Formazione per conducenti professionali: modifiche anche in materia di sicurezza

Decreto 30 luglio 2021

Formazione per conducenti professionali.

Con il D.M. Infrastrutture 30 luglio 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 221 del 15 settembre 2021 - sono state dettate le disposizioni in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica per i conducenti professionali in base alla direttiva 2003/59/Ce, modificata dalla direttiva (Ue) 2018/645. Fra i contenuti del provvedimento - e quindi fra i contenuti dei corsi - non mancano indicazioni in materia di sicurezza sia per quanto riguarda l'operatore sia per quanto concerne le persone, i mezzi e i materiali trasportati.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, gli allegati con i certificati e gli attestati richiesti.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 30 luglio 2021

Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione
periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva
2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645. (21A05381)

(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione
I «Documento informatico» che detta disposizioni in ordine alla
dematerializzazione della documentazione amministrativa, prevedendo,
altresi', la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di
agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica
riduzione della documentazione in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha
recepito la direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante «Disposizioni
in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione
per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di
persone e cose, denominata qualificazione CQC»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di
qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente, delle relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in
materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica
per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi e dei titoli
attestanti detta qualificazione, al fine di attuare
l'informatizzazione delle procedure di comunicazione di avvio del
corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni;
Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad ottimizzare
le modalita' di fruizione dei corsi di formazione periodica,
prevedendo anche la possibilita' di erogarne un modulo all'anno,
nell'arco dei cinque anni di validita' della stessa, come previsto
alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto, altresi', opportuno procedere all'emanazione di un nuovo,
unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione
iniziale e formazione periodica per il conseguimento della
qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti
erogatori dei corsi;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente
per il conseguimento ed il rinnovo di validita' della carta di
qualificazione del conducente, in attuazione delle previsioni del
decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei
corsi;
b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalita' per il loro
svolgimento;
c) procedure di esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente e validita' del titolo abilitativo
conseguito;
d) attivita' di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui
soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarita' dei corsi stessi e
relative sanzioni.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi
di qualificazione iniziale e di formazione periodica

1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto, i corsi
di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'art.
1, possono essere svolti da:
a) autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida,
eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di
autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D, DE;
c) enti di formazione funzionalmente collegati ad:
1) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci,
membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli
autotrasportatori;
2) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone,
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni
territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.
2. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera c), devono
aver maturato, anche indirettamente all'interno delle predette
associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), punti 1), 2) e
3), almeno tre anni nel settore della formazione in materia di
autotrasporto.
3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende
esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di
persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero
di addetti alla guida non inferiore a ottanta unita'.

Art. 3

Requisito oggettivo del corpo docenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' requisito oggettivo
per il conseguimento del nulla osta di cui all'art. 5 o
dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione dei
corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, che il
soggetto erogatore degli stessi si avvalga di un corpo docenti
composto dalle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di
validita';
b) istruttore di guida, in possesso di patente di guida
comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in
corso di validita';
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico
iscritto all'ordine professionale che abbia svolto, per almeno due
anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto. In alternativa al docente
medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui
all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286
del 2005, la docenza potra' essere affidata ad uno psicologo che
abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in
psicologia del traffico;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e che abbia maturato almeno due
anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto o che abbia
pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione
aziendale:
1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
che di merci;
2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che abbiano svolto, per almeno due anni, attivita' di docenza
nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di
autotrasporto.
3. Gli enti di formazione autorizzati ad erogare solo la parte
teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, o i soli corsi per la formazione periodica, ai sensi del
medesimo art. 6, comma 3, nonche' le aziende di trasporto pubblico
locale autorizzate ai sensi dell'art. 7 non hanno l'obbligo di
avvalersi dell'istruttore di guida.

Art. 4

Requisito oggettivo di locali ed attrezzature

1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento del nulla
osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione
iniziale e di formazione periodica, oltre il requisito di cui
all'art. 3, la disponibilita', almeno:
a) quanto ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica,
di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di
locali conformi a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto pubblico
locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera c), e
comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di
una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli
allievi e servizi igienici, conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
In ogni caso la superficie dell'aula destinata agli allievi deve
garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali
e la proporzione tra la superficie dell'aula ed i posti a sedere
degli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
2. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie
minore rispetto a quella indicata nel comma 1.
3. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di
autotrasporto a nome dell'ente di formazione, ai relativi corsi
possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora
invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto
sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi corsi possono
partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa.
4. Nell'aula sono presenti:
a) un personal computer o un notebook con connessione internet
attiva;
b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base
biometrica, di cui all'art. 22, connesso con l'applicativo dedicato
di cui all'art. 13.
5. Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo e
digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:
a) le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) descrizione degli interventi di primo soccorso;
e) segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi
sporgenti;
f) descrizione delle principali componenti del motore a
combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; descrizione delle
principali componenti del motore a trazione elettrica;
g) gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della
carrozzeria degli autoveicoli;
i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli
impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) raffigurazione gli organi di traino dei veicoli industriali,
le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del
tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del
rimorchio;
n) pannelli con fasce di ingombro.
6. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica
dichiarano di disporre, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317, di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle
caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle
patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e
successive modificazioni.
7. Nei soli casi di cui all'art. 6, comma 1, gli enti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), devono disporre di veicoli muniti di
doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli
utili al conseguimento delle patenti:
a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, quando effettuano la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del
citato decreto legislativo n. 59 del 2011, quando effettuano la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
9. Tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento della parte
pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati di
tachigrafo analogico o digitale.

Art. 5

Procedimento per il rilascio del nulla osta alle autoscuole ed ai
centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica

1. Al fine di organizzare ed erogare corsi di qualificazione
iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i centri di
istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione generale
territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui
sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di
essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'autoscuola o al
centro di istruzione automobilistica.
2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia il nulla osta
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica.
3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al
comma 1 richiedono alla Direzione generale territoriale competente
l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno
tre giorni liberi prima del loro verificarsi dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla
disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,
non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del
termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.
4. L'autoscuola che aderisce ad un consorzio che ha formato un
centro di istruzione automobilistica, puo' richiedere il nulla osta
all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale specificando
di svolgerne solo la parte teorica, demandando la parte pratica al
centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di rilascio del nulla
osta indica il numero di targa dei veicoli messi a disposizione dal
predetto centro di istruzione e, in allegato, una dichiarazione di
quest'ultimo attestante la disponibilita', in favore dell'autoscuola
medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte
pratica del corso.
5. Nel caso di cui al comma 4, il nulla osta e' rilasciato
all'autoscuola, che e' responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche di
eventuali irregolarita' commesse dal centro di istruzione
automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso allo
stesso demandata.
6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del comma
5, al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha
formato il centro stesso. L'allievo cosi' conferito e' iscritto nei
registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di
cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro stesso.
Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.

