Efficienza energetica: come funziona il fondo nazionale

Efficienza energetica
Soggetti beneficiari le imprese, le pubbliche amministrazioni e le esco; il 70% delle risorse annuali per finanziamenti a tasso agevolato, il resto a garanzia di singole operazioni

Definite le modalità di  funzionamento del fondo nazionale per l'efficienza energetica con la pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico 22 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2018, n. 54.

Beneficiarie del fondo sono:

  • le imprese di tutti i settori, in forma singola, aggregata o associata per attività di miglioramento dell'efficienza energetica dei  processi  e dei  servizi e /o di installazione o potenziamento di reti o impianti, teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti;
  • le esco e le pubbliche amministrazioni, per il miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare, nonché degli  edifici di proprietà della pubblica amministrazione.

Il fondo è articolato in due sezioni:

  • una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento (30% delle  risorse annuali);
  • l'altra per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (70%  delle  risorse annuali).

Definiti anche:

  • le modalità per l'inoltro delle domande;
  • l'iter la per la concessione e la fruizione delle risorse;
  • i tempi e le modalità di realizzazione degli investimenti ammessi;
  • verifiche, controlli e ispezioni, nonché i casi di revoca e decadenza e recupero delle somme.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 22 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 22 dicembre 2017 

Modalita' di  funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza

energetica. (18A01498)

            in Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2018, n. 54

Capo I 

Norme generali
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                                  e

                     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                   E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

                             E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE




  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in  materia  di

procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti

amministrativi, e successive modifiche e integrazioni»;

  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive

modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive

modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,

n. 59»;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive

modificazioni,  che   recepisce   la   direttiva   2010/31/UE   sulla

prestazione energetica nell'edilizia;

  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione

della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da

fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e  in  particolare  l'art.  22  che

istituisce presso la Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  un

fondo  di  garanzia  a  sostegno  della  realizzazione  di  reti   di

teleriscaldamento;

  Vista la strategia energetica nazionale approvata  l'8  marzo  2013

con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

  Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  attuazione

della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al

fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e in particolare

l'art. 19, comma 6, che destina il 50% dei proventi delle aste  delle

quote di CO2 anche per aiutare a rispettare l'impegno comunitario  di

incrementare l'efficienza energetica del venti per cento nel 2020;

  Visto  il  piano  di  azione  per  l'efficienza  energetica  (PAEE)

approvato il 17 luglio 2014 con decreto del Ministro  dello  sviluppo

economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare, nonche'  il  nuovo  Piano  di  azione  per

nazionale  l'efficienza  energetica  PAEE  2017  per  il   quale   la

conferenza Unificata ha sancito l'intesa in data 21 settembre 2017;

  Visto il  decreto  9  gennaio  2015  dei  Ministri  dello  sviluppo

economico e dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare

recante «individuazione delle modalita' di funzionamento della cabina

di  regia  istituita  per  il  coordinamento  degli  interventi   per

l'efficienza energetica degli edifici pubblici»;

  Vista la comunicazione della  commissione  sull'applicazione  degli

articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto

forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione

europea C 155 del 20 giugno 2008;

  Vista la decisione n. 4505 del  6  luglio  2010  con  la  quale  la

commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo

dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie

imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.

182/2010) in data 14  maggio  2010,  nonche'  le  «Linee  guida»  per

l'applicazione del predetto metodo di calcolo di  cui  al  comunicato

dello stesso Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica  italiana  n.  179  del  3  agosto   2010   e   successive

modificazioni e integrazioni;

  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  commissione  del  18

dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del

Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L

352 del 24 dicembre 2013;

  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17  giugno

2014 che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e,  in  particolare,   gli

articoli  38  e   46   relativi   agli   aiuti   agli   investimenti,

rispettivamente, a favore di misure di efficienza  energetica  e  per

teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti  sotto  il  profilo

energetico. nonche' l'allegato I al predetto regolamento, recante  la

definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

  Vista la decisione C(2016)-2517-final del 28  aprile  2016  con  la

quale la commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di

calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per  garanzie  concesse  a

imprese mid-cap», notificato dal Ministero dello  sviluppo  economico

(SA.43296 -  2015/N)  in  data   12   ottobre   2015   e   successive

modificazioni e integrazioni;

  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino

degli enti  e  delle  societa'  di  promozione  e  istituzione  della

societa' «Sviluppo Italia», e in particolare l'art. 2, comma 5,  come

sostituito dall'art. 2, del decreto legislativo 14 gennaio  2000,  n.

3, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 463,  della  legge

27 dicembre 2006, n.  296,  che  da'  facolta'  alle  amministrazioni

centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -

INVITALIA  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della

societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al

perseguimento di finalita' pubbliche;

  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello

sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27

dicembre 2006,  n.  296,  che  indica  predetta  Agenzia  quale  ente

strumentale dell'amministrazione centrale;

  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica

le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE

e 2006/32/CE e in particolare l'art.  15  che  istituisce  il  «Fondo

nazionale  per  l'efficienza  energetica»  al  fine  di  favorire  il

finanziamento di interventi  coerenti  con  il  raggiungimento  degli

obiettivi nazionali  di  efficienza  energetica,  prevedendo  che  la

gestione del predetto Fondo e dei relativi  interventi  possa  essere

attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a  societa'

in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti

tecnici, organizzativi e di terzieta',  nel  rispetto  della  vigente

normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici;

