L'inquadramento normativo e la principali interpretazioni della giurisprudenza sul suo profilo professionale

I compiti del Rspp: il suo ruolo e le sue responsabilità in azienda. Non c’è dubbio che nell'architettura del sistema normativo italiano è proprio il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a occupare una posizione di assoluta centralità e importanza. E questo è dimostrato dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale possono assumere l incarico solo i soggetti che posseggono le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Come si è ritenuto di preparare questa figura? Rendendo obbligatorio il conseguimento di una particolare qualificazione, attraverso la frequenza a un apposito corso e l’aggiornamento periodico.

Quali siano  compiti del Rspp - e anche le lacune normative che lo riguardano - vanno però capiti meglio e per questo un aiuto concreto viene dall'Approfondimento curato da Mario Gallo - giurista esperto della materia e docente universitario - scaricabile gratuitamente cliccando sul pulsante qui qui sotto.

Scarica gratis l'approfondimento del mese

Una questione di fondo da sottolineare è che ancora manca una norma specifica che definisca esattamente quali sono i confini della sua responsabilità e i suoi compiti prevenzionali. Per la verità sono ricavabili, ma soltanto per via indiretta dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 che identifica le attività “istituzionali” del Spp.

Scarica gratis l'approfondimento del mese

L'art. 33 del cosiddetto testo unico della sicurezza recita testualmente:

a) Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.

b) Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2 (contenute del documento di valutazione dei rischi), e i sistemi di controllo di tali misure.

c) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

d) Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

e) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (art. 35).

f) Fornire ai lavoratori le informazioni secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n.81/2008.

Scarica gratis l'approfondimento del mese

Per comprendere, dunque, dove sta andando la figura del Rspp - a fronte di un quadro normativo non perfettamente "solido" - appare necessario, quindi, focalizzare l’attenzione sugli ultimi orientamenti espressi dalla Cassazione che - come si legge chiaramente nell'Approfondimento -  partendo da un ormai consolidato indirizzo circa il delicato ruolo che questa figura è chiamata a svolgere, ha fornito magistralmente diverse e importanti indicazioni.

Scarica gratis l'approfondimento del mese

Se sei già abbonato ad Ambiente&Sicurezza, accedi al contenuto da qui

2 COMMENTI

  1. nelle aziende il RSPP fa di più di quanto previsto dall’art. 33 perché è il parafulmine interno della sicurezza e quindi nella migliore delle ipotesi è anche un dirigente di fatto ex art. 299. Le aziende pagano uno stipendio e quindi non accettano che si faccia solamente quanto previsto dall’art. 33 che forse è anche un po’ riduttivo per coprire le 40 ore settimanali

  2. mi spiace ma non sono d’accordo con pantaleone.
    Spesso l’RSPP non è una figura dirigenziale (e io ne sono un esempio).
    Se si vuole svolgere con diligenza e perizia questo ruolo, assicuro che le 40 ore settimanali non sono sufficienti.
    Chiaro che dipende dal tipo di azienda, dai tipi di rischio e dalla dimensione, ma sopratutto, come sempre dalla deontologia e preparazione professionale

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome