Emissioni elettromagnetiche: l’autocertificazione del rispetto dei valori limite

Sul tema è intervenuto il Snpa con la delibera 10 settembre 2020, n. 85

Emissioni elettromagnetiche: l’autocertificazione del rispetto dei valori limite nei casi di “modifiche radioelettriche” degli impianti è l'oggetto della delibera del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente 10 settembre 2020, n. 85.

La misura è stata prevista dall’art. 38 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», che modifica l’art. 87-ter, D.Lgs. n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

In particolare, se l’autocertificazione presentata dal gestore:

  • non contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, sarà rilasciato parere negativo;
  • contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, il parere potrà essere positivo in assenza di aumenti dei livelli di campo elettrico previsti dal modello a seguito della modifica “non sostanziale” dichiarata, fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in tema di modifiche non sostanziali e nelle more di ulteriori disposizioni normative.

Di seguito il testo della delibera del Snpa 10 settembre 2020, n. 85.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Delibera del sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente 10 settembre 2020, n. 85

Criteri comuni pronunciamenti agenzie ex art. 38 D.L.16 luglio 2020 n 76 c.d. Semplificazioni

IL CONSIGLIO SNPA

VISTO
l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell’ISPRA;

VISTO
il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;

VISTO
il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;

VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;

VISTO
l’art. 38 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che modifica l’art. 87-ter del d.lgs. n. 259 del 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, sull’autocertificazione del rispetto dei valori limite nei casi di “modifiche radioelettriche” degli impianti;

CONSIDERATO
che la suddetta modifica prevede, tra l’altro, che gli organismi che hanno rilasciato i titoli si pronuncino entro trenta giorni in merito all’autocertificazione presentata dal gestore degli impianti;

CONSIDERATA
la necessità per le Agenzie, ai fini del richiesto pronunciamento, di disporre delle informazioni tecniche necessarie ad una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico ai ricettori interessati dall’emissione degli impianti, per la valutazione preventiva del rispetto dei valori di riferimento per l’esposizione della popolazione previsti dalla normativa vigente;
VISTO
l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

RITENUTO
di adottare una linea comune per l’espressione del parere richiesto alle agenzie dagli enti titolati al rilascio delle autorizzazioni in relazione alla documentazione presentata, evitando difformità nell’applicazione dei criteri di valutazione;

RITENUTA
adeguata a tale fine la proposta formulata dal Gruppo di Lavoro VII/08 “Esposizione a campi elettromagnetici”;

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti criteri di valutazione per l’espressione del parere cui sono tenute le Agenzie ai sensi dell’art. 87-ter del d.lgs. n. 259 del 2003, modificato dal
D.L. 16 luglio 2020, n. 76:

1.1. se l’autocertificazione presentata dal gestore non contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, sarà rilasciato parere negativo;

1.2. se l’autocertificazione presentata dal gestore contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, il parere potrà essere positivo in assenza di aumenti dei livelli di campo elettrico previsti dal modello a seguito della modifica “non sostanziale” dichiarata, fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in tema di modifiche non sostanziali e nelle more di ulteriori disposizioni normative;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it prevedendo, altresì, che ne venga data notizia tramite i siti istituzionali dell’ISPRA e delle Agenzie;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome