End of waste inerti: definitiva la proroga

End of waste inerti proroga
Nella conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto "Milleproroghe") da parte della legge 24 febbraio 2023, n. 14 disposizioni anche su SIN, Raee da fotovoltaico e antincendio

End of waste inerti: proroga confermata per effetto della conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto "Milleproroghe") da parte della legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49).

In particolare, l'art. 11, comma 8-undecies proroga di sei mesi (quindi al 4 novembre 2023) la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti disposta dall'art. 7, comma 1, D.M. n. 152/2022 e, di conseguenza, i termini per la comunicazione del produttore all'autorità competente (che slitta al 4 maggio 2024).

Altre proroghe riguardano:

  • l'adozione di decreti per la riperimetrazione dei siti di interesse nazionale (Sin) da bonificare (art. 11, comma 5);
  • le disposizioni per i Raee da fotovoltaico (art. 11, comma 8-quater);
  • la disciplina sui piani d'azione in materia di rumore (art. 11, comma 6);
  • la prevenzione degli incendi negli edifici scolastici (art. 5, comma 5) e nelle strutture turistico-ricettive (art. 12-bis);
  • i contributi per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 12, comma 3);
  • la tutela del mare (art. 20).

Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.

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Testo coordinato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi». (23A01269)

 

(Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49)

(omissis)

Art. 3-ter 

Alleggerimento degli oneri  da  indebitamento  degli  enti  locali  e

  utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche 

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

le parole: «Per gli anni dal 2015  al  2024»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».

2. In considerazione  delle  difficolta'  determinate  dall'attuale

emergenza dovuta all'aumento dei costi  energetici,  nell'anno  2023,

gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o

sospensione della quota  capitale  di  mutui  e  di  altre  forme  di

prestito contratti con le banche, gli intermediari  finanziari  e  la

Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  anche  nel  corso  dell'esercizio

provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto

legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   mediante   deliberazione

dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo  di  provvedere  alle

relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta  all'aumento  dei  costi

energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione

bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti  locali,  che

prevedano  la  sospensione  della  quota  capitale  delle   rate   di

ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno  2023,

con conseguente modifica del relativo  piano  di  ammortamento,  tale

sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma  2,

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001,  n.

448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle  scadenze

contrattualmente previste. Le sospensioni di cui  al  presente  comma

non comportano il rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse

automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica  del  piano

di ammortamento.

(omissis)

    Art. 5 

        Proroga di termini in materia di istruzione e merito 

(omissis)

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli

edifici scolastici ed i locali  adibiti  a  scuola,  nonche'  per  le

strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione

e formazione  professionale  (IeFP)  e  di  istruzione  e  formazione

tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore

del presente decreto,  non  si  sia  ancora  provveduto  al  predetto

adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;

c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e  le

strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta  formazione

artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche'

per quelli ove si svolgono i percorsi erogati  dalle  Fondazioni  ITS

Academy,».

5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021"  sono  sostituite

dalle seguenti: «Per l'anno 2023».

5-ter. All'articolo 3 del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  il

comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine di uniformare la durata in  carica  dei  componenti

del CSPI  e  di  garantire  la  continuita'  delle  sue  funzioni,  i

componenti elettivi e non elettivi  restano  in  carica  sino  al  31

agosto  2024,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui   al   decreto

legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre  2018,

n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre  2023»  sono  sostituite

dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».

(omissis)

Art. 10-bis 

Proroga dei termini in materia di contributi per  gli  interventi  di

  messa in sicurezza di edifici e territori 

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «I  termini  per  gli

interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo  2023,

fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi  previsti  dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza».