  Considerato che INVITALIA e'  soggetto  idoneo  alla  gestione  del

«Fondo nazionale per l'efficienza energetica» con  cui  stipulare  la

predetta convenzione di cui al citato art. 15, comma 9,  del  decreto

legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,  in  quanto  in  possesso  degli

anzidetti  requisiti  tecnici,  organizzativi  e  di   terzieta',   e

ritenendo a tal fine soddisfatte le condizioni  di  cui  all'art.  5,

comma 1, nonche' tenuto conto di quanto previsto all'art. 192,  comma

2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  Acquisito il parere della conferenza unificata nella  riunione  del

26 ottobre 2017;




                              Decreta:




                               Art. 1

                         Contenuti e finalita'




  1. Il presente  decreto  individua  le  priorita',  i  criteri,  le

condizioni  e  le  modalita'  di  funzionamento,  di  gestione  e  di

intervento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza  energetica,  di

seguito  «Fondo»,  istituito  presso  il  Ministero  dello   sviluppo

economico dall'art. 15, comma 1, del  decreto  legislativo  4  luglio

2014, n. 102, nonche' l'articolazione per  sezioni  del  Fondo  e  le

relative prime dotazioni.

  2. Il Fondo e' finalizzato a favorire, sulla base  di  obiettivi  e

priorita'  stabiliti  dal   presente   decreto   e   dai   successivi

aggiornamenti,  il  finanziamento  di  interventi  necessari  per  il

raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.




                               Art. 2

                              Definizioni




  1. Ai fini del presente decreto,  oltre  alle  definizioni  di  cui

all'art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono  le

seguenti definizioni:

    a) regolamento  GBER:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e  108  del  trattato  e  successive  modifiche  e

integrazioni

    b) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013

della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis»;

    c) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e

media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER;

    d) ESCO (Energy Service Company): persona giuridica che  fornisce

servizi   energetici   ovvero   altre   misure    di    miglioramento

dell'efficienza  energetica  nelle   installazioni   o   nei   locali

dell'utente e, cio' facendo, accetta  un  certo  margine  di  rischio

finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,  totalmente  o

parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito

e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.  Ai

fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,  le

ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352;

    e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui  all'art.

1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

    f) banche: le banche iscritte all'albo di  cui  all'art.  13  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modifiche

e integrazioni;

    g) intermediari finanziari: gli intermediari  finanziari  di  cui

all'art. 106 decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  «Testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

    h) Cabina di  regia:  la  cabina  di  regia  istituita  ai  sensi

dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del  2014  e  del

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015

di individuazione delle modalita' di funzionamento  della  cabina  di

regia;

    i) data di avvio della realizzazione del  progetto:  la  data  di

inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la

data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature  o  qualsiasi

altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di

quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori

preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la  realizzazione  di

studi di fattibilita' preliminari non sono considerati come avvio dei

lavori;

    j) ESL: l'Equivalente Sovvenzione Lordo, e' l'importo  dell'aiuto

se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione  al

lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

    k) evento di escussione: il mancato  pagamento,  anche  parziale,

delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi  dell'operazione

finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi  del  presente

decreto;

    l) intimazione di  pagamento:  diffida  di  pagamento  avente  ad

oggetto la richiesta dell'ammontare  dell'esposizione  totale  dovuta

dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale

a scadere e dagli interessi maturati;

    m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate

e  i  costi  di  esercizio  attualizzati  nel  corso   della   durata

dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I  costi  di

esercizio comprendono i  costi  del  personale,  dei  materiali,  dei

servizi   appaltati,   delle   comunicazioni,   dell'energia,   della

manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono,  ai  fini

del presente regolamento, i costi di ammortamento e di  finanziamento

se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

    n) soggetti beneficiari:  i  soggetti  ammessi  al  finanziamento

agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento,

si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti  che

beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;

    o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari,

quali  soggetti  che  possono  richiedere  l'accesso  alle   garanzie

concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.




                               Art. 3

              Dotazione e gestione finanziaria del Fondo




  1.  All'attuazione  delle  finalita'  di  cui  all'art.   1,   sono

destinate, previa verifica delle effettive disponibilita', le risorse

di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4  luglio  2014,

n. 102.

  2. La dotazione del Fondo e'  incrementata  con  i  proventi  delle

sanzioni di cui all'art. 16, comma  23,  del  decreto  legislativo  4

luglio 2014, n. 102.

  3. Le risorse di cui al comma  1  e  2  sono  versate,  secondo  la

ripartizione indicata al comma 1 dell'art. 5, su due  conti  correnti

infruttiferi intestati all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nel  seguito  INVITALIA,

appositamente costituiti presso la Tesoreria  Centrale  dello  Stato,

rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo.

  4. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario

di contributi da parte di Amministrazioni  centrali,  regioni,  altri

enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit,  ivi  incluse

le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e  di

investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano  appositi

accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il  Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  che,  in

conformita' al presente decreto, disciplinano le modalita' di accesso

ai benefici.




                               Art. 4

                          Gestione del Fondo




  1. La gestione del Fondo e' affidata ad INVITALIA,  sulla  base  di

apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e  con

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

stipulata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente

decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha  natura  di  gestione

fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei  Conti,  ai

sensi dell'art. 9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.  Alla

rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

  2. La convenzione di cui al comma 1  stabilisce,  tra  l'altro,  le

modalita' di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello

Sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare sulla gestione del Fondo.

  3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere

sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo  criteri  e  modalita'

stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo  del

2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione  delle

agevolazioni di cui al presente decreto.




                               Art. 5

         Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve




  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  3,  il  Fondo  e'

articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti  ai

sensi dell'art. 3, comma 3:

    a)  una  sezione  per  la  concessione  di  garanzie  su  singole

operazioni di finanziamento, cui e' destinato il  30%  delle  risorse

che annualmente confluiscono nel Fondo;

    b)  una  sezione  per  l'erogazione  di  finanziamenti  a   tasso

agevolato cui e' destinato  il  70%  delle  risorse  che  annualmente

confluiscono nel Fondo.

