L'esperienza maturata nell'applicazione del sistema di scambio delle quote ha confermato che settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 in diversa misura e che l'assegnazione gratuita ha evitato il verificarsi di tale fenomeno. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un rischio maggiore, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato, e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Per contrastare il fenomeno, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta stilare un elenco dei settori e dei sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.
Questo il 3° considerando della decisione delegata (Ue) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 (in G.U.C.E. L dell’8 maggio 2019, n. 120), che in allegato riporta i settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.
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Di seguito il testo della decisione (Ue) 2019/708.
Decisione delegata (Ue) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030
(in G.U.C.E. L dell’8 maggio 2019, n. 120)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra sia il principio di base del sistema per lo scambio di quote di emissioni dzei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS).
(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha concluso che l'assegnazione di quote gratuite non dovrebbe terminare e che le misure attuali dovrebbero proseguire dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima, fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, finché le misure adottate da paesi terzi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le proprie emissioni, l'assegnazione gratuita transitoria dovrebbe continuare a essere destinata a impianti di settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione del CO2.
(3) L'esperienza maturata nell'applicazione dell'EU ETS ha confermato che settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha evitato il verificarsi di tale fenomeno. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un rischio maggiore, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato, e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Per contrastare il fenomeno, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta stilare un elenco dei settori e dei sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.
(4) Con la decisione 2014/746/UE (2) la Commissione ha determinato un elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2015-2019. Con la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) la validità dell'elenco è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.
(5) L'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE stabilisce i criteri per la valutazione sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati. In questo caso la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2013, 2014 e 2015, poiché, al momento della valutazione, i dati relativi al 2016 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.
(6) Per determinare l'elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione nei settori e sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimale, che definisce i settori con precisione. Nella classificazione NACE un settore è caratterizzato da un codice a quattro cifre; un sottosettore, invece, è caratterizzato da un codice Prodcom a sei o a otto cifre secondo la classificazione delle merci utilizzata a fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivante direttamente dalla classificazione NACE.
(7) La valutazione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2 si è svolta in due fasi. Ai fini della valutazione quantitativa di primo livello su base NACE-4, un settore è considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 se il cosiddetto «indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2» supera la soglia dello 0,2 di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. In un numero limitato di casi che soddisfano criteri di ammissibilità chiaramente definiti, elencati all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, si è proceduto a una «valutazione di secondo livello», effettuando una valutazione qualitativa con criteri specifici o una valutazione quantitativa a livello disaggregato.
(8) A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 è stato calcolato moltiplicando l'intensità degli scambi di un determinato settore con paesi terzi per l'intensità delle sue emissioni.
(9) A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'intensità degli scambi con paesi terzi è il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni verso e da paesi terzi e il volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi). La Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore sulla base dei dati Eurostat presenti nella banca dati Comext. La Commissione ritiene che si tratti dei dati più completi e affidabili sui valori complessivi delle esportazioni e delle importazioni verso e da paesi terzi, nonché sulla cifra d'affari annua complessiva nell'Unione.
(10) L'intensità delle emissioni è la somma delle emissioni dirette e indirette del settore interessato divisa per il valore aggiunto lordo, ed è misurata in kg CO2 per euro. La Commissione ritiene che il catalogo delle operazioni dell'Unione europea sia la fonte più precisa e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianti e, pertanto, per calcolare le emissioni dirette dei settori sono stati usati i dati ivi contenuti. Gli impianti sono stati assegnati ai settori al livello NACE-4 in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri nell'ambito delle misure nazionali di attuazione, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE della Commissione (5). Il valore aggiunto lordo per ogni settore è stato stimato usando i dati ricavati dalle statistiche strutturali sulle imprese di Eurostat, che sono ritenute la fonte più accurata.
(11) Al fine di determinare le emissioni indirette, in assenza di dati a livello dell'UE a 28, i dati sul consumo di energia elettrica raccolti direttamente dagli Stati membri sono considerati la fonte più affidabile. Per convertire il consumo di energia elettrica in emissioni indirette si ricorre al fattore di emissione dell'energia elettrica. La Commissione ha assunto come valore di riferimento la media del mix di produzione dell'energia elettrica nell'UE. Tale valore equivale al totale annuo di emissioni riconducibili al settore energetico nell'Unione, che comprende tutte le fonti energetiche europee, diviso per la quantità corrispondente di energia elettrica generata. Il fattore di emissione dell'energia elettrica è stato aggiornato per tenere conto della decarbonizzazione del sistema elettrico e dell'aumento della quota di energie rinnovabili. Il nuovo valore dovrebbe basarsi sull'anno di riferimento 2015, in linea con il criterio dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati (2013-2015). Il valore aggiornato è 376 gr CO2/kWh.