 

(omissis)

 

Art. 10-quater 

Tavolo  tecnico  consultivo  in  materia  di  concessioni   demaniali

                    marittime, lacuali e fluviali 

 

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  un

tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo  in  materia  di

concessioni demaniali marittime, lacuali e  fluviali.  Il  tavolo  e'

composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero

delle imprese e del made in  Italy,  del  Ministero  dell'ambiente  e

della  sicurezza  energetica  e  del  Ministero   del   turismo,   da

rappresentanti del Ministro per la protezione civile e  le  politiche

del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e  del

Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e

da un rappresentante per ogni associazione di categoria  maggiormente

rappresentativa del settore. Ai componenti del  tavolo  non  spettano

rimborsi, gettoni  di  presenza,  emolumenti  o  indennita'  comunque

denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a

tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime,

lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della  legge  5

agosto  2022,  n.  118,  definisce   i   criteri   tecnici   per   la

determinazione  della  sussistenza  della  scarsita'  della   risorsa

naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale

che di quello disaggregato a livello  regionale,  e  della  rilevanza

economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di  cui

al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,

n. 118, le  parole:  «31  dicembre  2024»,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».  Le  concessioni  e  i

rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge

5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni  caso  ad  avere  efficacia

sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

(omissis)

Art. 11 

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

             dell'ambiente e della sicurezza energetica 

1.  Il  termine  per  il  reclutamento  a  tempo  determinato   del

contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area

III, posizione economica F1, previsto all'articolo  17-octies,  comma

3,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e'  differito  al

biennio 2022-2023.

2.  Il  termine  per  l'assunzione  a   tempo   indeterminato   del

contingente di personale in posizioni  di  livello  dirigenziale  non

generale  nonche'  di  cinquanta  unita'  appartenenti  all'area  II,

posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge

30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024.

3. Il  termine  per  l'assunzione  di  duecentodiciotto  unita'  di

personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da

inquadrare nell'Area III, previste all'articolo  17-quinquies,  comma

1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021   n.   80,   convertito   con

modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito  al

triennio 2022-2024.

4.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «31  dicembre  2022»,

ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre

2023»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,

n. 233, le parole: «un anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due

anni».

6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, alinea, le parole: «entro  il  18  aprile  2023»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;

2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni  cinque

anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il

18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;

3) al comma 4, le  parole:  «e,  successivamente,  ogni  cinque

anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il

18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;

b)  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  d),  le   parole:   «e,

successivamente, ogni cinque anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni  cinque  anni  a

partire da tale data».

7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con

gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per  gli  interventi

di  cui  alla  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine  di  cui

all'articolo 44, comma 7-bis, terzo  periodo,  del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.

142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «30

giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  primo

periodo non si applica  alle  clausole  contrattuali  che  consentono

all'impresa  fornitrice  di  energia  elettrica  e  gas  naturale  di

aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza  delle

stesse,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  contrattualmente

previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».

8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma

2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma  24

dell'articolo 1 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  il  terzo

periodo e' sostituito dai seguenti: «Fino al 30 settembre  2023,  nel

limite delle risorse  effettivamente  disponibili  l'ARERA  individua

detto fabbisogno prioritariamente  per  finanziare  i  meccanismi  di

reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il  servizio  di

default distribuzione e il servizio di fornitura di  ultima  istanza,

prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche

di versamento di tali importi. Eventuali  ulteriori  risorse  residue

sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli  oneri  generali

di sistema per il settore del gas naturale».

8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  14

marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:

«Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale

a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali

e' gia' stato avviato il processo  di  trattenimento  delle  quote  a

garanzia, il termine entro il quale i soggetti  responsabili  possono

comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE  e

al sistema collettivo medesimo  nonche'  inviare  a  quest'ultimo  la

relativa documentazione di adesione e' fissato al 30 giugno 2023».

8-quinquies. All'articolo 1, comma 701,  della  legge  30  dicembre

2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono  sostituite  dalle

seguenti: «al 31 dicembre 2024».

8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal  comma  8-quinquies

si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai

sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del  2020

e nel rispetto del riparto di  cui  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri  2  luglio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021,  ferma  restando  la  durata  non

superiore a tre anni di ciascun contratto  individuale  di  lavoro  a

tempo determinato.

