Frazione organica RU: gestire la domanda/offerta di impianti

Scopo del D.P.C.M. 7 marzo 2016 è realizzare un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani

Nel D.P.C.M. 7 marzo 2016 sono riportate le misure per gestire la domanda e l'offerta di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (RU). Particolare attenzione è rivolta a:

- la realizzazione di un sistema  adeguato  e  integrato  di gestione della frazione organica  dei  rifiuti  urbani;

- la ricognizione dell'offerta esistente ;

- l' individuazione del  fabbisogno  residuo  di impianti di  recupero  della  frazione  organica  di  rifiuti  urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.

Di seguito il testo del D.P.C.M. 7 marzo 2016, che sarà analizzato sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016
Misure per la realizzazione di un sistema  adeguato  e  integrato  di
gestione della frazione organica  dei  rifiuti  urbani,  ricognizione
dell'offerta esistente ed individuazione del  fabbisogno  residuo  di
impianti di  recupero  della  frazione  organica  di  rifiuti  urbani
raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni. (16A03003)

in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91



              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


                           sulla proposta


                     DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE


  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri;
  Vista la direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
2008/98/CE del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive», recepita con il  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei
rifiuti;
  Visto l'art. 35  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e, in particolare, il comma 2, che prevede che, con decreto  adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  venga
effettuata la ricognizione dell'offerta esistente e  l'individuazione
del  fabbisogno  residuo  di  impianti  di  recupero  della  frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;
  Rilevato altresi', che, ai sensi del medesimo art. 35, comma 2, del
decreto-legge  n.  133  del  2014,  l'individuazione  del  fabbisogno
residuo di impianti e' articolato per regioni ed e'  determinato  con
finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio  nazionale,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  raccolta
differenziata  e  di  riciclaggio,  nonche'   tenendo   conto   della
pianificazione regionale;
  Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.  1999/31/CE
del 26 aprile 1999, e, in particolare, l'art. 5,  comma  2,  relativo
alla  fissazione  di  obiettivi  di  riduzione  del  conferimento  in
discarica dei rifiuti biodegradabili;
  Visto  l'art.  11,  comma  2,  lettera  a),  della   direttiva   n.
2008/98/CE, che fissa uno specifico obiettivo, per quanto riguarda la
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti  provenienti
dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, pari ad almeno
il 50%, da raggiungere entro il 2020;
  Considerato che, ai sensi dell'art.  3,  paragrafi  1  e  3,  della
decisione della Commissione n. 2011/753/UE del 18 novembre  2011,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
optato, tra le metodologie indicate nell'allegato  I  della  predetta
decisione, per la metodologia n. 2, che consente di  conteggiare,  ai
fini del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  riciclaggio,  anche  la
frazione  organica   dei   rifiuti   urbani   raccolta   in   maniera
differenziata e conferita agli impianti di trattamento;
  Tenuto conto che, ai sensi della predetta decisione n. 2011/753/UE,
anche il compostaggio domestico dei rifiuti puo'  essere  conteggiato
ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50%;
  Visto l'art. 205, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  n.
152 del 2006,  che  stabilisce  il  raggiungimento  di  una  raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il  65%  dei  rifiuti
prodotti;
  Rilevato che le regioni possono dotarsi di obiettivi piu' ambiziosi
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
  Rilevato che la direttiva n.  2008/98/CE  individua  «la  gerarchia
nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorita' della  normativa
e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti»  e
stabilisce i principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione
dei rifiuti;
  Considerato che, ai fini del raggiungimento dei predetti  obiettivi
di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica
e di riciclaggio dei rifiuti urbani, e in conformita' alla  gerarchia
nella gestione  dei  rifiuti  e  ai  principi  di  autosufficienza  e
prossimita',  e'  necessario  provvedere  in  via  prioritaria   alla
riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani
e alla  gestione  della  stessa  sul  luogo  di  produzione  o  nelle
immediate vicinanze, nonche' a un'adeguata raccolta  differenziata  e
alla  corretta  gestione  di  tale  frazione  raccolta   in   maniera
differenziata;
  Tenuto conto che la corretta gestione della frazione  organica  dei
rifiuti urbani  potenzialmente  intercettabile  tramite  la  raccolta
differenziata prevede che la stessa sia, conformemente alla gerarchia
dei  rifiuti,  sottoposta  al  riciclaggio  per  la   produzione   di