(12) L'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE prevede norme dettagliate di ammissibilità per permettere a determinati settori e sottosettori, qualora non riescano a soddisfare il criterio principale relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2, di chiedere una seconda valutazione per essere inseriti nell'elenco di rilocalizzazione del CO2. Ove l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 sia compreso tra 0,15 e 0,2, un settore può presentare domanda di valutazione qualitativa secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 2, di tale direttiva. In conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 3, i settori e sottosettori la cui intensità delle emissioni è superiore a 1,5 hanno il diritto di presentare domanda di valutazione qualitativa o quantitativa a livello disaggregato (livello Prodcom a sei o a otto cifre). Anche i settori e sottosettori per i quali l'assegnazione gratuita delle quote è calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie possono presentare domanda per entrambi i tipi di valutazione. I settori e sottosettori di cui al punto 1.2 dell'allegato della decisione 2014/746/UE possono presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato.
(13) Durante la consultazione online svoltasi dal novembre 2017 al febbraio 2018, i portatori d'interesse sono stati invitati a presentare i loro punti di vista sulle scelte metodologiche per la determinazione dell'elenco di rilocalizzazione del CO2. In linea di massima i partecipanti si sono detti favorevoli a valutazioni di secondo livello caratterizzate da un grado di solidità, correttezza, trasparenza ed equità pari a quello delle valutazioni quantitative di primo livello, e hanno espresso il proprio supporto a un quadro di valutazione uniforme basato sul coinvolgimento dei portatori d'interesse. Tra febbraio e maggio 2018 si sono tenute quattro riunioni con gli Stati membri e i portatori d'interessi per stilare l'elenco di rilocalizzazione del CO2 e portare avanti i lavori connessi alle valutazioni da effettuare.
(14) È stata effettuata una valutazione d'impatto (6) tesa a garantire che le valutazioni di primo e di secondo livello per l'elenco di rilocalizzazione del CO2 2021-2030 siano condotte in maniera comparabile, vale a dire che entrambe le tipologie di valutazione garantiscano l'individuazione dei soli settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. La valutazione d'impatto si è concentrata sulle scelte operative attinenti al quadro di valutazione di secondo livello.
(15) Un elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030 (7) è stato pubblicato l'8 maggio 2018, insieme ai documenti di orientamento della Commissione sul quadro per le valutazioni qualitative e quantitative disaggregate (8).
(16) Per vari settori che, in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, non erano ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, sono state effettuate valutazioni secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE.
(17) La Commissione ha valutato un totale di 245 settori industriali rientranti nelle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dovrebbero essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2.
(18) Per vari settori sono state effettuate valutazioni qualitative secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE. Nel caso dei settori «Estrazione di sale» (codice NACE 0893), «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base» (codice NACE 2110), «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali» (codice NACE 2341), «Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica» (codice NACE 2342) e «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332) l'inclusione nell'elenco di rilocalizzazione del CO2 è stata ritenuta giustificata. Tali settori dovrebbero quindi essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030.
(19) Per quanto concerne il settore «Estrazione di lignite» (codice NACE 0520), la valutazione qualitativa ha individuato una serie di carenze, tra cui il fatto che non può considerarsi influenzato dai costi delle emissioni dirette, e ha sollevato dubbi sul legame tra la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e la concorrenza di altri combustibili all'interno dell'Unione. Dalla valutazione a livello dell'Unione è emerso inoltre che l'esposizione alla concorrenza esterna è estremamente limitata, ferma restando una certa concorrenza sul piano regionale esercitata da centrali a lignite extra-UE. Pertanto, l'inclusione del settore nell'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 non è stata ritenuta giustificata.
(20) Sono pervenute tre domande da settori che non figurano nell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2: «Estrazione di gas naturale» (codice NACE 0620), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362) e «Fusione di metalli leggeri» (codice NACE 2453). La valutazione delle domande si è incentrata sull'ammissibilità dei settori in questione a figurare nell'elenco, alla luce dei risultati di una valutazione quantitativa di primo livello su base NACE-4. I dati ufficiali usati per le valutazioni di primo livello sono stati comunicati ai portatori d'interessi e sono stati giudicati sufficientemente solidi per la pubblicazione dell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2. La Commissione ha esaminato le informazioni supplementari contenute nelle tre domande e non ritiene che queste giustifichino una modifica della sua posizione iniziale. Detti settori continuano a non essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, poiché gli indicatori pertinenti non superano la soglia dello 0,2 di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, i settori continuano a non soddisfare i criteri di ammissibilità previsti all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, che darebbero loro diritto a ulteriori valutazioni.
