Impianti a fune: le disposizioni tecniche per il trasporto di persone

Impianti a fune
Nel D.M. 11 maggio 2017 anche le procedure per l'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione, la manutenzione, le ispezioni e i controlli in esercizio e le visite e le prove periodiche dell'autorità di sorveglianza

Novità importante per gli impianti a fune. Con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 23 maggio 2017, n. 118) sono state rese note le disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la  manutenzione  delle unità adibite al trasporto pubblico di persone.

Il provvedimento, che si applica tanto agli impianti aerei quanto a quelli terrestri, nell'allegato riporta:

  • l'oggetto e lo scopo delle norme con un dettagliatissimo elenco di definizioni;
  • gli obblighi e le responsabilità del personale;
  • le modalità e i documenti per l'esercizio;
  • le procedure per l'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione;
  • la manutenzione, le ispezioni e i controlli in esercizio;
  • le visite e le prove periodiche dell'Autorità di sorveglianza.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 


Impianti  aerei  e  terrestri.  Disposizioni   tecniche   riguardanti

l'esercizio e la  manutenzione  degli  impianti  a  fune  adibiti  al

trasporto pubblico di persone. (17A03379)


                in Gazzetta ufficiale del 23 maggio 2017, n. 118

                        IL DIRETTORE GENERALE

            per i sistemi di trasporto ad impianti fissi

                   e il trasporto pubblico locale



  Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la

Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare

un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine  di

regolamentare,   sia    dal    punto    di    vista    tecnico    che

giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio  delle  funicolari

aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto;

  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i

componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

753 riguardante le nuove norme in materia  di  polizia,  sicurezza  e

regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di

trasporto;

  Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive

modifiche e integrazioni, recante l'approvazione  delle  prescrizioni

tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;

  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante  le

norme tecniche per la costruzione  e  l'esercizio  delle  sciovie  in

servizio pubblico;

  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n.  400  e  successive

modifiche  e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stato   emanato   il

regolamento  generale  recante  norme  per  le  funicolari  aeree   e

terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

  Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni

tecniche   speciali   per   le   funivie   monofuni   con   movimento

unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

  Visto il decreto dirigenziale del 9  gennaio  2012  concernente  le

«Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche  Speciali  per

le Funivie, nonche' disposizioni in  materia  di  partecipazione  del

personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche

o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico»;

  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  16  novembre  2012,  n.  337

concernente   «Disposizioni   e   prescrizioni   tecniche   per    le

infrastrutture  degli  impianti  a  fune  adibiti  al  trasporto   di

persone»;

  Visto il decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente

le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e  la  manutenzione

delle funi e dei loro attacchi per gli impianti  a  fune  adibiti  al

trasporto pubblico di persone»;

  Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al  trasporto

di persone;

  Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.  210  e  successive

modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE  in

materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo

sistema sanzionatorio;

  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare   in   forma   organica   le

disposizioni  e  le  prescrizioni  tecniche,  sia  nazionali  che  di

recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli  impianti

a fune adibiti al trasporto di persone;

  Visto il parere della Commissione  funicolari  aeree  e  terrestri,

istituita con regio decreto n. 177 del 17 gennaio 1926, nell'adunanza

del 23 giugno 2016 espresso con voto n. 4;

  Vista la notifica alla Commissione europea n.  2016/0343/I  dell'11

luglio 2016, effettuata dal Ministero  dello  sviluppo  economico  ai

sensi della direttiva UE  2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 9 settembre 2015;

  Viste le osservazioni della Commissione europea formulate ai  sensi

dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 e comunicate

dal Ministero dello sviluppo economico con nota  n.  0298703  del  26

settembre 2016;

  Vista la nota n. RU7013 del 26 ottobre  2016  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi  di

trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale -  con  la

quale sono state recepite le osservazioni della  Commissione  europea

formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)

2015/1535;

  Vista la nota n. 0163222 del 2  maggio  2017  del  Ministero  dello

sviluppo economico trasmessa ai fini della regolare conclusione della

procedura;


                              Decreta:

                               Art. 1

   1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio

e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico

di persone» riportate nell'allegato tecnico, che del presente decreto

costituisce parte integrante.

  2. Le disposizioni  riportate  nell'allegato  tecnico  al  presente

decreto costituiscono l'articolazione in forma organica  delle  norme

che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune  per

il trasporto delle persone.

  3. Resta ferma la possibilita'  di  utilizzare  soluzioni  tecniche

diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione

che venga dimostrata la conformita' ai requisiti  essenziali  di  cui

all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE.


                               Art. 2

  1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  le

disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, sono sottoposte  a  verifica

al fine  di  accertare  l'eventuale  necessita'  di  aggiornamento  o

revisione.


                               Art. 3

  1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico,  e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.

  2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4,  4.3.7,  4.3.8,

4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo  1999,  gli  articoli

4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo  1982  n.  706,

gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1969,  n.

815, l'art.  32  del  decreto  ministeriale  n.  400/98  e  tutte  le

ulteriori norme incompatibili con il presente decreto.

  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

                                                                Allegato

                     IMPIANTI AEREI E TERRESTRI
Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli
      impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone

              Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme

    1.1. Ambito.

    Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle

funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e  alle  slittinovie  in

trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al

punto 1.1 dell'allegato al D.D. 337/2012.

    1.2. Scopo.

    Scopo delle presenti disposizioni tecniche e' una  rielaborazione

organica  della   precedente   normativa   relativa   al   personale,

all'esercizio,  alle  verifiche  e  prove  funzionali,   alle   prove

periodiche, alla manutenzione  e  alle  modifiche  tecniche  che  non

costituiscono varianti costruttive.

    1.3. Definizioni.

     
+--------------------------------+----------------------------------+

|                                | Personale addetto alla conduzione|

|                                |dell'impianto a fune preposto, nel|

|                                |luogo a cui e' assegnato, a       |

|                                |sorvegliare l'esercizio, svolgendo|

|Agente (di stazione, di vettura,|le mansioni previste dal          |

|di sorveglianza)                |Regolamento di esercizio.         |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                | Il Capo servizio ha il compito di|

|                                |eseguire e far eseguire tutte le  |

|                                |disposizioni contenute nel        |

|                                |Regolamento d'esercizio e quelle  |

|                                |impartite dal Direttore           |

|                                |dell'esercizio per la sicurezza e |

|Capo servizio                   |la regolarita' dell'esercizio.    |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                | Modalita' di effettuazione       |

|                                |dell'esercizio nella quale il     |

|                                |personale addetto non e'          |

|                                |direttamente presente             |

|                                |sull'impianto, ma lo comanda da   |

|                                |una postazione remota, con il     |

|Comando da remoto               |supporto della telesorveglianza.  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Commissione nominata              |

|                                |dall'Autorita' di sorveglianza ed |

|Commissione per le verifiche e  |incaricata dell'espletamento delle|

|prove funzionali (C.V.P.F)      |verifiche e prove funzionali.     |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Controlli da effettuarsi durante  |

|                                |l'esercizio per verificare il     |

|                                |regolare funzionamento            |

|                                |dell'impianto, con periodicita'   |

| Controlli in esercizio         |giornaliera e mensile.            |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                | Controllo eseguito da personale  |

|                                |competente, ma non necessariamente|

|                                |abilitato ai sensi della apposita |

| Controllo a vista              |UNI EN ISO 9712:2012.             |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Corsa durante la quale un agente, |

|                                |opportunamente attrezzato, compie |

|                                |il percorso da valle a monte, o   |

| Corsa di prova                 |viceversa, ispezionando la linea. |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |I compiti del Direttore           |

|                                |dell'Esercizio o il Responsabile  |

|                                |dell'Esercizio sono definiti dal  |

|Direttore dell'Esercizio o il   |decreto ministeriale 18 febbraio  |

|Responsabile dell'Esercizio     |2011.                             |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Comando manuale che inibisce la   |

|                                |possibilita' di intervento di una |

|Dispositivo di esclusione       |funzione di sorveglianza.         |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Comando manuale che non esclude   |

|                                |completamente una funzione di     |

|Dispositivo di parzializzazione |sorveglianza, ma la degrada.      |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Ditta che realizza l'impianto a   |

|                                |fune o componenti specifici di    |

|Ditta costruttrice              |esso.                             |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Amministrazione pubblica che      |

|                                |rilascia la concessione o         |

|                                |l'autorizzazione di linee di      |

|                                |pubblico trasporto mediante       |

|Ente concedente                 |impianti a fune.                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Controllo non distruttivo eseguito|

|                                |da personale competente abilitato |

|                                |ai sensi della apposita UNI EN ISO|

|Esame visivo (VT)               |9712:2012.                        |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Funzionamento dell'impianto senza |

|                                |presenziamento da parte di agenti,|

|                                |affidando le funzioni di          |

|                                |regolazione e controllo           |

|                                |dell'impianto a dispositivi       |

|Esercizio automatico            |automatici.                       |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Periodo nel quale l'impianto e'   |

|                                |disponibile per effettuare il     |

|                                |servizio. Durante tale periodo    |

|                                |l'impianto oltre che in servizio  |

|                                |pubblico, puo' anche essere: in   |

|                                |fase di controllo, in servizio    |

|                                |privato, in pausa o in            |

|Esercizio                       |manutenzione ordinaria.           |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Insieme delle operazioni che      |

|                                |permettono, in caso di blocco     |

|                                |dell'impianto, di riportare i     |

|                                |passeggeri in un luogo sicuro,    |

|                                |anche utilizzando mezzi esterni   |

|Evacuazione                     |all'impianto.                     |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Processo che conduce, dal         |

|                                |rilevamento di un previsto evento |

|                                |rischioso, all'emissione di       |

|                                |opportuni provvedimenti,          |

|                                |classificabile, secondo il caso,  |

|                                |come funzione di sicurezza oppure |

|Funzione di sorveglianza        |come funzione di protezione.      |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Periodo nel quale l'impianto non  |

|                                |e' predisposto ad effettuare      |

|Fuori esercizio                 |l'esercizio.                      |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Il macchinista provvede alla      |

|                                |manovra ad alla sorveglianza      |

|                                |dell'impianto, attenendosi al     |

|                                |Regolamento di esercizio ed alle  |

|                                |istruzioni fornitegli dal Capo    |

|                                |servizio o dal Responsabile       |

|Macchinista                     |dell'esercizio.                   |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |La manutenzione periodica degli   |

|                                |impianti e' l'insieme delle       |

|                                |attivita' atte a ridurre la       |

|                                |probabilita' di guasto, la        |

|                                |degradazione del funzionamento di |

|                                |un impianto e a mantenere in      |

|                                |efficienza ed in buono stato di   |

|                                |conservazione l'impianto ed i suoi|

|                                |componenti. Essa puo' essere      |

|                                |ordinaria, oppure straordinaria   |

|Manutenzione periodica ordinaria|correlata alle revisioni          |

|o straordinaria                 |quinquennali e generali.          |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |La manutenzione straordinaria e'  |

|                                |una manutenzione non programmata  |

|Manutenzione straordinaria non  |nel M.U.M., o conseguente ad      |

|programmata                     |eventi verificatisi sull'impianto.|

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Periodo successivo alla messa a   |

|                                |punto dell'impianto e propedeutico|

|                                |alle verifiche e prove funzionali,|

|                                |in cui e' verificata              |

|Periodo di prova                |l'affidabilita' dell'impianto.    |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Documento che descrive la         |

|                                |pianificazione delle risorse umane|

|                                |e materiali e le attivita'        |

|                                |finalizzate ad attuare            |

|                                |l'evacuazione dei passeggeri su   |

|Piano di evacuazione            |uno o piu' impianti.              |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Piano di Intervento per il        |

|                                |Distacco Artificiale delle        |

|P.I.D.A.V.                      |Valanghe.                         |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Piano di Intervento per la        |

|                                |Sospensione Temporanea            |

|                                |dell'Esercizio in caso di pericolo|

|P.I.S.T.E.                      |di valanghe.                      |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Periodo successivo alle verifiche |

|                                |e prove funzionali e precedente   |

|                                |l'apertura al servizio pubblico,  |

|                                |nel quale si provano tutti i tipi |

|                                |di azionamento e le modalita' di  |

|                                |esercizio con il personale da     |

|                                |adibire al servizio pubblico      |

|                                |dell'impianto e con l'eventuale   |

|                                |assistenza delle imprese          |

|                                |fornitrici delle apparecchiature  |

|                                |meccaniche, elettriche ed         |

|Pre-esercizio                   |elettroniche.                     |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Esercitazione periodica necessaria|

|                                |per l'addestramento delle squadre |

|                                |di soccorso e per il controllo dei|

|                                |mezzi e dei materiali previsti nel|

|Prova di evacuazione            |piano di evacuazione.             |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Manovra che permette di riportare |

|                                |i veicoli con i loro passeggeri   |

|                                |nelle stazioni, utilizzando delle |

|                                |procedure codificate e dei mezzi  |

|Recupero                        |propri dell'impianto.             |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Apparecchio in grado di           |

|                                |visualizzare, memorizzare e       |

|                                |restituire informazioni sul       |

|                                |funzionamento di un impianto      |

|                                |funiviario sia in condizioni di   |

|Registratore di eventi          |normalita' che di anormalita'.    |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Il Responsabile del soccorso      |

|                                |provvede ad attuare le            |

|                                |disposizioni contenute nel piano  |

|Responsabile del soccorso       |di soccorso approvato.            |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Servizio effettuato dopo il       |

|                                |tramonto del sole che richieda una|

|Servizio pubblico notturno      |idonea illuminazione artificiale. |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Trasporto di persone e cose al di |

|                                |fuori del servizio pubblico da    |

|                                |svolgersi secondo opportune       |

|                                |disposizioni emanate dal          |

|                                |proprietario o gestore atte a     |

|                                |garantire la sicurezza dei        |

|Servizio privato                |trasportati.                      |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Servizio con offerta              |

|                                |indifferenziata, reso alla        |

|                                |collettivita', con un periodo di  |

|                                |apertura al pubblico e con orario |

|                                |prestabilito comunicato           |

|                                |dall'esercente all'ente concedente|

|                                |e con l'emissione di un titolo di |

|Servizio pubblico               |viaggio, ove previsto.            |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Il servizio si dice in condizioni |

|                                |normali quando l'impianto si trova|

|                                |correttamente predisposto in tutte|

|                                |le sue parti e in stato di        |

|                                |consenso alla marcia (con tutti i |

|                                |dispositivi di sorveglianza e di  |

|                                |protezione efficienti) e quindi in|

|Servizio in condizioni normali  |condizioni di sicurezza.          |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Particolare modalita' di          |

|                                |evacuazione che utilizza un       |

|                                |azionamento e uno o piu' veicoli  |

|                                |autonomi in grado di raggiungere i|

|                                |veicoli fermi in linea e di       |

|                                |trasferire i viaggiatori in un    |

|Soccorso                        |luogo sicuro.                     |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Modalita' di comando dell'impianto|

|                                |da stazioni diverse dalla motrice,|

|                                |utilizzata al fine di consentire, |

|                                |durante le fasi che precedono     |

|                                |l'apertura e seguono la chiusura  |

|                                |giornaliera del servizio pubblico,|

|                                |il solo trasferimento del         |

|                                |personale da una stazione         |

|                                |all'altra, quando, ad esempio,    |

|                                |durante la pausa notturna         |

|                                |prolungata, la stazione motrice   |

|Telecomando                     |possa restare non presidiata.     |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Modalita' di sorveglianza che     |

|                                |rende disponibili le informazioni |

|                                |sullo stato dell'impianto o di    |

|                                |parti di esso, da un punto di     |

|                                |controllo presenziato, diverso da |

|Telesorveglianza                |quello da sorvegliare.            |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Procedure aventi lo scopo di      |

|                                |verificare se un dispositivo, un  |

|                                |circuito, un sistema od altro e'  |

|                                |in grado di svolgere la funzione  |

|Test funzionali                 |prefissata.                       |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Insieme delle attivita' volte a   |

|                                |verificare la possibilita' che    |

|                                |l'impianto possa essere sottoposto|

|                                |alle verifiche e prove funzionali |

|Verifiche e prove interne       |dell'impianto.                    |

+--------------------------------+----------------------------------+

|                                |Prove volte ad accertare il       |

|                                |persistere della piena            |

|                                |funzionalita' dell'impianto a     |

|                                |seguito di lavori di manutenzione |

|                                |straordinaria o modifiche delle   |

|Verifica straordinaria          |modalita' di esercizio.           |

+--------------------------------+----------------------------------+

                        Capitolo 2 - Personale

    2.1. Premessa

    Il presente capitolo raggruppa le  disposizioni  da  adottare  in

merito al personale per  garantire  la  regolarita'  e  la  sicurezza

dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.

    Per i diversi tipi di  impianto,  la  consistenza  del  personale

necessario alla loro conduzione e le mansioni ed i  compiti  ad  esso

attribuiti sono definiti nel Regolamento di esercizio.

    2.2. Personale addetto all'esercizio

    Sono preposti all'esercizio degli impianti di cui al  punto  1.1,

l'esercente,  il   Direttore   dell'esercizio   o   il   Responsabile

dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) ed  il  personale

dell'impianto i cui requisiti e le  modalita'  di  abilitazione  sono

disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 e dal  decreto

ministeriale 288/2014.

    Il personale operativo addetto a svolgere funzioni  di  sicurezza

nella conduzione  degli  impianti  a  fune  durante  il  servizio  e'

generalmente costituito da:

      il Capo servizio;

    il macchinista;

    gli agenti di vettura e di stazione (di rinvio o di transito);

    gli agenti di sorveglianza (per gli  impianti  con  controllo  da

remoto).

    Per gli impianti dotati di telesorveglianza delle  stazioni,  non

e'  richiesta  la  presenza  di  personale  presso   l'impianto.   Il

Regolamento di esercizio dispone le relative modalita'  di  esercizio

di tali impianti.

    Per gli impianti di categoria D, di cui al  decreto  ministeriale

18 febbraio 2011, l'eventuale necessita' di macchinisti ed agenti  e'

indicata nel Regolamento di esercizio.

    2.3. Numero di addetti per tipologia di impianto

    Nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto e'  definita  la

consistenza minima del personale presente sull'impianto per garantire

lo  svolgimento  dell'esercizio  in   sicurezza;   variazioni   della

consistenza minima possono essere previste per eventuali occasioni di

servizio ridotto o particolare.

    Inoltre, al fine di assicurare la regolarita' dell'esercizio, per

tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo  o  malattia,

oltre al numero di persone di cui  sopra  deve  essere  previsto  del

personale sostituto.

    Per  impianti  con  stazioni  adiacenti   (ad   esempio   sciovie

parallele)  puo'  essere  ammessa  la  sorveglianza  di  entrambe  le

stazioni da parte di  un  unico  agente  o  macchinista.  Particolari

prescrizioni di esercizio dovranno essere inserite nel Regolamento di

esercizio.

    2.4. Mansioni e obblighi del personale dell'impianto

    Durante l'esercizio, il funzionamento dell'impianto  deve  essere

seguito dal personale addetto, che verifica  e  cura  che  tutti  gli

apparati dell'impianto siano efficienti. In  particolare  durante  il

servizio pubblico, il macchinista e gli agenti si comportano in  modo

da  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  stesso  e   informano

tempestivamente il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio  di

qualsiasi anormalita' riscontrata;  questo  ultimo  informa,  se  del

caso,  il  Direttore  dell'esercizio  (o  l'Assistente   Tecnico   se

previsto),  per  ottenere  le  necessarie  istruzioni  onde  adottare

tempestivamente i  provvedimenti  atti  ad  eliminare  i  difetti  di

funzionamento.

    In caso di incidente, il personale in servizio  sull'impianto  e'

tenuto a prestare soccorso ed a porre in  essere  ogni  provvedimento

opportuno  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  per   limitare   le

conseguenze dei danni occorsi e per  impedirne  altri.  Il  personale

altresi' si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze  non

espressamente previste  dalle  norme  di  esercizio,  ai  fini  della

sicurezza e della regolarita'.

