Eow di conglomerato bituminoso: il ministero dell'Ambiente è intervenuto in risposta a un interpello ambientale di Confindustria.
Il tema riguarda l’applicazione del D.M. n. 69/2018 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; in particolare, è stato chiesto di «confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:
- produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari 97.870 t/a;
- produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
- utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a
per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali».
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale di Confindustria 1° luglio 2024, n. 121226
Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3 septies D.Lgs. n. 152/2006
La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, al fine di ottenere dei chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69.
Nel dettaglio, con il decreto ministeriale 28 marzo 2018 n. 69, è stato emanato il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Regolamento con l’art 1 comma 1 stabilisce “criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto”. Tuttavia, viene fatta salva, all’art. 1, comma 2 la fattispecie, alla quale non si applica il regolamento de quo, del conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il ministero dell’Ambiente e del Territorio interviene nella disciplina con il regolamento 69/2018 anche - come evidenziato nei considerando del provvedimento - in ragione del fatto che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso .. e che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio.
Inoltre, il MITE riconosce che “sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”, a condizione che siano rispettati:
a) i requisiti tecnici di cui regolamento 69/2018;
b) le disposizioni della a normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.
Il regolamento 69/2018 si inserisce in un quadro normativo di riferimento – D.lgs. 152/2006 e Dm 5/02/1998 - introducendo nuovi elementi:
a) in primis, introduce la definizione giuridica del rifiuto “conglomerato bituminoso” (art. 2 del Dm 69/2018): il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:
1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
Tale definizione integra – quale normativa speciale - l’art 183 del D.lgs. 152/2006 e completa la previsione di cui allegato 1 sub allegato 1 del Dm 5/02/1998 che cita il conglomerato bituminoso al punto 7.6.
b) il secondo elemento di novità che il Dm 69/2018 introduce è la definizione della materia prima e/o prodotto ottenuto dai processi di recupero del rifiuto con l’art 2 lett b): «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Affinché il granulato di conglomerato bituminoso possa essere qualificato materia prima è necessario che i processi di recupero siano conformi ai criteri di cui all’art. 3 del Dm 69/2018 che, rinviando all’allegato 1, elenca gli scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali scopi sono tassativamente elencati in tre categorie:
1. miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
2. miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
3. produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Il Dm 69/2018 non fa alcun riferimento al Dm 5/02/1998 che, nell’All. 1 Sub allegato 1 al punto 7.6.4, individuando le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, si limita genericamente ad indicare:
a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;
b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
Trattassi, quindi, di indicazioni generiche che afferiscono al settore della costruzione strade e opere di ingegneria civile.
In particolare, il DM 5/02/1998 all’Allegato 4 individua le quantità massime che possono prodursi con attività di recupero ripartendo le quantità in tre attività di recupero, vale a dire:
Attività di recupero Tipologia Codice Rifiuto Descrizione Quantità (t/a)
2. miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia |
7.6 |
170302 |
Conglomerato bituminoso |
97.870 |
Produzione di conglomerati bituminosi |
7.6 |
170302 |
Conglomerato bituminoso |
50.230 |
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali |
7.6 |
170302 |
Conglomerato bituminoso |
85.000 |
A questo proposito, si evidenza che il Dm del 1998 all’art 7, comma 4, ne prevedeva un aggiornamento che, ad oggi, si ritiene opportuno anche alla luce del nuovo quadro normativo in quanto mai effettuato, nonostante la crescita di domanda nel mercato.
Il riferimento alle quantità del Dm 5/02/1998, con l’introduzione con il Dm 69/2018 di nuovi criteri tecnici, grazie ad interpello del 5/01/2018 numero Prot. 16293 ha permesso al MITE di fornire i primi chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 affermando che restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In sintesi, con tale interpello il MITE ha evidenziato che il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate di recupero.
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede cortesemente di confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:
- Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari 97.870 t/a;
- Produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
- Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a;
per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali.
Tale conclusione è suffragata in quanto i valori quantitativi di cui all’All. 4 del Dm 5/02/98 sono afferenti ad attività del settore della costruzione e la manutenzione delle strade e relative pertinenze (questo ultimo riferimento richiama la voci prodotti per l’edilizia), e non è in contrasto con quanto già espresso dal MITE con l’interpello citato, in quanto sarebbero comunque garantite le quantità di cui all’4 del Dm 5/02/1998 per le attività in regime di procedura semplificata art. 216 del D.lgs. 152/2006.
***
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 3 febbraio 2025, n. 19419
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prot. n. 121226 del 01-07-2024), Confindustria ha richiesto chiarimenti interpretativi circa l’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e, nello specifico, di “confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:
- produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari 97.870 t/a;
- produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
- utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a
per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- Nota prot. n. 16293 del 5 ottobre 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di “Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, volta a fornire chiarimenti interpretativi circa il rapporto intercorrente tra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e le previsioni del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 131053 del 15 luglio 2024 e acquisito con nota prot. n. 178693 del 2 ottobre 2024, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, appare utile riportare la definizione di “conglomerato bituminoso” come individuata dal decreto ministeriale n. 69 del 2018, quale "rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:
1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso”.
Il citato decreto ministeriale definisce altresì il “granulato di conglomerato bituminoso” come il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto ministeriale, i cui scopi specifici vengono così individuati dalla Parte a) dell’allegato 1:
1. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
2. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
3. per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Per quel che concerne il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, al punto 7.6.3 dell’allegato 1, suballegato 1, vengono individuate le seguenti Attività di recupero del conglomerato bituminoso ammesse alla procedura semplificata:
a) produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R5];
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
Al successivo punto 7.6.4, invece, vengono riportate le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;
b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
Dalla lettura di tali disposizioni sembrerebbe che tra gli utilizzi previsti dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per il granulato di conglomerato bituminoso non siano ricompresi anche i materiali per costruzioni di cui alla lettera b) del punto 7.6.4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
In merito al rapporto intercorrente tra i due decreti ministeriali, è intervenuta la nota di chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 16293 del 5 ottobre 2018, come correttamente riportato nell’istanza di interpello, che ha fornito elementi interpretativi in relazione alla specifica tipologia di rifiuto costituito da conglomerato bituminoso (codice EER 170302). Il Ministero, in quell’occasione, ha confermato come restino “valide ed efficaci tutte le disposizioni del dm 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Nello specifico, è stato rappresentato che il “dm n. 69/2018 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il dm 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a), b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate di recupero”.
Le quantità massime impiegabili di rifiuti non pericolosi in relazione alle diverse Attività di recupero ammesse a procedura semplificata sono individuate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come disciplinato all’articolo 7 del medesimo decreto ministeriale.
Pertanto, in considerazione degli utilizzi previsti dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per il granulato di conglomerato bituminoso, le quantità massime di rifiuti ammessi alle Attività di recupero in forma semplificata risulterebbero essere le seguenti:
In relazione al quesito proposto dall’istante, si rappresenta che il comma 1 del citato articolo 7 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 dispone che “La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata”.
Pertanto, la quantità massima impiegabile è specificamente individuata per ogni diversa attività di recupero ammessa, come puntualmente riportato al più volte citato l’allegato 4.
Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dispone che “La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4”.
Non appare dunque possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
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