End of waste: il decreto sul recupero della gomma vulcanizzata

Il D.M. 31 marzo 2020, n. 78, definisce i criteri per far cessare la qualifica di rifiuto agli pneumatici fuori uso. Si tratta del quarto provvedimento dopo quelli su Css, conglomerato bituminoso e Pap. Da sciogliere il nodo sulla tempistica di aggiornamento alla nuova disciplina

Il D.M. Ambiente 31 marzo 2020, n. 78 (in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020, n. 182[1]https://www.ambientesicurezzaweb.it/end-of-waste-il-regolamento-per-la-gomma-vulcanizzata-da-pfu/) costituisce il quarto regolamento specifico per l’ottenimento di end of waste dal recupero di determinate tipologie di rifiuto. Dopo Css, conglomerato bituminoso[2]D.M. n. 69/2018 (https://www.ambientesicurezzaweb.it/end-of-waste-le-regole-per-i-conglomerati-bituminosi/). Si veda il commento di A. Martelli su Ambiente&Sicurezza n. 9/2018, disponibile anche all’indirizzo: https://www.ambientesicurezzaweb.it/conglomerato-bituminoso-le-regole-sullend-of-waste/ e Pap [3]D.M. n 62/2019 (https://www.ambientesicurezzaweb.it/end-of-waste-per-i-prodotti-assorbenti-pubblicato-il-decreto/) Si veda il commento dello stesso Autore su Ambiente&Sicurezza n. 11/2019, disponibile anche all’indirizzo https://www.ambientesicurezzaweb.it/prodotti-assorbenti-per-la-persona-i-criteri-per-lend-of-waste/, ora sono gli pneumatici fuori uso e gli sfridi di gomma a disporre di una regolamentazione dettagliata per cessare di essere rifiuti nella prospettiva della circular economy.

Il contesto, finalità e oggetto del decreto

Pochi ricordano che l’art. 14-bis, D.L. n. 101/2019[4]Decreto convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019. non si è limitato ad ammettere la possibilità di definire criteri specifici per l’end of Waste nelle singole autorizzazioni al recupero ordinarie, sperimentali e integrate; al comma 5, il provvedimento ha infatti, altresì, istituito un gruppo di lavoro presso il ministero dell’Ambiente, per «assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2» dell’art. 184-ter, ovverosia dei decreti ministeriali che devono disciplinare la cessazione della qualifica di rifiuto per determinate categorie di rifiuti. L’obiettivo del legislatore è, dunque, incentivare la definizione di criteri end of waste cosiddetti “orizzontali, idonei cioè a garantire massima uniformità territoriale nella gestione di specifiche categorie di rifiuti. A distanza di quasi un anno da questa previsione normativa, l’elenco dei decreti promessi e non ancora emanati (vedere la tabella 1) può essere accorciato di una (sola) riga, quella relativa alla gomma vulcanizzata. Annunciando l’emanazione del decreto in commento, il ministro dell’Ambiente ha precisato che «in due anni siamo riusciti a portarne a casa due: su pneumatici fuoriuso e prodotti assorbenti per la persona»[5]https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-ministro-costa-firma-decreto-pneumatici-fuoriuso-400-mila-tonnellate-destinate. Inutile evidenziare come le aspettative e le esigenze della filiera italiana del recupero di rifiuti vorrebbero che i decreti fossero “portati a casa” tutti e con tempistiche molto, molto più accelerate.

Tabella 1
Decreti ministeriali end of waste in attesa di redazione* 
1 pastello di piombo
2 rifiuti da costruzione e demolizione
3 terre e rocce da scavo
4 rifiuti di gesso
5 plastiche miste
6 pulper e carta da macero
7 vetro sanitario
8 vetroresina
9 rifiuti inerti da spazzamento delle strade
10 oli alimentari esausti
11 ceneri da altoforno
12. rifiuti di acciaieria
* Fonte, audizione del ministro dell’Ambiente alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (seduta del 31 gennaio 2019, n. 11)

Il D.M. n. 78/2020, in vigore dal 5 agosto 2020, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante dal recupero di Pfu cessa di essere rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, D.Lgs n. 152/2006 (art. 1 comma 1). L’end of waste prende il nome di gomma vulcanizzata granulare (Gng).

Le premesse e i considerata del decreto ne contestualizzano l’operatività, richiamando le pertinenti fonti europee in materia di Reach, Clp e rifiuti. Peculiare il richiamo al D.M. 264/2016 in tema di sottoprodotti, che trova giustificazione nel fatto che il regolamento in commento non si applica «alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto» (art. 1 comma 2).

Nelle premesse al D.M. n. 78/2020 si dà poi conto del fatto che la gomma vulcanizzata granulare è oggetto di rilevanti scambi commerciali e ha un valore economico legato a specifici utilizzi, che genera una domanda e un’offerta di mercato (vedere il box 1).

Box 1

Il mercato di riferimento

Come ricordato da Ecopneus nel proprio comunicato del 1° aprile 2020, «ogni anno in Italia arrivano a fine vita circa 400.000 tonnellate di PFU tra mercato del ricambio e della demolizione veicoli; di queste, circa 200.000 tonnellate sono raccolte e riciclate ogni anno da Ecopneus, la società consortile senza scopo di lucro tra i responsabili della gestione dei PFU nel mercato del ricambio».

La filiera nazionale del recupero degli Pfu interessa circa 100 aziende, con oltre 1.000 addetti; l’utilizzo del granulo e del polverino riguarda «utili ed eccellenti applicazioni nel settore degli asfalti stradali, dell’impiantistica sportiva, del benessere animale, dell’edilizia, negli impieghi industriali, nell’arredo urbano e molto altro ancora»*. A detta di Ecopneus, il nuovo decreto dovrebbe permettere di superare le incertezze e le disparità di trattamento tra impianti, che fino ad oggi hanno caratterizzato la filiera, favorendo altresì lo sviluppo di nuove applicazioni ed utilizzi oltre al consolidamento di quelli esistenti.

* Vedere la nota 5

Sempre nei considerata è poi precisato che la gomma vulcanizzata rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che, soddisfando i requisiti tecnici del regolamento in commento, non genera impatti complessivi negativi sulla salute e sull’ambiente. Come riconosciuto dal Consiglio di Stato nel primo parere reso, riferendosi a quanto affermato dal ministero dell’Ambiente nella relazione illustrativa al decreto, deve essere riconosciuta «l’importanza specificamente per l’economia italiana dell’industria del riciclo della gomma, la quale costituisce una vera e propria eccellenza del nostro Paese e determina benefici sociali principalmente sul piano della tutela dell’ambiente (attraverso la riduzione dell’impatto inquinante della gomma usata e dell’impiego di nuove materie prime per la realizzazione di determinati prodotti), ma anche indirettamente sul piano economico (essendo intuitivi gli effetti positivi della massiva trasformazione di rifiuti in risorse produttive)»[6]Parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 29 agosto 2017, n. 01889/2017..

Nonostante la disciplina di questa particolare categoria di rifiuti fosse auspicata da più parti, il percorso di approvazione del D.M. n. 78/2020 in commento, iniziato nel 2017, è durato circa tre anni. La principale causa di rallentamento del processo di emanazione è stato un confronto serrato con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina Reach[7]La Commissione europea ha, infatti, ritenuto che l’originaria versione dell’allegato 2, nella parte in cui prevedeva un’elencazione delle utilizzazioni non consentite della Gvg, determinata anche sulla base della concentrazione di Ipa, violasse la disciplina Reach di cui al regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Successivamente, il Consiglio di Stato ha richiesto che il nuovo schema di «Regolamento, riscritto a seguito delle osservazioni della Commissione europea e dello stesso Consiglio, fossero (ri)formulati i pareri degli organismi scientifici che si erano già pronunciati sul precedente schema» (parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 28 dicembre 2018, n. 02956/2018)..