Art. 6

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti di
formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e
formazione periodica o di sola formazione periodica

1. Al fine di organizzare ed erogare i corsi di qualificazione
iniziale, sia per la parte teorica che pratica, e di formazione
periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente
allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), inviano apposita richiesta di
autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i
curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione
per organizzare corsi di qualificazione iniziale per l'erogazione
della sola parte teorica del corso, demandando la parte pratica ad
un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica, titolare
di nulla osta ai sensi dell'art. 5. In tal caso, l'istanza di
rilascio dell'autorizzazione indica il soggetto che provvede
all'erogazione della parte pratica del corso e del numero di targa
dei veicoli da questo messi a disposizione, nonche' espressa
dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilita', in
favore dell'ente, di istruttori e veicoli per l'espletamento della
parte pratica del corso.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione
anche per organizzare ed erogare solo corsi di formazione periodica
per la carta di qualificazione del conducente afferente allo
specifico settore.
4. La Direzione generale territoriale competente, verificata la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia l'autorizzazione
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai commi
1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente all'istanza di
cui al comma 3.
5. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno
tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla
disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,
non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del
termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.

Art. 7

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle aziende di
servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone per
l'erogazione dei corsi di formazione periodica

1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi di
formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico locale
di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo apposita richiesta di
autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i
curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda.
2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al
comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in favore
dei propri dipendenti, dei corsi di formazione periodica per il
trasporto di persone.
3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno
tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla
disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,
non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del
termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.

Art. 8

Accesso ai corsi

1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto
da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica e'
richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B
nonche', nel caso di corso di qualificazione iniziale per il
trasporto di persone, una eta' non inferiore a 21 anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della parte
pratica del corso relativa alle ore di guida, e' altresi' condizione
minima il possesso:
a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto
da un ente di formazione di cui all'art. 4 e' richiesto il possesso
della patente di guida almeno della categoria:
a) C1 o C1E, per conseguire la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale accelerato cui all'art. 19, comma
2-bis), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive
modificazioni;
b) C o CE, per conseguire la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma
2, del decreto legislativo n. 286 del 2005 o di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma
2-bis;
c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005;
d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19, comma
2, o a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale
accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 286 del 2005.

Art. 9

Programma del corso di qualificazione
iniziale ordinario e disciplina delle assenze

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinario, sia
per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata
di duecentottanta (280) ore, suddivise in duecentosessanta (260) ore
di corso teorico e venti (20) ore di corso pratico.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4,
rispettivamente alle lettere a) e b).
3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono
individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis,
1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo 286
del 2005, consta di duecentoventi (220) ore ed e' suddivisa in tre
aree:
a) area circolazione stradale (135 ore) comprende: conoscenza
delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in
maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di
funzionamento; capacita' di ottimizzare il consumo di carburante;
capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare
la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo;
capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai
pericoli della strada La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a);
b) area autotrasporto (50 ore), comprende: conoscenza del
contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa
regolamentazione; capacita' di prevenire fenomeni e traffici
criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine
dell'azienda. La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
c) area medica (35 ore), comprende: sensibilizzazione agli
infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire i rischi fisici;
consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. La
docenza delle materie di questa area e' di competenza del medico, o
dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c);
4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
quaranta (40) ore e si articola nelle seguenti materie:
a) per il trasporto di cose, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.4, 2.2, e 3.7, del decreto legislativo n. 286 del
2005: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato,
nonche' delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della
transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
b) per il trasporto di persone, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.5, 2.3, e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del
2005 e successive modificazioni: capacita' di assicurare la sicurezza
e il comfort dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica
sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di
persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie
di questa parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione
aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7,
rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza delle del programma
del corso pratico, parte comune e specialistica, e' di competenza
dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
6. La parte comune del corso pratico consta di quindici (15) ore e
si articola nei seguenti moduli:
a) modulo 1, guida in autostrada (2 ore);
b) modulo 2, uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di
illuminazione e di emergenza (2 ore);
c) modulo 3, uso degli attrezzi per interventi di piccola
manutenzione ordinaria (1 ora);
d) modulo 4, sostituzione pneumatico (1 ora);
e) modulo 5, montaggio catene da neve (2 ore);
f) modulo 6, uso del cronotachigrafo (1 ora);
g) modulo 7, manovre di precisione: slalom, retromarcia in un
passaggio stretto (3 ore);
h) modulo 8, manovre di frenata di emergenza (3 ore).
7. La parte specialistica del corso, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
cinque (5) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) per il trasporto di cose:
1) modulo a.1) esercizi di sistemazione del carico e
posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della
merce (1 ora);
2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico
(1 ora);
3) modulo a.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
4) modulo a.4) uso degli estintori (1 ora);
b) per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) uso degli estintori, sperimentazione del
funzionamento dei sistemi di emergenza quali, a titolo
esemplificativo, uscite di sicurezza, stacca batterie (1 ora);
2) modulo b.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle
variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
3) modulo b.3) manovre particolari, quali posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli (30
minuti);
4) modulo b.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore (2 ore);
5) modulo b.5) esercizi per il perfezionamento di una guida
confortevole per i passeggeri (1 ora).
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere a), b), g) e h) e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e
3), e lettera b), punti 3), 4) e 5) sono individuali. La rimanente
parte di programma del corso pratico puo' essere anche svolta con
lezioni collettive e dimostrative.
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere g) e h), e di cui al comma 7, lettera a), punto 3), e lettera
b), punto 4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta
qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita' e registrate nella
memoria del simulatore stesso.
9. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, otto ore di guida
individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte
anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto
la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che
abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di
conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella
del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,
l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega
all'esercizio di tale attivita', che deve essere tenuta a bordo
durante le esercitazioni.
10. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso
pratico di cui al comma 6, lettere c), d), e) e f) possono essere
erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di
ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle
ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Con
decreto dirigenziale sono dettate le disposizioni relative alle
caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari a
garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualita' ed
efficacia della formazione, con particolare riferimento
all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di
controllo.
11. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quaranta
(40) ore di assenza, di cui non piu' di ventotto (28) relative alla
parte comune del corso, e non piu' di dodici (12) relative alla parte
specialistica.
12. Alle venti (20) ore di lezione del corso pratico non sono
consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro due mesi
dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di
frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il
mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

