Novità dalla Ue in materia di emissioni. Con il regolamento 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (G.U.C.E. L del 9 dicembre 2019, n. 317), è stato modificato il regolamento (Ue) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento Ue allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento.
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Indici di riferimento: cosa sono
- indici di riferimento Ue di transizione climatica: sono tesi a ridurre l’impronta di carbonio di un portafoglio di investimento standard. Più precisamente, questo tipo di indici di riferimento dovrebbe essere stabilito prendendo in considerazione le imprese che seguono una “traiettoria di decarbonizzazione” misurabile e scientifica entro la fine del 2022, alla luce dell’obiettivo del riscaldamento globale a lungo termine dell’accordo di Parigi
- indici di riferimento Ue allineati con l’accordo di Parigi: più ambiziosamente, puntano a selezionare solo gli elementi che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo dei 2 ºC stabilito nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici[1]Fonte https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/25/sustainable-finance-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-low-carbon-benchmarks/#.
Di seguito il testo integrale del regolamento 2019/2089.
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Regolamento (Ue) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento
(in G.U.C.E. L del 9 dicembre 2019, n. 317)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2]GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3]Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.,
considerando quanto segue:
(1) Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro politico dell’Unione per garantire che tutte le azioni e iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che a livello mondiale, tengano conto fin dall’inizio degli SDG. Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017, ha confermato l’impegno dell’Unione e degli Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i suoi partner e le altre parti interessate.
(2) L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), che è stato approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016[4]Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1). e che è entrato in vigore il 4 novembre 2016 mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
(3) Onde conseguire gli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi e ridurre sostanzialmente i rischi e le incidenze dei cambiamenti climatici, l’obiettivo globale consiste nel contenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l’impegno a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
(4) L’8 ottobre 2018 il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato la relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C, nella quale si afferma che limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C richiederebbe cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, e che limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto a 2 °C potrebbe andare di pari passo con la garanzia di una società più equa e sostenibile.
(5) La sostenibilità e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, resiliente rispetto al clima, più efficiente in termini di risorse e l’economia circolare sono elementi fondamentali per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Da molto tempo la sostenibilità è al centro del progetto dell’Unione e il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riflettono la sua dimensione sociale e ambientale. Vi è una finestra limitata durante la quale portare la cultura del settore finanziario verso la sostenibilità onde garantire che l’aumento della temperatura media mondiale resti ben al di sotto dei 2 °C. È pertanto indispensabile che gli investimenti in nuove infrastrutture siano sostenibili nel lungo periodo.
(6) Nella sua comunicazione dell’8 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il «piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile», varando una strategia ambiziosa e globale in materia di finanza sostenibile. Uno degli obiettivi del piano d’azione è quello di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva. Una maggiore attenzione al contenimento dell’incidenza del cambiamento climatico è fondamentale, in quanto le catastrofi dovute a condizioni meteorologiche imprevedibili sono aumentate drasticamente.
(7) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171). auspicava un aumento dei finanziamenti del settore privato per le spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso la creazione di incentivi e metodologie che incoraggino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili derivanti dal ricorso ai servizi ambientali.
(8) Per realizzare gli SDG nell’Unione occorre convogliare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno il potenziale del mercato interno per conseguire tali obiettivi. In tale contesto, è fondamentale eliminare gli ostacoli a un’efficiente riallocazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno e impedire che si manifestino nuovi ostacoli.
(9) Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).stabilisce norme uniformi per gli indici di riferimento nell’Unione e tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento. Un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento a basse emissioni di carbonio e usa appositi indici di riferimento per misurare la performance di un portafoglio di investimento. L’introduzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, sulla base di una metodologia collegata agli impegni dell’accordo di Parigi in materia di emissioni di carbonio, contribuirebbe a una maggiore trasparenza e a prevenire il «greenwashing».
(10) Un’ampia gamma di indici è attualmente riunita nella categoria degli indici di basse emissioni di carbonio. Tali indici di basse emissioni di carbonio sono usati come indici di riferimento per i portafogli e i prodotti d’investimento venduti attraverso le frontiere. La qualità e l’integrità degli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio incide sull’efficace funzionamento del mercato interno per una vasta gamma di portafogli individuali e collettivi di investimento. Molti indici di basse emissioni di carbonio utilizzati per misurare la performance per i portafogli d’investimento, in particolare per i conti di investimento separati e gli organismi di investimento collettivo, sono forniti in uno Stato membro ma usati da gestori di portafogli e di attività in altri Stati membri. Inoltre, i gestori di portafogli e di attività spesso coprono l’esposizione al rischio carbonio utilizzando indici di riferimento prodotti in altri Stati membri.
