Emissioni: modifiche al testo unico ambientale

Pubblicato il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102

Emissioni: modifiche al testo unico ambientale. Così ha disposto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020, n. 202) recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170».

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In particolare, sono state variati:

  • gli articoli 268, 269, 270, 271, 272, 273-bis, 279, 281, 283, 284, 294;
  • gli allegati I, IV, VI e IX alla parte quinta.

Di seguito il testo del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102.

 

Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  15
novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva  (UE)  2015/2193
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,
relativa alla limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di  taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per  il
riordino  del  quadro  normativo  degli  stabilimenti  che  producono
emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17  della  legge  12
agosto 2016, n. 170. (20G00120)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020, n. 202)

 

Vigente al: 28-8-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 25 novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti

di combustione medi;

Vista  la  legge  12  agosto  2016,  n.  170,  e,  in  particolare,

l'articolo 17 che delega il  Governo  ad  adottare  disposizioni  per

l'attuazione  della  direttiva  (UE)  n.   2015/2193,   nonche'   per

realizzare un riordino del quadro normativo  degli  stabilimenti  che

producono emissioni in atmosfera, nel quale e' compresa la disciplina

degli impianti di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 15  novembre  2017,  n.  183,  recante

attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' il riordino del

quadro  normativo  degli   stabilimenti   che   producono   emissioni

nell'atmosfera;

Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,

l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale, e, in particolare, la parte  quinta,  relativa

alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante

attuazione della  direttiva  n.  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'

dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.

59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in

materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 20 febbraio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 luglio 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della

salute, dello sviluppo economico e per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 268, comma 1:

1) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o  diffuse

aventi effetti di natura odorigena;»;

2) la lettera mm) e' sostituita dalla seguente:

«mm) solvente organico: qualsiasi COV  usato  da  solo  o  in

combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni  chimiche,

al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come

agente  di  pulizia   per   dissolvere   contaminanti   oppure   come

dissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosita',

correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;

b) all'articolo 269:

1) al comma 4, lettera b), in fine il  segno  di  interpunzione

«;» e' sostituito dal seguente: «.»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo:

«I valori limite di  emissione  sono  identificati  solo  per

sostanze e  parametri  valutati  pertinenti  in  relazione  al  ciclo

produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al  metodo

di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;

2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Alla variazione del gestore si applica la procedura  di  cui

al comma 11-bis.»;

3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-bis. La  variazione  del  gestore  dello  stabilimento e'

comunicata dal nuovo gestore  all'autorita'  competente  entro  dieci

giorni dalla data in cui  essa  acquista  efficacia,  risultante  dal

contratto   o   dall'atto    che    la    produce.    L'aggiornamento

dell'autorizzazione ha  effetto  dalla  suddetta  data.  La  presente

procedura non si  applica  se,  congiuntamente  alla  variazione  del

gestore, e' effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

11-ter.  In  caso  di  trasferimento  di  una  parte  di  uno

stabilimento   il   gestore   cessionario   richiede   il    rilascio

dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica

la classificazione di cui all'articolo  268,  comma  1,  lettere  i),

i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di

parziale  trasferimento.  L'autorita'  competente  procede   altresi'

all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che

rimane sotto la gestione del  gestore  cedente,  sulla  base  di  una

apposita comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  da  parte  di

quest'ultimo.

11-quater. Le spese per rilievi,  accertamenti,  verifiche  e

sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni

di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base

di appositi tariffari adottati dall'autorita' competente.»;

c) all'articolo 270:

1) al comma 8, primo periodo, le parole «articolo 281, commi 1,

2, 3 o 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 281»;

2) al comma 8-bis,  le  parole  «ulteriori  disposizioni»  sono

sostituite dalle seguenti: «specifiche disposizioni»;

d) all'articolo 271:

1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis.  Le  emissioni  delle  sostanze   classificate   come

cancerogene o tossiche per la riproduzione o  mutagene  (H340,  H350,

H360) e delle sostanze di tossicita' e cumulabilita'  particolarmente

elevata devono essere limitate nella  maggior  misura  possibile  dal

punto di vista tecnico e  dell'esercizio.  Dette  sostanze  e  quelle

classificate  estremamente  preoccupanti  dal  regolamento  (CE)   n.

1907/2006, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  dicembre

2006, concernente la registrazione, la valutazione,  l'autorizzazione

e la  restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH)  devono  essere

sostituite non appena tecnicamente ed  economicamente  possibile  nei

cicli produttivi da cui originano emissioni  delle  sostanze  stesse.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di  rilascio  o  di  rinnovo

dell'autorizzazione   i   gestori   degli   stabilimenti   o    delle

installazioni in cui le sostanze previste  dal  presente  comma  sono

utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano

all'autorita' competente una relazione con la quale  si  analizza  la

disponibilita' di alternative,  se  ne  considerano  i  rischi  e  si

esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle

predette sostanze. Sulla base della relazione di  cui  al  precedente

periodo, l'autorita' competente puo' richiedere la  presentazione  di

una domanda di aggiornamento o  di  rinnovo  dell'autorizzazione.  In

caso di stabilimenti o di installazioni  in  cui  le  sostanze  o  le

miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni

ricadono  nel  presente  comma  a  seguito  di  una  modifica   della

classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta,

entro tre anni dalla modifica, una domanda  di  autorizzazione  volta

all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando  alla

stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»;

2) al comma 14, terzo periodo, le parole «articolo 272,  comma

4, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 272,  comma

4,»;

3) al comma 18, secondo periodo, le parole «articolo 279, comma

2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 279, comma 2-bis»;

4) al comma 20, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:

«Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza  del

gestore   devono   essere   da   costui   specificamente   comunicate

all'autorita' competente e all'autorita' competente per il  controllo

entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in

cui devono essere comunicate anche le difformita' relative ai singoli

valori che concorrono alla valutazione  dei  valori  limite  su  base

media o percentuale.»;

e) all'articolo 272:

1) al comma 1, quinto periodo, le parole «nella parte III  II,»

sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II»;

2) al comma  1-bis,  primo  periodo,  la  parola  «possono»  e'

sostituita dalla seguente: «puo'»;

3)  al  comma  4,  primo  periodo,   le   parole   «utilizzate,

nell'impianto o  nell'attivita',  le  sostanze  o  le  miscele»  sono

sostituite dalle seguenti: «utilizzate, nei cicli produttivi  da  cui

originano le emissioni, le sostanze o le miscele» e  dopo  le  parole

«H350, H340, H350i, H360D,  H360F,  H360FD,  H360Df  e  H360Fd»  sono

aggiunte   le   seguenti:   «o   quelle   classificate   estremamente

preoccupanti,»;

f) all'articolo 273-bis:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole  «L'adeguamento  puo'

essere altresi'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'adeguamento,

anche su richiesta dell'autorita' competente, puo' essere altresi'»;

2) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:  «Fermo

restando il rispetto dei termini di legge di cui  al  primo  periodo,

l'autorita' competente puo' stabilire appositi  calendari  e  criteri

temporali per la presentazione delle domande  e  delle  comunicazioni

previste dal presente comma.»;

3) al comma  10,  alla  fine  della  lettera  q)  il  segno  di

interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo  la  lettera

q), e' aggiunta la seguente:

«q-bis)  impianti  di  combustione  aventi  potenza   termica

nominale pari  o  superiore  a  1  MW  per  effetto  delle  norme  di

aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1,

salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a  punti

di emissione comuni.»;

4) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

«10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera  q-bis,

si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal

presente decreto per gli impianti  aventi  potenza  termica  nominale

inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272,

comma 1-bis.»;

5) al comma  11,  primo  periodo,  le  parole  «Parte  V»  sono

sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»;

6) al comma 12, lettera f), le parole «articolo 284, commi 3  e

4» sono sostituite dalle  seguenti:  «articolo  284,  commi  2-bis  e

2-ter»;

7) al comma 20, ultimo periodo, le parole  «quelli  autorizzati

del  19  dicembre  2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quelli

autorizzati prima del 19 dicembre 2017»;

g) all'articolo 279:

1) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole  «della  prescritta

autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'autorizzazione

prevista dagli articoli 269 o 272» e al terzo periodo, le parole  «la

comunicazione prevista dall'articolo 269, comma  8»  sono  sostituite

dalle seguenti: «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8

o comma 11-bis,»;

2) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole  «e'  punito  con

l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto  ad  una   sanzione

amministrativa pecuniaria da 500  euro  a  2.500  euro»  e  al  terzo

periodo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste

all'articolo 273-bis, comma 6 e  comma  7,  lettere  c)  e  d)»  sono

sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei  termini  previsti,

la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma  7-bis,  chi

non  effettua,  nei  termini,  una   delle   comunicazioni   previste

all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e  chi  non

presenta, nei termini,  la  domanda  prevista  all'articolo  273-bis,

comma 6»;

3) al comma 4, le parole «e' punito con l'arresto  fino  a  sei

mesi o con l'ammenda fino  a  milletrentadue  euro»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «e'  soggetto  ad   una   sanzione   amministrativa

pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro»;

h) all'articolo 281, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

«10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre  2017,  erano

soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma  1,  e

che, per effetto del  decreto  legislativo  n.  183  del  2017,  sono

esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento  e

le procedure di rilascio, rinnovo o riesame  dell'autorizzazione  del

relativo stabilimento  previsti  dall'articolo  273-bis  per  i  medi

impianti di combustione di potenza termica nominale pari o  inferiore

a 5 MW.»;

i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole «decreto

attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite

dalle seguenti: «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,  lettere

a) e b), e comma 1-bis»;

l) all'articolo 284:

1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:

«In caso di modifica  di  impianti  fuori  produzione  l'installatore

dichiara che il libretto di centrale  e'  stato  integrato  nei  modi

previsti dal comma 2.»;

2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola  «quantomeno»  e'

sostituita dalle seguenti: «entro un termine non inferiore  a»  e  le

parole: «Parte V,» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»  e,

dopo il secondo periodo, e', aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «Il

termine di sessanta giorni puo' essere ridotto qualora  sussista  una

imprevedibile  urgenza  da  dichiarare  in  un  atto   allegato   dal

responsabile dell'esercizio e della manutenzione.»;

3) al comma 2-ter, secondo  periodo,  le  parole  «allegato  I,

parte V» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I, parte IV-bis»;

m) all'articolo 294:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,  gli

impianti disciplinati dal titolo I della parte  quinta  del  presente

decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte  I,  alla

stessa  parte  quinta,  devono  essere   dotati,   ove   tecnicamente

possibile, di un sistema di controllo della combustione che  consenta

la regolazione automatica del  rapporto  aria-combustibile.  Ai  fini

della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione

previste dall'articolo 272, comma 1.» ;

2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto

aria-combustibile ai sensi  del  presente  articolo,  il  sistema  di

controllo della combustione deve essere  in  grado  di  garantire  il

mantenimento in continuo  dei  valori  di  rendimento  verificati  al

collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa,

anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria  comburente

o del combustibile. Tale condizione si  considera  rispettata  se  e'

utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura

in continuo del tenore di ossigeno  residuo  nelle  emissioni  o  dei

valori  espressi  come  massa  di  comburente   e   combustibile.   I

dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili

con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012  ed  essere

tarati in conformita' alle modalita' ed  alle  periodicita'  previste

nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.»;

2. Agli allegati  IV,  VI  e  IX  alla  parte  quinta  del  decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'allegato IV, parte I, dopo la  lettera  kk-quinquies),  e'

aggiunta la seguente:

