Il decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024, n. 213

End of waste dei rifiuti inerti: pubblicato il decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024, n. 213.

Con il provvedimento sono stati fissati:

  • i criteri;
  • il regime di responsabilità  del  produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni;
  • il sistema di gestione.

Negli allegati sono riportati:

  • allegato 1: i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
  • allegato 2: scopi specifici di utilizzabilità
  • allegato 3: dichiarazione di conformità.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127

 

Regolamento recante disciplina della cessazione  della  qualifica  di
rifiuto dei  rifiuti  inerti  da  costruzione  e  demolizione,  altri
rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi  dell'articolo  184-ter,
comma  2,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152/2006.
(24G00144)

 

(Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024, n. 213)

 

Vigente al: 26-9-2024

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo,  dove  si

prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita'

a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,  in  mancanza

di criteri comunitari, caso per  caso  per  specifiche  tipologie  di

rifiuto attraverso uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400»,  e  che  «i  criteri

includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti  e

tengono conto di tutti i  possibili  effetti  negativi  sull'ambiente

della sostanza o dell'oggetto»;

Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in  particolare,  l'articolo  11,

paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri  adottano

misure intese a promuovere la demolizione selettiva  onde  consentire

la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e

facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la

rimozione selettiva dei materiali;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la

valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze

chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze

chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.

1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del

Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,

93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del  25  novembre  2009,  sull'adesione  volontaria  delle

organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit

(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n.  761/2001  e  le  decisioni

della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del  3  maggio

2000, che sostituisce la  decisione  n.  94/3/CE  che  istituisce  un

elenco di rifiuti conformemente all'articolo  1,  lettera  a),  della

direttiva n. 75/442/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  rifiuti  e  la

decisione n. 94/904/CE del Consiglio  che  istituisce  un  elenco  di

rifiuti pericolosi ai  sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  4,  della

direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,

recante «Individuazione dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  alle

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli  31  e  33

del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22»,  pubblicato  nel

supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile

1998;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica  27  settembre  2022,  n.  152  recante  «Regolamento  che

disciplina la cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  dei  rifiuti

inerti da costruzione e demolizione e  di  altri  rifiuti  inerti  di

origine minerale,  ai  sensi  dell'articolo  184-ter,  comma  2,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare,  l'art.

7 che disciplina il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento;

Considerato che esiste un mercato  per  l'aggregato  recuperato  in

ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la

realizzazione di opere di ingegneria civile,  in  sostituzione  della

materia prima naturale, che possiede un effettivo  valore  economico,

che  sussistono  scopi  specifici  per  i  quali  tale  sostanza   e'

utilizzabile,  nel  rispetto  dei  criteri   di   cui   al   presente

regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e  gli  standard

esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato  che  dall'istruttoria   effettuata   e'   emerso   che

l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri  di  cui  al  presente

regolamento, non comporta impatti negativi complessivi  sulla  salute

umana o sull'ambiente;

Considerato che dal  monitoraggio  degli  effetti  del  decreto  e'

emersa  l'opportunita'  di  apportare  modifiche   sostanziali   alla

disciplina vigente, giungendo alla redazione di un  nuovo  testo  con

conseguente abrogazione del precedente;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della  direttiva  (UE)

2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione, effettuata con nota del 15 dicembre 2023;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota del 21 maggio 2024, ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3, della legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel

rispetto dei quali i rifiuti  inerti  derivanti  dalle  attivita'  di

costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti  inerti  di  origine

minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  ed

elencati alle Tabelle 1  e  2  dell'allegato  1,  cessano  di  essere

qualificati come rifiuti a seguito  di  operazioni  di  recupero,  ai

sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152. In via  preferenziale,  i  rifiuti  inerti  dalle  attivita'  di

costruzione e di demolizione ammessi  alla  produzione  di  aggregati

recuperati  provengono  da   manufatti   sottoposti   a   demolizione

selettiva.

2. Le operazioni di  recupero  finalizzate  alla  cessazione  della

qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non

elencati nell'Allegato 1, Tabella  1,  punti  1  e  2,  del  presente

regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato  e  destinati  a

scopi specifici differenti rispetto a quelli  previsti  dall'articolo

4, sono soggette al rilascio o al  rinnovo  delle  autorizzazioni  ai

sensi  dell'articolo  184-ter,  comma   3,   del   medesimo   decreto

legislativo.

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'

le seguenti:

a) «rifiuti inerti derivanti dalle  attivita'  di  costruzione  e

demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di  costruzione  e

demolizione identificati  al  capitolo  17  dell'elenco  europeo  dei

rifiuti di cui alla decisione della  Commissione  2000/532/Ce  del  3

maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1,  punto  1,  del

presente regolamento;

b) «altri rifiuti inerti di  origine  minerale»:  i  rifiuti  non

appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei  rifiuti  di  cui

alla   decisione   della   Commissione   2000/532/Ce   ed    elencati

nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;

c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti  dalle  attivita'

di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale  che

non subiscono  alcuna  trasformazione  fisica,  chimica  o  biologica

significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti

ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che,

in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti  nocivi

tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

d)  «aggregato  riciclato»:  aggregato  minerale  risultante  dal

recupero  di  rifiuti   di   materiale   inorganico   precedentemente

utilizzato nelle costruzioni;

e)  «aggregato  artificiale»:  aggregato  di   origine   minerale

risultante  dal  recupero  di  rifiuti  derivante  da   un   processo

industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

f) «aggregato  recuperato»:  aggregato  riciclato  o  artificiale

prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di

essere tali a seguito di  una  o  piu'  operazioni  di  recupero  nel

rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma  1,  del

decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e  delle  disposizioni  del

presente regolamento;

g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore

ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

h)  «produttore  di  aggregato  recuperato»  o  «produttore»:  il

gestore dell'impianto autorizzato  per  la  produzione  di  aggregato

recuperato;

i) «dichiarazione di conformita'»: la  dichiarazione  sostitutiva

di certificazioni e dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore

ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante  le  caratteristiche

dell'aggregato recuperato;

l)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia

l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del

Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152  del

2006, ovvero l'autorita'  destinataria  della  comunicazione  di  cui

all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

 

