Esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici: per il registro vale solo l’invio telematico

Nota dell'Inail: dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online

Esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici.

"Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online".

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E' quanto si legge sul sito dell'Inail che richiama la nota del 1° febbraio 2021, inviata alle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro (il testo integrale è riportato di seguito).

Di recente è stato modificato il testo unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) relativamente alla disciplina sugli agenti cancerogeni e mutageni con il decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del ministro della Salute 11 febbraio 2021.

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Nota Inail 1° febbraio 2021

Oggetto: registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici. Obbligo di invio telematico.

Con circolari 12 ottobre 2017, n. 43, 15 maggio 2018 n. 22 e 4 dicembre 2018, n. 49 - a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio - l'Inail ha reso disponibile il servizio telematico denominato "Registro di esposizione", al fine di consentire ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di trasmissione espressamente previsto dal legislatore nell'ambito delle specifiche disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243, 260 e 280, 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato -utilizzabile in sede di rilascio dai soli datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché ai soggetti da essi abilitati, e successivamente esteso anche ai datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato- ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inali e dell'organo di vigilanza in considerazione del fatto che l'applicativo é immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite le credenziali in loro possesso.

Come disposto dalle sopracitate circolari, dal 12 ottobre 2017 per i datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat) e dal 14 maggio 2018 per datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato, decorre l'obbligo di utilizzo in via esclusiva del servizio telematico in oggetto.

Stante il periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico, si ritiene conclusa la necessaria fase di transizione connessa all'utilizzo dell'applicativo informatico, che ha previsto, nella sua prima applicazione, la disponibilità dell'Istituto ad acquisire e integrare nel richiamato applicativo i dati dei registri che i datori di lavoro hanno trasmesso in formato cartaceo o tramite PEC.

Si rappresenta, pertanto, che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio on line.

Qualora tuttavia, successivamente a tale data, dovessero pervenire ulteriori comunicazioni via PEC o in modalità cartacea, in una logica di fattiva collaborazione, si provvederà a contattare i datori di lavoro al fine di rappresentare la necessità di procedere all'invio telematico dei dati afferenti i Registri di esposizione in argomento nonché fornire adeguata assistenza nei casi in cui fossero rappresentate eventuali problematiche legate all'inserimento di tali dati.

Per quanto concerne l'accesso ai servizi on line disponibili sul portale dell'Istituto si rimanda alle istruzioni fornite con circolare n.39 del 19 ottobre 2020, rammentando che le credenziali Inail già rilasciate potranno essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021, mentre dal 1° ottobre 2021 sarà operativo esclusivamente l'accesso tramite SPID, CIE e CNS per tutte le categorie di utenti.

(finte Inail)

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