Emissioni da autotrasporti: gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare

Il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 stanzia 50 milioni di euro

Emissioni da autotrasporti: gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare sono l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 (in. Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021, n. 297).

L'ammontare complessivo è pari a 50 milioni di euro, suddiviso in:

  • 25 milioni di euro per l'annualità 2021;
  • 25 milioni di euro per l'annualità 2022.

Scopo dei fondi è sostenere le imprese di autotrasporto nella rottamazione di veicoli più inquinanti, nell'acquisto di mezzi a minor impatto ambientale (euro VI) e di rimorchi e semirimorchi rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico, rispetto ambientale e maggiori standard di  sicurezza.

Leggi qui per altri finanziamenti a favore della mobilità sostenibile

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 

Rinnovo del parco veicolare delle imprese di  autotrasporto  iscritte
al  Registro  elettronico  nazionale  e  all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori. (21A07308)

(Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021, n.297)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  304  del  30

dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare  l'art.

1, commi 14 e 15;

Vista, altresi',  la  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante

«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e

bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322 del 30  dicembre

2020, Supplemento ordinario n. 46;

Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30

dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario 2021 e  per  il  triennio  2021/2023»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  304  del  30

dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 45;

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  piano

di gestione n. 4, risultano accantonate risorse  finanziarie  pari  a

complessivi 50  milioni  di  euro  destinate  al  rinnovo  del  parco

veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro

elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'Albo   nazionale   degli

autotrasportatori;

Considerato che gli incentivi  di  cui  al  presente  decreto  sono

inquadrabili nella cornice di cui al  regolamento  (UE)  n.  651/2014

della Commissione europea del 17 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato,  nella  misura  in  cui  detti

contributi  si  traducono  nell'incentivazione  all'acquisizione   di

veicoli commerciali di ultima generazione e  ad  alta  sostenibilita'

dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.  17

del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti  agli

investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli

articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare

il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a

future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili

per  la  definizione  dei   relativi   contributi,   ai   sensi   del

summenzionato regolamento generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014

della  Commissione  europea  del  17  giugno   2014,   occorre   fare

riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire

la tecnologia piu' evoluta  da  un  punto  di  vista  scientifico  ed

ambientale rispetto alla tecnologia  meno  evoluta  e  all'intensita'

d'aiuto come definita dal regolamento in parola;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,

ai fini della definizione di piccola e media impresa,  stabilisce  il

numero dei dipendenti e le soglie finanziarie  che  definiscono  tali

categorie di imprese;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,

recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede

l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non

rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto, altresi', l'art. 8 del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.

651/2014 in materia di cumulo dei  contributi  costituenti  aiuti  di

Stato;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della

partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  150  del  1°  luglio

2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.

201, che  prevede  che  le  amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono

attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne

direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e

nazionali conferenti, a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,

sulle quali  le  predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo

analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la

propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti

dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261  del  26  giugno  2020

sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti)  e

la societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica,  infrastrutture

e trasporti S.p.a., registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  13

luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di  attivita'  da

affidare alla societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti

S.p.a.  sulla  base  della  direttiva  annuale  del  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Oggetto e finalita' del contributo

 

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'

di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite  complessivo  di

spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell'arco del  biennio

2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualita' 2021 e di 25

milioni di euro per l'annualita' 2022.

2. Le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinate  ad

incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di

autotrasporto di merci per  conto  di  terzi  attive  sul  territorio

italiano, attualmente  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale

(R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di  cose  per  conto  di

terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di

cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del

parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando

l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.

3. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono

erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni

settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014

della Commissione europea del 17 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel

rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi  2  e  3,  del

regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del 18 giugno 2009.

 

                               Art. 2

                     Ripartizione delle risorse

 

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli

importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.

1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa'  Rete  autostrade

mediterranee - Logistica, infrastrutture e  trasporti  S.p.a.,  quale

soggetto gestore dell'attivita' istruttoria  giusta  quanto  disposto

dall'art. 6, comma 1, del presente decreto:

a) 5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione

finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,  adibiti  al

trasporto di merci  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o

superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano  CNG,  gas

naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica  (full

electric),  nonche'  per  l'acquisizione  di  dispositivi  idonei  ad

operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto  merci  a

motorizzazione termica in veicoli  a  trazione  elettrica,  ai  sensi

dell'art. 36 del  regolamento  (CE)  n.  651/2014  della  Commissione

europea del 17 giugno 2014;

b) 35 milioni di euro  per  la  radiazione  per  rottamazione  di

automezzi commerciali di massa complessiva pari  o  superiore  a  3,5

tonnellate, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione

finanziaria, di automezzi commerciali  nuovi  di  fabbrica,  conformi

alla normativa  Euro  VI  di  massa  complessiva  a  partire  da  3,5

tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi

2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro  6-D  Final  ai  sensi  di

quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del  regolamento  (CE)  n.

