Energia rinnovabile: il meccanismo unionale di finanziamento

Le indicazioni nel regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1294 della commissione del 15 settembre 2020

Energia rinnovabile: il meccanismo unionale di finanziamento al centro del regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1294 della commissione del 15 settembre 2020 (in G.U.C.E. L del 17 settembre 2020, n. 303).

In particolare, il provvedimento si occupa:

  • della messa a punto di un meccanismo di sostegno non rimborsabile sotto forma di sovvenzioni, comprensivo dell’elaborazione della procedura di concessione della sovvenzione;
  • delle azioni di coordinamento del sostegno;
  • dei pagamenti degli stati membri al meccanismo e assegnazione dei benefici statistici.

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Di seguito il testo del regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1294 della commissione del 15 settembre 2020.

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Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1294 della commissione del 15 settembre 2020 sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile

(in G.U.C.E. L del 17 settembre 2020, n. 303).

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1., in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/1999, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima stabilisce la necessaria base legislativa per una governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima trasparente, prevedibile ed efficiente in termini di costi. Esso mira ad assicurare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e la realizzazione degli impegni dell’Unione a lungo termine in materia di emissioni di gas a effetto serra in linea con l’accordo di Parigi, in particolare degli obiettivi e dei traguardi concernenti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

(2) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).ha introdotto un nuovo obiettivo vincolante in materia di energia da fonti rinnovabili per l’Unione per il 2030 pari almeno al 32 % del consumo lordo di energia finale.

(3) Al fine di conseguire l’obiettivo vincolante dell’UE di almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili nel 2030, gli Stati membri devono contribuire con una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale. Il conseguimento dell’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione poggia anche sull’obbligo che incombe agli Stati membri di utilizzare l’energia da fonti rinnovabili anche nei settori del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti a norma degli articoli 23 e 25 della direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1999 delinea una traiettoria indicativa per il periodo 2021-2030 per il contributo di ciascuno Stato membro alle fonti di energia rinnovabili e per l’obiettivo dell’Unione, con tre punti di riferimento da raggiungere nel 2022, 2025 e 2027.

(4) Al fine di consentire un monitoraggio adeguato e un’azione correttiva rapida da parte degli Stati membri e della Commissione, la Commissione dovrebbe valutare, tra l’altro, il raggiungimento dei punti di riferimento nel 2022, 2025 e 2027 sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima degli Stati membri.

(5) Se la Commissione conclude, in tale contesto, che uno o più punti di riferimento dell’Unione non sono stati raggiunti, gli Stati membri che sono rimasti al di sotto del proprio punto di riferimento nazionale dovrebbero assicurare l’attuazione di misure supplementari per colmare il divario rispetto all’obiettivo dell’UE per il 2030 in materia di energie rinnovabili. Una di queste misure potrebbe consistere in un pagamento finanziario volontario al meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione allo scopo di colmare, in tutto o in parte, il divario relativo al punto di riferimento nazionale, nella misura in cui l’energia rinnovabile generata dagli impianti finanziati dal meccanismo di finanziamento sarebbe attribuita statisticamente agli Stati membri partecipanti in ragione nel rispettivo pagamento. Tale meccanismo dovrebbe agevolare gli Stati membri offrendo loro la possibilità di aumentare la quota settoriale delle energie rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti.

(6) La direttiva (UE) 2018/2001 impone alla Commissione di sostenere gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri nel settore dell’energia rinnovabile attraverso un quadro favorevole anche grazie a un maggiore utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, tale sostegno dovrebbe mirare a ridurre il costo del capitale per progetti nel campo delle energie rinnovabili e a rafforzare la cooperazione regionale tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, attraverso progetti comuni, regimi di sostegno comuni e l’apertura di regimi di sostegno per l’energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori situati in altri Stati membri. A tale riguardo e fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2018/2001, la partecipazione di uno Stato membro al meccanismo può essere considerata alla stregua di un’apertura dei regimi di sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili.

(7) Al fine di sostenere la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, il meccanismo dovrebbe contribuire al quadro favorevole, in particolare fornendo un sostegno sotto forma di prestiti e sovvenzioni.

(8) Per sostenere il duplice obiettivo di colmare il divario esistente, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999, e di contribuire al quadro favorevole, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le disposizioni necessarie per l’istituzione e il funzionamento di un meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile.

(9) Il regolamento (UE) 2018/1999 stabilisce che il meccanismo ottenga risorse dai pagamenti degli Stati membri, dai fondi dell’Unione o da contributi del settore privato. Tali risorse dovrebbero essere contabilizzate separatamente e nel quadro di specifiche fonti di finanziamento all’interno della linea di bilancio del meccanismo.

(10) Conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) 2018/1999, i pagamenti supplementari degli Stati membri, intesi a finanziare voci di spesa specifiche, come il sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione, dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. La Commissione dovrebbe garantire trasparenza per quanto riguarda l’attuazione delle entrate con destinazione specifica esterne mediante relazioni periodiche agli Stati membri.

(11) Il finanziamento dell’Unione nell’ambito del meccanismo può essere combinato con finanziamenti provenienti da altri programmi dell’Unione qualora ciò sia previsto dall’atto di base pertinente e alle condizioni ivi stabilite.

(12) Il coordinamento con gli strumenti di sostegno agli investimenti e i fondi o i programmi dell’Unione e le operazioni di finanziamento misto nell’ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell’Unione potrebbero essere utilizzati per facilitare il conseguimento degli obiettivi del meccanismo, in particolare consentendo la riduzione del costo del capitale negli Stati membri ospitanti, incentivando in tal modo gli investimenti in progetti nel campo delle energie rinnovabili.

(13) Il coordinamento del sostegno unionale e nazionale a favore di nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili può basarsi sul calendario a lungo termine pubblicato a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001.