«ammendanti compostati», ai sensi del decreto legislativo  29  aprile
2010, n. 75;
  Considerato che una gestione della frazione  organica  dei  rifiuti
urbani, cosi' come sopra delineata, concorre alla  diminuzione  delle
emissioni di gas serra, all'incremento della fertilita' dei  suoli  e
al contrasto dell'erosione e della desertificazione  oltre  che  alla
tutela dei corpi idrici;
  Ritenuto necessario, pertanto,  che  le  regioni  si  dotino  delle
capacita'  impiantistiche  necessarie  a  trattare  le  quantita'  di
rifiuto organico prodotto dalle stesse al netto  delle  quantita'  di
rifiuto  gestite  tramite  l'autocompostaggio  o   altre   forme   di
compostaggio sul luogo di produzione;
  Rilevato che le regioni possono attuare  politiche  di  prevenzione
che riducono la produzione di rifiuti organici e quindi il fabbisogno
di impianti di trattamento di tale frazione del rifiuto;
  Tenuto conto che le regioni, in conformita'  con  il  principio  di
prossimita',  possono   attuare   politiche   incentivanti   per   il
compostaggio domestico e altre forme di  compostaggio  sul  luogo  di
produzione che riducono il  fabbisogno  di  impianti  di  trattamento
della frazione organica;
  Ritenuto di non  dover  considerare,  ai  fini  dell'individuazione
dell'offerta esistente, la capacita' degli impianti di compostaggio e
di «digestione anaerobica» non in esercizio;
  Ritenuto  necessario,  ai  fini   della   corretta   individuazione
dell'offerta esistente, sottrarre alla  capacita'  autorizzata  degli
impianti le quantita' di rifiuti trattate dagli stessi di provenienza
non urbana (fanghi e «altro»);
  Vista la richiesta delle regioni, avanzata nella riunione  in  sede
tecnica della Conferenza Stato-Regioni del  20  marzo  2015,  di  non
considerare, per  definire  l'offerta  esistente,  gli  impianti  che
trattano solo la frazione verde, nonche' di sottrarre alla  capacita'
degli impianti esistenti una quota del  30%  destinata  al  materiale
«strutturante», solitamente costituito da rifiuti verdi;
  Considerato che l'art. 35, comma 2, del decreto-legge  n.  133  del
2014 prevede l'individuazione del «fabbisogno residuo di impianti  di
recupero della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in
maniera differenziata», e che  tale  frazione  organica  dei  rifiuti
urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1,  lettera  d),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, sia il  verde  sia  la  frazione
umida dei rifiuti urbani;
  Rilevato che gli impianti di trattamento  della  frazione  organica
dei rifiuti urbani raccolta  in  maniera  differenziata  non  possono
nella maggior parte dei casi operare senza una quota  consistente  in
ingresso di materiale strutturante, e che,  pertanto,  i  due  flussi
vanno considerati unitamente;
  Rilevato   altresi'   che,   con   l'incremento   della    raccolta
differenziata fino al valore di legge del  65%,  stabilito  dall'art.
205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la  frazione
verde  raccolta   aumentera'   considerevolmente,   con   conseguente
necessita' di prevedere nuovi impianti  di  recupero  della  frazione
organica dei rifiuti urbani;
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  considerare  nella   ricognizione
dell'offerta esistente anche gli impianti che trattano solo  verde  e
di non sottrarre alla capacita' degli impianti una quota del 30% pari
al materiale strutturante;
  Ritenuto  necessario,  altresi',   eliminare   dalla   ricognizione
dell'offerta esistente gli impianti con capacita' autorizzata  minore
di 1000 tonnellate/anno, in quanto non sempre ufficialmente censiti e
non sempre realmente operativi;
  Tenuto conto che, ai  sensi  della  normativa  vigente,  i  rifiuti
organici raccolti in maniera differenziata destinati a operazioni  di
recupero non sono soggetti  ai  vincoli  di  trattamento  all'interno
dell'ambito territoriale di provenienza;
  Vista la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della riunione
in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni  del  20  marzo  2015,
relativa alla necessita' di operare  un'accurata  verifica  congiunta
dei dati da utilizzare per la puntuale ricognizione dell'offerta;
  Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare circa la verifica dei predetti dati e  le  note
di risposta pervenute da parte delle regioni;
  Vista altresi' la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della
riunione  in  sede  tecnica  della  Conferenza  Stato-Regioni  del  9
settembre 2015, relativa all'aggiornamento dei dati e alla necessita'
di rivedere i valori di intercettazione della frazione organica  alla
luce delle percentuali della  stessa  presenti  nel  rifiuto  nonche'
delle  tipologie  di  gestione  regionali,  e  in  particolare  delle
percentuali  di  raccolta  differenziata  superiori  al  65%   o   di
applicazione  del  compostaggio  domestico  o  di  altre   forme   di
compostaggio sul luogo di produzione;
  Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di  fornire  al  riguardo  le  informazioni
necessarie e le note di risposta pervenute da parte delle regioni;
  Visto  il  parere  favorevole,   condizionato,   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 2/CSR del  20  gennaio
2016;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,

