Igiene di alimenti e mangimi: sui controlli, l’Italia si adegua alla Ue

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27

Igiene di alimenti e mangimi.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021 - è finalizzato ad adeguare le disposizioni italiane a quelle del regolamento 2017/625 dell'Unione europea in materia di igiene di alimenti e mangimi.

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Igiene di alimenti e mangimi: i punti all'attenzione

Fra i punti toccati dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 vanno ricordati i seguenti: autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti; piano di controllo nazionale pluriennale; controlli ufficiali e altre attività ufficiali; obblighi degli operatori; controperizie e controversie; laboratori ufficiali e laboratori nazionali di riferimento. All'articolo 18 sono elencati tutti i provvedimenti abrogati dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

Igiene di alimenti e mangimi: gli allegati

Completano il provvedimento su igiene di alimenti e mangimi tre allegati riportati qui di seguito dopo il testo integrale del provvedimento.

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Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(21G00034)

(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 11 marzo 2021)
Vigente al: 26 marzo 2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e);
Visto il regolamento (CEE) n. 315/1993 del Consiglio, dell'8
febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai
contaminanti nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati
all'alimentazione animale;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23
febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per
il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti
alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti
nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19
dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per
il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti
alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali
e di talune altre sostanze agli alimenti;
Visto il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28
marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il
controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno
inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che
abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della
Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai
lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini
medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare
giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva
92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE,
2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile
2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di
rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei
tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva
80/891/CEE della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del
25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le
formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto
riguarda le prescrizioni relative alle informazioni
sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del
25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione
per gli alimenti destinati a fini medici speciali;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile
2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il
controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non
diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il
regolamento (UE) n. 589/2014;
Visto il regolamento delegato 2019/2090 della Commissione, del 19
giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o
accertata non conformita' alle norme dell'Unione applicabili all'uso
o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei
medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme
dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli stati membri relative agli integratori alimentari;
Vista la direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre
2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati
ai lattanti e ai bambini;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione
del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al
consumo diretto.
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante
approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
Visto il decreto-legge 18 luglio 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province
autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di
controllo ufficiale degli alimenti e bevande, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260, S.O., del 7 novembre 1995.;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante
attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente
all'articolo 10 sulla importazione alimenti surgelati provenienti da
Paesi non appartenenti alla CEE;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante
attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998,
n. 214, concernente regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla
commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro
preparati nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 123, recante
attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le
modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni
stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione
degli animali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante
attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori
alimentari;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante
attuazione della direttiva 2003/74/CE, che modifica la direttiva
96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della
direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli
animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, e, in particolare l'articolo 142-quinquies;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante
attuazione della direttiva 89/437/CE concernente i problemi igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 e, in particolare,
l'articolo 48;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute;
Visto il decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in
particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province
autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di
controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n.
128, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione delle
direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri
alimenti destinati a lattanti e bambini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001,
n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE,
98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli
animali;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante
riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, per gli affari regionali e le autonomie, delle politiche
agricole alimentari e forestali ad interim, dello sviluppo economico
e della difesa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto legislativo e' finalizzato a adeguare e
raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625, di seguito Regolamento.

Art. 2

Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono le Autorita' competenti designate, ai
sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare,
eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad
accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei
seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare,
in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni
nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad
alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o
derivati da OGM, nonche' la fabbricazione e l'uso di materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della
produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso,
anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da
OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini
della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per
l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti
fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione
dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto di quanto
previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In particolare, il
Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e le Aziende sanitarie locali procedono ad uniformare le
competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento nei
seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche
commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei
consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi
di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti
qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili
privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere
sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le
piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette,
delle indicazioni geografiche protette e delle specialita'
tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le
autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da
102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati
nel comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i contatti con la
Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei settori di
cui al comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di collegamento, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n.
117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le
Autorita' competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed e),
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del
regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile
dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e
delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo
delle malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della
difesa e' Autorita' competente per i controlli ufficiali e le altre
attivita' di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze
armate, comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo' procedere anche a
effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori
delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate,
previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara' destinataria anche
dell'esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le
attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di
finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella
disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della salute, nel
rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative
dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e
l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale
attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati
secondo i principi del presente decreto e del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita' competente,
puo' avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute,
garantendone il coordinamento delle attivita' di accertamento con le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita' territorialmente
competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la
tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformita'
nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa
l'Autorita' competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al comma 1,
addetto ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, e'
attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria
nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad
esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza
della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre
Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti
per la propria attivita' istituzionale, sospettino la presenza di non
conformita' nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva
segnalazione alle Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di indagini
investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie
di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica,
informa le autorita' competenti al fine di contenere il rischio.

Art. 3

Piano di controllo nazionale pluriennale

1. Il Ministero della salute, designato, ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, quale
organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalita' e
strumenti condivisi le autorita' competenti responsabili dei
controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del
medesimo regolamento, nella predisposizione del Piano di controllo
nazionale pluriennale (PCNP), da approvare ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
secondo le modalita' di cui all'articolo 109 del Regolamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' e l'uniformita' di
comportamento nell'effettuazione dei controlli ufficiali, nel
rispetto dei principi sanciti dal Regolamento, qualora siano
coinvolte diverse Autorita' competenti, il Ministero della salute
coordina l'attivita' delle stesse individuando modalita' e strumenti
condivisi.
3. Le Autorita' competenti che effettuano controlli ufficiali nei
settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento provvedono a
trasmetterne annualmente, non oltre il 30 aprile, gli esiti al
Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute sono
stabilite le modalita' di trasmissione.

Art. 4

Controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali

1. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1,
effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli
stabilimenti e le attivita' dei settori di cui al medesimo comma 1,
in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata,
tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1,
lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento.
2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso,
tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente
giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale.
3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure
documentate, aggiornate secondo necessita', che contengano istruzioni
per il personale addetto alla esecuzione dei controlli stessi, al
fine di garantirne l'omogeneita' e l'efficacia.
4. Le Autorita' competenti mettono in atto procedure per verificare
la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali e adottano le azioni correttive in caso di
inadeguatezze.
5. Le Autorita' competenti elaborano una documentazione scritta del
controllo effettuato, tramite scheda di controllo ufficiale o verbale
o altro documento altrimenti nominato, che puo' avere anche formato
elettronico. Tale documentazione deve comunque essere resa
disponibile all'operatore.
6. Le Autorita' competenti effettuano i controlli ufficiali con un
livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono a
disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 1 del Regolamento anche mediante la pubblicazione su
internet.
7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni relative ai
settori di cui all'articolo 2, comma 1, in qualita' di autorita'
competente a garantire la sicurezza e la conformita' alla normativa
degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici. Il
Ministero della salute e' l'autorita' competente a disporre la
cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalita' o di
una parte delle attivita' dell'operatore interessato e, se del caso,
dei siti internet che gestisce o utilizza cosi' come previsto
dall'articolo 138, paragrafo 2, lettere i) e j) del Regolamento.

Art. 5

Non conformita'

1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio
effettivo, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1,
valutano le non conformita' rilevate nel corso dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. Si definiscono come:
a) non conformita' minori (nc) quelle che non comportano un
rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere
degli animali;
b) non conformita' maggiori (NC) quelle che comportano un rischio
immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli
animali.
2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita' competenti
di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli
articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle
seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature,
locali, merci o animali:
a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13
della legge n. 689 del 1981;
b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del
Regolamento nei casi residuali.

Art. 6

Obblighi degli operatori

1. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell'attivita'
di controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali, compresa
l'attivita' di certificazione ufficiale, gli operatori dei settori di
cui all'articolo 2, comma 1, assicurano alle autorita' competenti o,
qualora individuati, agli organismi delegati o designati, l'accesso:
a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli
altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle
informazioni;
c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre
informazioni pertinenti.
2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della
normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'articolo
2, comma 1, prima dell'avvio delle attivita' procedono ad effettuare
la notifica all'Autorita' competente comunicando almeno:
a) nome, denominazione sociale e forma giuridica;
b) descrizione delle specifiche attivita' svolte, comprese quelle
effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza;
c) l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attivita', ove
effettuata in sede fissa.
3. L'Autorita' competente stabilisce inoltre i casi in cui per
l'avvio delle attivita' e' necessaria la presentazione di ulteriore
documentazione e i casi di esclusione dall'obbligo della notifica
allorquando l'operatore e' gia' registrato in altri elenchi.
4. Gli operatori che conducono stabilimenti registrati o
riconosciuti comunicano alle Autorita' competenti di cui all'articolo
2, comma 1, secondo le modalita' da questa previste, ogni variazione
dei dati di cui ai commi 2 e 3.
5. Durante i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali,
gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale
delle autorita' competenti di cui all'articolo 2 del presente
decreto, nell'adempimento dei rispettivi compiti.
6. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che le Autorita'
competenti di cui all'articolo 2, comma 1, possano prelevare
gratuitamente, nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali, una quantita' sufficiente di matrici per
consentire la formazione di campioni per l'analisi secondo quanto
disposto dall'articolo 34 del Regolamento.
7.Gli operatori assicurano che il personale operante presso gli
stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione
adeguata alle mansioni svolte nel rispetto di quanto previsto dalle
normative di settore di cui all'articolo 2, comma 1. Sono fatte salve
le norme che prevedono il possesso di una attestazione specifica per
l'esecuzione di determinate attivita'.

Art. 7

Controperizia

1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorita'
competenti di cui all'articolo 2, comma 1 assicurano che, nel
prelevare il campione, ne sia prelevata una quantita' sufficiente per
rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella
destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte
presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per
consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla
controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di
espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante,
rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza
di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene
effettuato secondo quanto riportato nell'allegato 1. Per ciascun
campione prelevato e' compilato a cura dell'autorita' competente un
verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate
nell'allegato 1.
2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da condurre non
assicuri la riproducibilita' dell'esito analitico, in considerazione
della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o
nelle merci, della deperibilita' dei campioni o delle merci, come nel
caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei
criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e
nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di
cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, l'Autorita'
competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota
specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che
escludono la opportunita', la pertinenza o la fattibilita' tecnica
della ripetizione dell'analisi o della prova. Ai campioni di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del
decreto legislativo n. 271 del 1989.
3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente
all'Autorita' competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.
4. L'Autorita' competente effettua la valutazione del risultato e
comunica il piu' tempestivamente possibile alle parti interessate
l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.
5. Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 i cui
animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante
campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del
Regolamento hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una
controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente
nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attivita'
condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del
rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi.
L'esame documentale viene richiesto all'Autorita' competente che ha
effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole.
Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un
laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o
diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota eventualmente
resa disponibile al momento del campionamento.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non pregiudicano
l'obbligo delle Autorita' competenti di intervenire rapidamente per
eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e
per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o,
relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti
di origine animale, anche i rischi per l'ambiente.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del
Regolamento.

Art. 8

Controversia

1. L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a
seguito di controperizia effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell'autorita'
competente in merito alla non conformita' puo' attivare, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia,
richiedendo alle autorita' competenti di potere far effettuare, a
proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi,
prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS). All'istanza l'operatore dovra' allegare la ricevuta del
pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni richieste.
L'ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione, trasmettendo l'esito della valutazione documentale
alle parti interessate, all'Autorita' competente e, per conoscenza,
al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o
diagnosi.
2. Con apposita istanza e a proprie spese l'operatore, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito della
valutazione della documentazione da parte dell'ISS, puo' chiedere
allo stesso ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del
campione di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto,
un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della richiesta dovra'
essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell'ISS secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche avvalendosi,
laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale,
dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto
la prima analisi prova o diagnosi.
4. L'Istituto superiore di sanita', entro sessanta giorni dal
ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore gli esiti della
ripetizione dell'analisi prova o diagnosi effettuata in sede di
controversia con le modalita' stabilite agli articoli 137 e seguenti
del c.p.c.. Gli esiti vengono comunicati anche all'Autorita'
competente che ha disposto il campionamento per l'adozione di
eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha
eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.
5. Nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, le procedure di
controversia contenute nel presente articolo sostituiscono:
a) quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi;
b) quelle stabilite dall'articolo 223 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.

Art. 9

Laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei
settori di competenza del Ministero della salute di cui all'articolo
2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS);
c) i Laboratori di sanita' pubblica delle unita' sanitarie
locali;
d) i Laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente
(ARPA);
e) i Laboratori designati quali laboratori nazionali di
riferimento (LNR).
2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.
3. Il Ministero della salute, puo' designare come laboratori
ufficiali, anche altri laboratori all'uopo individuati, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 4 del
Regolamento e che opereranno in rete.
4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove e
diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e
durante le altre attivita' ufficiali. Partecipano alle prove
comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di
riferimento e dai laboratori di riferimento dell'Unione europea.
5. Le Autorita' competenti inviano i campioni ai laboratori
ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza. I
laboratori ufficiali operano in rete per garantire in ogni caso
l'effettuazione delle analisi, prove o diagnosi. I costi delle
analisi, prove o diagnosi effettuate avvalendosi di un altro
laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali, sono a
carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del
Sistema sanitario regionale.
6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei
laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono
analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori di cui
all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare misure
specifiche atte a garantire l'imparzialita' e l'assenza di conflitto
di interessi nello svolgimento dei compiti in qualita' di laboratorio
ufficiale. Tali misure devono essere rese note anche attraverso la
pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.
7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che le risorse
umane, strutturali e finanziarie destinate alle attivita' effettuate
nell'ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da
quelle utilizzate nell'ambito dell'attivita' di autocontrollo, con
centri di responsabilita' differenti.
8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione
dell'organismo nazionale di accreditamento, puo' pianificare con le
Autorita' regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali in
conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e le Province
autonome possono procedere ad organizzare ed eseguire autonomamente
audit o altre attivita' di controllo sui laboratori ufficiali
insistenti sul territorio regionale o della provincia autonoma di cui
alle lettere c) e d) del comma 1.
9. Il Ministero della salute puo' procedere ad audit presso le
strutture dei laboratori nazionali di riferimento per verificare i
requisiti richiesti dagli articoli 100 e 101 del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli audit effettuati
ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra l'altro, le misure e le
procedure adottate per le finalita' di cui al comma 6.
11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori di cui
al comma 1, puo' essere effettuata anche nei laboratori annessi agli
stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina
designati dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle trichinelle anche
per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di lavorazione
selvaggina.
12. Ove ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 40,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, l'Autorita' competente puo'
designare laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai
centri di lavorazione selvaggina che non siano in possesso
dell'accreditamento.

Art. 10

Laboratori nazionali di riferimento

1. Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza
alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il
Ministero della salute, quale Autorita' competente, nei settori di
cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i
laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi,
sanita' animale e formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali
LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza
alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di
eventuali Centri di referenza nazionale.
2. I laboratori nazionali di riferimento designati dal Ministero
della salute continuano a svolgere la loro attivita' in conformita'
alla normativa vigente. L'elenco dei laboratori nazionali di
riferimento e' aggiornato ogni cinque anni e ogni anno gli stessi
laboratori forniscono al Ministero della salute una relazione sulle
attivita' svolte.
3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo laboratorio
nazionale di riferimento o al Centro di referenza nazionale i ceppi
di microrganismi patogeni isolati nell'ambito del controllo ufficiale
e delle altre attivita' ufficiali o le sequenze dell'intero genoma.
Le stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di referenza
nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.
4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori Nazionali
di riferimento o i Centri di referenza nazionale, sulla base
dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni
epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli
isolati dei microrganismi per i quali e' necessario effettuare il
sequenziamento genomico.
5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi di cui al
precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento genomico completo i
microrganismi isolati e provvedono a inviare le relative sequenze e i
relativi metadati al laboratorio nazionale di riferimento e al Centro
di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi
patogeni.

Art. 11

Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico

1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del settore mangimi
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo
ed i laboratori annessi agli stabilimenti del settore mangimi che
effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altri
operatori del settore mangimi devono essere accreditati, secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
iscrivono in appositi elenchi i laboratori di cui al comma 1 presenti
sul proprio territorio e ne curano almeno annualmente la
pubblicazione e la trasmissione aggiornata al Ministero della salute
per la pubblicazione nell'elenco nazionale.

Art. 12

Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative
ai controlli ufficiali

1. Le Autorita' competenti assicurano che gli stabilimenti e gli
operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi
delle normative vigenti relative ai settori di cui all'articolo 2,
comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della
salute o in altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali
o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.
2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le
modalita' tecniche e operative per la realizzazione o l'adeguamento,
da parte delle Autorita' competenti, degli applicativi ovvero degli
strumenti per la condivisione delle informazioni tra i Sistemi
Informativi di cui al comma 1, anche al fine di ottimizzare le
risorse, evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e
garantire il loro tempestivo aggiornamento.
3. Le Autorita' competenti assicurano che i dati e le informazioni
riguardanti le attivita' di controllo ufficiale e le altre attivita'
ufficiali, relative ai settori di cui all'articolo 2 comma 1, siano
inseriti nel Sistema Informativo del Ministero della salute o in
altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali ad
esso collegati tramite cooperazione applicativa.

Art. 13

Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero

1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce, ai
sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le
navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i
controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625.
Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli
ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue spese, possono essere
fatti in acque internazionali».

Art. 14

Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158

1. Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico
di tracciabilita' dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e
dei prodotti intermedi disciplinato dagli articoli 89 e 118 del
decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall'articolo 8 del
decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, a far data dal 28
gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le
registrazioni dei trattamenti di cui all'articolo 79 del decreto
legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto
legislativo n.158 del 2006 avvengono esclusivamente in formato
elettronico.
2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa della
Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province
autonome, sono definiti i criteri e le modalita' operative delle
registrazioni in formato elettronico.

Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «2. Ai
fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal
regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal
regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625,
dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE) 2019/2090. Nel
presente decreto, qualsiasi riferimento al termine «azienda», deve
intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al regolamento
(UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi riferito al
termine: «tempo di attesa» di cui al decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193.»;
b) all'articolo 1, comma 3, le lettere a), c), d), g), h), i),
l), m), n), o), q) sono abrogate;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati
entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli
animali nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le
confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo,
istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, o
annotati su un registro cartaceo tenuto nell'azienda vidimato dal
servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio. In esso sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero e PIN della ricetta di riferimento;
b) data di inizio e fine trattamento.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato
nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni e messo a
disposizione dell'autorita' competente.»;
d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Fino al 28 gennaio 2022, in caso di allevamenti che non abbiano
optato per il registro informatizzato, i trattamenti di cui al comma
1 e all'articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre
giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del
detentore degli animali, del numero identificativo degli animali
sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del
relativo tempo di attesa, della data e del tipo di intervento
eseguito.»;
e) all'articolo 11, al comma 1, le parole «e degli articoli
12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 12 e degli
allegati al presente decreto.»;
f) all'articolo 12, comma 2, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente: «d) trasmette annualmente alla Commissione europea e
ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e indicate
dalla Commissione europea, il Piano per l'anno in corso e i risultati
del Piano dell'anno precedente.»;
g) gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 sono abrogati;
h) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Obblighi per gli operatori). - 1. Il titolare
dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 2, se non gia' registrato
presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve
chiedere la registrazione presso il predetto servizio.
2. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti puo'
commercializzare soltanto:
a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o
prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un
trattamento illecito;
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di
sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di
attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto del periodo di
attesa prescritto e' consentito l'esclusivo invio degli animali verso
altri allevamenti;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a)
e b).»;
i) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e
degli allevatori). - 1. La data, la natura dei trattamenti
terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali
trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi
informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono
essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che
ha in cura gli animali nella banca dati centrale finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema
distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della
salute 15 luglio 2004 o, fino al 28 gennaio 2022, annotati, al
momento dell'emissione della prescrizione o dell'autorizzazione
all'utilizzo, su un registro cartaceo, diverso da quello
dall'articolo 4, comma 3, tenuto nell'azienda, vidimato dal servizio
veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio, in cui riportare numero e PIN della ricetta di
riferimento e, in aggiunta, la natura dei trattamenti e
l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento, comprensiva
della categoria, qualora le stesse informazioni non siano desumibili
dalla prescrizione.
2. L'allevatore registra elettronicamente nella banca dati
centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali
all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del citato
decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 o, fino al 28
gennaio 2022, annota su registro cartaceo di cui al comma 1, la data
di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio e dalla
fine del trattamento e l'identificazione degli animali, comprensiva
della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento.
3. Il registro di cui ai commi 1 e 2 puo' coincidere con il
registro previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193. In caso di annotazione cartacea il registro deve essere
vidimato dall'autorita' competente e detenuto in azienda e
conservato, a cura del titolare della stessa, almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda sanitaria locale competente,
nel corso del controllo ufficiale sugli allevamenti, controlla la
corretta effettuazione dei trattamenti previsti dal presente decreto
inserendo nei registri la data e ora del controllo delle verifiche
effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali
sono tenuti a fornire all'autorita' competente, su sua richiesta,
ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente
decreto.
6. Per gli animali introdotti negli stabilimenti di
macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione, devono
essere assicurati gli obblighi inerenti l'identificazione e la
registrazione, con la compilazione della dichiarazione di provenienza
e destinazione degli animali (modello 4) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 28 giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre
2016, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con
sostanze di cui e' vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei
novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze
di cui agli articoli 4 e 5, nonche' con alimenti medicamentosi e
specialita' medicinali;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di attesa per
i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d)»;
l) all'articolo 20:
1. il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Tutti i campioni
sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE)
2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE, 2002/657/CE della
Commissione e agli allegati del presente decreto. I campioni devono
essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in
casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal
Ministero.»;
2. i commi 2, 3, 4 sono abrogati;
m) all'articolo 29 sono abrogati: le lettere b) e c) del comma 1
e il comma 2;
n) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5,
commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 3, comma 2, 7, comma 2 e 14, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente; «4. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 3 e 6,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a
12.394 euro.»;
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'articolo 15, comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 600 euro.».

Art. 16

Disposizioni in materia di macellazione
per il consumo domestico privato

1. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di
metodi e consumi tradizionali, e' consentita la macellazione per
autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le
regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo,
nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti
ottenuti dalla macellazione degli animali;
b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione
rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione
delle zoonosi;
d) possibilita', da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di
effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle
condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene
della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono
esclusivamente le seguenti:
a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
b) ovini e caprini;
c) suidi;
d) bovidi.
3. I privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del
presente articolo devono comunicare all'autorita' competente locale
il luogo e la data della macellazione. L'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi ne'
maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di spese
che sono a carico degli operatori privati.

Art. 17

Disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e
minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006.

1. Gli operatori del settore alimentare notificano al momento
dell'immissione in commercio al Ministero della salute gli alimenti
addizionati di vitamine e minerali, come definiti dal regolamento
(CE) 1925/2006, secondo le procedure di notifica previste dal
Ministero della salute.

Art. 18

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione
del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli
242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10
e 22;
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed
integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la disposizione
di cui all'articolo 7;
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante
attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE;
f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome
sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo
ufficiale degli alimenti e bevande;
g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio 1996, n. 119,
recante regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle
paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali
con o senza ripieno;
h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,
recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione
della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari;
l) articolo 8, comma 16-quater del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute;
m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione
della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione
della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per
il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.
433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE,
98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli
animali;
p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli
articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5,
6 e all'allegato II;
q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n.
214, recante regolamento recante norme di attuazione della direttiva
93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione
degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati
nell'alimentazione degli animali;
r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme
obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858,
contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;
s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno 2000, n. 303,
recante regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa
alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale;
t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del 17
giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e
2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale;
u) decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di esecuzione
relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione
delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
17 gennaio 1977, n. 3;
v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo
diretto.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli
stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a
carico delle imprese.

Art. 20

Aggiornamenti tecnici relativi alle attivita'
di campionamento

1. Le modalita' di campionamento per le analisi, prove e diagnosi
di laboratorio per gli aspetti relativi alle matrici afferenti agli
ambiti di cui all'art. 2, comma 1, sono stabilite nell'allegato 1 al
presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da norme
europee.
2. Le modalita' di campionamento dei prodotti alimentari, ivi
compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la
determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del
controllo della loro conformita' ai limiti massimi di residui (LMR),
sono stabilite nell'allegato 2 al presente decreto, fermo comunque
restando quanto previsto da norme europee.
3. Le modalita' di campionamento dei prodotti alimentari, ivi
compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la
verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei
settori di cui all'articolo 2, comma 3, sono stabilite nell'allegato
3 al presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da
norme europee e da norme nazionali di settore.
4. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le
modalita' tecniche relative alle attivita' di campionamento in
riferimento alle normative europee specifiche, previste dagli
allegati 1 e 2 al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono aggiornate, nei settori di cui all'articolo 2, comma 3,
del presente decreto, le modalita' tecniche relative alle attivita'
di campionamento previste dall'allegato 3 al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Allegato 1

Sezione 1 Campionamento ufficiale

Modalita' di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di
laboratorio
I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli
ufficiali e altre attivita' ufficiali sono conformi alle norme
dell'Unione Europea ove presenti.
Di seguito si normano le attivita' di campionamento per gli aspetti
residuali relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all'art.
2 comma 1 del presente decreto.
Per quanto riguarda i metodi di campionamento dei prodotti di
origine vegetale e animale, per la determinazione dei residui di
antiparassitari, ai fini del controllo della loro conformita' ai
limiti massimi di residui (L.M.R.) si rimanda all'Allegato 2.
Il campionamento puo' essere effettuato con differenti finalita' a
seconda della matrice campionata e dello specifico piano di
riferimento.
In ogni caso i campioni devono essere prelevati, manipolati e
identificati in modo tale da garantirne l'integrita', il valore
legale e la validita' scientifica e tecnica.

1. Definizioni

Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito del
controllo ufficiale e di altre attivita' ufficiali che prevede il
prelievo di una matrice e la formazione di un campione per
verificarne, in laboratorio, la conformita' alle normative inerenti i
settori di cui all'art. 2 comma 1 oppure per raccogliere elementi per
la valutazione del rischio.
Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso
il campione ufficiale. Una aliquota puo' essere composta da piu'
unita' campionarie.
Unita' campionaria: unita' elementare del campione destinata
all'analisi.

2. Modalita' tecniche per l'effettuazione del campione

Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione
delle analisi, prove, diagnosi e' eseguito, di norma, in singola
aliquota ed e' accompagnato da copia del verbale anche in forma
dematerializzata, nel rispetto del codice digitale della Pubblica
Amministrazione. Qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente
fattibile, vengono formate due ulteriori aliquote, omogenee tra loro,
di cui:
- una aliquota a disposizione dell'operatore per consentirgli
l'effettuazione di un esame "di parte" a sue spese presso un
laboratorio accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi
dell'art. 7 del decreto);
- una aliquota per consentire, in caso di controversia ai sensi
dell'art. 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre
analisi, prove o diagnosi da parte dell'Istituto Superiore di
Sanita'.
L'aliquota per la controperizia viene consegnata, al momento del
prelievo, all'operatore o ad un suo rappresentante, corredata da una
copia del verbale di prelievo, anche in forma dematerializzata.
L'aliquota per le analisi in caso di controversia viene inviata al
laboratorio ufficiale unitamente all'aliquota per l'analisi di prima
istanza.
Copia del verbale viene inviata in ogni caso all'impresa
produttrice, qualora diversa dall'operatore presso il quale e' stato
condotto il campionamento.
L'aliquota per le analisi in caso di controversia rimane a
disposizione dell'impresa produttrice, custodita presso il
laboratorio ufficiale per 120 giorni. Superato tale termine il
laboratorio puo' disporre dell'aliquota.

3. Confezionamento del campione

Ognuna delle aliquote costituenti il campione deve essere posta in
un contenitore idoneo a seconda della matrice e dell'analisi
richiesta, accuratamente sigillata in modo da impedire la
manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca
riportante almeno i seguenti dati:
a) Autorita' Competente che ha effettuato il prelievo
b) data del campionamento
c) natura del campione prelevato
d) codice di identificazione univoca del verbale di campionamento
e) firma del prelevatore
f) firma di chi ha presenziato per l'operatore, al campionamento
Il campione deve essere conservato e trasportato nel rispetto di
tempi e temperature adeguate alla matrice e alla tipologia di
analisi, prova o diagnosi richiesta, nonche' conformemente alle
norme, ove esistenti, ivi comprese le norme ISO.

4. Verbale di campionamento

Il verbale di campionamento deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
- l'Autorita' Competente che ha eseguito il campionamento;
- l'identificazione univoca;
- la data, l'ora e il luogo del prelievo;
- le generalita' e la qualifica della o delle persone che hanno
eseguito il prelievo;
- nome e forma giuridica dell'operatore presso cui e' stato
eseguito il campionamento;
- le generalita' di chi ha presenziato al prelievo della matrice
e la dichiarazione che il verbale e' stato letto alla sua presenza;
- la firma di chi ha presenziato al prelievo per l'operatore
oppure l'annotazione relativa al rifiuto della sottoscrizione;
- l'annotazione nel caso si sia proceduto al sequestro della
merce o animali interessati al campionamento;
- l'analisi, prova o diagnosi richiesta;
- i motivi del campionamento;
- le ragioni che hanno portato alla costituzione di un'aliquota
unica e/o la dichiarazione dell'operatore di rinuncia alle aliquote
per la controperizia/controversia;
- l'annotazione che una copia e' stata lasciata nella
disponibilita' della persona che ha presenziato al campionamento;
- la firma del o dei verbalizzanti;
- le modalita' seguite nel prelievo;
- la quantita' della merce campionata;
- lotto e data di scadenza o TMC;
- l'indicazione della matrice, la linea d'attivita', la fase di
processo, la fase della filiera di produzione o distribuzione a
livello della quale e' stato eseguito il campionamento; e ove
pertinente:
- la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione;
- le indicazioni con cui e' posta in vendita;
- le informazioni fornite al consumatore/utilizzatore sul modo di
evitare possibili effetti nocivi per la salute (queste ultime
informazioni possono essere sostituite da documentazione fotografica
allegata al verbale);
- la dichiarazione se la merce e' posta in vendita sfusa o in
contenitori originali;
- l'indicazione del codice FOODEX della matrice prelevata,
nonche' i codici del flusso tracciato in versione corrente ed
aggiornata, con il livello di dettaglio ritenuto opportuno in base
all'obiettivo del prelevamento;
- le eventuali dichiarazioni di chi presenzia al campionamento;
- l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla
merce all'atto del prelievo.
Il verbale, anche in forma dematerializzata, viene redatto in piu'
copie di cui:
- una viene lasciata all'operatore presso cui e' stato eseguito
il campionamento;
- una viene inviata all'impresa produttrice qualora sia diversa
dall'operatore presso cui e' stato eseguito il campionamento;
- una copia per ogni aliquota inviata al laboratorio;
- una viene conservata dall'autorita' competente che ha eseguito
il campionamento.

Sezioni 2 - Campionamenti nel settore mangimistico

I campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi sono
prelevati secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) 152/2009
e successive modifiche e integrazioni, come dettagliate nel piano
nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali
(PNAA) predisposto dal Ministero della salute di concerto con le
autorita' competenti delle Regioni e delle Provincie autonome.

Allegato 2

Metodi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi
quelli di origine vegetale e di origine animale, per la
determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del
controllo della loro conformita' ai limiti massimi di residui (LMR)

1. OBIETTIVO

I campioni destinati ai controlli ufficiali delle quantita' di
residui di prodotti fitosanitari contenuti in e sui cereali,
ortofrutticoli e prodotti di origine animale devono essere prelevati
secondo le modalita' sotto descritte.
I metodi di campionamento sotto descritti hanno lo scopo di
permettere il prelievo di un campione rappresentativo in una partita
da sottoporre ad analisi allo scopo di verificare la conformita' di
un prodotto con i limiti massimi di residui (LMR) di prodotti
fitosanitari di cui al Regolamento (CE) n. 396/2005 e s.m.i.
concernente i livelli massimi di residui prodotti fitosanitari nei o
sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

2. PRINCIPI

Gli LMR si basano sui dati relativi alle buone pratiche agricole;
gli alimenti ottenuti da prodotti primari e ingredienti conformi agli
LMR applicabili si considerano accettabili sul piano tossicologico.
Un LMR relativo a vegetali, uova o prodotti lattiero-caseari tiene
conto del livello massimo previsto in un campione multiplo ottenuto
da un certo numero di unita' provenienti dal prodotto trattato e che
si considera essere rappresentativo della media delle unita' di una
partita.
Un LMR relativo a prodotti carnei, compresa la carne di volatili,
tiene conto della concentrazione massima prevista nei tessuti dei
singoli animali trattati.
Di conseguenza, gli LMR relativi ai prodotti carnei, compresa la
carne di pollame, si applicano ad un campione globale ottenuto da un
unico campione elementare, mentre gli LMR per i prodotti vegetali, le
uova e i prodotti lattiero-caseari si applicano ad un campione
globale multiplo ottenuto a partire da 1-10 campioni elementari.

3. DEFINIZIONE DEI TERMINI

Personale dell'autorita' competente che esegue il Controllo
Ufficiale tramite campionamento
E' personale dell'autorita' competente, adeguatamente formato,
incaricato di prelevare campioni.

Campione
Una o piu' unita' selezionate in un insieme di unita', oppure una
porzione di merce selezionata all'interno di una quantita' piu'
grande. Un campione rappresentativo dovrebbe rappresentare la
partita, il campione globale, l'animale, ecc. per quanto riguarda il
suo tenore di residui di prodotti fitosanitari e non necessariamente
per quanto riguarda le altre caratteristiche.

Entita' del campione
Il numero delle unita', o quantita' di prodotto, che costituiscono
il campione.

Campionamento
La procedura utilizzata per prelevare e costituire un campione.

Strumenti di campionamento
Sono gli strumenti utilizzati per eseguire il campionamento.

Partita
Quantita' identificabile di merci ad uso alimentare fornite in una
sola volta ed avente, a conoscenza del personale dell'autorita'
competente che esegue il campionamento, caratteristiche uniformi
quali ad esempio: la stessa origine, lo stesso produttore, la stessa
varieta', lo stesso confezionatore, lo stesso tipo di imballaggio, la
stessa marca, lo stesso spedizioniere ecc.
Una "partita sospetta" e' una partita che per qualsiasi motivo sia
sospettata di contenere un residuo in quantita' superiore all'LMR.
Note:
a) Se una spedizione e' composta di partite che possono essere
identificate come provenienti da diversi produttori primari, e'
necessario considerare distintamente ogni partita.
b) Una spedizione puo' comprendere una o piu' partite.
c) Se le dimensioni o i limiti di ciascuna partita facente parte
di una spedizione consistente non sono chiaramente stabiliti, si puo'
considerare come una partita distinta ogni vagone, camion o carico.
d) Una partita puo' essere mescolata, ad esempio, in seguito a
procedimenti di selezione o di fabbricazione.

Unita'
Per "unita'" si intende la piu' piccola porzione discreta di una
partita che puo' essere prelevata per costituire la totalita' o una
parte di un campione elementare.
Nota: Le unita' sono definite come segue, a seconda dei prodotti:
a) nel caso di ortofrutticoli freschi: ogni frutto intero, ogni
verdura o grappolo naturale degli stessi (ad esempio uva) forma
un'unita', tranne nel caso di frutta o verdura di piccole dimensioni.
Le unita' di piccoli prodotti imballati possono essere identificate
come descritto nella nota alla lettera d) che segue. Se si puo'
utilizzare uno strumento di campionamento senza danneggiare il
prodotto le unita' possono essere costituite avvalendosi di tale
strumento. Le singole uova, la frutta fresca o le verdure non devono
essere tagliate o spezzate per costituire le unita'.
b) nel caso di animali di grandi dimensioni o parti od organi
degli stessi: una porzione o la totalita' di una specifica parte od
organo forma un'unita'. Le parti od organi possono essere sezionate
per formare un'unita'.
c) nel caso di animali di piccole dimensioni o parti od organi
degli stessi: ogni animale intero od ogni parte od organo completo
puo' costituire un'unita'. Se imballate, le unita' possono essere
identificate come descritto alla lettera d) che segue. Se puo' essere
utilizzato uno strumento di campionamento senza conseguenze a livello
del tenore di residui, ci si puo' servire di tale strumento per
formare le unita'.
d) nel caso di prodotti imballati: la confezione piu' piccola
deve essere considerata un'unita'. Se gli imballaggi/confezioni piu'
piccoli sono ancora molto grandi, devono essere sottoposti a
campionamento come i prodotti sfusi [(cfr. Lettera e) che segue]. Se
gli imballaggi piu' piccoli sono molto piccoli, un'unita' puo' essere
costituita da un insieme di piccoli imballaggi/confezioni.
e) nel caso di prodotti sfusi e grandi imballaggi (come botti,
forme di formaggio ecc.) che sono individualmente troppo voluminosi
per costituire campioni elementari: le unita' sono formate
utilizzando uno strumento di campionamento.

Campione elementare/campione incremento
Per "Campione elementare/campione incremento" si intende una o piu'
unita' prelevate in un solo punto di una partita.
Note:
a) Il punto della partita dal quale e' prelevato il campione
elementare dovrebbe preferibilmente essere scelto in maniera del
tutto casuale, ma qualora cio' sia praticamente impossibile, il punto
deve essere scelto a caso tra le parti accessibili della partita.
b) Il numero di unita' richieste per costituire un campione
elementare e' determinato dall'entita' minima e dal numero di
campioni di laboratorio necessari.
c) Per i prodotti di origine vegetale, le uova e i prodotti
lattiero-caseari, qualora da una partita sia prelevato piu' di un
campione elementare, ciascun campione elementare dovrebbe costituire
una porzione all'incirca equivalente nel campione globale.
d) Le unita' possono essere ripartite in maniera casuale tra
campioni di laboratorio identici al momento del prelievo del campione
o dei campioni elementari qualora le unita' siano di dimensioni medie
o grandi e il rimescolamento del campione globale non permetta di
ottenere campioni di laboratorio piu' rappresentativi, oppure qualora
le unita' (per esempio uova, frutta a polpa tenera) possano essere
danneggiate dal rimescolamento.
e) Qualora i campioni elementari siano prelevati a piu' riprese
nel corso del carico o dello scarico di una partita, il «punto» del
prelievo coincide in realta' con un «punto» nel tempo.
f) Le unita' non devono essere ne' tagliate ne' spezzate per
ottenere i campioni elementari, a meno che la suddivisione delle
unita' non sia specificata nella Tabella 3.

Campione globale/campione aggregato
Nel caso di carne, compreso il pollame, il campione elementare si
considera equivalente al campione globale.
Nel caso di prodotti diversi dalla carne compreso il pollame: il
campione globale/campione aggregato si ottiene dalla composizione e
dall'accurato mescolamento dei campioni elementari prelevati da una
partita.
Note:
a) I campioni elementari devono fornire materia sufficiente per
permettere di prelevare dal campione globale tutti i campioni di
laboratorio.
b) Se durante la raccolta dei campioni elementari vengono
preparati campioni di laboratorio distinti, il campione globale e' la
somma teorica dei campioni di laboratorio al momento del prelievo dei
campioni dalla partita.
c) Per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari
il campione globale e' ottenuto a partire da 1 - 10 campioni
elementari (campione globale multiplo).

Campione di laboratorio
Il campione di laboratorio costituisce una quantita'
rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale, da
suddividere in aliquote da destinare alle analisi.
Note:
a) Il campione di laboratorio puo' essere la totalita' o una
parte del campione globale.
b) Non si devono tagliare o rompere le unita' per costituire i
campioni di laboratorio, salvo nei casi in cui la suddivisione delle
unita' e' specificata nella Tabella 3.
c) Possono essere preparati duplicati dei campioni di
laboratorio.
d) Dal campione di laboratorio devono essere ricavate tre
aliquote, secondo le modalita' previste dall'Allegato 1 al presente
Decreto.

Aliquota
Il campione inviato al laboratorio ufficiale per la prima analisi,
il campione per la controperizia e quello per le analisi in caso di
controversia.
Nota: La preparazione dell'aliquota deve riflettere la procedura
utilizzata per la fissazione degli LMR e quindi la porzione da
analizzare puo' comprendere parti che di solito non vengono
consumate.

Porzione da analizzare
La "Porzione da analizzare" e' una quantita' di prodotto
rappresentativa prelevata dall'aliquota, di entita' sufficiente per
la misura della concentrazione dei residui.

4. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO

4.1. Precauzioni da adottare
Occorre evitare la contaminazione e il deterioramento dei campioni
in ogni fase, in quanto potrebbero influire sui risultati
dell'analisi. Occorre campionare separatamente ciascuna partita.

4.2. Prelievo di campioni elementari
Il numero minimo di campioni elementari che devono essere prelevati
da una partita e' determinato in base alla Tabella 1 o alla Tabella 2
se si e' in presenza di una partita sospetta di carne compresa quella
di pollame. Ciascun campione elementare deve essere prelevato, per
quanto possibile, da un punto della partita scelto in modo casuale. I
campioni elementari devono essere di entita' sufficiente a fornire i
campioni di laboratorio necessari per l'analisi di ciascuna partita.

TABELLA 1 
 
  Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita 
    
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |          Numero minimo           |
|                                |      di campioni elementari      |
|                                |    da prelevare dalla partita    |
+--------------------------------+----------------------------------+
|a) Carni comprese quelle di                                        |
|pollame                                                            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|partita non sospetta            |                1                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|partita sospetta                | Determinato secondo la Tabella 2 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|b) Altri prodotti                                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|i) Prodotti, imballati o sfusi, |                1                 |
|che si presume siano ben        |                                  |
|mescolati od omogenei           |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|ii) Prodotti, imballati o sfusi,|Per i prodotti costituiti da      |
|che si presume non siano ben    |grosse unita', esclusivamente nel |
|mescolati od omogenei           |caso dei prodotti primari di      |
|                                |origine vegetale, il numero       |
|                                |minimo di campioni elementari     |
|                                |dovrebbe corrispondere al numero  |
|                                |minimo di unita' richieste per    |
|                                |formare il campione di            |
|                                |laboratorio (cfr. Tabella 4)      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|in alternativa                                                     |
+--------------------------------+----------------------------------+
|peso della partita in kg        |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|<50                             |                3                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|50-500                          |                5                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|>500                            |               10                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|oppure                                                             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|numero di scatole, scatoloni o  |                                  |
|altri recipienti che            |                                  |
|costituiscono la partita        |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|1-25                            |                1                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|26-100                          |                5                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|>100                            |               10                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
    
                              TABELLA 2 
 
Numero di campioni elementari scelti a caso, richiesto per  una  data
probabilita' di rilevamento di almeno un campione non conforme in una
partita di carne compreso il  pollame,  per  una  data  incidenza  di
                 residui non conformi nella partita 
    
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Incidenza di residui non |Numero minimo di campioni (n₀) richiesto |
| conformi nella partita  |  per rilevare un residuo non conforme   |
|                         |        con una probabilita' del:        |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           %             |     90%     |     95%     |     99%     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           90            |      1      |     --      |      2      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           80            |     --      |      2      |      3      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           70            |      2      |      3      |      4      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           60            |      3      |      4      |      5      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           50            |      4      |      5      |      7      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           40            |      5      |      6      |      9      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           35            |      6      |      7      |     11      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           30            |      7      |      9      |     13      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           25            |      9      |     11      |     17      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           20            |     11      |     14      |     21      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           15            |     15      |     19      |     29      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           10            |     22      |     29      |     44      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|            5            |     45      |     59      |     90      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|            1            |     231     |     299     |     459     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|          0,5            |     460     |     598     |     919     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|          0,1            |    2301     |    2995     |    4603     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
    
  Note: 
    a) La Tabella presuppone un campionamento casuale. 
    b) Se il numero di campioni elementari indicato nella  Tabella  2
e' superiore al 10% circa delle unita' di  cui  si  compone  l'intera
partita, il numero  di  campioni  elementari  prelevati  puo'  essere
inferiore e deve essere calcolato nel modo seguente: 
 
                      n = n0 / [1 + (n0 - 1)/N] 
 
    dove: 
    n = numero minimo di campioni elementari da prelevare 
    n0 = numero di campioni elementari indicato nella tabella 2 
    N = numero di unita' della partita, atto a  formare  un  campione
elementare. 
    c)  Se  viene  prelevato  un  unico   campione   elementare,   la
probabilita' che sia rilevato un campione  non  conforme  e'  analoga
all'incidenza dei residui non conformi. 
    d)  Per  determinare  probabilita'  esatte   o   alternative,   o
un'incidenza diversa di residui non conformi, il numero  di  campioni
da prelevare puo' essere ricavato dalla seguente formula: 
 
                           1 - p = (1 - i)n                           
 
  in cui p e' la  probabilita',  i  e'  l'incidenza  di  residui  non
conformi nella partita (entrambe espresse  in  frazioni  anziche'  in
percentuali) ed n e' il numero di campioni. 
 
  4.3. Preparazione del campione globale 
  I metodi per le carni comprese quelle  di  pollame  sono  descritti
nella Tabella 3. Ciascun campione elementare e' considerato  come  un
campione globale distinto. 
  I  metodi  per  i  prodotti  vegetali,  le  uova   e   i   prodotti
lattiero-caseari sono descritti  nelle  Tabelle  4  e  Tabella  5.  I
campioni elementari dovrebbero essere, se possibile, combinati e  ben
mescolati per formare il campione globale. 
  Se non e' possibile mescolare i campioni elementari per formare  il
campione  globale,  puo'  essere   applicato   il   seguente   metodo
alternativo. Se le unita' possono essere danneggiate  (con  possibili
conseguenze sui residui) per effetto del processo di  miscelazione  o
di suddivisione del campione globale, o se si tratta di grosse unita'
che non si prestano a miscelazione  per  ottenere  una  distribuzione
piu' uniforme dei residui, le unita' devono essere ripartite in  modo
casuale, al momento del prelievo dei campioni  elementari,  tra  piu'
campioni di laboratorio identici, da suddividere ciascuno in aliquote
di laboratorio  da  analizzare.  In  questo  caso,  il  risultato  da
prendere in considerazione e' la media dei risultati validi  ottenuti
dalle aliquote di laboratorio analizzate. 
 
                              TABELLA 3 
 
Carne e pollame:  descrizione  dei  campioni  elementari  ed  entita'
                        minima delle aliquote 
    
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Classificazione     |          |Composizione dei   |Entita'   |
|    |del prodotto [1]    |Esempi    |campioni elementari|minima di |
|    |                    |          |da prelevare       |ciascuna  |
|    |                    |          |                   |aliquota  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari primari di origine animale                     |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.  |Carni di mammiferi                                            |
|    |                                                              |
|    |Nota: per il controllo del rispetto degli LMR di prodotti     |
|    |fitosanitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati |
|    |conformemente alla parte 2 sotto riportata.                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.1 |Mammiferi di grandi |Bovini,   |Diaframma intero o |0,5 kg    |
|    |dimensioni, carcassa|ovini,    |parte di esso,     |          |
|    |o mezzena,          |suini     |completato, se     |          |
|    |generalmente 10 kg o|          |necessario, dal    |          |
|    |piu'                |          |muscolo cervicale  |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.2 |Mammiferi di piccole|Conigli   |Carcassa intera o  |0,5 kg,   |
|    |dimensioni, carcassa|          |quarti posteriori  |spellato e|
|    |intera              |          |                   |disossato |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.3 |Pezzi di carni di   |Carne     |Unita' intere o    |0,5 kg,   |
|    |mammiferi alla      |sezionata,|porzioni di unita' |disossato |
|    |rinfusa, freschi/   |pezzo     |piu' grandi        |          |
|    |refrigerati/        |anatomico |                   |          |
|    |congelati, imballati|          |                   |          |
|    |o meno              |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.4.|Pezzi di carni di   |Carne     |Sezione trasversale|0,5 kg,   |
|    |mammiferi, congelati|sezionata,|congelata prelevata|disossato |
|    |alla rinfusa        |pezzo     |da un recipiente   |          |
|    |                    |anatomico |oppure singoli     |          |
|    |                    |          |pezzi di carne,    |          |
|    |                    |          |interi o           |          |
|    |                    |          |in porzioni        |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.  |Grassi di mammiferi, compreso il grasso della carcassa        |
|    |                                                              |
|    |Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai |
|    |punti 2.1, 2.2 e 2.3 possono essere utilizzati per accertare  |
|    |la conformita' del grasso o dell'intero prodotto ai rispettivi|
|    |LMR.                                                          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.1.|Mammiferi di grandi |Bovini,   |Grasso perirenale, |  0,5 kg  |
|    |dimensioni, carcassa|ovini,    |addominale o       |          |
|    |o mezzena,          |suini     |sottocutaneo       |          |
|    |generalmente 10 kg o|          |prelevato da un    |          |
|    |piu'                |          |unico animale      |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.2.|Mammiferi di piccole|Lagomorfi,|Grasso addominale o|  0,5 kg  |
|    |dimensioni, carcassa|agnello,  |sottocutaneo       |          |
|    |o mezzena, inferiore|capretto, |prelevato da uno o |          |
|    |a 10 kg             |suinetto  |piu' animali       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.3.|Pezzi di carni di   |carne     |Grasso visibile,   |  0,5 kg  |
|    |mammiferi           |sezionata |prelevato          |          |
|    |                    |          |da una o piu'      |          |
|    |                    |          |unita',            |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |oppure             |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |una o piu' unita'  |   2 kg   |
|    |                    |          |intere o porzioni  |          |
|    |                    |          |di unita' intere,  |          |
|    |                    |          |se il grasso non   |          |
|    |                    |          |puo' essere        |          |
|    |                    |          |rifilato.          |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.4.|Tessuti adiposi di  |          |Unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |mammiferi alla      |          |mediante           |          |
|    |rinfusa             |          |campionatore       |          |
|    |                    |          |da almeno 3 punti  |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3. Frattaglie di mammiferi                                         |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.1.|Fegato di mammiferi,|          |Fegato(i) intero(i)|  0,4 kg  |
|    |fresco, refrigerato,|          |o parti di fegato  |          |
|    |congelato           |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.2.|Reni di mammiferi,  |          |Uno o entrambi i   |  0,2 kg  |
|    |freschi,            |          |reni, prelevati da |          |
|    |refrigerati,        |          |uno o due animali  |          |
|    |congelati           |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.3.|Cuore di mammiferi, |          |Cuore(i) intero(i) |  0,4 kg  |
|    |fresco, refrigerato,|          |o, se troppo       |          |
|    |congelato           |          |grande, porzione di|          |
|    |                    |          |esso               |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.4.|Altre frattaglie di |          |Unita' intera o    |  0,5 kg  |
|    |mammiferi, fresche, |          |parte di essa,     |          |
|    |refrigerate,        |          |prelevata da uno o |          |
|    |congelate           |          |piu' animali,      |          |
|    |                    |          |oppure sezione     |          |
|    |                    |          |trasversale        |          |
|    |                    |          |prelevata dal      |          |
|    |                    |          |prodotto congelato |          |
|    |                    |          |alla rinfusa       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.  |Carni di pollame                                              |
|    |                                                              |
|    |Nota: per il controllo del rispetto degli LMR di prodotti     |
|    |fitosanitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati |
|    |conformemente alla parte 5 sotto riportata.                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.1.|Carcasse di volatili|Tacchini, |Cosce, sovracosce, |0,5 kg,   |
|    |>2 kg               |oche,     |ali, petto, fesa   |spellato e|
|    |                    |galli,    |                   |disossato |
|    |                    |capponi,  |                   |          |
|    |                    |anatre    |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.2.|Carcasse di volatili|Galline,  |Cosce e altre carni|0,5 kg,   |
|    |di peso compreso tra|faraone,  |da almeno 3        |spellato e|
|    |500 g e 2 kg        |pollastri |volatili           |disossato |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.3.|Carcasse di volatili|Quaglie,  |Carcasse di almeno |0,2 kg di |
|    |<500 g              |piccioni  |6 volatili         |tessuto   |
|    |                    |          |                   |muscolare |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.4.|Pezzi di volatili   |quarti,   |Unita' imballate o |0,5 kg,   |
|    |freschi,            |petti, ali|pezzi singoli      |spellato e|
|    |refrigerati,        |          |                   |disossato |
|    |congelati,          |          |                   |          |
|    |confezionati per la |          |                   |          |
|    |vendita all'ingrosso|          |                   |          |
|    |o al dettaglio      |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.  |Grasso di volatili, compreso il grasso della carcassa         |
|    |                                                              |
|    |Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai |
|    |punti 5.1 e 5.2 possono essere utilizzati per accertare la    |
|    |conformita' del grasso o dell'intero prodotto ai rispettivi   |
|    |LMR.                                                          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.1.|Carcasse intere o   |Polli,    |Unita' di grasso   |  0,5 kg  |
|    |parti di carcassa   |tacchini  |addominale         |          |
|    |                    |          |prelevato da almeno|          |
|    |                    |          |3 volatili         |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.2.|Pezzi di carni      |Zampe,    |Grasso visibile,   |  0,5 kg  |
|    |                    |petto     |prelevato da una o |          |
|    |                    |          |piu' unita',       |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |oppure             |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |una o piu' unita'  |          |
|    |                    |          |intere o porzioni  |   2 kg   |
|    |                    |          |di unita' intere,  |          |
|    |                    |          |se il grasso non   |          |
|    |                    |          |puo' essere        |          |
|    |                    |          |rifilato           |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.3.|Tessuto adiposo di  |          |Unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |volatili alla       |          |mediante           |          |
|    |rinfusa             |          |campionatore       |          |
|    |                    |          |da almeno 3 punti  |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|6.  |Frattaglie di pollame                                         |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|6.1.|Frattaglie          |          |Unita' prelevate da|  0,2 kg  |
|    |commestibili di     |          |almeno 6 volatili, |          |
|    |volatili, eccetto il|          |o sezione          |          |
|    |fegato grasso d'oca |          |trasversale di un  |          |
|    |e altri prodotti    |          |recipiente         |          |
|    |pregiati            |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|6.2.|Fegato grasso d'oca |          |Unita' da 1        | 0,05 kg  |
|    |e altri prodotti    |          |volatile o         |          |
|    |pregiati            |          |recipiente         |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari trasformati di origine animale                 |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|7.  |Prodotti a base di carne, compresi i prodotti essiccati       |
|    |                                                              |
|    |Prodotti derivati commestibili di origine animale, grassi     |
|    |animali trasformati, compresi i grassi fusi o estratti        |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di    |
|    |origine animale, con o senza un mezzo di confezionamento o    |
|    |ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie,      |
|    |condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo,  |
|    |cotti o non cotti.                                            |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con piu' ingredienti, di       |
|    |origine animale: un prodotto alimentare con piu' ingredienti  |
|    |di origine sia animale che vegetale sara' qui incluso se      |
|    l'ingrediente o gli ingredienti di origine animale predominano.|
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|7.1 |Prodotti a base di  |Prosciutti|Unita' imballate,  |0,5 kg o  |
|    |carni di mammiferi o|insaccati,|oppure una sezione |2 kg se il|
|    |di pollame,         |salumi    |trasversale        |tenore di |
|    |macinati, cotti,    |          |rappresentativa di |grasso e' |
|    |inscatolati,        |          |un recipiente,     |<5%       |
|    |essiccati, fusi o   |          |oppure unita'      |          |
|    |altrimenti          |          |(compreso          |          |
|    |trasformati,        |          |l'eventuale liquido|          |
|    |compresi i prodotti |          |di governo)        |          |
|    |con piu' ingredienti|          |prelevate mediante |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
    
                              TABELLA 4 
 
Prodotti vegetali: descrizione dei  campioni  elementari  ed  entita'
                        minima delle aliquote 
    
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Classificazione     |Esempi    |Composizione dei   |Entita'   |
|    |del prodotto        |          |campioni elementari|minima di |
|    |                    |          |da prelevare       |ciascuna  |
|    |                    |          |                   |aliquota  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari primari di origine vegetale                    |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1   |Tutti i frutti freschi                                        |
|    |                                                              |
|    |Tutti gli ortaggi freschi, comprese le patate e le            |
|    |barbabietole da zucchero, ma escluse le erbe aromatiche       |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.1.|Prodotti freschi di |Bacche,   |Unita' intere o    |   1 kg   |
|    |piccole dimensioni  |piselli,  |imballaggi, oppure |          |
|    |generalmente <25 g  |olive     |unita' prelevate   |          |
|    |l'unita'            |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.2.|Prodotti freschi di |Mele,     |Unita' intere      |   1 kg   |
|    |medie dimensioni    |arance    |                   | (almeno  |
|    |generalmente        |          |                   |10 unita')|
|    |25-250 g l'unita'   |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.3.|Prodotti freschi di |Cavoli,   |Unita' intere      |   2 kg   |
|    |grandi dimensioni,  |cetrioli, |                   | (almeno  |
|    |generalmente        |uva       |                   |5 unita') |
|    |>250 g l'unita'     |(grappoli)|                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.  |Legumi da granella  |Fagioli,  |                   |   1 kg   |
|    |                    |essiccati;|                   |          |
|    |                    |piselli,  |                   |          |
|    |                    |essiccati |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Cereali             |Riso,     |                   |   1 kg   |
|    |                    |frumento  |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Frutti a guscio     |Eccetto   |                   |   1 kg   |
|    |                    |noci di   |                   |          |
|    |                    |cocco     |                   |          |
|    |                    +----------+-------------------+----------+
|    |                    |Noci di   |                   | 5 unita' |
|    |                    |cocco     |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Semi oleosi         |Arachidi  |                   |  0,5 kg  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Semi per bevande e  |Chicchi di|                   |  0,5 kg  |
|    |dolciumi            |caffe'    |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.  |Erbe fresche        |Prezzemolo|Unita' intere      |  0,5 kg  |
|    |                    |fresco    |                   |          |
|    |                    +----------+                   +----------+
|    |                    |Altre,    |                   |  0,2 kg  |
|    |                    |fresche   |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |(per le erbe aromatiche essiccate, cfr. parte 4 della presente|
|    |tabella)                                                      |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Spezie              |Essiccate |Unita'intere o     |  0,1 kg  |
|    |                    |          |unita' prelevate   |          |
|    |                    |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari trasformati di origine vegetale                |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.  |Prodotti alimentari lavorati o trasformati di origine         |
|    |vegetale, frutta secca, ortaggi, erbe aromatiche,             |
|    |luppolo, prodotti dell'industria molitoria.                   |
|    |                                                              |
|    |Prodotti derivati di origine vegetale, te', infusi di erbe,   |
|    |oli vegetali, succhi e prodotti vari.                         |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di    |
|    |origine vegetale, con o senza un mezzo di confezionamento o   |
|    |ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie,      |
|    |condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo,  |
|    |cotti o non cotti.                                            |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con piu' ingredienti, di       |
|    |origine vegetale, compresi i prodotti con ingredienti di      |
|    |origine animale in cui predominano gli ingredienti di origine |
|    |vegetale, prodotti della panificazione.                       |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.1.|Prodotti ad alto    |          |Imballaggi o unita'|0,1 kg [*]|
|    |valore unitario     |          |prelevate mediante |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.2.|Prodotti solidi     |Luppolo,  |Unita' imballate o |  0,2 kg  |
|    |leggeri             |te',      |unita' prelevate   |          |
|    |                    |infuso di |mediante           |          |
|    |                    |erbe      |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.3.|Altri prodotti      |Pane,     |Imballaggi o altre |  0,5 kg  |
|    |solidi              |farina,   |unita' intere,     |          |
|    |                    |frutta    |oppure unita'      |          |
|    |                    |secca     |prelevate mediante |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.4.|Prodotti liquidi    |Oli       |Unita' imballate o | 0,5 l o  |
|    |                    |vegetali, |unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |                    |succhi    |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
|                                                                   |
|[*] Un'aliquota piu' piccola puo' essere prelevata da un prodotto  |
|di valore eccezionalmente elevato, annotando i motivi di tale      |
|decisione nel verbale di campionamento.                            |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
    
                              Tabella 5 
 
Uova e prodotti lattiero-caseari: descrizione dei campioni elementari
                  ed entita' minima delle aliquote 
    
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Classificazione     |Esempi    |Composizione dei   |Entita'   |
|    |del prodotto        |          |campioni elementari|minima di |
|    |                    |          |da prelevare       |ciascuna  |
|    |                    |          |                   |aliquota  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari primari di origine animale                     |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.  |Uova di pollame     |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.1.|Uova, eccetto uova  |          |Uova intere        |12 uova   |
|    |di quaglia          |          |                   |intere di |
|    |                    |          |                   |gallina,  |
|    |                    |          |                   |6 uova    |
|    |                    |          |                   |intere di |
|    |                    |          |                   |oca o di  |
|    |                    |          |                   |anatra    |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.2.|Uova di quaglia     |          |Uova intere        |24 uova   |
|    |                    |          |                   |intere    |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.  |Latte crudo         |          |Unita' intere o    |  0,5 l   |
|    |                    |          |unita' prelevate   |          |
|    |                    |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari trasformati di origine animale                 |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3. Prodotti di origine animale: prodotti a base di latte e         |
|ovoprodotti                                                        |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.1.|Latte liquido, latte|          |Unita' imballate o |  0,5 l   |
|    |in polvere, latte   |          |unita' prelevate   |(liquido) |
|    |condensato, Panna,  |          |mediante           |          |
|    |gelati prodotti con |          |campionatore       |    o     |
|    |latte               |          |                   |          |
|    |Yogurt              |          |                   |          |
|    |                    |          |                   |  0,5 kg  |
|    |                    |          |                   | (solido) |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.2.|Burro               |Burro,    |Unita' intere o    |  0,2 kg  |
|    |                    |creme da  |parti di           |          |
|    |                    |spalmare a|imballaggi.        |          |
|    |                    |basso     |                   |          |
|    |                    |tenore di |                   |          |
|    |                    |grasso    |                   |          |
|    |                    |contenenti|                   |          |
|    |                    |burro     |oppure             |          |
|    |                    |emulsiona-|                   |          |
|    |                    |to e disi-|                   |          |
|    |                    |dratato,  |                   |          |
|    |                    |grasso di |unita' prelevate   |  0,2 l   |
|    |                    |latte di- |mediante           |          |
|    |                    |sidratato |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.3.|Formaggi, compresi formaggi trasformati                       |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |0,3 kg o piu'       |          |Unita' intere o    |  0,5 kg  |
|    |l'unita'            |          |unita' prelevate   |          |
+----+--------------------+          |mediante           +----------+
|    |<0,3 kg l'unita'    |          |campionatore       |  0,3 kg  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Nota: I formaggi a base circolare devono essere campionati    |
|    |praticando due tagli a raggio a partire dal centro. I formaggi|
|    |a base rettangolare devono essere campionati praticando due   |
|    |tagli paralleli ai lati.                                      |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.4.|Ovoprodotti liquidi,|          |Unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |congelati o         |          |asetticamente      |          |
|    |liofilizzati        |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
    
  4.4. Preparazione del campione di laboratorio 
  Se il campione globale e' di entita' maggiore del necessario per un
campione di laboratorio, occorre dividerlo in modo  da  ottenere  una
quantita' rappresentativa. Si puo'  in  questo  caso  utilizzare  uno
strumento di campionamento, la suddivisione  in  quarti  o  un  altro
procedimento di riduzione a dimensioni appropriate, ma le  unita'  di
prodotti vegetali freschi e le uova non possono essere  ne'  tagliate
ne' divise. Ove richiesto, ulteriori campioni di  laboratorio  devono
essere prelevati in  questa  fase  oppure  possono  essere  preparati
utilizzando la procedura alternativa sopra descritta.  La  dimensione
minima richiesta per ogni campione di laboratorio  e'  quella  minima
indicata nelle tabelle 3, 4 e 5. 
 
