Efficienza energetica: prorogato il fondo Kyoto scuole

Slittano al 31 dicembre 2018 i termini per l’accesso al fondo, come disposto il D.M. Ambiente 28 giugno 2018, n. 242

Slittano al 31 dicembre 2018 i termini per l’accesso al Fondo Kyoto per l’efficienza energetica degli edifici scolastici. Lo ha disposto il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 giugno 2018, n. 242, pubblicato sul sito web del dicastero e sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018.

Il bando promuove, attraverso la concessione di prestiti a tasso agevolato dello 0,25%, interventi di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà pubblica, adibiti all’istruzione di ogni ordine e grado.

Possono beneficiare dei finanziamenti, nel limite massimo del 50% del valore del progetto, anche interventi di adeguamento sismico e, più in generale, di messa in sicurezza dell’edificio. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 17,00 del 31 dicembre 2018.

Nella sezione del sito web del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dedicata al Fondo Kyoto Scuole è possibile consultare il decreto di proroga, oltre alla documentazione utile per l’ammissione ai benefici.

In allegato e in coda il testo del  decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 giugno 2018, n. 242.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 giugno 2018

Proroga   dei   termini   per   l'accesso   al   fondo   Kyoto    per
l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (18A04732) 

(GU n.164 del 17-7-2018)

