Emissioni: gli incentivi per i mezzi di trasporto meno inquinanti sono stati fissati con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2020, n.187).
In particolare, il provvedimento stanzia 122.255.624 euro complessivi, destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente a:
- 18.155.624 € quali residui dell'annualità 2019;
- 42.100.000 € per l'annualità 2020;
- 62.000.000 € per l'annualità 2021.
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Tra le misure finanziabili, l'acquisizione di:
- veicoli a trazione alternativa a metano compresso (Cng), gas naturale liquefatto (Lng), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) nonchè per l'acquisizione;
- dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
- nuovi veicoli conformi alla normativa euro VI contestualmente alla rottamazione dei mezzi più inquinanti.
Destinatarie degli incentivi sono le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020. In fondo alla pagina è disponbile l'allegato al decreto.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020
Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti
nel settore dell'autotrasporto. (20A03974)
(in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2020, n.187)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita'
della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella
10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi
allegata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n.
1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con
il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente
destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita'
2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed, in
particolare, l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina 25 milioni di
euro a favore degli investimenti per ciascuna annualita' del triennio
2019-2020-2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021» che ha destinato risorse pari ad euro 85.155.624 quali
ulteriori risorse da utilizzare per promuovere investimenti nel
settore dell'autotrasporto;
Considerato, pertanto, che agli importi corrispondenti ai 25
milioni di euro gia' previsti per ciascuna delle annualita' 2020 e
2021 destinati al settore dell'autotrasporto si deve aggiungere la
somma sopra riportata pari ad euro 85.155.624 da destinarsi alle
iniziative a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto
di merci per un importo complessivo pari ad euro 135.155.624, di cui
euro 12.900.000 soggetti alle disposizioni dell'art. 53 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (c.d. «Decreto
fiscale»);
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente
decreto, per un ammontare pari ad euro 122.255.624, costituiscono una
fattispecie di aiuto di Stato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Ritenuto di dover disporre in ordine all'erogazione di dette
risorse in un unico contesto normativo;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Ritenuto necessario, anche alla luce delle ulteriori risorse
finanziarie resesi disponibili, continuare a perseguire l'obiettivo
del rinnovamento e della ristrutturazione del settore
dell'autotrasporto, con particolare riferimento allo sviluppo dei
servizi logistici ed al riequilibrio modale, avuto riguardo anche
alla tutela dell'ambiente;
Ritenuto necessario continuare a destinare incentivi per
l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a
gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello
di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per le
piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici
sull'ambiente;
Considerata la perdurante necessita' di prevedere incentivi per il
rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione di trattori
stradali rispondenti alla normativa anti-inquinamento euro VI
unitamente alla radiazione, tramite rottamazione, dei veicoli piu'
obsoleti, ottimizzando cosi' gli effetti favorevoli sull'ambiente e
sulla sicurezza della circolazione stradale;
Ritenuto opportuno, altresi', incentivare l'acquisizione di
rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonche'
l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale
quali casse mobili e rimorchi porta casse, anche al fine di
ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di
efficienza energetica, nonche' di casse mobili in connessione con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta a tutte le
imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare
oltre le norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto
nel corso della riunione del 31 gennaio 2020;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, complessivamente pari ad
euro 122.255.624, destinate agli investimenti nel settore
dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente ad euro
18.155.624 quali residui dell'annualita' 2019, ad euro 42.100.000 per
l'annualita' 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualita' 2021.
2. La ripartizione delle suddette risorse fra le varie tipologie
d'investimento, fatto salvo quanto dovuto alla societa' «Rete
autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i
trasporti Societa' per azioni», quale soggetto gestore dell'attiv ita'
istruttoria, viene definita secondo le medesime proporzioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio
2019, n. 336 e viene riferita all'arco temporale del biennio
2020-2021.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di
autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco
veicolare, la radiazione per rottamazione nonche' per l'acquisizione
di beni strumentali per il trasporto intermodale.
4. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
5. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma
1 del presente articolo:
a) euro 46.400.000 pari al 38% del totale per l'acquisizione,
anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a
metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) euro 44.100.000 pari al 36% del totale:
1) per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa
complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
2) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D
TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di
veicoli della medesima tipologia;
c) euro 29.290.624 pari al 24% del totale per l'acquisizione
anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti
alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di
dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di
sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di
rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici
superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP,
rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto
ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del
regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
d) euro 2.465.000 pari al 2% del totale per l'acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o
semirimorchi porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di
differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza
alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36
del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014.
6. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate, si
rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non
risultino sufficienti.
7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 5 per singola impresa non puo'
superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
8. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime
tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei
contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
9. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023,
pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione
del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita'
dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la
data di presentazione della domanda e la data di pagamento del
beneficio. La continuita' aziendale, presupposto per l'applicazione
del presente comma, non viene meno nel caso di fusioni,
incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni
ereditarie.
10. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo per almeno tre anni
precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 5, sono erogabili fino ad
esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di
investimento ivi previste. A tal fine le istanze sono esaminate solo
in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il
raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti
periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma
degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con
avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le istanze trasmesse oltre quella
data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si
rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto al
successivo comma 3.
2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 1, comma 5, e' sufficiente produrre copia del relativo
contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente
dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del
corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono
detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da
apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati.
L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione,
rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di
rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.
3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.
Art. 3
Importi dei contributi,
costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione, gli investimenti di cui al presente
decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati
entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 4,
comma 2 del presente decreto.
2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria:
a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica
superiori a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 4.000
per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per
ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni
veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale
liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a
7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano
CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate ed
in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale
liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico)
di massa pari o superiore a 16 tonnellate;
c) di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il
trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo e' determinato
in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del
dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro
1.000;
d) alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un
veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full
Electric), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari
ad euro 2.000, indipendentemente dal numero degli stessi.
3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a
pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti
inquinamento euro VI. Il contributo e' determinato, avuto riguardo al
sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi
i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato:
euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno
carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 15.000 per ogni veicolo
euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16
tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), 2° cpv del
presente decreto, il contributo e' determinato in euro 2.000 per ogni
veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7
tonnellate con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima
tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui
all'allegato 1 al presente decreto;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE
n.2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (STAGE V) del regolamento UE n.2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora
sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a
creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i
veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e
veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei
maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c),
installate su tali veicoli.
7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il
contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi
rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500
per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o
semirimorchio.
8. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 4
Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1 gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di
rendicontazione ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto.
2. Con decreto del direttore per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle
domande e della documentazione a rendicontazione.
Art. 5
Destinatari della misura di aiuto
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese
che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate
iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attivita'
di autotrasporto.
2. Le modalita' di presentazione delle domande, i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.