Pubblicato il disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
In particolare, all'interno del decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 dicembre 2016 (in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78) non mancano elementi riconducibili alla tutela ambientale e alla sicurezza sul lavoro.
Tra i primi rientrano:
- la subordinazione a valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo ai fini del conferimento delle licenze;
- la commisurazione di idonee fidejussioni bancarie al valore delle opere di recupero ambientale;
- il rispetto di standard di salvaguardia ambientale in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
mentre l'art. 11 «Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio» richiama in più parti il D.Lgs. n. 81/2008.
Di seguito il testo integrale del D.M. 7 dicembre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 dicembre 2016 Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. (17A02414) in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78 Capo I Finalita', ambito di applicazione e definizioni IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria; Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e le successive modificazioni, intervenute in particolare con il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, che ha istituito la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM); Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che, in particolare, all'art. 1, comma 7, ha disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e successive modifiche; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, commi 552 e 553 che modificano l'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, al fine di semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 239, 240, 241 e 242; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 recante aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2015, recante procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 con il quale sono state delegati al direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche i compiti e le risorse finanziarie necessari all'espletamento delle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 recante modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2016 con cui e' stata ricostituita la CIRM, riorganizzando le tre Sezioni: la Sezione a) e b) sono state mantenute nell'ambito della Direzione generale per la sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG) e la Sezione c) e' stata invece assegnata alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite; Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015, per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalita' di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonche' le modalita' di esercizio delle attivita' nell'ambito degli stessi titoli minerari. Art. 2 Definizioni a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attivita' di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 9/1991; b) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attivita' di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 9/1991 e s.m.i.; c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 9/1991 e s.m.i.; d) «attivita' di prospezione»: attivita' consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; e) «attivita' di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonche' le attivita' di perforazione meccanica, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 78 e 80 della legge n. 239/2004, come sostituiti dall'art. 27 della legge n. 99/2009; f) «attivita' di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; g) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sulla base di un programma generale dei lavori, articolato in una prima fase di ricerca e in una successiva fase di coltivazione; h) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attivita' che consiste nell'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche; i) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase; j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria; k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranita' costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque della zona economica esclusiva, della zona di protezione ecologica e della piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689; m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, individuate in base alle competenze definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6; n) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i.; o) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; p) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della DGS-UNMIG del Ministero nonche' autorita' di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979, dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, competenti in materia di gestione tecnica delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi; q) «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015; Capo II Modalita' per il conferimento del permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, del titolo concessorio unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico Art. 3 Rilascio titoli minerari, durata, proroghe 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico. 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma 1 sono rilasciati con decreto del Ministero, d'intesa con la regione interessata per i titoli in terraferma, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto. Per i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici a mare il Ministero richiede al Comitato il parere di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 145/2015 e puo' richiedere al Comitato anche il parere di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto. 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione e' accordata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati. 4. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del titolo concessorio unico e ricorrano le stesse condizioni previste per il conferimento della concessione di coltivazione, agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione, definendo la superficie interessata dal rinvenimento e asservita all'attivita' di coltivazione. 5. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i., il permesso di ricerca ha durata di sei anni; il titolare puo' ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. e dell'art. 9, comma 8, della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni; il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni ciascuna, nei limiti della durata di vita utile del giacimento, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati. 7. Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base a quanto previsto dalle rispettive leggi di riferimento venga presentata istanza di proroga, devono intendersi automaticamente prorogati fino al completamento del procedimento di conferimento della proroga stessa. Durante tale periodo potranno essere autorizzate le attivita' previste dal programma lavori del titolo abilitativo oggetto di proroga. 8. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, il titolo concessorio unico si articola in una prima fase di ricerca a cui segue, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero, la fase di coltivazione e la fase di ripristino finale. La fase di ricerca ha durata di sei anni, al termine della quale il Ministero, con proprio decreto, puo' ridurre la superficie del titolo concessorio unico alla sola superficie asservita all'attivita' di coltivazione di cui al comma 4. La fase di coltivazione ha durata non superiore a trenta anni, cui segue la fase di ripristino finale. 9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di cui al comma 1 e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta la valutazione d'impatto ambientale o, per il titolo unico, la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo, ed e' acquisita l'intesa di cui al comma 2. 10. I progetti di opere e gli interventi relativi alla fase di ricerca ed alla fase di coltivazione del titolo concessorio unico sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e secondo le modalita' e le competenze previste dalla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 11. La documentazione da allegare alle istanze per il conferimento dei titoli unici o alle istanze per la conversione in titoli unici gia' presentate ai sensi dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, dovra' essere presentata al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 12. Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data del rilascio da parte del Ministero del provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle istanze originari che si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o richieste di titolo unico. In tale periodo il titolare puo' svolgere tutte le attivita' previste ed autorizzate, nell'ambito del titolo originario, alla data dell'istanza di conversione in titolo unico. Art. 4 Requisiti di ordine generale e capacita' tecnica ed economica del richiedente 1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, nonche', a condizioni di reciprocita', ad enti di altri Paesi, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto. 2. Le modalita' di presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative di cui all'art. 38, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste nel programma lavori presentato, sono specificate con il decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, per i titoli unici e per gli altri titoli minerari, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' e' subordinato alla dimostrazione, da parte della societa' richiedente, dell'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi dei rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo le modalita' specificate nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 4. Il titolare, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3, puo' fare riferimento alla totalita' delle attivita' previste nel programma lavori approvato unitamente al titolo abilitativo. In tal caso all'atto dell'esecuzione di ogni singola opera deve essere confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizzate. 5. Per i titoli minerari vigenti, le fideiussioni di cui al comma 2, nonche' le garanzie di cui al comma 3, sono presentate dalla societa' titolare entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto. 6. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e' svolto nell'ambito del procedimento di conferimento del titolo, prima dell'avvio dell'esame tecnico dell'istanza, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Art. 5 Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso, della concessione e del titolo concessorio unico 1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico quando: a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento; b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dalle Sezioni UNMIG territorialmente competenti; c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti; d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento. 2. Per le attivita' a mare, il Ministero valuta l'opportunita' di revocare la licenza anche sulla base delle informazioni del Comitato di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 145/2015 e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. 3. La pronuncia di decadenza e' disposta con decreto del Ministero, sentito il titolare e previo parere della CIRM. 4. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 3, il Ministero provvede all'attribuzione ad altro titolare della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione secondo modalita' di gara ovvero, in caso di non economicita' della coltivazione, ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare. 5. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessione e il titolo concessorio unico cessano: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza del titolare; d) qualora al termine della fase di ricerca, nell'ambito del titolo concessorio unico, non sia stato riconosciuto dal Ministero il rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014. 6. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso. 7. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geochimici, geofisici e geologici, ai sondaggi geotecnici e geognostici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati di cui al comma 5 sono trasmessi al Ministero entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le finalita' di interesse pubblico individuate dal Ministero, tali dati possono essere messi a disposizione degli operatori, secondo le modalita' stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto. 8. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, revoca, rinuncia o decadenza, e' costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restituzione ai proprietari superficiali o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla riconsegna degli stessi allo Stato. 9. Ai fini della cancellazione del titolo minerario e della relativa pubblicita' sul BUIG, la Sezione UNMIG competente attesta la cessazione dell'attivita' mineraria, previo accertamento che tutti i pozzi afferenti al titolo minerario risultano chiusi minerariamente, le aree pozzo e quelle di raccolta e trattamento risultano prive delle installazioni di superficie e, nel caso di attivita' offshore delle piattaforme, le condotte di collegamento interrate sono state bonificate, inertizzate e flangiate agli estremi. Capo III Esercizio del titolo Art. 6 Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo. 2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area. Art. 7 Modifiche al programma dei lavori 1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessita' di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, e' tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero. 2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico non puo' sospendere o modificare il programma lavori senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 3. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da impianti esistenti e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati,ai sensi dell'art. 1, comma 82-sexies, della legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalita' stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attivita' da classificare quali manutenzione straordinaria. 5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano variazione alle misure di protezione e prevenzione incendio sono soggette al silenzio assenso della Sezione UNMIG competente per territorio, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Art. 8 Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale 1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento puo' essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per la piu' opportuna azione diplomatica presso le autorita' dello Stato frontista, per convenire le modalita' di coltivazione del giacimento medesimo. Art. 9 Attivita' di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale mediante utilizzo delle migliori tecnologie disponibili 1. Al fine di tutelare le risorse nazionali idrocarburi in mare, assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i., il Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici. 3. Il progetto e' corredato di studio tecnico scientifico che dimostri l'assenza di effetti di cui al comma 2 e del progetto e programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto il controllo del Ministero e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione alla sperimentazione di cui al comma 1 decade qualora nel corso delle attivita' vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa causati dalle stesse attivita'. 4. Alla scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per un periodo di cinque anni, se si accerta, con le stesse modalita' di controllo di cui al comma 3, che le attivita' non hanno prodotto fenomeni di subsidenza sulla costa. Art. 10 Responsabilita' per danni 1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attivita'. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei titoli concessori unici, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927. Art. 11 Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuita' dell'esercizio 1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, nonche' nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e, per i titoli a mare, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015. 2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria e' svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG. 3. La vigilanza sull'applicazione da parte degli operatori del decreto legislativo n. 145/2015 e' svolta dal Comitato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b) del decreto medesimo. 4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, resta ferma la facolta' da parte delle Sezioni UNMIG di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti. 5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attivita'. 6. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 105/2015, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto. 7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. 8. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volonta' del titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, l'operatore deve dare comunicazione tempestiva al Ministero. Art. 12 Attivita' vietate 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 11-quater, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. E' vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. Art. 13 Monitoraggi 1. Il Ministero, nell'ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione e nell'attestazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici, prevede l'attuazione di programmi di monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi secondo le specifiche tecniche piu' avanzate come definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Tali misure sono progressivamente applicate anche alle attivita' in corso di esercizio dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota. 2. Gli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche» predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet della DGS-UNMIG sono considerati specifiche tecniche avanzate. Art. 14 Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni 1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione sono di pubblica utilita'. Il rilascio dei relativi titoli minerari comprende la dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica. Art. 15 Attivita' consentite all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle dodici miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa nazionale 1. Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le attivita' da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi gia' rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonche' consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. 2. Sono sempre consentite le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale. 3. Possono essere inoltre autorizzate: a) le attivita' funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all'esercizio; b) gli interventi sugli impianti esistenti, destinati al miglioramento degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientali. Art. 16 Verifica esecuzione programmi 1. Il Ministero, per la tutela del giacimento, puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento del titolo minerario che successivamente, qualora dall'esercizio della concessione, o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso. Art. 17 Conseguenza degli inadempimenti 1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e' motivo di decadenza del titolare secondo quanto stabilito dall'art. 5. Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 18 Rapporti Stato-Regioni 1. Nei procedimenti del presente decreto in cui e' richiesta l'intesa con le Regioni, in caso di mancato raggiungimento della stessa, si provvede con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Art. 19 Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo unico concessorio 1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata del titolo, un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di ricerca con le stesse modalita' previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. per il permesso di ricerca ed un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di coltivazione, con le stesse modalita' previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 625/96 per la concessione di coltivazione. 2. Per le produzioni ottenute durante la fase di coltivazione, il titolare del titolo concessorio unico e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione con le modalita' previste dal art. 19 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. Art. 20 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sul BUIG e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. E' abrogato il decreto ministeriale 25 marzo 2015, recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164». 3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale di cui al comma 6, si applica il decreto direttoriale 15 luglio 2015 «Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli». 4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 6. Con uno o piu' decreti direttoriali sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.