(14) I contributi del settore privato possono svolgere un ruolo importante nel finanziare il meccanismo e promuovere la diffusione di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’ambito di tale meccanismo. Tali contributi dovrebbero essere considerati un complemento all’obiettivo vincolante dell’Unione minimo del 32 %. Pertanto i contributi del settore privato possono apportare un valore aggiunto e garantire l’addizionalità dei progetti. Di conseguenza, al fine di aumentare la trasparenza di tale addizionalità, l’energia rinnovabile generata da progetti che beneficiano di contributi del settore privato può essere collegata al marchio di qualità ecologica per tutta l’Unione di cui all’articolo 19, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2018/2001, in linea con la tassonomia della finanza sostenibile. Per incentivare i contributi del settore privato, i soggetti privati che contribuiscono al meccanismo possono chiedere di ricevere le garanzie di origine per la produzione di energia corrispondente al contributo fornito che potrebbero essere rilasciate per la produzione di energia rinnovabile a norma dell’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 e conformemente alla legislazione nazionale.

(15) Il regolamento (UE) 2018/1999 prevede un sostegno da parte del meccanismo in forma, ad esempio, di premi addizionali sui prezzi di mercato. I bandi di gara e le offerte di cui all’articolo 33 del predetto regolamento saranno attuati mediante un sostegno finanziario dal meccanismo sotto forma di sovvenzioni.

(16) Il meccanismo dovrebbe mettere tempestivamente a disposizione dei progetti selezionati risorse finanziarie adeguate, che possono includere un sostegno agli investimenti anticipato o sulla base del conseguimento di traguardi intermedi.

(17) Inoltre, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, il meccanismo può fornire sostegno sotto forma di strumenti finanziari, quali prestiti agevolati. Al fine di attuare tali strumenti finanziari assicurando nel contempo coerenza con l’azione volta a razionalizzare gli strumenti finanziari dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il sostegno sia fornito tramite altri strumenti o programmi dell’Unione. L’efficacia del sostegno in termini di costi può essere migliorata combinando forme di aiuto rimborsabili e forme non rimborsabili, ad esempio mediante contributi alle operazioni di finanziamento misto nell’ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell’Unione.

(18) Il meccanismo dovrebbe assegnare il sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili mediante inviti a presentare proposte competitivi, in cui tutte le tecnologie definite come tecnologie per le energie da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 dovrebbero essere ammissibili al sostegno dal meccanismo di finanziamento. Lo stoccaggio dell’energia potrebbe essere ammissibile al sostegno del meccanismo solo se applicato in combinazione con una nuova capacità di energia rinnovabile. I progetti nel campo delle energie rinnovabili sostenuti dal meccanismo dovrebbero essere conformi alla legislazione ambientale dell’Unione e nazionale applicabili e rispettare pienamente il diritto internazionale.

(19) Sulla base delle preferenze espresse dagli Stati membri ospitanti e contribuenti e in linea con i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione dovrebbe poter limitare le procedure di concessione delle sovvenzioni a tecnologie specifiche nei casi in cui l’apertura dei regimi di sostegno a tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili determinerebbe un risultato non ottimale, in particolare per quanto riguarda l’energia elettrica.

(20) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 e sulla base delle preferenze espresse da parte degli Stati membri ospitanti e contribuenti, la Commissione può organizzare specifiche procedure di concessione delle sovvenzioni volte a sostenere progetti su piccola scala o progetti innovativi, compresi progetti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole remote o piccole, nell’ambito del contributo del meccanismo al quadro favorevole.

(21) La procedura di assegnazione del meccanismo dovrebbe assicurare sufficiente concorrenza per consentire ai richiedenti di rendere noti i costi effettivi ed evitare comportamenti collusivi, ridurre al minimo i costi di transazione per la Commissione e i richiedenti e aumentare la probabilità che il richiedente prescelto avvii nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili.

(22) In linea con il regolamento (UE) 2018/1999, il sostegno a progetti finanziati dai pagamenti volontari degli Stati membri designati dallo Stato membro per colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa nazionale dovrebbe essere assegnato a progetti in gara che offrono il minor costo o premio. Per progetti che, nel quadro del meccanismo, concorrono alla creazione di un quadro favorevole possono essere stabiliti altri criteri di aggiudicazione, di ammissibilità o di selezione, anche in relazione al loro impatto ambientale.

(23) Il versamento del sostegno sulla base del meccanismo dovrebbe essere collegato anche agli aumenti verificati delle capacità di energia rinnovabile o della produzione di energia rinnovabile nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento o dei trasporti generati dai progetti sovvenzionati dal meccanismo. Tali realizzazioni dovrebbero essere specificate nella convenzione di sovvenzione e risultati significativamente inferiori rispetto agli aumenti previsti delle capacità (kW) o dell’energia erogata, secondo quanto indicato nella convenzione di sovvenzione, possono comportare il ricorso alle pertinenti disposizioni che disciplinano la sospensione, la risoluzione e la riduzione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 da parte dell’autorità che concede la sovvenzione.

(24) Il meccanismo dovrebbe essere attuato nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e della performance di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In particolare, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per assicurare che, qualora siano attuate attività finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati, ad esempio mediante misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, grazie a controlli efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi, grazie al recupero degli importi indebitamente versati.

(25) Se la procedura di concessione di sovvenzioni non va a buon fine, è opportuno che la Commissione offra allo Stato membro contribuente la possibilità di recuperare l’importo versato o di attendere che la Commissione organizzi un nuovo invito, dato che i fondi del meccanismo ammissibili come entrate con destinazione specifica esterne possono essere riportati automaticamente. A tal fine è opportuno istituire un sistema contabile adeguato. Nel caso in cui lo Stato membro attenda che la Commissione organizzi un nuovo invito, si dovrebbe considerare che abbia adottato misure supplementari in conformità dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 fino all’organizzazione del nuovo invito.

(26) Qualora il richiedente non avvii il progetto e al fine di tutelare il legittimo affidamento degli Stati membri, è opportuno considerare che gli Stati membri che partecipano a un progetto che non è stato avviato dal richiedente abbiano adottato misure supplementari in conformità dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 per una quantità di energia calcolata e contabilizzata separatamente dalla Commissione in base alla capacità di generazione attesa, al contributo finanziario versato da tale Stato membro e ai prezzi massimi applicabili all’invito in cui tale Stato membro si è impegnato a partecipare per il periodo in cui il progetto avrebbe generato vantaggi statistici in conformità all’articolo 27, paragrafo 2. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 pari ad almeno il 32 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001.

