End of waste: il regolamento per la gomma vulcanizzata da Pfu

End of waste gomma
Pubblicato il D.M. Ambiente 31 marzo 2020, n. 78 sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020, n. 182

End of waste: il regolamento per la gomma vulcanizzata da Pfu (pneumatici fuori uso) nel D.M. Ambiente 31 marzo 2020, n. 78 (in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020, n. 182). In particolare, il provvedimento stabilisce:

  • gli scopi specifici di utilizzabilità;
  • la dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni;
  • la validità esimente dei sistemi di gestione ambientale eventualmente adottati.

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Gli allegati, invece, dispongono:

  • i parametri e i limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata;
  • gli scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare (Gvg);
  • il modello di dichiarazione di conformità.

Di seguito il testo del D.M. n. 78/2020; in fondo alla pagina è disponibile l'allegato III (modello di dichiarazione di conformità) in pdf.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2020, n. 78  

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso,
ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. (20G00094)

(in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020, n. 182)

  Vigente al: 5-8-2020

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «I criteri
di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito
dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri
comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto
attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 6 dicembre 2013;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per la gomma vulcanizzata
granulare in ragione del fatto che la stessa risulta comunemente
oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore
economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la
sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui
al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che, dall'istruttoria effettuata, e' emerso che la
gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in requisiti tecnici di
cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi
complessivi sulla salute o sull'ambiente;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio 2017,
del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione con nota del 14 novembre 2017, e con
successiva nota del 16 settembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici
fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla
gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' le seguenti:
a) «pneumatici»: componenti delle ruote costituiti da un
involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;
b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;
c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante dalla frantumazione
dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto,
provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che
dall'attivita' di ricostruzione degli pneumatici;
d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»: la gomma vulcanizzata
che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o piu' operazioni
di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
del presente decreto;
e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di
gomma vulcanizzata granulare (GVG);
f) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la
produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto
di produzione);
g) «dichiarazione di conformita'»: dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore attestante le
caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui
all'articolo 4;
h) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia
l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del
titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di
cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi
specifici di utilizzabilita'

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata
cessa di essere qualificata come rifiuto ed e' qualificata gomma
vulcanizzata granulare (GVG) se e' conforme ai requisiti tecnici di
cui all'allegato 1.
2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) e' utilizzabile
esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

 

Art. 4

Dichiarazione di conformita'
e modalita' di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e'
attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al
termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il
modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalita' di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso
la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformita',
anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle
autorita' di controllo che la richiedono.
3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di
produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma
vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo
produttivo di ciascun lotto, in conformita' alla norma UNI
10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del campione sono
tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche
chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e
da consentire la ripetizione delle analisi.

 

Art. 5

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e
alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO
14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa
vigente.
2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione di
cui al comma 1 deve prevedere:
a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione
ambientale.

 

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza di
aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della
parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto
legislativo.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la gomma
vulcanizzata granulare prodotta puo' essere utilizzata se presenta
caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate
mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4.
3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla
commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un
altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle
legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli di
sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli
prescritti dal presente decreto.
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 marzo 2020

Allegato 1
(articolo 3, comma 1)

a) Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma
vulcanizzata ai fini del presente regolamento.

b) Caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata
granulare (GVG)
Specifiche:
a. percentuale di acciaio libero: Classe 3 UNI 11610 o
inferiore;
b. percentuale di tessile libero: Classe 3 UNI 11610 o
inferiore;
c. percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore.
Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del
presente regolamento:
a. percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o
inferiore;
b. percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o
inferiore;
c. percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore.
L'accertamento di conformita' ai limiti sopra richiamati deve
avvenire per ogni lotto di produzione.
c) Verifiche sulla gomma vulcanizzata
Le verifiche su un lotto di gomma vulcanizzata sono effettuate
sui campioni di granulati con dimensione compresa tra 0,8 e 2,5 mm,
prelevati secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. Gli
esiti di tali verifiche producono effetti per la qualificazione del
lotto intero di gomma vulcanizzata.
Specifiche per le verifiche:
a. frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione
della gomma vulcanizzata granulare (GVG), l'accertamento di
conformita' deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione
su ciascun lotto di prodotto;
b. a seguire, l'accertamento deve essere effettuato:
c. con frequenza almeno semestrale qualora la mediana dei
valori ottenuti sia inferiore all'80° percentile del valore limite di
riferimento per confermare la conformita' statistica ai limiti;
d. con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton
di gomma vulcanizzata prodotta qualora la mediana dei valori ottenuti
sia superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per
confermarne la conformita' statistica ai limiti;
e. le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio
certificato.
d) Verifiche sui rifiuti in ingresso
Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG) sono
ammessi i seguenti rifiuti:
a. PFU interi o frantumati anche a seguito di trattamento
meccanico;
b. sfridi di gomma vulcanizzata provenienti sia dalla
produzione di pneumatici nuovi che dall'attivita' di ricostruzione
degli pneumatici.
Non sono comunque ammessi:
a. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;
b. camere d'aria, i relativi protettori (flap), cingoli o le
guarnizioni in gomma;
c. PFU con evidenti segni di bruciatura;
d. PFU che, effettuando un controllo visivo impiegando le
capacita' sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non
specializzata, presentino evidenti segni di contaminazione oppure
materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti,
cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti PFU sono
ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l'eliminazione delle
contaminazioni o degli materiali inerti;
e. PFU derivanti da stock storici come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera m) del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2011, n. 82 e PFU
abbandonati o sotterrati;
f. mescole e sfridi di gomma non vulcanizzata o parzialmente
vulcanizzata;
g. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma.
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il
rispetto dei seguenti obblighi minimi:
a. accettazione dei rifiuti da parte di personale con
appropriato livello di formazione e addestramento;
b. esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti
in ingresso;
c. controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
d. controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero
ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo
indichino tale necessita';
e. pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in
ingresso;
f. stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
g. procedura scritta per la gestione, la tracciabilita' e la
rendicontazione delle non conformita'.
Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una
lista di misure specifiche minime da implementare:
1) lo scarico dei PFU deve avvenire sotto il controllo di
personale qualificato il quale:
a. provvede alla selezione dei PFU che devono corrispondere
ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b);
b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo
ai PFU, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alle
precedenti lettere c), d), e), f), g), h), i);
2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono
identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle
finalizzate alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG);
3) i PFU, quando sono depositati nell'area di messa in riserva,
questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU;
4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve
permettere la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con
altri rifiuti di diversa natura; a tal fine puo' risultare idoneo
l'uso di muri di contenimento, new jersey in calcestruzzo, vasche di
raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale
dei PFU conformi con altri tipi di rifiuti;
5) le successive fasi di movimentazione dei PFU avviati alla
produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) avvengono in modo
tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o
con altri materiali estranei;
6) il personale addetto alla selezione, segregazione e
movimentazione dei PFU deve essere qualificato allo svolgimento delle
operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e ricevere un
addestramento idoneo con cadenza almeno annuale;
7) gli impianti devono essere dotati di un sistema di lavaggio
dei rifiuti idoneo a rimuovere le impurita' dalla superficie degli
pneumatici.

Allegato 2
(articolo 3, comma 2)

1. Scopi specifici per cui e' utilizzabile la gomma vulcanizzata
granulare (GVG)
La gomma vulcanizzata granulare (GVG) e' una miscela utilizzabile
in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i
seguenti scopi specifici:
a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma,
conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione
che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura
per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto
esterni all'abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e
portuali, segnaletica e viabilita', pesi e contrappesi;
b. strati inferiori di superfici ludico sportive;
c. materiale da intaso di superfici sportive;
d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati,
membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici
sigillanti;
e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;
f. agenti schiumogeni per acciaieria.
2. Limitazioni all'utilizzo
Le miscele, gli articoli e/o componenti di articoli contenenti
gomma vulcanizzata granulare (GVG), immessi in commercio per la
vendita al pubblico, sono soggetti alle limitazioni di cui al
regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni
stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano laddove
pertinenti.
L'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare deve essere
conforme alle seguenti normative laddove pertinenti:
a. regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare e del regolamento
(CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre
2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
b. direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, come
modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;
c. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal
decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in
relazione ai prodotti per la puericultura;
d. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006 come modificato dal
regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
approvato il 6 dicembre 2013 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH);
e. articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
da cui deriva il divieto di utilizzare la GVG per ripristini
ambientali e in forma sciolta su suolo agricolo atteso che detto
impiego causerebbe la contaminazione del sito con materiali che
superano i limiti analitici gia' previsti dalla tabella 1
dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dalla citata norma si ricava,
dunque, che il divieto di utilizzo per ripristini ambientali e in
forma sciolta su suoli agricoli e' gia' esistente.

Allegato 3
(articolo 4)

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