Finanza etica e sostenibile: il regolamento per gli operatori bancari è riportato nel decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 4 ottobre 2022, n. 209 (in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2023, n. 17).
Tra i requisiti che le banche devono osservare per rientrare tra gli operatori di finanza etica e sostenibile:
- la valutazione dell'impatto socio-ambientale dei soggetti finanziati previa concessione del finanziamento;
- la pubblicazione dei finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la loro erogazione;
- l'erogazione di almeno il 20 per cento dei finanziamenti a favore di soggetti no profit e delle imprese sociali.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 4 ottobre 2022, n. 209.
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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 4 ottobre 2022, n. 209
Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 111-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11
dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di
finanza etica e sostenibile. (23G00011)
(Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2023, n.17)
Vigente al: 5-2-2023
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che stabilisce che sono operatori bancari di finanza
etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita' ai
principi ivi indicati e, in particolare, i commi 2 e 4 che
dispongono, in favore degli operatori bancari di finanza etica e
sostenibile, la non concorrenza alla formazione del reddito
determinato ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, di una quota pari al 75 per cento delle somme
destinate a incremento del capitale proprio, nel rispetto dei limiti
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».
Visto, altresi', il comma 3 del citato articolo 111-bis, ai sensi
del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione
delle disposizioni dell'articolo 111-bis dalle quali non possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione
di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017;
Vista la legge 23 agosto 1988, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza con
nota n. 0860244 del 29 giugno 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2021;
Vista la comunicazione in data 2 agosto 2022 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) operatore bancario di finanza etica e sostenibile: l'operatore
bancario che conforma la propria organizzazione e la propria
attivita' alle prescrizioni attuative dell'articolo 3;
b) personale: i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e
collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne;
c) remunerazione: ogni forma di pagamento o beneficio, incluse
eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o
indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in
natura, in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi
professionali resi dal personale alla banca o ad altre societa' del
gruppo bancario. Non sono considerati remunerazione i pagamenti o
benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale,
che rientrano in una politica generale della banca e che non
producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al
controllo dei rischi;
d) TUB: il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua:
a) i requisiti ai quali gli operatori bancari conformano la
propria organizzazione e la propria attivita' per assumere, previa
attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori bancari
di finanza etica e sostenibile, al fine di usufruire
dell'agevolazione di cui all'articolo 111-bis del TUB, nel rispetto
del limite di spesa complessiva fissata annualmente dal comma 3 del
citato articolo;
b) la procedura per la richiesta e il riconoscimento della
agevolazione fiscale.
Art. 3
Operatori bancari di finanza etica e sostenibile
1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche
che conformano la propria attivita' ai principi di cui al comma 1
dell'articolo 111-bis del TUB, nel rispetto di tutti i seguenti
requisiti attuativi:
a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver
provveduto, attraverso apposite procedure interne, alla positiva
valutazione dell'impatto socio-ambientale del finanziamento e dei
soggetti finanziati secondo standard di rating etico
internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi di
sviluppo sostenibile elaborati dall'Unione europea, dalle Nazioni
unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, dall'Organizzazione internazionale del lavoro o da altre
organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o
convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e
tutela dei diritti umani. In ogni caso non sono conformi a standard
di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a
favore di persone giuridiche:
1) che operano, anche indirettamente, nella produzione o
scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti
umani;
2) che, nell'ambito della propria attivita', consumano energia
esclusivamente da fonti non rinnovabili;
3) di cui e' stata accertata in via definitiva la
responsabilita' per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani,
per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra
o di conflitto, o per gravi danni ambientali;
4) i cui amministratori, o i sindaci o i legali rappresentanti
sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le
violazioni o i danni di cui al punto 3;
b) rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i
criteri utilizzati per la loro erogazione, mediante apposita
relazione annuale consultabile anche sul proprio sito internet, nel
rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali;
c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come
risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti
iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a
favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112. Fino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono soggetti beneficiari
del finanziamento anche le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte negli appositi registri;
d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di
gestione, nonche' riserve di utili comunque denominate ai
partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari
partecipativi di cui all'articolo 2346, sesto comma, del codice
civile e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve
di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge; gli
utili sono reinvestiti nell'attivita' propria della banca;
e) adottano un sistema di governo societario e un modello
organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
1) numero di soci non inferiore a duecento;
2) divieto di esercitare il diritto al voto, ad alcun titolo,
per un quantitativo di azioni superiore al 10 per cento del capitale
sociale avente diritto al voto. A tal fine, rilevano i voti collegati
alle azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa'
controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona e i voti
attribuibili, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare
delle azioni;
3) meccanismi idonei a favorire la partecipazione dei soci in
assemblea, inclusa la possibilita' di esprimere il voto per
corrispondenza o mediante altri mezzi di voto a distanza;
4) forme consultive di coinvolgimento dei soggetti interessati,
quali soci o altri finanziatori, circa le linee di indirizzo della
banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;
f) ferme le disposizioni sulle «Politiche e prassi di
remunerazione e incentivazione» delle banche stabilite dalla Banca
d'Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il
rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non
supera il valore di 5. A tal fine:
1) il numeratore e' costituito dalla remunerazione totale,
fissa e variabile, corrisposta al soggetto con la remunerazione piu'
alta;
2) il denominatore e' costituito dalla media della
remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa quella del
soggetto con la remunerazione piu' alta.
2. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile
acquisiscono da un soggetto terzo e indipendente abilitato allo
svolgimento della revisione legale o da un organismo di
certificazione, come individuato dall'articolo 5, una attestazione
circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'attestazione
deve essere valida con riguardo all'esercizio a cui si riferisce la
richiesta di agevolazione di cui all'articolo 4.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e' dichiarata,
altresi', dall'organo di amministrazione dell'operatore bancario di
finanza etica e sostenibile.
4. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile danno
comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta attestazione
rilasciata ai sensi del comma 2; la comunicazione ha esclusivamente
finalita' informative, non e' condizione per la concessione
dell'agevolazione fiscale e da essa non discendono adempimenti a
carico della Banca d'Italia.
Art. 4
Agevolazione fiscale
1. Una quota pari al 75 per cento dell'utile dell'esercizio degli
operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito se
destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in
sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui detti utili
sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa
annuale stabilito dall'articolo 111-bis, comma 3, del TUB.
2. La destinazione degli utili e' attestata dal collegio sindacale
oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori
legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
3. Gli operatori bancari che intendono avvalersi dell'agevolazione
presentano, a pena di decadenza, dal 2 maggio al 23 maggio
dell'esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili di
cui al comma 1, apposita richiesta da inviare, tramite posta
elettronica certificata, all'Agenzia delle entrate, all'indirizzo
pubblicato sul sito istituzionale.
4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicati:
a) il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto
richiedente e del rappresentante legale;
b) il risparmio d'imposta corrispondente all'ammontare della
quota degli utili dell'esercizio destinati a riserva legale o ad
apposita riserva non distribuibile nella misura non eccendente il
limite di euro 200.000 di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
5. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto
per l'invio delle richieste di cui al comma 3, l'Agenzia delle
entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse
stanziate annualmente ai sensi dell'articolo 111-bis, comma 3, del
TUB e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto,
comunque ricondotto per ciascun beneficiario nel limite di euro
200.000, riconosce la quota pari al 75 per cento a tutti i
richiedenti solo se la spesa complessiva rientra nel limite massimo
annuale suddetto. In ogni altro caso, per assicurare il rispetto del
limite massimo annuale di spesa, determina la percentuale massima del
risparmio d'imposta attribuibile, sempre sulla base del rapporto tra
l'ammontare delle risorse annualmente stanziate e l'ammontare delle
richieste individuali ricondotte al limite suddetto, e la comunica
agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, tramite
pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun
beneficiario applica la suddetta percentuale per determinare il
risparmio d'imposta effettivamente fruibile.
6. L'attestazione della destinazione degli utili prevista al comma
2 e l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sono
acquisite dall'operatore bancario, a pena di decadenza
dall'agevolazione, prima della presentazione della richiesta di cui
al comma 3 e sono conservate a cura del beneficiario fino a quando
non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che
effettuano le attivita' di controllo.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui
redditi.
Art. 5
Organismo di certificazione
1. L'organismo di certificazione possiede un certificato di
accreditamento emesso a fronte della ISO/IEC 17065 in merito al
rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 e' rilasciato
ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008
dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. L'organismo di certificazione si serve di personale competente a
svolgere il processo di valutazione della conformita'. Nel gruppo di
verifica deve essere presente almeno un revisore legale.
4. L'organismo di certificazione rilascia l'attestazione di cui
all'articolo 3, comma 2, seguendo, per quanto riguarda la
periodicita' e la durata delle verifiche, quanto previsto dalla
ISO/IEC 17021-1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.