Impianti a rinnovabili, Via e Au: un interpello ambientale

Impianti a rinnovabili Via e Au
Il quesito di Confindustria al Mase riguarda le superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale e simili

Impianti a rinnovabili, Via e Au: un interpello ambientale è stato posto da Confindustria al Mase.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti:

  • su come interpretare l’applicazione dell’esenzione dalle valutazioni ambientali in conformità art. 6, regolamento (Ue) 2022/2577, nell’ipotesi di un impianto collocato nella tipologia di aree elencate all’art. 20, comma 3, D.Lgs. 199/2021 («superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili»), ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo («siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento»), ricomprese in un piano preventivamente sottoposto a Vas, e che, a nostro giudizio, beneficerebbe quindi dell’esenzione dalla Via;
  • sulla previsione contenuta all'ultimo capoverso del comma 4 all'articolo 12, D.Lgs. n. 387/2023 che chiarirebbe come il procedimento unico (Au) possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via o del provvedimento di Via.
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Di seguito il testo dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale di Confindustria 24 novembre 2023, n. 192203

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, al fine di ottenere dei chiarimenti circa l’interpretazione sulle esenzioni delle valutazioni ambientali in conformità all’art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577 e circa il procedimento unico di cui all’art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 387 del 2023.

In particolare, il presente interpello è funzionale ad ottenere un chiarimento relativamente a:

1. l’interpretazione da dare all’applicazione dell’esenzione dalle valutazioni ambientali in conformità art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577, nell’ipotesi di un impianto collocato nella tipologia di aree elencate all’art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021, ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano preventivamente sottoposto a VAS, e che, a nostro giudizio, beneficerebbe quindi dell’esenzione dalla VIA.

2. l’espressa previsione contenuta all’ultimo capoverso del comma 4 all’articolo 12, del d.lgs. n. 387 del 2023, che chiarisce che il procedimento unico [AU] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. A nostro avviso, tale norma sembra avere la chiara finalità di non rallentare il procedimento di AU nelle more dell’espletamento del procedimento di VIA e consentirebbe quindi all’operatore di avviare contestualmente le istanze di VIA e AU.

Andando più nello specifico:

1. Articolo 47, commi da 1-bis a 1-quater del DL n. 13 del 2023

L’art. 47 commi da 1-bis a 1-quater del D.L. Attuazione PNRR-ter (Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni nella legge di conversione 21 aprile 2023 n. 41) introduce, per alcune fattispecie di impianti, esenzioni dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicabili fino alla data del 30 giugno 2024.

Tali esenzioni si applicano per i progetti “ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica” ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tanto premesso, richiediamo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un apposito chiarimento sulla norma in questione, la quale, ad oggi, senza una chiara ed univoca interpretazione risulta di difficile attuazione.
Nello specifico, l’unica interpretazione che potrebbe effettivamente portare ad una reale e concreta accelerazione nell’istallazione degli impianti rinnovabili (elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici del Fit for 55 e del RePowerEu) risulta essere quella secondo cui un ipotetico impianto collocato nella tipologia di aree elencate all’art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021 ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano o programma preventivamente sottoposto a VAS, beneficerebbe dell’esenzione dalla VIA prevista dall’articolo 47 commi da 1-bis a 1-quater senza necessità che tale piano o programma preveda espressamente che quell’area debba essere dedicata alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile o stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. A sostegno di tale interpretazione milita l’argomento che segue: affinché l’esenzione dalle verifiche ambientali di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possa operare le aree sui cui progetti debbono essere realizzati debbono qualificarsi come idonee ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 199/2021, per cui, vista tale qualifica ai sensi della legge nazionale, parrebbe qualificarsi come ridonante e non necessaria una ulteriore qualificazione dell’area come adatta ad ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile da parte di un piano locale che disciplina aspetti diversi (ancorché correlati) alla materia della localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;

Tale interpretazione, peraltro, risulta la più coerente con le disposizioni dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2577. Tale disposizione infatti prevede che “Gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Tale disposizione, dunque, richiede che:

i. le zone cui applicare l’esenzione debbano essere dedicate alle energie rinnovabili “se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete”;

ii. le medesime zone siano state “oggetto di una valutazione ambientale strategica”.

Pertanto, lo stesso Regolamento Europeo non richiede che il piano o programma oggetto della valutazione ambientale strategica abbia previsto in quella zona la localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Più in generale tale interpretazione sembra l’unica coerente con l’art. 3 del Regolamento UE) 2022/2577 il quale prevede che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio, sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica.

