F-gas e Coronavirus: i chiarimenti del ministero dell’Ambiente

La circolare 8 maggio 2020, n. 33170 riguarda le scadenze delle certificazioni delle persone fisiche e delle imprese

Su F-gas e Coronavirus è intervenuto il ministero dell'Ambiente con la circolare dell'8 maggio 2020, n. 33170 in merito alla scadenza delle certificazioni delle persone fisiche e delle imprese.

La nota si è resa necessaria alla luce dell'art. 103, legge n. 27/2020, di conversione del D.L. "cura Italia", che ha disposto un'estensione della validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Tra questi rientra, appunto, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

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Il ministero dell'Ambiente è, quindi, intervenuto in merito:

  • all'estensione della validità;
  • all'aggiornamento del registro nazionale delle persone e delle imprese certificate.

 

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Di seguito il testo della circolare dell'8 maggio 2020, n. 33170.

Circolare del ministero dell'Ambiente con la circolare 8 maggio 2020, n. 33170

Oggetto: Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra

 

1. Introduzione.

Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile u.s., è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Tra gli articoli oggetto di modifica da parte del legislatore nella fase di conversione, vi è l’articolo 103 che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il comma 2 del citato articolo 103, nella versione modificata dal Parlamento in sede di conversione, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Come già precisato nella circolare di questo Ministero del 23 marzo 2020 (prot. n. 20460), il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.

Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

i)  presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;

ii)  presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;

iii)  nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;

iv)  nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.

Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.

Per il rilascio di nuove certificazioni nonché alle verifiche annuali di mantenimento delle stesse si rimanda alle specifiche circolari tecniche di Accredia, ed in particolare alla circolare informativa N° 03/2020, N° 04/2020 e N° 08/2020 e la circolare tecnica DC N° 06/2020.

2. Modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n 27 del 24 aprile 2020.

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.

2.1. Estensione della validità delle certificazioni.

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati accedono alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e provvedono, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.

Ai fini della concreta attuazione di quanto disposto dal citato articolo 103, comma 2, tutti i certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza.

Considerato che Accredia, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 di prorogare sino a 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato d’emergenza, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi).

2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate.

Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno visibili nella “Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

A supporto dell’attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di propria competenza rientranti in questa fattispecie.

La presente circolare è pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione, sul sito www.fgas.it e sul sito di Accredia.

 

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