                              Decreta:

                               Art. 1
                         Finalita' e oggetto
 1. Per prevenire e ridurre il piu' possibile gli  effetti  negativi
sull'ambiente e sulla salute umana  derivanti  dalla  gestione  della
frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere gli obiettivi
stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e  di  riduzione
del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, il presente
decreto indica le necessita' impiantistiche per la corretta  gestione
della frazione organica raccolta in maniera differenziata.
  2. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, il presente decreto:
    a) effettua la ricognizione dell'offerta esistente di impianti di
recupero della frazione organica  dei  rifiuti  urbani,  raccolta  in
maniera differenziata, articolata per regioni;
    b) individua il fabbisogno teorico di trattamento della  frazione
organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in  maniera  differenziata,
articolato per regioni;
    c) individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero  della
frazione  organica   dei   rifiuti   urbani   raccolta   in   maniera
differenziata, articolato per regioni.
                               Art. 2
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «impianti di recupero»: impianti di  trattamento  aerobico  di
compostaggio e di digestione anaerobica della frazione  organica  dei
rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;
    b) «frazione organica dei rifiuti  urbani»:  i  rifiuti  organici
cosi' come definiti all'art. 183, comma 1, lettera  d),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i rifiuti di  manufatti  e
imballaggi  compostabili  certificati  secondo  la   norma   UNI   EN
13432:2002.
                               Art. 3
Ricognizione dell'offerta esistente  di  trattamento  della  frazione
  organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.
  1. L'individuazione dell'offerta esistente di impianti di  recupero
della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in  maniera
differenziata, articolata per regioni, e' riportata nell'allegato  I,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
                               Art. 4
        Individuazione del fabbisogno teorico di trattamento
  1.  L'individuazione  della  stima  del   fabbisogno   teorico   di
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani,  raccolta  in
maniera differenziata, e' indicata nell'allegato II, che  costituisce
parte integrante del presente decreto.
                               Art. 5

                Individuazione del fabbisogno residuo
                     di impianti di trattamento
  1. L'individuazione della stima del fabbisogno residuo di  impianti
di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in
maniera  differenziata,  articolato   per   regioni,   e'   riportata
nell'allegato III, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  2. Le regioni, al momento della revisione dei piani di cui all'art.
199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  individuano  il
valore specifico  del  fabbisogno  residuo  di  impianti  all'interno
dell'intervallo   riportato   nell'allegato   III    e    provvedono,
nell'implementazione dei predetti  piani,  al  soddisfacimento  dello
stesso scegliendo la tipologia, il  numero  e  la  localizzazione  di
massima degli impianti piu' appropriati.
                               Art. 6
                  Disposizioni finali e transitorie
  1. La ricognizione dell'offerta esistente  e  l'individuazione  del
fabbisogno teorico e residuo di impianti di recupero  della  frazione
organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in  maniera  differenziata,
articolate  per  regioni,  possono  essere  aggiornate,  con  cadenza
triennale, sulla base di apposita richiesta da parte delle regioni  e
delle province autonome.
  2. La richiesta di cui  al  comma  1,  adeguatamente  motivata,  e'
indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e reca in allegato la  seguente  documentazione:  a)  dati
riferiti alle capacita' degli impianti  di  recupero  della  frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta  in  maniera  differenziata;  b)
dati riferiti ai livelli di intercettazione della  frazione  organica
dei rifiuti urbani.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, con cadenza triennale, esaminata la documentazione, propone  le
necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di
cui all'art. 35, comma 2, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164.
  4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione.