(27) Per quanto riguarda le procedure di concessione di sovvenzioni, la Commissione dovrebbe attuare il meccanismo di finanziamento direttamente o tramite un’agenzia esecutiva. Conformemente all’articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ove opportuno la Commissione dovrebbe poter delegare a un’agenzia esecutiva compiti di esecuzione specifici, quali la preparazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di valutazione, la gestione contrattuale delle sovvenzioni e il monitoraggio dell’attuazione dei progetti. Qualsiasi forma di sostegno di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sovvenzioni escluse, sarà attuata mediante altri strumenti o programmi dell’Unione tramite l’affidamento di compiti di esecuzione del bilancio.

(28) A norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri ospitanti conservano il diritto di decidere se, e in caso affermativo a quali condizioni, consentire agli impianti situati sul loro territorio di ricevere sostegno dal meccanismo. Conformemente a tale disposizione, gli Stati membri ospitanti dovrebbero essere autorizzati a esprimere preferenze in merito agli inviti a presentare proposte che devono essere condotti dal meccanismo nella misura in cui riguardano l’attuazione del progetto nel loro territorio, anche relativamente all’impatto ambientale dei progetti.

(29) Considerando il duplice obiettivo del meccanismo, ossia, da un lato, colmare divari nel contesto dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e dall’altro contribuire al quadro favorevole conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante nella sua attuazione.

(30) L’energia rinnovabile prodotta ogni anno dagli impianti che hanno ricevuto un sostegno finanziario non rimborsabile dal meccanismo di finanziamento dovrebbe essere attribuita statisticamente agli Stati membri partecipanti in modo da tener conto dei rispettivi contributi finanziari e della ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti stabiliti nello specifico invito a presentare proposte. L’energia rinnovabile attribuita statisticamente dovrebbe essere inclusa nel calcolo della quota di fonti energetiche rinnovabili degli Stati membri partecipanti a norma dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001. Per il periodo compreso tra la firma della convenzione di sovvenzione per un progetto e l’avvio della produzione di energia rinnovabile di tale progetto, si dovrebbe considerare che gli Stati membri partecipanti abbiano adottato misure supplementari in conformità all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 per un quantitativo di energia calcolato sulla base della capacità di generazione prevista di tale progetto, del relativo contributo finanziario e dei prezzi massimi applicabili all’invito a presentare proposte. Dopo tale periodo, si dovrebbe ritenere che gli Stati membri abbiano adottato misure supplementari a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 per l’energia effettivamente generata. L’energia rinnovabile prodotta dagli impianti che sono stati finanziati esclusivamente da fonti diverse dai pagamenti degli Stati membri non dovrebbe essere conteggiata ai fini dei contributi nazionali degli Stati membri, bensì ai fini dell’obiettivo vincolante dell’Unione di almeno il 32 % del consumo di energia finale entro il 2030.

(31) Sia gli Stati membri contribuenti sia quelli ospitanti sono pertanto ampiamente incentivati a partecipare al meccanismo e, di conseguenza, dovrebbero beneficiare dell’assegnazione di benefici statistici. Per quanto riguarda gli Stati membri contribuenti, il meccanismo dovrebbe offrire loro la possibilità di ricevere un’attribuzione di energia rinnovabile per ogni euro versato, beneficiare di risparmi sui costi e di un potenziale di energia rinnovabile economico in tutti i settori rispetto alla diffusione puramente nazionale delle fonti rinnovabili di energia nonché di ridotti costi di transazione. Il meccanismo dovrebbe inoltre agevolare il rispetto del loro obiettivo di riferimento per il 2020 per le fonti di energia rinnovabili.

(32) Il meccanismo dovrebbe consentire agli Stati membri ospitanti di ottenere una serie di vantaggi potenzialmente a costo zero, trarre vantaggi dagli investimenti locali e dalla creazione di posti di lavoro, beneficiare della riduzione dei gas a effetto serra e di una migliore qualità dell’aria, modernizzare i loro sistemi energetici nazionali e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Inoltre gli Stati membri ospitanti dovrebbero ricevere benefici statistici connessi al costo che il progetto effettivo genera, come i costi di rete. Per coprire tali costi, è giustificato che gli Stati membri ospitanti ricevano i benefici statistici anche nel caso in cui l’impianto sia stato finanziato da fonti diverse dai pagamenti degli Stati membri.

(33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Unione dell’energia istituito dall’articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione e il funzionamento del meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (il «meccanismo»).

Articolo 2
Obiettivi
1. Il meccanismo sostiene la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’Unione.

2. A tal fine, il meccanismo svolge due funzioni:

(a) fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 (la funzione «colmare il divario»);

(b) contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione «abilitante»).

3. Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, il meccanismo assegna le proprie risorse a sostegno della diffusione delle energie rinnovabili in tutta l’Unione in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, senza distinzione tra le due funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) «meccanismo»: il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999;

(2) «funzioni del meccanismo»: la funzione «colmare il divario» e la funzione «abilitante» del meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile;

(3) «Stato membro contribuente»: lo Stato membro che effettua un pagamento diretto al meccanismo a norma dell’articolo 33, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999;

(4) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro che consente l’installazione sul proprio territorio di impianti fisici per la produzione di energia da fonti rinnovabili finanziati dal meccanismo;

(5) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri contribuenti e gli Stati membri ospitanti;

(6) «promotore di progetto»: persona o entità che sviluppa un progetto nel campo delle energie rinnovabili;

(7) «fondi dell’Unione»: qualsiasi forma di sostegno finanziario dell’Unione, compresi gli strumenti di sostegno agli investimenti e i fondi o i programmi dell’Unione che forniscono strumenti finanziari, che faccia o meno parte del bilancio dell’Unione europea;

(8) «pagamento finanziario volontario»: il pagamento effettuato dagli Stati membri al fine di colmare il divario, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999;

(9) «pagamenti supplementari»: i pagamenti effettuati direttamente dagli Stati membri al fine di contribuire al quadro favorevole, conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999;

(10) «pagamento»: i pagamenti supplementari e i pagamenti finanziari volontari;

(11) «coordinamento»: il coordinamento tra il meccanismo di finanziamento e qualsiasi altro strumento di finanziamento unionale o nazionale conformemente all’articolo 24;

