Emissioni: gli incentivi per i mezzi di trasporto meno inquinanti

Stanziati 122 milioni di euro per il triennio 2019-2021

Emissioni: gli incentivi per i mezzi di trasporto meno inquinanti sono stati fissati con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2020, n.187).

In particolare, il provvedimento stanzia 122.255.624 euro complessivi, destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente a:

  • 18.155.624 € quali residui dell'annualità 2019;
  • 42.100.000 € per l'annualità 2020;
  • 62.000.000 € per l'annualità 2021.

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Tra le misure finanziabili, l'acquisizione di:

  • veicoli a trazione alternativa a metano compresso (Cng), gas naturale liquefatto (Lng), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) nonchè per l'acquisizione;
  • dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • nuovi veicoli conformi alla normativa euro VI contestualmente alla rottamazione dei mezzi più inquinanti.

Destinatarie degli incentivi sono le imprese di autotrasporto di cose per conto di  terzi o che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano  l'attività di autotrasporto.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020. In fondo alla pagina è disponbile l'allegato al decreto.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020

Modalità di erogazione degli incentivi a favore  degli  investimenti
nel settore dell'autotrasporto. (20A03974)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2020, n.187)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo

all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle

emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'

della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di

veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del

17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.

17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e

medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli

investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o

l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,

ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti

e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;

Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio  2020-2022»  (pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare  la  tabella

10 relativa al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ivi

allegata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30

dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n.  231

(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019  con  il  n.

1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con

il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma 150,  della  legge  23

dicembre 2014, n.  190,  ha  ripartito  le  risorse  complessivamente

destinate   al   settore    dell'autotrasporto    per    l'annualita'

2019-2020-2021  fra  le   diverse   ipotesi   d'intervento   ed,   in

particolare, l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina  25  milioni  di

euro a favore degli investimenti per ciascuna annualita' del triennio

2019-2020-2021;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28

novembre 2018 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 95, della legge  30

dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio

2019-2021» che ha destinato risorse pari  ad  euro  85.155.624  quali

ulteriori risorse  da  utilizzare  per  promuovere  investimenti  nel

settore dell'autotrasporto;

Considerato,  pertanto,  che  agli  importi  corrispondenti  ai  25

milioni di euro gia' previsti per ciascuna delle  annualita'  2020  e

2021 destinati al settore dell'autotrasporto si  deve  aggiungere  la

somma sopra riportata pari ad  euro  85.155.624  da  destinarsi  alle

iniziative a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto

di merci per un importo complessivo pari ad euro 135.155.624, di  cui

euro  12.900.000  soggetti  alle  disposizioni   dell'art.   53   del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante  «Disposizioni  urgenti

in materia fiscale  e  per  esigenze  indifferibili»  (c.d.  «Decreto

fiscale»);

Considerato  che  gli  incentivi  finanziari  di  cui  al  presente

decreto, per un ammontare pari ad euro 122.255.624, costituiscono una

fattispecie di aiuto di Stato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli

articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

europea;

Ritenuto di  dover  disporre  in  ordine  all'erogazione  di  dette

risorse in un unico contesto normativo;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,

recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede

l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non

rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Ritenuto  necessario,  anche  alla  luce  delle  ulteriori  risorse

finanziarie resesi disponibili, continuare a  perseguire  l'obiettivo

del   rinnovamento   e    della    ristrutturazione    del    settore

dell'autotrasporto, con particolare  riferimento  allo  sviluppo  dei

servizi logistici ed al riequilibrio  modale,  avuto  riguardo  anche

alla tutela dell'ambiente;

Ritenuto  necessario   continuare   a   destinare   incentivi   per

l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa  a

gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello

di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per  le

piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici

sull'ambiente;

