatoria di cui al comma  2,  il

Ministero della transizione ecologica comunica al comune  richiedente

i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza.

 

                               Art. 6

                       Criteri di valutazione

1.  Nell'ambito  delle  attivita'  istruttorie,  le  istanze   sono

valutate tramite l'attribuzione di punteggi sulla base  dei  seguenti

criteri:

a. fattibilita' tecnico-organizzativa e qualita' del progetto (da

0 a 50 punti) valutata sulla base  dei  seguenti  elementi  contenuti

nella relazione descrittiva:

- dimensionamento degli eco-compattatori rispetto agli abitanti

residenti (da 0 a 5);

- localizzazione  sul  territorio  comunale,  area  pubblica  o

privata previa idonea convenzione (da  0  a  5),  dove  il  punteggio

minimo e' attribuito se l'eco-compattatore  e'  collocato  in  luoghi

isolati e poco raggiungibili logisticamente e il punteggio massimo se

lo stesso e' ubicato in luoghi ad alta frequentazione;

- efficacia/funzionalita' dei correlati servizi di trasporto  e

avvio a riciclaggio (da 0 a 25) attribuito in relazione al numero dei

ritiri programmati e all'utenza servita;

- previsione di misure di sensibilizzazione ambientale (da 0  a

10);

- previsioni di strumenti di incentivazione al conferimento  in

eco-compattatore (da 0 a 5);

b. impatto del progetto (da 0 a 10  punti)  valutato  sulla  base

della  rilevanza  dei  risultati  attesi  descritti  nella   suddetta

relazione.

 

                               Art. 7

                      Erogazione del contributo

1. Il contributo e' erogato sino a esaurimento della disponibilita'

annuale di finanziamento di cui all'art. 2,  comma  1,  del  presente

decreto, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero

della transizione ecologica. L'atto  amministrativo  di  attribuzione

del contributo deve indicare, ai sensi dell'art. 11  della  legge  16

gennaio 2003, n. 3, i CUP identificativi degli interventi oggetto  di

finanziamento.

2. Il contributo e' erogato a ciascun comune  nel  limite  di  euro

15.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita' media  e

di euro 30.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di  capacita'

alta come indicate nell'Allegato al presente decreto.

3. Sono esclusi dall'erogazione del  contributo  i  comuni  che  ne

abbiano beneficiato l'anno precedente.

Nel caso in cui il costo del progetto sia superiore all'importo  di

cui al comma 1, rimane a carico del comune la copertura  della  parte

di costo eccedente.

4. Il contributo e' trasferito ai comuni:

in prima rata pari al 30%  del  costo  complessivo  del  progetto

previsto  sulla  base  della  documentazione  allegata  al  progetto,

erogata a titolo di  anticipazione  contestualmente  all'attribuzione

del contributo;

in seconda rata pari al  saldo  del  contributo  concesso  dietro

presentazione di formale richiesta da  parte  del  comune,  corredata

dalla  documentazione  finale  di  spesa,  idonea  a  consentire   le

verifiche circa l'avvenuta realizzazione delle attivita' previste nel

progetto.

 

                               Art. 8

              Cause di revoca del contributo economico

1. Il contributo e' revocato qualora  il  comune  beneficiario  non

proceda all'aggiudicazione  dell'eco-compattatore  entro  centottanta

giorni dalla data dell'erogazione della prima rata.  A  tal  fine  e'

trasmessa   un'apposita   comunicazione   corredata   dal    relativo

provvedimento secondo le modalita' indicate nella piattaforma di  cui

all'art. 4, comma 1.

2.   Qualora,   nell'ambito   dell'attivita'   istruttoria    volta

all'erogazione della seconda rata,  il  Ministero  della  transizione

ecologica accerti l'inidoneita' della  documentazione  trasmessa  dal

comune, comunica al comune stesso le carenze riscontrate e il termine

per effettuare  la  relativa  integrazione  documentale.  Laddove  il

comune non ottemperi a detta richiesta nel termine  indicato,  ovvero

trasmetta documentazione  non  suscettibile  di  colmare  le  carenze

riscontrate, il Ministero ne da' comunicazione  al  comune  medesimo,

che  provvede  a  restituire  il   contributo   percepito,   mediante

versamento ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello

Stato, che resta definitivamente acquisito all'erario.

3. Il contributo economico e' altresi' restituito dal  comune,  con

le modalita' di cui al  comma  2,  per  la  parte  non  utilizzata  o

totalmente, in caso di parziale o totale  mancata  realizzazione  del

progetto.

4. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'  disporre  in

qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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