Raee: quali obblighi per l'importazione di un'Aee prototipale? A rispondere a questo interpello ambientale della Provincia di Lecco è stato il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, è stato chiesto se questo prodotto:
- debba essere soggetto agli obblighi di iscrizione al registro Raee;
- debba essere ritenuto responsabile dell’indicazione o meno delle informazioni tecniche per lo smaltimento del Raee all’interno del manuale di istruzione allegato al prodotto importato.
A seguire i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Provincia di Lecco 25 febbraio 2026, n. 43031
Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 in ordine agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
La scrivente Provincia di Lecco sottopone un interpello in materia ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.
Il presente interpello è relativo agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Ai fini di un corretto inquadramento della questione, si ritiene utile richiamare preliminarmente la normativa di riferimento in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche inerente al caso in esame.
Il D.Lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” stabilisce le misure e le procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana da adottare nella progettazione, produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In particolare, il decreto:
- all’art. 4 fornisce, le definizioni[1]1 “produttore: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) ...
2) ...
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale,
AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione Europea”
“Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell’ambito di un’attività professionale”, tra le altre, di “produttore”, “immissione sul mercato”, “messa a disposizione sul mercato”, “apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE” e “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE”.
- all’art. 26 stabilisce che il produttore di AEE deve fornire, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, le informazioni riportate alle lettere da a) ad e) del medesimo articolo.
- all’art. 29 al comma 1 prevede l’istituzione di un apposito Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE: “Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c).”
Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che “Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.” e che la mancata osservanza degli obblighi indicati ai punti precedenti viene sanzionata dall’art.38 comma 2 lett. c) e g) secondo i quali: “Salvo che il fatto non costituisca reato il produttore (...) c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000; (...) g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;”.
Richiamato quanto sopra si chiede se un soggetto importatore di un’A.E.E., acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto:
- sia soggetto agli obblighi di iscrizione al Registro RAEE;
- debba essere ritenuto responsabile dell’indicazione o meno delle informazioni tecniche per lo smaltimento del RAEE all’interno del manuale di istruzione allegato al prodotto importato.
Il presente interpello viene sottoposto anche alla luce della recente risposta fornita da codesto Ministero in data 16 gennaio 2025 (registro 7310) in riscontro all’interpello proposto da Confindustria con nota n.188610 del 16 ottobre 2024.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 25 maggio 2026, n. 111059
Oggetto: articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 - Interpello in materia ambientale in ordine agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, la Provincia di Lecco ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e, in particolare, a quelli a cui è soggetto un importatore di un’AEE, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU On Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) - Aprile 2014;
- Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
- Comunicazione della Commissione (2022/C – 247/01) “La guida blu all'attuazione della
normativa UE sui prodotti 2022”;
- Parere del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di batterie del 16 luglio 2024 sui liofilizzatori da laboratorio (https://www.registroaee.it/Delibere#2504-
parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014);
- Parere del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di batterie del 17 giugno 2025 su un sistema di spettroscopia fotoelettronica a raggi X (https://www.registroaee.it/Delibere#2526-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014).
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta, è emerso quanto segue.
1. Le apparecchiature concepite per fini di ricerca e sviluppo
In via preliminare, si rappresenta che, come noto, l’articolo 3, comma 2, lettera f), del D.lgs. n. 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), esclude dal suo campo di applicazione “le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese”.
Come chiarito anche nelle F.A.Q. interpretative della Commissione europea sulla Direttiva 2012/19/UE (§ 3.15), tale esclusione riguarda specificamente le apparecchiature progettate per attività di ricerca e sviluppo, rese disponibili nell’ambito di rapporti tra imprese, mentre non si estende ad apparecchiature che possono essere utilizzate anche in applicazioni commerciali, né a quelle progettate e immesse sul mercato per testare, validare o monitorare apparecchiature di ricerca e sviluppo o prototipi.
Sempre le F.A.Q. della Commissione europea (§ 3.15) riportano che le AEE che possono beneficiare dell’esclusione relativa alle attività di ricerca e sviluppo includono prodotti non finiti quali prototipi o campioni/test di AEE (tali prodotti fanno ancora parte del processo di sviluppo e pre-produzione e non sono commercializzati).
In termini analoghi si è espresso, nei pareri sopra richiamati, anche il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di batterie, evidenziando che l’esclusione può trovare applicazione nei soli casi in cui le apparecchiature siano prodotte sulla base di specifiche richieste e non siano apparecchiature standard messe a disposizione sul mercato. Al contrario, qualora le apparecchiature, seppure destinate a finalità di ricerca e sviluppo, risultino presenti in cataloghi commerciali o siano configurabili come prodotti di serie, devono ritenersi incluse nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014.
