Pubblicato il disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
In particolare, all'interno del decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 dicembre 2016 (in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78) non mancano elementi riconducibili alla tutela ambientale e alla sicurezza sul lavoro.
Tra i primi rientrano:
- la subordinazione a valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo ai fini del conferimento delle licenze;
- la commisurazione di idonee fidejussioni bancarie al valore delle opere di recupero ambientale;
- il rispetto di standard di salvaguardia ambientale in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
mentre l'art. 11 «Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio» richiama in più parti il D.Lgs. n. 81/2008.
Di seguito il testo integrale del D.M. 7 dicembre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 dicembre 2016
Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale. (17A02414)
in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78
Capo I
Finalita', ambito di applicazione e definizioni
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare,
l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero
dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca
e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle
mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di
prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma ed in mare;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha
dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali da adottare per
l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni
amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e le successive modificazioni, intervenute in
particolare con il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78 recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico, che ha istituito la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante
riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99 che, in particolare, all'art. 1, comma 7, ha
disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure
urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, commi 552 e 553 che
modificano l'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, al fine di
semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle
infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi
investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione
della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione
della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 239, 240, 241 e
242;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio
2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2015 recante aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione
dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2015, recante procedure
operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e
modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi
controlli;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre
2015 con il quale sono state delegati al direttore generale per la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche i
compiti e le risorse finanziarie necessari all'espletamento delle
funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle
risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle licenze
e la gestione dei ricavi, in base a quanto disposto dal decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre
2015 recante modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre
2016 con cui e' stata ricostituita la CIRM, riorganizzando le tre
Sezioni: la Sezione a) e b) sono state mantenute nell'ambito della
Direzione generale per la sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG) e
la Sezione c) e' stata invece assegnata alla Direzione generale per
la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
(di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite;
Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare
tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2015, per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione
ricerca e coltivazione di idrocarburi
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del
Ministero, le modalita' di conferimento dei titoli concessori unici,
dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonche' le
modalita' di esercizio delle attivita' nell'ambito degli stessi
titoli minerari.
Art. 2
Definizioni
a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le
attivita' di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 9/1991;
b) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le
«attivita' di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 9/1991 e s.m.i.;
c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le
attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi
liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge n.
9/1991 e s.m.i.;
d) «attivita' di prospezione»: attivita' consistente in rilievi
geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque
metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad
eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare
la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
e) «attivita' di ricerca»: insieme delle operazioni volte
all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi,
comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geotecniche,
geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo
e mezzo, nonche' le attivita' di perforazione meccanica, previa
acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 78 e 80
della legge n. 239/2004, come sostituiti dall'art. 27 della legge n.
99/2009;
f) «attivita' di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie
per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
g) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la
ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito
ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014,
convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sulla base di
un programma generale dei lavori, articolato in una prima fase di
ricerca e in una successiva fase di coltivazione;
h) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico,
fase dell'attivita' che consiste nell'insieme delle operazioni volte
all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi,
comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geotecniche,
geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo
e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche;
i) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio
unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di
idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del
rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase;
j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno
o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente
ed economicamente la coltivazione mineraria;
k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita
la propria sovranita' costituito dalle acque interne, acque
territoriali, acque della zona economica esclusiva, della zona di
protezione ecologica e della piattaforma continentale, come indicate
dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla
legge 2 dicembre 1994 n. 689;
m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello sviluppo
economico, individuate in base alle competenze definite nel decreto
direttoriale di cui all'art. 20, comma 6;
n) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione
di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata
alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici di cui all'art. 8, comma 1-bis, del
decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge
n. 133/2008 e s.m.i.;
o) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero
perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di
prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
p) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della DGS-UNMIG del
Ministero nonche' autorita' di vigilanza per l'applicazione delle
norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita'
minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
128/1959, del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979,
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell'art.
13 del decreto legislativo n. 81/2008, competenti in materia di
gestione tecnica delle attivita' di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;
q) «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi, istituito ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 145/2015;
Capo II
Modalita' per il conferimento del permesso di prospezione, permesso
di ricerca e concessione di coltivazione, del titolo concessorio
unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo
concessorio unico
Art. 3
Rilascio titoli minerari, durata, proroghe
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, le
operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono
svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli
minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la
concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di
cui al comma 1 sono rilasciati con decreto del Ministero, d'intesa
con la regione interessata per i titoli in terraferma, ai sensi
dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le
modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20,
comma 6, del presente decreto. Per i permessi di ricerca, le
concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici a mare il
Ministero richiede al Comitato il parere di cui all'art. 4, comma 5,
del decreto legislativo n. 145/2015 e puo' richiedere al Comitato
anche il parere di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art.
12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994,
la concessione e' accordata al titolare del permesso di ricerca che
abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati.
4. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o
gassosi nell'ambito del titolo concessorio unico e ricorrano le
stesse condizioni previste per il conferimento della concessione di
coltivazione, agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, il
Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il
passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione, definendo
la superficie interessata dal rinvenimento e asservita all'attivita'
di coltivazione.
5. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge n. 9/1991 e
dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996 e
s.m.i., il permesso di ricerca ha durata di sei anni; il titolare
puo' ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma
6, della legge 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo non
superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui
agli articoli citati.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n.
625/1996 e s.m.i. e dell'art. 9, comma 8, della legge n. 9/1991, la
concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni; il
titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad
ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni ciascuna, nei limiti
della durata di vita utile del giacimento, purche' siano soddisfatte
le condizioni di cui agli articoli citati.
7. Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base
a quanto previsto dalle rispettive leggi di riferimento venga
presentata istanza di proroga, devono intendersi automaticamente
prorogati fino al completamento del procedimento di conferimento
della proroga stessa. Durante tale periodo potranno essere
autorizzate le attivita' previste dal programma lavori del titolo
abilitativo oggetto di proroga.
8. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014,
convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, il titolo
concessorio unico si articola in una prima fase di ricerca a cui
segue, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed
economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero, la fase di
coltivazione e la fase di ripristino finale. La fase di ricerca ha
durata di sei anni, al termine della quale il Ministero, con proprio
decreto, puo' ridurre la superficie del titolo concessorio unico alla
sola superficie asservita all'attivita' di coltivazione di cui al
comma 4. La fase di coltivazione ha durata non superiore a trenta
anni, cui segue la fase di ripristino finale.
9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di
cui al comma 1 e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita
conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta la valutazione
d'impatto ambientale o, per il titolo unico, la valutazione
ambientale preliminare del programma lavori complessivo, ed e'
acquisita l'intesa di cui al comma 2.
10. I progetti di opere e gli interventi relativi alla fase di
ricerca ed alla fase di coltivazione del titolo concessorio unico
sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della
normativa dell'Unione europea e secondo le modalita' e le competenze
previste dalla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
11. La documentazione da allegare alle istanze per il conferimento
dei titoli unici o alle istanze per la conversione in titoli unici
gia' presentate ai sensi dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014,
dovra' essere presentata al Ministero entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 20,
comma 6.
12. Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data
del rilascio da parte del Ministero del provvedimento di conversione
in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti
autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle
istanze originari che si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici
o richieste di titolo unico. In tale periodo il titolare puo'
svolgere tutte le attivita' previste ed autorizzate, nell'ambito del
titolo originario, alla data dell'istanza di conversione in titolo
unico.
Art. 4
Requisiti di ordine generale e capacita' tecnica ed economica del
richiedente
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni
di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli
concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto
legislativo n. 625/1996 e s.m.i. (persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di
requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed
organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi presentati
e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o
in altri Stati membri dell'Unione europea, nonche', a condizioni di
reciprocita', ad enti di altri Paesi, secondo quanto stabilito con
decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente
decreto.
2. Le modalita' di presentazione di idonee fidejussioni bancarie o
assicurative di cui all'art. 38, comma 6, lettera c) del
decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge
n. 164/2014, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale
previste nel programma lavori presentato, sono specificate con il
decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, per i
titoli unici e per gli altri titoli minerari, il rilascio di nuove
autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' e' subordinato alla
dimostrazione, da parte della societa' richiedente, dell'esistenza di
tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale
incidente durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal
piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi dei
rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo le
modalita' specificate nel decreto direttoriale di cui all'art. 20,
comma 6.
4. Il titolare, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3, puo'
fare riferimento alla totalita' delle attivita' previste nel
programma lavori approvato unitamente al titolo abilitativo. In tal
caso all'atto dell'esecuzione di ogni singola opera deve essere
confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizzate.
5. Per i titoli minerari vigenti, le fideiussioni di cui al comma
2, nonche' le garanzie di cui al comma 3, sono presentate dalla
societa' titolare entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
6. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e' svolto
nell'ambito del procedimento di conferimento del titolo, prima
dell'avvio dell'esame tecnico dell'istanza, secondo le modalita'
stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.
Art. 5
Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso, della
concessione e del titolo concessorio unico
1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di
prospezione o di ricerca, della concessione di coltivazione o del
titolo concessorio unico quando:
a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di
conferimento;
b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel
presente decreto od impartite dal Ministero o dalle Sezioni UNMIG
territorialmente competenti;
c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita
autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto
altro stabilito dal decreto di conferimento.