(12) «operazione di finanziamento misto»: l’operazione sostenuta dal bilancio dell’Unione che combina forme di sostegno non rimborsabile e forme di sostegno rimborsabile oppure forme di sostegno rimborsabile del bilancio dell’Unione con forme di sostegno rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(13) «prezzo massimo»: il prezzo massimo per kWh o kW che può essere aggiudicato nell’ambito di uno specifico invito e al di sopra del quale le domande sono escluse dalla procedura di concessione della sovvenzione;

(14) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: lo stesso significato attribuito dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

(15) «unità supplementare»: un determinato quantitativo di capacità di generazione (kW) o di energia generata (kWh) in conformità all’articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 che può essere attribuito alla sola attuazione del sostegno fornito dal meccanismo;

(16) «pagamento in base al prezzo di offerta (pay-as-bid)»: la procedura di concessione di sovvenzioni in cui ai richiedenti è concesso un sostegno sotto forma di sovvenzioni corrispondente al prezzo per unità supplementare che hanno offerto nella loro domanda;

(17) «pagamento in base al prezzo di aggiudicazione (pay-as-clear)»: procedura di concessione di sovvenzioni in cui ai richiedenti è concesso un sostegno sotto forma di sovvenzioni corrispondente al prezzo per unità supplementare determinato nel punto di compensazione della procedura di aggiudicazione;

(18) «premio variabile»: un sostegno operativo sotto forma di un premio per kWh calcolato come la differenza tra un prezzo medio all’ingrosso nella zona di prezzo in cui è situato l’impianto e il prezzo determinato dalla procedura di concessione della sovvenzione;

(19) «premio fisso»: un sostegno operativo sotto forma di un premio per kWh supplementare al prezzo di mercato il cui importo è determinato dalla procedura di concessione della sovvenzione;

(20) «sostegno agli investimenti»: i pagamenti del meccanismo relativi all’installazione di capacità per unità supplementari per kW;

(21) «sostegno operativo»: i contributi del meccanismo connessi al funzionamento continuo di un’impresa e che sono erogati per unità supplementare di kWh generata.

Articolo 4
Fonti di finanziamento

1. A norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, il meccanismo può essere finanziato da pagamenti degli Stati membri, da fondi dell’Unione o da contributi del settore privato.

2. Il meccanismo può ricevere pagamenti volontari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

3. Il meccanismo può ricevere contributi di bilancio da altri programmi dell’Unione conformemente agli atti di base applicabili. Qualora gli atti di base applicabili lo prevedano, tali contributi sono utilizzati conformemente alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione decide per quali inviti debbano essere utilizzati tali contributi.

4. Il meccanismo può ricevere contributi del settore privato da qualsiasi entità privata, sia essa una persona fisica o giuridica. Prima di trasferire il proprio contributo al meccanismo, l’entità privata può indicare una preferenza per l’invito a presentare proposte cui è destinato il proprio pagamento, o per un tipo di tecnologia o di uso finale che desidera sostenere, senza distorsioni della concorrenza sul mercato, e può chiedere di ricevere le garanzie di origine che potrebbero essere rilasciate per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione può tenere conto di tale preferenza, a cui non è vincolata. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni sugli elementi finali dell’invito a presentare proposte, l’entità privata versa il proprio contributo al meccanismo.

Articolo 5
Attuazione e forme di finanziamento

1. Il meccanismo è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2. In linea con l’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, il meccanismo consegue gli obiettivi di cui all’articolo 2 fornendo finanziamenti in una qualsiasi delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, comprese le sovvenzioni. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

3. Il meccanismo può conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 2 anche assegnando il sostegno finanziario in coordinamento con altri strumenti e programmi dell’Unione, come previsto al capo III.

Articolo 6
Contributo del meccanismo al quadro favorevole

1. Il meccanismo contribuisce al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, tra l’altro al fine di ridurre il costo del capitale per progetti nel campo delle energie rinnovabili e di rafforzare la cooperazione regionale tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. A tal fine:

a) la Commissione può assegnare fondi dell’Unione ricevuti conformemente all’articolo 4, paragrafo 3;

b) il sostegno assegnato dal meccanismo può essere coordinato con il finanziamento proveniente da altri programmi e/o strumenti nazionali o dell’Unione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Quando il meccanismo fornisce sostegno al fine di contribuire al quadro favorevole, si applicano i principi della procedura di concessione delle sovvenzioni a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, e qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento.

CAPO II

SOSTEGNO NON RIMBORSABILE SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI

SEZIONE I
Manifestazione di interesse da parte degli Stati membri e procedura di concessione delle sovvenzioni
Articolo 7
Manifestazione di interesse da parte degli Stati membri

1. Ogni anno la Commissione invita gli Stati membri a manifestare il proprio interesse a partecipare, in qualità di Stati membri contribuenti e/o ospitanti, alle procedure di concessione di sovvenzioni organizzate dal meccanismo e condivide con essi un calendario indicativo relativo alle fasi procedurali, dalla manifestazione di interesse agli inviti a presentare proposte, oltre a indicare il momento in cui intende organizzare il successivo invito a manifestare interesse.

2. Gli Stati membri interessati a partecipare in qualità di Stato membro ospitante e, se del caso, i paesi terzi in linea con i requisiti di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2018/2001 forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

(a) la capacità totale massima o l’energia rinnovabile massima generata nel territorio dello Stato membro ospitante a disposizione di progetti sostenuti dal meccanismo, anche per tecnologia e anno, ove applicabile;

(b) le proprie preferenze in merito alle tecnologie o ai settori di uso finale;

(c) la capacità massima o l’energia rinnovabile massima generata dai progetti, se del caso per tecnologia;

(d) eventuali restrizioni geografiche o connesse ai siti, se del caso;

(e) la quota minima richiesta di benefici statistici da distribuire allo Stato membro ospitante conformemente all’articolo 27, se del caso per tecnologia, compresa una stima del costo di integrazione del sistema;

(f) l’indicazione, per tecnologia, del regime nazionale di regolamentazione applicabile ai promotori dei progetti per quanto riguarda la distribuzione dei costi di rete;

(g) eventuali altre preferenze o restrizioni, compresi i criteri ambientali, corroborate da una spiegazione.

