Il recente D.Lgs. n. 102/2020 ha modificato l’art. 268, D.Lgs. n. 152/2006, inserendo la prima definizione ufficiale

Il tema delle emissioni odorigene è stato a lungo oggetto di una disciplina frammentaria e asistematica a causa della complessità dei controlli, dell’assenza di valori soglia e dell’incertezza sulle modalità e sul tasso di affidabilità delle tecniche di misurazione. Tuttavia, di recente, la legislazione ha potuto registrare almeno un paio di interventi significativi. In particolare, si tratta dell’art. 272-bis, D.Lgs. n. 152/2006, che ha creato una cornice nazionale per la regolazione delle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene, e della norma Uni 3 ottobre 2019, n. 11761, che ha fatto chiarezza sulle modalità e sul tasso di affidabilità delle misurazioni delle emissioni.

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Partendo da queste premesse, Marina Zalin e Martina Fusato, dello studio legale B&P Avvocati, tracciano un quadro analitico sulla materia, che, prendendo le mosse dalle linee guida regionali, passa a esaminare la portata dell’art. 272-bis, D.Lgs. n. 152/2006, fino alle conseguenze di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178/2019.

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L’analisi si spinge poi sul versante normativo-tecnologico prendendo in considerazione la norma Uni 3 ottobre 2019, n. 11761, il cui obiettivo è quello di definire alcune procedure specifiche per assicurare il corretto funzionamento dei nasi elettronici e di classificare le tipologie di misurazione delle emissioni odorigene.

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Molto interessante, ai fini di dirimere eventuali questioni legali, è l’analisi dei principali strumenti di tutela civile per chi subisce le molestie olfattive: la tutela inibitoria, volta a far cessare l’emissione, e la tutela risarcitoria, volta a riparare le conseguenze pregiudizievoli delle emissioni attraverso un corrispettivo in denaro. Di particolare interesse riveste il tema della “normale tollerabilità”.

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Non meno interessanti sono i profili di rilevanza penale, specialmente in riferimento al rischio di integrazione del reato di cui all’art. 674 del codice penale.

Chiude il contributo una serie di spunti pratici per le aziende che svolgono attività produttive di emissioni odorigene.

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