(11) Sul mercato sono comparse diverse categorie di indici di basse emissioni di carbonio con diversi livelli di ambizione. Mentre alcuni indici di riferimento mirano a ridurre l’impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard, altri puntano a selezionare solo i componenti che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo dei 2 °C stabilito nell’accordo di Parigi. Malgrado le differenze a livello di obiettivi e strategie, molti di tali indici di riferimento vengono comunemente promossi come indici di riferimento di basse emissioni di carbonio.
(12) Approcci divergenti in materia di metodologie degli indici di riferimento provocano la frammentazione del mercato interno, in quanto non è chiaro per gli utilizzatori di tali indici se un determinato indice di basse emissioni di carbonio è in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi o mira semplicemente a ridurre l’impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard. Per porre un freno alle affermazioni potenzialmente illegittime degli amministratori circa la natura di indici di basse emissioni di carbonio dei loro indici di riferimento, è probabile che gli Stati membri adottino proprie norme per proteggere gli investitori da confusione e ambiguità sulle finalità e sul livello di ambizione delle varie categorie di cosiddetti indici di basse emissioni di carbonio usati come indici di riferimento per i portafogli di investimenti a basse emissioni di carbonio.
(13) In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l’accuratezza e l’integrità delle principali categorie di indici di riferimento utilizzati per i portafogli di investimento individuali o collettivi, è probabile che le divergenze negli approcci degli Stati membri possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.
(14) Al fine di mantenere il buon funzionamento del mercato interno a vantaggio degli investitori, migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2016/1011 introducendo un quadro normativo che stabilisca requisiti minimi per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi a livello dell’Unione. A tale riguardo, è di particolare importanza che tali indici di riferimento non pregiudichino in modo significativo altri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG).
(15) L’introduzione di una chiara distinzione tra indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, come pure la definizione di norme minime per ciascuno di tali indici di riferimento, contribuirebbe alla coerenza tra tali indici di riferimento. L’indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi dovrebbe essere conforme, a livello dell’indice, agli obiettivi dell’accordo di Parigi.
(16) Onde garantire che le denominazioni «indice di riferimento UE di transizione climatica» e «indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi» siano affidabili e facilmente riconosciuti per gli investitori nell’intera Unione, soltanto gli amministratori che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali denominazioni nel commercializzare gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi nell’Unione.
(17) Al fine di incoraggiare le imprese a comunicare obiettivi credibili per la riduzione delle emissioni di carbonio, l’amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica, in sede di selezione o ponderazione delle attività sottostanti, dovrebbe prendere in considerazione le società che abbiano come obiettivo la riduzione delle proprie emissioni di carbonio per l’allineamento agli obiettivi dell’accordo di Parigi. Un siffatto obiettivo dovrebbe essere pubblico e credibile, nel senso che dovrebbe comportare un reale impegno di decarbonizzazione, oltre a essere sufficientemente dettagliato e tecnicamente valido.
(18) Gli utilizzatori di indici di riferimento non sempre dispongono delle informazioni necessarie sulla misura in cui la metodologia degli amministratori di indici di riferimento tiene conto dei fattori ESG. Tali informazioni sono spesso frammentarie o assenti e impediscono un effettivo confronto transfrontaliero a fini di investimento. Per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate, tutti gli amministratori di indici di riferimento, ad eccezione degli amministratori di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o per le valute, dovrebbero essere tenuti a comunicare nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento se i loro indici di riferimento o le loro famiglie di indici di riferimento, perseguono o meno obiettivi ESG e se gli amministratori di indici di riferimento offrono o meno tali indici di riferimento.
(19) Allo scopo di informare gli investitori del grado in cui gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario e gli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, contribuiscono agli obiettivi dell’accordo di Parigi, è opportuno che gli amministratori di indici di riferimento pubblichino informazioni dettagliate sul fatto che sia garantito o meno, e in che misura, un grado di allineamento complessivo con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi.