3. Gli Stati membri interessati a partecipare in qualità di Stati membri contribuenti forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

(a) i volumi di energia rinnovabile prodotti, espressi in kWh, che intendono sostenere attraverso il meccanismo e da cui intendono beneficiare in termini di assegnazione statistica;

(b) la dotazione massima indicativa per kWh/kW che sono disposti a esborsare per il proprio beneficio statistico;

(c) il contributo finanziario massimo (in EUR) che prevedono di versare al meccanismo di finanziamento per procedura di concessione di sovvenzione;

(d) la loro preferenza per procedure di concessione delle sovvenzioni tecnologicamente neutre, multitecnologiche, specifiche per una tecnologia, specifiche per un progetto o specifiche un per uso finale, conformemente ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;

(e) la quota minima richiesta di benefici statistici da distribuire loro conformemente all’articolo 27, se del caso per tecnologia;

(f) altre preferenze relative al loro contributo finanziario, compresi i criteri ambientali.

4. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)., la Commissione non rende pubbliche le informazioni fornite da uno Stato membro nell’ambito della manifestazione di interesse, salvo espressa autorizzazione dello Stato membro interessato.

5. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri ospitanti e contribuenti a norma del presente articolo in vista di elaborare gli inviti a presentare proposte e in particolare:

(a) gli obiettivi dell’invito;

(b) la forma delle sovvenzioni (sostegno agli investimenti o operativo);

(c) l’energia rinnovabile generata durante il periodo coperto dal sostegno o la capacità (in kWh o kW) su cui si baserà la concessione;

(d) le tecnologie ammissibili;

(e) il prezzo massimo;

(f) le restrizioni normative, geografiche e connesse ai siti e i criteri ambientali;

(g) il periodo di realizzazione dei progetti;

(h) la ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti;

(i) i criteri di concessione del sostegno finanziario.

6. La Commissione calcola il prezzo massimo di cui al paragrafo 5 sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri durante la manifestazione di interesse, dei parametri di riferimento pertinenti quali i risultati di precedenti inviti a presentare proposte, studi dei costi e i risultati degli esercizi di modellizzazione, se del caso. Il calcolo terrà conto dei costi livellati dell’energia prodotta dalla tecnologia per le energie rinnovabili, aggiornati periodicamente.

7. La Commissione comunica agli Stati membri l’intenzione di pubblicare un invito a presentare proposte e gli elementi previsti di cui ai due precedenti paragrafi prima dell’emissione dell’invito.

8. Gli Stati membri possono esprimere pareri sulle informazioni comunicate dalla Commissione a norma del paragrafo precedente. Dopo aver esaminato tali osservazioni sulla base degli obiettivi del meccanismo, la Commissione comunica agli Stati membri gli elementi finali di cui ai paragrafi 5 e 6.

Articolo 8
Impegni vincolanti degli Stati membri ospitanti

1. Gli Stati membri ospitanti confermano alla Commissione il loro impegno irrevocabile e incondizionato a partecipare al meccanismo al fine di consentire agli impianti situati sul loro territorio di ricevere un sostegno nel quadro del meccanismo, in linea con il regime normativo nazionale entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 8. Tale impegno è vincolante.

2. Per quanto riguarda i requisiti che i progetti sul loro territorio devono soddisfare per ricevere sostegno nell’ambito del meccanismo, gli Stati membri ospitanti forniscono le informazioni seguenti:

(a) la capacità massima sul territorio dello Stato membro ospitante a disposizione di progetti sostenuti dal meccanismo, anche per tecnologia e anno, ove applicabile;

(b) l’energia rinnovabile massima generata dai progetti e restrizioni connesse ai siti, se del caso;

(c) il regime nazionale applicabile ai promotori di progetti per quanto riguarda i costi di rete oggetto del sostegno;

(d) altri elementi pertinenti.

3. La Commissione tiene conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2 del presente articolo in sede di elaborazione della procedura di concessione delle sovvenzioni.

4. Lo Stato membro ospitante che conferma il proprio impegno fornisce alla Commissione l’assistenza amministrativa necessaria per l’attuazione del meccanismo, in particolare ai fini della comunicazione della quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta da progetti che beneficiano di un sostegno non rimborsabile dal meccanismo ubicati sul suo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai paesi terzi che partecipano al meccanismo e che pertanto ospitano progetti sul proprio territorio.

Articolo 9
Comunicazione dei prezzi massimi da parte della Commissione

Sulla base degli impegni vincolanti assunti dallo Stato membro ospitante e seguendo l’approccio di cui all’articolo 7, paragrafo 6, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri partecipanti un prezzo massimo e una dotazione massima disponibile in EUR per ciascun invito a presentare proposte, oltre a indicare le opzioni per lo Stato membro qualora il risultato dell’invito a presentare proposte sia inferiore al prezzo massimo.

Articolo 10
Impegni vincolanti degli Stati membri contribuenti

Gli Stati membri contribuenti confermano alla Commissione il loro impegno irrevocabile e incondizionato a effettuare pagamenti al meccanismo in relazione a uno o più inviti a presentare proposte entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione dei prezzi massimi di cui all’articolo 9. L’impegno dello Stato membro contribuente è vincolante e comprende almeno i seguenti elementi in relazione ai contributi al meccanismo:

(a) l’ammontare del contributo finanziario dello Stato membro (in EUR) per procedura di concessione di sovvenzioni o la produzione di energia rinnovabile che lo Stato membro sosterrà e da cui beneficerà in termini di assegnazione statistica, espressa in kW o kWh, in base al prezzo massimo finale, associato a una dotazione di bilancio massima disponibile in EUR;

(b) le tempistiche dei pagamenti;

(c) un’indicazione che specifica se il pagamento è effettuato a norma dell’articolo 33, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999;

(d) la ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti.

Articolo 11
Invito a presentare proposte

1. Sulla base degli impegni vincolanti degli Stati membri ospitanti e, se del caso, dei paesi terzi, nonché degli impegni vincolanti degli Stati membri contribuenti, la Commissione pubblica a tempo debito l’invito o gli inviti a presentare proposte. La Commissione può avviare più inviti a presentare proposte contemporaneamente o condurre diverse procedure di concessione di sovvenzioni nell’ambito dello stesso invito. La Commissione può anche decidere di non emettere un invito a presentare proposte qualora l’interesse espresso dagli Stati membri contribuenti e/o dagli Stati membri ospitanti dia luogo a volumi troppo bassi per attuare con successo un invito oppure qualora i costi di transazione associati sarebbero eccessivi; detti elementi sono valutati per ciascun invito a presentare proposte.