    2.4.1. Obblighi dell'esercente

    Per quanto non contenuto all'art. 6 del decreto  dirigenziale  18

febbraio 2011, l'esercente e' tenuto a:

    a) provvedere  alla  nomina  del  Direttore  o  del  Responsabile

dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto),  ovvero  alla

sua sostituzione secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale  18

febbraio 2011;

    b) provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire

la sicurezza e la regolarita'  dell'esercizio,  almeno  nella  misura

minima stabilita nel Regolamento d'esercizio di ciascun impianto;

    c) comunicare all'Autorita' di sorveglianza, prima  dell'apertura

dell'impianto,  l'organico  del  personale   di   ciascun   impianto,

comprendente l'elenco dei nominativi, firmato  dal  Direttore  o  dal

Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e

dal Capo servizio, le qualifiche e gli estremi  dell'abilitazione  di

ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo

di esercizio deve essere comunicata alla predetta  Autorita'  con  le

modalita' di cui sopra entro il termine di 10 giorni;

    d) rispettare le disposizioni riguardanti il personale  contenute

in norme di legge e nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto,

nonche' a quelle  impartite  dall'Autorita'  di  sorveglianza  o  dal

Direttore  o  dal  Responsabile  dell'esercizio  (o   dall'Assistente

Tecnico se previsto);

    e) provvedere  alla  disponibilita'  dei  materiali  soggetti  ad

usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del  Capo  servizio  o

del Direttore o del Responsabile  dell'esercizio  (o  dell'Assistente

Tecnico se previsto), assicurando, se prescritto dalle norme tecniche

di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune,  la

disponibilita'  di  idonei  locali  sia  per  la  conservazione   dei

materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni

di manutenzione ordinaria;

    f) dar corso ai lavori di manutenzione e di  revisione  richiesti

dall'Autorita' di sorveglianza o dal  Direttore  o  dal  Responsabile

dell'esercizio  (o  dall'Assistente  Tecnico  se  previsto)  per   la

sicurezza e regolarita' dell'esercizio;

    g)   ove   necessario,   stipulare   apposite   convenzioni   con

organizzazioni pubbliche o private in grado di  fornire  durevolmente

ed a titolo obbligatorio  mezzi  e  personale  idoneo  ed  in  numero

sufficiente  per  un'eventuale  evacuazione  dei  passeggeri  e   per

l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione;

    h) sospendere l'esercizio qualora all'impianto non dovesse essere

preposto alcun Direttore o Responsabile dell'esercizio (o  Assistente

Tecnico se previsto) (ad esempio a seguito di  dimissioni  e  mancata

sostituzione),  dandone  immediata  comunicazione  all'Autorita'   di

sorveglianza;

    i) sottoscrivere una polizza assicurativa per la  responsabilita'

civile.

    2.4.2. Compiti del Direttore dell'esercizio

    Il compiti del Direttore dell'esercizio sono definiti dal decreto

dirigenziale 18 febbraio 2011.

    2.4.3. Compiti del Responsabile dell'esercizio

    I compiti  del  Responsabile  dell'esercizio  sono  definiti  dal

decreto dirigenziale 18 febbraio 2011.

    2.4.4. Compiti dell'Assistente tecnico

    I compiti  dell'Assistente  tecnico  sono  definiti  dal  decreto

dirigenziale 18 febbraio 2011.

    2.4.5. Compiti del Capo servizio

    Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far  eseguire  tutte

le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  d'esercizio  e  quelle

impartite  dal  Direttore  dell'esercizio  per  la  sicurezza  e   la

regolarita'  dell'esercizio.  Egli  interviene  inoltre,  di  propria

iniziativa,  in  caso  di  situazioni  non  previste,  integrando  le

disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o

a ripristinare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio.

    In particolare il Capo servizio:

    a) effettua i controlli periodici mensili  di  sua  competenza  e

verifica l'effettuazione di quelli di competenza  del  macchinista  e

degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7;

    b) durante  il  servizio  deve  trovarsi  sempre  in  prossimita'

dell'impianto o degli impianti dei quali e'  responsabile  ed  essere

reperibile in ogni momento mediante mezzi di  comunicazione  e  poter

raggiungere l'impianto entro un tempo massimo di 30 minuti;

    c) esercita il controllo sull'impianto e sul regolare flusso  dei

viaggiatori;

    d)  vigila  sull'attivita'  e  sul  corretto  comportamento   del

personale, anche  nei  confronti  dei  viaggiatori,  relazionando  al

Direttore dell'esercizio eventuali inadempienze;

    e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi;

    f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di

evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni  delle

ditte costruttrici  e  del  Direttore  dell'esercizio,  compilando  o

sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione;

    g) provvede all'effettuazione dei controlli mensili in esercizio,

compilando i relativi verbali e controllando la regolare  tenuta  del

Registro giornale;

    h) provvede affinche' sia assicurata la pronta disponibilita' del

personale e dei mezzi necessari per  le  operazioni  di  evacuazione,

compresa la percorribilita' dell'eventuale  sentiero  di  soccorso  o

della   passerella,   ed   effettua   periodicamente   le    relative

esercitazioni con le squadre all'uopo previste;

    i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto  3.14,

alle operazioni di evacuazione;

    j) da' immediata  comunicazione  all'esercente  ed  al  Direttore

dell'esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che

possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;

    k)  segnala  tempestivamente  al   Direttore   dell'esercizio   e

all'esercente eventuali guasti, difetti o  anomalie  degli  impianti,

allo scopo di ricevere le relative istruzioni;

    l) provvede affinche' venga osservato l'orario di servizio;

    m) risponde della buona conservazione dei materiali  soggetti  ad

usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto;

    n) comunica al Direttore dell'esercizio ed all'esercente l'elenco

dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari

per l'esercizio e la manutenzione;

    o) prende tutte le  iniziative  atte  a  garantire  la  sicurezza

dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche  avverse  o  eventi

particolari;

    p)  nel  caso  di  eventi  e  condizioni  atmosferiche  tali   da

pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la

sicurezza del trasporto,  sospende  il  servizio,  dandone  immediata

comunicazione all'esercente e al Direttore dell'esercizio  ed  annota

sul Registro giornale l'evento o l'anomalia e la causa  eventualmente

accertata. Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o

di P.I.D.A.V., pone in  atto  quanto  in  essi  previsto,  a  seguito

dell'indicazione di chiusura ricevuta da parte del  responsabile  dei

piani stessi;

    q) stabilisce i compiti del personale dell'impianto,  nei  limiti

della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i  turni  e

la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entita' del traffico;

    r)  accerta  la  disponibilita'  del  personale   necessario   in

conformita' al Regolamento  di  esercizio  e  alle  disposizioni  del

Direttore dell'esercizio;

    s)  e'  responsabile  dei  dispositivi  di  parzializzazione   ed

esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che  tutte  le

eventuali   parzializzazioni   ed   esclusioni   operate,   da    lui

espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale;

    t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo  giudizio

possano pregiudicare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio;

    u)   propone,   per   l'abilitazione   a   cura   del   Direttore

dell'esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il  possesso

delle competenze  necessarie  all'espletamento  delle  mansioni  loro

affidate;

    v) cura la  manutenzione  e  la  dislocazione  della  segnaletica

relativa all'esercizio in stazione  ed  in  linea,  dell'attrezzatura

antincendio e di pronto soccorso;

    w) assiste  il  Direttore  dell'esercizio  nell'addestramento  ed

aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche.

    2.4.6. Compiti del macchinista

    Il  macchinista  provvede  alla  manovra  ad  alla   sorveglianza

dell'impianto,  attenendosi  al  Regolamento  di  esercizio  ed  alle

istruzioni  fornitegli  dal  Capo   servizio   o   dal   Responsabile

dell'esercizio.

    In particolare:

    a) verifica, eventualmente coadiuvato dagli agenti,  il  regolare

stato  di  efficienza  dell'intero   impianto   (apparecchiature   di

sicurezza, stazioni non motrici e linea comprese)  e  quindi  manovra

l'impianto;

    b) durante il servizio resta nei pressi  del  posto  di  manovra,

sempre  pronto  ad  intervenire   e   a   sorvegliare   il   corretto

funzionamento della stazione motrice;

    c) esegue, con l'aiuto degli agenti, i  prescritti  controlli  in

esercizio  giornalieri  di  sua  competenza,  curandone  la  regolare

annotazione nel Registro giornale;

    d) arresta  l'impianto  e  da'  immediatamente  notizia  al  Capo

servizio o  al  Responsabile  dell'esercizio  in  caso  di  guasti  o

anomalie  rilevati  durante  il  suo  funzionamento,  attendendo   le

relative  istruzioni  o,  in  caso  di  urgenza,  provvede   di   sua

iniziativa; in seguito, annota sul Registro giornale quanto  accaduto

ed i provvedimenti adottati;

    e)  collabora  con  il  Capo  servizio  o  con  il   Responsabile

dell'esercizio a tutte le operazioni di  carattere  tecnico,  secondo

gli  ordini  da  quest'ultimo  impartiti,  compresi  il  recupero   o

l'evacuazione dei viaggiatori;

    f) si accerta che nessun viaggiatore sia presenti sui veicoli  al

termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il  funzionamento

dell'impianto;

    g) verifica, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto,  che

detta manovra possa essere attuata senza  alcun  danno  a  persone  e

cose, attendendo comunque il consenso degli altri agenti di  stazione

e/o di vettura;

    h) eventualmente coadiuvato dagli agenti, impedisce agli estranei

l'accesso alla zona  dei  macchinari  e  alle  zone  interessate  dal

traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli,  ed  interviene

nel caso  in  cui  si  avveda  di  un  irregolare  comportamento  dei

viaggiatori;

    i) preclude il trasporto di persone o cose  che  a  suo  giudizio

possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;

    j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto  ed

appone gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di

sua competenza da parte di estranei;

    k)  collabora  alle  operazioni  di  evacuazione  secondo  quanto

previsto dal piano di evacuazione;

    l)  svolge  le  ulteriori  mansioni   specifiche   previste   dal

Regolamento di esercizio.

    2.4.7. Compiti dell'agente

    L'agente provvede alla sorveglianza della parte di impianto a lui

assegnata e all'assistenza ai viaggiatori.

    In particolare:

    a) effettua i controlli periodici di sua competenza;

    b) rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal Capo

servizio o dal Responsabile dell'esercizio durante il servizio;

    c)  collabora  con  il  Capo  servizio  o  con  il   Responsabile

dell'esercizio e  con  il  macchinista  in  tutte  le  operazioni  di

carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi  il

recupero o l'evacuazione dei viaggiatori;

    d) arresta l'impianto in caso di pericolo;

    e) cura la manutenzione delle aree di imbarco e di sbarco;

    f) sorveglia le operazioni di imbarco e di sbarco  ed  assiste  i

passeggeri, su loro richiesta oppure a  propria  discrezione,  se  ne

ricorre la necessita';

    g) preclude il trasporto di persone o cose  che  a  suo  giudizio

possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;

    h) impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei  macchinari  e

alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori  o  dal  movimento

dei veicoli ed interviene nel caso in cui si avveda di un  irregolare

comportamento dei viaggiatori;

    i)  sorveglia  il  buon  funzionamento  della  stazione   a   lui

assegnata;

    j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto  ed

apporre gli appositi cartelli per interdire l'accesso  alla  stazione

di sua competenza da parte di estranei;

    k)  collabora  alle  operazioni  di  evacuazione  secondo  quanto

previsto dal piano di evacuazione;

    l)  svolge  le  ulteriori  mansioni   specifiche   previste   dal

Regolamento di esercizio.

    L'agente alla stazione di sbarco di sciovia, oltre  alle  lettere

dalla a) alla l):

    m) controlla che il comportamento dei dispositivi di  traino  sia

regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel

caso in cui i dispositivi di traino siano  collegati  permanentemente

alla fune e muniti di  recuperatori,  pone  attenzione  affinche'  il

riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza  dare  luogo

ad  impigliamenti.  Qualora  si  tratta  di  dispositivi  ad  attacco

temporaneo, deve invece  assicurarsi  che  i  dispositivi  stessi  si

distacchino dalla fune con regolarita' e tempestivita';

    n) controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto

in caso di mancato sgancio degli sciatori nonche' di quelli  previsto

per il mancato recupero della funicella dei traini.

    L'agente alla stazione di imbarco di sciovia, oltre alle  lettera

dalla a) alla l):

    o) cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul  posto

indicato e che l'accesso degli stessi al punto  di  partenza  avvenga

lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in modo  che  si

susseguano sulla pista nel numero corrispondente  alla  capacita'  di

ciascun traino;

    p)  si  tiene  pronto  ad  agevolare  l'operazione  di   attacco,

eventualmente accompagnando per il tratto  iniziale  lo  sciatore  in

partenza.

    L'agente di vettura, oltre alle lettere dalla a) alla l):

    q) agevola la salita e la discesa dei  viaggiatori,  controllando

che gli stessi attendano sulla banchina di imbarco  e  che  l'accesso

alla vettura avvenga in modo regolato e  ordinato,  in  modo  che  si

susseguano all'ingresso  nel  numero  corrispondente  alla  capacita'

della vettura e che abbandonino la  vettura,  liberando  la  zona  di

sbarco e seguendo itinerari prestabiliti;

    r) controlla che  la  vettura  abbia  un  comportamento  regolare

nell'entrata/uscita  in  stazione,  osservando   in   particolare   i

rallentamenti nelle zone di dazio;

    s) provvede alla sorveglianza delle apparecchiature di vettura;

    t) rende inaccessibili  la  stazione  e  la  vettura  al  termine

dell'orario di servizio, chiudendo le porte della vettura e del piano

di imbarco;

    u) osserva,  in  caso  di  avverse  condizioni  atmosferiche,  il

regolare transito della vettura lungo la  linea,  all'incrocio  delle

vetture ed in corrispondenza dei sostegni, le oscillazioni delle funi

e la fase di avvicinamento alla stazione, in modo da poter  avvertire

immediatamente  il  macchinista  di   ogni   anomalia   eventualmente

riscontrata.

                 Capitolo 3 - Modalita' di esercizio

    3.1. Premessa

    Il presente capitolo  raggruppa  le  modalita'  di  esercizio  in

servizio pubblico, disciplinando i casi particolari.

    3.2. Orari nel servizio pubblico

    Il  servizio  pubblico  si  svolge  secondo  l'orario  comunicato

dall'esercente all'ente concedente.

    3.3. Servizio in condizioni normali

    Il servizio  pubblico  dell'impianto  in  condizioni  normali  si

effettua utilizzando gli azionamenti principale o di riserva,  quando

l'impianto si trova correttamente predisposto in tutte le sue parti e

in  stato  di  consenso  alla  marcia  e  le  condizioni   ambientali

(meteorologiche e di visibilita') non richiedono  alcuna  precauzione

particolare. Il funzionamento dell'impianto con  i  dispositivi  o  i

circuiti di sicurezza esclusi e' di norma vietato,  ad  eccezione  di

quanto contemplato ai punti successivi.

    3.4. Servizio in condizioni limitate

    Quando non siano soddisfatti i requisiti per il servizio pubblico

in condizioni normali, la prosecuzione  del  servizio  e'  consentita

soltanto nel caso in cui sia garantita l'incolumita' dei  passeggeri,

del  personale  e  dei  terzi  e  comunque  solamente  per  il  tempo

strettamente  necessario  a  riparare  i  dispositivi   degradati   o

compromessi o per installare i ricambi.

    Le modalita' di esclusione dei dispositivi di sorveglianza  e  le

misure di compensazione che devono  essere  adottate,  da  parte  del

personale, nel caso di difetti segnalati o di guasto dei  dispositivi

suddetti, sono previste in  progetto  e  nel  M.U.M.  E'  ammessa  la

prosecuzione del servizio con esclusione parziale  (parzializzazione)

di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le modalita' e nei casi

espressamente previsti nel Regolamento di esercizio dell'impianto.

    3.5. Servizio in condizioni eccezionali

    Limitatamente al tempo necessario  per  risolvere  situazioni  di

emergenza, di ordine  pubblico,  di  necessita'  di  svuotamento  dei

comprensori, di trasporto intervallivo o di incendio nei pressi della

linea o situazioni similari e' ammessa la modifica  temporanea  della

velocita' di  penalizzazione,  conseguente  alle  esclusioni  o  alle

parzializzazioni dei dispositivi di sorveglianza.

    A tal fine il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio,  in

accordo con il Direttore dell'esercizio (o  l'Assistente  Tecnico  se

previsto), individua le misure di compensazione ritenute opportune.

    3.6. Funzionamento con azionamenti di riserva, di recupero  e  di

soccorso delle funivie e delle funicolari

    Salvo  quanto  non  disciplinato   dall'art.   18   del   decreto

ministeriale 400/98, nel caso di guasto tale da impedire  la  ripresa

della marcia dell'impianto con l'azionamento principale e se esso non

e' rapidamente riparabile, il servizio prosegue con l'azionamento  di

riserva, ove disponibile.

    Se il guasto impedisce  anche  la  marcia  con  l'azionamento  di

riserva, oppure se l'impianto non ne  e'  dotato,  il  Capo  servizio

dispone  invece  il  recupero  dei  viaggiatori  in  linea   mediante

l'azionamento relativo.

    Infine, quando, per guasto non riparabile in tempi  brevi  o  per

altre cause di forza maggiore, si  preveda  che  l'impianto  rimarra'

fermo a lungo, il Capo servizio dispone  rapidamente  l'inizio  delle

operazioni di evacuazione dei viaggiatori.

    3.7. Sospensione dell'esercizio per manutenzione

    Ai periodi di esercizio sono alternati periodi  di  manutenzione,

ed in particolare nel caso di esercizio  continuativo,  i  lavori  di

manutenzione,  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni   specifiche

contenute nel manuale di uso e manutenzione (M.U.M.),  devono  essere

pianificati, eventualmente  prevedendo  dei  periodi  di  sospensione

dell'esercizio.

    Devono inoltre essere effettuati periodicamente i controlli e  le

ispezioni di cui ai paragrafi 6.3 e  6.4,  onde  accertare  il  buono

stato di conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto.

    3.8. Adempimenti specifici per le sciovie e le seggiovie

    3.8.1. Modalita' per le sciovie

    Per le sciovie deve provvedersi:

    alla buona conservazione della pista di  risalita,  sia  nel  suo

profilo  rispetto  alla  configurazione  della  fune,  sia  in  senso

trasversale alla linea, in modo da  garantire  comunque  il  rispetto

della sagoma libera prescritta;

    alla scelta della velocita', sugli impianti dotati di azionamento

a velocita' di regime variabile, in  relazione  al  sussistere  delle

condizioni di buono stato della neve sia nell'area di  partenza,  sia

lungo la pista di risalita, sia allo sbarco;

    al   mantenimento   dello   spessore   prescritto   a    progetto

dell'innevamento su eventuali ponti lungo la  pista  di  risalita  ed

all'efficienza dei cigli a scarpa in corrispondenza dei sostegni;

    alla rimozione di eventuali tratti ghiacciati  e  al  riporto  di

neve fresca, onde evitare comunque  che  la  pista  di  risalita  sia

ghiacciata.

    Qualora i predetti provvedimenti siano insufficienti  a  tutelare

la sicurezza dei viaggiatori, il servizio deve essere sospeso.

    3.8.2. Modalita' per le seggiovie

    Il personale deve curare che le piste di accesso e di deflusso  e

le relative banchine di imbarco/sbarco siano in  ordine  e  prive  di

ostacoli o discontinuita'.

    Sulle banchine innevate di imbarco/sbarco deve  essere  mantenuta

la distanza di progetto tra il pavimento dell'area di imbarco e/o  di

sbarco e  la  superficie  di  seduta  dei  veicoli;  in  particolare,

l'altezza della neve nelle stazioni deve  essere  mantenuta  tale  da

consentire il passaggio di una seggiola  con  la  barra  di  chiusura

abbassata, a meno che idonee misure alternative non lo impediscano.

    Nelle seggiovie adibite al trasporto promiscuo, i  pedoni  e  gli

sciatori devono prendere posto su veicoli distinti. Il  trasporto  di

sciatori, con e senza sci ai piedi,  sulla  medesima  seggiola,  deve

essere  previsto  dal  Regolamento  di  esercizio.  A  tal  fine,  la

regolazione del flusso dei pedoni, sia in entrata che in uscita, deve

avvenire con piste distinte da quelle degli sciatori  e  deve  essere

realizzata  mediante  cancelli  di  accesso  e  piste   completamente

separate e ben individuabili da ciascuna categoria di viaggiatori. La

salita e la discesa dei pedoni  e  degli  sciatori  senza  sci  dalle

seggiole  deve  avvenire  quando  la   velocita'   del   veicolo   e'

stabilizzata ad un valore  non  superiore  a  quello  ammesso  per  i

pedoni. Tale valore puo' essere  ottenuto  anche  con  una  riduzione

temporanea della velocita'; in tal caso, l'arrivo del veicolo  carico

di  pedoni  nella  stazione  opposta  deve   provocare   l'automatica

riduzione di velocita' ovvero un apposito segnale acustico,  generato

automaticamente,    deve    segnalare    all'agente    di    stazione

l'approssimarsi del veicolo carico,  affinche'  il  personale  riduca

opportunamente la velocita'.

    Gli  impianti  esistenti  devono  adeguare   le   apparecchiature

elettriche a quanto sopra riportato in occasione della prima scadenza

di revisione generale utile.

    Nel caso di seggiovie equipaggiate  con  pedana  mobile  atta  ad

agevolare l'imbarco degli sciatori  e  quando  la  pedana  stessa  e'

inattiva, l'impianto puo' comunque  esser  mantenuto  disponibile  al

servizio, previa sistemazione del piano di imbarco con idoneo  strato

di neve e, qualora prescritto dalla normativa  tecnica  specifica,  a

seguito di congrua riduzione della velocita'.

    L'accesso dei pedoni alla banchina di imbarco e' ammesso soltanto

a pedana ferma.

    Nel caso di seggiole carenate ed in condizioni di vento, comunque

non tali da dover adottare le cautele di cui al successivo punto 3.9,

ma che lascino presagire  la  possibilita'  di  raffiche  improvvise,

devono essere  adottate  disposizioni  di  esercizio  affinche'  ogni

seggiola  sia  occupata  da  almeno  due  passeggeri,   si   occupino

preferibilmente i sedili centrali e sia  indicato  ai  passeggeri  di

viaggiare con cupola chiusa.

    Nel caso di seggiovie a collegamento temporaneo che effettuino il

trasporto in discesa di soli  pedoni,  e'  possibile,  in  situazioni

occasionali, trasportare in discesa anche sciatori con sci ai  piedi,

riducendo opportunamente la capacita'  della  seggiola  ed  innevando

opportunamente la banchina di sbarco.

    Nel caso in cui il cancelletto automatico di accesso all'impianto

non sia efficiente, il servizio puo' proseguire mediante  regolazione

degli accessi da parte di un  agente  ed  eventuale  riduzione  della

velocita';  in  tali  condizioni   non   e'   comunque   ammesso   il

funzionamento della pedana mobile di imbarco, se presente.

    3.8.3. Trasporto dei bambini sulle seggiovie

    Il trasporto sulle  seggiovie  di  bambini  non  accompagnati  e'

consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non  inferiore  a

1,25 m, ad eccezione dei bambini di altezza inferiore a  1,25  m  che

dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di eta'.

    I responsabili e le  persone  alle  quali  i  responsabili  hanno

affidato, anche  informalmente,  i  bambini,  devono  preliminarmente

valutarne l'attitudine ad utilizzare una seggiovia,  organizzarsi  di

conseguenza  ed  informarli  sulle   regole   di   utilizzo   e   sul

comportamento da tenere sulla seggiovia, anche in caso di arresto.

    Nel caso di gruppi organizzati, i responsabili e le persone  alle

quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i  bambini,

devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori  tra  le  persone

presenti all'imbarco, e  assicurarsi  che  accettino  il  ruolo  loro

affidato.

    Gli accompagnatori possono essere:

    i responsabili (parenti o congiunti);

    le persone  alle  quali  i  responsabili  hanno  affidato,  anche

informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci,  guide  alpine,

amici);

    coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di  accompagnare

i bambini.

    Gli accompagnatori devono essere in grado di  aiutare  i  bambini

con  i  quali  viaggiano,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la

movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco.

    In caso di imbarco di bambini gli agenti di stazione devono:

    verificare la presenza dell'accompagnatore sulla seggiola;

    sorvegliare le operazioni di imbarco sino all'abbassamento  della

barra di chiusura e allo sbarco all'innalzamento della stessa.

    3.9. Sospensione del servizio per vento e per altre cause

    Il Capo servizio o  il  Responsabile  dell'esercizio  dispone  la

sospensione del servizio ogni qualvolta  le  condizioni  atmosferiche

siano  tali  da  pregiudicare  la   sicurezza   dei   viaggiatori   o

dell'impianto.

    In caso di vento che possa provocare pericolose oscillazioni  dei

veicoli e/o delle funi, il servizio deve  essere  sospeso  dopo  aver

portato in stazione tutti i viaggiatori che si trovano in linea,  con

velocita' opportunamente ridotta e adottando tutte le precauzioni del

caso.

    Al raggiungimento della prima soglia di velocita' del vento,  che

provoca un  allarme  sonoro,  il  Capo  servizio  o  il  Responsabile

dell'esercizio deve aumentare la sua  attenzione  sulle  oscillazioni

dei veicoli.

    Per le funivie, la seconda soglia di velocita' massima del vento,

oltre la quale il servizio deve essere comunque sospeso, e'  indicata

nel progetto e riportata nel Regolamento di esercizio. A tale  valore

di velocita' del vento, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio

(o l'Assistente Tecnico  se  previsto)  sceglie  se  l'impianto  deve

essere rallentato opportunamente in  modo  automatico  ad  un  valore

comunque inferiore al 70% della velocita' nominale  o  arrestato;  in

ogni caso la linea deve essere  scaricata.  In  caso  di  diminuzione

dell'intensita' del vento, al di sotto della soglia, il Capo servizio

o il Responsabile  dell'esercizio  puo'  decidere  di  riprendere  il

normale servizio, riportando l'impianto alla velocita' nominale.

    Se invece l'azione del vento  e'  tale  da  rendere  difficoltosa

anche  l'ultimazione  della  corsa  di  svuotamento  della  linea   a

velocita' ridotta, l'impianto  deve  essere  arrestato,  avvisando  i

viaggiatori con i mezzi a disposizione circa le ragioni dell'arresto,

tranquillizzandoli ed eventualmente provvedendo all'evacuazione degli

stessi se si ritenga improbabile la diminuzione  dell'intensita'  del

vento.

    3.10. Presidio delle stazioni e dei veicoli

    Fatto salvo quanto previsto al punto 3.22, durante il servizio le

stazioni e, nelle sciovie, i punti di attacco  e  di  distacco  degli

sciatori, devono  essere  permanentemente  presidiati  dal  personale

addetto, e deve inoltre essere efficiente un sistema di comunicazione

interno fra le stazioni stesse ed i veicoli, qualora  presidiati.  Il

Regolamento di esercizio deve  contenere  le  particolari  condizioni

operative per le fasi di predisposizione o di chiusura  del  servizio

durante le quali, secondo apposite procedure, e'  consentito  che  le

stazioni non siano  presidiate,  per  evitare  che  i  passeggeri  si

imbarchino in tali fasi senza la sorveglianza del personale.

    Per le funivie bifune con movimento a va e vieni o a va o vieni e

per le funicolari, quando le apparecchiature elettriche dell'impianto

lo consentano, e' ammesso il  servizio  con  comando  dalle  vetture,

secondo  le  particolari  modalita'  indicate  nel   Regolamento   di

esercizio: in tal caso, la stazione motrice deve  essere  presidiata.

In caso di arresto  durante  la  corsa,  il  macchinista  o  il  Capo

servizio devono poter intervenire rapidamente per assumere,  in  caso

di necessita', il comando dell'impianto.

    Per le cabine delle funivie con capacita' fino  a  35  persone  e

delle funicolari esistenti, a prescindere  dalla  capienza,  se  sono

rispettate le condizioni di cui  al  punto  3.22,  non  e'  richiesto

l'agente di  vettura.  Capacita'  superiori  possono  essere  ammesse

subordinatamente a specifiche condizioni costruttive e di  esercizio,

derivanti da una specifica analisi di rischio.

    Per gli impianti realizzati prima dell'entrata  in  vigore  delle

presenti disposizioni che gia' sono  eserciti  senza  presidio  delle

vetture, e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio.

    Nuove  richieste  potranno  essere  accettate  solo  se   vengono

rispettate le condizioni che seguono:

    a) il sistema di controllo  di  dazio  sia  realizzato  a  doppio

canale, sia previsto il rallentamento automatico della  velocita'  in

ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e  sia

presente la protezione di uomo morto su funivie  dotate  di  impianti

elettrici non certificati;

    b) gli agenti  dell'impianto  possano  facilmente  e  rapidamente

raggiungere i veicoli ed  entrarvi  in  qualunque  progressiva  della

linea si trovino, senza alcun intervento dei passeggeri;

    c) esista un impianto  sonoro  che  permetta  al  macchinista  di

comunicare con gli occupanti delle vetture, a  qualunque  progressiva

esse si  trovino,  e  inoltre,  sulle  vetture,  esista  un  impianto

citofonico bidirezionale che permetta di parlare con le postazioni di

comando; le comunicazioni tra i veicoli ed almeno una delle stazioni,

sempre presidiate, debbano essere  possibili  anche  in  presenza  di

accavallamento delle funi di manovra sulle portanti;

    d) non vi sia presente in  cabina,  o  sia  inibito,  il  comando

manuale di intervento del freno sulla fune portante o sulle rotaie.

    Per le funivie con movimento a va e vieni o a va o vieni, oltre a

quanto indicato alle lettere da a) a  d)  sono  previse  le  seguenti

ulteriori richieste:

    e) se sono presenti sostegni di linea, velocita' massima  durante

la corsa pari a 7 m/s per le funivie a portante singola e 8  m/s  per

le funivie a doppia  portante;  velocita'  superiori  possono  essere

ammesse subordinatamente  a  specifiche  condizioni  costruttive  (ad

esempio intervia, distanze di sicurezza,  raggi  di  curvatura  delle

scarpe e libere  oscillazioni)  e  di  esercizio,  derivanti  da  una

specifica analisi di rischio;

    f) siano installati  dispositivi  che  informino  il  macchinista

dello stato di vento in linea in corrispondenza dei sostegni;

    g) la vettura sia chiusa e costruita in modo  che  i  viaggiatori

non possano uscire senza un intervento dall'esterno;

    h) qualora si effettui  il  servizio  notturno,  la  linea  ed  i

veicoli devono  risultare  efficacemente  illuminati  in  maniera  da

risultare chiaramente visibili da una almeno delle stazioni.

    Per le funicolari oltre a quanto indicato alle lettere da a) a d)

sono previse le seguenti ulteriori richieste:

    i) la vettura sia  dotata  di  porte  di  emergenza,  sbloccabili

dall'interno, in modo che  i  viaggiatori  possano  uscire  senza  un

intervento dall'esterno, lo sblocco della  porta  comporta  l'arresto

dell'impianto;

    j) sia installato un adeguato sistema di  telesorveglianza  della

linea, delle aree di imbarco e sbarco ed anche dell'interno dei  vani

passeggeri, con video installato nella postazione di comando;

    k) i veicoli devono essere dotati di  dispositivi  che  arrestino

automaticamente l'impianto in caso di  urto  contro  un  ostacolo  in

linea.

    3.11. Chiusura degli accessi alle stazioni

    Quando  l'impianto   e'   chiuso   al   pubblico,   deve   essere

adeguatamente impedita l'accessibilita'  alle  stazioni,  tramite  le

entrate e le uscite normalmente utilizzate dal pubblico stesso. A tal

fine dovranno inoltre essere apposti, in punti ben visibili, cartelli

segnaletici unificati.

    3.12.  Ripresa   del   servizio   giornaliera   o   dopo   eventi

meteorologici

    Giornalmente prima di iniziare il  servizio  e  ogniqualvolta  il

servizio venga ripreso a seguito di sospensione provocata da  avverse

condizioni atmosferiche, sono effettuati i controlli di cui al  punto

6.4.1  e  quant'altro   il   Capo   servizio   o   del   Responsabile

dell'esercizio  ritenga  necessario  adottare   onde   accertare   il

mantenimento delle condizioni di sicurezza.

    3.13.  Prevenzione  contro   i   rischi   derivanti   da   eventi

meteorologici

    Per  la  prevenzione  contro  i  rischi   derivanti   da   eventi

meteorologici  tali  da  pregiudicare  la  sicurezza  dell'esercizio,

l'esercente e' tenuto ad adottare  sistemi  di  collegamento  diretto

giornaliero con gli appositi servizi di informazione meteorologica  e

nivometrica nazionali e locali, affinche'  il  Capo  servizio  o  del

Responsabile dell'esercizio possa adottare, se del caso, i  necessari

provvedimenti per la chiusura preventiva dell'impianto.

    3.14. Evacuazione

    3.14.1. Responsabili, convenzioni e mezzi

    L'evacuazione dei viaggiatori rimasti  in  linea  consiste  nelle

operazioni  pianificate  che  permettono  loro,  in  caso  di  blocco

dell'impianto, di raggiungere un luogo sicuro.

    Il Regolamento di esercizio,  o  l'allegato  che  ne  costituisce

parte integrante, riporta il piano  dettagliato  per  l'effettuazione

delle operazioni di evacuazione.

    Il Responsabile dell'attuazione di tale piano e' di norma il Capo

servizio. Il Direttore dell'esercizio puo' individuare nel  piano  di

evacuazione altre figure responsabili esperte per lo svolgimento o il

coordinamento delle operazioni  di  evacuazione.  Detti  responsabili

debbono avere gli  stessi  requisiti  fisici  previsti  per  il  Capo

Servizio e debbono essere previsti i loro sostituti.

    Il  Responsabile  dell'attuazione  del  piano  deve   accertarsi,

durante il servizio, della disponibilita' del personale previsto  dal

piano stesso. A tale scopo, possono essere preventivamente  stipulate

convenzioni tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche  e  private

specializzate che  si  impegnino  a  fornire  del  personale  per  le

operazioni di evacuazione della linea. Se  previsto  in  convenzione,

detto personale esterno puo'  adottare  mezzi  e  metodi  propri  per

raggiungere  i  veicoli,  mentre  per  effettuare  la   discesa   dei

viaggiatori dai veicoli  direttamente  a  terra,  occorre  utilizzare

dispositivi e  metodi  di  calata  conformi  alla  normativa,  ovvero

approvati nel  piano  di  evacuazione  e,  specificatamente  per  gli

impianti realizzati dopo l'applicazione  della  direttiva  2000/9/CE,

inseriti nella certificazione del sottosistema 6.

    I mezzi  e  le  attrezzature  di  proprieta'  del  concessionario

necessari per l'effettuazione  dell'evacuazione  della  linea  devono

rimanere custoditi, a cura del Capo servizio, presso l'impianto o  in

altro luogo di raccolta, ad una distanza tale da  non  rallentare  le

operazioni di evacuazione. In caso di piu' impianti afferenti  ad  un

unico luogo di raccolta dell'attrezzatura e che possono utilizzare  i

medesimi dispositivi di evacuazione, la  consistenza  numerica  delle

attrezzature   puo'   essere   commisurata    all'esigenza    massima

dell'impianto a tal fine piu' gravoso.

    Il Capo servizio e' altresi' responsabile della  manutenzione  di

tali mezzi e attrezzature, in modo  che  ne  sia  garantita  in  ogni

momento la disponibilita' ed efficienza.

    Durante  l'evacuazione  dei  passeggeri,  occorre  verificare   e

mantenere l'arresto dell'impianto. L'evacuazione di un passeggero non

deve compromettere la sicurezza degli altri occupanti il  veicolo  in

attesa di evacuazione.

    Nei quindici minuti successivi all'arresto dell'impianto, il Capo

servizio:

    deve cominciare il recupero dei veicoli, oppure

    deve richiedere al Responsabile  dell'attuazione  del  piano  che

avvii l'evacuazione dei passeggeri.

    Se il Capo  servizio  ha  la  certezza  di  poter  effettuare  il

recupero dei veicoli rispettando i tempi stabiliti al punto 7.1.4 del

decreto direttoriale del 16 novembre 2012  n.  337  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285  del  6  dicembre  2012,

puo' interrompere in qualunque  momento  l'evacuazione  avvisando  il

Responsabile dell'attuazione del piano.

    3.14.2. Informazione

    L'informazione dei passeggeri consiste:

    nello stabilire con essi, nel tempo  piu'  breve  possibile,  una

comunicazione per rassicurarli;

    nel  renderli   edotti   sullo   svolgimento   delle   operazioni

intraprese;

    nell'indicare loro la condotta da tenere.

    L'informazione va ripetuta con la  frequenza  necessaria  e  puo'

essere data ad esempio:

    da terra,  dal  personale  preposto  a  tal  fine  e  munito,  se

necessario, di megafono;

    da altoparlanti ubicati sulle strutture di linea;

    da sistemi sonori ubicati sui veicoli;

    dagli agenti di vettura nei veicoli presidiati.

    L'informazione e' fornita in  modo  chiaro  e  semplice,  e  deve

essere udibile indipendentemente dalla posizione  dei  veicoli  sulla

linea ed anche in condizioni meteorologiche piu' sfavorevoli.

    3.14.3. Modalita' di attuazione del piano di evacuazione

    L'eventuale partecipazione attiva ai  metodi  di  evacuazione  da

parte dei passeggeri e' ammessa se non risultano compromessi  ne'  la

sicurezza ne' il regolare svolgimento del piano  di  evacuazione.  Se

sull'impianto e' previsto il trasporto di persone disabili, nel piano

devono essere previste idonee modalita' per la loro evacuazione.

    Per garantire lo  svolgimento  delle  operazioni  di  evacuazione

anche  in  condizioni  di  scarsa  visibilita'   si   deve   disporre

rapidamente di idonei mezzi di illuminazione.

    3.14.4. Formazione

    L'adeguatezza del piano di evacuazione deve essere favorevolmente

verificata in loco  prima  dell'apertura  dell'impianto  al  servizio

pubblico.

    L'esercente, in qualita' di datore  di  lavoro,  deve  curare  la

formazione, l'istruzione  e  l'esercitazione  dei  partecipanti  alle

operazioni di evacuazione da esso dipendenti.

    Le organizzazioni pubbliche e private specializzate convenzionate

di cui al punto 3.14.1 devono periodicamente curare la formazione dei

propri soccorritori.

    3.15. Servizio pubblico notturno

    Per servizio notturno si intende quello effettuato dopo  mezz'ora

dal tramonto del  sole  che  richieda  un'illuminazione  artificiale.

L'autorizzazione  al  trasporto  pubblico  nelle  ore   notturne   e'

rilasciata  solo  dopo  che  sia  stata  dimostrata  la   sufficienza

dell'impianto  di  illuminazione  delle  stazioni  e   della   linea,

soprattutto  nei  riguardi  della  facilita'  di   esecuzione   delle

eventuali operazioni di recupero o di evacuazione dei viaggiatori  in

tali condizioni.

    Per gli impianti realizzati  prima  dell'entrata  in  vigore  del

presente decreto che gia' svolgono  servizio  notturno  e'  possibile

mantenere tale modalita' di esercizio.

    Nuove richieste potranno essere accettate solo se  e'  rispettato

quanto contenuto nel punto 16.2.9 del  decreto  direttoriale  del  16

novembre 2012, n. 337 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie

generale - n. 285 del 6 dicembre 2012.

    3.16. Sorveglianza durante l'esercizio

    Qualora l'Autorita' di sorveglianza accerti, durante l'esercizio,

riduzioni delle condizioni di sicurezza rispetto a quanto riscontrato

all'atto della prima apertura dell'impianto, l'esercente e' tenuto  a

ripristinare  le  suddette  condizioni,  fatte  salve   le   sanzioni

previste.  Qualora  dette  riduzioni   siano   tali   da   costituire

pregiudizio  per   l'incolumita'   del   pubblico,   l'autorizzazione

all'esercizio o il nulla  osta  tecnico  all'esercizio  dell'impianto

sono sospesi ai sensi dell'art. 100, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 753/80.

    3.17. Esclusioni dal trasporto

    Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che si trovino in  stato

di alterazione delle condizioni  psichiche,  quelli  che  trasportano

oggetti che impediscano un'agevole salita sui veicoli, nonche' quelli

che, per il loro stato o il loro comportamento, possano  pregiudicare

la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare gli  altri

viaggiatori o turbare l'ordine pubblico.

    3.18. Anomalie durante il servizio

    La  constatazione  da  parte  del  personale  operativo  di   una

situazione anomala o di un  incidente  deve  portare  ad  intervenire

immediatamente ed eventualmente ad arrestare l'impianto.

    Qualsiasi arresto imprevisto dell'impianto, automatico o manuale,

deve essere seguito da  un'analisi  della  situazione  da  parte  del

macchinista, il cui risultato puo' indurre il macchinista  stesso  ad

informare o meno il Capo servizio.

    Quando l'arresto rischia di prolungarsi, conformemente  a  quanto

previsto nel Regolamento di esercizio, il  personale  operativo  deve

informare tempestivamente i passeggeri.

    3.19. Incidenti

    In caso di incidente, sono prioritari i soccorsi agli infortunati

che  abbiano  subito  lesioni.  Qualora  necessario,  devono   essere

allertate le persone e le organizzazioni previste.

    Negli   impianti   ubicati   in   localita'   ove   non    esista

un'organizzazione permanente per il pronto  soccorso  di  viaggiatori

infortunati, deve essere predisposta  a  cura  dell'esercente  almeno

l'attrezzatura di primo soccorso e almeno in una stazione.

    A seguito di incidenti, ancorche' senza danni alle persone,  ove,

a  giudizio  dell'Autorita'  di  sorveglianza,  sorgano   dubbi   sul

permanere delle necessarie condizioni di sicurezza,  la  stessa  puo'

disporre  l'effettuazione  di  revisioni  straordinarie  all'impianto

interessato, ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra  le

modalita'.

    3.20. Trasporto delle persone disabili

    3.20.1. Trasporto delle persone disabili su impianti che svolgono

trasporto pubblico locale.

    Al riguardo l'impianto che effettua il trasporto pubblico  locale

deve essere conforme alla normativa relativa  all'abbattimento  delle

barriere architettoniche vigente.

    3.20.2. Trasporto delle persone disabili su impianti a  fune  che

non effettuano trasporto pubblico locale

    Qualora sugli impianti  a  vocazione  sportiva  sia  previsto  il

trasporto di  persone  disabili,  occorre  provvedere  alle  seguenti

operazioni e sistemazioni.

    Il trasporto dei viaggiatori disabili, compresi  i  loro  ausili,

richiede una  preliminare  pianificazione  da  parte  dell'esercente,

anche riguardo  alle  operazioni  di  evacuazione.  L'esercente  deve

quindi predisporre istruzioni e formare  il  personale  sull'utilizzo

degli  impianti  da  parte  di   viaggiatori   disabili   e   fornire

informazioni alla clientela.

    3.20.2.1. Gruppi funzionali di persone disabili

    Sono individuati gruppi funzionali di persone  disabili  ai  fini

dell'utilizzo degli impianti funiviari, cosi' come individuati  dalla

circolare ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009:

    a) Sitting: persone non  in  grado  di  utilizzare  gli  impianti

rimanendo in piedi e che, pertanto,  necessitano  di  ausili  per  lo

scivolamento sulla neve qualora debbano utilizzare impianti funiviari

con lo scopo di praticare lo sci;

    b) Standing: persone che riescono ad accedere  agli  impianti  da

"in piedi", sebbene affetti da menomazioni;

    c) Blind: persone affette da cecita' assoluta e parziale.

    3.20.2.2. Sistemazione degli imbarchi e dei veicoli

    Prima  dell'imbarco,  le  sciovie  e  le  seggiovie   sono   rese

accessibili tramite un passaggio di larghezza adeguata per permettere

il transito dei viaggiatori disabili con i loro ausili.

    Sugli impianti dotati di tappeto di imbarco o di allineamento, il

passaggio per le persone disabili deve essere sostanzialmente in asse

con l'impianto, al fine di evitare ai viaggiatori di dover  manovrare

i loro ausili per l'imbarco, a  meno  che  non  avvenga  ad  impianto

fermo.

    Le stazioni degli  impianti  con  veicoli  chiusi  devono  essere

realizzate in modo che le operazioni di accesso e uscita (fuori dalla

stazione sino al veicolo) di persone con i loro ausili non richiedano

l'assistenza di piu' di una persona.

    Per consentire l'accesso a persone disabili su carrozzina, le vie

di transito devono soddisfare i seguenti requisiti:

    vie di transito con pendenza delle rampe non superiore all'8%;

    ingresso al veicolo pressoche' in piano;

    pendenza della rampa successiva allo sbarco non superiore all'8%;

    cambiamenti di direzione solo su aree in piano;

    superficie antiscivolo.

    I soli veicoli appositamente  adibiti  al  trasporto  di  persone

disabili devono avere una larghezza minima di accesso di 80 cm.

    I veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, nel  caso  in

cui sia possibile una decelerazione elevata (ad esempio nel  caso  di

intervento del freno sulla fune portante) devono essere dotati almeno

di un punto di attacco per la carrozzina con adeguata  resistenza,  a

meno che gli ingombri interni siano tali  da  garantire  comunque  la

stabilita' della stessa.

    3.20.2.3. Accessibilita'  all'impianto  da  parte  delle  persone

disabili

    Nel Regolamento di esercizio  deve  essere  stabilito  il  numero

massimo delle persone con disabilita' ammesse contemporaneamente  sui

singoli impianti e su ogni veicolo, in funzione delle caratteristiche

degli  impianti  stessi,  del  territorio  e   della   natura   della

disabilita', al fine di garantire la sicurezza dei trasportati.

    Se la persona, a causa della natura  della  propria  disabilita',

necessita di un'assistenza  o  dell'uso  di  ausili  deve,  prima  di

acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con  l'esercente  circa

le modalita' di viaggio.

    Inoltre la persona disabile deve comunicare al personale  addetto

all'impianto le eventuali particolari esigenze  per  l'imbarco  e  lo

sbarco (arresto, rallentamento).

    Se la persona disabile utilizza ausili specifici, puo' utilizzare

gli impianti di risalita del comprensorio per i  quali  dimostra  che

essa e' compatibile, anche  mediante  omologazione  o  certificazione

rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente

ritiene che l'ausilio non omologato  non  possa  essere  valutato  in

altro modo (ad esempio per confronto con altre  ausili  certificati),

puo' condizionare il trasporto al superamento di un test  preliminare

con il consenso dell'utente, il cui esito negativo  puo'  portare  al

rifiuto del trasporto.

    3.20.2.3.1. Requisiti di ammissione degli ausili sulle sciovie

    Gli  ausili  utilizzabili  su  sciovie  da  viaggiatori  disabili

(generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o  «standing»)  devono

possedere i seguenti requisiti:

    attacco e rilascio di facile utilizzo  ed  affidabile,  anche  in

caso di caduta;

    possibilita' di evitare l'arretramento dello sciatore e  del  suo

equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (presenza  di

anti-arretramento sui  mezzi  di  ausilio  o  possibilita'  da  parte

dell'utente di fermare l'ausilio).

    3.20.2.3.2. Requisiti di ammissione degli ausili sulle seggiovie

    Gli ausili utilizzabili  su  seggiovie  da  viaggiatori  disabili

(generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o  «standing»)  devono

possedere i seguenti requisiti.

    All'imbarco:

    l'altezza del sedile dell'ausilio  deve  essere  compatibile  con

quella della seduta del veicolo;

    la parte inferiore del sedile dell'ausilio,  deve  essere  idonea

(non   scivolosa,   resistente,   non   abrasiva,   senza   asperita'

significative);

    l'ausilio deve permettere l'abbassamento della barra di chiusura.

    Per l'evacuazione verticale deve essere possibile agganciare  con

facilita' l'attrezzatura  per  le  operazioni  di  calata  verticale,

mantenendo la stabilita' dell'utente durante il salvataggio.

    3.20.2.4. Modalita' di esercizio

    Quando si trasporta una persona disabile il  personale  operativo

deve:

    tener  conto  delle  dimensioni  degli  ausili  ed  eventualmente

limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea;

    se e' necessario un  accompagnatore,  trasportarlo  sullo  stesso

veicolo;

    rallentare o arrestare l'impianto a seconda della richiesta della

persona disabile;

    informare, a  cura  del  personale  all'imbarco,  l'agente  della

stazione di sbarco del trasporto della persona disabile.

    Riguardo le sciovie, al fine di salvaguardare  la  sicurezza  dei

viaggiatori che seguono, in caso di caduta  della  persona  disabile,

deve essere previsto un tratto con traini non occupati tra la persona

disabile  e  il  suo  eventuale  accompagnatore   e   i   viaggiatori

successivi.   Questo   intervallo   dipende   principalmente    dalla

conformazione del terreno della linea di risalita.

    Per quanto riguarda le linee guida di regole comportamentali  che

gli esercenti devono adottare qualora intendano consentire l'utilizzo

degli impianti  alle  categorie  di  viaggiatori  definite  al  punto

3.20.2.1, si rinvia alla tabella riepilogativa di cui alla  circolare

ministeriale n.  54940-08.10.04  del  28  maggio  2009  e  successive

eventuali modifiche e  integrazioni  che  si  rendano  necessarie  in

relazione a variazioni dello stato dell'arte.

    3.21. Trasporti speciali

    3.21.1. Ammissibilita' al trasporto

    E' consentito  il  trasporto  di  cose,  attrezzature  o  animali

durante il servizio  pubblico  a  condizione  che  la  sicurezza  del

trasporto non ne venga pregiudicata, che il proprietario degli stessi

ne garantisca la custodia durante il viaggio e che tale trasporto non

interferisca con quello degli altri passeggeri.

    Obblighi o limitazioni, a cui il trasporto speciale sull'impianto

e' assoggettato, sono riportati sul Regolamento di esercizio.

    Il Direttore dell'esercizio o il Responsabile  dell'esercizio  (o

l'Assistente   Tecnico   se   previsto),   secondo    la    categoria

dell'impianto, deve fornire al personale addetto al servizio tutte le

necessarie  istruzioni  per  escludere  dal  trasporto  in   servizio

pubblico i viaggiatori che intendano trasportare merci o animali  che

possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo.  L'impianto  deve

essere dotato di appositi avvisi riportanti gli obblighi ed i divieti

per l'utenza interessata che stabiliscano, se del  caso,  particolari

limitazioni (ad esempio  di  orario)  e/o  speciali  cautele  per  il

trasporto di determinate  categorie  di  merci,  ove  tale  trasporto

presenti peculiarita' diverse da quelle normalmente praticate  per  i

viaggiatori ordinari.

    3.21.2. Trasporto di cose

    Il trasporto di cose  puo'  essere  consentito,  fatte  salve  le

diverse disposizioni dell'Autorita' di sorveglianza, se lo spazio  lo

permette e se la sicurezza  delle  persone  e  dell'impianto  non  e'

compromessa in ragione della stabilita', del peso, dell'ingombro  (e'

in generale  da  considerarsi  ingombrante  o  non  trasportabile  un

oggetto che abbia un peso eccessivo oppure una forma  che  condizioni

il corretto accesso al veicolo da parte dei viaggiatori, o che  possa

far variare i franchi imposti dalla sagoma  limite  in  linea  ed  in

stazione, o che impedisca  l'uso  corretto  delle  protezioni  per  i

viaggiatori)  e  della  pericolosita'   (ad   esempio   pericolo   di

esplosione, incendio, tossicita').

    Specifiche informazioni sono esposte al pubblico.

    3.21.3. Trasporto di biciclette, mezzi di scivolamento o similari

    Il trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi  similari  puo'

essere effettuato all'interno  delle  cabine  di  funivie  dotate  di

veicoli chiusi e di  funicolari  terrestri,  conformemente  al  punto

3.21.2.

    Il  trasporto  di  biciclette,  fun-bob  e   altre   attrezzature

appropriate sui veicoli aperti o esternamente  a  veicoli  chiusi  e'

ammesso solo in presenza di specifiche autorizzazioni delle Autorita'

di sorveglianza. Si considerano attrezzature appropriate  quelle  per

le quali e' dimostrata la compatibilita' con  il  tipo  di  impianto,

anche mediante certificazione rilasciata da un ente riconosciuto.

    Le biciclette, i fun-bob e gli altri mezzi  similari  trasportati

su funivie dotate di veicoli aperti, o esternamente a veicoli chiusi,

devono essere vincolati in modo stabile al veicolo durante  tutto  il

percorso.

    Il Regolamento  di  esercizio  deve  contenere  disposizioni  che

regolamentino  le  modalita'  di  trasporto  del  mezzo  (biciclette,

fun-bob  e  altri   mezzi   similari),   con   particolare   riguardo

all'osservanza dei seguenti criteri:

    a) deve essere garantito il  fissaggio  del  mezzo  conformemente

alle istruzioni specifiche sull'argomento contenute  nel  M.U.M.;  in

ogni caso devono essere adottati criteri o disposizioni per garantire

il fissaggio stabile e sicuro dell'intero mezzo al veicolo;

    b) nelle seggiovie e, ove ritenuto necessario, anche nelle  altre

tipologie d'impianti, la procedura di carico e scarico del  mezzo  e'

di  norma  effettuata  dal  personale  dell'impianto;  durante   tale

operazione, deve comunque essere garantita la normale  assistenza  ai

viaggiatori nelle fasi di imbarco e sbarco;

    c) gli  agenti  di  valle  e/o  di  monte  devono  precludere  il

trasporto del mezzo nel caso questo possa pregiudicare la sicurezza e

la regolarita' dell'esercizio per i trasportati e  per  i  terzi  (ad

esempio superamento della portata del veicolo, superamento del carico

massimo indicato nella targa del dispositivo dedicato, configurazioni

del mezzo non compatibili con il dispositivo dedicato) e  assicurarsi

che  il  mezzo  sia  privo  di  elementi  e  accessori  sfilabili   o

sganciabili che  possano  cadere  in  linea.  A  tal  riguardo  nelle

stazioni deve essere installata apposita cartellonistica che  informi

i viaggiatori sull'obbligo di eliminare gli elementi e gli  accessori

sfilabili  o  sganciabili  dal  mezzo,  prima  che  lo  stesso  venga

caricato;

    d) ai fini  della  regolarita'  dell'esercizio,  l'impianto  deve

essere approntato per permettere anche il trasporto dei  mezzi  sopra

citati nell'eventuale fase di discesa;

    e) il piano di evacuazione deve essere adattato alla modalita' di

trasporto;

    f) l'esercente deve estendere l'assicurazione per il trasporto in

oggetto.

    3.21.4. Utilizzo di sciovie con  pista  di  risalita  in  tessuto

artificiale o da parte di sciatori dotati di  pattini  a  cingoli  su

piste erbose

    In relazione alle particolari condizioni in cui  si  effettua  il

traino degli utenti dotati  di  pattini  a  cingoli  o  su  piste  di

risalita in tessuto artificiale, gli  impianti  devono  in  tal  caso

soddisfare le seguenti caratteristiche,  fatto  salvo  il  limite  di

impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza certificati:

    a) lunghezza inclinata della pista di risalita  non  maggiore  di

500 m;

    b) velocita' massima non superiore a 2 m/s;

    c) equidistanza minima dei dispositivi di  traino  monoposto  non

inferiore a 6 s;

    d) pendenza massima della  corda  congiungente  le  stazioni  non

superiore al 30%;

    e) pendenza massima sia della pista di risalita  che  della  fune

non superiore al 40%.

    Devono essere comunque rispettate le dimensioni trasversali della

pista fissate al punto 3.3 del decreto direttoriale del  16  novembre

2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

285 del 6 dicembre 2012.

    La  manutenzione  della  pista,  sia  per  quanto  attiene   alla

continuita' della superficie che  per  quanto  concerne  l'efficienza

dell'ancoraggio  al  suolo  della  pista  di  risalita   in   tessuto

artificiale, deve essere tenuta in efficienza e in sicurezza dal Capo

servizio o dal Responsabile dell'esercizio.

    3.21.5. Utilizzo di sciovie con slitte, carrellini o biciclette

    Le sciovie che trainano slitte dedicate o carrellini o biciclette

sono impianti nei  quali  il  trasporto  dei  viaggiatori  si  svolge

mediante  speciali   veicoli,   di   norma   messi   a   disposizione

dall'esercente, circolanti su apposita pista di risalita e  collegati

alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di  traino

analoghi a quelli delle sciovie.

    Se l'utente utilizza propria  slitta,  carrellino  o  bicicletta,

puo' utilizzare l'impianto se dimostra  che  essi  sono  compatibili,

mediante  omologazione  o  certificazione  rilasciata  da   un   ente

riconosciuto.  In  caso  contrario,  se   l'esercente   ritiene   che

l'attrezzo non omologato non possa essere valutato in altro modo  (ad

esempio per confronto con altri certificati),  puo'  condizionare  il

trasporto al superamento di un  test  preliminare,  con  il  consenso

dell'utente, il cui  esito  negativo  puo'  portare  al  rifiuto  del

trasporto.

    L'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti  fatto  salvo  il

limite  di  impiego  dei  sottosistemi  e  componenti  di   sicurezza

certificati:

    a) la velocita' di esercizio non superiore a 2 m/s per le  slitte

e 1,5 m/s per i carrellini con ruote;

    b) l'intervallo di tempo tra due  veicoli  consecutivi  non  deve

essere inferiore a 8 secondi  per  le  slitte  e  15  secondi  per  i

carrellini con ruote;

    c) la pendenza della pista di risalita non deve superare il 35%;

    d) la pista di sgancio  deve  essere  in  discesa,  con  pendenza

longitudinale nel senso del moto non  inferiore  al  10%  e  pendenza

trasversale tale da favorire l'allontanamento rapido del veicolo.

    Le slitte, i carrellini e le biciclette, che  non  sono  elemento

dell'impianto, devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

    a)  il  dispositivo  di  attacco  del  veicolo  al  traino   deve

consentire il distacco comandabile dall'occupante il veicolo per ogni

evenienza; in aggiunta e' ammessa l'adozione del distacco  automatico

del medesimo in corrispondenza della pista di sgancio;

    b) le caratteristiche dell'attacco al traino devono  essere  tali

da favorire, dopo  ogni  eventuale  deviazione  laterale  durante  la

risalita, il rientro del veicolo nella pista;

    c) omologazione o certificazione delle slitte, dei  carrellini  e

degli attacchi delle biciclette, rilasciata da un ente  riconosciuto,

attestanti la compatibilita' con l'impianto.

    Inoltre, quando la pendenza massima della pista  di  risalita  e'

superiore al 10%, le slitte ed i carrellini devono essere  dotati  di

dispositivo anti-retromarcia.

    L'eventuale funzionamento contemporaneo con sciatori e con slitte

o carrellini e' approvato da parte dell'Autorita' di  sorveglianza  e

regolamentato caso per caso,  in  funzione  della  visibilita'  della

linea e della pendenza massima.

    3.21.6. Trasporto di animali

    Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici.

    Su  sciovie  e  slittinovie,  il  trasporto  di  animali  non  e'

generalmente ammesso. Su gli altri tipi di impianti e' consentito  il

trasporto di animali solo se la taglia  e  la  tipologia,  nonche'  i

sistemi  di  ausilio  al  trasporto,  permettono  al  viaggiatore  di

trasportare l'animale in sicurezza.

    I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare  le

precauzioni  necessarie  e  vigilare   sulla   sicurezza   ed   sulla

incolumita' propria e dei terzi.

    Circa il trasporto  di  cani,  vige  l'obbligo  di  guinzaglio  e

museruola. Sugli impianti con veicoli aperti  e  sulle  cabinovie,  i

cani di razze considerate pericolose dall'ordinanza 9 settembre  2003

del Ministero della  salute  «Tutela  dell'incolumita'  pubblica  dal

rischio di aggressioni da parte di  cani  potenzialmente  pericolosi»

(gruppi primo  e  secondo  della  classificazione  della  federazione

cinologica  internazionale)  vanno  trasportati  separatamente  dagli

altri viaggiatori, ad eccezione dei possessori.

    Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel  presente  punto,

il  trasporto  di  animali   puo'   essere   ulteriormente   regolato

dall'esercente.

    3.22. Esercizio con parti di impianti non presidiate

    Per gli impianti realizzati prima dell'entrata  in  vigore  delle

presenti disposizioni tecniche  che  gia'  sono  eserciti  con  parti

dell'impianto senza presidio e' possibile mantenere tale modalita' di

esercizio.

    Nuove richieste potranno essere accettate solo se  e'  realizzato

un sistema di telesorveglianza che rispetta le seguenti condizioni:

    deve essere possibile sorvegliare tutte  le  parti  dell'impianto

che normalmente sono controllate dal personale  addetto  al  presidio

(ad esempio: passaggio sui sostegni, organi  in  movimento,  zone  di

afflusso, fosse, contrappesi, porte di piano, veicoli);

    devono essere inoltre previsti, dal  punto  di  sorveglianza,  la

segnalazione ed il ripristino delle funzioni rilevanti ai fini  della

sicurezza dell'esercizio intervenute nel luogo telesorvegliato;

    le parti di impianto telesorvegliate dovranno essere  rapidamente

raggiungibili   da   personale   all'uopo   reperibile,    ai    fini

dell'accertamento di eventuali cause di anomalie nel funzionamento  e

di conseguenze di possibili inconvenienti;

    deve essere possibile, nei luoghi accessibili ai viaggiatori,  la

comunicazione  audio  bidirezionale  con  il  personale,  e  di  tale

possibilita' i viaggiatori devono essere informati.

    3.23. Esercizio automatico

    L'esercizio  automatico  dell'impianto  e'  effettuato  senza  il

presenziamento  del  macchinista  ed  eventualmente   degli   agenti,

affidando  le  funzioni   di   comando,   regolazione   e   controllo

dell'impianto a dispositivi automatici e la  vigilanza  da  remoto  a

personale all'uopo preposto.

    L'esercizio automatico puo' essere  autorizzato  solamente  sugli

impianti i cui veicoli effettuano  fermata  in  corrispondenza  delle

stazioni di imbarco e sbarco; non puo' quindi essere  autorizzato  su

impianti con veicoli a moto continuo.

    Le segnalazione di arresto o di anomalia  dell'impianto  generate

dai dispositivi automatici devono essere recepite immediatamente  dal

personale preposto alla vigilanza in remoto.

    In caso di arresto dell'impianto, per le operazioni di recupero o

di evacuazione, il personale deve essere reperibile entro un  periodo

di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti.

    Nei luoghi accessibili ai viaggiatori deve  essere  possibile  la

comunicazione audio bidirezionale con il personale, ed i  viaggiatori

devono essere informati di tale possibilita'.

    Le  modalita'  di  esercizio   automatico   e   le   disposizioni

particolari per i viaggiatori devono essere riportate nel Regolamento

di esercizio.

    In caso di forti variazioni delle condizioni  meteorologiche,  il

personale  e'  tenuto  a  verificare   direttamente   le   condizioni

dell'impianto.

    3.24. Trasferimento del personale con telecomando non in servizio

pubblico

    Nelle fasi propedeutiche all'apertura e alla chiusura giornaliera

al servizio pubblico la movimentazione degli impianti puo'  svolgersi

utilizzando  il   telecomando   da   altra   stazione   non   motrice

esclusivamente  per  effettuare  il   trasferimento   del   personale

dell'impianto da una  stazione  all'altra  quando  durante  la  pausa

notturna la stazione motrice possa restare non presidiata.

    Per gli impianti realizzati  prima  dell'entrata  in  vigore  del

presente decreto che  gia'  svolgono  corse  in  telecomando  non  in

servizio pubblico e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio.

    Nuove  richieste  potranno  essere  accettate  solo  se   vengono

rispettate le seguenti condizioni.

    Il luogo ove e' ubicato  il  telecomando  e'  presidiato  durante

tutto il suo impiego.

    Per l'utilizzo del telecomando devono essere soddisfatte tutte le

condizioni previste per la telesorveglianza ed il comando da remoto.

    Tale sistema va comunque proposto con le  dovute  giustificazioni

ed approvato dall'Autorita' di sorveglianza caso per caso e  comunque

in base ad  una  apposita  procedura  da  riportare  nel  Regolamento

dell'esercizio.

    3.25. Disposizioni per i viaggiatori e segnaletica

    3.25.1. Comportamento dei viaggiatori

    I  viaggiatori  devono  rispettare   le   norme   contenute   nel

Regolamento di esercizio dell'impianto per la parte che li  riguarda,

e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare

incidenti, sono impartite,  in  circostanze  speciali,  dagli  agenti

dell'impianto.

    Le disposizioni per i viaggiatori, gli orari e le tariffe  devono

essere esposte nelle stazioni di imbarco in luogo  ben  visibile.  Le

disposizioni riguardanti gli obblighi  ed  i  divieti  devono  essere

riportate anche nelle lingue straniere piu' diffuse in loco.

    I viaggiatori devono  comportarsi  in  maniera  da  non  arrecare

pericolo o danni ad altre persone.

    I  trasgressori  delle  disposizioni,  regolarmente   portate   a

conoscenza del pubblico a mezzo di appositi  comunicati  affissi  sia

nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza puo' arrecare  serio

pregiudizio alla incolumita' degli altri viaggiatori, sono  segnalati

all'autorita' giudiziaria dal personale dell'impianto, ai sensi degli

articoli 432 e 650 del codice penale.

    Per le altre trasgressioni si applica il decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 753/80.

    Nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico,  in

maniera ben visibile,  i  cartelli  monitori  pertinenti  di  cui  al

capitolo 13 del decreto direttoriale del  16  novembre  2012  n.  337

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285  del  6

dicembre 2012, nonche' eventuali  altri  avvisi  ritenuti  utili  per

l'esercizio.

    3.25.2. Disposizioni per i viaggiatori

    Si elencano le principali disposizioni  per  i  viaggiatori,  che

possono  essere  integrate  dal  Direttore   dell'esercizio   o   dal

Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto).

      a) I  viaggiatori  devono  munirsi  del  prescritto  titolo  di

viaggio prima di servirsi dell'impianto.  Il  biglietto  deve  essere

esibito al personale a richiesta.

    Nel prezzo del biglietto e' compreso il diritto al  trasporto  di

un piccolo bagaglio non ingombrante, e tale  da  consentire  comunque

una corretta  posizione  del  viaggiatore  sul  veicolo,  nonche'  la

corretta manovra del dispositivo di chiusura.

    E'  consentito  il  trasporto  di  altro  tipo  di   bagaglio   o

attrezzatura sportiva, secondo modalita' stabilite dall'esercente  in

accordo  con  il  Direttore  o  il  Responsabile  dell'esercizio   (o

l'Assistente Tecnico se previsto) in modo che  cio'  non  costituisca

intralcio e pericolo per i viaggiatori.

    L'ordine di precedenza  per  la  salita  e'  dato  esclusivamente

dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale

di servizio, gli incaricati della sorveglianza e soccorso e  per  gli

speciali casi approvati dall'Autorita' di sorveglianza.

      b)  I  viaggiatori  sono  tenuti  a  rispettare  le  istruzioni

indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle  stazioni

che in linea. Devono  altresi'  rispettare  le  norme  emanate  dalle

Autorita' di sorveglianza ed osservare  tutte  le  altre  particolari

disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal

personale dell'impianto.

    c) E' vietata  la  salita  alle  persone  in  evidente  stato  di

alterazione   delle   condizioni   psichiche   ovvero   quelle    non

sufficientemente protette in  relazione  alle  condizioni  climatiche

ambientali, quelle  portanti  oggetti  che  impediscono  una  agevole

salita sui veicoli, nonche' quelle che per il loro stato  o  il  loro

comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri

viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.

    d) Per gli impianti seggioviari e' necessario rispettare anche le

seguenti indicazioni:

    il trasporto dei bambini non accompagnati e' consentito solo  nel

caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini  di

altezza inferiore a 1,25 m,  per  poter  viaggiare  non  accompagnati

debbono dimostrare di aver compiuto 8 anni di eta';

    presentarsi sulla banchina di imbarco secondo il  numero  massimo

di posti consentito dal veicolo;

    subito  dopo  l'imbarco,  abbassare  la  barra  di  chiusura  del

veicolo; nel caso in cui per tale manovra il viaggiatore richieda  la

collaborazione del personale addetto, il passeggero  deve  agevolarne

l'operazione;

    in linea, mantenere nel veicolo la posizione corretta,  vigilando

sull'eventuale proprio bagaglio e sulla posizione degli sci, i  quali

vanno tenuti paralleli e appoggiati sul poggia-sci, quando presente;

    prima dello sbarco  aprire  la  barra  di  chiusura  del  veicolo

solamente  in  corrispondenza   dell'apposito   cartello   posto   in

prossimita' della stazione di arrivo;

    all'arrivo discendere lungo la banchina di sbarco predisposta  ed

allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato.

    e) Il trasporto degli animali e' consentito ai  sensi  del  punto

3.21.6.

    f) Alla partenza i viaggiatori devono  mettersi  nelle  posizioni

che sono ad essi indicate dagli agenti.

    g) In linea ai viaggiatori e' vietato:

    provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli;

    viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;

    aprire ogni dispositivo di chiusura e sicurezza dei veicoli;

    scendere o salire dai veicoli in assenza di  diverse  indicazioni

da parte del personale operativo;

    far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;

    fumare durante il viaggio.

      h) Nelle stazioni ai viaggiatori e' vietato:

    in assenza del personale addetto,  ad  eccezione  degli  impianti

telesorvegliati o ad esercizio automatico di  cui  ai  punti  3.22  e

3.23, accedere alle banchine di imbarco e, in particolare, salire sul

veicolo;

    seguire percorsi non prestabiliti nelle  stazioni  e  manomettere

qualsiasi dispositivo dell'impianto;

    fumare.

    i) Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi  devono

porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere

il  personale  addetto  all'evacuazione  conservando   la   posizione

corretta sui veicoli.

    j)  Sulle  funivie  e  funicolari,  i   viaggiatori   muniti   di

dispositivi di protezione  antivalanga  del  tipo  «air  bag»  devono

disattivare o mettere in sicurezza tale dispositivo prima di accedere

ai veicoli. Uno specifico cartello ben visibile deve  essere  esposto

alle stazioni di imbarco.

    k) Sulle sciovie,  i  viaggiatori  dotati  di  snowboard  devono,

durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non attaccato alla

tavola.

    l) I viaggiatori che non  osservino  le  disposizioni  precedenti

saranno  ritenuti  responsabili  degli   eventuali   danni   arrecati

all'esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.

    m) Il viaggiatore che non sia pratico del  sistema  di  trasporto

dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e  richiedere

le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati  il  personale

provvedera' a rallentare la velocita' dell'impianto o a fermarlo  per

favorire la salita o la discesa.

    n) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il  servizio

devono essere inviati all'Autorita' di sorveglianza  con  l'indirizzo

preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e

non si dara' ad essi alcun seguito, ovvero scritti sul registro per i

reclami conservato nella stazione di partenza e tenuto a disposizione

del pubblico.

    o) I  trasgressori  delle  disposizioni  regolarmente  portate  a

conoscenza  del  pubblico  a  mezzo  di  appositi  cartelli   affissi

dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la  cui  inosservanza

puo' arrecare serio pregiudizio  all'incolumita'  dei  viaggiatori  e

degli  agenti  o  rechi  danno  agli   impianti,   saranno   deferiti

all'autorita' giudiziaria dagli agenti  responsabili  dell'esercizio,

qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato,  previste  dagli

articoli 432 e 650 del codice penale; per trasgressioni  meno  gravi,

gli stessi trasgressori, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.

    3.25.3. Pubblicita' sugli impianti

    Nel caso in cui  possano  essere  compromesse  la  partecipazione

attiva del passeggero durante il viaggio e le operazioni di  imbarco,

sbarco, nonche' la sua attenzione circa le disposizioni  relative  al

comportamento da  mantenere  ai  fini  della  sicurezza,  e'  vietato

apporre pubblicita' nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli  degli

impianti a fune.

               Capitolo 4 - Documenti per l'esercizio

    4.1. Documenti di impianto

    Per  ciascun  impianto  devono  essere  disponibili  i   seguenti

documenti:

    a) l'ultimo verbale dell'ispezione annuale  o  il  verbale  delle

verifiche e prove funzionali;

    b) l'autorizzazione all'esercizio;

    c) i manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori;

    d) il Regolamento di esercizio;

    e) le ulteriori e particolari disposizioni di  esercizio  (ordini

di servizio  del  Direttore  o  del  Responsabile  dell'esercizio  (o

dell'Assistente Tecnico se previsto);

    f) il piano di evacuazione, allegato al Regolamento di esercizio;

    g) le disposizioni relative  a  controlli  particolari,  oltre  a

quelli contenuti nel manuale, eventualmente prescritti dall'Autorita'

di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio  (o

dall'Assistente Tecnico se previsto);

    h) le disposizioni per i viaggiatori (contenute  nel  Regolamento

di esercizio e da esporre al pubblico);

    i) l'elenco del personale dell'impianto addetto all'esercizio;

    j) i disegni costruttivi, gli schemi elettrici e le relazioni  di

calcolo aggiornati;

    k) il Registro giornale;

    l) il Registro di controllo e manutenzione;

    m)  l'archivio  della  ulteriore  documentazione  relativa   alla

manutenzione periodica e ai controlli ed ispezioni periodici;

    n) rapporti di ammissibilita' sullo stato delle funi;

    o) verbali di impalmatura;

    p) verbali di esecuzione attacco di estremita';

    q) verbali di riconoscimento e posa in opera di funi non CE;

    r) comunicazioni dell'elenco personale;

    s) comunicazioni del programma  di  esercizio  (date  apertura  e

chiusura all'esercizio);

    t) comunicazioni di incidenti/anomalie.

    I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g),  h),  i),

k), gli schemi  elettrici,  gli  schemi  idraulici  ed  i  principali

disegni  di  cui  alla  lettera  j),  devono  anche  essere  presenti

sull'impianto.

    Ai fini della tutela dei trasportati  i  documenti  di  cui  alle

lettere a), d), e), f), g), r), gli aggiornamenti  dei  documenti  di

cui alla lettera c), i verbali delle visite annuali, n), o), p),  q),

s) e t), la comunicazione dell'avvenuta verifica periodica di messa a

terra elettrica (da effettuarsi ai sensi del decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 462/2001), devono essere depositati anche  presso

l'Autorita' di sorveglianza.

    4.1.1. Verbale dell'ispezione annuale

    Il verbale dell'ispezione annuale deve contenere le registrazioni

relative a quanto richiesto al successivo punto6.3.

    Questi documenti devono  essere  datati  e  firmati  a  cura  del

Direttore dei lavori o del Direttore o il Responsabile dell'esercizio

(o l'Assistente Tecnico se previsto).

    4.1.2. Manuale d'uso e manutenzione

    Il M.U.M. e' definito all'art 1.3 dell'allegato  al  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  203  di  data  1°

dicembre 2015 e da' evidenza fra l'altro:

    a un programma generale di  manutenzione  e  di  ispezione  delle

varie parti, sia meccaniche che elettriche, con le istruzioni per  la

manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando se le

relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero  previo

smontaggio in officina;

    per quanto riguarda i sottosistemi ed i componenti  di  sicurezza

certificati, alle istruzioni di manutenzione e  controllo  desumibili

dai  documenti  di  utilizzo  approvati  dall'organismo   notificato,

all'elenco degli elementi costruttivi, degli organi meccanici  e  dei

componenti elettrici e elettronici che partecipano alle  funzioni  di

sicurezza, con l'indicazione impegnativa per  ciascuno  di  essi,  in

base all'esperienza della stessa ditta costruttrice, dei parametri  e

dei relativi limiti in  base  ai  quali  deve  essere  effettuata  la

sostituzione.

    Copia del suddetto manuale, comprendente  tutte  le  prescrizioni

fissate dai costruttori, deve essere depositata presso l'Autorita' di

sorveglianza.

    4.1.3. Regolamento di esercizio

    Il  Regolamento  di   esercizio   e'   proposto   dal   Direttore

dell'esercizio, secondo  uno  schema  predisposto  dall'Autorita'  di

sorveglianza. Esso e'  successivamente  controfirmato  dall'esercente

dell'impianto e approvato, ai sensi dell'art.  102  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 753/80, dagli enti competenti.

    Per le sciovie e le slittinovie, il Regolamento di  esercizio  e'

predisposto   e   sottoscritto   dal   Responsabile   dell'esercizio,

eventualmente d'intesa con l'Assistente tecnico, ovvero dal Direttore

dell'esercizio.

    Il  Regolamento  di  esercizio  contiene  tutte  le  disposizioni

interne che e' necessario osservare onde  garantire  la  sicurezza  e

regolarita'   dell'esercizio   dell'impianto,   in   relazione   alle

caratteristiche e peculiarita' dell'esercizio.

    Nel Regolamento di esercizio  devono  essere  inserite  tutte  le

speciali condizioni,  prescrizioni  e  cautele  che,  ai  fini  della

sicurezza  e  della  regolarita'   del   servizio,   l'Autorita'   di

sorveglianza  e  l'ente  concedente,  nell'ambito  delle   rispettive

attribuzioni,   ritengano   di   stabilire    in    relazione    alle

caratteristiche ed  alle  peculiarita'  dell'impianto,  nonche'  alle

particolari cautele stabilite  nelle  prescrizioni  di  tipo  C)  del

verbale  delle  verifiche  e   prove   funzionali   formulate   dalla

Commissione incaricata, di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente

della  Repubblica  n.  753/80,  nonche'  le   prescrizioni   indicate

dall'analisi di sicurezza dell'impianto che riguardano l'esercizio.

    Il  Regolamento  di   esercizio   deve   inoltre   contenere   le

disposizioni riguardanti:

    a) le mansioni  e  gli  obblighi  dell'esercente,  del  Direttore

dell'esercizio (per le  sciovie  del  Responsabile  dell'esercizio  e

dell'Assistente tecnico, ove previsto);

    b) la consistenza, le qualifiche, le mansioni, gli obblighi ed il

comportamento del personale dell'impianto;

    c) le modalita' di effettuazione del servizio pubblico,  distinte

tra disposizioni per il servizio in condizioni normali, limitate e in

circostanze eccezionali;

    d) i viaggiatori e i relativi titoli di viaggio, i  rapporti  col

personale, il comportamento da tenersi nell'evenienza  di  operazioni

di evacuazione, le sanzioni in caso di trasgressioni e le indicazioni

per gli eventuali reclami, con riferimento  a  quanto  stabilito  dai

titoli II e VII  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

753/80;

    e) il dettaglio delle operazioni  da  effettuare  per  l'apertura

giornaliera dell'impianto nelle diverse modalita' di esercizio;

    f) i controlli e le ispezioni periodici, distinti in giornalieri,

mensili, annuali o di riapertura  stagionale,  nonche'  le  ispezioni

straordinarie e i controlli periodici sulle funi;

    g) il piano di evacuazione.

    4.1.4. Piano di evacuazione

    Il piano  di  evacuazione  comprende  essenzialmente  i  seguenti

punti:

    a) definizione degli obiettivi delle operazioni  di  evacuazione,

precisando le caratteristiche della linea, il numero  dei  veicoli  e

dei passeggeri  in  linea  nelle  diverse  configurazioni  e  portate

previste, le distanze massime dal terreno, i punti  di  ricovero  dei

passeggeri;

    b) modalita'  di  evacuazione  da  adottare  nei  diversi  tratti

dell'impianto, indicati in un profilo longitudinale, copia del  quale

deve essere tenuta nel locale di manovra, con il dettaglio dei  mezzi

per il raggiungimento dei veicoli in linea da parte dei soccorritori,

nonche'  di  quelli  per  la  discesa  dei  viaggiatori  dai  veicoli

direttamente a terra; nella scelta dei metodi e  dei  mezzi  si  deve

tenere conto dell'eventuale presenza di bambini di tutte le eta';

    c)  istruzioni,  anche  tramite  rappresentazioni  grafiche,  per

l'utilizzo dei mezzi;

    d)  indicazione  del  luogo  di  coordinamento  e  dei  mezzi  di

comunicazione necessari;

    e)  numero  e  composizione   delle   squadre   di   evacuazione,

specificazione dei tratti di linea assegnati a  ciascuna  squadra  in

conformita' al profilo longitudinale di cui alla lettera  b),  elenco

dei mezzi di soccorso in dotazione a ciascuna  di  esse  e  luogo  di

deposito;

    f) specificazione dei  compiti  di  ciascuna  squadra  (trasporto

delle attrezzature a pie' d'opera, modalita'  di  raggiungimento  dei

veicoli da parte dei soccorritori,  evacuazione  dei  viaggiatori  al

suolo e loro accompagnamento in un luogo sicuro);

    g) numeri telefonici di riferimento per l'attivazione del piano;

    h) contenuto delle comunicazioni standard ai viaggiatori  tramite

altoparlanti o telefono;

    i) schema riassuntivo contenente:

    provenienza e composizione di ciascuna squadra di evacuazione;

    tratto di linea assegnato e distanza dal suolo;

    numero di veicoli e numero massimo dei viaggiatori nel tratto  di

linea di propria competenza;

    adozione   di   eventuali   lampade   portatili   ed   apparecchi

ricetrasmittenti;

      j) modalita'  e  periodicita'  delle  esercitazioni,  anche  su

impianti similari, che il  personale  preposto  all'evacuazione  deve

effettuare per acquisire la necessaria esperienza.

    A seconda  del  metodo  di  evacuazione,  il  piano  contiene  le

indicazioni specifiche che vengono dettagliate nei successivi punti.

    4.1.4.1. Evacuazione a  terra  (mediante  calata  verticale,  con

scale, lungo camminamenti)

    Qualora i  veicoli  siano  presidiati,  l'agente  di  vettura  e'

normalmente incaricato dell'evacuazione dei passeggeri.

    Il personale addetto all'evacuazione all'interno dei veicoli deve

poter comunicare con la squadra a terra.

    Per le  campate  in  cui  l'altezza  dei  veicoli  dal  suolo  e'

inferiore o uguale a 6 m, il piano puo' prevedere, per  l'evacuazione

dei viaggiatori, l'utilizzo di scale metalliche leggere.  Oltre  alle

scale deve comunque essere sempre disponibile  un  altro  sistema  di

evacuazione dei viaggiatori inerti.

    4.1.4.2. Evacuazione lungo le funi (mediante veicoli di soccorso)

    Il veicolo  di  soccorso  deve  essere  presidiato.  Deve  essere

mantenuta una comunicazione diretta tra il veicolo di soccorso ed  il

posto di manovra.

    Qualora il veicolo di soccorso non sia dotato di  dispositivo  di

arresto della propria marcia direttamente a bordo,  la  comunicazione

con il posto di comando  deve  essere  continuativa,  e  ad  una  sua

eventuale interruzione deve seguire l'immediato arresto del  veicolo.

La ripresa della marcia avviene quindi successivamente al  ripristino

della comunicazione con il posto di comando.

    Per facilitare le operazioni di accostamento nell'oscurita', deve

essere prevista un'idonea illuminazione della vettura da raggiungere.

    4.1.4.3. Altri metodi di evacuazione

    Per  realizzare  l'evacuazione  dei  passeggeri  possono   essere

utilizzati mezzi o dispositivi  esterni  all'impianto  alle  seguenti

condizioni:

    siano idonei per il trasferimento  di  persone  e  soddisfino  le

norme e le  regolamentazioni  che  li  riguardano  (per  esempio  gli

elevatori a piattaforma idraulica);

    la loro integrazione nel piano di evacuazione tenga  conto  della

loro disponibilita'.

    Quando l'utilizzo di un mezzo o dispositivo esterno,  ad  esempio

l'elicottero, e' legato a condizioni meteorologiche favorevoli  o  ad

altri fattori aleatori, il piano  di  evacuazione  non  deve  basarsi

principalmente su tale mezzo o dispositivo. L'impiego di  elicotteri,

inoltre, deve essere  regolato  mediante  specifici  accordi  tra  le

parti.

    4.1.5. Registro giornale

    Il Registro giornale e' definito  all'art  1.3  dell'allegato  al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  203  di

data 1° dicembre 2015.

    In particolare, giornalmente, devono essere annotati:

    i nominativi del personale, le relative funzioni ed il rispettivo

orario di servizio;

    le condizioni atmosferiche (temperatura esterna e intensita'  del

vento  sulla  base  della  strumentazione  disponibile)  al   momento

dell'apertura  al  pubblico   e   le   variazioni   che   influenzino

l'esercizio;

    la velocita' di esercizio;

    l'orario di apertura e chiusura al pubblico;

    l'indicazione del contaore o del contacorse;

    il  numero  dei  trasportati,  qualora  sia  richiesto  dall'Ente

concedente.

    In ogni caso nel Registro giornale sono registrate le anomalie, i

problemi e  gli  incidenti,  precisandone  le  cause  e  gli  effetti

relativi, e gli interventi adottati di qualsiasi natura.

    Il Registro  giornale  deve  essere  compilato  e  firmato  negli

appositi spazi dal personale incaricato  per  l'esecuzione  dei  vari

controlli,  controfirmato  giornalmente  dal  Capo  servizio  o   dal

Responsabile  dell'esercizio   e,   periodicamente,   dal   Direttore

dell'esercizio nel corso dei suoi sopralluoghi sull'impianto;  questi

ultimi devono avere cadenza almeno mensile.

    Il Registro giornale deve essere predisposto dal Direttore o  dal

Responsabile dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto)

tenendo conto delle particolarita' dell'impianto e dei  controlli  ed

ispezioni periodici previsti dalle  norme  in  vigore  e  dal  M.U.M.

dell'impianto.

    Il  Registro  giornale  deve   essere   tenuto   a   disposizione

dell'Autorita' di sorveglianza e di altri organi  aventi  titolo  per

almeno 5 anni, ed esibito ad ogni loro richiesta.

    4.2. Comunicazione di anomalie di esercizio e incidenti

    La comunicazione delle anomalie e degli incidenti e' disciplinata

dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.

    4.3. Registro di controllo e manutenzione

    Deve  essere  tenuto  un  registro   annuale   di   controllo   e

manutenzione di tutti i componenti dell'impianto.

    Il registro e'  predisposto  dal  Direttore  o  dal  Responsabile

dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) sulla base del

M.U.M. dell'impianto, ed e' controfirmato dal Capo servizio.

    Il registro riporta la denominazione dell'impianto, il nominativo

del Direttore o del Responsabile  dell'esercizio  (o  dell'Assistente

Tecnico se previsto) e del Capo servizio,  la  data  di  apertura  al

pubblico esercizio,  la  data  di  riferimento  per  le  scadenze  di

revisione e le ore effettuate dall'impianto all'inizio del periodo di

manutenzione cui il registro stesso si riferisce.

    Per ogni componente, ed eventualmente per le  singole  parti  del

componente stesso, il registro deve contenere il tipo, la frequenza e

la metodologia di controllo e manutenzione, il rimando  alla  sezione

del M.U.M. ove sono compiutamente descritte le operazioni che  devono

essere  svolte,  lo  spazio   per   la   registrazione   della   data

dell'intervento  e  dell'identificativo  del  manutentore,  un  campo

libero per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le

operazioni e le relative azioni intraprese. Ulteriormente,  per  ogni

componente,   deve   essere   registrata   l'eventuale   manutenzione

straordinaria effettuata.

    Il registro  e'  conservato  a  cura  del  Capo  servizio  o  del

Responsabile dell'esercizio  e  una  copia  deve  essere  disponibile

presso  l'esercente.  Il  registro  puo'  essere  anche  su  supporto

informatico.

    Copia del registro deve essere  allegata  alla  relazione  finale

delle revisioni  generali  e  quinquennali  di  cui  al  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  203  di  data  1°

dicembre 2015.


Capitolo 5 - Procedure per l'espletamento  delle  verifiche  e  prove
          funzionali per gli impianti di nuova costruzione


    5.1. Generalita'

    Le presenti procedure per l'espletamento delle verifiche e  prove

funzionali, di cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 753/80, valgono in sede di prima apertura  al  pubblico

esercizio degli impianti di nuova costruzione.

    L'esercente  provvede  all'esecuzione  dei  lavori   secondo   il

progetto approvato. Nel caso in cui in corso  d'opera  si  rendessero

necessarie varianti sostanziali al progetto, si applicano  le  stesse

procedure tecniche previste dal decreto direttoriale del 16  novembre

2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

285  del 6 dicembre 2012 per gli impianti di nuova costruzione.

    La  costruzione  e'  eseguita  sotto  la  responsabilita'  di  un

Direttore dei lavori abilitato  all'esercizio  della  professione  di

ingegnere e iscritto all'Ordine degli Ingegneri.  Il  nominativo  del

Direttore  dei  lavori  e  la  data  dell'inizio  dei   lavori   sono

comunicati,   oltreche'   all'ente   concedente,   all'Autorita'   di

sorveglianza, prima dell'inizio dei lavori medesimi.

    5.2.  Domanda  per  l'effettuazione  delle  prove   e   verifiche

funzionali

    Ultimati  i  lavori,  l'esercente  presenta  istanza   in   bollo

all'Autorita' di sorveglianza, nonche' all'ente  concedente,  qualora

l'impianto    rientri    nelle    sue    attribuzioni,    richiedendo

l'effettuazione della verifiche e prove funzionali  ed  allegando  la

documentazione di cui al successivo punto 5.3.

    5.3. Documentazione a cura del direttore dei lavori

    Il  Direttore  dei  lavori  predispone  a   propria   firma,   la

documentazione necessaria da consegnare all'Autorita' di sorveglianza

da parte dell'esercente:

    la dichiarazione di cui al successivo punto 5.3.1;

    il verbale delle prove interne;

    l'eventuale completamento  del  M.U.M.  dell'infrastruttura,  dei

componenti e dei sottosistemi di sicurezza;

    gli allegati di cui al successivo punto 5.3.3.

    Nel caso in cui la direzione lavori sia svolta da  piu'  soggetti

per parti diverse dell'impianto, ciascuno presenta i documenti  sopra

riportati per la parte di propria competenza.

    5.3.1. Dichiarazione del Direttore dei lavori

    Il Direttore dei lavori rilascia una dichiarazione attestante:

    a) che l'impianto  e'  completamente  ultimato  e  che  tutte  le

relative opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformita' al

progetto ed alle eventuali varianti approvate  e  sotto  l'osservanza

delle norme tecniche in vigore e al decreto legislativo n. 210 del 12

giugno 2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE;

    b) che sia il  tracciato,  sia  le  progressive  e  le  quote  di

appoggio delle funi, sia la natura e le caratteristiche  dei  terreni

interessati  dalle  fondazioni,  corrispondono  ai  dati  previsti  a

progetto;

    c) che, sulla  base  dei  documenti  e  certificati  esibiti  dai

costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, ha

verificato la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualita' e

per  caratteristiche  meccaniche,  alle  previsioni  di  progetto,  e

comunque la conformita' a quanto stabilito dalle norme applicabili in

materia; attesta inoltre, sulla  base  di  certificati  in  esito  ad

idonee prove non distruttive, che tutti gli  elementi  strutturali  e

gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento  puo'  compromettere

la  sicurezza  delle  persone  e  per  i   quali   non   ricorre   la

certificazione CE, sono ammissibili in opera;

    d) che l'impianto di messa a terra elettrica risulta conforme  ai

requisiti di sicurezza  previsti  dalla  norma  CEI  64-8  e  s.m.i.,

nonche' dalla norma CEI 11-1 e s.m.i. se l'impianto e' interessato da

cabina elettrica di trasformazione, e che l'impianto risulta protetto

contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI EN 62305/1-4

e s.m.i.; a  tal  fine  allega  specifiche  relazioni,  eventualmente

redatte da tecnici specialisti in materia, corredate  di  certificati

relativi ai controlli e alle misure effettuati;

    e) che e' stato favorevolmente effettuato un  idoneo  periodo  di

prova.

    5.3.2. Lievi modifiche in corso d'opera

    Ove nel corso dei lavori si sia reso necessario, d'intesa con  il

progettista, apportare  lievi  modifiche  a  talune  delle  soluzioni

costruttive previste nel progetto e  nelle  eventuali  varianti  gia'

approvate, il Direttore dei lavori  deve  darne  comunicazione  nella

dichiarazione di cui al precedente  punto  5.3.1,  giustificando  con

apposita documentazione le soluzioni adottate.

    5.3.3. Allegati alla dichiarazione del Direttore dei lavori

    In allegato alla dichiarazione di cui al precedente punto  5.3.1,

il Direttore dei lavori produce la seguente documentazione necessaria

da   consegnare,   da   parte   dell'esercente,   all'Autorita'    di

sorveglianza, la quale l'acquisisce agli atti:

    a) certificato relativo al collaudo statico delle opere civili di

infrastruttura (definite all'art. 15.1 del decreto  direttoriale  del

16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie

generale - n. 285 del 6 dicembre  2012)  rilasciato  ai  sensi  della

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64,

nonche' ai sensi di specifiche  leggi  regionali  e  provinciali,  se

emanate;

    b) dichiarazioni di  conformita',  di  cui  all'ultimo  paragrafo

della lettera q) del punto 2.1.2. del  decreto  direttoriale  del  16

novembre 2012 n. 337 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale   -  Serie

generale - n. 285  del 6 dicembre 2012,  non  ancora  consegnate,  in

particolare quelle del Sottosistema  1  di  cui  all'Allegato  1  del

decreto legislativo n. 210/2003  relativo  alle  funi  dell'impianto,

comprensive dell'esecuzione di teste fuse ed impalmature;

    c) relazione circa l'esito dell'esame magnetoinduttivo effettuato

sulle funi dopo la loro messa in opera, ai sensi delle vigenti  norme

tecniche, nonche' i relativi verbali di prova;

    d) certificazioni  e  documentazioni,  rilasciate  ai  sensi  del

decreto ministeriale n. 37/2008, concernenti gli  impianti  elettrici

di cui al capitolo 16 del decreto direttoriale del 16  novembre  2012

n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285

del 6 dicembre 2012 e quelli non  funiviari  ubicati  nella  funivia,

l'impianto di messa  a  terra  e  il  coordinamento  selettivo  delle

protezioni;

    e)  relativamente  all'antincendio,  la  relazione  di   corretta

esecuzione  dei  lavori  prevista  al   punto   8.5.2   del   decreto

direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 285  del 6  dicembre  2012,  nonche',

ove ricorra,  la  copia  della  segnalazione  certificata  di  inizio

attivita' (SCIA) inviata al  Comando  dei  VV.  FF.  ai  sensi  della

normativa vigente in materia;

    f) relativamente all'antinfortunistica, l'attestazione di cui  al

punto 17.2.4 del decreto direttoriale del 16  novembre  2012  n.  337

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  285 del  6

dicembre 2012;

    g) la risposta alle prescrizioni e riserve elencate nell'atto  di

autorizzazione alla costruzione e quelle emerse a seguito  dell'esame

del progetto;

    h) ogni  altra  dichiarazione  di  professionista  del  quale  il

Direttore dei lavori si sia  avvalso  per  le  parti  specialistiche,

attestante la  loro  corretta  esecuzione  e  messa  a  punto,  ferma

restando la  responsabilita'  generale  dello  stesso  Direttore  dei

lavori per il  coordinamento  e  la  reciproca  compatibilita'  delle

parti;

    i) dichiarazioni dei responsabili delle  ditte  fornitrici  degli

elementi strutturali  dell'impianto,  degli  organi  meccanici  e  di

componenti specialistici, per i quali non ricorre  la  certificazione

CE,  attestanti  la  corretta  esecuzione  delle   lavorazioni,   con

particolare riguardo all'esecuzione  delle  saldature,  dei  montaggi

effettuati, sia in fabbrica che sull'impianto,  nonche'  la  corretta

messa a punto ed il corretto funzionamento dei diversi  meccanismi  e

dispositivi;

    j) certificati, ad eccezione di quelli relativi alle opere civili

di infrastruttura gia' oggetto di collaudo  statico,  riguardanti  la

corrispondenza alle specifiche indicate dalle  vigenti  tabelle  UNI,

nonche'  alle  vigenti  norme  regolamentari  in   materia   per   la

composizione chimica, le caratteristiche meccaniche e il processo  di

fabbricazione dei  materiali  impiegati,  nonche'  le  certificazioni

riguardanti l'esito dei controlli non  distruttivi  effettuati  sugli

elementi strutturali  e  sugli  organi  meccanici  il  cui  eventuale

cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone e per i quali

non ricorre la certificazione CE.

    5.4. Adempimenti del  proposto  Direttore  dell'esercizio  o  del

Responsabile dell'esercizio

    Prima dell'espletamento degli accertamenti preliminari di cui  al

successivo  punto   5.5,   la   persona   proposta   come   Direttore

dell'esercizio   o    Responsabile    dell'esercizio,    quest'ultima

congiuntamente  con  il  professionista  designato  come   Assistente

Tecnico, quando ricorre il caso, presenta, al fine dell'approvazione,

all'Autorita' di sorveglianza e ai competenti organi regionali  o  ai

loro delegati, per gli impianti rientranti nelle  loro  attribuzioni,

una bozza del Regolamento di esercizio dell'impianto, il  quale  deve

anche comprendere il piano di evacuazione corredato,  se  ricorre  il

caso, delle copie degli atti  relativi  agli  eventuali  accordi  per

l'organizzazione  dell'evacuazione   stipulati   con   organizzazioni

pubbliche o private.

    5.5. Accertamenti preliminari e nomina della Commissione  per  le

verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.)

    L'Autorita' di sorveglianza, ricevuta la domanda di cui al  punto

5.2  per  l'effettuazione  delle  verifiche  e  prove  funzionali   e

acquisiti agli atti i documenti di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4,

dei  quali  verifica  la  completezza,  effettua  se  del  caso,  per

accertare la disponibilita'  dell'impianto  alle  verifiche  e  prove

funzionali, una visita preliminare sull'impianto, e procede all'esame

degli  eventuali  elaborati  tecnici  presentati  a  scioglimento  di

riserve o richieste di integrazione contenute nel nulla osta tecnico;

in relazione all'esito favorevole di tali accertamenti,  la  predetta

Autorita'  procede  quindi  alla  nomina  della  Commissione  per  le

verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.)  che  eseguira'  le  prove  e

verifiche funzionali, con l'eventuale partecipazione dell'ente locale

competente ai fini della regolarita' dell'esercizio.

    5.6. Effettuazione delle verifiche e prove funzionali

    Alle verifiche e prove funzionali, oltre alla C.V.P.F. di cui  al

precedente punto 5.5 e all'eventuale rappresentante della  Regione  o

dell'Ente  locale  competente  per  la  regolarita'   dell'esercizio,

intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza:

    il Direttore dei lavori;

    il  proposto  Direttore   dell'esercizio   od   il   Responsabile

dell'esercizio e, se ricorre il  caso,  il  professionista  designato

come Assistente tecnico;

    il concessionario o un suo rappresentante;

    il  progettista  o  un   rappresentante   tecnico   della   ditta

costruttrice.

    5.6.1. Attrezzature per l'espletamento delle  verifiche  e  prove

funzionali

    Il Direttore dei lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato

la fornitura e il  montaggio  dei  veicoli  e  delle  apparecchiature

meccaniche, degli  equipaggiamenti  elettrici  ed  elettronici,  deve

assicurare  la  disponibilita'  presso   l'impianto   di   tutte   le

attrezzature  e   di   tutte   le   strumentazioni   necessarie   per

l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.

    5.6.2. Attivita' della  Commissione  per  le  verifiche  e  prove

funzionali (C.V.P.F)

    La C.V.P.F., presa visione del progetto, dei relativi nulla  osta

tecnici, degli eventuali elaborati aggiuntivi e  di  variante,  delle

dichiarazioni  rilasciate  e  dei  documenti  consegnati  di  cui  ai

precedenti punti 5.3 e 5.4, nonche'  dei  risultati  degli  eventuali

accertamenti  e  controlli  speciali  espletati  presso  le   imprese

costruttrici, ovvero  presso  laboratori  ufficiali,  su  particolari

elementi dell'impianto, procede quindi:

    a) ad una visita all'impianto per verificarne, in via generale  e

con particolare riferimento alle parti  piu'  significative  ai  fini

della sicurezza, la corrispondenza alle  previsioni  di  progetto  ed

eventualmente, per quanto non  esplicitamente  previsto  a  progetto,

alla specifica normativa tecnica in vigore per l'impianto;

    b) all'effettuazione di  prove  di  funzionamento  a  vuoto  e  a

carico, intese ad accertare il buon comportamento  dell'impianto  nel

suo  complesso  ed  il   corretto   funzionamento   dei   dispositivi

interessanti la  sicurezza  nelle  piu'  significative  modalita'  di

esercizio;

    c) ai particolari adempimenti  per  lo  scioglimento  di  riserve

formulate in sede di esame del progetto o degli elaborati  aggiuntivi

o di variante;

    d) alle  ulteriori  verifiche  e  prove  che,  a  giudizio  della

C.V.P.F.  stessa,  dovessero  risultare  necessarie  in  relazione  a

speciali   situazioni   riscontrate   nell'impianto   o    nel    suo

funzionamento;

    e) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da  parte

del personale preposto, con  l'impiego  delle  attrezzature  all'uopo

predisposte.

    Le prove connesse con  gli  adempimenti  di  cui  sopra,  vengono

proposte dalla C.V.P.F. al Direttore dei lavori, ove previsto,  o  al

Direttore o al Responsabile dell'esercizio (o all'Assistente  Tecnico

se  previsto)  ed  eseguite,  comprese  le   eventuali   manovre   di

evacuazione, sotto la responsabilita'  di  quest'ultimo,  sentito  il

progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice.

    I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un

apposito documento che costituisce l'allegato «A»  al  verbale  delle

verifiche e prove funzionali.

    5.6.3. Verbale delle verifiche e prove funzionali

    Espletati  tutti  gli  adempimenti  di  cui  sopra,  la  C.V.P.F.

incaricata delle verifiche e delle prove funzionali redige il verbale

con il quale:

    a) prende atto della documentazione che le e'  stata  sottoposta,

esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo;

    b) da' riscontro alle eventuali riserve contenute negli  atti  di

approvazione del progetto, il cui scioglimento sia stato  subordinato

a particolari adempimenti da effettuare nel corso delle  verifiche  e

prove funzionali, esprimendo  il  proprio  giudizio  in  ordine  allo

scioglimento di tali riserve;

    c)  illustra  gli  eventuali  rilievi  emersi  nel  corso   degli

accertamenti  preliminari  o  delle  verifiche  e  prove  funzionali,

esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo.

    Sulla base  degli  adempimenti  espletati,  la  C.V.P.F.  formula

infine le  proprie  conclusioni  sulla  disponibilita'  all'esercizio

dell'impianto, stabilisce la  necessita'  e  l'eventuale  durata  del

periodo di pre-esercizio e,  se  del  caso,  puo'  subordinarle  alle

condizioni cosi' individuate:

    Prescrizioni  di  tipo  A:   da   attuare   prima   dell'apertura

dell'impianto   al   pubblico   esercizio,    poiche'    direttamente

interessanti  la  sicurezza  dell'impianto,  dei  viaggiatori  e  non

sostituibili in  alcun  modo,  anche  temporaneamente,  con  speciali

modalita' di esercizio;

    Prescrizioni di  tipo  B:  da  attuare  entro  periodi  di  tempo

determinati dalla C.V.P.F.;

    Prescrizioni di  tipo  C:  particolari  cautele  e  modalita'  di

esercizio, che potranno essere  sia  temporanee  che  permanenti,  da

inserire nel Regolamento di esercizio.

    5.7. Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio

    Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per  l'apertura  al

pubblico esercizio di ogni impianto e' rilasciato, ai sensi dell'art.

4  del  decreto  del   Presidente   della   Repubblica   n.   753/80,

dall'Autorita' di sorveglianza alla Regione  o  all'ente  concedente,

senza  specifica  richiesta  di  questi  ultimi,  e  per   conoscenza

all'esercente ed e' subordinato:

    alle risultanze favorevoli del verbale delle  verifiche  e  prove

funzionali;

    all'ottemperanza alle  eventuali  prescrizioni  di  tipo  A)  con

verbale di constatazione da parte dell'Autorita' di sorveglianza  con

la  partecipazione  del  proposto  Direttore  di  esercizio   o   del

Responsabile dell'esercizio o del Direttore dei lavori;

    al  corretto  funzionamento  dell'impianto  durante   l'eventuale

periodo di pre-esercizio da parte del proposto Direttore di esercizio

o del Responsabile dell'esercizio;

    alla nomina  del  Direttore  dell'esercizio  o  del  Responsabile

dell'esercizio e del  Capo  servizio  e,  se  ricorre  il  caso,  del

professionista designato come Assistente tecnico;

    all'abilitazione  dei  singoli  agenti  con  le   loro   mansioni

interessanti la sicurezza  dell'esercizio,  da  parte  del  Direttore

dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio  o,  se  ricorre  il

caso, del professionista designato come Assistente tecnico;

    all'approvazione o nulla osta  del  Regolamento  di  esercizio  e

dell'allegato piano di evacuazione;

    al deposito del modello di Registro giornale.

    5.8. Registro italiano degli impianti a fune

    Successivamente all'apertura dell'impianto, per  provvedere  alla

sua iscrizione nel registro italiano degli impianti a fune (RIF),  le

Autorita' di sorveglianza  e  gli  Uffici  periferici  del  Ministero

(USTIF) inviano alla sede centrale del Ministero  la  scheda  tecnica

dell'impianto.


    Capitolo 6 - Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio

    6.1. Generalita'

    Per verificare il permanere delle  condizioni  di  sicurezza  per

l'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 100  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 753/80, si effettuano le manutenzioni,

i controlli funzionali e le ispezioni, che si distinguono in ordinari

e in straordinari. Sono ordinari  quelli  previsti  con  periodicita'

fissa  (manutenzione  periodica,  controlli  giornalieri  e  mensili,

ispezioni annuali); sono straordinari quelli eseguiti dopo lavori  di

manutenzione straordinaria, varianti costruttive, eventi  eccezionali

o modifiche delle modalita' di esercizio.

    6.2. Manutenzione degli impianti

    6.2.1. Manuale d'uso e manutenzione

    Il  costruttore  delle   apparecchiature   meccaniche   e   degli

equipaggiamenti elettrici  ed  elettronici  deve  fornire  il  M.U.M.

all'esercente e all'Autorita' di sorveglianza, assieme al progetto.

    Il M.U.M. contiene una tabella di  sintesi  delle  operazioni  di

manutenzione previste nonche' le attivita' e le periodicita'  che  il

costruttore prevede per  le  ispezioni  annuali  ed  i  controlli  in

esercizio.

    Il M.U.M. contiene inoltre un piano  dei  controlli,  di  cui  e'

parte  integrante,  da  eseguire  nelle  revisioni   quinquennali   e

generali.

    Il M.U.M. riporta, tra l'altro, le liste di controllo, che devono

contenere i valori nominali e  le  tolleranze  ammesse,  nonche'  gli

intervalli di sostituzione dei componenti.

    Per le operazioni di  manutenzione,  ivi  comprese  le  attivita'

speciali (quali ad esempio spostamento delle funi, rifacimento  teste

fuse, spostamento dei morsetti), i controlli a  vista  e  quelli  non

distruttivi devono essere  indicate  le  specifiche  esecutive  ed  i

criteri di accettazione dei difetti eventualmente riscontrati.

    6.2.2. Impianti realizzati prima  dell'applicazione  del  decreto

legislativo n. 210/2003

    Per gli impianti, o parti di essi, installati prima  dell'entrata

in vigore del  decreto  legislativo  n.  210/2003  vale,  per  quanto

riguarda la manutenzione, l'ispezione e il  controllo  in  esercizio,

quanto  contenuto  nel  relativo  manuale   d'uso   e   manutenzione,

aggiornato  secondo  quanto  contenuto  nelle  presenti  disposizioni

tecniche.

    6.2.3. Modifiche al M.U.M.

    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente

Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto  qualificato  di

3° livello secondo la UNI EN ISO 9712:2012 e d'intesa  con  la  ditta

costruttrice o sentita una ditta specializzata  qualora  la  predetta

ditta  costruttrice  non  sia  piu'  esistente,  puo'  modificare  le

istruzioni fornite dal costruttore con  gli  interventi  che  ritiene

opportuni, ad esempio sulla base  dell'analisi  dei  risultati  delle

precedenti revisioni, della statistica di difettosita'  e  criticita'

riscontrata   su   componenti   di   impianti   analoghi,   dell'eta'

dell'impianto, delle ore di esercizio e delle  sollecitazioni  subite

dai vari componenti.

    Le  modifiche  alle  istruzioni  di  manutenzione,  ispezione   e

controllo in esercizio  dei  componenti  o  sottosistemi  certificati

devono essere approvate dall'organismo notificato che ne ha curato la

certificazione. Prima del suo utilizzo, una copia  del  M.U.M.  cosi'

aggiornata   e'   consegnata   all'esercente   e   all'Autorita'   di

sorveglianza.

    Gli  aggiornamenti  del  M.U.M.,  la  cui  omessa   comunicazione

potrebbe   avere   un'influenza    diretta    sulla    sicurezza    e

sull'affidabilita'  dell'impianto,  sono  comunicati  a   tutti   gli

esercenti  interessati  dagli  aggiornamenti  e  alle  Autorita'   di

sorveglianza da parte del costruttore.

    6.2.4. Attrezzature per la manutenzione

    Per la manutenzione periodica devono  essere  disponibili  presso

l'impianto gli attrezzi, le apparecchiature, i dispositivi di prova e

di misura nonche' le zavorre necessarie per le prove a carico.

    6.2.5. Ricambi

    Le parti di ricambio  necessarie  devono  essere  disponibili  in

quantita' adeguate, immagazzinate in  modo  opportuno  e  prontamente

utilizzabili.

    6.2.6. Registrazione della manutenzione

    Le attivita'  svolte  ed  i  risultati  della  manutenzione  sono

riportati sul Registro di controllo e manutenzione, di cui  al  punto

4.3. La registrazione di ogni lavoro di manutenzione  periodica  deve

essere siglata  dall'esecutore  e  sottoscritta  da  parte  del  Capo

servizio, che se ne assume la responsabilita'.

    6.3. Ispezioni sugli impianti

    6.3.1. Modalita' di svolgimento delle ispezioni

    Le ispezioni  periodiche  devono  dimostrare  che  lo  stato,  il

comportamento dinamico,  le  caratteristiche  tecniche  e  l'utilizzo

dell'impianto sono conformi al progetto approvato.

    L'ispezione e' condotta  sotto  la  diretta  responsabilita'  del

Direttore  o  del  Responsabile  dell'esercizio  (o   dell'Assistente

Tecnico se previsto) ed in presenza del Capo servizio e di  personale

abilitato e comprende la misurazione, la prova e la valutazione delle

condizioni effettive dell'impianto per il suo utilizzo in  sicurezza.

Per le opere strutturali si deve garantire  tramite  una  sistematica

sorveglianza che i requisiti di progetto siano sempre soddisfatti nel

corso della propria durata di utilizzo.

    In caso di esito negativo  delle  ispezioni  il  Direttore  o  il

Responsabile dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto)

adottano gli opportuni provvedimenti correttivi.

    Le istruzioni per lo svolgimento delle singole prove previste per

l'ispezione sono contenute nel M.U.M.. I  risultati  delle  ispezioni

devono  essere  verbalizzati  dal  Direttore   o   dal   Responsabile

dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto).

    6.3.2. Eventi particolari che causano danni all'impianto

    Qualora eventi particolari dovessero verificarsi durante la  vita

dell'impianto,  quali  ad  esempio  incidenti,  eventi  meteorologici

eccezionali, valanghe, considerevoli smottamenti del terreno,  devono

essere  effettuate  particolari  ispezioni  immediate   delle   parti

coinvolte nell'evento. I  risultati  delle  ispezioni  devono  essere

verbalizzati dal  Direttore  o  dal  Responsabile  dell'esercizio  (o

dall'Assistente   Tecnico   se   previsto)   con   indicazione    dei

provvedimenti che si  intendono  adottare.  Il  predetto  verbale  e'

inviato tempestivamente all'Autorita' di sorveglianza.

    6.3.3.  Ispezioni  sulle  opere  strutturali  dopo  la  messa  in

esercizio

    Relativamente alle opere strutturali, da tre a sei mesi  dopo  la

messa in esercizio, si devono sottoporre a controllo visivo tutte  le

parti ed in particolare tutti i componenti di  acciaio  in  relazione

alla  formazione  di  cricche  sui  cordoni  di  saldatura   e   alla

deformazione di aste e profilati, alla  verifica  del  serraggio  dei

bulloni, nonche' all'integrita' delle opere civili.

    6.3.4. Ispezioni in caso di interruzione dell'esercizio

    Se l'esercizio e' interrotto per un periodo  da  un  mese  a  sei

mesi, prima della ripresa si eseguono i controlli mensili di  cui  al

M.U.M. e le prove  aggiuntive  in  conformita'  ai  successivi  punti

6.3.5.3 e 6.3.5.4.

    Se l'esercizio e' interrotto per piu' di sei  mesi,  prima  della

ripresa si effettua un'ispezione annuale in conformita' ai successivi

punti 6.3.5, 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4, 6.3.5.5 e 6.3.5.6.

    Dopo l'esecuzione di lavori  di  manutenzione  straordinaria  non

programmata o  di  modifica  dell'impianto  si  effettuano  le  prove

dell'ispezione  annuale   di   cui   al   successivo   punto   6.3.5,

relativamente alla parte manutenuta o modificata e alle parti da essa

influenzate.

    6.3.5. Ispezioni annuali

    Per accertare lo stato di conservazione  e  di  funzionamento  di

tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore  o  il  Responsabile

dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico  se  previsto)  deve  eseguire

almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione  secondo  quanto

riportato nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni.

    In occasione di tale ispezione si devono effettuare inoltre:

    a) il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi

frenanti,  nelle  condizioni  della  linea  caricata  nel  modo  piu'

sfavorevole (ad eccezione delle sciovie)  e  comunque  corrispondente

alle piu' gravose  modalita'  di  esercizio;  per  gli  impianti  non

automotori, il carico, se  ammesso  dall'Autorita'  di  sorveglianza,

puo' essere opportunamente simulato;

    b) il controllo delle funzioni e  dei  dispositivi  elettrici  ed

elettromeccanici  di  protezione  e   di   sicurezza,   rilevando   e

verificando i livelli di intervento e  le  soglie  previste,  nonche'

degli impianti di telecomunicazione;

    c) il controllo dei freni automatici, nel caso di impianti dotati

di freni di vettura, sia per verificarne la forza frenante,  sia  per

verificarne l'intervento, a seguito della  riduzione  della  tensione

delle funi di manovra (prova cosiddetta di «finto taglio»);

    d) il controllo dello stato delle vie di corsa,  delle  piste  di

risalita, della linea, degli imbarchi e degli sbarchi e delle vie  di

allontanamento, in caso di distacco  in  linea  sulle  sciovie  o  di

evacuazione verticale per gli impianti aerei;

    e) il controllo  dell'interazione  tra  l'impianto  e  l'ambiente

esterno;

    f) una prova di evacuazione utilizzando l'attrezzatura,  i  mezzi

ed il personale previsti dal piano di evacuazione; questa prova  puo'

anche essere effettuata su un impianto  della  stessa  tipologia  che

utilizza mezzi di  evacuazione  similari.  In  ogni  caso,  per  ogni

singolo impianto, deve essere verificata l'integrita', la completezza

e la disponibilita' dell'attrezzatura e dei mezzi di  soccorso  e  la

percorribilita' delle vie di raggiungimento dei luoghi sicuri;

    g)  verifica,  mediante  esame  del  Registro  di   controllo   e

manutenzione, dell'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste nel

periodo intercorso dalla precedente ispezione.

    6.3.5.1. Opere civili di infrastruttura

    Nel corso dell'ispezione annuale, tramite controllo  a  vista  si

effettuano le seguenti attivita':

    a) controlli a vista indicati al punto 6.3.3;

    b) constatazione di danni alle opere  strutturali  in  seguito  a

gelo, caduta di pietre, neve, assestamenti o eventi simili;

    c) individuazione delle piante a fianco della linea evidentemente

instabili o che pregiudicano il  regolare  passaggio  dei  veicoli  o

l'evacuazione verticale;

    d) ispezione delle strutture portanti  in  cemento  armato  e  di

calcestruzzo normale o precompresso, allo  scopo  di  individuare  la

presenza di fessurazioni e altri danni;

    e)  ispezione  sullo  stato  di  sicurezza  delle  fondazioni   e

dell'ambiente ad esse circostante, incluso lo stato dei tirafondi  di

ancoraggio.

    6.3.5.2. Dispositivi meccanici

    Nel corso  dell'ispezione  annuale,  si  effettuano  le  seguenti

attivita':

    a) controllo a vista e prove  funzionali  dei  diversi  motori  e

componenti  della  catena  cinematica  (azionamenti  principale,   di

riserva, di recupero e di soccorso);

    b) controllo a vista e prove funzionali  di  ogni  singolo  freno

nelle condizioni  di  carico  nominale,  con  i  diversi  sistemi  di

intervento e  con  tutti  i  tipi  di  azionamento,  registrandone  i

risultati; nelle sciovie le prove sono eseguite con l'impianto vuoto;

    c) controllo dell'intervento automatico dei freni di vettura, con

impianto fermo, e registrazione del valore della soglia di intervento

a seguito della  riduzione  della  tensione  delle  funi  di  manovra

(«finto taglio») e  della  forza  frenante,  mediante  dinamometro  o

registrando la coppia impianto con pinze chiuse singolarmente;

    d) controllo a vista delle scarpe delle  funi  portanti  e  delle

pulegge; controllo dei rulli, delle rulliere e dei bilancieri;

    e)  controllo  a  vista  di  tutti  i  dispositivi  meccanici  di

tensionamento e delle stazioni; in particolare controllo del corretto

cadenzamento, dei tempi  e  della  forza  di  chiusura  dei  cancelli

d'imbarco;

    f) controllo a vista e prova dei dispositivi per il recupero  dei

veicoli,  con  l'effettuazione   di   un'esercitazione,   verificando

l'addestramento del personale adibito a tali operazioni.

    6.3.5.3. Funi

    Si  effettuano  i  controlli   annuali   previsti   dal   decreto

dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente  le  «Prescrizioni

tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi  e  dei

loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al  trasporto  pubblico

di persone».

    6.3.5.4. Dispositivi elettrici

    Nel  corso  dell'ispezione  annuale,  si  eseguono   i   seguenti

controlli:

    a) controllo dello stato generale e prove funzionali di  tutti  i

dispositivi e delle installazioni elettriche, rilevando e verificando

i livelli di intervento e le soglie previste;

    b) controllo dello stato generale  dei  dispositivi  di  messa  e

terra e protezione  contro  i  fulmini,  e  di  protezione  contro  i

contatti diretti e indiretti.

    6.3.5.5. Dispositivi di sorveglianza e segnalazione

    Nel  corso  dell'ispezione  annuale,  si  eseguono   i   seguenti

controlli:

    a)  controllo  e  prove  di   funzionamento   dei   circuiti   di

sorveglianza   e   dei   dispositivi    di    segnalazione    e    di

telecomunicazione;

    b)  controllo  e  prove  di  funzionamento  dei  dispositivi   di

segnalazione dei guasti nelle stazioni, nei veicoli e in linea;

    c) controllo delle resistenze elettriche delle funi isolate;

    d) controllo e prove di funzionamento degli anemometri.

    6.3.5.6. Veicoli e dispositivi di traino

    Per i veicoli e i dispositivi di traino, annualmente, si eseguono

i seguenti controlli:

    a) controllo a vista di ogni veicolo o  di  ogni  dispositivo  di

traino;

    b) almeno il 20% delle morse e dei morsetti e'  sottoposto  a  un

controllo a vista allo stato smontato. Queste morse sono  selezionate

secondo un  procedimento  di  rotazione  in  modo  da  garantire  che

l'intervallo tra i  controlli  consecutivi  di  ogni  morsa  non  sia

maggiore di 5 anni. In tale  occasione,  sul  predetto  campione,  e'

eseguito il controllo non distruttivo sulle morse e sui  morsetti  di

cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.

203 di data 1° dicembre 2015. Questo tipo di controllo delle morse  e

l'annessa prova di funzionamento deve avvenire secondo le  istruzioni

del costruttore;

    c) ad eccezione delle sciovie, tutte le  morse  smontate  di  cui

alla lettera b) devono essere sottoposte ad un  controllo  di  tenuta

minima necessaria allo  scorrimento  su  fune;  per  gli  impianti  a

collegamento temporaneo la prova puo' essere eseguita  anche  tramite

sistemi equivalenti;

    d) controllo dell'efficienza delle porte  e  dei  dispositivi  di

chiusura e di interblocco;

    e)  controllo  del  dispositivo  di  misurazione  del  carico   e

dell'eventuale conteggio delle persone;

    f) controllo dell'intervento dei freni sul veicolo;

    g)  per  gli  impianti  collegamento  temporaneo,  verifica   del

permanere sia del rendimento che dei  parametri  significativi  delle

morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature da  banco  disposte

in una delle stazioni: in particolare deve essere rilevata la  misura

della forza di serraggio tra le ganasce e della forza  erogata  dalle

molle, quest'ultima  sia  per  la  configurazione  corrispondente  al

diametro nominale della fune, che per  il  limite  inferiore  per  il

quale, secondo il M.U.M., la morsa puo' ancora essere utilizzata.

    6.4. Controlli in esercizio

    I controlli in esercizio devono  essere  effettuati  ad  impianto

fermo, durante una corsa di prova e durante l'esercizio da parte  del

personale  abilitato,  rispettando   integralmente   le   indicazioni

riportate nel Registro giornale e le istruzioni del M.U.M..

    I risultati dei controlli devono essere verbalizzati per iscritto

dal personale dell'impianto, secondo le  rispettive  attribuzioni,  e

registrati sul Registro giornale.

    6.4.1. Controlli e corsa di prova giornalieri

    Prima dell'apertura al servizio pubblico, si eseguono  una  corsa

di prova ed i controlli giornalieri previsti dal M.U.M. e  quelli  di

seguito elencati:

    a) controllo dell'argano e verifica  del  regolare  funzionamento

dei freni, compreso  la  funzionalita'  dell'arresto  elettrico  alla

massima  velocita'  di  esercizio  nonche'   la   funzionalita'   dei

dispositivi per la variazione della velocita' di marcia ;

    b) controllo della  carica  delle  batterie  dei  dispositivi  di

sorveglianza e dei motori termici;

    c) verifica che i valori dei parametri da riportare sul  Registro

giornale rientrino nell'intervallo ammissibile;

    d)   verifica   che   tutti   i   dispositivi   d'arresto   siano

raggiungibili;

    e) verifica della  regolare  accensione  dei  motori  termici  di

recupero;

    f)  verifica  del   regolare   funzionamento   del   collegamento

telefonico fra le stazioni;

    g) verifica della liberta' di corsa del carrello  di  tensione  e

del contrappeso; nel caso di tensionamento idraulico, verifica  della

posizione del cilindro di tensione;

    h) controllo della tenuta e  delle  pressioni  di  esercizio  dei

sistemi idraulici o pneumatici;

    i) verifica, a campione, del regolare funzionamento degli arresti

di emergenza e degli interruttori di manutenzione  nelle  stazioni  e

sulle vetture, degli strumenti di misura;

    j) funzionalita' del circuito di sicurezza di linea;

    k) controllo di irregolarita' evidenti o danni ai  veicoli  e  ai

dispositivi di traino, a seguito di controllo visivo;

    l) controllo della regolarita' delle aree di imbarco e di  sbarco

nelle stazioni, ed in  particolare  del  corretto  funzionamento  del

cancelletto;

    m) controllo  dell'integrita'  dei  veicoli  e  dei  carrelli  ed

eliminazione di eventuali accumuli di neve o formazioni  di  ghiaccio

su di essi;

    n) controllo della posizione  delle  funi  su  pulegge,  rulli  e

scarpe nonche' della funzionalita' dei raschiaghiaccio su puleggia;

    o) per  gli  impianti  a  collegamento  temporaneo,  in  ciascuna

stazione, verifica visiva del regolare funzionamento  dei  meccanismi

di accelerazione, di rallentamento e di movimentazione dei veicoli  e

della corretta predisposizione dei relativi dispositivi di controllo;

la corsa di prova deve essere eseguita in modo  che  tutte  le  morse

utilizzate  in  servizio  passino  sugli  appositi   dispositivi   di

controllo dell'ammorsamento situati in una delle stazioni;

    p) per le funicolari terrestri, controllo  dello  stato  regolare

degli accessi alle vetture e delle entrate ed  uscite  delle  vetture

dalle stazioni e, durante la corsa di prova,  controllo  dell'assenza

di ostacoli e  materiale  pericoloso  lungo  la  via  di  corsa,  del

corretto  posizionamento  della  fune  nei  rulli  di  linea  e,  ove

sussiste, del passaggio regolare delle vetture sugli scambi;

    q) per le funicolari terrestri,  controllo  ed  ispezione,  prima

della partenza, delle vetture,  dei  carrelli  con  le  ruote,  degli

organi del freno sulle rotaie, degli encoder per il rilevamento della

velocita' e degli  impianti  idraulici,  comprensivi  delle  relative

tubazioni, per la verifica di eventuali perdite di olio;

    r) per le pedane  mobili  di  imbarco  e  di  allineamento  delle

seggiovie, controllo dello stato del nastro e regolare  funzionamento

dei meccanismi, della regolarita'  delle  fasi  di  avviamento  e  di

arresto, nonche' della proporzionalita' tra la velocita' del nastro e

quella della fune.

    Durante la corsa di prova l'agente all'uopo addetto, munito di un

apparecchio  ricetrasmittente  e  prendendo  posto  su  un   veicolo,

controlla la linea, ed in particolare:

    a) le rulliere, assicurandosi del corretto passaggio della fune e

dei veicoli sulle stesse, nonche'  del  regolare  posizionamento  dei

rulli, della loro integrita' e della loro liberta' di  rotazione  sui

cuscinetti e dell'assenza di rumori anomali;

    b) l'assenza di ghiaccio o neve o altri ostacoli sulle  strutture

di linea;

    c)  la  percorribilita'  del  sentiero  per   l'evacuazione   dei

viaggiatori;

    d) il rispetto delle distanze di sicurezza verticali  e  laterali

in stazione ed in  linea  nonche'  l'allineamento  della  fune  sulle

rulliere;

    e) l'assenza di impedimenti al movimento dell'anemometro;

    f) il regolare funzionamento degli altoparlanti in linea;

    g) i dispositivi di protezione lungo  la  risalita  (per  esempio

imbottiture, reti di protezione, conche di raccolta) e  le  barriere,

verificando se sono in buono stato;

    h)  la  segnaletica  prevista,  verificandone   la   presenza   e

valutandone la leggibilita';

    i) l'assenza di  pietre,  valanghe  o  smottamenti  di  terra,  a

seguito di eventi naturali sopravvenuti, che  potrebbero  mettere  in

pericolo la sicurezza dell'impianto;

    j) per le sciovie e le slittinovie, durante la  corsa  di  prova,

controllo dello stato della pista di  risalita.  Per  le  sciovie  su

ghiacciaio, controllo della configurazione della linea  eventualmente

modificata  dal  movimento  del  ghiacciaio,  anche   rispetto   alla

superficie innevata;

    k)  in  particolare  per  le  pedane  mobili  di  imbarco  e   di

allineamento, la posizione della pedana mobile rispetto alla puleggia

nel  caso  di  stazione  tenditrice,  l'efficienza  della  protezioni

relative alla velocita' del tappeto (confronto con la velocita'  fune

e  sovravelocita')  e  l'efficienza  della  protezione  di   corretta

equidistanza dei veicoli.

    Durante la corsa di prova:

    a) e' vietato il trasporto di persone non  addette  all'esercizio

dell'impianto;

    b) deve essere disponibile un collegamento radio tra il personale

addetto all'esercizio, ad eccezione delle sciovie con linea visibile;

    c) in generale la cabina di comando della stazione  motrice  deve

essere presidiata.  In  caso  contrario  deve  essere  presidiata  la

stazione di rinvio ove e' effettuato il telecomando della marcia.

    Inoltre, se su  parti  dell'impianto  sono  stati  constatati  la

formazione di ghiaccio oppure  l'accumulo  di  neve,  che  comportano

rischi per le persone, il servizio puo' avere  inizio  solo  dopo  la

loro rimozione.

    Dopo  forti  nevicate,   bufere,   temporali   o   altri   eventi

eccezionali, verificatisi soprattutto durante la notte,  prima  della

corsa di prova deve  essere  effettuata  una  ricognizione  lungo  la

linea, anche al  fine  di  verificare  che  le  piante  presenti  non

costituiscano pericolo per l'esercizio.

    6.4.2. Controlli mensili

    Si devono eseguire i controlli  mensili  previsti  dal  M.U.M.  e

quelli di seguito elencati:

    a) controlli mensili delle funi previsti dal decreto dirigenziale

n. 144 del 18  maggio  2016  concernente  le  «Prescrizioni  tecniche

riguardanti l'esercizio e la  manutenzione  delle  funi  e  dei  loro

attacchi per gli impianti a fune adibiti  al  trasporto  pubblico  di

persone»;

    b) sulle funivie bifune, in occasione della verifica della linea,

deve  essere  controllato  lo  stato  delle   scarpe   dei   sostegni

(accertandone anche il consumo e la regolare  lubrificazione)  e  dei

loro attacchi;

    c)  controllo  dei   collegamenti   delle   funi   (per   esempio

impalmature);

    d) controllo della posizione reciproca delle funi e delle  rotaie

nelle zone di  accoppiamento  e  disaccoppiamento  degli  impianti  a

collegamento temporaneo;

    e) controllo dello stato esterno, della posizione e  dell'attacco

dei rulli, delle pulegge e delle deviazioni, nonche' dei  dispositivi

di riposizionamento e delle scarpe delle funi portanti;

    f) per gli impianti  a  collegamento  temporaneo,  controllo  dei

dispositivi ubicati sulle travi  di  accelerazione,  decelerazione  e

trasferimento, per la sorveglianza dei veicoli nelle stazioni;

    g) controllo nelle stazioni dell'ingresso, dell'uscita e del giro

stazione dei veicoli o dei dispositivi di traino;

    h) verifica dello stato di usura delle  guarnizioni  di  tutti  i

freni e della regolare posizione dei ceppi dei freni stessi;

    i)  prova  dei  sistemi  di  frenatura  elettrici   e   meccanici

dell'argano tramite misurazione degli spazi e/o dei tempi di  frenata

con veicoli vuoti o dispositivi di traino non utilizzati;

    j) azionamento manuale dei freni  sulla  fune  portante  o  sulla

rotaia  ad  impianto  fermo  e  verifica  della  funzionalita'  degli

interruttori di freno chiuso;

    k) prova e verifica della corretta taratura delle sorveglianze di

sovravelocita' elettriche e meccanica, nonche'  della  protezione  di

antiritorno anche «in bianco», per i soli impianti automotori;

    l) controllo a vista dello stato esterno dei veicoli, verificando

in particolare: l'efficienza dei dispositivi di chiusura delle  porte

e dei dispositivi di traino e lo stato delle barre di chiusura  delle

seggiole;

    m) per le funivie bifune «a va e vieni» o «a va  o  vieni»  prova

delle  sorveglianze  di  concordanza  del  senso  di  marcia   e   di

stazionamento, anche con appositi test se disponibili, e  azionamento

manuale  del  secondo  finecorsa  di  stazione,  ove  presente,   che

determina l'intervento del freno di emergenza;

    n) controllo a vista  dei  sostegni  di  linea,  con  particolare

riguardo alle  scale  di  accesso  ed  alle  pedane  di  manutenzione

verificando la posizione delle funi, l'allineamento  delle  rulliere,

la regolare rotazione dei rulli ed il consumo delle loro guarnizioni;

    o) movimentazione dell'impianto con tutti gli  azionamenti  e  le

alimentazioni  disponibili,  compresa  quella  derivante  da   gruppi

elettrogeni, se previsti; controllo del funzionamento dell'argano  di

recupero, senza disinnestare la  puleggia  motrice,  procedendo  alla

messa in moto dell'impianto, verificando  il  regolare  funzionamento

dei relativi  sistemi  frenanti  e  controllando  in  tale  occasione

l'eventuale scorta di combustibile;

    p)  controllo  dei  dispositivi  di  tensione,  con   particolare

riguardo agli attacchi di estremita' della fune  tenditrice  ed  agli

interruttori di finecorsa del  contrappeso,  ovvero  del  sistema  di

tensione idraulico e del carro mobile di rinvio;

    q) verifica dei dispositivi prova molle, mediante morsa  rossa  o

adottando una procedura equivalente atta  a  verificare  la  corretta

taratura dei prova molle. Nel caso di apparecchiature di prova  delle

molle  con  canali  ridondati  e  reciprocamente  controllati,   tale

controllo non e' necessario;

    r) verifica del regolare funzionamento degli arresti di emergenza

e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e sulle vetture;

    s) prova di efficienza e verifica dei livelli di  taratura  delle

protezioni  di   massima   corrente/coppia   e   di   incremento   di

corrente/coppia;  tali  verifiche   sono   eseguite   utilizzando   i

dispositivi di prova a tal scopo predisposti, seguendo le  istruzioni

fornite dal M.U.M.;

    t)  verifica  del  permanere  nel  tempo  degli  sforzi  frenanti

sviluppati dai  freni  meccanici,  eventualmente  mediante  prova  di

tenuta amperometrica;

    u) verifica delle protezioni atte a controllare la tensione delle

funi;

    v) in particolare per gli  impianti  a  collegamento  temporaneo,

controllo a vista di tutte le morse ad una velocita' convenientemente

ridotta, ad esempio da un punto di osservazione posto in  prossimita'

di una rotaia di scorrimento; controllo  dello  stato  di  integrita'

geometrica delle molle, se in vista, delle ruote di scorrimento e del

rullo di comando dell'apertura/chiusura delle ganasce.

    6.4.3. Controlli in  esercizio  e  corsa  di  prova  dopo  eventi

eccezionali.

    Dopo eventi  eccezionali  (ad  esempio:  forte  vento,  tempesta,

formazione di ghiaccio, nevicate copiose, valanghe,  fulmini,  caduta

di alberi, atti vandalici)  prima  della  ripresa  del  servizio,  si

effettuano i controlli in esercizio adeguati alla  situazione  e  una

corsa di prova. Quest'ultima deve  essere  preceduta  da  un'adeguata

ricognizione della linea. Tali controlli sono annotati  sul  Registro

giornale.

    6.5. Documentazione

    6.5.1. Documenti per i controlli e le ispezioni

    I risultati  dei  controlli  in  esercizio  sono  registrati  sul

Registro giornale.

    I risultati delle ispezioni annuali sono registrati  sul  verbale

dell'ispezione annuale.

    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente

Tecnico  se  previsto),  prima  dell'apertura  all'esercizio,   invia

all'Autorita'  di  sorveglianza  una  dichiarazione   circa   l'esito

positivo della predetta ispezione annuale.

    Il Registro giornale e il verbale delle ispezioni annuali  devono

essere conservati presso gli uffici dell'esercente  o  sull'impianto.

Il Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto 6.2.6,  deve

essere consegnato  all'Autorita'  di  sorveglianza  in  copia,  anche

informatica, in occasione delle  revisioni  quinquennali  o  generali

degli impianti.


Capitolo 7 - Visite e prove periodiche dell'Autorita' di sorveglianza


    7.1. Accertamenti sugli impianti

    L'Autorita' di sorveglianza ha facolta' di disporre in  qualsiasi

momento accertamenti sugli  impianti,  ai  sensi  dell'art.  100  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, per verificare che

il servizio si svolga in condizioni di sicurezza.

    Il   personale   dell'Autorita'    di    sorveglianza    tecnica,

nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  ha  diritto  al  trasporto

gratuito.

    In occasione di tali  accertamenti  l'Autorita'  di  sorveglianza

puo' prescrivere specifiche prove sull'impianto.

    Resta altresi' salva la facolta' dell'Autorita'  di  sorveglianza

di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui  all'art.

4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  753/80  qualora

sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.

    A seguito di incidenti  o  disservizi,  ancorche'  non  ne  siano

derivati  danni  alle  persone,  ove  a  giudizio  dell'Autorita'  di

sorveglianza, sentito il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio

(o l'Assistente Tecnico se previsto),  sorgano  dubbi  sul  permanere

delle  necessarie  condizioni  di  sicurezza,  puo'  venir   disposta

l'effettuazione di ispezioni e  controlli  straordinari  all'impianto

interessato o a sue singole parti,  stabilendone  caso  per  caso  le

modalita'.

    7.2. Partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni

annuali

    La partecipazione dei tecnici dell'Autorita' di sorveglianza alle

ispezioni di cui al punto 6.3.5 e' obbligatoria  in  occasione  delle

verifiche e prove effettuate dopo il primo  anno  dall'autorizzazione

all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, o alla prosecuzione

dello stesso dopo la revisione generale o dopo una ispezione speciale

e, successivamente, ogni tre anni. Per le sciovie e le slittinovie la

partecipazione obbligatoria dei suddetti tecnici e' fissata al quinto

e al decimo anno dall'autorizzazione  all'apertura  dell'impianto  al

pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione

generale. Gli articoli 1, 2  e  3  del  decreto  dirigenziale  del  9

gennaio 2012 si intendono sostituite con quando sopra disciplinato.


Capitolo  8 -  Regolazioni,  riparazioni  e  sostituzioni   che   non
                 costituiscono variante costruttiva

    8.1. Riparazioni e sostituzioni con parti  di  ricambio  come  da

progetto

    I lavori di riparazione  e  sostituzione  con  elementi  come  da

progetto  devono  essere  annotati  sul  Registro  di   controllo   e

manutenzione di cui al precedente punto  6.2.6  e  la  loro  regolare

esecuzione deve  essere  convalidata  dal  Capo  Servizio  e  portata

tempestivamente  a  conoscenza  del  Direttore  o   il   Responsabile

dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto).  Si  devono

utilizzare solo parti di ricambio equivalenti e certificate ai  sensi

del decreto legislativo n. 210/2003.

    Al termine della riparazione o sostituzione si effettua una prova

di efficienza.

    Per le opere civili di infrastruttura  la  riparazione  comprende

l'eliminazione dei danni causati anche  dall'invecchiamento  e  dalla

normale usura.

    Prima della riparazione e dell'eliminazione  di  un  danno  nelle

opere civili di infrastruttura se ne  deve  chiarire  la  causa  che,

quando  possibile,  deve  essere  sempre  preventivamente  eliminata.

Quando non e' possibile eliminare la causa di  un  danno,  si  devono

controllare, verificare e attuare misure appropriate in  funzione  di

quanto riscontrato nelle ispezioni.

    8.2. Modifiche e  sostituzioni  che  non  costituiscono  variante

costruttiva

    Le  modifiche  o  le  sostituzioni  di   componenti   con   altri

equivalenti  e  certificati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.

210/2003,  sotto  il  profilo  tecnico  funzionale,  non  costituenti

variante costruttiva, ne' riparazione  o  sostituzione  con  elementi

come da progetto, ai sensi del precedente  punto  8.1,  sono  gestite

come segue.

    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente

Tecnico se previsto)  e'  tenuto  a  darne  comunicazione  preventiva

all'Autorita'  di  sorveglianza.  Tale  comunicazione  preventiva  e'

finalizzata ad illustrare in maniera sintetica la sostituzione che si

intende  apportare  sull'impianto,  allo  scopo  di  individuare   le

possibili  ripercussioni  sulla   sicurezza   e   sulla   regolarita'

dell'esercizio.

    L'Autorita' di sorveglianza valuta l'entita'  della  sostituzione

ed eventualmente, nel caso in cui sia ritenuto necessario il rilascio

del nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione progettuale  per

la procedura approvativa e, successivamente,  dopo  il  rilascio  del

citato nulla osta  tecnico,  acquisisce  la  documentazione  di  fine

lavori ed effettua una visita di constatazione.

    Nel caso in cui la sostituzione sia  ritenuta  dall'Autorita'  di

sorveglianza  non  soggetta  ad  autorizzazione,   l'esercente   puo'

effettuare i lavori; il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o

l'Assistente Tecnico se previsto)  trasmette  la  relazione  di  fine

lavori  che  e'  acquisita  agli  atti  da  parte  dell'Autorita'  di

sorveglianza.

    Per  gli  impianti  realizzati  antecedentemente  all'entrata  in

vigore del decreto legislativo n. 210/2003  e'  possibile  utilizzare

componenti  realizzati  secondo  la  normativa  italiana  vigente  al

momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  210/2003,

oppure componenti o sottosistemi simili  certificati,  purche'  siano

verificate le seguenti condizioni:

    a) compatibilita' dei componenti o sottosistemi  certificati  con

le altre parti dell'impianto con le quali essi si interfacciano;

    b) rispetto  dei  limiti  di  impiego  di  cui  ai  documenti  di

certificazione per i suddetti componenti o sottosistemi;

    c)  condizioni  di  sicurezza   almeno   equivalenti   a   quelle

originarie.

    Per qualsiasi  aggiornamento  che  la  ditta  costruttrice  delle

apparecchiature  elettriche  apporti  al  software  del  sistema   di

sorveglianza,  il  Direttore  o  il  Responsabile  dell'esercizio  (o

l'Assistente Tecnico se  previsto)  deve  essere  informato  mediante

opportuna  documentazione  e   gli   deve   essere   consegnata   una

dichiarazione   attestante   che   le   funzioni   di    sorveglianza

dell'impianto   risultano   efficienti   anche   a   seguito    degli

aggiornamenti. Il  Direttore  o  il  Responsabile  dell'esercizio  (o

l'Assistente Tecnico se previsto), in funzione dell'incidenza che gli

aggiornamenti eseguiti hanno avuto o potrebbero avere sulle  funzioni

di sicurezza, valuta se informare o meno l'Autorita' di sorveglianza.

    8.3. Regolazioni/interventi dell'impianto durante l'esercizio

    8.3.1. Regolazioni/interventi permanenti

    Al fine di  migliorare  la  regolarita'  dell'esercizio  il  Capo

servizio,  in  accordo  con  il  Direttore   dell'esercizio,   o   il

Responsabile  dell'esercizio  puo'   effettuare   delle   regolazioni

permanenti o piccoli interventi, agli  organi  dell'impianto  e  alle

tarature dei dispositivi di sorveglianza.

    Ogni modifica permanente alle tarature  deve  essere  autorizzata

preventivamente dal Direttore di esercizio/Responsabile di  esercizio

(o  dall'Assistente  Tecnico   se   previsto),   il   quale   ha   la

responsabilita' di verificare, se del caso in loco  ed  eventualmente

sentendo  la  ditta  costruttrice  dell'impianto,  l'idoneita'  della

modifica effettuata.

    Il  Direttore   di   esercizio/Responsabile   di   esercizio   (o

l'Assistente Tecnico se previsto) deve  notificare  all'Autorita'  di

sorveglianza   competente   per    territorio,    con    le    idonee

giustificazioni, le modifiche e gli interventi attuati, i  quali  non

possono in alcun caso avere rilievo sulle prestazioni dell'impianto.

    Non sono  soggette  alla  notifica  le  modifiche  permanenti  se

relative ad organi  ed  elementi  non  direttamente  interessanti  la

sicurezza.

    8.3.2. Regolazioni/interventi provvisori

    Il Capo servizio, in accordo con il Direttore o  il  Responsabile

dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto),  puo'  apportare

modifiche provvisorie agli organi dell'impianto e alle  tarature  dei

dispositivi di sorveglianza quando queste siano  ritenute  necessarie

per concludere esclusivamente il servizio giornaliero,  a  condizione

che siano mantenute, adottando le necessarie misure di  compensazione

previste dal  costruttore,  condizioni  di  sicurezza  equivalenti  a

quelle iniziali. Il giorno successivo  l'esercizio  non  puo'  essere

ripreso.

    Nei tempi tecnici strettamente necessari, devono  successivamente

essere ripristinate le condizioni  iniziali  di  funzionamento  degli

organi e dei dispositivi di sorveglianza dell'impianto  sottoposti  a

modifica provvisoria e quindi potra' essere ripreso l'esercizio.

    8.3.3. Teleassistenza

    Alle condizioni riportate ai precedenti punti 8.3.1 e 8.3.2 sotto

la supervisione del Capo servizio e del Direttore o  il  Responsabile

dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto)   e   previa

predisposizione con apposita chiave  hardware  di  consenso  inserita

sull'impianto, e' ammesso l'intervento in teleassistenza della  ditta

costruttrice delle apparecchiature elettriche.

    La connessione «on line» dell'impianto e il relativo consenso per

la modifica dei parametri,  e'  consentita  solamente  per  il  tempo

strettamente necessario a svolgere tale operazione.

    La connessione deve avvenire  con  modalita'  che  assicurino  la

protezione da agenti esterni dei dati  trasmessi  attraverso  essa  e

quelli gia' presenti nel software.

    8.3.4. Registrazione sul Registro giornale

    Qualsiasi  modifica,  di  carattere   tanto   permanente   quanto

provvisoria,   deve   essere   annotata   sul    Registro    giornale

dell'impianto.

                   Capitolo 9 - Norme transitorie

    9.1 Disposizioni di esercizio

    9.1.1 Obblighi di adeguamento sull'esercizio

    Ove  non  diversamente  previsto  nelle   presenti   disposizioni

tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto tutte le disposizioni  di  esercizio  relative  agli

impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti  del  presente

decreto. L'esercente dovra' inviare all'Autorita' di sorveglianza, ai

fini  approvativi,  il  Regolamento  di  esercizio  con  i   relativi

allegati, tra i quali il Piano di evacuazione,  pena  la  revoca  del

nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 753/80, nonche' il Registro  giornale,

il Registro di controllo e  manutenzione,  il  Verbale  di  ispezione

annuale e il Rapporto di ammissibilita' sullo stato delle funi.

    9.1.2  Partecipazione   dell'Autorita'   di   sorveglianza   alle

ispezioni annuali

    A  partire  dall'anno  solare   2017,   la   periodicita'   della

partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni  annuali

su tutti gli impianti e' adeguata all'articolo 7.2.

    9.1.3 Modifiche al piano dei controlli

    Quando per effetto delle nuove  scadenze  di  cui  al  punto  2.1

dell'allegato al decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015 occorra modificare il piano

dei controlli non distruttivi  relativo  alle  revisioni  speciali  e

generali,  il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o

l'Assistente Tecnico se previsto), con  l'assistenza  di  un  esperto

qualificato di 3° livello secondo la UNI EN  ISO  9712  e  successive

eventuali modificazioni, d'intesa con la ditta costruttrice o sentita

una ditta specializzata qualora la predetta  ditta  costruttrice  non

sia  piu'  esistente,  individua  tutte  le  parti  dell'impianto  da

sottoporre  a  controlli   specifici,   indicando   la   difettosita'

ammissibile e le modalita' delle prove. Le indicazioni sui  controlli

da eseguire sono contenute nel nuovo piano dei controlli da  allegare

come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di  cui  e'

parte integrante.

    9.1.4 Contenuti del piano dei controlli

    Il nuovo piano  dei  controlli,  di  cui  al  punto  9.1.3,  deve

prevedere controlli non distruttivi, a campione nel caso di revisioni

quinquennali, da  parte  di  personale  qualificato,  sugli  elementi

costruttivi,  sugli  organi  meccanici  e  sulle  relative  giunzioni

saldate, contro la cui rottura  non  esistono  efficaci  accorgimenti

tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico

se previsto) o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico

se previsto) deve  dare  esecuzione  al  piano  e  prevedere  che  il

rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi  di  attacco

delle funi portanti, traenti, zavorra  e  tenditrici  sia  effettuato

entro e non oltre i cinque anni precedenti.

 

Allegati

D.M. 11 maggio 2017

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