Art. 10

Programma del corso di qualificazione
iniziale accelerato e disciplina delle assenze

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerato,
sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha
durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore
di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4,
rispettivamente alle lettere a) e b).
3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono
individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis,
1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286
del 2005, consta di centodieci (110) ore ed e' suddivisa in tre aree:
a) area circolazione stradale sessantotto (68) ore comprende:
conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per
usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche
e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter
controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le
anomalie di funzionamento; capacita' di ottimizzare il consumo di
carburante; capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e
di adattare la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo;
capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai
pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a);
b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende: conoscenza
del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa
regolamentazione; capacita' di prevenire fenomeni e traffici
criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine
dell'azienda. La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione
agli infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire i rischi fisici;
sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; consapevolezza
dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. La docenza delle
materie di questa area e' di competenza del medico, o dello psicologo
per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c);
4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie:
a) per il trasporto di cose, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7, del decreto legislativo 286 del
2005, capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato,
nonche' delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della
transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
b) per il trasporto di persone, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del
2005: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei
passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto
di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del
contesto economico dell'autotrasporto di persone e
dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa
parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7,
rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza del programma del
corso pratico, parte comune e specialistica, e' di competenza
dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore e trenta
minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora);
b) modulo 2) uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di
illuminazione e di emergenza (1 ora);
c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti);
e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
f) modulo 6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un
passaggio stretto (2 ore);
g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore).
7. La parte specialistica del corso, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) per il trasporto di cose:
1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita'
(30 minuti);
2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico
(1 ora);
3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti);
4) modulo a.4) esercizi di sistemazione del carico e
posizionamento in sicurezza del veicolo per carico e scarico della
merce (30 minuti);
b) per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza
del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
2) modulo b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (un'ora e
trenta minuti);
3) modulo b.3) esercizi per il perfezionamento di una guida
confortevole per i passeggeri (30 minuti).
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere a), b), f) e g), e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e
2), e lettera b), punti 1), 2) e 3), sono individuali. La rimanente
parte di programma del corso pratico puo' essere anche svolta con
lezioni collettive e dimostrative.
9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere f) e g), possono essere svolte anche su un simulatore di alta
qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita' e registrate nella
memoria del simulatore stesso.
10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, quattro ore di
guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,
sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto
che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di
conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella
del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,
l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega
all'esercizio di tale attivita', che deve essere tenuta a bordo
durante le esercitazioni.
11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso
pratico di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), possono essere
erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di
ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle
ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 11, ultimo
periodo.
12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti (20)
ore di assenza, di cui non piu' di quattordici (14) relative alla
parte comune del corso e non piu' di sei (6) relative alla parte
specialistica.
13. Alle dieci (10) ore di lezione del corso pratico non sono
consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro un mese
dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di
frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il
mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

Art. 11

Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per
titolari di attestato di idoneita' alla professione di
autotrasportatore e disciplina delle assenze

1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa
al trasporto di cose:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera
a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale
ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera
a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale
accelerato.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al
trasporto di persone:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera
b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale
ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera
b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale
accelerato.
3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al
massimo, dodici (12) ore di assenza nei corsi di qualificazione
iniziale ordinari, ovvero al massimo sei (6) ore nei corsi di
qualificazione iniziale accelerati. Alle ore di lezione del corso
pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze.
Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze
devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del
corso di qualificazione iniziale. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il
rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
4. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso
alla professione di autotrasportatore, che intendono conseguire la
carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 3 e 6, se
seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 3 e 6, se
seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.
5. Alle lezioni di cui al comma 4 sono consentite, al massimo,
ventotto (28) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale
ordinari, ovvero al massimo quattordici (14) nei corsi di
qualificazione accelerati. Alle ore di lezioni del corso pratico, non
sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di
frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla
fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine di quello
accelerato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il
mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
6. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso
alla professione per il trasporto di persone nonche' di carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneita'
professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di
merci nonche' di carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano
esclusivamente il programma del corso pratico, ordinario o
accelerato, relativo al tipo di qualificazione iniziale che intendono
conseguire. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che
accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio
dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere
recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di
qualificazione iniziale. Il mancato recupero delle ore di assenza non
consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione
dell'intero corso.
7. Il titolare di attestato di idoneita' professionale per
l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi del
comma 6, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la
quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione
all'ufficio motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del
corso stesso.
8. Alla disciplina dei programmi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11, se
trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinario, ovvero di cui
all'art. 10, commi 8, 9, 10 ed 11, se trattasi di corso
qualificazione iniziale accelerato.

