Sostanze pericolose nelle Aee: modificato il decreto Rohs II con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2026, n. 144.
In particolare, il provvedimento attua le direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/Ue, 2025/2363/Ue e 2025/2364/Ue dell'8 settembre 2025 mediante modifica dell'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (decreto di attuazione della direttiva Rohs II).
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea
2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell'8 settembre 2025
mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(26A03088)
(Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2026, n.144)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, che prevede che all'aggiornamento e alla modifica delle
disposizioni degli allegati al medesimo decreto, derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Viste le direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE,
2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell'8 settembre 2025, che modificano,
adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva
2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo
del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, nei
componenti di vetro o di ceramica e come elemento di lega
nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame;
Ritenuta la necessita' di attuare le richiamate direttive delegate
2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE, provvedendo, a tal fine, a
modificare l'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il
punto 7 a) e' sostituito dal seguente:
Art. 2
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, i punti 7 c)-I e 7 c)-II sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
dopo il punto 7 c)-IV sono aggiunti i seguenti punti 7 c)-V e 7
c)-VI:
Art. 4
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, i
punti 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituiti dai
seguenti:
(*) L'esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se
queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca
dai bambini in condizioni d'uso normali o prevedibili. Si applica
tuttavia nei casi in cui e' possibile dimostrare quanto segue:
che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una
sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm² all'ora
(equivalente a 0,05 μg/g/h) e,
per gli articoli rivestiti, che il rivestimento e' sufficiente a
garantire che detto tasso di cessione non e' superato per un periodo
di almeno due anni in condizioni d'uso dell'AEE normali o
ragionevolmente prevedibili.
Ai fini della presente nota si ritiene che un'AEE o una parte
accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca dai bambini se
hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte
staccabile o sporgente di tale dimensione.».