(20) Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero inoltre rendere pubblica la metodologia utilizzata nei calcoli di tali indici di riferimento. Tali informazioni dovrebbero descrivere il modo in cui le attività sottostanti sono state selezionate e ponderate, quali attività sono state escluse e per quale motivo. Per valutare in che modo l’indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali, l’amministratore dovrebbe rendere pubblico in che modo sono stati misurati le emissioni di carbonio delle attività sottostanti, i rispettivi valori, compresa l’impronta di carbonio totale dell’indice di riferimento, e il tipo e la fonte dei dati utilizzati. Per consentire ai gestori di attività di scegliere l’indice di riferimento più adatto alla loro strategia di investimento, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero spiegare la logica alla base dei parametri della loro metodologia e spiegare in che modo l’indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali. Le informazioni rese pubbliche dovrebbero inoltre includere dettagli sulla frequenza delle revisioni e la procedura seguita.
(21) Le metodologie utilizzate per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero basarsi su traiettorie di decarbonizzazione scientificamente fondati o su un allineamento generale agli obiettivi dell’accordo di Parigi.
(22) Al fine di assicurare la continua aderenza all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici selezionato, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero riesaminare periodicamente le loro metodologie e informare gli utilizzatori delle procedure applicabili per introdurre qualsiasi modifica sostanziale di tali metodologie. Quando introducono una modifica sostanziale, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero indicare le ragioni della modifica e spiegare in che modo la modifica in questione è coerente con gli obiettivi iniziali dell’indice di riferimento.
(23) Gli indici di riferimento privi di attività sottostanti che incidono sul cambiamento climatico, come ad esempio quelli per la determinazione dei tassi di interesse o per le valute, dovrebbero essere esentati dall’obbligo di comunicare, nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento, se sia garantito o meno, e in che misura, un grado di allineamento complessivo con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Inoltre, dovrebbe essere sufficiente per ciascun indice di riferimento o, se applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che non perseguono obiettivi in materia di emissioni di carbonio, indicare chiaramente nella dichiarazione sull’indice di riferimento che non perseguono tali obiettivi.
(24) Per migliorare la trasparenza e garantire un adeguato livello di armonizzazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 TFUE per precisare il contenuto minimo degli obblighi di comunicazione cui gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi dovrebbero essere soggetti, e per specificare le norme minime per l’armonizzazione della metodologia degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi, compreso il metodo per il calcolo delle emissioni di carbonio associate alle attività sottostanti, tenendo conto dei metodi per misurare l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni di cui al punto 2, lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione[7]Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).e del lavoro del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (TEG). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni aperte e pubbliche per ciascun atto delegato, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016[8]GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati e ricevono altresì i verbali di tutte le riunioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile della Commissione.
(25) Il regolamento (UE) 2016/1011 ha introdotto un periodo transitorio entro il quale un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 deve presentare domanda di autorizzazione entro il 1o gennaio 2020. La cessazione di un indice di riferimento critico potrebbe avere un impatto sull’integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale e sul finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. La cessazione di un indice di riferimento critico potrebbe anche pregiudicare la validità dei contratti finanziari o degli strumenti finanziari e potrebbe causare disagi a investitori e consumatori, con conseguenze potenzialmente gravi per la stabilità finanziaria. Inoltre, l’indisponibilità dei dati per gli indici di riferimento critici potrebbe minare la rappresentatività di tali indici di riferimento e potrebbe incidere negativamente sulla loro capacità di rispecchiare il mercato sottostante o la realtà economica Pertanto il periodo massimo per l’amministrazione obbligatoria di indici di riferimento critici nonché il periodo massimo per le contribuzioni obbligatorie per tali indici dovrebbero essere estesi fino a cinque anni. La riforma degli indici di riferimento critici è attualmente in corso. Il passaggio da un indice di riferimento critico esistente a un tasso adeguato che gli succederà richiede un periodo di transizione al fine di mettere a punto, senza interruzioni, tutte le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie a tale passaggio. Durante tale periodo transitorio, l’indice di riferimento critico esistente dovrebbe essere pubblicato insieme al tasso che gli succederà. È pertanto necessario prorogare il periodo durante il quale un indice di riferimento critico può essere pubblicato e utilizzato senza che il relativo amministratore ne abbia richiesto l’autorizzazione.
