Eow terre e rocce da scavo: interviene il minAmb con un parere in risposta a un interpello ambientale del Comune di Cerro Tanaro, in Provincia di Asti.
In particolare, l'amministrazione locale chiede chiarimenti :
a) sul rispetto in uscita i limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quinta, titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso;
b) sul rispetto anche (e non solo) dei criteri e dei limiti fissati dal D.M. 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica;
c) sul fatto che siano sufficienti lavorazioni meccaniche di trito vagliatura per ricondurre nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
d) su quali debbano essere i “tempi di attesa” strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤ 3.000 mc/cadauno;
e) se le autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 già rilasciate in assenza di parere vincolante di Arpa possano legittimamente continuare ad operare sino al loro rinnovo/riesame, oppure sino alla richiesta di una modifica sostanziale, oppure ancora sino a quando il produttore degli aggregati recuperati su base volontaria deciderà di sua iniziativa di sottoporre la sua autorizzazione ad una ulteriore valutazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino;
f) se sia possibile che alcuni rifiuti che possono essere recuperati in regime agevolato ai fini di un loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (piste interne, copertura giornaliera eccetera) secondo i dettami prescrittivi e vincolanti di cui al D.M. 5 febbraio 1998.
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Di seguito il testo del parere del Mase; il testo dell'interpello è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 3 novembre 2025, n. 204986
Oggetto: Interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” per alcune tipologie di terre e rocce da scavo non ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.
QUESITO.
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. n. 152 del 2006, il Comune di Cerro Tanaro (AT) ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” alle terre e rocce da scavo provenienti da attività di bonifica, riporti e materiali eterogenei di origine antropica. Nello specifico, l’interpello solleva plurimi quesiti, così formulati:
a) se sia corretto e cautelativo per la qualifica di EoW che le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, i rifiuti interrati, i riporti, etc., sottoposti a solo trattamento meccanico, possano indifferentemente rispettare in uscita i limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, Parte Quinta [Quarta], titolo V del d.lgs. n. 152/06 in base alla loro specifica destinazione d’uso;
b) se le terre e rocce da scavo sub a) debbano rispettare anche (e non solo) i criteri e i limiti fissati dal Dm 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica;
c) se siano sufficienti lavorazioni meccaniche di trito vagliatura per ricondurre nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica i cui limiti in entrata rientrano nella colonna B (sito ad uso commerciale e industriale);
d) quali debbano essere i “tempi di attesa” strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤ 3.000 mc/cadauno;
e) se le autorizzazioni ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 già rilasciate in assenza di parere vincolante di Arpa possano legittimamente continuare ad operare sino al loro rinnovo/riesame, oppure sino alla richiesta di una modifica sostanziale, oppure ancora sino a quando il produttore degli aggregati recuperati su base volontaria deciderà di sua iniziativa di sottoporre la sua autorizzazione ad una ulteriore valutazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino;
f) se è possibile che taluni rifiuti che possono essere recuperati in regime agevolato ai fini di un loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (piste interne, copertura giornaliera, etc...) secondo i dettami prescrittivi e vincolanti di cui al Dm 05/02/1998 e s.m.i., tra cui il test di cessione di cui all’allegato 3, e che non assumono neppure la qualifica di materia prima seconda, possano, per contro, essere comunque definiti EoW, seppur con destinazione specifica e in assenza del richiamato test di eluizione, posto che, come ricordato nel citato interpello novarese “(...) in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da
costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 – LN SNPA n. 41/2022.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 83254 del 5 maggio 2025 e acquisito con nota prot. n. 107583 del 6 giugno 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al quesito a), occorre osservare in primo luogo che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica nonché i rifiuti interrati sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, come esplicitamente disposto nell’allegato 1 del medesimo decreto: “Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”.
Per quanto attiene ai materiali di riporto, risulta necessario preliminarmente richiamare quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012: “Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”. Pertanto, il materiale di riporto classificato come rifiuto, qualora non provenga da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica, rientra nel campo applicativo del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, se allo stesso risulta attribuito uno dei codici EER ammessi dal medesimo regolamento.
Il citato decreto ministeriale, all’articolo 1, comma 2, esplicita la possibilità che le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, quando riguardano in tutto o in parte rifiuti diversi da quelli elencati al comma 1 oppure rifiuti riportati in tabella 1 ma destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'allegato 2, sono soggette al rilascio ovvero al rinnovo di autorizzazioni “caso per caso” ai sensi del comma 3 dell’articolo 184-ter del D.Lgs. n.152 del 2006.
Ciò determina che il primo quesito formulato si debba preliminarmente inquadrare attraverso l’evidenziazione dell’architettura del sistema ordinamentale dell’EOW che prevede l’esistenza di un decreto specifico (in questo caso appunto il D.M. 127 del 2024) tale da rappresentare la fonte di riferimento dominante.
L’ambito di applicazione chiarisce cosa viene regolato da esso (i rifiuti ammessi nell’ambito di applicazione al netto, pertanto, delle esclusioni) e cosa invece estraneo al medesimo per espressa previsione (le terre contaminate e i rifiuti interrati) e quello che pertanto debba essere regolato “caso per caso” (i rifiuti non ammessi o quelli astrattamente ammessi ma la cui utilizzazione è riferita a scopi specifici diversi”).
Nei limiti dei rifiuti ammessi (cfr. all. 1), il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, individua i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato in funzione degli scopi specifici di cui all’allegato 2 del regolamento stesso, e non della destinazione d’uso del sito di utilizzo proponendo un’impostazione diversa da quella attraverso la quale si indagano i procedimenti di bonifica posto alla base del ragionamento della richiesta di interpello.
