I criteri ambientali minimi per le calzature e gli articoli in pelle

Comprese anche le calzature da lavoro, non dpi e dpi. Tra i criteri premianti la gestione responsabile della filiera e i livelli di cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciari

Definiti i criteri ambientali minimi (Cam) per la fornitura di calzature da lavoro - non dpi e dpi - articoli e accessori di pelle. In particolare, nell'allegato al decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018, n. 125) sono definiti:

  • i criteri di selezione degli operatori economici, suddivisi tra capacità tecniche e professionali;
  • i criteri premianti, come, ad esempio:

- la gestione responsabile della filiera

- i livelli di cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciari;

- la depilazione delle pelli senza solfuri;

- componenti tessili costituiti da fibre riciclato;

- risparmio idrico;

- i componenti tessili costituiti da fibre riciclate;

- il recupero dei sottoprodotti di lavorazione.

Di seguito il testo del D.M. 17 maggio 2018, disponibile anche in formato pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 

Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non
dpi e dpi, articoli e accessori di pelle. (18A03807)

           in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018, n. 125

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                   E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE


  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione

del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,

per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la

semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di  delega

per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che

individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio;

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1,commi 1126 e 1127,  che

disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia

e  delle  finanze,  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   la

predisposizione  di  un  «Piano  d'azione   per   la   sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione»

(PAN GPP),  al  fine  di  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni competenti sulla base  di  criteri  e  per  categorie

merceologiche;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che  ha

istituito  il  «Comitato  di  gestione  per  l'attuazione  del  piano

d'azione nazionale sul  GPP  (Green  public  procurement)  e  per  lo

sviluppo  della  strategia  nazionale  di  Politica   integrata   dei

prodotti», al fine di predisporre e dare  attuazione  al  citato  PAN

GGP;

  Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei

citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre  2006,

n. 296,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN  GPP)»  e,

in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei  «Criteri  ambientali

minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sentiti  i

Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri  ambientali

minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;

  Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare sentiti i  Ministri  dello  sviluppo

economico e dell'economia e delle finanze  con  il  quale,  ai  sensi

dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile  2008,  e'  stata

approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  quale  «Codice

dei  contratti  pubblici»   recante   «Attuazione   delle   direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto

degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei

trasporti e dei  servizi  postali,  nonche'  per  il  riordino  della

disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi e forniture», e ss. mm. e ii, in  particolare  l'art.

34  per  il  quale   le   stazioni   appaltanti   contribuiscono   al

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano  d'azione

per la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della

pubblica    amministrazione    attraverso     l'inserimento     nella

documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche

e delle clausole contrattuali contenute ne Criteri ambientali  minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

  Viste le note del 9 febbraio  2018  protocollo  n.  2081/CLE  e  n.

2082/CLE  con  le   quali   questa   amministrazione   ha   richiesto

rispettivamente al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  al

Ministero dello sviluppo economico di fornire il proprio orientamento

sul documento tecnico Criteri ambientali minimi per la «Fornitura  di

calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;

  Considerato che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  non  ha

formulato osservazioni;

  Vista la nota del 19 febbraio 2018 protocollo n. 21127/2018 con  la

quale il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha  fornito  le

proprie considerazioni richiamando  l'esigenza  di  una  verifica  di

coerenza con la disciplina vigente in materia;

  Considerato  che  l'Ufficio  legislativo  di  questo  Ministero  ha

revisionato il documento tecnico Criteri  ambientali  minimi  per  la

«Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori

in pelle», anche sulla base  delle  proposte  pervenute,  provvedendo

altresi' alla verifica di coerenza richiesta;

  Visto il documento tecnico allegato al presente  decreto,  relativo

ai Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro

non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;

  Ritenuto necessario procedere all'adozione dei  Criteri  ambientali

minimi in questione;

  Considerata la necessita' di consentire alle stazioni appaltanti di

adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettivita'  ai  contenuti

dei Criteri ambientali minimi  per  la  «Fornitura  di  calzature  da

lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle;

                              Decreta:

                               Art. 1
               Adozione dei Criteri ambientali minimi

  1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi  di  cui  all'allegato

tecnico  che  e'  parte  integrante  del  presente  decreto,  per  la

«Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori

in pelle».

  2. Il  presente  decreto,  entra  in  vigore  120  giorni  dopo  la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


                                                               Allegato 
 
                Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 17 maggio 2018

Allegato

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