Modificato il tasso di interesse Inail

Circolare Inail n. 29 del 15 giugno 2026

(Modificato il tasso di interesse Inail)

Con la circolare n. 29 del 15 giugno 2026 Inail ha recepito la decisione della Bce che ha fissato al 2,40% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, aggiornando di conseguenza interessi di rateazione e sanzioni civili dal 17 giugno 2026.
Modificato il tasso di interesse Inail
Per i debiti rateizzati relativi a premi assicurativi e accessori, il nuovo tasso applicato alle domande presentate da tale data è pari al 4,40%, ossia il tasso Bce maggiorato di due punti.
Restano invece invariati i piani già in corso. In caso di ritardi o omissioni nei pagamenti, le sanzioni civili sono rideterminate: salgono al 7,90% annuo, oppure al 2,40% se il versamento avviene spontaneamente entro 120 giorni.
In situazioni di evasione, le sanzioni variano tra il 7,90% e il 9,90% a seconda dei tempi di regolarizzazione, con un limite massimo del 40% del dovuto. Sono previste riduzioni per aziende in procedure concorsuali, con tassi più contenuti legati al riferimento Bce.
Modificato il tasso di interesse Inail
Qui di seguito il testo integrale della circolare e in coda gli allegati.

 

Circolare Inail n. 29 del 15 giugno 2026
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

 

Oggetto

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

 

Quadro Normativo

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. Articolo 14.
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 116, comma 8.
  • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 “Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica”.
  • Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Articolo 30, commi 1, 2 e 3.
  • Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 gennaio 2026, n. 2 “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori: requisiti, criteri, modalità di accesso e di pagamento”.
  • Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 30 aprile 2026, n. 57 “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori: requisiti, criteri, modalità di accesso e di pagamento” di cui alla propria deliberazione 15 gennaio 2026, n. 2. Modifiche”.
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2026, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”. Articolo 14, comma 1.
  • Provvedimento della Banca centrale europea dell’11 giugno 2026 “Decisioni di politica monetaria”.

    Premessa

    La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026 (allegato 1), ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) (1) . Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 17 giugno 2026, variano, come di seguito illustrato, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56.

    1. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

    Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti in base all’articolo 14, comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 2026, n. 88. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 4,40%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (allegato 2).

    2. Sanzioni civili

    L’articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare Ë rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:

    • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione Ë pari al 7,90%;
    • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi Ë effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione Ë pari al 2,40%. L’articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria Ë effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:
    • al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, semprechÈ il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi Ë effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile Ë pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente al 7,90% (2,40% + 5,5%) e al 9,90% (2,40% +7,5%). La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

    Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese (2) . Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002, n. 1 (3) , ha previsto che:
    • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta Ë pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
    • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta Ë pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali. Nella medesima delibera, l’Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti. 4 Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,60%4 , a decorrere dal 17 giugno 2026, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

    __________

    Note

    (1) Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 (Gazzetta ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005) ha stabilito che le parole “tasso ufficiale di sconto” e “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea”.

(2) Art. 1, comma 220, legge 23 dicembre 1996, n. 662: Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

(3) Cfr circolare Inail 19 dicembre 2003, n. 73 alla quale è allegata la delibera Consiglio di Amministrazione Inail del 17 gennaio 2002, n. 1

 

(Modificato il tasso di interesse Inail)

 

(Photo credits)

Allegati

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