  2. All'interno della sezione di cui  al  comma  1,  lettera  a)  e'

riservata una quota del 30% delle risorse di cui al  medesimo  comma,

agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti  o  impianti

per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui  all'art.

7, comma 1, lettera b).

  3. All'interno della sezione di cui  al  comma  1,  lettera  b)  e'

riservata una quota del 20% delle risorse di cui  al  medesimo  comma

agli interventi di cui al Capo III del  presente  decreto,  a  favore

delle pubbliche amministrazioni.

  4. Per le finalita' di cui all'art.  3,  comma  4,  nell'ambito  di

ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza

separatamente le risorse messe a  disposizione  da  ciascun  soggetto

contribuente e il loro utilizzo.




Capo II 

Interventi a favore delle imprese




                               Art. 6

                         Soggetti beneficiari




  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere  concesse

alle imprese di  tutti  i  settori,  in  forma  singola  o  in  forma

aggregata o associata, ferme restando  le  esclusioni  e  limitazioni

previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e  dal  Regolamento  de

Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento  di

cui all'art. 7.

  2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:

    a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed  iscritte

nel registro delle imprese. Le imprese non residenti  nel  territorio

italiano devono avere una personalita' giuridica  riconosciuta  nello

Stato  di  residenza  come  risultante  dall'omologo  registro  delle

imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla

data di presentazione della domanda di agevolazione, degli  ulteriori

requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,

pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima

erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul

territorio italiano;

    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure

concorsuali;

    c) provvedere a tenere una contabilita' separata  dell'operazione

attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato o,  nel  caso  in

cui la contabilita' relativa a tale  operazione  sia  ricompresa  nel

sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati  e  i  documenti

contabili  dell'operazione  in  maniera  chiara  e  verificabile   in

qualsiasi momento;

    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione europea;

    e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di

normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione

degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in

regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;

    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER;

    g) qualora siano stati destinatari  di  provvedimenti  di  revoca

parziale o totale di agevolazioni  concesse  dal  Ministero,  abbiano

provveduto alla restituzione di quanto dovuto;

    h) nel caso in cui l'impresa  sia  una  ESCO,  aver  ottenuto  la

certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.




                               Art. 7

                  Tipologie di intervento agevolabili




  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:

    a) a tutte le imprese, a fronte di  progetti  d'investimento  per

l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

      i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei  processi  e

dei  servizi,  ivi  inclusi  gli  edifici  in  cui  viene  esercitata

l'attivita' economica;

      ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per  il

teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;

    b)  alle  ESCO,  a  fronte   di   progetti   d'investimento   per

l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

      i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi  e/o

delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;

      ii. di miglioramento dell'efficienza energetica  degli  edifici

destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo  all'edilizia

popolare;

      iii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli  edifici

di proprieta' della Pubblica amministrazione.

  2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a),  punto  i),  non

sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di  conformarsi

a norme dell'Unione europea gia' adottate alla data di  presentazione

della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.

  3. Nelle regioni e province che  hanno  sottoscritto  l'accordo  di

programma per il miglioramento della qualita'  dell'aria  nel  Bacino

Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al  comma  1,  lettera

a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa

legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di  aree  non  coperte

dalle reti di distribuzione del gas.

  4. Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  punto  i,

relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii  e

iii, rispettano i requisiti minimi di accesso  previsti  dal  decreto

del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e  successive

modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione  di  energia

termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica

di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.

  5. Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  punto  i,

relativamente agli interventi  che  non  riguardano  gli  edifici,  e

lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora  generino

risparmi addizionali, valutati secondo quanto  previsto  dal  decreto

del Ministro dello sviluppo economico  11  gennaio  2017  concernente

l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo  dei  Certificati

Bianchi.

  6. Nell'ambito degli interventi agevolati ai  sensi  del  comma  1,

lettera a), punto ii,  sono  ammessi  interventi  sugli  impianti  di

cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli  stessi,

a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad

Alto Rendimento  (CAR),  rilasciata  da  GSE  ai  sensi  del  decreto

legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto  del  Ministero

dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

  7. Per i progetti di investimento di cui al comma  1,  lettera  a),

punto i), ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui all'art. 16,

sono  considerati  costi  agevolabili  esclusivamente  i   costi   di

investimento supplementari necessari per conseguire il  livello  piu'

elevato di efficienza energetica. Tali costi  sono  determinati  come

segue:

    a) se il costo dell'investimento per l'efficienza  energetica  e'

individuabile  come  investimento  distinto  all'interno  del   costo

complessivo dell'investimento, il  costo  agevolabile  corrisponde  a

tale costo;

    b) in tutti  gli  altri  casi,  il  costo  dell'investimento  per

l'efficienza energetica e' individuato come sovra costo rispetto a un

investimento  analogo  con  un  livello   inferiore   di   efficienza

energetica  che  verosimilmente  sarebbe   stato   realizzato   senza

l'agevolazione di cui al presente decreto.

  8. Per i progetti di investimento di cui al comma  1,  lettera  a),

punto ii, i costi agevolabili:

    a)  per  l'impianto  di  produzione,   corrispondono   ai   costi

supplementari  sostenuti  per   la   costruzione,   l'ampliamento   e

l'ammodernamento di una o piu' unita' di produzione  di  energia  per

realizzare  un  sistema  di  teleriscaldamento  e  teleraffreddamento

efficiente sotto il profilo energetico  rispetto  a  un  impianto  di

produzione  tradizionale.  L'investimento  e'  parte  integrante  del

sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il

profilo energetico;

    b) per la  rete  di  distribuzione,  corrispondono  ai  costi  di

investimento.   L'importo   dell'agevolazione   per   la   rete    di

distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la  differenza

tra i costi  ammissibili  e  il  risultato  operativo.  Il  risultato

operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o  mediante  un

meccanismo di recupero.