2. L’invito a presentare proposte è pubblicato dopo il trasferimento dei pagamenti da parte degli Stati membri al bilancio dell’Unione.

Articolo 12
Procedura di valutazione

1. Previa verifica dei criteri di ammissibilità, la Commissione valuta le proposte presentate conformemente alla procedura di cui all’articolo 200 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. I premi sono assegnati prima all’offerta di prezzo più basso e successivamente secondo l’ordine di prezzo crescente, tranne nei casi in cui si applicano altri criteri di aggiudicazione a norma dell’articolo 21.

Articolo 13
Insuccesso della procedura di concessione della sovvenzione

Qualora, dopo il pagamento da parte di uno Stato membro contribuente al meccanismo, la procedura di aggiudicazione non sia conclusa, ad esempio a causa dell’assenza di candidati idonei in risposta all’invito a presentare proposte, la Commissione offre allo Stato membro contribuente la possibilità di scegliere tra recuperare l’importo versato e mantenere il contributo al meccanismo affinché sia utilizzato in un nuovo invito a presentare proposte, per il quale lo Stato membro dovrà confermare il proprio impegno conformemente all’articolo 10.

Articolo 14
Mancato avvio del progetto da parte del promotore del progetto

1. Qualora il promotore del progetto non rispetti quanto previsto dall’invito a presentare proposte e dalla relativa convenzione di sovvenzione, si applicano le disposizioni pertinenti che disciplinano la sospensione, la risoluzione e la riduzione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. Qualora, a norma del paragrafo 1, il progetto non produca la capacità di generazione attesa o il volume atteso di energia rinnovabile generata, i benefici statistici per gli Stati membri sono attribuiti sulla base della capacità effettiva fornita o dell’energia rinnovabile effettivamente prodotta. In tal caso, si considera che gli Stati membri partecipanti abbiano adottato misure supplementari in conformità all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 per una quantità di energia calcolata dalla Commissione in base alla capacità di generazione attesa, al contributo finanziario versato dallo Stato membro e ai prezzi massimi applicabili all’invito a cui tale Stato membro si è impegnato a partecipare per il periodo durante il quale il progetto avrebbe generato vantaggi statistici in conformità all’articolo 27, paragrafo 2.

SEZIONE II
elaborazione della procedura di concessione della sovvenzione
Articolo 15
Principi della procedura di concessione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni sono assegnate mediante inviti a presentare proposte e una successiva procedura di concessione delle sovvenzioni.

2. Qualora uno Stato membro contribuisca al meccanismo mediante un pagamento finanziario volontario a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, tale contributo può essere assegnato solo a progetti selezionati nell’ambito di una procedura di concessione di sovvenzioni con il prezzo più basso quale unico criterio di concessione.

3. Qualora uno Stato membro contribuisca al meccanismo mediante un pagamento supplementare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, tale contributo può essere assegnato a progetti comuni, a progetti comuni con paesi terzi, a regimi comuni di sostegno, a progetti su piccola scala o nel campo delle tecnologie innovative, a progetti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole isolate o piccole, allo sviluppo di progetti volti a integrare fonti rinnovabili nel sistema energetico o ad altri progetti che contribuiscono al quadro favorevole a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.

4. La procedura di concessione rispetta i seguenti principi:

(a) assicurare un processo competitivo tra le domande di sovvenzione per conseguire una diffusione delle energie rinnovabili efficace sotto il profilo dei costi;

(b) attenuare il rischio finanziario per i richiedenti nelle diverse procedure di concessione delle sovvenzioni;

(c) limitare i costi di transazione per i richiedenti e gli Stati membri contribuenti.

Articolo 16
Ambito di applicazione della procedura di concessione della sovvenzione

1. L’assegnazione del sostegno sotto forma di sovvenzioni è effettuata mediante procedure di concessione di sovvenzioni che possono differire per ambito di applicazione, in linea con i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, come segue:

(a) valutare la fattibilità di procedure di concessione di sovvenzioni tecnologicamente neutre, in cui siano ammissibili tutte le tecnologie a norma della direttiva (UE) 2018/2001;

(b) in alternativa, prendere in considerazione il ricorso a procedure per la concessione di sovvenzioni multitecnologiche, in cui solo tecnologie specifiche a norma della direttiva (UE) 2018/2001 possono essere in concorrenza tra loro;

(c) procedure di concessione di sovvenzioni specifiche per tecnologia, in cui sia ammissibile una tecnologia specifica definita nella direttiva (UE) 2018/2001;

(d) procedure di assegnazione di sovvenzioni specifiche per progetto, in cui gli sviluppatori dei progetti competono per sviluppare un progetto precedentemente individuato, che può includere restrizioni a una specifica tecnologia e/o a un sito specifico precedentemente individuati dallo Stato membro ospitante;

(e) procedure di concessione di sovvenzioni specifiche per uso finale, in cui sono ammissibili solo i progetti destinati ad un uso finale specifico, come il riscaldamento e il raffrescamento o i trasporti.

2. La Commissione decide in merito all’ambito di applicazione della procedura di concessione delle sovvenzioni, tenendo conto delle preferenze espresse dagli Stati membri contribuenti e ospitanti, dell’evoluzione del mercato dell’energia rinnovabile nell’Unione e di altre circostanze pertinenti.

3. Le procedure di concessione di sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere aperte a progetti nel campo delle energie rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti al fine di esplorare la potenziale efficacia di costo e promuovere la convergenza e la cooperazione.

Articolo 17
Forma e assegnazione delle sovvenzioni

1. Il meccanismo assegna sovvenzioni per:

(a) sostegno agli investimenti concesso per aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile;

(b) sostegno operativo concesso per incentivare l’utilizzo degli impianti di energia rinnovabile fornendo premi supplementari, fissi o variabili, in aggiunta ai proventi del mercato.

