Emissioni: novità sulle tecnologie per i veicoli a Gpl

Nella decisione di esecuzione (Ue) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021 misure anche per i mezzi alimentati a gas naturale compresso e E85

Emissioni: novità sulle tecnologie per i veicoli a Gpl arrivano dalla decisione di esecuzione (Ue) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021 pubblicata sulla G.U.C.E. L del 23 marzo 2021, n. 100.

Il provvedimento, che riguarda i veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85, modifica le decisioni di esecuzione (Ue) 2020/174 e 2020/1167, come riportato negli allegati.

Qui trovi il testo del regolamento 2021/392 sul monitoraggio delle emissioni

A seguire il testo della decisione di esecuzione (Ue) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021 che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 per quanto riguarda l’uso delle tecnologie innovative approvate in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85

(G.U.C.E. L del 23 marzo 2021, n. 100)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011[1]GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13., in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 luglio 2020 i costruttori Škoda Auto a.s, Ford-Werke GmbH, Groupe Renault, FCA Italy SpA, SEAT SA, Volkswagen AG, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA e OPEL Automobile GmbH hanno presentato congiuntamente, a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione [2]Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19). e dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione[3]Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57)., una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione[4]Decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione, del 6 febbraio 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in determinate autovetture e veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 13).affinché l’alternatore efficiente a 12 volt approvato come tecnologia innovativa con tale decisione possa essere usato anche in autovetture e veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna alimentabili a gas naturale liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) e E85.
(2) L’11 dicembre 2020 i costruttori Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd e Renault SA hanno presentato congiuntamente, a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione [5]Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 15).affinché il generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt approvato come tecnologia innovativa con tale decisione possa essere usato anche per i motori a combustione interna nonché in determinate autovetture ibride elettriche e determinati veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici alimentabili a GPL, GNC e E85.
(3) La Commissione ha valutato entrambe le richieste conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014 e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (versione luglio 2018)[6]https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf.
(4) Poiché entrambe le richieste sono finalizzate a chiarire l’uso delle tecnologie innovative in veicoli alimentabili a GPL, GNC e E85, è opportuno trattarle in un’unica decisione di esecuzione.
(5) È opportuno precisare, con riferimento a entrambe le richieste, che i risparmi di CO2 ottenuti grazie alle tecnologie innovative possono essere determinati anche quando queste sono installate in veicoli a GPL, GNC e E85. Con l’aggiunta di alcuni fattori specifici per il tipo di carburante, le metodologie per la determinazione dei risparmi di CO2 di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 sono pertanto considerate adatte a determinare i risparmi di CO2 associati all’uso delle tecnologie innovative nei veicoli alimentati con tali carburanti.
(6)  Per quanto riguarda l’E85, data la scarsa disponibilità di questo tipo di carburante sul mercato dell’Unione nel suo complesso, non è opportuno distinguerlo dalla benzina ai fini delle metodologie per la determinazione dei risparmi di CO2.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/174

La decisione di esecuzione (UE) 2020/174 è così modificata:

1) l’articolo 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)
è installata in autovetture (M1) e veicoli commerciali leggeri (N1) con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti;»;
b)
la lettera c) è così modificata:

i) i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)
73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore;
ii)
73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»;
ii)
sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti:

«iv)
74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;
v)
74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;
vi)
76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;
vii)
75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»;
2)
all’articolo 3 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis.   Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 certificati come segue:

a)
per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b)
per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»;
3)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificata:

1)
l’articolo 1 è così modificato:

a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)
è installata in autovetture (M1) o veicoli commerciali leggeri (N1) con le seguenti caratteristiche:

i)
veicoli con motore a combustione interna (veicoli ICE convenzionali) che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti;
ii)
veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna che possono essere alimentati con i carburanti di cui al punto i) e per i quali, conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare i valori non corretti del consumo di carburante e delle emissioni di CO2;»;
b)
la lettera b) è così modificata:

i)
i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)
73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore;
ii)
73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»;
ii)
sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti:

«iv)
74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;
v)
74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;
vi)
76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;
vii)
75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»;
2)
all’articolo 3 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis.   Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 certificati come segue:

a)
per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b)
per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»;
3)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

ALLEGATO I

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/174 è così modificato:

1) il punto 6 è così modificato:

a) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh]
Benzina/E85 0,264
Benzina/E85 turbo 0,280
Diesel 0,220
GPL 0,342
GPL turbo 0,363
Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh]
GNC (G20) 0,259
GNC (G20) turbo 0,275»;

 

b) la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Fattore di conversione del carburante (CF)

Tipo di carburante Fattore di conversione (CF) [g CO2/l]
Benzina/E85 2 330
Diesel 2 640
GPL 1 629
Fattore di conversione (CF) [g CO2/m3]
GNC (G20) 1 795 »;

 

2) il punto 8 è così modificato:

la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Correzione del CO2 per tener conto della massa in eccesso

Benzina/E85 (ΔCO2mP) [g CO2/km] 0,0277•Δm
Diesel (ΔCO2mD) [g CO2/km] 0,0383•Δm
GPL (ΔCO2mLPG) [g CO2/km] 0,0251•Δm
GNC (ΔCO2mCNG(G20)) [g CO2/km] 0,0209•Δm».

 

ALLEGATO II

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificato:

1) al punto 3.2, le tabelle 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh]
Benzina/E85 0,264
Benzina/E85 turbo 0,280
Diesel 0,220
GPL 0,342
GPL turbo 0,363
Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh]
GNC (G20) 0,259
GNC (G20) turbo 0,275

 

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante (CF)

Tipo di carburante Fattore di conversione (CF) [g CO2/l]
Benzina/E85 2 330
Diesel 2 640
GPL 1 629
Fattore di conversione (CF) [g CO2/m3]
GNC (G20) 1 795 »;

 

2) al punto 3.5, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Correzione del CO2 per tener conto della massa in eccesso

Benzina/E85 (ΔCO2mP) [g CO2/km] 0,0277•Δm
Diesel (ΔCO2mD) [g CO2/km] 0,0383•Δm
GPL (ΔCO2mLPG) [g CO2/km] 0,0251•Δm
GNC (ΔCO2mCNG(G20)) [g CO2/km] 0,0209•Δm».

Note   [ + ]

1. GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione, del 6 febbraio 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in determinate autovetture e veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 13).
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 15).
6. https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

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