  9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi  da

ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono  ai

costi ammissibili del progetto come definiti al successivo  art.  16,

nel rispetto del regolamento de minimis.




                               Art. 8

                      Forma delle agevolazioni




  1. Per gli interventi di cui al presente Capo, sono  concesse  alle

imprese le seguenti agevolazioni:

    a) garanzia, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),  su  singole

operazioni di finanziamento;

    b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di  importo  non

superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25%

e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di  utilizzo

e preammortamento commisurato alla durata  dello  specifico  progetto

facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore  a

tre anni.

  2. Per gli interventi di cui al presente Capo, le  agevolazioni  di

cui al comma  1  possono  essere  concesse  singolarmente,  o  essere

cumulate, nei limiti della copertura dei  costi  ammissibili  di  cui

all'art. 16 e nel rispetto di quanto previsto  all'art.  9.  In  ogni

caso l'impresa beneficiaria deve apportare un contributo  finanziario

non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.




                               Art. 9

                     Intensita' delle agevolazioni




  1. Le agevolazioni per i progetti di investimento di  cui  all'art.

7, comma 1, lettera a), punto i) sono  concesse  nei  limiti  e  alle

condizioni  previste  dall'art.  38  del  regolamento  GBER,   e   le

agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7,  comma

1, lettera a), punto ii, sono concesse nei limiti e  alle  condizioni

previste dall'art. 46 del regolamento suddetto.

  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per tutti i progetti  di

investimento proposti da ESCO, le agevolazioni  di  cui  all'art.  7,

comma 1, sono concesse nei limiti  e  alle  condizioni  previste  dal

regolamento de minimis.

  3. Le garanzie  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  a)  sono

concesse, a valere sulle disponibilita' del Fondo,  fino  all'ottanta

per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed

interessi,  entro  i  limiti   previsti   dalla   vigente   normativa

comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso  tra  un

minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un  massimo  di  2,5

milioni di euro, alle seguenti condizioni:

    a) sono assistite da  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di

ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite dal

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.

15, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

    b) non superano la durata del prestito sottostante e comunque non

superano i 15 anni;

    c)  sono  a  prima   richiesta,   esplicite,   incondizionate   e

irrevocabili;

    d) coprono, nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine,  la

perdita definitiva subita  dai  soggetti  richiedenti  per  capitale,

interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di

interesse  dello  0,5%  ovvero  il  tasso  di  interesse  legale,  se

superiore;

    e) ove il soggetto beneficiario finale sia una PMI,  l'intensita'

di aiuto e' determinata applicando il  metodo  nazionale  di  calcolo

dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie

imprese notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data  14

maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea  con  decisione  n.

4505 del 6  luglio  2010,  ovvero  ulteriori  metodi  successivamente

approvati;

    f)  ove  il  soggetto  beneficiario  finale  non  sia  una   PMI,

l'intensita' di aiuto e' determinata applicando il  metodo  nazionale

di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti  sotto  forma

di garanzia concessi a imprese  di  dimensioni  maggiori  delle  PMI,

notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data  5  ottobre

2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione SA.43296 del

28 aprile 2016, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati.

  4. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera

b),   sono   concessi   da   un    minimo    di    euro    250.000,00

(duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro

milioni), a copertura di un massimo del 70%  dei  costi  agevolabili,

alle seguenti condizioni:

    a) la misura delle agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle

intensita' massime di cui al presente  articolo,  rispetto  ai  costi

agevolabili, calcolate in ESL. I costi agevolabili e le  agevolazioni

erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione.

Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il

tasso  di  riferimento  applicabile  al  momento  della  concessione,

determinato a  partire  dal  tasso  base  fissato  dalla  Commissione

europea  e  pubblicato  nel  sito  internet  all'indirizzo  seguente:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html secondo quanto previsto dalla comunicazione  della  Commissione

relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di

riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

    b)  il  finanziamento  agevolato   e'   restituito   dall'impresa

beneficiaria secondo un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali

costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  di  ogni

anno, a decorrere dalla  prima  delle  precitate  date  successiva  a

quella di erogazione dell'ultima  quota  a  saldo  del  finanziamento

concesso;

    c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b),

il finanziamento agevolato  non  e'  assistito  da  alcuna  forma  di

garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione

delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai

sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

    d) l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria

del progetto di investimento  apportando  un  contributo  finanziario

pari almeno all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili;

    e) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di  ammortamento,

decorre,  senza  necessita'  di  intimazione  e  messa  in  mora,  un

interesse di mora pari al tasso di interesse  dello  0,5%  ovvero  al

tasso di interesse legale, se superiore;

    f)  e'  consentita  l'estinzione  anticipata  del   finanziamento

agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto

beneficiario.




                               Art. 10

                             Cumulabilita'




  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Capo  sono  cumulabili  con

agevolazioni contributive o finanziarie previste da  altre  normative

comunitarie, nazionali e regionali  nel  limite  del  regolamento  de

minimis laddove applicabile, o entro le intensita' di  aiuto  massime

consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia  di

aiuti di Stato.

  2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le  agevolazioni  di

cui al presente Capo sono cumulabili con  gli  incentivi  di  cui  al

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017

concernente l'aggiornamento delle linee guida per il  meccanismo  dei

Certificati bianchi.




Capo III 

Interventi a favore della pubblica amministrazione




                               Art. 11

                         Soggetti beneficiari




  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere  concesse

alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata

o associata, per la realizzazione di progetti di investimento di  cui

all'art. 12.