2. La Commissione decide in merito alla forma di sostegno per i progetti selezionati, tenendo conto delle preferenze espresse dagli Stati membri contribuenti e ospitanti, dell’evoluzione del mercato dell’energia rinnovabile nell’Unione e di altre circostanze pertinenti.

Articolo 18
Sostegno agli investimenti

Qualora il meccanismo fornisca un sostegno agli investimenti, la forma del sostegno, la sua erogazione e altre norme specifiche saranno definite nel pertinente invito o nei pertinenti inviti a presentare proposte.

Articolo 19
Sostegno operativo

Qualora il meccanismo fornisca sostegno operativo, esso può assumere la forma di un premio fisso o variabile. La sua erogazione e altre norme specifiche saranno definite nel pertinente invito o nei pertinenti inviti a presentare proposte.

Articolo 20
Criteri di ammissibilità e di selezione

I criteri di ammissibilità e i criteri di selezione sono definiti nell’invito a presentare proposte, tenendo debitamente conto degli obiettivi dell’azione e in conformità agli articoli 197 e 198 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 21
Criteri di concessione

1. I criteri di concessione per le proposte sono definiti nell’invito a presentare proposte e sono conformi all’articolo 15, paragrafo 2, per quanto riguarda la funzione «colmare il divario» e all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, per la funzione «abilitante».

2. Per quanto riguarda la funzione «abilitante», i criteri di concessione per le proposte tengono conto, nella misura del possibile, delle preferenze espresse dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i criteri ambientali.

3. Per i progetti di dimostrazione che rappresentano un’innovazione significativa, l’invito a presentare proposte può stabilire specifici criteri di concessione, in particolare per quanto riguarda le domande presentate in una procedura di aggiudicazione specifica per una tecnologia o un progetto.

Articolo 22
Oggetto e volume coperti dalla concessione

1. L’oggetto della procedura di concessione di sovvenzioni e il suo volume possono essere definiti in termini di capacità installata, in kW, o di produzione di energia, in kWh. In alternativa, il volume può essere definito in termini di dotazione di bilancio, in EUR, e la concessione può coprire la capacità di produzione o l’energia generata fino all’esaurimento della dotazione.

2. Se la procedura di concessione della sovvenzione è definita in termini di capacità o di energia rinnovabile generata, essa fissa un volume obiettivo e il sostegno è assegnato ai progetti con il punteggio più elevato in base ai pertinenti criteri di concessione fino al raggiungimento del volume obiettivo.

3. Se la procedura di concessione di sovvenzioni è definita in termini economici, essa stabilisce una dotazione di bilancio massima che è assegnata ai progetti con il punteggio più elevato in base ai pertinenti criteri di aggiudicazione fino all’esaurimento della dotazione.

4. I volumi della procedura competitiva di concessione di sovvenzioni sono definiti in anticipo e non vengono adattati durante l’attuazione della procedura.

Articolo 23
Periodi di attuazione

1. I periodi di attuazione sono specifici per tecnologia e rispecchino realisticamente le tempistiche di realizzazione dei progetti per ciascuna tecnologia, mirando nel contempo a un livello significativo di sviluppo preliminare richiesto agli offerenti.

2. In deroga al paragrafo 1, nelle procedure di concessione tecnologicamente neutre o multitecnologiche, i periodi di attuazione possono essere uniformi per tutte le tecnologie al fine di selezionare i progetti e le tecnologie con i tempi di realizzazione più brevi senza discriminare quelle tecnologie che richiedono periodi di attuazione più lunghi.

3. I periodi di attuazione sono uniformi tra gli Stati membri, a meno che la Commissione non concluda, sulla base di esenzioni giustificate, come ad esempio attenuare gli svantaggi sistematici per i progetti situati in un determinato paese, che sia opportuno prevedere periodi di attuazione specifici per paese.

CAPO III

COORDINAMENTO DEL SOSTEGNO

Articolo 24
Finanziamento combinato e coordinamento del sostegno tra il meccanismo di finanziamento e altri strumenti unionali o nazionali

1. I progetti possono essere finanziati con finanziamenti combinati dal meccanismo e da altri programmi e/o strumenti dell’Unione o nazionali, pubblici o privati, nella misura in cui tali meccanismi pubblici nazionali sono conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato e gli stessi costi non sono finanziati due volte dal bilancio dell’Unione.

2. Ai fini del paragrafo 1:

(a) il meccanismo può coordinare i propri programmi di lavoro e la procedura di concessione, compresi il calendario, la procedura di presentazione delle domande e il monitoraggio, con i programmi di lavoro di altri fondi dell’Unione o nazionali;

(b) la combinazione di sostegno dal meccanismo e da altri strumenti o programmi dell’Unione non supera il costo totale del progetto;

(c) un progetto non combina finanziamenti provenienti dal meccanismo con i finanziamenti da regimi di sostegno degli Stati membri a favore delle stesse unità supplementari;

(d) la somma degli importi di sostegno rimborsabili e non rimborsabili per un determinato progetto a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, siano essi dell’Unione o nazionali, pubblici o privati, non supera il costo totale del progetto;

(e) il sostegno rimborsabile da strumenti o programmi dell’Unione per un determinato progetto non è utilizzato per prefinanziare una sovvenzione nel quadro del meccanismo per lo stesso progetto;

(f) una sovvenzione concessa nel quadro del meccanismo per un determinato progetto non è utilizzata per rimborsare il sostegno rimborsabile fornito da strumenti o programmi dell’Unione per lo stesso progetto.

CAPO IV

PAGAMENTI DEGLI STATI MEMBRI AL MECCANISMO E ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI STATISTICI

Articolo 25
Pagamenti degli Stati membri contribuenti

Sulla base dell’impegno vincolante degli Stati membri contribuenti a norma dell’articolo 10, la Commissione rilascia note di addebito allo Stato membro contribuente. Lo Stato membro effettua il pagamento sul conto indicato nella nota di addebito entro il termine ivi indicato.

Articolo 26
Assegnazione di benefici statistici agli Stati membri

1. L’energia rinnovabile generata da progetti che beneficiano di sovvenzioni finanziate esclusivamente dai pagamenti degli Stati membri attraverso il meccanismo dà luogo all’assegnazione di benefici statistici agli Stati membri partecipanti, in linea con l’articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 e secondo le modalità stabilite nell’invito a presentare proposte.