Definizioni

In tema di definizioni, il D.M. n. 78/2020 richiama l’art. 183, D.Lgs. n. 152/2006 in tema di gestione rifiuti, integrandone il contenuto con altre otto, relative al recupero dei Pfu. Tutte significative. Si parte da quella di «pneumatico», inteso quale componente delle ruote costituito da un involucro prevalentemente in gomma e destinato a contenere fluido, che diventa Pfu una volta che è fuori uso e qualificato come rifiuto.

Si parla poi della «gomma vulcanizzata», ovverosia un rifiuto che deriva dalla frantumazione dei Pfu e dagli sfridi della gomma che costituiscono residui (non qualificati come sottoprodotti) tipici dell’attività di produzione di pneumatici nuovi o di ricostruzione degli usati. La gomma vulcanizzata sottoposta a recupero in conformità al decreto in commento cessa la qualifica di rifiuto e diventa, come detto, «Gomma vulcanizzata granulare (Gvg)». Rilevano, infine, in termini gestionali, le definizioni di:

  • «lotto», inteso quale quantitativo di GVG non superiore a 1.000 tonnellate;
  • «produttore», ovverosia il gestore dell’impianto di recupero della gomma vulcanizzata;
  • «autorità competente», che corrisponde a quella titolata a rilasciare l’autorizzazione integrata, ordinaria o semplificata o sperimentale al recupero;
  • «dichiarazione di conformità», la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il produttore attesta le caratteristiche della Gvg prodotta. 

Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (scopi specifici di utilizzabilità)

L’art. 3 costituisce il cuore del D.M. n. 78/2020, in quanto riporta i criteri conformi alle quattro condizioni previste dal comma 1 dell’art. 184-ter per fare perdere la qualifica di rifiuto alla gomma vulcanizzata. Il comma 1 rimanda all’allegato 1 per l’indicazione dei requisiti tecnici, mentre il comma 2 richiama l’allegato 2 per quanto riguarda gli scopi specifici per i quali è utilizzabile l’end of waste costituito dalla Gvg.

L’allegato 1

L’allegato 1 è suddiviso in quattro sezioni:

  1. parametri, metodi analitici e limiti delle sostanze da ricercare nel rifiuto costituito dalla gomma vulcanizzata (vedere la tabella 2);
Tabella 2
Parametri, metodi analitici e limiti delle sostanze da ricercare
Parametri Metodo analitico Valori limite
Metalli (da verificare mediante test di cessione Din 18035 Din 18035-7:2014
Doc Din 18035 Din 18035-7:2014
Eox Din 18035 Din 18035-7:2014
Contenuto totale dei seguenti IPA:

a) Benzo[a]pirene (BaP)

b) Benzo[e]pirene (BeP)

c) Benzo[a]antracene (BaA)

d) Crisene (Chr)

e) Benzo[b]fluorantene (BbFA)

f) Benzo[j]fluorantene (BjFA)

g) Benzo[k]fluorantene (BkFA)

h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)

Metodo previsto da rapporti Isti- San 16/13 dell’Iss Minore o uguale a 20 ppm

 

  1. caratteristiche fisico-geometriche della Gvg, che rimandano alla Uni 11610[8]Uni 11610-1:2015 – «Pneumatici fuori uso (Pfu) - Materiali in gomma vulcanizzata ottenuti dal recupero di Pfu - Parte 1: Classificazione e specificazione dei granulati»., da verificare in ogni lotto prodotto e che si distinguono in specifiche applicabili da subito e altre da rispettare dal terzo anno di applicazione del D.M. n.78/2020[9]Non è chiaro se il termine triennale indicato decorra dall’anno di pubblicazione del D.M. in commento, oppure dal rilascio di ogni singola autorizzazione al recupero. (vedere il box 2);

Box 2

Caratteristiche fisico-geometriche della Gvg

Specifiche:

  1. percentuale di acciaio libero: Classe 3 Uni 11610 o inferiore;
  2. percentuale di tessile libero: Classe 3 Uni 11610 o inferiore;
  3. percentuale di impurezze: Classe 3 Uni 11610 o inferiore.

Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del D.M. n. 78/2020:

  1. percentuale di acciaio libero: Classe 2 Uni 11610 o inferiore;
  2. percentuale di tessile libero: Classe 2 Uni 11610 o inferiore;
  3. percentuale di impurezze: Classe 2 Uni 11610 o inferiore.

  1. verifiche sulla gomma vulcanizzata; si tratta di analisi da condurre su ogni lotto di Gvg, verificando granulati compresi tra 0,8 e 2,5 mm da prelevare in conformità alla Uni 10802 e da sottoporre ad analisi presso un laboratorio certificato. Nel primo anno di produzione la verifica deve essere svolta su ogni lotto prodotto; negli anni successivi può avere frequenza semestrale «qualora la mediana dei valori ottenuti sia inferiore all’80° percentile del valore limite di riferimento per confermare la conformità statistica ai limiti»; se, invece, la mediana dei valori supera l’80° percentile del valore limite di riferimento, la frequenza dovrà essere almeno quadrimestrale o comunque ogni 3.000 tonnellate di Gvg prodotta;
  2. verifiche sui rifiuti in ingresso: sono ammessi al trattamento Pfu interi o frantumati (anche meccanicamente) e sfridi di gomma vulcanizzata provenienti dalla produzione di pneumatici nuovi e dalla ricostruzione di pneumatici. Vi sono poi alcune categorie di rifiuti non ammessi al trattamento (vedere il box 3).

Box 3

Categorie di rifiuti non ammessi al trattamento
  1. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;
  2. camere d’aria, i relativi protettori (flap), cingoli o le guarnizioni in gomma;
  3. Pfu con evidenti segni di bruciatura;
  4. Pfu che, effettuando un controllo visivo impiegando le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata, presentino evidenti segni di contaminazione oppure materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti, cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti PFU sono ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l’eliminazione delle contaminazioni o degli materiali inerti;
  5. Pfu derivanti da stock storici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera m), D.M. Ambiente 11 aprile 2011, n. 82 e Pfu abbandonati o sotterrati;
  6. mescole e sfridi di gomma non vulcanizzata o parzialmente vulcanizzata;
  7. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma

La sezione d) riporta poi i controlli minimi da effettuare sui rifiuti in ingresso (in gran parte coincidenti con quanto descritto dal Snpa nelle linee guida sull end of waste[10]Per un approfondimento vedere dello stesso Autore, End of Waste: pubblicate le linee guida Snpa, in Ambiente&Sicurezza n. 5/2020.) e descrive misure specifiche e cautele da adottare nella gestione dei Pfu e degli sfridi in gomma (tra le quali si segnala l'obbligo di lavaggio dei rifiuti in ingresso per eliminare le impurità sulla superficie degli stessi).

L’allegato 2

L’allegato 2 è dedicato agli scopi specifici ai quali è possibile destinare la miscela end of waste costituita dalla Gvg, tal quale o in processi di lavorazione manifatturiera (vedere il box 4).

Box 4

Scopi specifici di destinazione della Gvg

a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l’edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all’abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilità, pesi e contrappesi;

b. strati inferiori di superfici ludico sportive;

c. materiale da intaso di superfici sportive;

d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati,membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, masticisigillanti;

e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;

f. agenti schiumogeni per acciaieria.