Art. 12

Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale

1. Gli allievi iscritti ai corsi di qualificazione iniziale sono
registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione
dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui
all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione
inziale sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo.
Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli
enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c), comunicano all'ufficio motorizzazione civile
competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione
generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi
prima dell'avvio di ogni corso, tramite l'applicativo di cui all'art.
13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli
allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico.
Nel caso di autoscuola che si avvale dei veicoli in disponibilita'
del consorzio a cui aderisce, la comunicazione di inizio corso reca
altresi' l'indicazione del centro di istruzione automobilistica a cui
e' demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Almeno entro
tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio della parte pratica del
corso, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli
enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c), comunicano all'Ufficio motorizzazione civile
competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione
generale territoriale, sempre tramite l'applicativo di cui all'art.
13, il calendario delle lezioni relative al programma pratico, ivi
comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi degli
articoli 9, comma 10 e 10, comma 10, nonche' il luogo in cui ha
inizio e termine ogni lezione di guida o fuori sede di cui al comma
11. Entro il medesimo termine, il responsabile del centro di
istruzione automobilistica a cui e' demandata l'erogazione della
parte pratica conferma, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il
relativo calendario delle lezioni. L'inosservanza di tali
adempimenti, nei predetti termini, comporta l'impossibilita' di
avviare l'erogazione delle lezioni, rispettivamente, della parte
teorica e di quella pratica del corso.
3. Nel caso di cui all'art. 6, comma 2, il responsabile del corso
e' individuato presso l'ente di formazione. La comunicazione di cui
al comma 2, effettuata dal medesimo ente, reca altresi' l'indicazione
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a cui e'
demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Il responsabile
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica conferma,
prima dell'avvio dell'intero corso di qualificazione iniziale e
tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni
relative alla parte pratica. L'inosservanza di tale adempimento, nel
predetto termine, comporta l'impossibilita' di avviare il corso.
4. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti e'
comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i
sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale
variazione del calendario dei corsi e' comunicata, sempre con le
medesime modalita', almeno entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di
variazione.
5. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si
verifichino situazioni di indisponibilita' del docente o
dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione
giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso
comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui
all'art. 13, senza indugio e, comunque, entro quindici minuti
dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.
6. Le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono
svolte, secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2 o sue
eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5,
presso le sedi e le aule autorizzate con i provvedimenti di nulla
osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.
Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore
8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle
ore 18,00, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non
superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o
tre ore.
7. La rilevazione della presenza alle lezioni teoriche e'
effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui
all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che
registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per
ogni lezione o blocco di lezione. L'attivita' di rilevazione della
presenza e' svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o
del docente.
8. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata
automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti
dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore
della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile
registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo
quanto stabilito dal comma 9.
9. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art.
13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti
minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso
posta elettronica certificata, all'ufficio motorizzazione civile
competente per territorio. Tale comunicazione contiene la
documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali
attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e
assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a
due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito modulo
dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le
firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente
delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi
precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del
malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le
funzionalita' ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o
docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte
e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta
elettronica certificata.
10. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne
all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di
collegamento internet, indisponibilita' dell'hardware,
malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la
procedura di emergenza di cui al comma 9 non puo' essere utilizzata e
le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il
docente o il responsabile del corso provvedono quindi a comunicare la
conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui
al comma 4.
11. Le lezioni relative alla parte pratica del corso, ivi comprese
quelle svolte su simulatore o in area privata:
a) sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del
comma 2, o sue eventuali variazioni parimenti comunicate ai sensi dei
commi 4 e 5;
b) hanno inizio presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di
nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli
5 e 6, ovvero presso altro luogo, parimenti comunicato, anche
eventualmente quello dove si conclude l'ora di lezione relativa alla
parte pratica del corso immediatamente precedente;
c) hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non
superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata compresa
tra due e tre ore, fatta eccezione per le esercitazioni di guida che
possono avere durata minima di un'ora. Durante le esercitazioni di
guida, l'istruttore utilizza la propria carta tachigrafica.
12. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il
sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed ai fini della rilevazione
della presenza per tali lezioni si applicano le disposizioni dei
commi 8, 9 e 10. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano per le lezioni pratiche di guida o lezioni collettive
dimostrative che si erogano fuori dalla sede autorizzata, che possono
svolgersi nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00
alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e per la
cui rilevazione delle presenze si applicano le disposizioni del comma
13.
13. Nel caso di lezioni pratiche di guida o dimostrative collettive
che si svolgono fuori dalla sede autorizzata, ai fini della
rilevazione della presenza dei partecipanti, l'istruttore registra in
loco, su modulo cartaceo conforme a quello previsto all'allegato 1
del presente decreto, le informazioni relative a ciascuna lezione o
ciascun blocco di lezione fuori sede, collettiva o individuale di
guida da erogarsi in forma individuale, affinche' ciascun allievo, in
occasione dell'inizio e della fine della lezione, nonche' dell'inizio
di ogni eventuale blocco di lezione, previo riconoscimento a mezzo di
esibizione di documento di identita' personale, apponga la propria
firma. Il modulo e' quindi sottoscritto anche dall'istruttore.
L'eventuale assenza di un allievo e' annotata dall'istruttore entro
quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera e di ciascun
successivo blocco di essa. Le informazioni registrate sul modulo
cartaceo sono inserite nell'applicativo di cui all'art. 13, al piu'
tardi il giorno successivo ed in ogni caso prima dell'inizio di nuove
lezioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. La
durata delle lezioni e' attestata dal disco del cronotachigrafo
analogico o dalla stampa emessa dal cronotachigrafo digitale. I
dischi o le stampe afferenti alle lezioni di guida sono archiviati
presso i locali dell'ente erogatore del corso entro il giorno
successivo a quello in cui si e' svolta la lezione di guida
individuale e sono conservati dall'ente erogatore del corso per
cinque anni a decorrere dalla fine dei corsi afferenti.
14. Al termine dei corsi di qualificazione iniziale di cui agli
articoli 9 e 10, o di integrazione della qualificazione di cui
all'art. 11, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei
requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia
il relativo attestato di fine corso di qualificazione iniziale, il
cui modello e' disciplinato con il decreto di cui al predetto art.
13.
15. L' attestato ha validita' di dodici mesi a decorrere dalla data
di fine corso.
16. Non e' consentito frequentare due o piu' corsi
contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo,
da venticinque partecipanti. Non possono frequentare il medesimo
corso allievi che, all'atto dell'iscrizione, non hanno conseguito la
patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono
conseguire ed allievi che invece ne siano gia' titolari.