2. L’immissione sul mercato
Ciò premesso, con riferimento all’immissione sul mercato, l’articolo 4, comma 1, lettera r), del D.lgs. n. 49/2014 la definisce come: “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale” e la successiva lettera q), del medesimo comma 1, definisce la “messa a disposizione” come: “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Tali definizioni discendono dalla Direttiva 2012/19/UE.
In tale contesto, a livello di normativa unionale, il Regolamento (UE) 2019/1020, all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1) e 2), definisce l’immissione sul mercato come: “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione” e riporta che la messa a disposizione sul mercato è da intendersi come: “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
A questo riguardo, la Comunicazione della Commissione (2022/C - 247/01) – La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 - nell’esplicitare il concetto di immissione sul mercato, riporta alcune casistiche in cui essa non si concretizza, ossia nel caso si tratti di un prodotto:
- “trasferito per la prova o la convalida di unità pre-produzione considerate ancora in fase di fabbricazione”;
- “esposto o utilizzato in condizioni controllate, in occasione di fiere, mostre o dimostrazioni, apponendo un cartello visibile che indichi chiaramente che il prodotto non può essere immesso sul mercato”;
- “presente nei magazzini del fabbricante o dell'importatore, ma non ancora messo a disposizione, e quindi non fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso”.
Qualora l'AEE importata non rientri nella casistica di cui al precedente punto 1, occorre altresì verificare se, pur ricadendo nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014, si configuri o meno un'ipotesi di immissione sul mercato ai sensi della normativa vigente.
3. Utilizzatore finale e produttore
Inoltre, per quanto concerne il riferimento all’istanza di interpello avanzata da Confindustria con nota prot.n. 188610/Mase del 16 ottobre 2024 e il relativo riscontro, registrato con prot.n. 7310 del 16 gennaio 2025, si rappresenta quanto segue1.
Nel riscontro (riferito alla casistica delle batterie e dei relativi rifiuti) è riportato che il soggetto qualificabile come utilizzatore finale di batterie non è tenuto a iscriversi al “Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori” e il rispetto delle disposizioni normative è in capo al produttore di batterie, anche se estero.
In tal senso, il D.lgs. 49/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE, seppure utilizzi in diversi casi la locuzione “utilizzatore finale”, non ne riporta una definizione specifica (come nel caso delle batterie e i relativi rifiuti); tuttavia, il D.lgs. n. 49/2014, definisce i requisiti specifici del produttore di AEE, tenuto ad adempiere agli obblighi di iscrizione al Registro di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 49/2014 e agli altri obblighi previsti dalla stessa normativa.
In particolare, all’articolo 4, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 49/2014 il produttore è definito come segue: “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.”
A norma dell’articolo 30 del D.lgs. n. 49/2014, il produttore di cui ai punti 1, 2, 3, stabilito in un altro Stato dell’Unione deve designare a livello nazionale, un rappresentante autorizzato responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi del presente decreto legislativo.
Ulteriormente, l’articolo 22 del D.lgs. n. 49/2014, riporta che il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza e non ha sede nel territorio italiano, effettua l’iscrizione al Registro di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 49/2014 o tramite il rappresentante autorizzato di cui all’articolo 30.
In questo scenario, la Comunicazione della Commissione (2022/C - 247/01) – La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 – precisa che per utilizzatore finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
CONCLUSIONI
Alla luce del quadro normativo sopra esposto, si può ritenere che l’esclusione dal campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014 per un’AEE, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto, opera solo laddove si verifichino le condizioni definite dalla normativa RAEE, anche secondo quanto indicato dalle F.A.Q. specifiche, comprese quelle relative all’immissione sul mercato.
Tale principio generale non può trovare applicazione tout court, essendo necessaria una valutazione specifica delle caratteristiche tecniche, funzionali e commerciali dell’apparecchiatura nonché delle modalità di importazione, utilizzo, custodia e successiva gestione della stessa.
Qualora non dovessero verificarsi le condizioni sopra riportate e il bene acquistato dovesse essere considerato un’AEE a tutti gli effetti, rientrando nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014, il soggetto qualificabile come produttore sarà tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal citato decreto, anche mediante la nomina di un rappresentante autorizzato.
Fermo restando quanto sopra indicato, qualora l'importatore assuma la qualifica di produttore, lo stesso è tenuto, tra i vari obblighi, anche a fornire le informazioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere a) - e), del D.lgs. 49/2014 nelle istruzioni d'uso, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2, lett. c) (da € 2.000 a € 5.000).
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Note
| 1. | ↑ | 1 “produttore: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) ... “Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell’ambito di un’attività professionale” |