715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  giugno  2007

con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.  La

suddetta dotazione finanziaria pari  a  35  milioni  di  euro,  viene

suddivisa equamente in ragione di euro 17,5 milioni per  l'annualita'

2021 ed euro 17,5 milioni per l'annualita' 2022;

c)  10  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche   mediante

locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica

adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa

UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci  nave  rispondenti

alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e

i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei  dispositivi  innovativi

di cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,  volti  a  conseguire

maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza  energetica.  Sono

incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e  semirimorchi  o

equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate

allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati

di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto

previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014

della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,

del presente decreto  da  destinare  alla  societa'  Rete  autostrade

mediterranee - Logistica, infrastrutture  e  trasporti  S.p.a.  quale

soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad

essa  attribuita,  anche  relativamente   alle   attivita'   connesse

all'implementazione e gestione della piattaforma di cui  all'art.  5,

comma  2,  viene  determinata  con  atto  attuativo  dell'Accordo  di

servizio prot. 261 del 26  giugno  2020  sottoscritto  dal  Ministero

delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  (gia'  «delle

infrastrutture e  dei  trasporti»)  e  la  societa'  Rete  autostrade

mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.

3. Al fine di evitare  il  superamento  delle  soglie  d'intensita'

massime di aiuto previste dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione europea del 17 giugno 2014, e' esclusa la  cumulabilita',

per le medesime tipologie di investimenti  e  per  i  medesimi  costi

ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto  con  altre

agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»

ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  europea

del 18 dicembre 2013.

4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui

all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di

garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini

di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per

gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa,  non

puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale  limite  lo

stesso viene ridotto fino al  raggiungimento  della  soglia  ammessa.

Tale  soglia  non  e'  derogabile  anche   in   caso   di   accertata

disponibilita' delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  richieste

pervenute e dichiarate ammissibili.

5.  L'importo  massimo  ammissibile  e'  omnicomprensivo   per   la

totalita'  dei  veicoli  acquisiti  dall'impresa  che   richiede   il

beneficio.

6. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in

locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'

del beneficiario del contributo entro il  triennio  decorrente  dalla

data di erogazione  del  contributo  medesimo,  pena  la  revoca  del

contributo erogato. Non  si  procede  all'erogazione  del  contributo

anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto

degli  incentivi  nel  periodo   intercorrente   fra   la   data   di

presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione  ai  sensi  del

presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati

detenuti  in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  da  almeno  un   anno

antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 3

                     Modalita' di funzionamento

1. I contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino  a

concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di

tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma  2.  A  tal

fine  le  istanze  sono  esaminate  solo   in   caso   di   accertata

disponibilita' di risorse utilizzabili. Il  raggiungimento  di  detto

limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'

residue, avuto riguardo alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle

domande pervenute e comunicato con avviso  da  pubblicarsi  nel  sito

internet  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'

sostenibili. Le istanze trasmesse oltre  quella  data  o  comunque  a

risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili

ulteriori risorse.

2. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  predette

aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore

generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per

effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a

favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza

dell'effetto d'incentivazione  di  cui  all'art.  6  del  regolamento

generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea  del

17 giugno 2014, gli investimenti di  cui  al  presente  decreto  sono

finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata

in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine  indicato

dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.

 

                               Art. 4

                            Prenotazione

 

1. Ai  soli  fini  della  proponibilita'  delle  istanze  volte  ad

ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di

cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo  contratto

di acquisizione  dei  veicoli  indipendentemente  dalla  trasmissione

della fattura comprovante il pagamento  del  corrispettivo.  In  tale

caso   gli   importi   previsti   dall'ordinativo    sono    detratti

dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito

contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di  investimenti  e

accantonati. L'ammissibilita'  del  contributo,  accantonato  con  la

prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione,  in

sede    di     rendicontazione,     dell'avvenuto     perfezionamento

dell'investimento  secondo  le  modalita'  fissate  con  il   decreto

direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.

2. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del

perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per

la  rendicontazione  con  decreto  del  direttore  generale  per   la

sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal benefico e le risorse

corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono

riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento

della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

 

                              Art. 5

   Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2,  comma  1  del

presente decreto:

a)  nel  caso   dell'acquisizione,   anche   mediante   locazione

finanziaria,  veicoli  commerciali  nuovi  di  fabbrica  a   trazione

alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full

electric) di massa complessiva pari o superiore a  3,5  tonnellate  e

fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a  7

tonnellate, il contributo e'  determinato  in  euro  4.000  per  ogni

veicolo CNG e a motorizzazione ibrida  e  in  euro  14.000  per  ogni

veicolo elettrico  di  massa  complessiva  pari  o  superiore  a  3,5

tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per  ogni  veicolo

elettrico  superiore  a  7  tonnellate,  considerando   la   notevole

differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b)  nel  caso   dell'acquisizione,   anche   mediante   locazione

finanziaria, di veicoli commerciali  nuovi  di  fabbrica  a  trazione

alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG  e  gas  naturale

liquefatto LNG di massa complessiva a  pieno  carico  superiore  a  7

tonnellate, il contributo e'  determinato  in  euro  9.000  per  ogni

veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e  a  metano

CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino

a 16 tonnellate ed  in  euro  24.000  per  ogni  veicolo  a  trazione

alternativa  a  gas  naturale  liquefatto  LNG   e   CNG   ovvero   a

motorizzazione ibrida (diesel/elettrico)  di  massa  superiore  a  16

tonnellate;

c)  nel  caso   dell'acquisizione,   anche   mediante   locazione

finanziaria, di dispositivi idonei ad  operare  la  riconversione  di

autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino  a  3,5

tonnellate  comprese,  come  veicoli  elettrici  il   contributo   e'

determinato in misura pari al 40 per  cento  dei  costi  ammissibili,

comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto  massimo

pari ad euro 2.000.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo

ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera

a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per  rottamazione  di

veicoli di classe  inferiore  ad  Euro  VI,  viene  riconosciuto  una

maggiorazione del contributo pari ad  euro  1.000  per  ogni  veicolo

rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita'  deve  essere  stato

detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno precedente

l'entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alla radiazione per rottamazione  di  automezzi  di

massa  complessiva  superiore  a   7   tonnellate   con   contestuale

acquisizione,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di   veicoli

commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto  merci  di  massa

complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi  alla  normativa  anti

inquinamento Euro VI, il contributo e' determinato, avuto riguardo al

sovra-costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi

i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in

euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore  a

7 tonnellate e fino a 16 tonnellate, comprese, ed in euro 15.000  per

ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

4. In relazione all'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri

Euro 6-D Final ed Euro VI il contributo e' determinato in euro  3.000

per ogni veicolo commerciale pari o  superiore  a  3,5  tonnellate  e

inferiore o pari a  7  tonnellate  con  contestuale  rottamazione  di

veicoli della medesima tipologia.

5. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,

lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di

rimorchi   e   semirimorchi,   nuovi   di   fabbrica,    rispondenti,

rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il  trasporto  combinato

ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati  IMO  per

il trasporto combinato  marittimo,  ovvero  rimorchi  e  semirimorchi

conformi  contemporaneamente  alle  normative  UIC  595-5  e  IMO.  I

rimorchi e i  semirimorchi  sono  dotati  di  almeno  un  dispositivo

innovativo  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto  ai  fini

dell'ammissione al beneficio;

b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da

effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e

internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi

temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate

da motore conforme alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.

2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore

del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con

alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le

unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas

refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da

effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e

internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi

temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non

rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,

con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla

fase V (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.  2016/1628  o  da  unita'

criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante

oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al

motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti

esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

6. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette

acquisizioni,  hanno  proceduto   anche   con   la   radiazione   per

rottamazione di rimorchi  e/o  semirimorchi  obsoleti  il  contributo

ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per

le grandi imprese.

7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b)  e  c)  del  presente

articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:

1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel

limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie

imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con

un tetto massimo  di  euro  5.000  per  semirimorchio  o  autoveicolo

specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in  regime

ATP, ovvero  per  ogni  unita'  refrigerante/calorifera  a  superiore

standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera  c),

installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili  qualora

sostenute nell'ambito di un programma  di  investimenti  destinato  a

creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento  esistente,

diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti

nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo

complessivo di uno stabilimento esistente;

2) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano

tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto  conto

che e' possibile incentivare il 40  per  cento  della  differenza  di

costo tra i veicoli  intermodali  dotati  di  almeno  un  dispositivo

innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei  maggiori  costi  dei

veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti  a

criteri avanzati  di  risparmio  energetico  e  rispetto  ambientale,

ovvero dei maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a

superiore standard ambientale, secondo quando indicato  al  comma  5,

lettera c), installate su tali veicoli.

8. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette

acquisizioni,  hanno  proceduto   anche   con   la   radiazione   per

rottamazione di rimorchi  e/o  semirimorchi  obsoleti  il  contributo

unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad  euro

5.000 per le grandi imprese.

9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10

per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e

medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,

nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 1,  3  e  5  del  presente

articolo. A tal fine  gli  interessati  trasmettono,  all'atto  della

presentazione della domanda di ammissione ai benefici,  dichiarazione

sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il

numero delle unita' di  lavoro  dipendenti  (ULA)  e  il  volume  del

fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate

da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli

interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda

di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto

a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.

3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili  e  si

applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

 

                               Art. 6

            Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili

- Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per

le attivita' istruttorie si avvale  della  societa'  Rete  autostrade

mediterranee  -  Logistica,  infrastrutture  e  trasporti  S.p.a.  in

qualita' di soggetto gestore.

2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso

attribuite,  provvede  alla  realizzazione   ed   alla   manutenzione

dell'applicazione informatica, della gestione del flusso  documentale

via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,

all'aggiornamento  dei  «contatori»  per  determinare,  in  fase   di

prenotazione, le risorse  disponibili  per  ciascuna  delle  aree  di

investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite  la  predisposizione

dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data

di  presentazione,  e  alla  verifica  della  rendicontazione,  ferma

rimanendo la  funzione  di  indirizzo  e  di  direzione  in  capo  al

Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  -

Direzione generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto.  La

Commissione di  cui  al  comma  4,  qualora  sussistano  i  requisiti

previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con  proposta

di accoglimento della domanda  ai  fini  dell'adozione  del  relativo

provvedimento di accoglimento da parte  dell'amministrazione,  ovvero

con proposta di rigetto ove non sussistano  i  requisiti  di  cui  al

presente decreto.

3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma  1

del presente decreto  da  destinare  alla  societa'  Rete  autostrade

mediterranee - Logistica, infrastrutture e  trasporti  S.p.a.,  quale

soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad

essa  attribuita,  anche  relativamente   alle   attivita'   connesse

all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al  comma  2,

viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di  servizio  prot.

261  del  26   giugno   2020   sottoscritto   dal   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili (gia'  «Ministero  delle

infrastrutture e  dei  trasporti»)  e  la  societa'  Rete  autostrade

mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.

4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e

l'autotrasporto e' nominata  una  commissione,  senza  oneri  per  la

finanza pubblica, per la validazione  dell'istruttoria  compiuta  dal

soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,

individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il

Dipartimento per la  mobilita'  sostenibile,  e  da  due  componenti,

individuati tra il personale di  area  III,  in  servizio  presso  il

medesimo dipartimento, nonche' da un funzionario con le  funzioni  di

segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto  alcun

emolumento, indennita' o rimborso spese.

 

                               Art. 7

              Modalita' di dimostrazione dei requisiti

 

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art.  2,  gli

aspiranti ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,  nella  fase  di

rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova  documentale

che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste

dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e

l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta  giorni  decorrenti  dalla

data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definite  le

modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici.  Con  il

medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione  delle

domande.

Art. 8

 

Cumulabilita' degli aiuti

 

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di

esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea  del  17  giugno

2014, in caso di identita' di costi ammissibili e  dei  beni  oggetto

degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi  del  citato  regolamento

non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione

di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi

del regolamento  (UE)  n.  1407  della  Commissione  europea  del  18

dicembre  2013  («de  minimis»)  relativamente  agli   stessi   costi

ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di  aiuto  superiore

ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale  di  esenzione

(UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di

Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti

di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9

 

Verifiche e controlli

 

1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili di procedere  con  tutti

gli accertamenti e le verifiche anche successivamente  all'erogazione

dei  contributi  e  di  procedere,  in   via   di   autotutela,   con

l'annullamento del relativo  provvedimento  di  accoglimento  di  cui

all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione

al bilancio dello Stato del  contributo  concesso,  anche  quando  in

esito alle  verifiche  effettuate  emergano  gravi  irregolarita'  in

relazione  alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  dai   soggetti

beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  stesso  della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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