Art. 13

Applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione
e per la rilevazione delle presenze ed assenze

1. Presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione,
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione, e' realizzato apposito applicativo per la gestione delle
comunicazioni funzionali all'avvio ed allo svolgimento dei corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica della carta di
qualificazione del conducente.
2. In particolare, l'applicativo contiene una sezione dedicata:
a) ai registri di iscrizione e frequenza di cui agli articoli 12,
comma 1 e 18, comma 1;
b) alle comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5
e 18, commi 2, 3, 4 e 8;
c) alla rilevazione delle presenze, attraverso connessione con il
sistema di rilevamento biometrico presente presso la sede del
soggetto erogatore del corso e delle assenze, di cui agli articoli
12, commi 8, 12 e 13 e 18, commi 6 e 7;
d) alla generazione dell'attestato di fine corso di
qualificazione iniziale di cui all'art. 12, comma 15;
e) alla generazione di un archivio per gestire le informazioni
relative ai moduli di lezione completati da ogni singolo
partecipante, nei corsi di formazione periodica frazionati di cui
all'art. 17, nonche' alla generazione dell'attestato di fine corso di
formazione periodica, di cui all'art. 19, comma 1;
f) ai nulla osta di cui all'art. 5 ed alle autorizzazioni di cui
agli articoli 6 e 7;
g) ai provvedimenti sanzionatori irrogati a sensi dell'art. 21.
3. Con decreto dirigenziale sono rese note la data a decorrere
dalla quale sono operative le funzionalita' di cui al comma 2, che
possono essere attivate anche in piu' fasi.

Art. 14

Esame per il conseguimento della qualificazione CQC

1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con
sistema informatico, tramite questionario estratto da un database
predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione, secondo un metodo di casualita'. Il candidato deve
rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la
lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o
falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art.
9, comma 3, mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di
cui all'art. 9, comma 4, lettera a) o b), in ragione del tipo di
abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sette.
2. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di persone,
che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di
cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti,
relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera a),
indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita'
di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro
quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di
risposte errate e', al massimo, di tre.
3. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che
intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone,
sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi
agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), indicando la
risposta che ritiene corretta con le medesime modalita' di cui al
comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta
minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate
e', al massimo, di tre.
4. Il titolare di attestato di idoneita' professionale che intende
conseguire la qualificazione CQC relativa al medesimo settore,
sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti,
relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, indicando la
risposta che ritiene corretta con le medesime modalita' di cui al
comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata
se il numero di risposte errate e', al massimo, di quattro.
5. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici
della motorizzazione sulla base di procedure stabilite dal
Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da funzionari abilitati
ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere
presentata, dal candidato, entro il termine di validita'
dell'attestato di fine del corso propedeutico che e' stato seguito.
7. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
a) al conducente gia' titolare della patente di guida presupposta
dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, e'
rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in
corrispondenza della predetta categoria, e' annotato il codice
unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di
scadenza della validita' quinquennale della qualificazione;
b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla
guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D o DE, e' rilasciato, previo assolvimento dell'imposta
di bollo, un certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)
conforme all'allegato 2 del presente decreto, comprovante il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
8. Il CAP di cui al comma 7, lettera b) deve essere esibito
all'ufficio motorizzazione civile all'atto della prenotazione della
prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della
predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della
categoria presupposta, e' annotato il codice unionale «95» seguito
dalla indicazione di giorno, mese ed anno della scadenza di validita'
quinquennale della qualificazione CQC.
9. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi
da 1 a 4, il candidato non puo' sostenere una nuova prova prima che
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.
10. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo esibisce, al momento della
prova d'esame, il documento di soggiorno in corso di validita'.

Art. 15

Formazione periodica

1. Il rinnovo della validita' quinquennale di una qualificazione
CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, e'
subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di
trentacinque ore. Il titolare di qualificazione CQC, valida sia per
il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha
frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare
l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, e'
esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica
per l'altra tipologia.
2. Il conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di
trasporto, da parte di un soggetto gia' titolare della qualificazione
per l'altra tipologia, consente di rinnovare quest'ultima, qualora la
nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla
scadenza di validita' del precedente titolo abilitativo. In tal caso,
alle due abilitazioni sara' assegnata un'unica scadenza di validita'.
3. Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 puo' essere:
a) integrale, cioe' organizzato in un'unica soluzione. In tal
caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco
di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza
della qualificazione posseduta;
b) frazionato, cioe' organizzato ed erogato in cinque moduli da
sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere
frequentato nell'ultimo anno di validita' della CQC.

Art. 16

Programma del corso di formazione
periodica integrale e disciplina delle assenze

1. Il programma del corso di formazione periodica integrale, di cui
all'art. 15, comma 2, lettera a), si articola in trentacinque (35)
ore di lezioni teoriche, suddivise in cinque moduli di sette ore
ciascuno, distinti in parte comune del programma e parte
specialistica.
2. La parte del programma, comune ai titolari di carta di
qualificazione per il trasporto di persone o di cose, si articola nei
seguenti moduli:
a) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida, la
cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a);
b) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione
stradale e responsabilita' del conducente la cui docenza compete ai
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
c) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento
dell'attivita' professionale; condizioni psicofisiche dei conducenti
la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c).
3. La parte specialistica del programma, per la quale il docente e'
l'esperto in materia di organizzazione aziendale, si articola nei
seguenti moduli:
a) per i titolari di carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di cose:
1) modulo a.1) carico e scarico delle merci;
2) modulo a.2) compiti del conducente e disposizioni normative
sul trasporto di cose. Nel caso di cui al presente punto, la
frequenza, entro il termine di validita' quinquennale della carta di
qualificazione posseduta, di un corso previsto dalla direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose o di un corso
previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 riguardante il trasporto di
animali, vale tre ore di tale modulo per ciascuno dei predetti corsi;
b) per i titolari della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) compiti del conducente nei confronti
dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di
sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti
previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n.
181/2011. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il
termine di validita' quinquennale della carta di qualificazione
posseduta, di un corso previsto dal citato regolamento (UE) n.
181/2011, vale tre ore di tale modulo;
2) modulo b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone.
4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica
integrale possono essere erogate tramite strumenti TIC, come
l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due per ciascun
modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1, ultimo
periodo.
5. Le lezioni del programma del corso di cui comma 2, lettera a),
possono essere svolte anche con simulatore di alta qualita', conforme
alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni
sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con
abilitazione in corso di validita' e sono registrate nella memoria
del simulatore stesso.
6. Alle lezioni del corso di formazione periodica integrale sono
consentite, al massimo, cinque ore di assenza. Ai fini del rilascio
dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, l'allievo assente
per un periodo superiore di ore deve frequentare un nuovo corso.

Art. 17

Programma del corso di formazione periodica frazionato e disciplina
delle assenze

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, lettera
b), nel corso di formazione periodica frazionato il titolare della
qualificazione CQC frequenta, nel tempo di validita' della CQC, i
moduli del corso del programma di competenza come specificati nei
commi 2 e 3.
2. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose si
compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c),
e comma 3, lettera a), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi
indicati.
3. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone si
compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c),
e comma 3, lettera b), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi
indicati.
4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica
frazionato possono essere erogate tramite strumenti TIC, come
l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due ore per
ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 11,
ultimo periodo.
5. Le lezioni del programma del corso di cui all'art. 16, comma 2,
lettera a.), possono essere svolte anche con simulatore di alta
qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita' e sono registrate
nella memoria del simulatore stesso.
6. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui
all'art. 19, alle lezioni del corso di formazione periodica
frazionato non sono consentite assenze. Agli stessi fini, eventuali
assenze in uno o piu' moduli richiedono la ripetizione dei predetti
interi moduli, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

Art. 18

Svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. Gli allievi iscritti ai corsi di formazione periodica sono
registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione
dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui
all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione
periodica sono registrati in apposita sezione del medesimo
applicativo.
2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli enti di formazione, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), e le aziende di trasporto pubblico
locale, di cui all'art. 2, comma 3, titolari del nulla osta o
dell'autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7,
comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per
territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale
territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima
dell'avvio di ogni corso tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il
nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi
ed il calendario delle lezioni.
3. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti e'
comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i
sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale
variazione del calendario dei corsi e' comunicata, sempre con le
medesime modalita', almeno entro le ore 13:00 del giorno lavorativo
precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di
variazione.
4. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si
verifichino situazioni di indisponibilita' del docente o
dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione
giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso
comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui
all'art. 13 senza indugio e, comunque, entro quindici minuti
dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.
5. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica sono
svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue
eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 3 e 4,
presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di
autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7. Si
svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00
alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore
15,00; hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non
superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o
tre ore.
6. La rilevazione della presenza alle lezioni del corso di
formazione periodica e' effettuata attraverso il dispositivo di
rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso
all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in
entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di
lezione. L'attivita' di rilevazione della presenza e' svolta sotto la
supervisione del responsabile del corso o del docente.
7. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata
automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti
dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore
della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile
registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo
quanto stabilito dal comma 8.
8. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art.
13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti
minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso
posta elettronica certificata all'ufficio motorizzazione civile
competente per territorio. Tale comunicazione contiene la
documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali
attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e
assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a
due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito modulo
dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le
firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente
delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi
precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del
malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le
funzionalita' ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o
docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte
e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta
elettronica certificata.
9. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne
all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di
collegamento internet, indisponibilita' dell'hardware,
malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la
procedura di emergenza di cui al comma 8 non puo' essere utilizzata e
le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il
docente o il responsabile del corso provvedono a comunicare la
conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui
al comma 3.
10. Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo da trentacinque
partecipanti.

Art. 19

Attestato di fine corso di formazione
periodica e rinnovo della qualificazione

1. Al termine del corso di formazione periodica, integrale o
frazionato, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei
requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia
il relativo attestato di fine corso di formazione periodica, il cui
modello e' disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13.
2. La carta di qualificazione del conducente e' rinnovata per un
periodo di cinque anni decorrente:
a) dal giorno successivo alla data di scadenza dell'abilitazione
posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di
continuita', se l'attestato di fine corso di formazione periodica
reca data antecedente alla scadenza;
b) dalla data di fine corso di formazione periodica integrale,
riportata sull'attestato, se tale data e' successiva a quella di
scadenza dell'abilitazione posseduta. In tal caso, dalla data di
scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di
rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validita', e'
vietato l'esercizio dell'attivita' di guida su veicoli per la quale
e' richiesta la qualificazione scaduta.
3. Qualora la carta di qualificazione del conducente sia scaduta da
piu' di tre anni, ai fini del suo rinnovo e' necessario sostenere,
con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC,
conforme nei contenuti e nelle modalita' a quello di cui all'art. 14,
comma 1. Dalla data di scadenza della validita' e fino all'esito
favorevole dell'esame di revisione e' vietato l'esercizio
dell'attivita' di guida su veicoli per la quale e' richiesta la
qualificazione scaduta.

Art. 20

Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati
da conducenti titolari di patente di guida non italiana

1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia:
a) corsi di qualificazione iniziale, qualora sul territorio
nazionale abbiano residenza normale ai sensi dell'art. 118-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra la condizione
di cui alla lettera a) o svolgano l'attivita' professionale di
trasporto di persone o cose alle dipendenze di un'impresa avente sede
in Italia.
2. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di
soggiorno in corso di validita', corsi di qualificazione iniziale e
di formazione periodica, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285.

Art. 21

Attivita' di vigilanza, ispezioni, controlli documentali
e disciplina sanzionatoria