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3
«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed
utilizzazione degli immobili»; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo  del
24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  s.m.i.,  Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas
serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata
con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17; 
  Vista la direttiva 2002/91 CE  relativa  al  rendimento  energetico
degli edifici; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di  recepimento
della direttiva 2002/91/CE relativa al  rendimento  energetico  degli
edifici; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  e  il
regolamento di esecuzione adottato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che  all'art.  1,
comma  1110,  ha  istituito  un  apposito  Fondo  rotativo   per   il
finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del  Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997,  reso  esecutivo  dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  22
marzo 2003, e successivi aggiornamenti; 
  Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi  e  prestiti
S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ed ha previsto la stipula di  apposita
convenzione  tra  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire  le  modalita'  di
gestione e la facolta' della  stessa  CDP  S.p.A.  di  avvalersi  per
l'istruttoria, l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla
gestione dei  finanziamenti  concessi  di  uno  o  piu'  istituti  di
credito, scelti sulla base di gare pubbliche in  modo  da  assicurare
una omogenea e diffusa copertura territoriale; 
  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della  legge  n.
296 del 2006, ha definito il  tasso  di  interesse  da  applicare  ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto; 
  Vista la direttiva 2010/31/UE sulla  prestazione  energetica  degli
edifici che abroga con effetto dal  1°  febbraio  2012  la  direttiva
2002/91/CE; 
  Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con
modificazione  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111,   recante
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare l'art. 33 relativo  alla  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare; 
  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto
di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata dalla
Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio 108; 
  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza
energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2012   recante
«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»), successivamente  aggiornato
dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016; 
  Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63,  convertito  dalla
legge 3 agosto 2013 n. 90,  che  recepisce  la  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica degli edifici ed integra e  modifica  il
decreto legislativo n. 192 del 2005; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea» e in particolare l'art. 9 che  dispone  «Interventi  urgenti
per  l'efficientamento  energetico   degli   edifici   scolastici   e
universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui  all'art.  1,  comma
1110  della  citata  legge  n.  296  del  2006  nel  limite  di  euro
350.000.000,00, rinviando ad apposito  decreto  interministeriale  la
definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  concessione,   di
erogazione e rimborso dei finanziamenti  a  tasso  agevolato  nonche'
alle caratteristiche di  strutturazione  dei  fondi  di  investimento
immobiliare e dei progetti di investimenti da questi presentati; 
  Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  citato  decreto-legge
n. 91 del 2014, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a
valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e' ridotto del  50
per cento; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  4  luglio  2014,  n.  102  che
recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»; 
  Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione  del
fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma  1115  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296,  sottoscritto  il  10  aprile  2014  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  CDP  S.p.A,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  Reg.
n. 1 - Foglio 3429; 
  Visto il decreto interministeriale  14  aprile  2015,  n.  66,  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello  sviluppo  e   economico   e   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  attuativo   dell'art.   9   del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e in particolare l'art.  2,  comma
6, che prevede la possibilita' di riprogrammare per i  medesimi  fini
le eventuali risorse non assegnate; 
  Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del
25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello  per  la  presentazione
delle domande per la concessione di finanziamenti a  tasso  agevolato
finalizzati alla realizzazione degli interventi  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine  del  22  settembre
2015; 
  Visto il secondo addendum  alla  citata  Convenzione,  sottoscritto
digitalmente tra il  Ministero  dell'ambiente  e  CDP  e  firmato  in
originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e  8  ottobre  2015,
con il quale le Parti intendono definire  le  modalita'  di  gestione
delle  fasi  successive  all'ammissione  ai  finanziamenti  agevolati
(stipula  del  contratto,  erogazioni,  operazioni  di  rimborso  del
prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto  3,  registrato
dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2015, Reg.  n.  1  -  Foglio
3365, recante  il  format  della  documentazione  necessaria  per  la
stipula dei contratti di finanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale  sono
state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui  al
decreto  interministeriale   n.   66   del   2015,   pari   ad   euro
247.093.955,15; 
  Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  93  del
21 aprile 2016 che ha fissato al 18 ottobre 2016 il  termine  per  la
presentazione delle domande per la concessione  dei  finanziamenti  a
tasso agevolato finalizzati alla realizzazione  degli  interventi  di
cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 14 ottobre 2016, n. 282, con  il  quale  e'
stata disposta la proroga del citato termine del 18 ottobre  2016  al
30 giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 27 giugno 2017, n. 169,  con  il  quale  e'
stata disposta la proroga del predetto termine del 30 giugno 2017  al
30 giugno 2018; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all'art. 1, comma  485,
assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019,
nel limite complessivo di 700 milioni  di  euro  annui,  di  cui  300
milioni di euro annui destinati in modo specifico  ad  interventi  di
edilizia scolastica; 
  Considerato che la presentazione delle  istanze  per  l'accesso  ai
finanziamenti agevolati  da  parte  degli  Enti  locali  puo'  essere
incentivata dall'assegnazione degli spazi finanziari di cui al citato
comma 485, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, e che i  termini
per l'attribuzione degli spazi per l'anno 2019  sono  fissati  al  20
gennaio 2019; 
  Atteso che molte Amministrazioni hanno in corso  di  affidamento  i
contratti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche finanziate  con
le risorse del Fondo Kyoto e che la realizzazione di  dette  diagnosi
e' propedeutica alla possibilita' di accedere  ai  finanziamenti  per
gli interventi  di  efficientamento  energetico  di  cui  al  decreto
ministeriale 22 febbraio 2016, n. 40; 
  Considerato che alcune Amministrazioni non hanno potuto  rispettare
i termini previsti dal decreto interministeriale 14 aprile  2015,  n.
66, per la mancata approvazione dei bilanci di previsione e, inoltre,
hanno evidenziato rallentamenti nelle procedure  di  affidamento  dei
lavori, in seguito alle novita' introdotte dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; 
  Considerato che, in prossimita' della scadenza dei termini  fissati
al 30 giugno 2018 dal decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  del  27  giugno  2017,  n.  169,
risultano ancora disponibili risorse per circa 150 milioni di euro; 
  Vista la nota dell'Anci del 1° giugno 2018, con la quale  e'  stata
richiesta la possibilita' di prorogare i  termini  per  l'accesso  ai
finanziamenti agevolati di cui al decreto  ministeriale  22  febbraio
2016, n. 40; 
  Ritenuto  pertanto  opportuno   prorogare   il   termine   per   la
presentazione delle domande  di  accesso  ai  benefici  previsti  dal
citato decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, fissando  la  nuova
scadenza in coerenza con le considerazioni che precedono; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Premesse 
 
  1. Le citate premesse costituiscono parte integrante e  sostanziale
del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. La scadenza del termine per la presentazione delle  domande  per
la concessione di finanziamenti a tasso  agevolato  finalizzati  alla
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  22
febbraio 2016, n. 40 e' prorogata alle  ore  17,00  del  31  dicembre
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito  web  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare.

 

Allegati

D.M. n. 242/2018

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