Generatori di calore a biomasse: le regole per la certificazione

Il D.M. 7 novembre 2017, n. 186 si applica anche alle caldaie fino a 500 kW e alle stufe, inserti e cucine a pellet

Disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. È il contenuto del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2017, n. 294), che si applica a:

  • camini chiusi, inserti a legna;
  • caminetti aperti;
  • stufe a legna;
  • stufe ad accumulo;
  • cucine a legna;
  • caldaie fino a 500 kW;
  • stufe, inserti e cucine a pellet.

Di seguito il testo integrale del D.M. 7 novembre 2017, n. 186, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 


Regolamento recante la disciplina dei requisiti,  delle  procedure  e

delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori

di calore alimentati a biomasse combustibili solide. (17G00200)

             in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2017, n. 294

Vigente al: 2-1-2018  


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                  e 
                            IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento

energetico nell'edilizia» e, in particolare, l'articolo 4,  comma  1,

lettere a) e b), concernente l'adozione di criteri generali,  di  una

metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 290, comma 4; 

  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'

dell'aria  ambiente  e  per  un'aria  piu'  pulita  in  Europa»,  che

stabilisce valori limite  atmosferici  da  non  superare  per  alcuni

inquinanti tra cui il  materiale  particolato  PM10  e  PM2.5  ed  il

biossido di azoto; 

  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  104,  recante

«Attuazione della direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione del consumo di

energia  e  di  altre  risorse  dei  prodotti  connessi  all'energia,

mediante  l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relativa   ai

prodotti»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

74, recante «Regolamento recante i criteri  generali  in  materia  di

esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli

impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli

edifici e per la preparazione dell'acqua calda  per  usi  igienici  e

sanitari a norma dell'articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  c),  del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»; 

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio

2008,  n.   37,   recante   «Regolamento   concernente   l'attuazione

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della  legge  n.

248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in

materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno

degli edifici»; 

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16  febbraio

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2

marzo 2016,  n.  51,  recante  «Aggiornamento  della  disciplina  per

l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento

dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da

fonti rinnovabili» e, in particolare, l'allegato  I  che  rinvia,  ai

fini dell'accesso  agli  incentivi  ivi  previsti,  al  rispetto  dei

criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  attuazione

dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152; 

  Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e  congiunta

di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel  Bacino  Padano

sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare,  dello  sviluppo  economico,  delle

infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e

forestali e della salute e dalle Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia,

Piemonte, Friuli-Venezia Giulia,  Valle  d'Aosta  e  Veneto  e  dalle

Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e,  in   particolare,

l'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  che  prevede  l'impegno  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di

istituire un gruppo di lavoro, composto da  rappresentanti  designati

dallo stesso Ministero e dai Ministeri  dello  sviluppo  economico  e

della salute e dalle Regioni e Province autonome del  Bacino  Padano,

finalizzato a  svolgere  un'istruttoria  per  favorire  un  celere  e

condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale  previsto

dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152; 

  Visto il decreto direttoriale  prot.  DVA-DEC-2014-0000055  del  10

marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro; 

  Visti gli esiti  dell'istruttoria  svolta  dal  gruppo  di  lavoro,

contenuti  in  un  apposito   documento   acquisito   dal   Ministero

dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  con  nota

dell'11 marzo 2015; 

  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso

con nota del 26 settembre 2016; 

  Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con  nota  del

18 ottobre 2017; 

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016; 

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

con nota del 18 novembre 2016; 

  Vista  la  notifica  di  cui  alla  direttiva  (UE)  2015/1535  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  prevede  una  procedura

d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle

regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 


                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 

                              Art. 1 
                        Ambito di applicazione 

  1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le  procedure  e

le competenze per il rilascio di una  certificazione  ambientale  dei

generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna

e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f),  g)  e  h)

della parte I, sezione 2,  dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Individua,  inoltre,  le

prestazioni  emissive  di  riferimento  per  le  diverse  classi   di

qualita', i relativi metodi di prova e le verifiche  da  eseguire  ai

fini del rilascio della certificazione ambientale,  nonche'  appositi

adempimenti relativi alle indicazioni da fornire  circa  le  corrette

modalita' di installazione e gestione dei generatori  di  calore  che

hanno ottenuto la certificazione ambientale. 

  2.  I  produttori  che  intendono  richiedere   la   certificazione

ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento. 

  3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del

presente regolamento le seguenti categorie di generatori  di  calore,

conformi alle norme UNI EN associate a  ciascuna  categoria  ed  alle

successive modifiche di tali norme: 

    a) camini chiusi, inserti a legna:  UNI  EN  13229  -  inserti  e

caminetti aperti alimentati  a  combustibile  solido  -  requisiti  e

metodi di prova; 

    b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti  e  caminetti  aperti

alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova; 

    c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a  combustibile  solido  -

requisiti e metodi di prova; 

    d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento  rilascio

di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti  e  metodi  di

prova; 

    e) cucine a legna: UNI EN  12815  -  termocucine  a  combustibile

solido - requisiti e metodi di prova; 

    f)  caldaie  fino  a  500  kW:  UNI  EN  303-5  -   caldaie   per

riscaldamento  -  parte  5:  caldaie  per  combustibili  solidi,  con

alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica  nominale

fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura; 

    g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785  -

apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati  con  pellet  di

legno - requisiti e metodi di prova. 

