Maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. E' quanto prevede il decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, n. 192) in attuazione del comma 11-quinquies dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.
L'impianto riconvertito ai sensi del D.M. 4 agosto 2016, ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio in assetto cogenerativo conseguente alla riconversione, agli incentivi di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 4 agosto 2016 sono attese le istruzioni operative del Gse per l'accesso alle maggiorazioni.
A seguire il testo integrale del D.M. 4 agosto 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2016
Definizione delle condizioni e modalita' per il riconoscimento di una
maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto
rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti
impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o
artigianali. (16A06005)
in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, n. 192
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il comma 11-quinquies dell'art. 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge n. 133/2014), in
base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
definite condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore
valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento,
ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di
generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che
alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione
asservite ai medesimi siti;
Considerato che il medesimo comma 11-quinquies stabilisce che la
predetta maggiore valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito del
regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come
disciplinato in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformita' alla
disciplina dell'Unione europea in materia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2011 recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato
interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo 5 settembre 2011 (di
seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011) di definizione del
nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento,
emanato in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 23 luglio
2009, n. 99, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato UE, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020;
Vista la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea
recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio
2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le
condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente
possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;
Considerato che la cogenerazione ad alto rendimento ha costi di
produzione dell'energia superiore al prezzo di mercato della
corrispondente forma di energia, e che in ragione di cio', tenuto
conto dell'art. 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 febbraio 2004, la cogenerazione ad alto
rendimento e' incentivata con il meccanismo disciplinato dal decreto
ministeriale 5 settembre 2011;
Considerato che gli esistenti impianti a bioliquidi sostenibili
presentano costi di generazione dell'energia elettrica elevati e
variabili in dipendenza del costo di mercato dei bioliquidi, e cio'
rende aleatorio l'apporto di tali impianti, e pertanto, sulla base
del comma 11-quinquies dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, e'
opportuno favorirne la conversione a cogenerazione ad alto
rendimento, onde assicurare che il mancato apporto in termini di
produzione da fonti rinnovabili sia compensato dal contributo fornito
nell'assetto cogenerativo ad alto rendimento, che concorrera' agli
obiettivi al 2020 in materia di efficienza energetica stabiliti in
sede comunitaria;
Ritenuto opportuno, anche ai fini del rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato di cui ai citati Regolamento (UE) n.
651/2014 e Comunicazione (2014/C 200/01), che la maggiore
valorizzazione di cui al comma 11-quinquies dell'art. 38 del
decreto-legge n. 133/2014 vada intesa come possibilita' di ammettere
all'incentivo spettante ai nuovi impianti di cogenerazione ad alto
rendimento tutti i diversi interventi di riconversione degli impianti
a bioliquidi, tuttavia commisurando l'entita' del sostegno
all'incidenza dell'investimento di riconversione rispetto a quello
per nuovi impianti, in modo da evitare ogni discriminazione e
assicurare che il sostegno sia effettivamente commisurato alle
necessita';
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 11-quinquies
dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, stabilisce condizioni e
modalita' per il riconoscimento, nell'ambito del regime di sostegno
alla cogenerazione ad alto rendimento disciplinato dal decreto
ministeriale 5 settembre 2011 e in conformita' alla disciplina
dell'Unione europea in materia, di una maggiore valorizzazione
dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito
della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia
elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o
artigianali, in unita' di cogenerazione asservite ai medesimi siti.
2. Possono accedere alla maggiore valorizzazione di cui al comma 1
gli esercenti impianti di generazione di energia elettrica a
bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014 che
alimentano siti industriali o artigianali.
3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si intende che un
impianto a bioliquidi sostenibili alimenta siti industriali o
artigianali se l'esercente dell'impianto a bioliquidi sostenibili
dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di
aver fornito annualmente, a imprese industriali e artigiane con
codice ATECO Div. da 10 a 32, almeno nel 2013 e nel 2014, in
alternativa:
a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell'energia
elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;
b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno il 30% del
calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;
c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere a)
e b), in misura complessivamente pari al 30% del totale delle
medesime energie prodotte dall'impianto utilizzando combustibili
bioliquidi.
4. Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione di cui al presente
decreto, un esistente impianto a bioliquidi sostenibili riconvertito
in unita' di cogenerazione ad alto rendimento asservita al medesimo
sito deve, a seguito della conversione, soddisfare entrambe le
seguenti condizioni:
a) rispetto delle condizioni per l'accesso al regime di sostegno
per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, verificato
annualmente dal Gse secondo le modalita' stabilite dal medesimo
decreto;
b) l'esercente dell'impianto riconvertito dimostra, mediante
esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver ceduto ogni anno
energia elettrica e calore utile cogenerato, in misura
complessivamente pari ad almeno il 60% del totale delle medesime
energie prodotte dall'impianto, alle medesime imprese industriali e
artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32 cui veniva effettuata la
cessione di cui al comma 3, o a imprese con gli stessi requisiti
ubicate nella medesima area industriale o artigiana nella quale e'
ubicato l'impianto.
5. Il rispetto delle condizioni minime di cui al comma 3 e alla
lettera b) del comma 4 viene verificato sulla base di dati e misure,
precisati dal Gse nelle procedure di cui all'art. 5.
Art. 2
Modalita' specifiche di accesso
1. Per l'accesso alla maggiore valorizzazione di cui all'art. 1, si
applicano le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 settembre
2011. In tale ambito, ai fini della valutazione preliminare di cui
all'art. 7 dello stesso decreto ministeriale 5 settembre 2011,
secondo modalita' precisate nelle procedure di cui all'art. 5, i
soggetti interessati precisano altresi':
a) La fonte di alimentazione prima e dopo la riconversione;
b) Le caratteristiche dell'impianto prima e dopo la
riconversione;
c) Gli elementi necessari alla verifica di quanto previsto
all'art. 1 e all'art. 3.
Art. 3
Condizioni di accesso
1. Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal presente
decreto i seguenti interventi di conversione:
a) Interventi su impianti a bioliquidi gia' cogenerativi, la cui
conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro
combustibile di alimentazione (riconversione a));
b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui
conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro
combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto in
cogenerativo (riconversione b));
c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a
bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili,
con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del
decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro
combustibile (riconversione c)).
2. La capacita' di generazione dell'impianto riconvertito non puo'
essere maggiore della capacita' di generazione dell'impianto a
bioliquidi prima della riconversione.
3. Per l'impianto riconvertito deve essere comunicata al Gse
l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Entro la
stessa data, deve essere comunicata al Gse l'avvenuta cessazione
dell'operativita' dell'esistente impianto a bioliquidi.
4. In tutti i casi, l'impianto riconvertito deve rispettare le
condizioni per l'accesso al regime di sostegno previsto per la
cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 5
settembre 2011.
Art. 4
Maggiore valorizzazione
1. L'impianto riconvertito ai sensi del presente decreto ha
diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di
entrata in esercizio in assetto cogenerativo conseguente alla
riconversione, agli incentivi di cui al decreto ministeriale 5
settembre 2011.
2. La misura degli incentivi spettanti ai sensi del comma 1 e'
determinata considerando l'impianto riconvertito come nuova unita' di
cogenerazione e moltiplicando l'incentivo conseguentemente
individuato per i coefficienti riportati nella sottostante tabella,
nella quale P e' la elettrica capacita' di generazione dell'impianto
dopo la riconversione.
===========================================================
| | |≤1 P < 10| |
| |P ≤ 1 MW | MW |P > 10 MW|
+===========================+=========+=========+=========+
|Riconversione a) | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Riconversione b) | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
+---------------------------+---------+---------+---------+
|Riconversione c) | 1,30 | 1,25 | 1,15 |
+---------------------------+---------+---------+---------+
Art. 5
Procedure applicative
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Gse pubblica le procedure applicative che precisano le
modalita' operative per l'accesso alle maggiorazioni previste dal
presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione.