(26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 2016/1011
Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:
- all’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
«23 bis)
«indice di riferimento UE di transizione climatica»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica e che soddisfa i requisiti seguenti:
a) ai fini di cui al punto 1, lettera b), punto ii) del presente paragrafo e dell’articolo 19 ter, le sue attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l’indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione; e
b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2;
23 ter)
«indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento e che soddisfa i requisiti seguenti:
a) ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo e dell’atto delegato di cui all’articolo 19 quater, le attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l’indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016[9]Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1). («accordo di Parigi»);
b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2; e
c) le attività collegate alle sue attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ambientali sociali e di governance (environmental, social and governance - «ESG»);
23 quater)
«traiettoria di decarbonizzazione»: una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita tesa all’allineamento con gli obiettivi dell’accordo di Parigi di ridurre le emissioni di carbonio degli ambiti 1, 2 e 3 di cui all’allegato III, punto 1), lettera e;
2) l’articolo 13 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è così modificato:
i) è aggiunta la lettera seguente:
«d) una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute.»;
ii) è aggiunto il comma seguente:«Gli amministratori di riferimento si conformano al requisito di cui al primo comma, lettera d), entro il 30 aprile 2020.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando il contenuto minimo della spiegazione di cui al paragrafo 1), primo comma, lettera d), del presente articolo nonché il formato standard da utilizzare»;
3) nel titolo III è aggiunto il seguente capo:
«CAPO 3 bis
Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
Articolo 19 bis
Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
1. I requisiti di cui all’allegato III si applicano alla fornitura, e alla contribuzione, di indici di riferimento etichettati come indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi, in aggiunta ai requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi per specificare:
a) i criteri per la scelta delle attività sottostanti, compresi, se del caso, eventuali criteri di esclusione delle attività;
b) i criteri e i metodi per la ponderazione delle attività sottostanti dell’indice di riferimento;
c) la determinazione della traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica.
3. Gli amministratori di indici di riferimento che forniscono un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi si conformano al presente regolamento entro il 30 aprile 2020.
Articolo 19 ter
Requisiti degli indici di riferimento UE per la transizione climatica
Entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori degli indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione, conformemente ai seguenti requisiti:
i) le imprese pubblicano gli obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio da raggiungere entro termini specifici;
ii) le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio che è disaggregata a livello delle controllate operative interessate;
iii) le imprese pubblicano ogni anno informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi;
iv) le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano in modo significativo altri obiettivi ESG.
Articolo 19 quater
Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 per individuare, in relazione agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, i settori da escludere perché non hanno obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio con scadenze specifiche in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1o gennaio 2021, e lo aggiorna ogni tre anni.
2. Nel redigere l’atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei lavori del TEG.
Articolo 19 quinquies
Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica
Entro il 1° gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell’Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.»;
4) all’articolo 21, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Al termine di tale periodo, l’autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all’amministratore l’obbligo di proseguire la pubblicazione dell’indice di riferimento. L’autorità competente può, se necessario, estendere tale periodo di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera cinque anni.»;
5) all’articolo 23 è modificato come segue:
a) il paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera cinque anni.»;
b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall’autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 5 anni di cui al paragrafo 6.»;
6) all’articolo 27 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Entro il 30 aprile 2020, per ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull’indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati. Per tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento che non perseguono obiettivi ESG, è sufficiente che gli amministratori di indici di riferimento indichino chiaramente nella dichiarazione sull’indice di riferimento che essi non perseguono tali obiettivi.
Se non sono disponibili indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi nel portafoglio del singolo amministratore di indici di riferimento, o se il singolo amministratore di indici di riferimento non dispone di indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG o tengono conto di questi ultimi, ciò è indicato nelle dichiarazioni sull’indice di riferimento di tutti gli indici di riferimento forniti da tale amministratore. Per quanto concerne gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, il fornitore di indici di riferimento pubblica una dichiarazione dettagliata in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, ai sensi delle norme in materia di informativa per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del Consiglio[10]Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1)..
Entro il 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento, per ciascun indice di riferimento o, qualora applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento, ad eccezione degli indici di riferimento per i tassi di interesse e le valute, includono, nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento, una spiegazione sul modo in cui la loro metodologia si allinea con l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue gli obiettivi dell’accordo di Parigi.
2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da fornire nella dichiarazione sull’indice di riferimento di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tale paragrafo.
7) all’articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell’articolo 41 e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni:
a) qualsiasi violazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 34 qualora si applichino; e
b) la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall’articolo 41.»;
8) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Articolo 49
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi l’11 marzo 2024. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. Le deleghe di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, dell’articolo 19 quater, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 2 ter, dell’articolo 33, paragrafo 7, dell’articolo 51, paragrafo 6, o dell’articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
9) l’articolo 51 è così modificato:
a) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento esistente che sia stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 20, fino al 31 dicembre 2021 salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.
