Opere idriche: le priorità per l’utilizzo del fondo di garanzia

La finalità è la copertura degli interventi previsti nel piano nazionale idrico, di carattere strategico e funzionali al servizio idrico integrato

Definiti gli interventi prioritari e i criteri di  utilizzo del fondo di garanzia delle opere idriche con la pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2019, n. 168.

Il fondo è finalizzato alla copertura degli interventi:

  • previsti nel piano nazionale idrico;
  • non ancora finanziati e avviati ma che si qualificano come necessari all'adeguamento  delle  infrastrutture idriche;
  • di carattere strategico;
  • funzionali al servizio idrico integrato.

All'Arera è affidato il compito di definire:

  • i requisiti soggettivi dei richiedenti;
  • le modalità di richiesta della garanzia;
  • le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto;
  • le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziament;
  • i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia;
  • le modalità di accantonamento;
  • le procedure di escussione e di surroga nei diritti  del creditore.

Di recente è stato adottato il piano straordinario per la realizzazione  di  interventi nel settore delle acque, come reso noto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con riferimento al decreto del ministro delle Infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il ministro delle  Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 6 dicembre  2018, n. 526.

Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019 

Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di  utilizzo
del Fondo di garanzia delle opere idriche. (19A04698) 

 

                  in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2019, n. 168

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 117, comma 2, lett. e) e s), della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la

concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica

utilita';

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la

definizione  e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i

compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e

dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23

ottobre  2000,  n.  60,  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione

comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante

disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento

dei conti pubblici, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22

dicembre 2011, n. 214, e in particolare  l'art.  21,  comma  19,  che

trasferisce  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  le

funzioni attinenti  alla  regolazione  e  al  controllo  dei  servizi

idrici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20

luglio 2012 recante l'individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'

per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al

controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,  comma  19,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221,  recante  disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

Visto, in particolare, l'art. 58, della legge n. 221 del 2015,  che

stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2016, e'  istituito

presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per  gli

interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche,

ivi comprese  le  reti  di  fognatura  e  depurazione,  in  tutto  il

territorio  nazionale,   e   finalizzati,   altresi',   a   garantire

un'adeguata tutela della risorsa idrica e  dell'ambiente  secondo  le

prescrizioni dell'Unione europea e contenimento degli oneri  gravanti

sulle tariffe;

Visto il comma 1, del citato art. 58, della legge n. 221 del  2015,

con il quale e' previsto che il  Fondo  sia  alimentato  tramite  una

specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato,  da

indicare separatamente in bolletta, volta anche  alla  copertura  dei

costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel  rispetto  della

normativa vigente e che gli interventi del Fondo  di  garanzia  siano

assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima

istanza,  secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  stabiliti  con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, altresi', il comma 2 dell'art. 58 della  legge  n.  221  del

2015 che prevede che, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,

di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze,

con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la

Conferenza unificata, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi  prioritari,  i

criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma  1,

con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi  gia'

pianificati  e  immediatamente  cantierabili,  nonche'   gli   idonei

strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e  dei

criteri contenuti nel decreto;

Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020, e, in particolare, l'art. 1:

a) comma 516, il  quale  prevede  che  per  la  programmazione  e

realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni

connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento

e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  con  decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il

Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del

turismo, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  con

il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di

regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  previa   acquisizione

dell'intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e'  adottato  il  Piano

nazionale  di  interventi  nel  settore  idrico,  articolato  in  due

sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;

b) comma 521, il quale prevede che gli  interventi  compresi  nel

Piano nazionale di cui al  citato  comma  516  della  medesima  legge

possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo;

c) comma 522, il quale al comma 1 dell'art.  58  della  legge  28

dicembre 2015, n. 221, ha aggiunto in fine il seguente periodo:  «Gli

interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia  dello

Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,  condizioni

e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze»;

d)  comma  524,  il  quale  prevede  che  il  monitoraggio  degli

interventi di cui ai commi 516 a  525  e'  effettuato  attraverso  il

sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati  delle

amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29

dicembre 2011, n. 229;

e) comma 528, il quale dispone che  la  denominazione  «Autorita'

per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»  e'  sostituita,

ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente» (ARERA);

Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  9  della  citata  direttiva

2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del citato decreto  legislativo

n. 152 del 2006, e' necessario  garantire  la  tutela  della  risorsa

idrica  attraverso  politiche  dei  prezzi  che   incentivino   l'uso

efficiente della stessa tenendo conto del principio  della  copertura

dei costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi  i  costi

ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»;

Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a  rete

di  rilevanza  economica  i  cui  costi  efficienti  di  gestione   e

d'investimento, compresi i costi ambientali e della  risorsa,  devono

essere  coperti  dalla  relativa  tariffa  e  garantire  l'equilibrio

economico finanziario della gestione e la  sostenibilita'  per  tutti

gli utenti;

Considerato che il settore del servizio idrico integrato  necessita

di  ingenti  investimenti  infrastrutturali  e  di  notevoli  impegni

finanziari per colmare il  gap  infrastrutturale  esistente  e  poter

garantire un servizio di qualita', anche  nel  settore  depurativo  e

fognario, che presenta numerosi  agglomerati  oggetto  di  infrazioni

comunitarie per non conformita' alla direttiva 91/271/CEE in  materia

di acque reflue, nonche'  nel  settore  degli  impianti  di  ritenuta

(dighe), comprese le adduzioni e derivazioni dagli stessi impianti di

ritenuta (invasi), che presentano criticita' dovute  a  interrimento,

perdita di tenuta o non adeguatezza o incompletezza  degli  stessi  e

difficolta'  di  completamento  degli  invasi   sperimentali   ovvero

mancanza delle infrastrutture di utilizzo;

Considerata la preminente necessita' di tutelare  l'ambiente  e  di

promuovere la coesione sociale e territoriale, nonche' di incentivare

le regioni, gli enti locali e gli  enti  di  governo  dell'ambito  ad

effettuare una programmazione  efficiente  e  razionale  delle  opere

idriche necessarie;

Considerato che,  per  raggiungere  le  predette  finalita'  e  per

assicurare la realizzazione degli investimenti programmati nonche' il

recupero del deficit infrastrutturale del settore idrico, deve essere

sostenuta la finanziabilita' dei programmi di investimento;

Considerato che, al  fine  di  agevolare  l'accesso  al  credito  e

l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico,  nel  rispetto

del  principio  di  copertura  integrale  dei  costi  efficienti   di

esercizio e di investimento  e  della  sostenibilita'  della  tariffa

applicata all'utenza, e' stato istituito, dal citato art.  58,  della

legge n. 221 del 2015, un Fondo di garanzia finalizzato a tale scopo;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 24 gennaio 2019;

Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con

nota prot. n. 3348 del 13 febbraio 2019;

Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare con nota prot. n. 5892 del 6 marzo 2019;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

con nota prot. n 6619 del 5 aprile 2019;

Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle  finanze

e con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto, l'espressione:

a) «Banche» indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «Comitato  di  valutazione  dei  rischi»  indica  l'organo  di

amministrazione del  Fondo  individuato  ai  sensi  dell'art.  9  del

presente decreto;

c) «Convenzione» indica la convenzione sottoscritta dall'EGA  con

il gestore, predisposta o adeguata sulla base della  convenzione-tipo

di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;

d) «EGA» indica l'Ente di governo dell'ambito definito  ai  sensi

dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) «Fondo» indica  il  Fondo  di  garanzia  delle  opere  idriche

istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

f) «Garanzia del valore di subentro» indica la garanzia, prestata

dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento

del «Valore di subentro riconosciuto» in relazione alle operazioni di

finanziamento  degli  interventi  di  cui  all'art.  5  del  presente

decreto;

g)  «Garanzia  di  rimborso  del  credito»  indica  la  garanzia,

prestata dal Fondo direttamente a beneficio dei soggetti finanziatori

o degli investitori, di rimborso del credito da questi ultimi vantato

nei confronti del gestore titolato per le operazioni di finanziamento

degli interventi di cui all'art. 5 del presente decreto;

h) «Gestore» indica:

1)  il  gestore  affidatario  del  servizio  idrico   integrato

operante nel relativo ambito territoriale  ottimale,  selezionato  ai

sensi del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  che  abbia

sottoscritto la convenzione di  affidamento  con  l'Ente  di  Governo

d'Ambito, e la convenzione in essere sia stata  adeguata  sulla  base

della convenzione-tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, adottata dall'ARERA con delibera  656/2015/R/IDR

del 23 dicembre 2015; i soggetti  salvaguardati  ai  sensi  dell'art.

172, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152;  i

soggetti salvaguardati ai  sensi  dell'art.  147,  comma  2-bis,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) il gestore  di  dighe,  aventi  le  caratteristiche  di  cui

all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle opere  di

derivazione e adduzione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra

le infrastrutture del sistema idrico integrato, siano funzionali alla

sua alimentazione con la cessione delle risorsa idrica;

i) «Gestore subentrante» indica il soggetto il  quale,  ad  esito

delle procedure di selezione o individuazione previste dalla legge  o

dalla convenzione,  risulti  titolato  a  subentrare  ad  un  gestore

uscente nell'affidamento del servizio idrico integrato;

l) «Gestore titolato» indica il gestore in possesso dei requisiti

di idoneita' per l'accesso al Fondo;

m) «Grandi dighe» indica gli sbarramenti di cui all'art. 1, comma

1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che superano  i quindici

metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di

metri cubi;

n) «Piccole dighe» indica gli sbarramenti diversi  da  quelli  di

cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  507  del  1994,

che non superano i quindici metri di altezza  e  che  determinano  un

invaso non superiore a 1 milione di metri cubi;

o) «Intermediari finanziari» indica gli  intermediari  finanziari

iscritti nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  106,  del  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

p) «Investitori» indica i titolari  di  strumenti  finanziari  ai

sensi dell'art. 151, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, o dell'art. 185, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

50, o di altri titoli di debito comunque emessi ai fini del  supporto

del  piano  degli  interventi  del  gestore  titolato,  con  scadenza

superiore ai diciotto mesi e un giorno;

q) «Opere di adduzione e derivazione»  indica  le  infrastrutture

che alimentano gli invasi sottesi dalle grandi dighe o derivano dagli

stessi  invasi  la  risorsa  idrica  per  le  diverse   utilizzazioni

(idroelettrica, potabile, irrigua, industriale) di  cui  all'art.  6,

comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  e  in  ogni  caso

funzionali al servizio idrico integrato;

r) «Piano nazionale idrico» indica il Piano nazionale adottato ai

sensi dell'art. 1, commi 516 e  seguenti,  della  legge  27  dicembre

2017, n. 205;

s) «Servizio idrico integrato (SII)» indica l'insieme dei servizi

pubblici di captazione, accumulo adduzione e distribuzione  di  acqua

ad usi  civili,  di  fognatura  e  depurazione  delle  acque  reflue,

compreso gli usi industriali  delle  acque  gestite  nell'ambito  del

servizio idrico integrato;

t) «Soggetti finanziatori» indica  le  banche,  gli  intermediari

finanziari, la Cassa depositi e prestiti o  la  Banca  europea  degli

investimenti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento a

medio/lungo termine, a copertura, totale o parziale,  dei  costi  per

gli investimenti nel SII del programma degli interventi  del  gestore

titolato;

u) «Valore di subentro» indica l'importo calcolato ai sensi della

convenzione e del metodo tariffario pro tempore  vigente,  dovuto  al

gestore uscente nei casi disciplinati dall'ARERA;

v) «Valore di subentro riconosciuto» indica il Valore di Subentro

coperto dalla garanzia  del  Fondo  in  relazione  ad  operazioni  di

finanziamento degli interventi di cui all'art. 5.