(21) Per vari sottosettori sono state effettuare valutazioni quantitative disaggregate secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE. Nel caso dei sottosettori «Caolino ed altre argille caoliniche» (codice Prodcom 08.12.21), «Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)» (codice Prodcom 10.31.11.30), «Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet» (codice Prodcom 10.31.13.00), «Concentrato di pomodoro» (codice Prodcom 10.39.17.25), «Latte scremato in polvere» (codice Prodcom 10.51.21), «Latte intero in polvere» (codice Prodcom 10.51.22), «Caseina» (codice Prodcom 10.51.53), «Lattosio e sciroppo di lattosio» (codice Prodcom 10.51.54), «Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti» (codice Prodcom 10.51.55.30), «Lieviti di panificazione» (codice Prodcom 10.89.13.34), «Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria» (codice Prodcom 20.30.21.50), «Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi» (codice Prodcom 20.30.21.70) e «Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.» (codice Prodcom 25.50.11.34), l'inclusione nell'elenco di rilocalizzazione del CO2 è stata ritenuta giustificata. Tali sottosettori dovrebbero quindi essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030.
(22) Nel caso dei sottosettori «Pasta di cacao, anche sgrassata» (codice Prodcom 10.82.11), «Burro, grasso e olio di cacao» (codice Prodcom 10.82.12) e «Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti» (codice Prodcom 10.82.13), le valutazioni quantitative disaggregate hanno evidenziato varie deviazioni dalla metodologia armonizzata, con il conseguente rischio di sovrastimare in modo significativo l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Pertanto, l'inclusione dei sottosettori nell'elenco di rilocalizzazione del CO2 non è stata ritenuta giustificata.
(23) Dal momento che l'elenco di rilocalizzazione del CO2 deve essere valido per il periodo 2021-2030, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I settori e sottosettori che figurano nell'allegato sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
Settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2ai sensi dell'articolo 10 terdella direttiva 2003/87/CE
1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE
Codice NACE |
Descrizione |
0510 |
Estrazione di antracite |
0610 |
Estrazione di petrolio greggio |
0710 |
Estrazione di minerali metalliferi ferrosi |
0729 |
Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi |
0891 |
Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti |
0899 |
Altre attività estrattive n.c.a. |
1041 |
Produzione di oli e grassi |
1062 |
Produzione di amidi e di prodotti amidacei |
1081 |
Produzione di zucchero |
1106 |
Fabbricazione di malto |
1310 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
1395 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento |
1411 |
Confezione di abbigliamento in pelle |
1621 |
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno |
1711 |
Fabbricazione di pasta-carta |
1712 |
Fabbricazione di carta e di cartone |
1910 |
Fabbricazione di prodotti di cokeria |
1920 |
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
2011 |
Fabbricazione di gas industriali |
2012 |
Fabbricazione di coloranti e pigmenti |
2013 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
2014 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
2015 |
Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati |
2016 |
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
2017 |
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
2060 |
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
2311 |
Fabbricazione di vetro piano |
2313 |
Fabbricazione di vetro cavo |
2314 |
Fabbricazione di fibre di vetro |
2319 |
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici |
2320 |
Fabbricazione di prodotti refrattari |
2331 |
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
2351 |
Produzione di cemento |
2352 |
Produzione di calce e gesso |
2399 |
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
2410 |
Attività siderurgiche |
2420 |
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio |
2431 |
Stiratura a freddo di barre |
2442 |
Produzione di alluminio |
2443 |
Produzione di piombo, zinco e stagno |
2444 |
Produzione di rame |
2445 |
Produzione di altri metalli non ferrosi |
2446 |
Trattamento dei combustibili nucleari |
2451 |
Fusione di ghisa |
2. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE
Codice NACE |
Descrizione |
0893 |
Estrazione di sale |
1330 |
Finissaggio dei tessili |
2110 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base |
2341 |
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
2342 |
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica |
3. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/87/CE
Codice NACE |
Descrizione |
2332 |
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta |
4. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE
Codice Prodcom |
Descrizione |
081221 |
Caolino ed altre argille caoliniche |
10311130 |
Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico) |
10311300 |
Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet |
10391725 |
Concentrato di pomodoro |
105121 |
Latte scremato in polvere |
105122 |
Latte intero in polvere |
105153 |
Caseina |
105154 |
Lattosio e sciroppo di lattosio |
10515530 |
Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti |
10891334 |
Lieviti di panificazione |
20302150 |
Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria |
20302170 |
Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
25501134 |
Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc. |