                               Art. 12

                  Tipologie di intervento agevolabili




  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere  concesse

a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti

alla realizzazione di interventi:

    a) di miglioramento dell'efficienza energetica  dei  servizi  e/o

delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;

    b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli  edifici  di

proprieta' della Pubblica Amministrazione;

    c) di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  degli  edifici

destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo  all'edilizia

popolare.

  2.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla

presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 17.

  3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera  a)  sono  ammissibili

esclusivamente  qualora  generino  risparmi   addizionali,   valutati

secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 11 gennaio 2017  concernente  l'aggiornamento  delle  linee

guida per il meccanismo dei certificati bianchi.

  4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c)  rispettano  i

requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero  dello

sviluppo economico  16  febbraio  2016  e  successive  modificazioni,

recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti

rinnovabili e di  interventi  di  efficienza  energetica  di  piccola

dimensione», cosiddetto conto termico.

  5. I costi  agevolabili  corrispondono  ai  costi  ammissibili  del

progetto come definiti al successivo art. 16.

  6. Gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre

forme di finanziamento nei limiti di cui  all'art.  204  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.




                               Art. 13

                       Forma delle agevolazioni




  1. Le agevolazioni per gli interventi di cui al presente Capo, sono

concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di  finanziamento

agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della

durata  massima  di  15  anni  oltre  a  un  periodo  di  utilizzo  e

preammortamento commisurato  alla  durata  dello  specifico  progetto

facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore  a

tre anni.

  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non superano il 60% dei  costi

agevolabili,  ad  eccezione  delle  agevolazioni  concesse  per   gli

interventi  di   miglioramento   dell'efficienza   energetica   delle

infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che  non

superano l'80% dei costi agevolabili.




                               Art. 14

                     Intensita' delle agevolazioni




  1. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera

b),   sono   concessi   da   un    minimo    di    euro    150.000,00

(centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni),

fermo restando quanto previsto all'art. 13, alle seguenti condizioni:

    a)  la  Pubblica  amministrazione  deve  garantire  la  copertura

finanziaria del progetto di  investimento  apportando  un  contributo

finanziario, anche  per  mezzo  di  altri  incentivi  pubblici,  pari

all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili ai  sensi  del

presente decreto;

    b)  il  finanziamento  agevolato  e'  restituito  dalla  Pubblica

amministrazione beneficiaria secondo un piano di ammortamento a  rate

semestrali costanti  posticipate  scadenti  il  31  maggio  e  il  30

novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle  precitate  date

successiva a quella di  erogazione  dell'ultima  quota  a  saldo  del

finanziamento concesso;

    c) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di  ammortamento,

decorre,  senza  necessita'  di  intimazione  e  messa  in  mora,  un

interesse di mora pari al tasso di interesse  dello  0,5%  ovvero  al

tasso di interesse legale, se superiore;

    d)  e'  consentita  l'estinzione  anticipata  del   finanziamento

agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto

beneficiario.




                               Art. 15

                             Cumulabilita'




  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Capo  sono  cumulabili  con

altri incentivi, nei limiti di un finanziamento  complessivo  massimo

pari al 100 per cento dei costi ammissibili.




Capo IV 

Disposizioni comuni e finali




                               Art. 16

                    Tipologia di costi ammissibili




  1. I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi  agevolati

ai sensi del presente decreto, devono riferirsi all'acquisto e/o alla

costruzione  di  immobilizzazioni  nella   misura   necessaria   alle

finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti

costi riguardano:

    a)  consulenze  connesse  al   progetto   di   investimento   con

riferimento   in   particolare   alle   spese    per    progettazioni

ingegneristiche  relative  alle  strutture  dei  fabbricati  e  degli

impianti,  direzione  lavori,  collaudi  di  legge,  progettazione  e

implementazione  di  sistemi  di  gestione   energetica,   studi   di

fattibilita' nonche' la predisposizione dell'attestato di prestazione

energetica degli edifici e della diagnosi  energetica  degli  edifici

pubblici, nella misura massima  complessiva  del  10  per  cento  del

totale dei costi ammissibili;

    b)  le  apparecchiature,  gli  impianti  nonche'   macchinari   e

attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione,  telecontrollo

e monitoraggio per  la  raccolta  dei  dati  riguardanti  i  risparmi

conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti

previsti per la realizzazione dell'intervento;

    c)  interventi  sull'involucro  edilizio  (opaco  e  trasparente)

comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi  i  costi  per

gli  interventi  di  mitigazione   del   rischio   sismico,   qualora

riguardanti  elementi  edilizi  interessati   dagli   interventi   di

efficientamento energetico;

    d)  infrastrutture  specifiche  (comprese  le  opere  civili,   i

supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica  -

comprensivo  dell'allacciamento  alla  rete  -  del   gas   e/o   del

combustibile biomassa necessari per il  funzionamento  dell'impianto,

nonche' i sistemi di  misura  dei  vari  parametri  di  funzionamento

dell'impianto);

  2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun

caso considerate ammissibili:

    a) le spese relative  a  beni  acquisiti  con  il  sistema  della

locazione finanziaria e la costruzione  di  immobilizzazioni  tramite

commesse interne di lavorazione;

    b) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

    c) le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature  di

trasporto targati;

    d) le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle  relative

a imposte, tasse, scorte e, nel  caso  di  progetti  di  investimento

presentati da imprese, quelle per le  quali  i  soggetti  beneficiari

abbiano  gia'  fruito,  nei  dieci  anni  antecedenti  la   data   di

presentazione della domanda, di  altri  aiuti,  fatta  eccezione  per

quelli di natura fiscale, salvo il caso  in  cui  le  amministrazioni

concedenti  abbiano  revocato  e  recuperato  totalmente  gli   aiuti

medesimi;

    e) la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci

e  dipendenti  del  soggetto  beneficiario   dell'agevolazione,   ove

applicabile;

    f) le spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00

euro,  al  netto   di   IVA,   suscettibili   di   singola   autonoma

utilizzazione.