                               Art. 2 

                              Finalita' 

1. Il Fondo e' finalizzato al  potenziamento  delle  infrastrutture

idriche e al superamento di deficit  infrastrutturali  attraverso  la

realizzazione degli interventi di cui all' art. 5.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Fondo

sostiene  la  finanziabilita'  degli   investimenti   attraverso   la

concessione di garanzie a favore del gestore  titolato  del  servizio

idrico integrato o del gestore o concessionario per le grandi dighe e

le connesse opere di adduzione e derivazione nonche' per  le  piccole

dighe. Il Fondo opera anche attraverso  la  concessione  di  garanzie

dirette nei confronti di soggetti finanziatori  o  degli  investitori

secondo le modalita' previste nel presente decreto,  nel  decreto  di

cui al successivo art. 6 e nei provvedimenti attuativi adottati dalla

Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a norma

dell'art. 58, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento

e Bolzano che provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  in

conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle   relative   norme   di

attuazione.

                               Art. 3 

                       Oggetto della garanzia 

1. Per le finalita' di  cui  all'art.  2,  il  Fondo  interviene  a

supporto delle nuove operazioni di finanziamento degli interventi  di

cui all'art. 5 utilizzando, in via alternativa, i seguenti strumenti:

a) garanzia, prestata dal  Fondo  direttamente  a  beneficio  del

gestore titolato, di pagamento del «Valore di subentro riconosciuto»;

b)  garanzia  di  rimborso  del  credito  vantato  dai   soggetti

finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.

                               Art. 4 

                          Principi generali 

1. L'ARERA  definisce  le  modalita'  di  gestione  del  Fondo  per

l'accesso alle garanzie finanziarie nel rispetto di  quanto  previsto

dall'art. 5 e dei principi di tutela della concorrenza e  parita'  di

trattamento,  tenendo  conto  anche  delle  condizioni   di   mercato

applicate per la prestazione di attivita' similari.

2. L'ARERA definisce le modalita' di alimentazione della  dotazione

del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le garanzie concesse dal Fondo sono dirette,  incondizionate,  a

prima richiesta e conformi alla  disciplina  dell'Unione  europea  in

materia.

                               Art. 5 

      Criteri di valutazione per la concessione della garanzia 

1. L'ARERA prevede che la garanzia del Fondo sia  subordinata  alla

sottoscrizione  di  una  convenzione  di  affidamento  del   servizio

conforme alla Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  o

all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma

del servizio idrico integrato rilasciato dall'EGA per le gestioni  di

cui all'art. 1, comma 1, lettera h, numero 1, se previsto dal decreto

legislativo n. 152 del 2006, o di equivalenti garanzie per i soggetti

di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), numero 2.

2. La garanzia del valore di subentro e la garanzia di rimborso del

credito e' concessa, nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del

Fondo, secondo le modalita' definite dall'ARERA con il  provvedimento

di cui all'art. 58, comma 3, della legge  n.  221  del  2015,  e  con

priorita' per l'uso potabile, per la realizzazione di:

a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico;

b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino

come  necessari  all'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche   ai

parametri  di  qualita'  tecnica  fissati   dall'Autorita'   con   la

deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, con priorita'  per

gli interventi gia' pianificati e  immediatamente  cantierabili,  che

presentino una o piu' delle seguenti caratteristiche:

1. interventi da  realizzare  in  via  d'urgenza  e  funzionali

all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme

comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza  di  procedure

d'infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA

o da questi successivamente approvati e deliberati in  via  d'urgenza

di concerto con il gestore del SII;

2. interventi di carattere emergenziale, tra  cui  quelli  resi

necessari dal  rilevamento  di  sostanze  inquinanti  nelle  acque  e

funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualita' di  cui  alle

direttive comunitarie previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA

o da questi successivamente approvati e deliberati in  via  d'urgenza

di concerto con il gestore del SII;

3.  interventi   di   carattere   strategico,   funzionali   al

conseguimento  o  miglioramento  degli  obiettivi  di  qualita'   del

servizio  idrico  integrato,   interventi   volti   al   risanamento,

ammodernamento o  ampliamento  delle  reti  idriche  acquedottistiche

anche ai fini del contenimento delle perdite, previsti nei  Piani  di

ambito adottati dagli EGA o da  questi  successivamente  approvati  e

deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII;