Considerata la perdurante necessita' di prevedere incentivi per  il

rinnovo del  parco  veicolare  mediante  l'acquisizione  di  trattori

stradali  rispondenti  alla  normativa  anti-inquinamento   euro   VI

unitamente alla radiazione, tramite rottamazione,  dei  veicoli  piu'

obsoleti, ottimizzando cosi' gli effetti favorevoli  sull'ambiente  e

sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto  opportuno,  altresi',   incentivare   l'acquisizione   di

rimorchi  e   semirimorchi   per   trasporto   intermodale,   nonche'

l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale

quali  casse  mobili  e  rimorchi  porta  casse,  anche  al  fine  di

ottimizzare la catena logistica;

Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e

semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora

obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di

efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con

l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le

imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento

necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare

oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili

per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del

regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione

del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al

sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un

punto di vista scientifico ed ambientale;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che

prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le principali associazioni di categoria  dell'autotrasporto

nel corso della riunione del 31 gennaio 2020;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'

di erogazione delle risorse  finanziarie,  complessivamente  pari  ad

euro   122.255.624,   destinate   agli   investimenti   nel   settore

dell'autotrasporto,  con   riferimento,   rispettivamente   ad   euro

18.155.624 quali residui dell'annualita' 2019, ad euro 42.100.000 per

l'annualita' 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualita' 2021.

2. La ripartizione delle suddette risorse fra  le  varie  tipologie

d'investimento,  fatto  salvo  quanto  dovuto  alla  societa'   «Rete

autostrade mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i

trasporti Societa' per azioni», quale soggetto gestore dell'attiv ita'

istruttoria, viene definita secondo le medesime proporzioni di cui al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio

2019,  n.  336  e  viene  riferita  all'arco  temporale  del  biennio

2020-2021.

3. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ad  incentivi  a

beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi

attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro

elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori  di

cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente  sia  quella  di

autotrasporto di cose, per  il  rinnovo  e  l'adeguamento  del  parco

veicolare, la radiazione per rottamazione nonche' per  l'acquisizione

di beni strumentali per il trasporto intermodale.

4. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei

principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento

generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni

previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009

del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

5. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli

importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma

1 del presente articolo:

a) euro 46.400.000 pari al 38%  del  totale  per  l'acquisizione,

anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli,  nuovi  di

fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a  pieno

carico pari o superiore a 3,5 tonnellate  a  trazione  alternativa  a

metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico)  e

elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione  di  dispositivi

idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto

merci a motorizzazione termica in veicoli a  trazione  elettrica,  ai

sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione

del 17 giugno 2014;

b) euro 44.100.000 pari al 36% del totale:

1) per la radiazione per rottamazione  di  veicoli  pesanti  di

massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,

con contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,

di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa

complessiva a pieno carico a partire da 7  tonnellate,  ai  sensi  di

quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del  regolamento  (CE)  n.

595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

2) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro  6  D

TEMP di massa complessiva a pieno  carico  pari  o  superiore  a  3,5

tonnellate fino  a  7  tonnellate  con  contestuale  rottamazione  di

veicoli della medesima tipologia;

c) euro 29.290.624 pari al  24%  del  totale  per  l'acquisizione

anche mediante locazione finanziaria,  di  rimorchi  e  semirimorchi,

nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti

alla normativa UIC 596-5  e  per  il  trasporto  combinato  marittimo

dotati di ganci  nave  rispondenti  alla  normativa  IMO,  dotati  di

dispositivi  innovativi  volti  a  conseguire  maggiori  standard  di

sicurezza e di efficienza energetica nonche'  per  l'acquisizione  di

rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per  autoveicoli  specifici

superiori a 7 tonnellate  allestiti  per  trasporti  in  regime  ATP,

rispondenti a criteri avanzati di  risparmio  energetico  e  rispetto

ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17  e  36  del

regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

d) euro 2.465.000 pari al 2% del totale per l'acquisizione, anche

mediante  locazione  finanziaria,  di  casse  mobili  e  rimorchi   o

semirimorchi porta  casse  cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione  di

differenti modalita' di trasporto  in  combinazione  fra  loro  senza

alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  36

del regolamento (CE) n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno

2014.

