Volendo individuare i garanti, ma tralasciando - per sintesi espositiva - la disamina analitica della fisionomia e del contenuto delle tradizionali posizioni di garanzia prevenzionistiche, così come della più generale problematica concernente il cosiddetto “sistema di organizzazione aziendale della prevenzione” (che trova nell’organigramma di sicurezza di cui all’art. 28, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008 e nella delega di funzioni disciplinata all’art. 16 del medesimo decreto legislativo i suoi capisaldi), va detto che, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, al fine di individuare e di delimitare la responsabilità penale di ciascun imputato, è necessaria «una accurata analisi delle diverse sfere di responsabilità gestionale ed organizzativa» che si rinvengono all’interno di ogni organizzazione di lavoro giuridicamente (o anche solo in via di fatto) strutturata come “impresa”
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