  3. Le spese sopra indicate  sono  ammesse  al  netto  dell'IVA  (ad

eccezione dei casi in  cui  l'IVA  sia  realmente  e  definitivamente

sostenuta  dai  soggetti  beneficiari  e  non  sia  in   alcun   modo

recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui

i soggetti beneficiari sono assoggettati).




                               Art. 17

                      Presentazione delle domande




  1. L'ammissione alle agevolazioni  del  Fondo  avviene  sulla  base

della presentazione per via telematica, prima della  data  di  inizio

dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo  gli

schemi, le modalita' e gli ulteriori parametri economico-finanziari e

requisiti minimi di accesso, proposti  da  INVITALIA  entro  sessanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e approvati con  i

decreti del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il

mercato elettrico,  le  rinnovabili  e  l'efficienza  energetica,  il

nucleare del Ministero dello  sviluppo  economico,  e  del  direttore

generale della Direzione generale  clima  ed  energia  del  Ministero

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  di  cui

all'art. 25, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. Per l'accesso alle agevolazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,

lettera a), nonche' nel caso di richiesta di accesso contestuale alle

agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), le  domande

di ammissione sono presentate dal  soggetto  richiedente,  per  conto

dell'impresa beneficiaria.

    3. Gli schemi di cui al comma  1  prevedono  almeno  le  seguenti

informazioni:

      a) descrizione dettagliata dell'intervento;

      b) tabella del costi dell'intervento con indicazione di  quelli

ammissibili ai sensi dell'art. 16;

      c) crono-programma dell'intervento;

      d)  attestato  di  prestazione  energetica  ante-intervento   o

diagnosi energetica  per  le  domande  che  prevedono  interventi  di

riqualificazione di edifici;

      e) quantificazione del risparmio conseguibile dall'intervento e

specifica dei parametri impiegati per il calcolo.




                               Art. 18

              Istruttoria e concessione dell'agevolazione




  1. L'accesso ai benefici di cui al presente decreto avviene secondo

l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande  e  fino  ad

esaurimento delle disponibilita' della relativa  sezione  del  Fondo.

Per le agevolazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  viene

accantonata, a cura del gestore del Fondo, una  somma  non  inferiore

all'8% dell'importo massimo da garantire  nei  casi  di  garanzie  su

singole   operazioni   di   finanziamento.   Tale   percentuale    di

accantonamento potra' essere incrementata  a  cura  di  INVITALIA  in

relazione al concreto andamento delle escussioni del  Fondo,  dandone

informativa al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero

dell'economia e delle finanze.

  2. La fase istruttoria delle domande di accesso  alle  agevolazioni

e' condotta da INVITALIA,  anche  tenuto  conto  delle  verifiche  in

ordine  alla  normativa  antimafia  di  cui  al  decreto  legislativo

159/2011 e s.m.i. e alla  regolarita'  fiscale  e  contributiva,  ove

applicabili. INVITALIA, se ritenuto necessario e  anche  in  funzione

delle eventuali richieste della Cabina di regia, puo' richiedere, una

sola volta, ulteriori elementi al soggetto richiedente o al  soggetto

beneficiario.

  3. INVITALIA verifica, in particolare:

    a) la validita' e fattibilita' tecnica, anche con riferimento  ai

requisiti minimi tecnici previsti dall'art. 7;

    b) la solidita' economico-patrimoniale dei  soggetti  beneficiari

valutata sulla base della possibilita' di  far  fronte  agli  impegni

finanziari  legati  alla  realizzazione   del   programma   ed   alla

restituzione del finanziamento agevolato;

    c) l'ammissibilita' e la pertinenza  delle  spese  esposte  nella

domanda.

  4.  INVITALIA,  a  chiusura  della  fase  istruttoria,  e  comunque

entro sessanta   giorni   dalla   ricezione   della    documentazione

istruttoria   da   parte    del    soggetto    richiedente,    valuta

l'ammissibilita' della  domanda  alle  agevolazioni  del  Fondo.  Con

cadenza mensile INVITALIA predispone e invia alla  Cabina  di  regia,

l'elenco delle domande valutate corredato  di  relazione  esplicativa

sintetica sugli esiti della valutazione.

  5.  INVITALIA,  previa  approvazione  della  Cabina  di  regia   da

rilasciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi e delle

relazioni di cui al comma 3,  delibera,  fino  ad  esaurimento  delle

risorse disponibili nelle  rispettive  sezioni  di  cui  all'art.  5,

l'ammissione  ai  benefici  delle  richieste   pervenute.   INVITALIA

provvede quindi alla notifica delle  risultanze  dell'istruttoria  al

soggetto beneficiario ovvero al soggetto richiedente,  i  quali,  nel

caso di esito positivo, avviano le procedure per  il  perfezionamento

dell'operazione assistita da intervento del Fondo. In caso  di  esito

negativo  INVITALIA  invia  una  comunicazione  dei  motivi  ostativi

all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7

agosto 1990, n. 241.




                               Art. 19

                     Fruizione delle agevolazioni




  1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,

lettera a):

    a)  a  fronte  di  un  evento  di  escussione,  ciascun  soggetto

richiedente invia al gestore del Fondo, entro 180 giorni  dalla  data

di intimazione di pagamento indirizzata al  soggetto  beneficiario  e

per conoscenza al gestore del  Fondo,  la  richiesta  di  attivazione

della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni  relative  a:

(i) l'operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del

Fondo;  (ii)  l'importo  dell'esposizione  del  soggetto  richiedente

sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i),  rilevato

alla  data  di  intimazione  di   pagamento   inviata   al   soggetto

beneficiario a seguito  dell'evento  di  escussione.  La  perdita  e'

liquidata dal gestore del Fondo, previa approvazione da  parte  della

Cabina di  regia,  entro novanta  giorni  lavorativi  dalla  data  di

ricezione della richiesta di attivazione della garanzia, completa  di

tutta la documentazione prevista nel contratto di garanzia,  mediante

accredito, a valere sulle disponibilita' del Fondo, su apposito conto

corrente indicato dal soggetto richiedente;

  b) il soggetto richiedente si  impegna  altresi'  a  richiedere  al

soggetto   beneficiario   idonea   documentazione   comprovante    la

realizzazione degli investimenti, anche nei casi degli interventi per

Stato Avanzamento Lavori - SAL e a  trasmetterla  tempestivamente  ad

INVITALIA. In  caso  di  mancata  trasmissione  della  documentazione

comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte  del

soggetto beneficiario, qualora il soggetto  richiedente  dimostri  di

avere richiesto tale documentazione al soggetto beneficiario  tramite

mezzi che forniscano la prova  certa  di  ricezione  ovvero  di  aver

previsto l'obbligo di trasmissione  della  stessa  nel  contratto  di

finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la garanzia del Fondo

rimane efficace, ma INVITALIA puo' avviare nei confronti del soggetto

beneficiario   il   procedimento   di   revoca   della    concessione

dell'agevolazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.

123;

  c)  a  seguito  della  liquidazione  della  perdita   al   soggetto

richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto

beneficiario per le somme pagate e,  proporzionalmente  all'ammontare

di queste ultime, e'  surrogato  in  tutti  i  diritti  spettanti  al

soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali

e personali acquisite. INVITALIA procede alle azioni di recupero  del

credito per conto del Fondo.

  2. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,

lettera b):

    a) l'erogazione del finanziamento agevolato avviene sulla base di

un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra INVITALIA e

il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a  cui  lo

stesso beneficiario e' soggetto;

    b) l'erogazione  delle  agevolazioni  avviene  su  richiesta  del

soggetto beneficiario mediante  presentazione  di  stati  avanzamento

lavori  (di  seguito  SAL),  di  importo   non   inferiore   al   25%

dell'investimento, fatta salva l'erogazione  a  saldo,  a  fronte  di

titoli di spesa quietanzati;

    c) il soggetto beneficiario puo'  richiedere  l'erogazione  della

prima quota di agevolazione a titolo di  anticipazione,  fino  ad  un

massimo del 20% delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo

le seguenti modalita':

      i. per i soggetti di cui all'art. 6,  previa  presentazione  di

fideiussione  bancaria   o   assicurativa,   per   un   valore   pari

all'anticipazione concessa;

      ii. per i soggetti di cui all'art. 11, previo rilascio da parte

del soggetto stesso di mandato irrevocabile/delegazione di pagamento,

per un importo pari all'anticipazione concessa;

    d)  l'erogazione  delle  agevolazioni  effettivamente   spettanti

relative al SAL  a  saldo,  e'  effettuata  a  seguito  del  collaudo

dell'intervento ed e' subordinata all'esito positivo del  sopralluogo

di monitoraggio degli interventi.




                               Art. 20

                 Tempi e modalita' di realizzazione

                     degli investimenti ammessi




  1. I soggetti beneficiari e  richiedenti  comunicano  ad  INVITALIA

l'avvenuto inizio dei lavori,  specificandone  la  data  e  allegando

copia del verbale di consegna  lavori  o  della  denuncia  di  inizio

attivita'.

  2. I lavori di realizzazione dell'intervento sono avviati entro  12

mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio e terminano entro e

non oltre i successivi 36 mesi, salvo richiesta di  proroga  motivata

ed accordata da INVITALIA. A tal fine, fa fede  la  dichiarazione  di

fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori.

  3. L'istanza di proroga dei termini di cui al comma 2, che comunque

non puo' essere superiore a ulteriori 180 giorni solari,  debitamente

sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonche' corredata,

ove gia' esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, nel caso  di

proroga del termine di fine lavori, e' trasmessa ad INVITALIA entro e

non oltre l'originario termine di fine lavori.

  4. INVITALIA, entro 30 giorni dalla presentazione  della  richiesta

di proroga di cui al comma 2, comunica al soggetto richiedente  o  al

soggetto beneficiario, l'esito della valutazione.




                               Art. 21

           Varianti di progetto e variazione di titolarita'




  1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da  apportare

all'intervento  progettato  deve  essere   inoltrata   ad   INVITALIA

debitamente  sottoscritta  e  preventivamente  alla  sua  esecuzione,

opportunamente  motivata  e  integrata   da   idonea   documentazione

giustificativa.

  2.  In  nessun  caso  la   variante   puo'   comportare   l'aumento

dell'importo   del   finanziamento   agevolato   o   della   garanzia

riconosciuta o comportare il  superamento  delle  soglie  di  entita'

d'aiuto previste dal presente decreto.

  3. INVITALIA, entro 45 giorni dalla presentazione  della  richiesta

di cui al comma 1, comunica al soggetto  richiedente  o  al  soggetto

beneficiario l'esito della valutazione.

  4. Qualsiasi variazione relativa  al  soggetto  beneficiario  delle

agevolazioni di cui al presente decreto, deve essere  preventivamente

richiesta ad INVITALIA, che  espleta  le  necessarie  valutazioni  di

propria  competenza,  ai  fini  dell'eventuale  conferma   o   revoca

dell'agevolazione.




                               Art. 22

           Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme




  1. Con deliberazione di INVITALIA, previa approvazione della Cabina

di regia, l'agevolazione e' revocata nei seguenti casi:

    a) mancato rispetto  degli  adempimenti  di  legge  o  di  quelli

disposti dal presente decreto;

    b) mancato completamento delle opere nei termini di cui  all'art.

20;

    c)  sostanziale   difformita'   tra   progetto   presentato   per

l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;

    d) agevolazioni concesse sulla base di documentazione  incompleta

o irregolare per fatti imputabili alla stessa e non sanabili;

    e) nei casi di agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera

b):

      i. cessazione dell'attivita'  del  soggetto  beneficiario,  ove

applicabile;

      ii.   fallimento,   liquidazione   coatta   amministrativa    o

assoggettamento ad altra procedura concorsuale, ove applicabile;

      iii. nel caso in cui i  beni  acquistati  con  l'intervento  di

agevolazione siano alienati,  ceduti  o  distratti  prima  che  abbia

termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque  prima  della

scadenza del finanziamento agevolato.  E',  comunque,  consentita  la

sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro  tale

periodo;

      iv.  inosservanza   accertata   delle   disposizioni   fiscali,

previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro, alla  data  di

erogazione di ciascun SAL, ove applicabile;

      v.  revoca  o  mancato  ottenimento  delle   autorizzazioni   e

concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto  di

beneficio, alla data di erogazione di ciascun SAL;

      vi. mancato pagamento di almeno due rate dovute  ai  sensi  del

relativo contratto di finanziamento;

    f)  in  tutti  gli  ulteriori  casi  previsti  nel  contratto  di

garanzia, per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a)

o nel contratto di finanziamento, per le agevolazioni di cui all'art.

5, comma 1, lettera b).

  2. La revoca dell'agevolazione ai sensi del  comma  1  comporta  la

decadenza  dal  diritto  all'agevolazione,   con   obbligo   di   (i)

restituzione dell'ESL da  parte  del  soggetto  beneficiario  per  le

agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), con mantenimento

dell'efficacia della garanzia per  il  soggetto  richiedente  e  (ii)

restituzione delle somme  gia'  erogate  maggiorate  degli  interessi

legali per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  b).

Tali somme incrementano la dotazione del Fondo.

  3. INVITALIA provvede al recupero delle somme di cui al comma 2.




                               Art. 23

                   Verifiche, controlli e ispezioni




  1. INVITALIA cura l'effettuazione delle verifiche sulle  iniziative

agevolate, selezionate a campione, per il tramite  sia  di  controlli

documentali sia di controlli in situ,  o  sopralluoghi,  al  fine  di

accertarne la regolarita' di realizzazione,  il  funzionamento  e  la

sussistenza  o  la  permanenza  dei  presupposti  e  dei   requisiti,

oggettivi e soggettivi, per la  fruizione  e  il  mantenimento  delle

agevolazioni, sulla base di un programma  annuale,  di  cui  fornisce

comunicazione alla Cabina di regia.




                               Art. 24

               Monitoraggio, divulgazione dei risultati

                     e attivita' di informazione




  1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo

delle risorse del Fondo, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a

seguito  della  realizzazione  degli  investimenti  con   le   stesse

finanziati, INVITALIA elabora e trasmette ai Ministeri dello sviluppo

economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,

alla Conferenza Unificata, nonche' agli altri organismi pubblici  che

abbiano eventualmente contribuito ad alimentare il Fondo,  un  report

semestrale di  monitoraggio  tecnico,  economico  e  finanziario  dei

benefici previsti dal presente decreto.

  2. Ai  fini  del  monitoraggio  di  cui  all'art.  17  del  decreto

legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,   INVITALIA   provvede   alla

trasmissione  ad  ENEA  delle  informazioni  relative   ai   risparmi

energetici conseguiti.

  3. INVITALIA pubblica e aggiorna con continuita' sul  proprio  sito

istituzionale i  dati  sui  benefici  concessi  in  applicazione  del

presente decreto.




                               Art. 25

                Aggiornamento e disposizioni attuative




  1. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, anche

su proposta della Cabina di Regia, nel rispetto  degli  equilibri  di

finanza pubblica, possono aggiornare con successivi decreti:

    a) il riparto delle risorse di cui all'art. 5;

    b) la  forma  e  l'intensita'  delle  agevolazioni  di  cui  agli

articoli 8, 9, 14 e 15, anche in relazione alle  fattispecie  di  cui

all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo  102/2014  non  regolate

con il presente decreto.

  2. Con decreti del direttore generale della Direzione generale  per

il mercato elettrico, le rinnovabili e  l'efficienza  energetica,  il

nucleare del Ministero dello  sviluppo  economico,  e  del  direttore

generale della Direzione generale  clima  ed  energia  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il

Ministero dell'economia e delle finanze, sono  individuate  ulteriori

disposizioni,  criteri  e  modalita'  operative  per  l'accesso,   la

concessione e la fruizione delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto.




                               Art. 26

                          Disposizioni finali




  1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte  dei  Conti  per  la

registrazione ed entra in vigore il giorno successivo  alla  data  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2.  Le  informazioni  sintetiche,  di  cui  all'allegato   II   del

regolamento GBER, insieme al link al testo integrale della misura  di

aiuto, sono trasmesse alla Commissione europea,  entro  venti  giorni

lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli  obblighi

di pubblicita' sono assolti con l'inserimento dei dati  nel  Registro

nazionale per gli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della  legge  24

dicembre 2012, n. 234, sulla base  delle  disposizioni  regolamentari

previste per lo stesso Registro.

Allegati

D.M. 22 dicembre 2017

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