6. I contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino  a

concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di

tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti

nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata

con decreto del direttore generale per il trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita' qualora, per effetto delle  istanze  presentate,  si

rendano disponibili risorse a favore di aree in  cui  le  stesse  non

risultino sufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui

all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di

garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini

di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per

gli investimenti di cui al comma  5  per  singola  impresa  non  puo'

superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene

ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non

e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse

finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate

ammissibili.

8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di

aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del

17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime

tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei

contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni

pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

9. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in

locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'

del beneficiario del contributo fino a tutto  il  31  dicembre  2023,

pena la revoca del contributo erogato. Non si procede  all'erogazione

del contributo anche nel caso di trasferimento  della  disponibilita'

dei beni oggetto degli incentivi nel  periodo  intercorrente  fra  la

data di presentazione della  domanda  e  la  data  di  pagamento  del

beneficio. La continuita' aziendale, presupposto  per  l'applicazione

del  presente  comma,  non  viene   meno   nel   caso   di   fusioni,

incorporazioni,  conferimenti  e  regolarizzazioni   di   successioni

ereditarie.

10. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai  sensi  del

presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati

detenuti in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  per  almeno  tre  anni

precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

                                  Art. 2

                     Modalita' di funzionamento

1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 5, sono erogabili fino ad

esaurimento delle risorse disponibili  per  ciascuna  delle  aree  di

investimento ivi previste. A tal fine le istanze sono esaminate  solo

in caso di  accertata  disponibilita'  di  risorse  utilizzabili.  Il

raggiungimento  di  detto  limite  e'  verificato  con  aggiornamenti

periodici sulle disponibilita' residue,  avuto  riguardo  alla  somma

degli importi richiesti nelle  domande  pervenute  e  comunicato  con

avviso  da  pubblicarsi  nel  sito  internet  del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti. Le  istanze  trasmesse  oltre  quella

data o comunque a risorse esaurite  saranno  esaminate  solo  ove  si

rendessero disponibili ulteriori risorse giusta  quanto  previsto  al

successivo comma 3.

2. Ai  soli  fini  della  proponibilita'  delle  domande  volte  ad

ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di

cui all'art. 1, comma 5, e' sufficiente produrre copia  del  relativo

contratto di acquisizione dei veicoli o  dei  beni  indipendentemente

dalla  trasmissione  della  fattura  comprovante  il  pagamento   del

corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono

detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da

apposito contatore per  ogni  area  di  investimenti  e  accantonati.

L'ammissibilita' del contributo,  accantonato  con  la  prenotazione,

rimane in ogni  caso  subordinata  alla  dimostrazione,  in  sede  di

rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.

3. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del

perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per

la  rendicontazione  con  decreto  del  direttore  generale  per   il

trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dal beneficio e  le

risorse  corrispondenti  agli  importi  dei  benefici   astrattamente

spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con

lo scorrimento della graduatoria in base alla  data  di  proposizione

dell'istanza.

                               Art. 3

                       Importi dei contributi,

               costi ammissibili e intensita' di aiuto

1.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza

dell'effetto d'incentivazione, gli investimenti di  cui  al  presente

decreto  sono  finanziabili  esclusivamente  se   avviati   in   data

successiva all'entrata in vigore del  presente  decreto  ed  ultimati

entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 4,

comma 2 del presente decreto.

2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,

lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,

anche mediante locazione finanziaria:

a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a  trazione

alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full

electric) di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5

tonnellate e fino  a  7  tonnellate,  veicoli  a  trazione  elettrica

superiori a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro  4.000

per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro  10.000  per

ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico  superiore

a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate  ed  in  euro  20.000  per  ogni

veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la  notevole

differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a  trazione

alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG  e  gas  naturale

liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a

7 tonnellate. Il contributo e' determinato in  euro  8.000  per  ogni

veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e  a  metano

CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate  ed

in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale

liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico)

di massa pari o superiore a 16 tonnellate;

c)  di  dispositivi  idonei  ad  operare  la   riconversione   di

autoveicoli di  massa  complessiva  pari  a  3,5  tonnellate  per  il

trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo e'  determinato

in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del

dispositivo e dell'allestimento con un tetto  massimo  pari  ad  euro

1.000;

d) alle  imprese  che,  contestualmente  all'acquisizione  di  un

veicolo ad alimentazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas  naturale

liquefatto  LNG,  ibrida   (diesel/elettrico)   e   elettrica   (Full

Electric), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di

veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del  contributo  pari

ad euro 2.000, indipendentemente dal numero degli stessi.