4.  interventi  funzionali  al  SII,   necessari   e   urgenti,

finalizzati al recupero della capacita' di invaso delle grandi dighe,

al recupero della tenuta idraulica delle grandi dighe, alla messa  in

sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, al completamento  o

adeguamento sia  delle  grandi  dighe  sia  delle  infrastrutture  di

adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di  ritenuta,

previsti  nei  Piani  di  ambito  elaborati  dagli  EGA  o   indicati

direttamente dal Ministero delle infrastrutture e di  trasporti,  tra

cui  gli  interventi  disposti  dall'Autorita'  competente  ai  sensi

dell'art. 43, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. L'estensione  del  Fondo  ad  ulteriori  interventi  di  cui

all'elenco precedente, rilevanti per le finalita' di cui all'art.  2,

comma 1, non inclusi nella programmazione  dei  Piani  d'ambito,  ne'

inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere  sovraregionale

e nazionale, e' attuata previo Accordo in  conferenza  unificata,  ai

sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, purche' i medesimi interventi  siano  dotati  di

fonti, anche parziali di copertura  del  relativo  costo  e  ritenuti

indifferibili e urgenti.

c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti  nel  Piano

nazionale di cui  alla  lettera  a)  e  che  ricadono  in  una  delle

tipologie  di  cui  alla  lettera  b)  e  gia'  dotati   di   proprio

finanziamento.

 

                              Art. 6 

                        Garanzia dello Stato 

1. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima

istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le  modalita'

stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

da adottarsi ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge 28  dicembre

2015, n. 221.

                               Art. 7 

                   Modalita' di gestione del Fondo 

1. L'ARERA con il provvedimento di cui all'art. 58, comma 3,  della

legge n. 221 del 2015, ai fini dell'individuazione delle modalita' di

gestione del Fondo di garanzia, tenendo conto di quanto previsto  nel

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6,

definisce:

a) i requisiti soggettivi dei richiedenti;

b) le modalita' di richiesta della garanzia;

c) le modalita' e i termini di rilascio della garanzia del valore

di subentro riconosciuto, tenendo conto che tale valore  di  subentro

non puo' essere superiore al valore residuo  non  ammortizzato  degli

interventi di  cui  all'art.  5,  determinato  secondo  le  modalita'

stabilite a fini tariffari da ARERA, e che la  garanzia  puo'  essere

prestata unicamente in relazione ad operazioni di  finanziamento  dei

predetti interventi;

d) le modalita' e  i  termini  delle  garanzie  di  rimborso  dei

finanziamenti, tenendo  conto  che  i  finanziamenti  garantiti  sono

quelli a copertura del fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  richiesto

dagli interventi di cui all'art. 5;

e) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie  ammessi  al

rilascio della garanzia di cui alle lettere c) e d);

f) le modalita' di accantonamento, fissando  una  percentuale  di

accantonamento  non  inferiore  all'otto   per   cento   dell'importo

garantito;

g) le procedure di  escussione  e  di  surroga  nei  diritti  del

creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;

2. I casi di cessazione dell'affidamento per i  quali  deve  essere

previsto il pagamento  del  valore  di  subentro  riconosciuto  e  le

relative modalita' di liquidazione.

3. Ai fini del monitoraggio  e  della  verifica  del  rispetto  dei

principi e dei  criteri  contenuti  nel  presente  decreto,  l'ARERA,

avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici ed  ambientali

(CSEA) per il  controllo  sullo  sviluppo  degli  interventi  di  cui

all'art. 5:

a) acquisisce, anche tramite la Banca dati delle  amministrazioni

pubbliche (BDAP), il relativo cronoprogramma  recante  le  fasi  e  i

tempi di esecuzione dei medesimi;

b) acquisisce, anche tramite BDAP, periodicamente dati  volti  ad

accertare  lo  stato  di  avanzamento,  nonche'  il  dettaglio  delle

motivazioni  alla  base  di  eventuali  ritardi  nell'esecuzione  dei

lavori;

c) effettua controlli, anche nell'ambito delle istruttorie  volte

all'approvazione delle proposte  tariffarie  trasmesse  dai  soggetti

competenti,  tesi  ad  assicurare,  tra  l'altro,  che  non  vi   sia

duplicazione degli oneri a carico del SII;

d) a norma dell'art. 58, comma 4, della legge 28  dicembre  2015,

n.  221,  pubblica  nel  proprio  sito  istituzionale  lo  stato   di

avanzamento degli interventi realizzati.