Allegato I

Individuazione dell'offerta esistente di trattamento  della  frazione
                     organica dei rifiuti urbani

    Per l'elaborazione del presente Allegato sono stati utilizzati  i
dati forniti dall'ISPRA riguardanti:
      a) gli impianti in esercizio al 2013;
      b) gli impianti esistenti ma non in esercizio al 2013;
      c) gli impianti autorizzati ma non ancora in esercizio al 2013;
      d) la capacita' autorizzata di ciascun impianto;
      e) le quantita' dei rifiuti trattati  presso  gli  impianti  in
esercizio.
    Rispetto al complesso dei dati forniti, al  fine  di  individuare
l'offerta esistente si e' proceduto come di seguito indicato:
      1) sono  stati  considerati  gli  impianti  che  trattano  solo
rifiuti «verdi» (provenienti  da  giardini  e  parchi)  unitamente  a
quelli che trattano rifiuti «verdi» e umidi (alimentari e di cucina);
      2) sono state considerate  esclusivamente  le  capacita'  degli
impianti in esercizio, al fine di pervenire ad  una  rappresentazione
reale delle esigenze da soddisfare;
      3) non sono  stati  considerati  gli  impianti  che  hanno  una
capacita' di trattamento autorizzata inferiore a 1.000 tonn/anno,  in
quanto gli stessi  non  sempre  risultano  ufficialmente  censiti  ed
operativi;
      4) non sono state considerate le quantita' di rifiuti  trattati
di origine non urbana, quali i  fanghi  di  depurazione  delle  acque
reflue trattate nel corso del 2013 e gli «altri» rifiuti (es: rifiuti
agroindustriali, reflui zootecnici e agroindustriali). Cio' in quanto
la normativa di  riferimento  impone  di  considerare  unicamente  la
frazione  organica  di  rifiuti  urbani  (cfr.  art.  35,  comma   2,
decreto-legge n. 133 del 2014).
    Inoltre si e' provveduto a mettere a  confronto  i  dati  forniti
dall'ISPRA, come sopra  rielaborati,  con  quelli  provenienti  dalle
Amministrazioni   regionali,   operando    puntuali    raffronti    e
riallineamenti dei dati stessi
    L'esito di tale ultima  attivita'  ha  condotto  all'elaborazione
delle sottonotate tabelle riferite ad ogni regione.
    Nel dettaglio le tabelle riportano gli impianti di compostaggio e
di digestione anaerobica della frazione organica dei  rifiuti  urbani
raccolta in maniera differenziata, indicando:
      a) impianti in esercizio (in tabella definiti «operativi»);
      b) la localizzazione, la capacita' di trattamento  dei  rifiuti
autorizzata, la quantita' effettivamente  trattata  di  fanghi  e  di
«altri» rifiuti, riferite a ciascun impianto;
      c) l'offerta di' trattamento esistente per ciascuna regione;
      d) l'anno di riferimento e la fonte dei dati riportati.

              Parte di provvedimento in formato grafico


                               N O T E:

    (1) Rifiuti di carta,  cartone,  legno,  rifiuti  provenienti  da
compariti industriali (agro alimentare, tessile, carta, legno).
    (2) Al netto dei fanghi e «altro».
    (3) La quantita' autorizzata dell'impianto e'  comprensiva  anche
della linea di digestione anaerobica.
    (4) Fase di compostaggio  aerobico  in  sequenza  alla  linea  di
digestione anaerobica.
    (5) Il quantitativo in  ingresso  indicato  in  «Altro»  proviene
dalla  disidratazione  del  materiale  in  uscita  dalla   linea   ti
digestione anaerobica.
    (6) La quantita' autorizzata dell'impianto e'  comprensiva  anche
della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato.
    (7)  Impianto  dotato  di  doppia  linea  produttiva:  ammendante
compostato misto e biostabilizzato.
    (8)  Impianto  di  compostaggio  dedicato  al   trattamento   del
digestato in  uscita  dall'impianto  di  Novi  ligure.  La  quantita'
autorizzata indicata si riferisce al quantitativo  massimo  di  verde
trattabile dall'impianto al netto del digestato.
    (9) Il rifiuto in ingresso indicato in «Altro» e'  costituito  da
digestato e scarti provenienti dalla linea di digestione anaerobica.
    (10) Capacita' autorizzata non disponibile. Dato riportato  delle
quantita' trattate.
    (11) E' stato riportato un valore pari alla meta' della capacita'
autorizzata in quanto l'impianto tratta anche r. ind.
                                                          Allegato II
  Individuazione del fabbisogno teorico di impianti di trattamento
della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in  maniera
                            differenziata

