Fertilizzanti: aggiornata la disciplina

Pubblicato il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021

Fertilizzanti: aggiornata la disciplina di cui all'allegato 6 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. È quanto ha stabilito il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2022, n. 28).

In particolare all'elenco degli inibitori della nitrificazione, è aggiunto il composto Nitrapyrin del quale sono indicati i livelli minimo e massimo calcolati come percentuale del contenuto di azoto minerale nitrificabile.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021.

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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021 

Aggiornamento dell'allegato 6 al decreto legislativo  n.  75  del  29
aprile 2010, recante:  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in
materia di fertilizzanti, a norma  dell'articolo  13  della  legge  7
luglio 2009, n. 88». (22A00670)

(in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2022, n.28)

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante

«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a

norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in

particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate

con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali che, tra  l'altro,  prevede  un  parere  della  commissione

tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Visto l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 7 luglio 2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto  2012,  n.  135,

con il quale le attivita' svolte dagli organismi collegiali  operanti

presso le pubbliche amministrazioni, in regime di  proroga  ai  sensi

dell'art. 68, comma 2 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono  definitivamente   trasferite   ai   competenti   uffici   delle

amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la domanda del 9 ottobre 2018, n.  28573,  con  la  quale  la

ditta Dow AgroSciences Italia S.r.l. ha chiesto l'inserimento  di  un

nuovo prodotto nell'allegato 6, «Prodotti ad azione  specifica»,  del

decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 19 marzo 2019  relativo  al  reciproco  riconoscimento

delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e

che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5

dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento  di  riorganizzazione

del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a

norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.

132» e successive modificazioni;

Vista la nota del 28 gennaio 2021, n. 26097,  dell'Unita'  centrale

di notifica del Ministero dello  sviluppo  economico  concernente  la

procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni

tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento  europeo

e del Consiglio del 9 settembre 2015, che  informa  che  la  relativa

procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito  alla  proposta

di modifica dell'allegati 6 del decreto legislativo 29  aprile  2010,

n. 75, di cui al presente decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e

sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte  dei  conti  in

data 29 marzo 2021 al n. 166;

Considerato che le modifiche di cui al  presente  provvedimento  si

riferiscono all'allegato 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.

75 e che le medesime sono coerenti con  quanto  previsto  dal  citato

decreto;

Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale

della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti

agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto

alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 18 maggio 2020;

Ritenuto necessario apportare le modifiche  citate  all'allegato  6

del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

1. All'allegato  6  «Prodotti  ad  azione  specifica»  del  decreto

legislativo 29 aprile 2010, n.  75,  recante  «Riordino  e  revisione

della disciplina in materia di fertilizzanti, a  norma  dell'art.  13

della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono  apportate  le  modificazioni

previste all'allegato 1 al presente decreto.

                               Art. 2

1. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro

dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA

firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate,

sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di

questa  misura  e'  sottoposta  al  regolamento  (UE)  2019/515   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  relativo  al

reciproco riconoscimento delle merci legalmente  commercializzate  in

un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE)  n.  764/2008,

che stabilisce procedure  relative  all'applicazione  di  determinate

regole tecniche nazionali a prodotti legalmente  commercializzati  in

un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 19 marzo  2019,  l'autorita'  competente  ai  fini

dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione

previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali.

                               Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso

un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei

fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in  conformita'

alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la

registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

                                                           Allegato 1

Allegato 6 - Prodotti ad azione specifica.

Al punto 2.1.1.  Inibitori  della  nitrificazione,  e'  aggiunto,

infine, il seguente prodotto:

=====================================================================

|            |           Minimo - massimo           |               |

|            |      di inibitore addizionabile      |               |

|            |calcolato in percentuale del contenuto|               |

|            |   di azoto minerale nitrificabile    |     Note      |

+============+======================================+===============+

|            |       Minimo     |      Massimo      |               |

+------------+------------------+-------------------+---------------+

|            |                  |                   |Non superare il|

|            |                  |                   | quantitativo  |

|            |                  |                   |massimo di 500 |

|            |                  |                   | g s.a./ha per |

| Nitrapyrin |        0,3%      |        0,6%       |     anno      |

+------------+------------------+-------------------+---------------+

 

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