Alla luce di ciò, è auspicabile che, per apportare delle reali semplificazioni al comparto, il Ministero confermi questa interpretazione in quanto; nel caso di un chiarimento in senso opposto, sarebbe molto complicato per gli operatori individuare delle “aree” che possano aderire alle condizioni disposte.

2. Articolo 12, comma 4 del Dlgs. n. 387/2023

Il comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, nel testo attualmente vigente come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, dispone che:
L'autorizzazione di cui al comma 3 [autorizzazione unica] è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio

dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. Considerata l’espressa previsione contenuta all’ultimo capoverso del comma 4 – che chiarisce, giova ripeterlo, che “il procedimento unico di [AU] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA”, parrebbe che la finalità della modifica apportata dal legislatore fosse quella di non rallentare il procedimento di AU nelle more dell’espletamento del procedimento di VIA.

In tale direzione sembrerebbero muoversi anche i seguenti ulteriori passaggi della novella:
- “l'autorizzazione di cui al comma 3 [autorizzazione unica] è rilasciata a seguito di procedimento unico comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali” e “il rilascio dell'autorizzazione [unica] comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale” (così chiarendo che il provvedimento di AU comprende anche il provvedimento finale di VIA, che contiene le valutazioni ambientali); e

- “il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale” che sono di competenza del MASE (in caso di VIA statale) e non potrebbero essere espletate dai dipartimenti energia delle autorità competenti al rilascio dell’AU (che hanno differenti funzioni e competenze). Intendendosi, quindi, che nel procedimento di AU deve essere acquisito il provvedimento di VIA emesso dall’autorità competente al suo rilascio nel rispetto (e, quindi, a valle dell’espletamento) delle procedure disposte dal D. Lgs. n. 152/2006.

In conclusione, assumendo che la ricostruzione della ratio della nuova normativa sia corretta, ne deriverebbe, quindi, che all’operatore sia riconosciuto il diritto di presentare: - istanza di VIA al MASE per l’espletamento dell’istruttoria ambientale e il rilascio del relativo provvedimento;

e

- istanza di AU alla relativa autorità competente (Regione o Provincia a seconda della Regione in cui è localizzato il progetto) allegando evidenza della presentazione dell’istanza di VIA.

Il procedimento manterrebbe, quindi, la sua autonomia procedimentale a impulso di parte, dovendo però confluire il relativo provvedimento finale nella conferenza dei servizi indetta ai fini del rilascio dell’AU.

Sulla base delle considerazioni esposte, si chiede pertanto cortesemente a codesto Ministero di confermare se l’interpretazione intesa corrisponda alla ratio della previsione normativa in esame o, in caso contrario, di indicare la procedura da espletare ai fini del procedimento di cui al comma 4, di modo che gli operatori possano procedere alla corretta implementazione della stessa.

 

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, n. 83831

Oggetto: Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006. Istanza per chiarimenti circa l'interpretazione sulle esenzioni delle valutazioni ambientali in conformità all'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577 e circa il procedimento unico di cui all'art 12, comma 4 del D.lgs. n. 387 del 2023.

Con nota acquisita con prot. n. 192203 del 24/11/2023 codesta Associazione di categoria ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs 152/2006, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento relativamente a:

A) Interpretazione da dare all'applicazione dell'esenzione dalle valutazioni ambientali in conformità art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577, nell'ipotesi di un impianto collocato nella tipologia di aree elencate all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021, ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano preventivamente sottoposto a VAS, e che, a giudizio di codesta Associazione, beneficerebbe dell'esenzione dalla VIA.

B) L'espressa previsione contenuta all'ultimo capoverso del comma 4 all'articolo 12, del D.lgs. n. 387 del 2023, che a detta dell'istante chiarirebbe che il procedimento unico [AU] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. Ad avviso dell'interpellante, tale norma sembra avere la chiara finalità di non rallentare procedimento di AU nelle more dell'espletamento del procedimento di VIA. e consentirebbe quindi all’operatore di avviare contestualmente le istanze di VIA e AU,

***

Con riferimento agli aspetti di competenza della Direzione Generale Valutazioni Ambientali di cui al primo quesito avente ad oggetto la richiesta di corretta interpretazione dell'art. 47, commi da 1 a 1 quater del D L. n. 13 del 2023, si evidenza quanto segue.

Codesta Associazione di categoria ha rappresentato che l'art. 47 commi da 1-bis a 1-quater del D.L. Attuazione PNRR-ter (D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni nella legge di conversione 21 aprile 2023 n. 41) introduce, per alcune fattispecie di impianti, esenzioni dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicabili fino alla data del 30 giugno 2024.