«kk-sexies) turbine a gas e motori a gas  esclusivamente  usati

su  piattaforme  off-shore,  inclusi  gruppi  elettrogeni  e   gruppi

elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a

3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale  a  3  MW  se

alimentati a biogas.»;

b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) e' sostituita  dalla

seguente:

«ll) Impianti termici civili aventi  potenza  termica  nominale

non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.»;

c) all'allegato VI, al paragrafo 2.3 le parole: «nelle condizioni

di esercizio piu' gravose» sono soppresse;

d) all'allegato IX, prima tabella della  sezione  2  della  parte

III, il riferimento «>0,15 ÷ ≤1» e' sostituito dal seguente: «>0,15 ÷

≤3»;

e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta tabella della

sezione 2 della parte III, il riferimento  «>  3» e'  sostituito  dal

seguente: «≤ 3».

                               Art. 2

           Modifiche all'allegato I alla parte quinta del

              decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato I, parte quinta del decreto legislativo n. 152  del

2006 la parte III e' modificata secondo quanto previsto  all'allegato

I al presente decreto.

 

                               Art. 3

                     Norme transitorie e finali

1.  In  caso  di  impianti  in  esercizio  al  19  dicembre   2017,

l'adeguamento  alle  disposizioni  dell'articolo  294   del   decreto

legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, e'

effettuato sulla base del  primo  rinnovo  dell'autorizzazione  dello

stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II  della

parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  entro  il  1°

gennaio 2025.

2. Nel caso in cui uno o piu' impianti o  attivita'  ricompresi  in

autorizzazioni  generali  risultino  soggetti  al  divieto   previsto

all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n.  152  del  2006

per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda  di

autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo  n.

152 del 2006. In caso di mancata presentazione,  lo  stabilimento  si

considera in esercizio senza autorizzazione.

3. Ai fini dell'adeguamento alla  prescrizione  dell'articolo  271,

comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli

stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di  entrata

in vigore del presente decreto, in  cui  le  sostanze  o  le  miscele

previste da tale norma sono utilizzate nei cicli  produttivi  da  cui

originano le emissioni,  presentano  una  domanda  di  autorizzazione

entro il 1° gennaio 2025 o  entro  una  data  precedente  individuata

dall'autorita' competente alla luce della relazione di cui  al  comma

8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorita' competente,  puo'

essere  altresi'  previsto  nelle  domande   di   rinnovo   periodico

dell'autorizzazione o relative  a  modifiche  sostanziali  presentate

prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non puo'  essere

superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda

autorizzativa puo' essere,  altresi',  presentata  nell'ambito  delle

procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e  7,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata  presentazione  della

domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279,  comma

3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. La durata di 15  anni  delle  autorizzazioni  generali  prevista

dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152  del  2006

si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni  generali  vigenti

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali

con  sanzioni  amministrative  nella   parte   quinta   del   decreto

legislativo n. 152 del 2006 si applica la  procedura  prevista  dagli

articoli 8, commi 1 e 2, e 9,  del  decreto  legislativo  15  gennaio

2016, n. 8.

6. Agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo  n.  152

del 2006 le parole «ossidi di azoto» sono sostituite dalle  seguenti:

«ossidi di azoto (NOx)».

7. In caso  di  gestori  di  stabilimenti  o  di  installazioni  in

esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in  cui

le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del

decreto legislativo  n.  152  del  2006  sono  utilizzate  nei  cicli

produttivi da cui originano le emissioni, la relazione  ivi  prevista

e' inviata all'autorita' competente  entro  un  anno  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In   caso   di   omessa

presentazione della relazione nei  termini  di  applica  la  sanzione

prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo  n.  152

del 2006.