La sezione 2 dell’allegato 2 riporta, invece, le limitazioni all’utilizzo dei materiali end of waste disciplinati dal decreto in commento. Sono, in particolare, elencate le discipline normative alle quali, “se pertinenti”, devono sottostare le miscele, gli articoli e/o i componenti di articoli contenenti Gvg (vedere la tabella 3). Il divieto di utilizzo di Gvg riguarda, segnatamente, «particolari prodotti destinati ad entrare a più immediato contatto con l’utenza (p.es. giocattoli, attrezzature sportive, utensili e attrezzi di uso domestico etc.)»[11]Parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 29 agosto 2017, n. 01889/2017..

Tabella 3
Le discipline di riferimento
Fonte di disciplina Oggetto
Regolamento europeo 178/2002 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare
Regolamento europeo 1935/2004 Materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti
Regolamento europeo 1907/2006 Reach
Direttiva 93/42/Cee Dispositivi medici[12]Su questo tema il Consiglio di Stato evidenzia che «il Ministero ha chiarito che il richiamo alla direttiva 93142/CE sui dispositivi medici circoscrive il campo di effettiva possibilità di applicazione alla GVG che non rientra nei processi di produzione dei materiali per l’industria farmaceutica» (Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 23 dicembre 2019, n. 03186/2019).
Direttiva 2009/48/Ce Sicurezza dei giocattoli
D.Lgs. n. 54/2011 Sicurezza dei prodotti per la puericultura
Art. 242, D.Lgs. n. 152/2006 Bonifica e ripristini ambientali[13]Al riguardo, si specifica che la Gvg non può essere utilizzata per ripristini ambientali e in forma sciolta sul suolo agricolo in quanto «causerebbe la contaminazione del sito con materiali che superano i limiti analitici già previsti dalla Tabella 1 allegato V alla Parte IV». Se non è dubitabile che la Gvg superi i limiti previsti dalle Csc per la matrice suolo e sottosuolo, non si condivide il collegamento tra questa caratteristica e la possibile contaminazione dell’area. Per verificare il potenziale carico inquinante di un materiale messo a contatto con le matrici ambientali, si ritiene sarebbe infatti più corretto verificarne la positività al test di cessione, come già avviene - a titolo esemplificativo - in tema di matrici materiali di riporto e di ripristini ambientali autorizzati quale attività di gestione rifiuti.

 

La dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

Anche in questo caso, come già nei precedenti decreti, la dichiarazione di conformità costituisce il perno documentale per la gestione dei lotti di end of waste prodotto. Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello riportato nell’allegato 3 al decreto, al termine del processo produttivo di ciascun lotto il produttore attesta il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, D.M. n. 78/2020. La dichiarazione deve essere trasmessa all’autorità competente e all’Arpa[14]Nel parere del 7 maggio 2019, prot. 0029424, Ispra aveva segnalato che all'art. 4, tra i destinatari della dichiarazione di conformità, mancava il detentore successivo. Il ministero non sembra però aver aderito all’osservazione formulata.tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite fax o per via telematica[15]Ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 82/2005, che richiama a sua volta l’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.. La dichiarazione di conformità deve essere conservata presso l’impianto o presso la sede legale del produttore, anche in formato elettronico, e messa a disposizione delle autorità di controllo. Il comma 2 dell’art. 4 non specifica per quanto tempo deve essere conservata la dichiarazione. Il comma 3 del medesimo articolo richiede però al produttore di conservare, per un periodo di cinque anni, un campione di Gvg prelevato in conformità alla norma Uni 10802:2013 al termine del processo produttivo di ciascun lotto. Le modalità di conservazione dei campioni di Gvg non devono alterare le caratteristiche chimico/fisiche dell’end of waste e devono consentire la ripetizione delle analisi.

Sistema di gestione ambientale

Considerato che l’art. 6, direttiva 2008/98/Ue, come modificato dalla direttiva 851/2018/Ue, individua i sistemi di gestione ambientale quali strumenti di autocontrollo in grado di dimostrare il rispetto dei criteri sulla cessazione della qualifica rifiuto, il produttore registrato Emas o certificato Uni En Iso 14001 non deve procedere alla conservazione del campione di Gvg. In questi casi, tuttavia, il sistema di gestione ambientale (Sga) deve prevedere:

  • il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 per aversi la cessazione della qualifica di rifiuto;
  • «il rispetto della normativa in materia ambientale»[16]Si segnala la possibile criticità legata al carattere generico del prescritto «rispetto della normativa in materia ambientale». e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
  • la revisione e il miglioramento del Sga.

Norme transitorie e finali

L’art. 6 comma 1 del decreto prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, e quindi entro il 3 dicembre 2020, il produttore (autorizzato in via semplificata, ordinaria, sperimentale o integrata) presenti all’autorità competente un’istanza di aggiornamento della propria autorizzazione ai criteri descritti nel decreto in commento. Occorre però ricordare che in termini più generali l’art. 14-bis, commi 7 e 8, D.L. n. 101/2019[17]Decreto convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019.ha previsto che l’istanza di aggiornamento ai (nuovi) decreti ministeriali in tema di end of waste debba essere presentata entro il termine (maggiore) di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti. La parziale discrepanza di tempistiche tra il decreto e la legge non è stata rilevata nemmeno dal Consiglio di stato nell’ambito dei (numerosi) pareri resi sulla bozza di regolamento. Una lettura coordinata delle due discipline, che consideri la gerarchia delle fonti, farebbe prevalere la normativa primaria e con essa il termine di 180 giorni (entro il 1° febbraio 2021)[18]Un decreto ministeriale, infatti, non può disporre alcunché in contrasto con la normativa di rango primario («[…] quando regolano la stessa materia, i regolamenti sono gerarchicamente subordinati alle leggi, le quali, in caso di contrasto, prevalgono» - Cassazione civile, sez. Unite, n. 1915/2006; «In applicazione dei principi contenuti negli art. 1, 3 e 4 preleggi e in conformità dei principi generali sulla gerarchia delle fonti nel conflitto tra disposizioni legislative e disposizioni regolamentari va data preminenza a quella legislativa di rango superiore» - Consiglio di Stato n. 799/1993 e Cassazione civile n. 2046/2000).. Nell’attesa di un auspicato chiarimento ministeriale, o di una modifica del regolamento, in un’ottica prudenziale e al fine di evitare la più infondata delle contestazioni, si suggerisce ai produttori di trasmettere l’istanza di aggiornamento della propria autorizzazione entro il termine, più cautelativo, di 120 giorni indicato nel decreto in commento.

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto prevede che, nelle more dell’adeguamento dell’autorizzazione, la Gvg prodotta possa essere utilizzata se conforme alle caratteristiche di cui all’articolo 3, certificate con la dichiarazione di cui all’articolo 4. Il comma 3 dell’art. 6 disciplina infine le possibili limitazioni alla commercializzazione della Gvg in ambito transnazionale[19]Prevedendo che il decreto in commento non «comporta limitazioni alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea e in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Associazione di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazioni equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto»..

Note   [ + ]