    La stima del fabbisogno teorico  di  trattamento  della  frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e stata
elaborata sulla base del prodotto tra la quantita'  media  pro-capite
della frazione organica dei rifiuti  urbani  raccoglibile  attraverso
una raccolta differenziata dedicata ed il numero di abitanti presenti
in ciascuna regione.
    Per  definire  la  quantita'  media  pro-capite  della   frazione
organica dei rifiuti  urbani  raccoglibile  attraverso  una  raccolta
differenziata dedicata, ovvero il livello  di  intercettazione  della
raccolta differenziata utilizzato, e' stato assunto un intervallo  di
valori medio (pari a 110-130 kg/ab. anno) gia' ottenuto nei  contesti
territoriali che effettuano la  raccolta  differenziata  raggiungendo
gli obiettivi di legge (65%). La fonte  dei  dati  utilizzati  e'  il
Rapporto Annuale del Consorzio italiano Compostatori anno 2014.
    Per  talune  regioni  che  presentano  percentuali  di   frazione
organica nei rifiuti  molto  elevata  o  che  hanno  raggiunto  o  si
prefiggono di raggiungere percentuali di riciclaggio superiori al 65%
e' stato utilizzato  un  intervallo  dei  valori  di  intercettazione
maggiore sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni.
    Nel caso della Regione Valle d'Aosta l'intervallo dei  valori  di
intercettazione e' stato utilizzato un valore di intercettazione piu'
basso in quanto le strategie di gestione regionali, in ragione  delle
caratteristiche  geografiche  e  della   densita'   abitativa,   sono
incentrate  sulla  prevenzione  e  sul  compostaggio  domestico   con
conseguente bassa percentuale della  frazione  organica  nel  rifiuto
urbano prodotto.
    La popolazione su base regionale e' stata assunta pari  a  quella
dell'anno 2014 utilizzata  dall'ISPRA  nel  Rapporto  Rifiuti  urbani
2015.
    E' stato poi confrontato il fabbisogno teorico stimato sulla base
del predetto intervallo con le quantita' di rifiuti organici raccolte
in maniera differenziata nell'anno 2014 ed e'  stata  effettuata  una
valutazione del fabbisogno teorico individuato.
    L'esito di tale valutazione ha messo in  luce  il  fatto  che  il
fabbisogno teorico individuato risultasse basso  in  alcuni  contesti
regionali quali. Lombardia, Umbria,  Lazio,  Abruzzo,  Campania.  Per
tali regioni pertanto il  fabbisogno  teorico  e'  stato  ricalcolato
sulla base della seguente proporzione.
    RDorg: percRD = X : 65%
    Dove:
      RDorg = alla quantita' di rifiuti organici raccolti in  maniera
differenziata nel 2014;
      percRD = alla percentuale di raccolta  differenziata  raggiunta
nell'anno 2014;
      X = alla quantita' dei rifiuti intercettabili;
      Pertanto X = (RDorg x 0,65)/percRD
    In base ai  criteri,  sopra  illustrati  e'  stata  elaborata  la
tabella A, nella quale e' riportata l'individuazione  del  fabbisogno
teorico di trattamento per ciascuna regione.

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                         Allegato III
Individuazione del fabbisogno  residuo  di  impianti  di  trattamento
                       della frazione organica
        dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata

    La stima del fabbisogno residuo  di  trattamento  della  frazione
organica dei rifiuti urbani  raccolta  in  maniera  differenziata  e'
stata ricavata per differenza tra la capacita' di  trattamento  delle
singole regioni (allegato I) e  il  fabbisogno  teorico  stimato  per
ciascuna regione (allegato II).
    La stima del fabbisogno residuo e' stata definita sul presupposto
che  la  quota  minima  di  materiale  «strutturante»   in   ingresso
(costituita da materiale  ligneo-cellulosico,  di  cui  gli  impianti
hanno bisogno  tecnicamente  per  effettuare  il  compostaggio),  sia
garantita dalla raccolta differenziata della  frazione  organica  dei
rifiuti urbani.
    La tabella B individua per ciascuna regione  i  valori  minimi  e
massimi in termini di fabbisogno residuo da soddisfare di impianti di
recupero della frazione organica dei rifiuti  derivanti  da  raccolta
differenziata espresso in tonnellate/anno.

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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