4 ter. Un indice di riferimento esistente che è stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità dell’articolo 20, può essere utilizzato per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance, sia nuovi che esistenti, di un fondo di investimento fino al 31 dicembre 2021, salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell’articolo 33, l’utilizzo nell’Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell’Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all’indice di riferimento nell’Unione, o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente, prima del 31 dicembre 2021.»;
10)
all’articolo 54, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione riesamina le norme minime degli indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi al fine di garantire che la selezione delle attività sottostanti sia coerente con gli investimenti ecosostenibili come definiti in un quadro normativo a livello di Unione.
5. Prima del 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto del presente regolamento e sulla fattibilità di un «indice di riferimento ESG», tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.
6. Entro il 1o aprile 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto del presente regolamento sul funzionamento degli indici di riferimento dei paesi terzi nell’Unione, compreso il ricorso da parte degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi all’approvazione, al riconoscimento o all’equivalenza, nonché le potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione analizza le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 quater agli amministratori degli indici di riferimento dell’Unione e di paesi terzi, anche in termini di parità di condizioni. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.»;
11)
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
È aggiunto l’allegato seguente:
«ALLEGATO III
Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
Metodologia per gli indici di riferimento UE di transizione climatica
1. L’amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo dell’indice di riferimento, fornendo i seguenti elementi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).:
a) l’elenco dei principali componenti dell’indice di riferimento;
b) tutti i criteri e i metodi, compresi i fattori di selezione e ponderazione, i parametri e le variabili proxy utilizzati nella metodologia dell’indice di riferimento;
c) i criteri applicati per escludere attività o società associati a un livello di impronta di carbonio o un livello di riserve di combustibili fossili che sono incompatibili con l’inclusione nell’indice di riferimento;
d) i criteri per determinare la traiettoria di decarbonizzazione;
e) il tipo e la fonte dei dati utilizzati per determinare la traiettoria di decarbonizzazione, per:
i) emissioni di carbonio di ambito 1, ossia le emissioni generate da fonti controllate dalla società che emette le attività sottostanti;
ii) emissioni di carbonio di ambito 2, ossia le emissioni derivanti dal consumo di elettricità, vapore o altre fonti di energia acquistata generata a monte della società che emette le attività sottostanti;
iii) emissioni di carbonio di ambito 3, ossia tutte le emissioni indirette non contemplate ai punti i) e ii), che si verificano nella catena del valore della società che effettua la comunicazione, comprese le emissioni a monte e a valle, in particolare per i settori con un impatto elevato sul cambiamento climatico e la sua mitigazione;
iv) se i dati utilizzano i metodi per l’impronta ambientale dei prodotti e per l’impronta ambientale delle organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, o gli standard globali come quelli dell’unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima del Consiglio per la stabilità finanziaria;
f) le emissioni totali di carbonio del portafoglio cui si riferisce l’indice;
Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato lo scostamento tra l’indice di riferimento UE di transizione climatica e l’indice standard.
Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato il rapporto tra il valore di mercato dei titoli presenti nell’indice di riferimento UE di transizione climatica e il valore di mercato dei titoli presenti nell’indice standard.
Metodologia per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
2. In aggiunta al punto 1, lettere a), b) e c), l’amministratore di un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare se le emissioni sono in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) ai sensi della definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943.
Modifiche della metodologia
3. Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi adottano procedure per l’introduzione di modifiche alla loro metodologia. Essi rendono tali procedure pubbliche, cosà come ogni modifica proposta alla propria metodologia e le ragioni di tali modifiche. Tali procedure devono essere coerenti con l’obiettivo prioritario che i calcoli dell’indice di riferimento rispettino l’articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter. Tali procedure prevedono:
a) un preavviso, entro scadenze ben definite, che consenta agli utenti degli indici di riferimento di analizzare e commentare sufficientemente l’impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte degli amministratori;
b) la possibilità per gli utilizzatori di indici di riferimento di presentare osservazioni sulle modifiche e per gli amministratori di rispondere alle osservazioni, e di rendere tali osservazioni accessibili dopo ogni periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.
4. Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi esaminano regolarmente, e almeno su base annuale, le loro metodologie al fine di assicurare che i loro indici di riferimento, rispecchino in maniera affidabile gli obiettivi dichiarati, e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto di tutte le opinioni degli utilizzatori pertinenti.
Note
1. | ↑ | Fonte https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/25/sustainable-finance-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-low-carbon-benchmarks/#. |
2. | ↑ | GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103. |
3. | ↑ | Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019. |
4, 9. | ↑ | Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1). |
5. | ↑ | Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171). |
6. | ↑ | Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1). |
7. | ↑ | Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1). |
8. | ↑ | GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
10. | ↑ | Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1). |
11. | ↑ | Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1). |