Impianti di interesse strategico nazionale: convertito il DL n. 3/2025

Le misure disposte all'art. 1-ter hanno reso superflua la conversione del D.L. n. 5/2025 «Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2025, n. 24

Impianti di interesse strategico nazionale: convertito il DL n. 3/2025 con la pubblicazione della legge di conversione 20 marzo 2025, n. 31, recante: «Misure urgenti per  assicurare  la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex Ilva S.p.A., nonché per  il   riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale».

Impianti di interesse strategico nazionale

In sede di conversione sono state aggiunte disposizioni in materia di:

  • rapporto di valutazione del danno sanitario - Vds;
  • procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;
  • stanziamento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex Ilva.

 

La mancata conversione del D.L. n. 3/2025

Le misure disposte all'art. 1-ter (secondo punto dell'elenco riportato sopra) hanno reso superflua la conversione del D.L. n. 5/2025 «Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2025, n. 24. A comunicarlo lo stesso Mase con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2025, n. 76.

 

Di seguito il testo coordinato.

Impianti di interesse strategico nazionale

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 (in Gazzetta  Ufficiale

- Serie generale - n. 19 del 24  gennaio  2025),  coordinato  con  la

legge di conversione 20 marzo 2025, n. 31 (in questa stessa  Gazzetta

Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per  assicurare  la

continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti  dell'ex  ILVA

S.p.A.,  nonche'  per  il   riesame   dell'autorizzazione   integrata

ambientale per gli  impianti  di  interesse  strategico  nazionale.».

(25A01874)

(Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2025, n. 69)

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

                         Misure finanziarie

1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni»  sono  sostituite

dalle seguenti: «fino a 400 milioni».

 

                             Art. 1-bis

            Rapporto di valutazione del danno sanitario -

       VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. Al fine di dare  compiuta  attuazione  alle  disposizioni  della

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24

novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali,  afferenti,  in

particolare, al rapporto tra  valutazioni  sanitarie  e  riesame  del

procedimento di autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  secondo

l'interpretazione datane dalla  sentenza  della  Corte  di  giustizia

dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa  nella  causa  C-626/22,

all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2  e'  aggiornato,

almeno ogni sette anni,  includendo  criteri  predittivi  in  ragione

degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio  per

la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede

di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto  2013,

e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione.

2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato  alla  luce  delle

risultanze correlate a  un'installazione  esistente  e  operante,  ha

l'obiettivo, in coerenza con  la  normativa  dell'Unione  europea  in

materia di prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  di

fornire elementi di valutazione  di  carattere  sanitario,  rilevanti

anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

2-quater.  Resta  fermo,  in  ordine  ai  rapporti  tra   VDS   e

autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  61,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».

 

                             Art. 1-ter

    Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale

         per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5,

del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  gestori  degli

impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1  del

decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,  forniscono,  oltre  alle

informazioni necessarie ai sensi del comma 5  del  medesimo  articolo

29-octies, il rapporto  di  valutazione  del  danno  sanitario  (VDS)

relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico  e

produttivo   oggetto   dell'istanza   di    riesame.    Nelle    more

dell'aggiornamento del  decreto  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma

2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto

dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di

interesse strategico nazionale di cui al primo periodo  predispongono

lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

2. Lo studio di VIS a corredo  dell'istanza  di  riesame  dell'AIA,

relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico  e

produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e  valutato

sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro  della

salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del

31 maggio 2019, utilizzando, per la  valutazione  dell'impatto  sulla

qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al  decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio

sanitario, i valori di  riferimento  stabiliti  dalla  norma  tecnica

dell'Environmental Protection  Agency  degli  Stati  Uniti  d'America

(US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.

3. Per le attivita' di valutazione, controllo  e  monitoraggio,  il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  acquisisce  il

parere dell'Istituto superiore di sanita'  (ISS)  che  opera  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.  L'ISS  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo

possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello  studio  di  VIS.

Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse  sono  richieste

direttamente, e  senza  possibilita'  di  reiterazione,  dall'ISS  al

gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo  e'

sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo

n. 152 del 2006 rilascia il  proprio  parere  entro  sessanta  giorni

dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma  3.

Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  parere   della

Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica

convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma

5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di  acquisire  le

determinazioni  finali  a  chiusura  del  procedimento   di   riesame

dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della  conferenza  di

servizi e' rilasciata entro sessanta giorni dalla  data  della  prima

riunione della conferenza medesima.

 

                            Art. 1-quater

                      Disposizioni transitorie

1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  riesame  di  cui  all'articolo

29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data

del 31  gennaio  2025  e  aventi  a  oggetto  impianti  di  interesse

strategico nazionale, gli atti gia' prodotti  dal  gestore  rimangono

validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-ter del presente

decreto, il parere dell'ISS e' reso entro il  15  febbraio  2025,  la

Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n.  152

del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal

Ministero della salute, rilascia il  proprio  parere  nei  successivi

trenta  giorni  e  la  determinazione   motivata   conclusiva   della

conferenza di servizi e' rilasciata nei successivi trenta giorni.

 

                          Art. 1-quinquies

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da  1-bis

a  1-quater  del  presente  decreto  le  amministrazioni   competenti

provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

 

                         Art. 1-sexies

     Stanziamento di ulteriori risorse per finalita' ambientali

                   nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.

1. Per interventi di ripristino e di  bonifica  ambientale  di  cui

all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5  gennaio

2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,

n. 20, da realizzare a  cura  dell'amministrazione  straordinaria  di

ILVA S.p.A. su aree di proprieta' di quest'ultima ricomprese nel sito

di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle  occupate

dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non  trovano

copertura finanziaria nelle  residue  disponibilita'  del  patrimonio

destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto  decreto-legge

n. 1 del 2015, e' istituito presso il Ministero delle imprese  e  del

made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni  di  euro  per

l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.

2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un  cronoprogramma

degli interventi a valere sul fondo di cui  al  comma  1,  aggiornato

trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese  e

del made  in  Italy,  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3.  Le

somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento  su  richiesta

dell'organo commissariale e rendicontate con periodicita' mensile.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  68  milioni  di  euro  per

l'anno 2027 e 12  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo

1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome