Gli allegati al D.M. 28 giugno 2023, n. 309 attuano le disposizioni di cui all'articolo 272-bis del testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006)

Emissioni odorigene: pubblicate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 272-bis del  testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) in allegato al D.M. 28 giugno 2023, n. 309.

 

Finalità e ambito di applicazione

Il documento, come rende noto il Mase nella nota di accompagnamento, rappresenta il quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Le linee di indirizzo si applicano:

  • in via diretta agli stabilimenti oggetto soggetti ad autorizzazione unica ambientale - Aua, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga (parte V del D.Lgs. n. 152/2006);
  • in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Aia;
  • nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle Aua o in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’Aua in cui questa sia stata assorbita) sia rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

 

Il rapporto con la disciplina regionale

Poiché il documento del Mase rappresenta un primo elenco di impianti e attività che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative, nonché di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, resta fermo il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, nonché di decidere se assegnare al gestore un adempimento con una procedura estesa o una semplificata di istruttoria.

Per i casi impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi, resta confermata la disciplina specifica che prevede una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria.

Confermata, infine, l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

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Gli allegati

Il decreto è accompagnato da allegati recanti:

  • i requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;
  • i metodi di campionamento olfattometrico;
  • la strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo;
  • la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene;
  • il sistema di monitoraggio (Ioms - instrumental odour monitoring system);
  • gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

La pubblicazione del testo ministeriale è stata resa ufficiale tramite un comunicato del Mase pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2023, n. 159.

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Allegati

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