                    Art. 8 

           Fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo 

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 58,  comma  1,  della

legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  l'ARERA  definisce  con  propria

delibera la componente  tariffaria,  da  indicarsi  separatamente  in

bolletta, destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei

costi di gestione  del  Fondo  medesimo  tenendo  conto  anche  delle

condizioni di mercato  applicate  per  la  prestazione  di  attivita'

similari.  I  costi  di  gestione  del  Fondo  sono  a  carico  della

componente tariffaria,  sulla  base  territoriale  rappresentata  dai

soggetti beneficiari, nel  limite  massimo  del  2  per  cento  delle

risorse assegnate al Fondo stesso.

2.  La  componente  tariffaria  e'  definita  tenendo  conto  della

finalita'  di  assicurare  al  Fondo  una  dotazione  sufficiente   a

soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo e' preposto,  mantenendo

altresi' in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso.

3. Nel disciplinare la componente tariffaria, l'ARERA assicura  che

il  Fondo  rispetti  un  rapporto  di  necessaria  coerenza  tra  gli

impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente

stabiliti dalla stessa ARERA.

      Art. 9 

            Natura ed organi di amministrazione del Fondo 

1. Il Fondo istituito presso la Cassa per i servizi  energetici  ed

ambientali  (CSEA)  costituisce  un  patrimonio  separato  privo   di

personalita' giuridica. CSEA gestisce il Fondo e concede le  garanzie

nel rispetto dei criteri del presente decreto, nonche' del decreto di

cui al precedente art.  6.  CSEA,  inoltre,  definisce  le  modalita'

operative in coerenza con  quelle  individuate  dall'ARERA  ai  sensi

dell'art. 7 e provvede, altresi', al  monitoraggio  degli  interventi

del Fondo e  del  rispetto  delle  condizioni  e  dei  termini  della

garanzia assegnata.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio

del rispetto delle disposizioni dell'art. 58 della legge n.  221  del

2015 che, come modificate dall'art. 1, comma 522, della legge n.  205

del 2017, ha  previsto  la  garanzia  dello  Stato  sugli  interventi

effettuati dal Fondo, nonche' dei principi e dei criteri previsti nel

presente decreto e nel decreto di cui al  precedente  art.  6,  ARERA

istituisce un Comitato di valutazione del  rischio  presso  CSEA.  Il

Comitato  e'  presieduto   da   un   rappresentante   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  ed  e'  composto  da   esperti   in

valutazione dei rischi finanziari in  rappresentanza  rispettivamente

del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero

dello sviluppo economico, nonche'  da  un  esperto  indipendente.  La

partecipazione  al  Comitato   di   valutazione   del   rischio   dei

rappresentanti dei Ministeri e' a titolo gratuito e ai componenti non

sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti

comunque denominati.

3. Il Comitato di valutazione del  rischio  esprime  il  parere  in

ordine alle  modalita'  operative  del  Fondo  ed  alle  proposte  di

interventi da ammettere a garanzia di rimborso del  credito,  tenendo

conto dei criteri di priorita' definiti all'art. 5 e  verificando  la

conformita' delle richieste alle previsioni  contenute  nel  presente

decreto e nel provvedimento di cui all'art. 6.

        Art. 10 

                      Obbligo di comunicazione 

1. La  Cassa  per  i  servizi  energetici  ed  ambientali  comunica

periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al

Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello  sviluppo

economico e all'ARERA  le  garanzie  concesse  e  lo  sviluppo  degli

investimenti.

2. La comunicazione indica l'elenco dei soggetti ammessi,  il  tipo

di garanzia fornita e il relativo valore,  le  condizioni  applicate,

l'elenco degli interventi ammessi a garanzia.

3. La CSEA fornisce semestralmente  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze e all'ARERA una relazione  di  monitoraggio  in  ordine

alla rischiosita' del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli

accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo.

4.  A  far  data  dal  31  dicembre  2019,   il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti e ARERA, sulla base dei dati di cui al

comma 1, relazionano annualmente alla  Conferenza  unificata  di  cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sulle

garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti.

Il presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi  di

controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

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