2. Per le attivita' a mare, il Ministero valuta l'opportunita' di
revocare la licenza anche sulla base delle informazioni del Comitato
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 145/2015 e
comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza
delle operazioni.
3. La pronuncia di decadenza e' disposta con decreto del Ministero,
sentito il titolare e previo parere della CIRM.
4. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 3, il
Ministero provvede all'attribuzione ad altro titolare della
concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione
secondo modalita' di gara ovvero, in caso di non economicita' della
coltivazione, ne dispone la revoca previo ripristino a carico del
titolare.
5. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessione e il
titolo concessorio unico cessano:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del titolare;
d) qualora al termine della fase di ricerca, nell'ambito del
titolo concessorio unico, non sia stato riconosciuto dal Ministero il
rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente
coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014.
6. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque
dovuto il canone per l'anno in corso.
7. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi
geochimici, geofisici e geologici, ai sondaggi geotecnici e
geognostici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli
cessati di cui al comma 5 sono trasmessi al Ministero entro 6 mesi
dalla cessazione del titolo. Per le finalita' di interesse pubblico
individuate dal Ministero, tali dati possono essere messi a
disposizione degli operatori, secondo le modalita' stabilite dal
decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente
decreto.
8. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico
nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione della stessa
per scadenza del termine, revoca, rinuncia o decadenza, e' costituito
custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative
pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restituzione ai
proprietari superficiali o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla
riconsegna degli stessi allo Stato.
9. Ai fini della cancellazione del titolo minerario e della
relativa pubblicita' sul BUIG, la Sezione UNMIG competente attesta la
cessazione dell'attivita' mineraria, previo accertamento che tutti i
pozzi afferenti al titolo minerario risultano chiusi minerariamente,
le aree pozzo e quelle di raccolta e trattamento risultano prive
delle installazioni di superficie e, nel caso di attivita' offshore
delle piattaforme, le condotte di collegamento interrate sono state
bonificate, inertizzate e flangiate agli estremi.
Capo III
Esercizio del titolo
Art. 6
Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di
coltivazione di idrocarburi
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 164/2000, su una stessa area possono coesistere una
concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di
coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase
di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo.
2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del titolo
concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono
essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di
stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.
Art. 7
Modifiche al programma dei lavori
1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in
caso di necessita' di integrazioni o modificazioni significative al
programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da
modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo
originariamente previsto, e' tenuto a presentare preventivamente
istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero.
2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico non
puo' sospendere o modificare il programma lavori senza
giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o
senza la preventiva autorizzazione del Ministero, secondo quanto
previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.
3. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e
la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa
estratta in giacimento, se effettuate a partire da impianti esistenti
e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro gia' approvati,ai sensi dell'art. 1, comma 82-sexies, della
legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle
Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalita'
stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Le
autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o
della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la
prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che
esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi.
4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli impianti e dei
pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a
comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente
per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6,
sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attivita' da
classificare quali manutenzione straordinaria.
5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano
variazione alle misure di protezione e prevenzione incendio sono
soggette al silenzio assenso della Sezione UNMIG competente per
territorio, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di
cui all'art. 20, comma 6.
Art. 8
Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della
piattaforma continentale nazionale
1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da
ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma
continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il
giacimento puo' essere razionalmente coltivato con programma unico,
il titolare rivolge istanza al Ministero per la piu' opportuna azione
diplomatica presso le autorita' dello Stato frontista, per convenire
le modalita' di coltivazione del giacimento medesimo.
Art. 9
Attivita' di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale mediante utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili
1. Al fine di tutelare le risorse nazionali idrocarburi in mare,
assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e valorizzare e
provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del divieto
di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai sensi
dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito
con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i., il Ministero, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per un
periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di
coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti posti in
prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previo
espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che
dimostri l'assenza di effetti di subsidenza sulla costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici.
3. Il progetto e' corredato di studio tecnico scientifico che
dimostri l'assenza di effetti di cui al comma 2 e del progetto e
programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto il controllo
del Ministero e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. L'autorizzazione alla sperimentazione di cui
al comma 1 decade qualora nel corso delle attivita' vengano accertati
fenomeni di subsidenza sulla costa causati dalle stesse attivita'.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il periodo
di sperimentazione puo' essere prorogato per un periodo di cinque
anni, se si accerta, con le stesse modalita' di controllo di cui al
comma 3, che le attivita' non hanno prodotto fenomeni di subsidenza
sulla costa.
Art. 10
Responsabilita' per danni
1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono
risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attivita'.
Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei
proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori
dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei titoli concessori
unici, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n.
1443/1927.