3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,

lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per

rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari  o

superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche

mediante locazione  finanziaria,  di  automezzi  industriali  pesanti

nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva  a

pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa  anti

inquinamento euro VI. Il contributo e' determinato, avuto riguardo al

sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi

i limiti di emissione euro VI in sostituzione  del  veicolo  radiato:

euro 5.000 per ogni veicolo euro VI  di  massa  complessiva  a  pieno

carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 15.000 per ogni  veicolo

euro  VI  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a   16

tonnellate.

4. In relazione all'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri

euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5,  lettera  b),  2°  cpv  del

presente decreto, il contributo e' determinato in euro 2.000 per ogni

veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7

tonnellate con contestuale rottamazione dei  veicoli  della  medesima

tipologia.

5. In relazione agli investimenti di cui  all'art.  1,  comma  5,

lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

a)  le  acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di

rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto

combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il

trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla

normativa IMO, dotati di almeno  un  dispositivo  innovativo  di  cui

all'allegato 1 al presente decreto;

b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da

effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e

internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi

temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate

da  motore  conforme  alla  fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE

n.2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al  motore

del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con

alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le

unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas

refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da

effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e

internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi

temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non

rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,

con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla

fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.2016/1628  o  da  unita'

criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante

oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al

motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti

esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b)  e  c)  del  presente

articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese  nel

limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie

imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con

un tetto massimo  di  euro  5.000  per  semirimorchio  o  autoveicolo

specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in  regime

ATP, ovvero  per  ogni  unita'  refrigerante/calorifera  a  superiore

standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera  c),

installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili  qualora

sostenute nell'ambito di un programma  di  investimenti  destinato  a

creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento  esistente,

diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti

nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo

complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano

tra le piccole e medie imprese in euro 1.500,  tenuto  conto  che  e'

possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i

veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo  innovativo  e

veicoli  equivalenti  stradali  e  dei  maggiori  costi  dei  veicoli

equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a  criteri

avanzati di risparmio energetico e rispetto  ambientale,  ovvero  dei

maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a  superiore

standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera  c),

installate su tali veicoli.

7. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,

lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,

effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse

mobili in ragione di 1 rimorchio  o  semirimorchio  porta  casse.  Il

contributo viene  determinato,  tenuto  conto  dei  costi  aggiuntivi

rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro  8.500

per l'acquisto di  ciascun  insieme  di  8  casse  e  1  rimorchio  o

semirimorchio.

8. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10

per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e

medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,

nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2,  3  e  7  del  presente

articolo. A tal fine  gli  interessati  trasmettono,  all'atto  della

presentazione della domanda di ammissione ai benefici,  dichiarazione

sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il

numero delle unita' di  lavoro  dipendenti  (ULA)  e  il  volume  del

fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate

da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli

interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda

di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto

a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.

3,  comma  4-  ter,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si

applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

                       Art. 4

         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  1  gli

aspiranti ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,  nella  fase  di

rendicontazione ed a pena di inammissibilita', la  prova  documentale

che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste

dal presente decreto.

2. Con decreto del  direttore  per  il  trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla

data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definite  le

modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici.  Con  il

medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione  delle

domande e della documentazione a rendicontazione.

                               Art. 5

                  Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per

conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti

dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e

II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale

istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e

del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle  imprese

che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate

iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano  l'attivita'

di autotrasporto.

2. Le modalita'  di  presentazione  delle  domande,  i  conseguenti

adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste

pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.

                                 Art. 6

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  organi

di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

 

Allegati

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