                               Art. 4

                      Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale  decreto  con

le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a

legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

                                                           Allegato I

MODIFICHE ALLA PARTE  III  DELL'ALLEGATO  I  ALLA  PARTE  QUINTA  DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

1. All'allegato I, parte  III,  alla  parte  quinta  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono introdotte, nei paragrafi  1,

3, 4, le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 1.1, alla  quarta  tabella,  relativa  a  «Medi

impianti di combustione esistenti  alimentati  a  biomasse  solide  e

impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW

installati  prima  del  19  dicembre  2017»,  le  righe  relative  a:

«monossido di carbonio» e «ossidi di  azoto»  sono  sostituite  dalle

seguenti:

 

+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

|monossido di      |            |           |           |           |

|carbonio (CO)     | 350 mg/Nm³ |300 mg/Nm³ |250 mg/Nm³ |200 mg/Nm³ |

+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

|                  |            |           |150 mg/Nm³ |100 mg/Nm³ |

+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

|                  |            |           |    [2]    |    [2]    |

+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

|ossidi di azoto   |            |           |           |           |

|(NOX )            | 500 mg/Nm³ | 500 mg/Nm³| 400 mg/Nm³|400 mg/Nm³ |

+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

|                  |            |           | 300 mg/Nm³| 200 mg/Nm³|

+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

|                  |            |           |    [2]    |    [2]    |

+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+


a-bis) al paragrafo 1.1, alla seconda tabella, relativa a  «Medi

impianti di combustione esistenti alimentati  a  combustibili  solidi

(valori da rispettare entro le date  previste  all'articolo  273-bis,

comma 5)». Valori riferiti ad un tenore  di  ossigeno  nell'effluente

gassoso del 6%.», alla riga «Potenza termica nominale (MW)» le parole

«≤1 ÷ ≤5» sono sostituite dalle seguenti: «≥1 ÷ ≤5».

b) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a  «Medi  impianti  di

combustione esistenti alimentati a combustibili  gassosi  (valori  da

rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis,  comma  5)»,

la riga relativa a: «polveri» e' sostituita dalla seguente:

 

+--------------+------------+------+------+-----------+-----+-------+

|polveri       |  5 mg/Nm3  | [1]  | [4]  |  5 mg/Nm3 | [1] |  [4]  |

+--------------+------------+------+------+-----------+-----+-------+

 

c) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a  «Medi  impianti  di

combustione  nuovi  alimentati  a  combustibili  gassosi»,  la   riga

relativa a «polveri» e' sostituita dalla seguente:

 

    +---------------+-------------+-------+-------------+-------+

    |polveri        |  5 mg/Nm3   |  [3]  |   5 mg/Nm3  |  [3]  |

    +---------------+-------------+-------+-------------+-------+

 

d) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi  impianti  di

combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a

biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del  19  dicembre

2017», la riga relativa a «polveri» e' eliminata e la riga relativa a

«composti inorganici del cloro sotto forma  di  gas  o  vapori  (come

HCI)» e' sostituita dalla seguente:

composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come

30 mg/Nm3 30 mg/Nm3 HCI);

e)  al  paragrafo  3,  alla  tabella  relativa  a  «Motori  fissi

costituenti medi  impianti  di  combustione  esistenti  alimentati  a

combustibili liquidi (valori da rispettare  entro  le  date  previste

dall'articolo 273-bis, comma 5)», la nota «[4] 20 mg/Nm3 in  caso  di

motori alimentati a  combustibili  liquidi  diversi  dal  gasolio  di

potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a

20 MW; 10 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili  liquidi

diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a  20  MW.»

e' rinumerata come nota [6];

f) al paragrafo  4,  alla  tabella  relativa  a  «Turbine  a  gas

costituenti medi  impianti  di  combustione  esistenti  alimentate  a

biogas installate prima del 19 dicembre 2017», la  riga  relativa  a:

«ossidi di azoto» e' sostituita dalla seguente:

      +-------------+-------------+-------------+-------------+

      |ossidi di    |             |             |             |

      |azoto (NOx)  | 150 mg/Nm³  |  80 mg/Nm³  |  80 mg/Nm³  |

      +-------------+-------------+-------------+-------------+

 

 

 

 

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