1. Gli uffici della motorizzazione e le direzioni generali
territoriali esercitano attivita' di vigilanza sul permanere dei
requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e sull'osservanza delle
disposizioni che disciplinano l'erogazione dei corsi di
qualificazione inziale e di formazione periodica.
2. Per l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, gli uffici della
motorizzazione, e gli organi di polizia su richiesta di questi ultimi
effettuano visite ispettive. In occasione di ogni visita ispettiva e'
redatto un verbale.
3. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere espletata
anche operando controlli documentali, sia nel corso di visite
ispettive che fuori da tale ambito, sui registri di iscrizione e di
frequenza, nonche' su tutta la documentazione o sulle comunicazioni
prescritte dal presente decreto, durante l'erogazione del corso a cui
gli stessi si riferiscono o successivamente, comunque entro un
termine di cinque anni dalla conclusione del corso stesso.
4. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza, espletata con le
visite ispettive di cui al comma 2, o con i controlli documentali di
cui al comma 3, sia accertato che e' venuto meno uno o piu' dei
requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso delle
autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica di cui all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), ovvero l'autorizzazione, nel caso degli
enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) o delle
aziende di cui all'articolo, 3, comma 2, l'ufficio motorizzazione
civile competente per territorio invia documentata relazione alla
relativa Direzione generale territoriale che emana, entro dieci
giorni lavorativi, un atto di diffida per l'eliminazione delle
irregolarita' accertate, che deve avvenire, al massimo, entro trenta
giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione
generale territoriale adotta un provvedimento di sospensione, a
seconda dei casi del nulla osta o dell'autorizzazione, per un periodo
da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata
l'eliminazione delle irregolarita'.
5. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3,
anche espletati in occasione di visite ispettive, relativi a corsi
per i quali ancora non siano stati emessi i relativi attestati di
fine corso, siano riscontrate irregolarita' nei corsi stessi, queste
sono contestate dall'ufficio vigilante al soggetto erogatore del
corso entro dieci giorni lavorativi, assegnando un ulteriore termine
di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni.
l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le
argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale
della visita ispettiva, una documentata relazione sull'ispezione e
sugli eventuali controlli documentali svolti in occasione della
stessa, da cui emergono le irregolarita' riscontrate, alla relativa
Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del
caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un
periodo da quindici giorni a tre mesi.
6. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3
relativi a corsi per i quali siano gia' stati emessi i relativi
attestati di fine corso siano riscontrate irregolarita' nei corsi
stessi, queste sono contestate, entro due mesi dalla data del
riscontro e comunque non oltre il termine quinquennale di cui allo
stesso comma 3, al soggetto erogatore del corso, assegnando un
termine di un mese per eventuali controdeduzioni. l'ufficio
motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni
contenute nelle controdeduzioni, invia una documentata relazione sui
controlli documentali svolti da cui emergano le irregolarita'
riscontrate alla relativa Direzione generale territoriale che,
valutati i documenti, se del caso adotta un provvedimento di
sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre
mesi.
7. Qualora un soggetto erogatore dei corsi sia stato destinatario,
per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi
4, 5 e 6, la Direzione generale territoriale competente per
territorio adotta il provvedimento di revoca del nulla osta o
dell'autorizzazione. In tal caso, non e' possibile presentare nuova
istanza di nulla osta o di autorizzazione prima che siano trascorsi
dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del precedente
nulla osta o della precedente autorizzazione.
8. Nel caso siano riscontrate irregolarita' in un corso di
qualificazione iniziale autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, ne
rispondono distintamente e non in forma solidale, l'ente che eroga le
lezioni relative alla parte teorica del programma, ovvero
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolge le
lezioni relative alla parte pratica, a seconda che le irregolarita'
siano relative all'espletamento dell'una o dell'altra parte del
corso.
9. Qualora, all'esito dell'attivita' di cui al comma 1, sia stata
accertata anche la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio
motorizzazione civile ne dispone, a seconda dei casi, la
cancellazione dal registro di iscrizione, il diniego al conseguimento
del certificato di fine corso di cui agli articoli 12 e 18, la revoca
del CAP di cui all'art. 14, comma 7, lettera b) o della carta di
qualificazione del conducente conseguita o rinnovata.

Art. 22

Profili relativi alla protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati biometrici e' necessario per motivi di
interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento UE 679/2016 e risponde all'esigenza di garantire
un'adeguata formazione ai fruitori dei corsi e di prevenire
comportamenti scorretti o comunque elusivi della normativa di cui
alla direttiva 2003/59/CE, come recepita nell'ordinamento nazionale
dal decreto legislativo n. 286 del 2005, la cui finalita' e' di
assicurare l'incolumita' e la sicurezza pubblica e di tutelare la
vita e la salute delle persone.
2. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4, comma
1, n. 7, del regolamento UE 679/2016, e' il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentito il Garante per la protezione dei dati personali
istituito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, sono determinate
le modalita' di trattamento dei dati da parte dei responsabili del
trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8, del regolamento UE
679/2016, previa definizione di contratto o altro atto giuridico a
norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli i
responsabili del trattamento al titolare del trattamento e che regoli
la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalita' del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie
di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento
ai sensi dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE 679/2016.
4. Il decreto di cui al comma 3 dispone specificamente, oltre a
quanto previsto dal comma 3, che:
a) il trattamento dei dati e' curato solo da personale
autorizzato al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile;
b) i dati biometrici rilevati sono immediatamente convertiti in
un codice numerico cifrato, attraverso un procedimento di criptazione
unidirezionale e irreversibili, conservati in database che supporti
la cifratura a livello di colonna;
c) le modalita' di conservazione dei codici conservazione di cui
alla lettera b) da parte del titolare del trattamento nonche' dei
dati relativi agli accessi da parte degli interessati, quali luogo,
data, ora, giorno di ciascun accesso, e dei dati identificativi degli
utenti sono conservati separatamente dai relativi dati biometrici;
d) le finalita' di legge per le quali sono trattati i dati ed i
contenuti, fermo restando che i dati non sono utilizzati in altre
operazioni di trattamento incompatibili con le predette finalita';
e) le misure volte a garantire l'esercizio dei diritti da parte
degli interessati.
5. I dati oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di
tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono
stati raccolti e trattati. I campioni biometrici impiegati nella
realizzazione del modello biometrico sono trattati solo durante le
fasi di registrazione e di acquisizione necessarie al confronto
biometrico e non sono memorizzati se non per il tempo strettamente
necessario alla generazione del modello.
6. I dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati
utilizzando i mezzi tecnici attualmente a disposizione nel settore
informatico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di furto,
sostituzione, distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, nonche' di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta, ai sensi di
quanto prescritto dall'art. 32 del regolamento UE 679/2016.
7. Preliminarmente all'inizio del trattamento e' sottoposta agli
interessati un'idonea informativa avente le modalita' e il contenuto
di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016.

