Energia: l’utilizzo dei combustibili a base di gliceridi

Dalle misure del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 restano esclusi gli impianti termici civili

Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158) detta le regole per l'utilizzo dei combustibili a base di gliceridi a fini energetici. In particolare, il provvedimento inserisce i «prodotti greggi o raffinati o costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte  quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 


Regolamento  recante  inserimento  di  prodotti  greggi  o  raffinati

costituiti  prevalentemente   da   gliceridi   di   origine   animale

nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte  quinta

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133)



in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158

 Vigente al: 23-7-2016 


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Visto l'articolo 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante  norme  sanitarie

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti  derivati

non destinati al consumo umano e che abroga il  regolamento  (CE)  n.

1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti  di  origine  animale)  che,

agli articoli 15 e 27, rinvia a successive  norme  attuative  per  la

disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale

e per la disciplina della relativa combustione;

  Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25  febbraio  2011  della

Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)

n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  recante  norme

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti

derivati non destinati al consumo umano, e della  direttiva  97/78/CE

del Consiglio per quanto riguarda  taluni  campioni  e  articoli  non

sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal

regolamento (UE) n.  592/2014  del  3  giugno  2014,  che  individua,

nell'allegato  IV,  una  serie  di  processi  di  trasformazione  dei

materiali di origine animale, inclusi i processi di  combustione  dei

grassi animali;

  Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152 secondo cui un materiale  che  deriva  in  via  residuale  da  un

processo produttivo il cui scopo primario non sia  la  produzione  di

tale materiale puo' essere classificato come sottoprodotto, piuttosto

che come rifiuto, se si rispettano una serie di  requisiti,  tra  cui

l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia  legale,  ossia  il  materiale

soddisfi  i  pertinenti  requisiti  in  materia  di  prodotti  e   di

protezione della salute e  dell'ambiente,  e  non  porti  ad  impatti

complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

  Visto l'articolo 298, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006,  n.  152,  secondo  cui  le   modifiche   e   le   integrazioni

dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto sono effettuate con

le modalita' previste dall'articolo 281, comma 5,  alla  stregua  del

quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono  modificati

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed  il  Ministro

dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

  Visto l'articolo 293, comma 1, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, che prevede che negli impianti produttivi e  civili  di

cui alla parte quinta del decreto,  possono  essere  utilizzati  come

combustibili soltanto i materiali elencati  nell'allegato  X  a  tale

parte quinta del medesimo decreto e, in  particolare,  la  parte  II,

sezione 4,  che  elenca  le  biomasse  combustibili  e  definisce  le

relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;

  Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione

UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e  grassi  animali  e

vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche  ai

fini dell'impiego energetico», che permette di  individuare  elementi

utili a definire le caratteristiche  merceologiche  da  applicare  ai

grassi animali destinati alla combustione a fini energetici;

  Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta

del 5 novembre 2015;

  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00067/2016 espresso dalla

Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  14

gennaio 2016;

  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.

400, con nota prot. 0001931 del 27 gennaio 2016;




                             A d o t t a




                      il seguente regolamento:


                               Art. 1

  1. All'allegato X alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006,  n.  152,  e'  inserita,  nella  parte  II,  sezione  4,

paragrafo 1, la seguente lettera:

    «h) prodotti greggi o  raffinati  costituiti  prevalentemente  da

gliceridi di origine animale  qualificati  dal  regolamento  (CE)  n.

1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n.  142/2011  del

25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3

giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti

di origine animale o prodotti derivati  che e'  possibile  utilizzare

nei processi di combustione, purche':

      siano applicati i metodi di trasformazione,  le  condizioni  di

combustione e le  altre  condizioni  prescritti  per  l'uso  di  tali

materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011  del  25

febbraio 2011, modificato dal regolamento  (UE)  n.  592/2014  del  3

giugno 2014, e da successivi regolamenti  attuativi  del  regolamento

(CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

      i materiali rispettino i valori limite previsti dalla  seguente

tabella:


=====================================================================

|                          |    Unita' di   |  Valori   | Metodo di |

|        Proprieta'        |     misura     |  limite   |   prova   |

+==========================+================+===========+===========+

|Densita' a 15 °C          |    (kg/m³)     |  850-970  | ISO 6883  |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|                          |                |           |UNI EN ISO |

|Densita' a 60 °C          |    (kg/m³)     |  820-940  |   3675    |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|                          |                |           |UNI EN ISO |

|Viscosita' a 50 °C        |     (cST)      | Max. 100  |   3104    |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|                          |                |           |UNI EN ISO |

|Contenuto di acqua        |     (%m/m)     |  Max. 1   |   12937   |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Ceneri                    |     (%m/m)     | Max. 0.05 | ISO 6884  |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Sedimenti totali          |    (mg/kg)     |Max. 1.500 |ISO 10307-1|

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Potere Calorifico         |                |           |           |

|Inferiore                 |    (MJ/kg)     |  Min. 33  |ASTM-D 240 |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Punto di infiammabilita'  |       °C       | Min. 120  | ISO 15267 |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Stabilita' all'ossidazione|                |           |           |

|110°C                     |      (h)       |  Min. 4   | ISO 6886  |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|                          |                |           |UNI EN ISO |

|Residuo carbonioso        |     (%m/m)     | Max. 1,5  |   10370   |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Acidita' forte (SAN)      |   (mgKOH/g)    |    LR     |ASTM-D 664 |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|                          |                |           |UNI EN ISO |

|Zolfo                     |     mg/kg      | Max. 200  |   20884   |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Solventi organici         |                |           |  EN ISO   |

|clorurati                 |     mg/kg      |    LR     |   16035   |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

|Solventi idrocarburici    |                |           |UNI EN ISO |

|(Esano)                   |     mg/kg      | Max. 300  |   9832    |

+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

LR:  il  valore  rilevato  deve  essere  inferiore   al   limite   di

      rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato


  L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti  i  casi

escluso negli impianti termici  civili  di  cui  alla  parte  quinta,

titolo II, del presente decreto.».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.M. n. 123/2016

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