  4.5. Verbale di campionamento 
  Il verbale va redatto conformemente a quanto disposto nell'allegato
1 e deve riportare il metodo di campionamento utilizzato e i codici e
le specifiche del flusso  tracciato  EFSA  in  versione  corrente  ed
aggiornata. 
 
  4.6. Imballaggio e spedizione delle aliquote 
  Si fa riferimento a quanto riportato nell'allegato 1. 
 
  4.7. Preparazione e conservazione della porzione da analizzare 
  L'aliquota deve essere frazionata, se necessario, ed e'  mescolata,
macinata, tritata  minutamente,  ecc...  in  modo  da  permettere  il
prelievo di porzioni rappresentative da analizzare, con un errore  di
campionamento minimo. La dimensione della porzione da analizzare deve
essere stabilita in funzione del metodo di analisi  e  dell'efficacia
della miscelazione. I  metodi  di  frazionamento  e  di  miscelazione
devono essere registrati e non devono influire sui  residui  presenti
nel campione da analizzare. Ove necessario il campione analitico deve
essere trattato in condizioni speciali,  per  esempio  a  temperatura
inferiore a zero, per ridurre al  minimo  gli  effetti  negativi  del
trattamento sui residui. Se tale trattamento puo' avere  un'incidenza
sui residui e non sono disponibili altre  procedure  alternative,  la
porzione da analizzare puo' essere costituita da unita' intere  o  da
segmenti prelevati da unita' intere.  Se  la  porzione  analitica  e'
quindi composta da un  certo  numero  di  unita'  o  di  segmenti  e'
probabile che non sia rappresentativa del  campione  analitico  e  in
questo caso deve essere analizzato un  numero  sufficiente  di  altre
porzioni in modo da indicare l'incertezza del  valore  medio.  Se  le
porzioni devono essere conservate  prima  di  essere  analizzate,  le
modalita' e la durata della conservazione devono essere tali  da  non
incidere sul tenore di residui presenti. Se necessario, devono essere
prelevate  porzioni  supplementari  da  analizzare  per  ripetere   e
confermare le analisi. 
 
  CRITERI DI CONFORMITA' 
 
  Se risulta che un residuo supera un  LMR,  la  sua  identita'  deve
essere confermata e la concentrazione verificata  analizzando  una  o
piu' porzioni supplementari prelevate dall'aliquota originale. 
  La quantita' massima di residui si applica al campione globale. 
  La partita e' conforme  ad  un  dato  LMR  se  questo  non  risulta
superato in base ai risultati dell'analisi. 
  Se  i  risultati  ottenuti  dal  campione   globale   mostrano   un
superamento dell'LMR, la decisione secondo  cui  la  partita  non  e'
conforme deve tener conto: 
    i) dei risultati ottenuti dalle aliquote ricavate da uno  o  piu'
campioni di laboratorio, se necessario, e 
    ii) della precisione ed accuratezza  dell'analisi,  indicata  dai
relativi dati di controllo di qualita'. 
 
                                                           Allegato 3 
 
  Metodi di  campionamento  dei  prodotti  alimentari,  ivi  compresi
quelli di origine vegetale e di  origine  animale,  per  la  verifica
delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di  cui
all'articolo 2, comma 3, salvo quanto previsto  da  norme  europee  e
nazionali speciali. 
 
 
    § 1. Quantita' di campione, da suddividere in cinque aliquote 
          necessaria per l'esecuzione analisi chimiche (*) 
    
|========================================|==========================|
|         TIPOLOGIA DI MATRICE           |       Quantita' da       |
|                                        |        suddividere       |
|                                        |       in 5 aliquote      |
|========================================|==========================|
|  Aceti                                 |          l  2,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Acquaviti                             |          l  1,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Acque gassate e bevande analcoliche   |          l  2,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Additivi                              |          g  250          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Alcool etilico                        |          l    1          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Aperitivi a base di vino              |          l    2          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Birra                                 |          l    2          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Burro                                 |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cacao                                 |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Caffe' ed estratti di caffe' e        |          g  500          |
|  surrogati                             |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Caramelle, confetti e chewing-gum     |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Carne fresca                          |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Carni conservate - insaccati          |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cereali                               |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cioccolati farciti e/o ripieni        |          g 1500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cioccolato                            |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Coloranti                             |          g  250          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Conserve di origine vegetale          |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Conserve e semiconserve               |          g 1000          |
|  di origine animale                    |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Crema di latte o panna                |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Crema per pasticceria e budini        |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Estratti alimentari e prodotti affini |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Farine                                |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Formaggi                              |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Frutta e vegetali secchi              |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Frutta, ortaggi freschi e surgelati   |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Gelati                                |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Grassi emulsionati per panificazione  |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Grassi idrogenati                     |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Latte                                 |          l    1          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Latte condensato                      |          g  750          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Latte in polvere                      |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Liquori                               |          l  1,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Manna                                 |          g 1600          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Margarina                             |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Marmellata, confettura, mostarda,     |          g 1000          |
|  gelatina di frutta                    |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Miele                                 |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Olio (di oliva o di semi)             |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Pane                                  |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Pane speciale                         |          g 2000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Paste alimentari                      |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Paste alimentari speciali             |          g 1500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Polveri per acqua da tavola           |          g   20          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Prodotti da forno diversi dal pane    |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Prodotti dolciari                     |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Sciroppi                              |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Strutto                               |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Succhi e nettari di frutta            |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Vini                                  |          l    5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Zucchero                              |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
    
  (*) Quantita' superiori  possono  essere  prelevate  sudisposizione
dell'autorita' che ordina il prelevamento. 
  Deroghe alle quantita' indicate in allegato sono previste e possono
essere introdotte da norme speciali. 
  In casi particolari l'autorita' che  ordina  il  prelevamento  puo'
disporre il prelievo di quantita' diverse. 
 
§ 2. Norme generali da  seguire  per  il  prelievo  dei  campioni  da
                             analizzare 
 
    a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico
recipiente, se ne preleva una quantita' rappresentativa della  massa,
dalla quale si ricava il campione per l'analisi. 
    b) Nel caso di sostanze o prodotti  omogenei  contenuti  in  piu'
recipienti, se ne prelevano quantita' parziali da diversi  recipienti
scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantita'  parziali
vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. 
    c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti  in  un
unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantita'
parziali nella parte superiore, centrale  e  inferiore  della  massa;
l'insieme delle quantita'  parziali  rappresentative  della  partita,
vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. 
    d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in piu'
recipienti, se ne prelevano quantita' parziali da diversi  recipienti
scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantita'  parziali
prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare  il  campione  per
l'analisi. 
    e) Nel caso  di  sostanze  o  prodotti  contenuti  in  confezioni
originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto, e il
tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si
prelevano a caso, da un numero di  confezioni  rappresentative  della
partita, aliquote di sostanza  o  prodotto  dalle  quali,  riunite  e
mescolate, si ricava il campione per l'analisi. 
    f) Nel caso  di  sostanze  o  prodotti  contenuti  in  confezioni
originali chiuse, quando la natura delle sostanze o  prodotti,  e  il
tipo  di  controllo  analitico  da  effettuare  non   ne   consentono
l'apertura,  si  preleva   a   caso,   dalla   partita,   un   numero
rappresentativo di confezioni per formare il campione per  l'analisi.
In ogni caso  il  peso  complessivo  del  campione  non  deve  essere
inferiore a quello previsto nell'apposita tabella. 
    g) Nel caso di latte in  confezioni  originali  chiuse  destinate
alla vendita al dettaglio se ne prelevano  cinque,  indipendentemente
dal loro volume. 
 
§ 3. Norme speciali  da  seguire  per  il  prelievo  di  campioni  di
                        particolari sostanze 
 
  Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il
contenuto di umidita', i campioni prelevati debbono essere posti,  di
regola, in recipienti di  vetro  a  chiusura  ermetica,  al  fine  di
preservarli dall'assorbimento o dalla perdita di acqua. 
  Nel confezionamento dei campioni dei  prodotti  che,  per  la  loro
natura, posti in recipienti stagni a chiusura ermetica,  si  alterano
per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare  sacchetti  di
carta resistente o altro materiale idoneo. 
  In questi casi, come pure ogni volta che si  debba  controllare  il
contenuto di  umidita'  e  per  mancanza  di  recipienti  a  chiusura
ermetica si impieghino sacchetti di carta od  altri  contenitori  non
stagni e non a  chiusura  ermetica  si  dovra'  determinare  mediante
bilancia sensibile al  decigrammo  il  peso  lordo  di  ogni  singolo
campione all'atto del prelevamento:  peso  lordo  che  dovra'  essere
annotato sull'involucro del campione medesimo, assieme alla  data  ed
ora della pesatura. 
  Il peso di ciascun campione dovra' essere riportato, inoltre, anche
sul verbale di prelevamento e la pesatura  dovra'  essere  esatta  al
decigrammo per ciascuna aliquota. Il responsabile dello stabilimento,
deposito od esercizio presso cui e' stato prelevato il campione od il
suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata.

 

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