                               Art. 3

     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1,  comma  1,  e  ai  sensi  dell'articolo

184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i  rifiuti

inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione  e  gli

altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo

2, comma 1, lettere a) e b), del  presente  regolamento,  cessano  di

essere qualificati come rifiuti e  sono  qualificati  come  aggregato

recuperato se  l'aggregato  riciclato  o  artificiale  derivante  dal

trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

 

                               Art. 4

                 Scopi specifici di utilizzabilita'

1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile  esclusivamente  per  gli

scopi specifici elencati nell'Allegato 2.

                               Art. 5

Responsabilita'  del  produttore,  dichiarazione  di  conformita'   e

  modalita' di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli  184,  comma  5,

188, comma 4, e 193 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  il

produttore  del  rifiuto  destinato  alla  produzione  di   aggregato

recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei

rifiuti e delle caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  nonche'

della compilazione del  formulario  di  identificazione  del  rifiuto

(FIR).

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e'  attestato  dal

produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva

di certificazioni e di atto di notorieta' ai sensi degli articoli  46

e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato  prodotto.  La

dichiarazione di conformita' e' inviata  all'Autorita'  competente  e

all'Agenzia    regionale    per    la    protezione     dell'ambiente

territorialmente competente entro sei mesi dalla data  di  produzione

del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque  prima

dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte

utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche  in

forma cumulativa, con una delle modalita' di cui all'articolo 65  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.  Il  produttore  di  aggregato   recuperato   conserva,   presso

l'impianto di produzione o presso  la  propria  sede  legale,  copia,

anche in formato elettronico, della dichiarazione di  conformita'  di

cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla  data  dell'invio

della stessa  all'Autorita'  competente,  mettendola  a  disposizione

delle autorita' di controllo.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui

all'articolo 3, il produttore  di  aggregato  recuperato  preleva  un

campione da ogni lotto di  aggregato  prodotto  in  conformita'  alla

norma  UNI  10802,  eventualmente  avvalendosi  delle  modalita'   di

campionamento dei rifiuti da costruzione di  cui  alla  norma  UNI/TR

11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di  produzione

o presso la propria sede legale per un  anno  dalla  data  dell'invio

della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la  produzione  del

lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformita'

e idoneita' volte al controllo del rispetto delle norme  tecniche  di

cui alla Tabella 5,  il  campione  per  ciascun  lotto  di  aggregato

recuperato deve essere prelevato in conformita' alla norma UNI 932-1.

Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire  la

non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche  dell'aggregato

recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione  delle

analisi.

 

                               Art. 6

                         Sistema di Gestione

1. Il  produttore  di  aggregato  recuperato,  eventualmente  anche

tramite l'accesso a  procedure  di  accreditamento,  si  dota  di  un

sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto  dei  criteri  di

cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualita'

e dell'automonitoraggio.

2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  4  relative

all'obbligo di conservazione  del  campione  non  si  applicano  alle

imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre  2009,  e  alle

imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,

rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

 

                               Art. 7

                            Monitoraggio

1. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento,  acquisiti  i  dati  di  monitoraggio  relativi

all'attuazione delle disposizioni stabilite dal  medesimo  attraverso

il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui

all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152

del 2006, il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

valuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dei  criteri  per

la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.

 

                               Art. 8

                     Norme transitorie e finali

1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente

regolamento,   il   produttore   dell'aggregato   recuperato,   entro

centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  dello  stesso,  presenta

all'autorita'  competente  un   aggiornamento   della   comunicazione

effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n.  152

del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione  concessa

ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del  Titolo

III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.  Per

le procedure semplificate continuano ad  applicarsi  le  disposizioni

del decreto del Ministro dell'ambiente 5  febbraio  1998,  pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile

1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4  e  ai

valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2,

nonche' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.

2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni

effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n.  152

del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del  Capo  IV,  del

Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della  Parte  II

del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in

conformita' ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in

cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione

sia in fase di rinnovo ai sensi  degli  articoli  29-octies,  o  208,

comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006,  i  produttori  di

aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa,  in

conformita' ai titoli oggetto di rinnovo.

3.   Gli   aggregati   recuperati   prodotti   fino   al    momento

dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai

commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformita'  alla

comunicazione effettuata  ai  sensi  dell'articolo  216  del  decreto

legislativo n.  152  del  2006  o  nel  rispetto  dell'autorizzazione

efficace al momento  della  richiesta  di  aggiornamento  o  rinnovo,

concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della  Parte  IV  ovvero

del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

4. Fatta salva l'immediata applicabilita' dell'articolo 5, comma 4,

i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri

contenuti  nel  presente  regolamento,  a  seguito   dell'ottenimento

dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del  decorso

dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.

5. Gli Allegati  1,  2  e  3  costituiscono  parte  integrante  del

presente regolamento.

 

                               Art. 9

                             Abrogazioni

1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza

energetica 27 settembre 2022, n.  152,  e'  abrogato  dalla  data  di

entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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