1. https://www.ambientesicurezzaweb.it/end-of-waste-il-regolamento-per-la-gomma-vulcanizzata-da-pfu/
2. D.M. n. 69/2018 (https://www.ambientesicurezzaweb.it/end-of-waste-le-regole-per-i-conglomerati-bituminosi/). Si veda il commento di A. Martelli su Ambiente&Sicurezza n. 9/2018, disponibile anche all’indirizzo: https://www.ambientesicurezzaweb.it/conglomerato-bituminoso-le-regole-sullend-of-waste/
3. D.M. n 62/2019 (https://www.ambientesicurezzaweb.it/end-of-waste-per-i-prodotti-assorbenti-pubblicato-il-decreto/) Si veda il commento dello stesso Autore su Ambiente&Sicurezza n. 11/2019, disponibile anche all’indirizzo https://www.ambientesicurezzaweb.it/prodotti-assorbenti-per-la-persona-i-criteri-per-lend-of-waste/
4, 17. Decreto convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019.
5. https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-ministro-costa-firma-decreto-pneumatici-fuoriuso-400-mila-tonnellate-destinate
6, 11. Parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 29 agosto 2017, n. 01889/2017.
7. La Commissione europea ha, infatti, ritenuto che l’originaria versione dell’allegato 2, nella parte in cui prevedeva un’elencazione delle utilizzazioni non consentite della Gvg, determinata anche sulla base della concentrazione di Ipa, violasse la disciplina Reach di cui al regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Successivamente, il Consiglio di Stato ha richiesto che il nuovo schema di «Regolamento, riscritto a seguito delle osservazioni della Commissione europea e dello stesso Consiglio, fossero (ri)formulati i pareri degli organismi scientifici che si erano già pronunciati sul precedente schema» (parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 28 dicembre 2018, n. 02956/2018).
8. Uni 11610-1:2015 – «Pneumatici fuori uso (Pfu) - Materiali in gomma vulcanizzata ottenuti dal recupero di Pfu - Parte 1: Classificazione e specificazione dei granulati».
9. Non è chiaro se il termine triennale indicato decorra dall’anno di pubblicazione del D.M. in commento, oppure dal rilascio di ogni singola autorizzazione al recupero.
10. Per un approfondimento vedere dello stesso Autore, End of Waste: pubblicate le linee guida Snpa, in Ambiente&Sicurezza n. 5/2020.
12. Su questo tema il Consiglio di Stato evidenzia che «il Ministero ha chiarito che il richiamo alla direttiva 93142/CE sui dispositivi medici circoscrive il campo di effettiva possibilità di applicazione alla GVG che non rientra nei processi di produzione dei materiali per l’industria farmaceutica» (Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 23 dicembre 2019, n. 03186/2019).
13. Al riguardo, si specifica che la Gvg non può essere utilizzata per ripristini ambientali e in forma sciolta sul suolo agricolo in quanto «causerebbe la contaminazione del sito con materiali che superano i limiti analitici già previsti dalla Tabella 1 allegato V alla Parte IV». Se non è dubitabile che la Gvg superi i limiti previsti dalle Csc per la matrice suolo e sottosuolo, non si condivide il collegamento tra questa caratteristica e la possibile contaminazione dell’area. Per verificare il potenziale carico inquinante di un materiale messo a contatto con le matrici ambientali, si ritiene sarebbe infatti più corretto verificarne la positività al test di cessione, come già avviene - a titolo esemplificativo - in tema di matrici materiali di riporto e di ripristini ambientali autorizzati quale attività di gestione rifiuti.
14. Nel parere del 7 maggio 2019, prot. 0029424, Ispra aveva segnalato che all'art. 4, tra i destinatari della dichiarazione di conformità, mancava il detentore successivo. Il ministero non sembra però aver aderito all’osservazione formulata.
15. Ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 82/2005, che richiama a sua volta l’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
16. Si segnala la possibile criticità legata al carattere generico del prescritto «rispetto della normativa in materia ambientale».
18. Un decreto ministeriale, infatti, non può disporre alcunché in contrasto con la normativa di rango primario («[…] quando regolano la stessa materia, i regolamenti sono gerarchicamente subordinati alle leggi, le quali, in caso di contrasto, prevalgono» - Cassazione civile, sez. Unite, n. 1915/2006; «In applicazione dei principi contenuti negli art. 1, 3 e 4 preleggi e in conformità dei principi generali sulla gerarchia delle fonti nel conflitto tra disposizioni legislative e disposizioni regolamentari va data preminenza a quella legislativa di rango superiore» - Consiglio di Stato n. 799/1993 e Cassazione civile n. 2046/2000).
19. Prevedendo che il decreto in commento non «comporta limitazioni alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea e in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Associazione di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazioni equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto».

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