Art. 11
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e
garanzie di continuita' dell'esercizio
1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono
eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 128/1959, nonche' nel rispetto delle norme di cui
ai decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e, per i titoli a
mare, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015.
2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, la
vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei
lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e
coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria
e' svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG.
3. La vigilanza sull'applicazione da parte degli operatori del
decreto legislativo n. 145/2015 e' svolta dal Comitato, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, lettera b) del decreto medesimo.
4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve
fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato i mezzi per
effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli
impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia
richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal
presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui all'art.
20, comma 6, resta ferma la facolta' da parte delle Sezioni UNMIG di
disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di
sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.
5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di
una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico
deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere
economico e tecnico relative alla propria attivita'.
6. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi
sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 105/2015,
ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o
termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego
delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto.
7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono
nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre
amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive
competenze.
8. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche
significative allo svolgimento dell'attivita' di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volonta' del
titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico,
l'operatore deve dare comunicazione tempestiva al Ministero.
Art. 12
Attivita' vietate
1. Ai sensi dell'art. 38, comma 11-quater, del decreto-legge n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sono
vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il
rilascio dei relativi titoli minerari. E' vietata qualunque tecnica
di iniezione in pressione nel sottosuolo finalizzata a produrre o
favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono
intrappolati lo shale gas e lo shale oil.
Art. 13
Monitoraggi
1. Il Ministero, nell'ambito dei provvedimenti di conferimento
delle concessioni di coltivazione e nell'attestazione del passaggio
di fase dei titoli concessori unici, prevede l'attuazione di
programmi di monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del
suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi secondo le
specifiche tecniche piu' avanzate come definite nel decreto
direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Tali misure sono
progressivamente applicate anche alle attivita' in corso di esercizio
dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota.
2. Gli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della
sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro
nell'ambito delle attivita' antropiche» predisposto dal Gruppo di
lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del Presidente della
CIRM e pubblicato sul sito internet della DGS-UNMIG sono considerati
specifiche tecniche avanzate.
Art. 14
Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi e le relative autorizzazioni
1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori,
incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche
strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando
localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di
coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione sono di
pubblica utilita'. Il rilascio dei relativi titoli minerari comprende
la dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. Nel caso
in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di
variante urbanistica.
Art. 15
Attivita' consentite all'interno del perimetro delle aree marine e
costiere protette e nelle dodici miglia dal perimetro esterno di
tali aree e dalle linee di costa nazionale
1. Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli
minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal
perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero
perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del
decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma
239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree,
le attivita' da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi gia'
rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori
originariamente approvato, funzionali a garantire l'esercizio degli
stessi, nonche' consentire il recupero delle riserve accertate, per
la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della
coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale.
2. Sono sempre consentite le attivita' di manutenzione finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti
e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino
ambientale.
3. Possono essere inoltre autorizzate:
a) le attivita' funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento
del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in
sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la
costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione
necessarie all'esercizio;
b) gli interventi sugli impianti esistenti, destinati al
miglioramento degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientali.
Art. 16
Verifica esecuzione programmi
1. Il Ministero, per la tutela del giacimento, puo' imporre
particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento del titolo
minerario che successivamente, qualora dall'esercizio della
concessione, o del titolo concessorio unico nella fase di
coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti
dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all'art.
20, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso.
Art. 17
Conseguenza degli inadempimenti
1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e'
motivo di decadenza del titolare secondo quanto stabilito dall'art.
5.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
Rapporti Stato-Regioni
1. Nei procedimenti del presente decreto in cui e' richiesta
l'intesa con le Regioni, in caso di mancato raggiungimento della
stessa, si provvede con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Art. 19
Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo
unico concessorio
1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispondere
anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata del titolo, un
canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di
ricerca con le stesse modalita' previste dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 625/1996 e s.m.i. per il permesso di ricerca ed un
canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di
coltivazione, con le stesse modalita' previste dall'art. 18 del
decreto legislativo n. 625/96 per la concessione di coltivazione.
2. Per le produzioni ottenute durante la fase di coltivazione, il
titolare del titolo concessorio unico e' tenuto a corrispondere
annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della
coltivazione con le modalita' previste dal art. 19 del decreto
legislativo n. 625/1996 e s.m.i.
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo
approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica ai titoli minerari
vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla
data di pubblicazione del presente decreto sul BUIG e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. E' abrogato il decreto ministeriale 25 marzo 2015, recante
«Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale di cui al
comma 6, si applica il decreto direttoriale 15 luglio 2015 «Procedure
operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e
modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi
controlli».
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente
decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
6. Con uno o piu' decreti direttoriali sono disposte le procedure
operative di attuazione della presente disciplina e le modalita' di
svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.



