End of waste inerti: confermata la proroga

End of waste inerti
Nella conversione del D.L. n. 215/2023 (milleproroghe 2023) a opera della legge n. 18/2024, anche misure per impianti fotovoltaici, impianti di distribuzione  dei  carburanti, rifiuti prodotti dalle navi e aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica

End of waste inerti: confermata la proroga di ulteriori sei mesi con la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ad opera della legge 23 febbraio 2024, n. 18 (sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, n. 49).

Alle misure già inserite dal D.L. n. 215/2023 (vedi qui) si sono aggiunte, tra le altre, disposizioni in materia di:

  • nuovi impianti fotovoltaici;
  • impianti di distribuzione  dei  carburanti;
  • rifiuti prodotti dalle navi;
  • aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica.

 

Non solo ambiente

Oltre all'ambiente, il D.L. n. 215/2023, come convertito dalla legge n, 18/2024, prevede anche misure relative:

  • al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • agli obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2;
  • ai veicoli a basse emissioni;
  • alle semplificazione degli adempimenti  relativi ai recipienti a pressione.

 

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

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Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 

Testo del  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.  215  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato
con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:  «Disposizioni  urgenti  in
materia di termini normativi.».
Le  modifiche  sono  riportate  in video tra i segni (( ... )). 

 

(Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, n. 49)

 

Vigente al: 28-2-2024

 

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024,  si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

                               Art. 1

     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(omissis)

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a  tempo  indeterminato
relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».

(omissis)

 

15. Il termine per  le  assunzioni  di  personale  delle  Forze  di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per

gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle  cessazioni  dal

servizio  verificatesi  negli  anni  2019,   2020,   2021   e   2022,

dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre

2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e)  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19,  comma  1,  lettere

a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  dall'articolo

1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre  2020,  n.

178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2,  lettera  c),

del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,

commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29  dicembre  2022,

n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del  decreto-legge  22

aprile 2023 n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21

giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

(omissis)

 

Art. 2

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35, in materia di documentazione amministrativa,  le  parole:  «31

dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in

materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31  dicembre

2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.  Le  procedure  semplificate  per  l'accesso  alla  carriera  di

segretario comunale e provinciale, di  cui  all'articolo  25-bis  del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  applicate  ai

bandi di concorso  per  il  reclutamento  dei  segretari  comunali  e

provinciali fino al 31 dicembre 2024.

4. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1,  comma  15,  concernente  la  validita'  della

graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella  qualifica

di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

riservata al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con

decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso

pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno  n.  310

dell'11 giugno 2019, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le  risorse  relative  al

contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di

polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze

armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di

gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate

nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023»  sono  sostituite

dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e  2024».  Alla  compensazione

degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento   netto

derivanti dal primo periodo, pari a 300.000  euro  per  il  2024,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2024,  del

Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del  decreto-legge  29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26

febbraio 2011, n. 10.

4-bis. In via sperimentale,  fino  al  31  dicembre  2024,  non  si

applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1-bis,

lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,  in  materia  di

requisiti per la sperimentazione di  armi  ad  impulsi  elettrici  da

parte delle polizie locali.

5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18  novembre  2022,  n.

176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio  2023,  n.

6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31

dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9  agosto  2022,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,

n.  142,  in  materia  di  ricostituzione  del  fondo   anticipazioni

liquidita',  le  parole:  «rendiconto  2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «rendiconto 2024» e le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-bis. Per  le  regioni  a  statuto  ordinario  che  presentano  un

disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto

del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli

anni 2023 e  2024  l'entita'  dell'accantonamento  di  cui  al  terzo

periodo del comma 3  dell'articolo  60  del  decreto  legislativo  23

giugno  2011,  n.  118,  puo'  essere  inferiore  al  70  per   cento

dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento  di

cui al primo periodo  deve  comunque  garantire  la  copertura  delle

richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio  e  deve

in ogni caso essere superiore del 20 per  cento  rispetto  al  valore

medio dell'ammontare delle  richieste  di  reiscrizione  dei  residui

perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-ter. Le risorse  rese  disponibili  dall'applicazione  del  comma

6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali,  in  aggiunta  alla

quota ordinaria di tale accantonamento.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di  utilizzo  delle  quote

accantonate e vincolate del risultato  di  amministrazione  da  parte

delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023

e, limitatamente al medesimo  anno,  anche  alle  regioni  a  statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In relazione agli  accresciuti  impegni  connessi  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga  al  limite  di

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per  il

pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario  svolte

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza

del termine di cui all'articolo 74,  comma  6,  del  decreto-legge  5

maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022  di  cessazione

del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7,  pari  a  euro  8.338.000  per

l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in  relazione

alla  banca  dati  nazionale  unica  in   cui   sono   contenute   le

comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1,  le  parole:  «regolamento  previsto

dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto  previsto

dall'articolo 99, comma 1-bis»;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le  modalita':

» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'»  e

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di  funzionamento  della

banca  dati  nazionale  unica  e  di  collegamento  con   il   Centro

elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura  non

regolamentare,  sono  definite   e   aggiornate   le   modalita'   di

autenticazione, autorizzazione e di  registrazione  degli  accessi  e

delle operazioni effettuate sulla  banca  dati  nazionale  unica;  di

accesso  da  parte  del  personale   delle   Forze   di   polizia   e

dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da  parte  della

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei

compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale

e di consultazione da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  97,

comma  1,  del  presente  codice.  Fino  all'adozione   del   decreto

ministeriale  di  cui  al  primo  periodo,  sono   fatte   salve   le

disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  30  ottobre

2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».

(omissis)

 

                         Art. 4

               Proroga di termini in materia di salute

(omissis)

  1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del  decreto-legge  31  ottobre

2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre

2022, n. 199,  concernente  la  sospensione  delle  attivita'  e  dei

procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi  di

vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino  al  30  giugno  2024»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

(omissis)

                               Art. 8

Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle

                   infrastrutture e dei trasporti

(omissis)

6. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre

2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre

2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore

delle categorie M2 e M3  adibiti  a  servizi  di  trasporto  pubblico

locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2»  sono  inserite  le

seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;

b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le  regioni  e

le province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  il  15  gennaio

2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti

l'elenco dei  veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento  Euro  2

adibiti al  trasporto  pubblico  locale  per  i  quali,  al  fine  di

consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto

pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo

periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;

c)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «dei   veicoli   con

caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti:  «Euro  2

e»;

d) al quinto periodo, dopo le  parole:  «l'esonero  dei  veicoli»

sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole:  «delle  risorse  di

cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse

di cui al quinto periodo»;

e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il  Ministero

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  apposito  decreto  da

adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro

2 di cui al quarto periodo e definisce le  modalita'  di  verifica  e

monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».

(omissis)

                               Art. 12

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

  dell'ambiente e della sicurezza energetica

1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,

relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune  di  Cogoleto  in

provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «31  dicembre  2023»,

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,

n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione  dei  siti

contaminati attualmente classificati di interesse nazionale  ai  fini

della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:

«tre anni».

2-bis. Al comma 2-septies  dell'articolo  6  del  decreto-legge  17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91, in materia  di  semplificazione  delle  procedure

relative  a  progetti  per  la  realizzazione   di   nuovi   impianti

fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data

di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente

decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

3.  All'articolo  11,  comma  8-undecies,  secondo   periodo,   del

decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  concernente

l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per

i rifiuti inerti da costruzione e demolizione  e  per  altri  rifiuti

inerti di origine minerale, le parole:  «Conseguentemente,  il»  sono

sostituite dalla seguente: «Il» e le  parole:  «ulteriori  sei  mesi»

sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4.  La  durata  degli  organi  dell'Ispettorato  nazionale  per  la

sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  che  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto non siano  stati  ricostituiti

ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,

in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a  uso  irriguo,

le parole: «al 31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre  il

31 dicembre 2024» e le parole: «del  regolamento  (UE)  2020/741  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25  maggio  2020»  sono

sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741».

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.

129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.

171, relativo  al  sito  di  interesse  nazionale  di  Taranto,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo  periodo,  le  parole:  «,  senza  diritto  ad  alcun

compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza  pubblica,»   sono

soppresse;

b) dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  il

decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato  il  compenso

del  Commissario,  in  misura  non  superiore   a   quanto   previsto

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

d) dopo l'undicesimo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Agli

oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di

euro 132.700  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498,  della

legge 30 dicembre 2021, n. 234».

6-bis.  Al  secondo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  18  del

decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di

durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento

delle baraccopoli di Messina, le  parole:  «31  dicembre  2024»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio

2021, n. 76, in materia di durata  dell'incarico  di  sub-commissario

per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino  al

31 dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sino  al  31

dicembre 2025».

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro

347.000  per  l'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190.

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  835,  primo  periodo,  concernente  il  termine   di

operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che

determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone,

le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«fino al 30 settembre 2024»;

b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni  in

materia di immissione di specie ittiche  non  autoctone,  le  parole:

«fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al

31 marzo 2025».

6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4  agosto  2017,

n. 124, in materia di impianti di distribuzione  dei  carburanti,  le

parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:

«entro il 31 dicembre 2024».

6-septies. All'articolo 265, comma 2,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia  di

rifiuti prodotti dalle navi  e  di  residui  di  carico,  le  parole:

«termine di centottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

6-octies. All'allegato 1,  punto  2,  primo  periodo,  del  decreto

legislativo 17 febbraio 2017, n.  42,  in  materia  di  aggiornamento

professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni»

sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».

                             Art. 12 bis

Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122,

  in  materia  di  semplificazione  degli  adempimenti  relativi   ai

  recipienti a pressione

1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.

122, dopo le parole: «con capacita' complessiva superiore a 13  metri

cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024

e».

(omissis)

                               Art. 20

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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