Imballaggi in plastica: approvato lo statuto di Corepla

Tra le altre cose sono state messe a punto l'identità dei consorziati, la gestione del fondo consortile e dei fondi di riserva e gli organi del Consorzio

Approvato lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2017, n. 291 del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 novembre 2017.

Tra le altre cose sono state messe a fuoco:

  • natura, sede e durata del consorzio;
  • l'identità dei consorziati;
  • la gestione del fondo consortile e dei fondi di riserva;
  • gli organi del Consorzio;
  • i rapporti con il consorzio nazionale imballaggi (Conai) e con altri consorzi.

A seguire il testo del D.M. 23 novembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 novembre 2017


Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per  la  raccolta,
il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. (17A08323)

            in Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2017, n. 291

                     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
               DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
  Vista la  direttiva  n.  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 1994, come  integrata  e  modificata  dalla
direttiva n. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che  prevede  misure  volte  a
limitare la produzione di  rifiuti  d'imballaggio,  a  promuovere  il
riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare  la  parte  IV,  Titolo  II,
Gestione degli imballaggi; 
  Visto l'art. 223 del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  che
disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i
predetti Consorzi  adeguino  il  proprio  statuto  allo  schema  tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo  per
i Consorzi  per  la  gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
2016; 
  Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto  24  giugno
2016 concernente l'approvazione dello schema di  statuto-tipo  per  i
Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
118 del 23 maggio 2017; 
  Visto lo statuto  del  Consorzio  nazionale  per  la  raccolta,  il
riciclo  e  il  recupero  degli  imballaggi  in  plastica   (COREPLA)
approvato dall'Assemblea straordinaria del 5 luglio 2017 trasmesso ai
fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con  nota  del  18
luglio 2017; 
  Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni  del
suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma  2,
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  lo  statuto  del
Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il  recupero  degli
imballaggi in plastica (COREPLA) di cui all'allegato 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

 Allegato 1 
 
                               Allegato B al n. 79.464/14.616 di rep. 

                               Art. 1. 
                  Natura, sede e durata del Consorzio 
 
    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede  in  Milano
il Consorzio denominato «Consorzio  Nazionale  per  la  Raccolta,  il
Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica» o piu' brevemente
denominato «COREPLA», con il  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  e
svolgere i compiti indicati al successivo art. 3. 
    2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel
rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il
ritiro, la raccolta, il recupero e  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di
imballaggio in plastica in via  sussidiaria  all'attivita'  di  altri
operatori economici del settore, senza limitare, impedire o  comunque
condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale  diritto
alla liberta' d'iniziativa economica individuale. 
    3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100 e  puo'
essere prorogata qualora a  tale  termine  permangano  i  presupposti
normativi di costituzione. 
    4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in
liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,
qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno
prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  del
Ministero per lo sviluppo economico. 
    5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,
senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'
regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  dagli  articoli
2602 al 2615-bis del codice civile. 
    6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non
comporta la modifica dello statuto. 
    7.  Il  Consorzio  opera  sotto  la   vigilanza   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico. 

                               Art. 2. 
                              Consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio: 
    a) fornitori di materiali di imballaggio  in  plastica  categoria
che comprende  i  produttori  e  gli  importatori  di  materie  prime
polimeriche destinate alla fabbricazione di  imballaggi  in  plastica
sul territorio nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro  che
producono o importano miscele e simili (di seguito «Produttori»); 
    b) fabbricanti e trasformatori di materie prime  polimeriche  per
la produzione di imballaggi in plastica o dei relativi  semilavorati,
nonche' importatori di imballaggi vuoti in plastica  o  dei  relativi
semilavorati (di seguito «Trasformatori»). 
    Possono inoltre partecipare al Consorzio: 
    c)  gli  utilizzatori  che  provvedono  alla   fabbricazione   di
imballaggi in plastica e al loro riempimento nonche' gli utilizzatori
che   importano   imballaggi   pieni   in   plastica   (di    seguito
«Autoproduttori»); 
    d) i recuperatori e i riciclatori di  rifiuti  di  imballaggi  in
plastica prodotti sul territorio nazionale che non corrispondono alla
categoria dei Produttori, come definiti ai sensi dell'art. 218, comma
1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152  del  2006
(di seguito «Riciclatori e Recuperatori»),  previo  accordo  con  gli
altri consorziati  ed  unitamente  agli  stessi,  secondo  criteri  e
modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma
del successivo art. 19. 
    2.  I  trasformatori  di  imballaggi   in   materiali   compositi
partecipano al Consorzio che ha per oggetto il  materiale  prevalente
della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo
criteri  e  modalita'  determinati  nel  regolamento  consortile   da
adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio
tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,
pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano
esclusivamente sulle imprese rappresentate. 
    4. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'
categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente
secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da
adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    5. Il numero dei consorziati e' illimitato. 

                               Art. 3. 
                         Oggetto del consorzio 
 
    1.  L'attivita'  del  Consorzio  sara'  conformata  ai   principi
generali contenuti nella parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di  efficienza,
efficacia, economicita', trasparenza e di  libera  concorrenza  nelle
attivita' di settore. 
    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per
concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di
tutti i rifiuti di imballaggio in plastica e materiali di imballaggio
in plastica prodotti nel territorio  nazionale.  In  particolare,  il
Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva: 
    a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti  di  imballaggio  in
plastica, conferiti al servizio pubblico di  raccolta  differenziata,
su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito  CONAI)
di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e
terziari su superfici private; 
    c) la ripresa degli imballaggi in plastica usati; 
    d) il riciclo ed  il  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
plastica; 
    e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e
dal recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica; 
    f) lo  sviluppo  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di
imballaggio in plastica. 
    3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di
ritiro dei rifiuti  di  imballaggio  in  plastica  provenienti  dalla
raccolta differenziata effettuata dal servizio  pubblico  secondo  le
modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del  piano  specifico  di
prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del  programma
generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    3 bis.  Il  Consorzio  puo'  altresi'  procedere  a  un'attivita'
integrata di ripresa, raccolta, ritiro, recupero  e  riciclaggio  dei
rifiuti in materiale plastico anche non  derivanti  dagli  imballaggi
quando sia previsto  da  provvedimenti  di  legge  o  della  pubblica
autorita'   ovvero   quando   sussistano   esigenze   funzionali   di
razionalizzazione e di economicita' degli interventi  ai  fini  della
piu' efficiente tutela ambientale. L'attivita' e' svolta nel rispetto
delle specifiche discipline di settore e di eventuali  riserve  poste
dalla legge a favore di altri soggetti, con  i  quali  devono  essere
conclusi   specifici   accordi   o   realizzate   altre   forme    di
collaborazione. L'attivita' non puo' fruire in alcun modo delle somme
derivanti dal contributo ambientale CONAI. 
    4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI,  promuove  l'informazione
degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei
consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni
previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro: 
    a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo
e di recupero disponibili; 
    b.  il  ruolo  degli  utilizzatori,   ed   in   particolare   dei
consumatori, nel processo di  riutilizzazione,  raccolta,  riciclo  e
recupero degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggio in
plastica; 
    c.  il  significato  dei  marchi  apposti  sugli  imballaggi   in
plastica; 
    d. i pertinenti elementi dei piani di gestione  degli  imballaggi
in plastica e dei rifiuti di imballaggi in plastica. 
    5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti
commi, il Consorzio puo': 
    a. svolgere tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie,
direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali,
a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di  diritti  di
proprieta' intellettuale, e la promozione del mercato di  oggetti  in
materiale riciclato; 
    b.  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,   immobiliari   e
finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento
dell'oggetto consortile; 
    c.  promuovere  campagne  d'informazione,   ricercare   sinergie,
realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma
con soggetti pubblici e privati; 
    d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o  applicazione
normativamente previsti. 
    6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed
interregionali, attraverso la  modifica  dello  statuto,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita'
di cui al presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla
base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177,  comma  5,  del
decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   il   Consorzio,
coordinandosi con il CONAI per quanto  di  competenza  dello  stesso,
puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224  del
medesimo  decreto,  specifici  accordi,   contratti   di   programma,
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: 
    a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
mare,  il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le
province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di
servizi, concessionari ed enti pubblici o privati; 
    b. il CONAI medesimo; 
    c. i consorzi, le societa', gli enti e gli  istituti  di  ricerca
incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,
tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; 
    d. i soggetti pubblici  e/o  privati  interessati  alla  gestione
ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto
dell'attivita' del Consorzio. 
    7. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'
avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il
Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni
in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e
societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti
non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto
consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   Statuto.
L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal
Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei
principi in materia di concorrenza,  e  eventuali  proventi  e  utili
derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati
esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 
    9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.
223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
Consorzio  mette  a  punto,  elabora  e  trasmette  alla   competente
direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ed al  CONAI  un  proprio  piano  specifico  di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del  programma
generale di prevenzione  e  di  gestione  di  cui  all'art.  225  del
predetto decreto. 
    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi
dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ed a CONAI una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno
precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,
il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica. 
    11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre
disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di
accesso alle informazioni ambientali. 
    12. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o
iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la
concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare
riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni
di gestione dei  rifiuti  di  imballaggio  in  plastica  regolarmente
autorizzate ai sensi della vigente normativa. 

                               Art. 4. 
                 Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse
categorie di consorziati assicurando un'adeguata  partecipazione  dei
Produttori e dei Trasformatori. I Recuperatori e Riciclatori  possono
partecipare al Consorzio, previo accordo con gli  altri  consorziati,
con  una  quota  idonea  a  garantire  una  posizione  dialettica  di
confronto sulla gestione delle risorse e delle attivita'. 
    Le quote di partecipazione sono pertanto cosi' ripartite  fra  le
diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2: 
    a) alla categoria dei produttori e' riservata una quota del 35%; 
    b) alla categoria dei trasformatori e' riservata  una  quota  del
35%; 
    c) alla categoria degli autoproduttori e' riservata una quota del
10%; 
    d) alla categoria dei riciclatori e recuperatori e' riservata una
quota del 20%. 
    2.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la
ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'
disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della
convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel
regolamento,  a  rideterminare  le  quote   di   partecipazione   dei
consorziati di ciascuna delle categorie  ai  fini  del  rispetto  del
comma 1. 
    4. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato
puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In
tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli
importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare
all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il
passato. 
    5. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare
domanda  scritta  al  Consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a
conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti
consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari
vincolanti per i consorziati. 
    6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo
dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di
fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote
consortili e' nullo e privo di effetti giuridici. 

                               Art. 5. 
                  Fondo consortile - Fondi di riserva 
 
    1.  Ciascuno  dei  consorziati  e'  tenuto  a   concorrere   alla
costituzione del fondo consortile versando una  somma  corrispondente
al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art.  4.
Il valore unitario della quota  di  partecipazione  al  Consorzio  e'
determinato dall'Assemblea. 
    2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del
Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    Consiglio    di
amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti  le
altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel
corso dell'esercizio successivo. 
    3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli  consorziati  per
il mantenimento del fondo consortile sono determinati  dall'assemblea
su proposta del Consiglio di amministrazione. 
    4.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  non   concorrono   alla
formazione del reddito. E' fatto divieto  di  distribuire  avanzi  di
gestione ai  consorziati.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  sono
gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del Conai ed
alle procedure da esso approvate. 
    5.  Al  fondo  consortile  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 2614 e 2615 del codice civile. 
    6. Non si procede  alla  liquidazione  delle  quote  e  nulla  e'
dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 
    7. L'Assemblea puo'  costituire  un  fondo  di  riserva  con  gli
eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

                               Art. 6. 
              Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. 
    2.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio
provengono: 
    a) dai contributi versati dai  consorziati  o  da  terzi,  ed  in
particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo
art. 9, comma 2, lettera i); 
    b) dal contributo ambientale attribuito al  Consorzio  da  CONAI,
con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  CONAI  medesimo  ai
sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale
costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via
prioritaria, per il ritiro degli imballaggi  in  plastica  primari  o
comunque conferiti al servizio pubblico e,  in  via  accessoria,  per
l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio
degli imballaggio in plastica  secondari  e  terziari,  nel  rispetto
della libera concorrenza nelle attivita' di settore; 
    c) dai proventi della  cessione  dei  rifiuti  di  imballaggi  in
plastica ripresi raccolti o ritirati, nonche'  delle  prestazioni  di
servizi connesse; 
    d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale   ivi   comprese
eventuali liberalita'; 
    e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; 
    f) dall'eventuale  utilizzazione  del  fondo  consortile  con  le
modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; 
    g) da eventuali contributi e finanziamenti  provenienti  da  enti
pubblici e/o privati; 
    h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art.  14
dello statuto del CONAI,  versate  al  Consorzio  dal  CONAI  per  le
finalita' consortili. 

                               Art. 7. 
                     Diritti e obblighi consortili 
 
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari,  ed  allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 
    2. Il Consorzio accerta il corretto  adempimento,  da  parte  dei
consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al
Consorzio, ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e
reprimere eventuali violazioni a tali obblighi. 
    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il
Consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria
commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento
consortile, da  adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19,  sono
individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni
applicabili  e  le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di
Assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare  il  diritto
di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata. 
    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a: 
    a) concorrere alla costituzione del fondo consortile; 
    b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea
ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i); 
    c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e  le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; 
    d) sottoporsi a tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio  di
amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli
obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza
dei dati dei consorziati; 
    e) osservare lo statuto, i regolamenti e le  deliberazioni  degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; 
    f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere  attivita'
contrastante con le finalita' dello stesso. 
    5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'art.
221, comma 2 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono
obbligati ad indicare al CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto,
costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera  b),  del  citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

TITOLO II
 Organi
                               Art. 8. 
                         Organi del Consorzio 
 
    1. Sono organi del Consorzio: 
    (a) l'assemblea; 
    (b) il Consiglio di amministrazione; 
    (c)  il  presidente  ed,  in  sua  assenza  o   impedimento,   il
vicepresidente; 
    (d) il Collegio sindacale; 
    (e) il direttore generale, laddove previsto. 

                               Art. 9. 
           Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria 
 
    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti
nell'assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione
al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati  in
regola  c on  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al
precedente art. 7. 
    2. L'Assemblea ordinaria: 
    a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione; 
    b) elegge due componenti effettivi e  un  supplente,  nonche'  il
presidente, del Collegio sindacale; 
    c) delibera l'affidamento dell'incarico  della  revisione  legale
dei conti al Collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai
sensi del successivo art. 16; 
    d) approva  il  bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai
documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio
consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo
art. 18, comma 6; 
    e) approva  i  programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del
Consorzio; 
    f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione  al
Consorzio; 
    g) delibera circa l'eventuale assegnazione  di  un'indennita'  di
carica al presidente ed al  vicepresidente,  dell'emolumento  annuale
e/o  dell'indennita'  di  seduta  ai  componenti  del  Consiglio   di
amministrazione e del Collegio sindacale; 
    h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla  gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o
dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  Consiglio  di
amministrazione; 
    i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto  al  precedente
art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'
statutarie; 
    j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma
specifico  di  prevenzione  e  di  gestione,  nonche'   i   risultati
conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti  di  imballaggi  in
plastica, di cui all'art. 3, comma 10; 
    k) delibera ogni  opportuno  provvedimento  in  merito  ai  mezzi
finanziari menzionati al precedente art. 6. 

                              Art. 10. 
                Funzionamento dell'Assemblea ordinaria 
 
    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  Consiglio  di  amministrazione
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. 
    2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso  la
sede del Consorzio, divulgato attraverso  il  relativo  sito  web,  o
pubblicato su tre quotidiani  a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno
economico, almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per
l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine  del  giorno,  il
luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno  ventiquattro
ore di distanza da tale data, della seconda convocazione. 
    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera
raccomandata  o  posta  elettronica  certificata  o  telefax   almeno
quindici giorni prima dell'adunanza, salvo  il  caso  di  particolare
urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di
cinque giorni. 
    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  Consiglio  di  amministrazione
quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,
con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero  di
consorziati  detentori,  sulla  base  della  ripartizione  effettuata
dall'ultima assemblea, almeno di un  quinto  di  tutte  le  quote  di
partecipazione al Consorzio. 
    5.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su
richiesta dal Collegio  sindacale.  In  tali  casi  il  Consiglio  di
amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione
dell'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta. 
    6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale
rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi
rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del
consorzio. Non sono  ammesse  piu'  di  cinque  deleghe  alla  stessa
persona.   Tali   limiti   non   si   applicano   alle   associazioni
imprenditoriali di categoria. 
    7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,
quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti
costituiscono piu' della  meta'  delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio complessive ed, in seconda convocazione  qualunque  sia  la
percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti. 
    8. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento
consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate
le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente
comma. 
    9. L'Assemblea delibera in  sede  ordinaria  con  la  maggioranza
assoluta dei voti presenti, anche per delega. 
    10. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio  o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente  ovvero,  in
assenza del vicepresidente, dal consigliere piu' anziano. 
    11.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole
assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per
quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal
consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In
mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per
la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che
deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al
Consorzio. 
    12.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio. 

                              Art. 11. 
                        Assemblea straordinaria 
 
    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita  in  prima
convocazione  quando  i  rappresentanti  dei   consorziati   presenti
rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi
dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il
medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria puo' deliberare
qualunque  sia  la  percentuale  delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le  deliberazioni  devono
essere prese con la maggioranza dei  due  terzi  dei  voti  presenti,
anche per delega. 
    2. L'assemblea straordinaria delibera: 
    a) sulle modificazioni  da  apportare  al  presente  statuto.  Le
deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte
all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; 
    b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle  relative
modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; 
    c)   sull'eventuale   scioglimento   anticipato   del   Consorzio
nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo
ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 
    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.
10 in materia di assemblea ordinaria. 

                              Art. 12. 
        Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione 
 
    1. I membri del Consiglio di amministrazione sono sedici  e  sono
eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine: 
    a. categoria dei produttori: cinque amministratori; 
    b. categoria dei trasformatori: cinque amministratori; 
    c. categoria degli autoproduttori: un amministratore; 
    d.   categoria   dei   riciclatori   e    recuperatori:    cinque
amministratori. 
    Qualora una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 lettere  c)
e d) non fosse  partecipata  da  consorziati,  la  stessa  non  sara'
rappresentata. 
    2. All'elezione dei membri del Consiglio  di  amministrazione  si
procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria
di consorziati. I singoli consorziati votano per  i  candidati  della
lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da
adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19  sono  determinate  le
modalita' ed i sistemi di voto. 
    3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione  partecipano  i
componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il
direttore generale del Consorzio, laddove previsto. 
    4. Il Consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha
facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per
l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione: 
    a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il   presidente   ed   il
vicepresidente; 
    b. salvo quanto previsto  all'art.  14,  comma  3,  determina  le
funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   presidente,   al
vicepresidente ed al direttore generale; 
    c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 
    d. conserva il libro dei consorziati e provvede al  suo  costante
aggiornamento; 
    e.  definisce  la  ripartizione  delle   quote   assembleari   in
conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito
regolamento; 
    f.  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed   il   bilancio
consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I
bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI; 
    g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art.  2615-bis
del codice civile; 
    i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del  Consorzio
ed i criteri di finanziamento e determina l'entita'  degli  eventuali
contributi, di cui al precedente art.  6,  comma  2,  lettera  a),  a
carico  dei  consorziati  e  stabilisce  le  modalita'  del  relativo
versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e
approva la documentazione da fornire  al  CONAI,  di  accompagnamento
alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale
CONAI di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    j. predispone il  piano  specifico  di  prevenzione  previsto  al
precedente  art.  3,  comma  10,  da  sottoporre  all'assemblea   per
l'approvazione; 
    k. adotta  gli  schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative
modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 
    l. adotta il programma pluriennale ed annuale  di  attivita'  del
Consorzio; 
    m. delibera sulle eventuali proposte di  articolazione  regionale
ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e
di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; 
    n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale; 
    o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; 
    p.  nomina  e  revoca  il  direttore   generale   del   Consorzio
stabilendone il compenso; 
    q.  determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e   le
modalita' della gestione amministrativa interna; 
    r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio  verificando
la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando  la  riscossione
delle quote e dei  contributi  dovuti  all'atto  dell'ammissione.  La
delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata
e comunicata al CONAI; 
    s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei  consorziati
nei confronti del Consorzio e determina  l'irrogazione  di  eventuali
sanzioni e la relativa entita'; 
    t. autorizza  il  presidente  o  il  vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
    u.  compie  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli
che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano
riservati ad altri organi del Consorzio; 
    v. delibera su atti e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,
gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai
sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    y. delibera sull'esclusione dei consorziati; 
    x. approva le candidature da sottoporre all'assemblea  del  CONAI
per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   Consiglio   di
amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI; 
    z.  approva  il  testo  dell'allegato   tecnico   relativo   agli
imballaggi in plastica dell'accordo di programma quadro stipulato dal
CONAI  con  l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  con
l'Unione delle province italiane (UPI)  o  con  i  soggetti  o  forme
associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152; 
    aa. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI
per  l'attribuzione  del  contributo   ambientale,   quale   prevista
dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
    bb.  propone  all'assemblea  straordinaria  le  modifiche   dello
statuto; 
    5. Il Consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto
consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    6. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il
Consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  presidente  e  al
vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i
limiti della delega. Il Consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'
affidare al presidente o al vicepresidente o al  direttore  generale,
specifici incarichi. 
    7. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio
e gli altri adempimenti indicati alla lettera f. 

                              Art. 13. 
            Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
    1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'assemblea  convocata  per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro
carica.  I  componenti  del   Consiglio   di   amministrazione   sono
rieleggibili. La cessazione degli  amministratori  per  scadenza  dei
termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione
e' stato ricostituito. 
    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a
sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere
in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,
con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di
consentire il rispetto del criterio  di  rappresentativita'  indicato
nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato  resta
in carica fino alla assemblea successiva. 
    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica
la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano
d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei
consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,
l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente
convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo
consorziato. 
    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'assemblea;
tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa. 
    5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito
scritto dal presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal
vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui  vi  sia
materia per deliberare, oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da
almeno sei consiglieri.  In  tale  ultimo  caso  il  Consiglio  viene
convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax  o  e-mail,  e  deve
indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La
convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima
dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno quattro giorni prima. 
    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se  regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la  presenza  della  maggioranza
dei componenti. 
    8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia  nella  sede
del  Consorzio  sia  altrove  purche'  in  Italia.  Le  adunanze  del
Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza
o videoconferenza, a condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la  discussione  ed
intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   Consiglio    di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi
presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve  trovarsi
il segretario, onde consentire la stesura  e  la  sottoscrizione  del
verbale scritto sul libro. 
    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto
favorevole della maggioranza dei componenti. 
    10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono  presiedute
dal  presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal
vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso
Consiglio in caso di assenza del vicepresidente. 
    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di  quanto  previsto
al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 
    12. Il verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal
segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal  presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario. 
    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del
Consiglio. 
    14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed
indipendente. 

                              Art. 14. 
                      Presidente e vicepresidente 
 
    1. Il presidente ed il vicepresidente del Consorzio sono nominati
dal Consiglio di amministrazione a rotazione turnaria  fra  i  propri
componenti delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere a)  e
b)  e  durano  in  carica  fino  alla  cessazione  del  Consiglio  di
amministrazione che li ha nominati. 
    2. Qualora il presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il
nuovo presidente e' scelto tra gli amministratori eletti nella  quota
riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  presidente  dura  in
carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore. 
    3. Spetta al presidente: 
    a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi
ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze  innanzi
ad   ogni   autorita'   giurisdizionale,    anche    arbitrale,    ed
amministrativa; 
    b. la firma consortile; 
    c. la presidenza delle riunioni del Consiglio di  amministrazione
e dell'assemblea; 
    d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le  pubbliche
amministrazioni; 
    e. l'attuazione alle  deliberazioni  adottate  dal  Consiglio  di
amministrazione; 
    f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei  documenti
ed in particolare dei verbali delle  adunanze  dell'assemblea  e  del
Consiglio di amministrazione; 
    g. accertare che si  operi  in  conformita'  agli  interessi  del
Consorzio; 
    h.   conferire,   previa   autorizzazione   del   Consiglio    di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 
    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il presidente  o
altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti
piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del
Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 
    5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni
attribuite al presidente sono svolte dal vicepresidente. 
    6. I compiti e le funzioni del vicepresidente sono stabiliti  dal
Consiglio di amministrazione. 

                              Art. 15. 
                          Collegio sindacale 
 
    1. Il Collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e
due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti  sono
designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio  e
del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra  i  dipendenti
dei detti ministeri. Gli altri componenti effettivi  e  un  supplente
sono eletti dall'assemblea tra professionisti  iscritti  al  registro
dei revisori contabili. Fino a quando non  sono  stati  designati  da
parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio  e  del
mare e del Ministero dello sviluppo economico i  componenti  di  loro
pertinenza, il Collegio sindacale si considera validamente costituito
dai componenti eletti dall'assemblea. 
    2. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la
relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il
sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'assemblea
successiva. 
    4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea  che  lo
esercita per giusta causa. 
    5. Il Collegio sindacale: 
    a. controlla la gestione del Consorzio; 
    b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del
regolamento  consortile,  sul  rispetto  dei  principi  di   corretta
amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e
sul suo concreto funzionamento; 
    c. redige annualmente la relazione di competenza a  commento  del
bilancio consuntivo. 
    6. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'assemblea  ed  alle
riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere
agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni
consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
    7. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di  quanto  previsto
al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 
    8. Le  riunioni  del  Collegio  sindacale  possono  svolgersi  in
teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di  quanto  previsto
in proposito al precedente art. 13, comma 8. 

                              Art. 16. 
                      Revisione legale dei conti 
 
    1.  Il  controllo  contabile  sul  Consorzio  e'  esercitato  dal
Collegio sindacale o da una societa'  di  revisione  legale  iscritta
nell'apposito registro. 
    2. Il Collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione
legale: 
    a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul  bilancio  di
esercizio; 
    b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare  tenuta  della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione
nelle scritture contabili. 
    3. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,
comprende: 
    a) un paragrafo introduttivo che identifica  i  conti  annuali  o
consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla societa'; 
    b) una descrizione della portata della  revisione  legale  svolta
con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
    c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se  questo  e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio; 
    d) eventuali richiami di informativa che  il  revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
    e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione  con
il bilancio. 
    4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio
con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di
impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra
analiticamente i motivi della decisione. 
    5. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della
revisione. 
    6. La societa' di revisione legale ha diritto  a  ottenere  dagli
amministratori documenti e notizie utili all'attivita'  di  revisione
legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione. 
    7.  L'assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della
revisione legale. 
    8. L'assemblea, su  proposta  motivata  del  Collegio  sindacale,
conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il
corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per
l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 
    9. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla
data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico. 
    10. L'assemblea revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione
legale, sentito il Collegio  sindacale,  quando  ricorra  una  giusta
causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra
societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non
costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in
merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione. 
    11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

                              Art. 17. 
                         Direttore generale 
 
    1.  L'incarico  di  direttore  generale,  laddove  previsto,   e'
conferito  dal  Consiglio  di  amministrazione,   su   proposta   del
presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze  di
tipo manageriale. 
    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'  regolato  dal
contratto di diritto privato. 
    3.  Le  funzioni  e  le  deleghe  del  direttore  generale   sono
determinate  dal  Consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il
direttore generale: 
    a) coadiuva il  presidente  nell'esecuzione  delle  deliberazioni
degli organi consortili; 
    b)  effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,   civili,
commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale
contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del
Consorzio; 
    c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; 
    d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio  di
amministrazione, il personale dipendente  ivi  inclusi  i  dirigenti.
L'assunzione ed il licenziamento dei  dirigenti  sono  soggetti  alla
preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione; 
    e) cura, in accordo con il presidente, i rapporti ordinari con  i
consorziati, le  istituzioni,  le  autorita',  il  CONAI,  gli  altri
consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,
lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  gli
altri terzi. 
    4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e
del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 
    5. Il direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,
salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  presidente,  a  cio'
autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure  per
singoli atti o categorie di atti.

TITOLO III
 Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali

                              Art. 18. 
                   Esercizio finanziario - Bilancio 
 
    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed
amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi
successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie
relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi  cui
e' preposto. 
    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il
Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La
convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale
ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni
che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 
    4. Il  bilancio preventivo e' accompagnato da: 
    a) una relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da
realizzare nell'esercizio; 
    b) una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente. 
    5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare
depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno  dieci  giorni  prima
dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio
consultivo. 
    6. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,
dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio
ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla
gestione, cosi' come previsto dall'art 2423 del codice civile. 
    7.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme
relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'
depositata presso il  Registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 
    8. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  soggetto
incaricato della revisione legale dei conti e al  Collegio  sindacale
almeno trenta giorni prima della  riunione  dell'assemblea  convocata
per la loro approvazione. 
    9.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo   sono
trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e de mare e al Ministero dello sviluppo economico. 
    10.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e
contabilita' sono definite nel  regolamento  adottato  ai  sensi  del
successivo art. 19. 
    11. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle
imprese consorziate. 

                              Art. 19. 
                        Regolamenti consortili 
 
    1.  Per  l'applicazione  del  presente   statuto   ed   ai   fini
dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue
attivita' il Consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di
regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per
l'approvazione. 
    2. I regolamenti approvati  dall'assemblea  straordinaria,  e  le
relative modifiche, sono  comunicati  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo
economico.  Tali  Ministeri,   qualora   accertino   che   le   norme
regolamentari sono in contrasto  con  le  disposizioni  del  presente
statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di  adottare
le necessarie modifiche. 
    3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o
libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere
conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve
risultare il libro dei consorziati. 

                              Art. 20. 
        Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI 
 
    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto
collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  CONAI,  come
previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio: 
    a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti
e  le  relative  variazioni,  al  fine  di  consentire  le  opportune
verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI; 
    b)  interagisce  costantemente  con  CONAI,  eventualmente  anche
attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di
verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto
dai propri iscritti; 
    c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti  indicati  al
precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi  e  con  le  modalita'  ivi
previsti. 
    3.  Il  Consorzio  partecipa   alle   assemblee   di   CONAI   in
rappresentanza dei propri  consorziati,  che  gli  abbiano  conferito
delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in  proprio
o che abbiano conferito apposita delega a terzi. 

                              Art. 21. 
 Rapporti  con  gli  altri  consorzi,  con  gli  utilizzatori  e  loro
                           organizzazioni 
 
    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto
collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi  ed
i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il  Consorzio  si  impegna  ad
elaborare,  nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di   concertazione
permanente per tutto cio' che attiene alle materie di  interesse  dei
produttori e dei trasformatori. 
    2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori,  con
gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per  le
materie di comune interesse. 

                              Art. 22. 
            Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati 
 
    1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al
precedente art. 2 possono chiedere di aderire al  Consorzio  inviando
domanda scritta di adesione al Consiglio di  amministrazione  con  la
quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi  previsti  e  di
essere a conoscenza delle  disposizioni  del  presente  statuto,  dei
regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari
vincolanti per il Consorzio. 
    2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire
contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla
richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in
cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al
Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di
giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della
richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI. 
    3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  produttori  e  dei
trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei
presupposti di seguito indicati: 
    a) cessazione dell'attivita'; 
    b)  variazione  dell'oggetto   sociale   o   dell'attivita'   con
cessazione della produzione di  materia  prima  o  di  imballaggi  in
plastica e relativi semilavorati; 
    c)  adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema   alternativo
istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai
sensi di legge. 
    4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati  possono
recedere  previa  comunicazione   da   inviarsi   al   Consiglio   di
amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio
annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale
contributo per l'anno in corso. 
    5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo
dal momento in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  accerta  il
corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione
al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221,  comma  5  del
suddetto decreto  legislativo.  Tale  comunicazione  e'  inviata  per
conoscenza al CONAI. 
    6. Le imprese iscritte nelle categorie degli autoproduttori e dei
recuperatori  e  riciclatori   possono   recedere   liberamente   dal
Consorzio,  previa  comunicazione  da   inviare   al   Consiglio   di
amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio
annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale
contributo dovuto per l'anno in corso. 
    7. Il Consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione
dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al
Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non
comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,
dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare
alla realizzazione dell'oggetto consortile. 
    8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e
disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il
consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi
derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo. 
    9.  Una  volta  deliberata  dal  Consiglio  di   amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro
quindici giorni, al consorziato e  al  CONAI,  anche  ai  fini  della
verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II. 
    10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi  dei  consorziati
che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. 
    11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'
dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso. 

                              Art. 23. 
               Liquidazione - Scioglimento del Consorzio 
 
    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,
l'Assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'
liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte
le passivita'. 
    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle
indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo  economico,  in
conformita' alle norme applicabili. 

                              Art. 24. 
                               Vigilanza 
 
    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e
del Ministro per lo sviluppo economico. 
    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o
di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
il  Ministro  per  lo  sviluppo   economico   possono   disporre   lo
scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario
incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'
possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono
disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del
Consorzio. 

                              Art. 25. 
                             Norma finale 
 
    1. Per tutto quanto non espressamente disposto si  applicano,  in
quanto compatibili, le norme del codice civile e  le  altre  comunque
regolanti la materia.

Allegati

allegati 1222957

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