La tabella 2 dell’allegato 1 del D.M. 127 del 2024, infatti, stabilisce limiti specifici da rispettare per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, differenziati in funzione di nove diversi scopi specifici previsti dall’allegato 2.
In particolare, i valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della tabella 2 si applicano ai lotti destinati agli scopi di cui alla lettera a) dell’allegato 2, mentre i valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della medesima tabella si applicano ai lotti destinati agli scopi di cui alle lettere da b) a g) dell’allegato 2. La disposizione stabilisce, infine, che per i lotti di aggregato recuperato destinati agli scopi di cui alle lettere h) e i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l’amianto riportato nella quinta colonna della citata tabella.
Impostazione strutturale del decreto - è lecito ricordare - che ha subito una costitutiva evoluzione tra la prima efficacia del D.M. 152 del 2022 (allorquando gli scopi erano limitati e differenti e non esisteva una distinzione rispetto ai riferimenti analitici declinati in una doppia colonna di parametri) e quella successiva (e al momento effettiva e cogente) del sopravvenuto D.M. 127 del 2024 in cui tali modifiche hanno preso forma.
Tanto premesso, le operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie escluse dall’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 sono soggette alle sole autorizzazioni “caso per caso” secondo i criteri e le garanzie indicate dall’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 all’interno delle quali va ricondotto il quesito.
Tali operazioni di recupero (i.e. tra le quali si annoverano anche le operazioni di trattamento meccanico indicate) risultano essere, quindi, disciplinate dalle prerogative esclusive delle singole autorità competenti regionali nell’ambito dell’iter autorizzativo con valutazioni specifiche puntuali volte a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, come richiesto dalla normativa all’esito dei preliminari pareri obbligatori garantiti dalle agenzie regionali competenti.
Con riferimento al quesito b) occorre precisare che il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 può rappresentare il documento tecnico di riferimento, ove pertinente, all’interno dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”. In proposito, giova rammentare che l’art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che ISPRA o l’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente partecipino alla procedura di rilascio dell’autorizzazione caso per caso rendendo il parere obbligatorio e vincolante all’autorità competente. In questo quadro si inseriscono le Linee guida SNPA n. 41/2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste, che forniscono indicazioni operative e individuano gli elementi utili da valutare in fase istruttoria, tra cui figurano, con riferimento alla verifica della condizione c) di cui al comma 1 del medesimo articolo 184-ter, anche i criteri EoW nazionali.
Con riferimento alla richiesta di cui alla lettera c) si rimanda a quanto rappresentato per la lettera a). In particolare, per le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica le amministrazioni competenti dovranno tener conto, nell’ambito della procedura autorizzativa, delle concentrazioni di inquinanti rilevate nelle matrici ambientali ai fini dell’individuazione delle lavorazioni idonee al raggiungimento dello scopo.
Relativamente al quesito di cui alla lettera d), l’allegato 1, lettera c), del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 prevede che, durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione dello stesso presso il produttore siano organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Non vengono invece fornite indicazioni in merito a un’eventuale miscelazione di lotti di aggregato recuperato effettuata successivamente alla verifica di conformità degli stessi.
Nell’ipotesi di autorizzazione “caso per caso”, fermo restando che il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 può rappresentare comunque un riferimento tecnico, le specifiche condizioni per la gestione dei lotti devono essere individuate dall’autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo.
In linea generale, si sottolinea che un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe, in ogni caso, avvenire solo tra materiali per i quali sia stata già verificata la cessazione della qualifica di rifiuto e per i quali sia previsto il medesimo scopo specifico, in modo da garantire che anche il prodotto ottenuto dalla miscelazione dei lotti rspetti i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale utilizzo.
In merito al quesito di cui alla lettera e), si precisa che l’articolo 8 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, dispone l’obbligo, per il produttore dell'aggregato recuperato, di presentare all’autorità competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della norma, un aggiornamento della comunicazione (ex art. 216 del D. Lgs. 152 del 2006) o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione (Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. 152 del 2006) e, che, nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni, il medesimo produttore possa continuare a operare in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento.
L’obbligo di adeguamento generalizzato ai criteri del regolamento grava infatti su tutti gli operatori ed è disposto in modo incondizionato dallo stesso articolo 8 del decreto, che non prevede alcuna esclusione per i soggetti che trattano, almeno, i rifiuti elencati nella tabella 1 dell’allegato 1. Si evidenzia infine che le Autorizzazioni “caso per caso”, rilasciate ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, in quanto non riguardano rifiuti oggetto del regolamento medesimo, ancorché conducano alla produzione di un aggregato recuperato, e che risultano rilasciate in data antecedente all’intervento normativo che ha introdotto al medesimo comma il “parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente” nel procedimento autorizzatorio, trova applicazione il principio tempus regit actum e conseguentemente le stesse restano valide sino a loro scadenza in funzione della quale dovranno procedere al rinnovo salvi i casi di riesame.
Con riferimento al quesito di cui alla lettera f), relativo all’utilizzo di rifiuti in discarica ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 per scopi ingegneristici, si rappresenta che la cessazione della qualifica di rifiuto si concretizza solo se sono integralmente rispettate le condizioni dell’articolo 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. Negli altri casi l’operazione si configura come ordinaria attività di recupero e non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’End of Waste.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.