2. L’energia rinnovabile generata da progetti che beneficiano di sovvenzioni finanziate mediante il meccanismo esclusivamente da fondi dell’Unione o contributi privati non è statisticamente attribuita ai singoli Stati membri, ma è conteggiata ai fini dell’obiettivo vincolante dell’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

3. Gli Stati membri ospitanti ricevono una quota dei benefici statistici derivanti dall’energia rinnovabile generata da progetti situati sul territorio e ricevono sostegno dalle sovvenzioni finanziate da fonti diverse dai contributi degli Stati membri nel quadro della funzione abilitante del meccanismo. La distribuzione dei benefici statistici allo Stato membro ospitante è definita conformemente all’articolo 27.

4. I fondi dell’Unione o i contributi privati che danno luogo alla produzione di energia conteggiata ai fini dell’obiettivo vincolante dell’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 sono contabilizzati separatamente dal contributo collettivo degli Stati membri.

5. L’energia rinnovabile generata da progetti che beneficiano di sovvenzioni dal meccanismo finanziato con fondi provenienti dai pagamenti degli Stati membri, da un lato, e con fondi dell’Unione o contributi privati, dall’altro, comporta benefici statistici per gli Stati membri contribuenti proporzionalmente alla quota finanziata dai pagamenti degli Stati membri e secondo le modalità stabilite nell’invito a presentare proposte relativamente alla ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti. Per i benefici statistici per gli Stati membri ospitanti si applica il paragrafo 3.

Articolo 27
Ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti

1. L’energia rinnovabile attribuita agli Stati membri contribuenti e agli Stati membri ospitanti corrisponde all’energia rinnovabile generata dagli impianti che ricevono sostegno nel quadro di uno specifico invito a presentare proposte a cui gli Stati membri hanno partecipato.

2. L’energia rinnovabile generata da impianti sostenuti dal meccanismo determina benefici statistici per gli Stati membri contribuenti per un periodo di attuazione definito negli inviti a presentare proposte e comunicato agli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafi 7 e 8, calcolato sulla base della durata di vita economica o ammortizzabile prevista della tecnologia oggetto di sostegno. Trascorso tale periodo, tutti i benefici statistici vanno agli Stati membri ospitanti.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le energie rinnovabili prodotte da impianti che beneficiano del meccanismo sono attribuite statisticamente a norma della direttiva (UE) 2018/2001 e sono ripartite come segue:

(a) 80 % agli Stati membri contribuenti;

(b) 20 % agli Stati membri ospitanti.

4. La Commissione può proporre di discostarsi dalla ripartizione di cui al paragrafo 2 e di attribuire l’energia agli Stati membri contribuenti e ospitanti in un intervallo che va dal 50 % al 100 % per lo Stato membro contribuente e dallo 0 % al 50 % per lo Stato membro ospitante, dove il totale delle assegnazioni agli Stati membri contribuenti e agli Stati membri ospitanti è pari al 100 %. La ripartizione proposta è applicabile a uno specifico invito a presentare proposte e si basa sui seguenti criteri:

(a) la probabilità che l’invito susciti un interesse equilibrato degli Stati membri contribuenti e degli Stati membri ospitanti per garantire un’efficace concorrenza nell’invito a presentare proposte;

(b) la probabilità che l’invito si traduca nel versamento, da parte del meccanismo, di un sostegno scarso o nullo;

(c) i costi potenziali, compresi i costi di integrazione del sistema, in cui possono incorrere gli Stati membri ospitanti.

5. La Commissione informa gli Stati membri in merito all’attribuzione che intende includere nell’invito a presentare proposte in conformità all’articolo 7, paragrafi 7 e 8.

6. Nel caso di energia rinnovabile generata da un impianto che riceve sostegno nel quadro del meccanismo e che è ubicato in paesi terzi che partecipano al meccanismo, il 100 % dei benefici statistici è distribuito agli Stati membri contribuenti, in linea con l’articolo 11 della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 28
Comunicazione della produzione di energia e calcolo dei benefici statistici da parte della Commissione

1. Gli Stati membri ospitanti e i paesi terzi che partecipano al meccanismo e ospitano progetti sul loro territorio comunicano due volte all’anno alla Commissione i dati disponibili sulla produzione di energia in un determinato anno da progetti finanziati dal meccanismo: entro il 1o gennaio ed entro il 1o luglio dell’anno successivo all’anno di produzione.

2. I benefici statistici effettivi da assegnare agli Stati membri partecipanti sono calcolati annualmente dalla Commissione e comunicati agli Stati membri partecipanti entro il 1o ottobre dell’anno successivo all’anno di produzione e sono comunicati dagli Stati membri partecipanti conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001. I benefici statistici totali attribuiti corrispondono all’energia effettivamente prodotta, in linea con i dati e i valori di mercato comunicati dagli Stati membri.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione del funzionamento del meccanismo nell’ambito del riesame a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. La valutazione si concentra in particolare sulle sinergie tra il meccanismo e altri programmi pertinenti dell’Unione, sull’efficacia del meccanismo nel contribuire agli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, all’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, sull’efficacia del meccanismo nell’offrire forme rimborsabili di sostegno ai progetti e sull’efficacia della combinazione di forme di sostegno rimborsabile e forme di sostegno non rimborsabile mediante operazioni di finanziamento misto nel quadro dello strumento di sostegno agli investimenti dell’Unione.

3. Sulla base dei risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1, se del caso la Commissione presenta proposte per assicurare che il meccanismo faccia progressi verso il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione presenta i risultati delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2 al comitato dell’Unione dell’energia e li rende pubblici.

Articolo 30
Presentazione di relazioni

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al comitato dell’Unione dell’energia una relazione sul funzionamento del meccanismo e sul suo contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione per le energie rinnovabili per il 2030 e agli obiettivi del Green Deal europeo. La relazione è resa pubblica.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riferisce al comitato dell’Unione dell’energia e al Parlamento europeo in merito all’uso delle entrate con destinazione specifica esterne provenienti dagli Stati membri e dei fondi dell’Unione ricevuti dal meccanismo, all’importo del sostegno assegnato nell’anno precedente e ai fondi non impegnati rimanenti nel meccanismo.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Note   [ + ]

1. GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
2. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
3. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
4. Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

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