Art. 23

Applicabilita' e disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data del 15 ottobre 2021, fatta eccezione per le disposizioni
di cui alle lettere da a) ad i) del presente comma, per le quali si
applicano i commi da 2 a 7:
a) art. 9, comma 11, art. 10, comma 11, art. 16, comma 4 ed art.
17, comma 4, quanto alla possibilita' di erogare parte delle lezioni
relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o
accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC;
b) art. 12, commi da 1 a 5, quanto alle comunicazioni relative ai
corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 1 a 4, quanto
alle comunicazioni relative ai corsi di formazione periodica;
c) art. 4, comma 4, lettera b), quanto al requisito oggettivo di
uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base
biometrica e comma 5 quanto al materiale didattico;
d) art. 12, commi 7, 8, 9, 10 e 12, primo periodo, quanto alla
rilevazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative
alla parte di programma teorico o pratico non fuori sede, nei corsi
di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 6 a 10, quanto alla
rilevazione delle presenze e delle assenze nei corsi di formazione
periodica;
e) art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, quanto alla
registrazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative
alla parte pratica fuori sede dei corsi di qualificazione iniziale;
f) art. 12, comma 6, ultimo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo
periodo, quanto a giorni e fasce orarie nelle quali e' possibile
svolgere rispettivamente le lezioni teoriche dei corsi di
qualificazione iniziale e le lezioni dei corsi di formazione
periodica;
g) art. 12, comma 14, ed art. 19, comma 1, quanto alle modalita'
di rilascio rispettivamente dell'attestato di frequenza del corso di
qualificazione iniziale e di formazione periodica;
h) art. 13, comma 2, lettera e), quanto alla gestione delle
informazioni relative ai moduli di lezione completati nei corsi di
formazione periodica frazionati di cui all'art. 17;
i) art. 15, comma 3, lettera b) ed art. 17, quanto ai corsi di
formazione periodica frazionato.
2. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera a), relative alla
disciplina della possibilita' di erogare parte delle lezioni relative
al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di
formazione periodica con strumenti TIC, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale previsto
dall'art. 9, comma 11, per la definizione delle caratteristiche
tecniche e degli standard di qualita' necessari a garantire che gli
strumenti TIC ivi previsti garantiscano elevata qualita' ed efficacia
della formazione.
3. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera b), concernenti la
disciplina delle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione
iniziale e di formazione periodica, si applicano a decorrere dalla
data indicata con il decreto dirigenziale di cui all'art. 13, comma
3, in relazione all'operativita' delle sezioni dedicate ai registri
di iscrizione e di frequenza ed alle comunicazioni, di cui al comma
2, lettere a) e b) del medesimo art. 13.
4. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettere c), d), e) f), g),
h) ed i), in materia di dispositivo di rilevazione delle presenze su
base biometrica e conseguente sistema di rilevazione delle presenze e
delle assenze in tutte le fasi di un corso di qualificazione iniziale
o di formazione periodica, giorni ed orari delle lezioni teoriche dei
corsi di qualificazione iniziale e delle lezioni dei corsi di
formazione periodica e rilascio degli attestati di frequenza dei
predetti corsi, nonche' in materia di corsi di formazione periodica
frazionati, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
cui all'art. 22, comma 3.
5. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c), quanto al
materiale didattico, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
6. Fino alla data di entrata in vigore di uno o piu' decreti
dirigenziali di cui all'art. 13, comma 3:
a) per i registri di iscrizione e di presenza di cui all'art. 12,
comma 1, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18,
comma 1, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 e comma
5, primo e quinto periodo, e relativi allegati 6 e 7, ed all'art. 13,
commi 7, primo periodo, e 8, e relativi allegati 10 ed 11, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di
qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente, delle relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», di seguito
decreto ministeriale 20 settembre 2013;
b) per le comunicazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5,
quanto ai corsi di qualificazione iniziale ordinaria, ed art. 18,
commi 2, 3 e 4, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 7,
primo e secondo periodo e 13, comma 5, del citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. Le
comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 6 e 11, lettera a) e 18,
comma 5, sono conseguentemente da rendersi nelle forme di cui alle
predette disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 20 settembre 2013;
c) per la rilevazione delle presenze e delle assenze, di cui all'
art. 12, commi 7, 8, 9, 10, 12, primo periodo, quanto ai corsi di
qualificazione iniziale, ed art. 18, commi 6, 7, 8 e 9, quanto ai
corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, dal primo al quinto periodo
e all'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 20 settembre 2013;
d) per la registrazione delle assenze nelle lezioni pratiche
fuori sede, di cui all'art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, si
applicano le seguenti disposizioni: dal termine delle lezioni di
guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere fuori
sede, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle
stesse entro l'orario d'inizio di eventuali ulteriori lezioni, il
docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle
lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori
sede, conforme all'allegato 1 del presente decreto, come compilate,
nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
all'espletamento del corso di che trattasi. Il docente stesso, ovvero
il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenze, di
cui all'art. 10, comma 5 e relativo allegato 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,
nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i numeri delle
pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle
esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle
lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori
sede. Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e
delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine
numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente ufficio
motorizzazione civile prima del loro utilizzo e sono conservati,
unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni;
e) per il rilascio dell'attestato di fine corso di qualificazione
iniziale ai sensi dell'art. 12, comma 14, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, primo periodo, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,
e relativo allegato 8. Qualora l'ente di formazione sia stato
autorizzato all'erogazione della sola parte teorica del corso, ai
sensi dell'art. 6, comma 2, l'attestato e' rilasciato dall'ente
medesimo;
f) per il rilascio dell'attestato di fine corso di formazione
periodica di cui all'art. 19, comma 1, gli enti che erogano il
relativo corso rilasciano l'attestato conforme all'allegato 12 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
settembre 2013;
g) per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 5 e delle
autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7, si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1, 2, 3
e 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui all'art.
22, comma 3, per la disciplina dei giorni e delle relative fasce
orarie nei quali e' possibile erogare le lezioni teoriche di un corso
di qualificazione iniziale e le lezioni di un corso di formazione
periodica, di cui rispettivamente all'art. 12, comma 6, ultimo
periodo, e comma 12, primo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo
periodo, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art.
10, comma 2, terzo e quarto periodo, ed all'art. 13, comma 6, terzo
periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 settembre 2013.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica per i quali la
comunicazione di avvio del corso e' presentata a decorrere dalla data
di cui al comma 1.
9. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 20 settembre 2013, sono sostituite da quelle del
presente decreto dalla data di cui al comma 1, ad eccezione di quelle
di cui al comma 6, lettere da a) a g), e comma 7, che restano
applicabili fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 2, 3 e 4. Fino alla data di cui al comma 5, restano altresi'
applicabili le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
settembre 2013, relative al materiale didattico.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' previste a legislazione vigente.
2. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano
parte integrante, e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

 

Allegati

ALLEGATO 2

ALLEGATO 1

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