                               Art. 2 
                             Definizioni 

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

nonche' le seguenti: 

    a) generatore di calore:  qualsiasi  dispositivo  di  combustione

alimentato con i combustibili individuati alle lettere f),  g)  e  h)

della parte I, sezione  2  dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre  calore,

costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; 

    b)  organismo  notificato:   organismo   di   valutazione   della

conformita' operante nell'ambito  del  regolamento  UE  305/2011  che

fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei  prodotti

da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE; 

    c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneita'

del  generatore  di  calore  ad  assicurare  specifiche   prestazioni

emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una  specifica  classe

di qualita'; 

    d) produttore: la persona fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un

generatore di calore oppure  lo  fa  progettare  o  fabbricare  e  lo

commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 

    e) classe  di  qualita':  livello  di  prestazione  emissiva  del

generatore di calore. 

                               Art. 3 
                      Procedura di certificazione 

  1. Il produttore richiede a un  organismo  notificato  il  rilascio

della certificazione ambientale del generatore di calore.  Le  classi

di qualita' per  il  rilascio  della  certificazione  ambientale  dei

generatori di calore sono indicate nell'allegato 1,  che  costituisce

parte integrante del  presente  regolamento.  L'organismo  notificato

effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato

2 costituente parte integrante del presente regolamento,  rilascia  i

rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive  del  generatore

di calore, individua la pertinente classe di qualita' e  rilascia  la

relativa certificazione ambientale,  entro  9  mesi  dalla  ricezione

della richiesta. Il rilascio e' negato in caso  di  mancato  rispetto

dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. 

  2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate

da enti di  paesi  dell'Unione  europea  attestanti  l'idoneita'  del

proprio generatore di calore ad  assicurare  determinate  prestazioni

emissive,  allegando  i  rapporti  delle  prove  svolte   secondo   i

pertinenti metodi indicati nell'allegato  2,  l'organismo  notificato

verifica  tale  documentazione  e,  in  caso  positivo,  assegna   la

conseguente classe di qualita' e rilascia la relativa  certificazione

ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta. 

  3. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in

materia di etichettatura, il produttore puo' indicare sul  generatore

di calore certificato il  possesso  della  certificazione  unitamente

all'indicazione della classe di qualita' di appartenenza. 

  4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione  sul  proprio

sito  internet  di  un   elenco   delle   certificazioni   ambientali

rilasciate. 

  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico,  puo'

in   qualsiasi   momento   richiedere   agli   organismi   notificati

informazioni, anche corredate da apposita documentazione,  in  merito

alle certificazioni ambientali rilasciate ed  alle  procedure  a  tal

fine applicate. Ai fini della valutazione  di  tali  informazioni  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si

puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la  ricerca

ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove  tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 

                               Art. 4 

Indicazioni circa le modalita' di installazione e di manutenzione dei
                        generatori di calore 

  1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di

manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha  ottenuto

la certificazione ambientale indica, nel libretto  di  installazione,

uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati: 

    a) la classe di appartenenza; 

    b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinche' siano

rispettate  le  prestazioni  emissive  di  cui  alla   certificazione

ambientale; 

    c) le corrette modalita' di gestione del generatore; 

    d) il regime di funzionamento ottimale; 

    e)  i  sistemi  di  regolazione  presenti  e  le   configurazioni

impiantistiche piu'  idonee,  ivi  compresi  i  valori  ottimali  del

tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione

cui deve essere collegato il generatore. 

  2. In caso di generatori di calore che,  al  momento  del  rilascio

della certificazione, sono  a  disposizione  del  produttore,  costui

provvede ad integrare il relativo libretto di  installazione,  uso  e

manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione

sul mercato. 

  3. Per i modelli di generatori di calore gia' immessi  sul  mercato

al  momento  del  rilascio  della   certificazione,   il   produttore

garantisce l'informazione al  pubblico  in  relazione  agli  elementi

previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui  il

proprio sito internet. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare. 

 

                                              Allegato 1 (articolo 3) 
 
CLASSI DI QUALITA' PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE  


  1. I generatori di calore di cui  all'articolo  1,  comma  3,  sono

certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive  espresse

in Tabella 1. 

Tabella 1. Classificazione dei generatori di calore 


              Parte di provvedimento in formato grafico


    2. I prodotti caratterizzati da prestazioni  inferiori  a  quelle

previste per la classe 2 stelle sono classificati  con  la  classe  1

stella. 

    3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco  in

condizioni normali  (273  K  e  1013  mbar)  con  una  concentrazione

volumetrica di O2 residuo pari al 13%. 

                                              Allegato 2 (articolo 3) 

                          METODI DI PROVA 

    1.  Per  il  campionamento,  l'analisi  e  la  valutazione  delle
emissioni previste dalla Tabella 1 dell'allegato  1  si  applicano  i

metodi  contenuti  nelle  seguenti  norme   tecniche   e   successive

modificazioni: 

Tabella 2. Metodi di prova di riferimento 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. n. 186/2017

Allegato 1

Allegato 2

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