End of waste dei rifiuti inerti: pubblicato il decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024, n. 213.
Con il provvedimento sono stati fissati:
- i criteri;
- il regime di responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni;
- il sistema di gestione.
Negli allegati sono riportati:
- allegato 1: i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
- allegato 2: scopi specifici di utilizzabilità
- allegato 3: dichiarazione di conformità.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri
rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
(24G00144)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024, n. 213)
Vigente al: 26-9-2024
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si
prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza
di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», e che «i criteri
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente
della sostanza o dell'oggetto»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11,
paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano
misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire
la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la
rimozione selettiva dei materiali;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio
2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un
elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la
decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di
rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 27 settembre 2022, n. 152 recante «Regolamento che
disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di
origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'art.
7 che disciplina il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento;
Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in
ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la
realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della
materia prima naturale, che possiede un effettivo valore economico,
che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza e'
utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente
regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che
l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente
regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute
umana o sull'ambiente;
Considerato che dal monitoraggio degli effetti del decreto e'
emersa l'opportunita' di apportare modifiche sostanziali alla
disciplina vigente, giungendo alla redazione di un nuovo testo con
conseguente abrogazione del precedente;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE)
2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, effettuata con nota del 15 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 21 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di
costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine
minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed
elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere
qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai
sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attivita' di
costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati
recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione
selettiva.
2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della
qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non
elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente
regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a
scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo
4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai
sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto
legislativo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti:
a) «rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e
demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e
demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei
rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3
maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del
presente regolamento;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non
appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui
alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati
nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attivita'
di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che
non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica
significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti
ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che,
in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi
tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal
recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente
utilizzato nelle costruzioni;
e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale
risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo
industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale
prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di
essere tali a seguito di una o piu' operazioni di recupero nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del
presente regolamento;
g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore
ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
h) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il
gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato
recuperato;
i) «dichiarazione di conformita'»: la dichiarazione sostitutiva
di certificazioni e dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche
dell'aggregato recuperato;
l) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui
all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti
inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione e gli
altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di
essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato
recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal
trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.
Art. 4
Scopi specifici di utilizzabilita'
1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile esclusivamente per gli
scopi specifici elencati nell'Allegato 2.
Art. 5
Responsabilita' del produttore, dichiarazione di conformita' e
modalita' di prelievo e detenzione dei campioni
1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5,
188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato
recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei
rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonche'
della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
(FIR).
2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e' attestato dal
produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazioni e di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La
dichiarazione di conformita' e' inviata all'Autorita' competente e
all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione
del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima
dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte
utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in
forma cumulativa, con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso
l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia,
anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformita' di
cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio
della stessa all'Autorita' competente, mettendola a disposizione
delle autorita' di controllo.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui
all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un
campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformita' alla
norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalita' di
campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR
11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione
o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio
della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del
lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformita'
e idoneita' volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di
cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato
recuperato deve essere prelevato in conformita' alla norma UNI 932-1.
Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la
non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato
recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle
analisi.
Art. 6
Sistema di Gestione
1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche
tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un
sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di
cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualita'
e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative
all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle
imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
Monitoraggio
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi
all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso
il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui
all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152
del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
valuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dei criteri per
la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta
all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa
ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo
III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per
le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai
valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2,
nonche' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.
2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del
Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II
del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in
conformita' ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in
cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione
sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208,
comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di
aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in
conformita' ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento
dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai
commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformita' alla
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione
efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo,
concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero
del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
4. Fatta salva l'immediata applicabilita' dell'articolo 5, comma 4,
i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri
contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento
dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso
dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.
5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del
presente regolamento.
Art. 9
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 27 settembre 2022, n. 152, e' abrogato dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.