8-septies. Al comma 5-bis  dell'articolo  4  del  decreto-legge  1°

marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 2022, n. 34, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

8-octies. All'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, le parole:  «Entro  centottanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle

seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole:  «di  origine  non

biologica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  ivi  inclusa   la

produzione di idrogeno originato dalle  biomasse,  nel  rispetto  dei

limiti  emissivi  previsti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  e

comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato».

8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema  energetico

nazionale,  all'articolo  5-bis,  comma   4,   primo   periodo,   del

decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  dopo  le  parole:  «esclusivamente

durante il  periodo  emergenziale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e

comunque almeno fino al 31 marzo 2024».

8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle

seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». All'articolo 40-bis,  comma  2,

del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  le  parole:

«dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi

2022 e 2023».

8-undecies.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del

regolamento che disciplina la cessazione della qualifica  di  rifiuto

dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e  di  altri  rifiuti

inerti di origine minerale, di cui  al  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di  sei

mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo  8,  comma  1,

del medesimo  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica 27 settembre 2022,  n.  152,  e'  prorogato  di

ulteriori sei mesi  a  decorrere  dalla  conclusione  della  fase  di

monitoraggio  di  cui  all'articolo  7,   comma   1,   del   medesimo

regolamento, secondo la scadenza  stabilita  ai  sensi  del  presente

comma.

Art. 12 

             Proroga di termini in materie di competenza 

           del Ministero delle imprese e del made in Italy 

1.  All'articolo  11-quater,  comma   8,   secondo   periodo,   del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al  31  dicembre

2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31  dicembre  2023»  e

dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi  inclusi  i

crediti da recupero di aiuti di Stato  dichiarati  illegittimi  dalla

Commissione europea».

1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, le parole: «entro il  30  giugno  2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 30 novembre 2023».

1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, le parole: «entro il 30 settembre 2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 30 novembre 2023».

2.  Al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine  stabilito

dall'articolo 5, comma 6, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  220,

nonche'  il  pieno  esercizio  delle  competenze  della   Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi

radiotelevisivi, il termine di scadenza  del  contratto  di  servizio

vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI -

Radiotelevisione italiana S.p.a. e' differito al 30 settembre 2023.

2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo  restando  quanto

previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre

2021,  n.  234,  il  fornitore  del  servizio  universale  ai   sensi

dell'articolo 3 del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,

procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili,  alla

consegna anche agli enti del Terzo settore dei  decoder  idonei  alla

ricezione di programmi televisivi con i  nuovi  standard  trasmissivi

(DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad  euro  30,  a  valere  sulle

risorse disponibili gia' impegnate.

3. La misura di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  f-bis)  del

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio  2022,  come

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  4

agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre

2022,  adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,  comma   2,   del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' estesa alle annualita'  2023  e

2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023

e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli,

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a)  del  citato  decreto,

sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023

e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2,  comma

1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri.

4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.

106, le parole: «entro il 31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del  decreto-legge

6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°

luglio 2021, n. 101, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e  la  Santa

Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15

giugno  2010,  il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy

predispone entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto una procedura di  gara  con  offerte  economiche  al

ribasso per selezionare un operatore  di  rete  titolare  di  diritto

d'uso radiofonico nazionale in tecnica  DAB  che  renda  disponibile,

senza oneri, per la Citta' del Vaticano, per  un  periodo  pari  alla

durata dell'Accordo, la capacita' trasmissiva di un modulo da  almeno

36 unita' di capacita' trasmissiva su un multiplex DAB con  copertura

nazionale.

5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater,  comma  2,  del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e

con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di

euro per  l'anno  2023.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del

presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

a valere sulle risorse del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione

dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  26

ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata   agli

interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione  corrisposti

dall'operatore di rete che  renda  disponibile  senza  oneri  per  la

Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata  dell'Accordo  la

capacita' trasmissiva ai sensi del comma 5, e' autorizzata  la  spesa

di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai  relativi  oneri

si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi  d'impresa

e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.

14, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto

dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai

sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis,  non  si  applicano  agli

immobili per i quali il titolo edilizio sia  stato  rilasciato  prima

della data di entrata in vigore del medesimo decreto».