Nello specifico, Confindustria assume che l'unica interpretazione che potrebbe portare ad una concreta accelerazione nell'istallazione degli impianti rinnovabili sarebbe quella secondo cui un ipotetico impianto collocato nella tipologia di aree elencate all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021 ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano o programma per il sol fatto di essere stato preventivamente sottoposto a VAS, beneficerebbe dell'esenzione dalla VIA prevista dall'articolo 47 commi da 1-bis a 1-quater senza necessità che tale piano o programma preveda espressamente che quell'area debba essere dedicata alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile o stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. Dette aree debbono essere qualificate come idonee ai sensi dell'art 20 D. 1gs. 199/2021, per cui, vista tale qualifica ai sensi della legge nazionale, parrebbe qualificarsi come ridonante e non necessaria una ulteriore qualificazione dell'area come adatta ad ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile da parte di un piano locale che disciplina aspetti diversi (ancorché correlati) alla materia della localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Tale interpretazione, conclude infine l'Associazione risulterebbe la più coerente con le disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2577, che non richiede che il piano o programma oggetto della valutazione ambientale strategica abbia previsto in quella zona la localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Tale interpretazione sembrerebbe, sempre a parere dell’interpellante, l'unica coerente con l'art 3 del Regolamento UE) 2022/2577 il quale prevede che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio, sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica.

Alla luce delle argomentazioni addotte viene chiesto che il Ministero confermi questa interpretazione per cui per un impianto collocato nella tipologia di aree elencate all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 199/2021, ovvero idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, ricomprese in un piano preventivamente sottoposto a VAS, non vi sarebbe necessità di espletamento della VIA

***

La norma richiamata, id est l’art 47 DL 13 del 2023 convertito nella L. 21 aprile 2023 n. 41

prevede l'esenzioni dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte II del D 1gs. 152/2006 relative ai progetti, che ricadono nelle aree idonee ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 8 novembre 2021 contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), di:

- impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW....(omissis);

- impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ....(omissis);

- rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti....(omissis) sino a 50 MW;

- repowering di impianti eolici già esistenti, ......(omissi) sino a 50 MW;

- produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW ....(omissis);

- infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.....(omissis).

Il testo del citato articolo definisce in modo specifico e tassativo i casi in cui vi possa essere esenzione dalla VIA escludendo quindi possibili interpretazioni estensive.

***

L’interpellante ha rappresentato che il comma 4 dell'art 12 del D.Lgs. n. 387/2023, nel testo attualmente vigente come modificato dal decreto-legge n 13 del 2023, dispone che:

L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato del luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 12 succitato prevede che "Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA.

Detta previsione ad avviso dell'interpellante chiarirebbe che il procedimento unico di [AU] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA anche perché la finalità della modifica apportata dal legislatore sarebbe quella di non rallentare il procedimento di AU nelle more dell'espletamento del procedimento di VIA.

Conclude dunque l'interpellante in maniera interlocutoria per cui "assumendo che la ricostruzione della ratio della nuova normativa sia corretta, ne deriverebbe, quindi, che all'operatore sia riconosciuto il diritto di presentare: - istanza di VIA al MASE per l'espletamento dell'istruttoria ambientale e il rilascio del relativo provvedimento; e istanza di AU alla relativa autorità competente (Regione o Provincia a seconda della Regione in cui è localizzato il progetto) allegando evidenza della presentazione dell'istanza di VIA. Il procedimento manterrebbe, quindi, la sua autonomia procedimentale a impulso di parte, dovendo però confluire il relativo provvedimento finale nella conferenza dei servizi indetta ai fini del rilascio dell'AU."

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La novellazione normativa dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2023, rafforza la procedura autorizzativa unica con l’inserimento al suo interno delle valutazioni di impatto ambientale, contemplandone anche la specifica tempistica; al contempo il legislatore, non intervenendo nelle disposizioni di cui alla Parte II del Dlgs. 152/2006 ha lasciato immutata al proponente la possibilità di acquisire autonomamente il parere di compatibilità ambientale sul progetto ai sensi dell’art.23 del citato decreto, per le opere di competenza statale.

Pertanto, con riferimento alle competenze della direzione Valutazioni Ambientali, atteso che il procedimento di VIA è attivato su istanza di parte, si conferma il permanere della facoltà di richiedere il provvedimento di VIA indipendentemente dall’autorizzazione.

Quanto alla parte del quesito riferibile alle competenze del Dipartimento Energia ex Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica, con la nota prot. 73742 del 19 aprile 2024, si è rappresentato che il nuovo articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/2003, come modificato dal DL 13/2023, contiene una norma transitoria da interpretare restrittivamente e cioè che il procedimento unico possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio di VIA solo per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 12 comma 4.

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