6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022,  n.

197, dopo le parole: «Ministro dell'economia e  delle  finanze»  sono

inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle imprese  e

del made in Italy, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge,».

6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «all'obbligo  di

notifica di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, qualora  la

quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250  tonnellate,  ovvero

qualora la somma della quantita' di  rottami  ferrosi  oggetto  delle

operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia  superiore

a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di  ciascun

mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro  i  termini

previsti dal comma 2, si da'  atto  del  superamento  del  limite  in

conseguenza delle precedenti esportazioni»;

b) al comma 4,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami  ferrosi,

effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori  alle

soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato  decreto-legge  n.

21 del 2022, come modificato dal  comma  6-quater,  lettera  a),  del

presente articolo, non da' luogo all'applicazione di sanzioni.

6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,  n.  118,  sono

apportate le seguenti  modificazioni:  a)  al  comma  1,  alinea,  le

parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

 

                             Art. 12-bis 

                      Prevenzione degli incendi 

                 nelle strutture turistico-ricettive 

1. In considerazione dell'impatto  che  l'emergenza  pandemica,  la

situazione  geopolitica  internazionale  e  l'incremento  dei  prezzi

dell'energia elettrica e del gas naturale hanno  prodotto  sui  conti

delle imprese, riducendone la capacita'  di  investimento,  al  comma

1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera

i) e' sostituita dalla seguente:

«i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25

posti letto, esistenti alla data di entrata in  vigore  della  regola

tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno  9  aprile  1994,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile  1994,  e  in

possesso dei requisiti per l'ammissione  al  piano  straordinario  di

adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro  dell'interno

16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo

2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli

incendi entro il 31 dicembre 2024, previa  presentazione  al  comando

provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA

parziale,  attestante  il  rispetto  di  almeno  sei  delle  seguenti

prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:

resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;

compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;

impianti idrici antincendio; vie di  uscita  ad  uso  esclusivo,  con

esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei

materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione  dei  punti

ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a

depositi.  Limitatamente  ai  rifugi  alpini,  il  termine   di   cui

all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'

prorogato al 31 dicembre 2023».

2. Nelle more del  completo  adeguamento  alle  previsioni  di  cui

all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del  2017,

come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i  titolari  delle

attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:

a)  pianificare  ed  attuare   secondo   la   cadenza   stabilita

nell'allegato I al decreto del  Ministro  dell'interno  1°  settembre

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  230  del  25  settembre

2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare  visivamente  la

permanenza  delle  normali   condizioni   operative,   della   facile

accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui  dispositivi  di

apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla  completa  e

sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza,

su  estintori  e  altri  sistemi  di   spegnimento,   apparecchi   di

illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del  decreto  del

Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione  dei  lavoratori

sui rischi specifici derivanti dal  mancato  adeguamento  antincendio

dell'attivita';

d) integrare il piano  di  emergenza  con  le  misure  specifiche

derivanti dall'analisi del  rischio  residuo  connesso  alla  mancata

attuazione delle misure di sicurezza e  dalla  presenza  di  cantieri

all'interno delle attivita';

e)  assicurare  al  personale  incaricato  dell'attuazione  delle

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano

di emergenza la frequenza del corso  almeno  di  tipo  2-FOR  di  cui

all'allegato III al decreto del  Ministro  dell'interno  2  settembre

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti  che  hanno  superato  il  periodo  di  addestramento

previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8  marzo

2006,   n.   139,   se    occupati    nelle    attivita'    ricettive

turistico-alberghiere, possono essere  adibiti  all'attuazione  delle

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano

di emergenza, con esonero dalla frequenza dei  corsi  previsti  dalla

lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

(omissis)

        Art. 20 

                    Proroga di termini in materia 

                      di politiche per il mare 

1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno  2023,

il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere  di

una relazione annuale sullo stato di attuazione del  Piano  del  mare

dall'articolo  12  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.   173,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.  204

e' prorogato al 31 luglio 2023.

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