Impianti di interesse strategico nazionale: convertito il DL n. 3/2025 con la pubblicazione della legge di conversione 20 marzo 2025, n. 31, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex Ilva S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale».
In sede di conversione sono state aggiunte disposizioni in materia di:
- rapporto di valutazione del danno sanitario - Vds;
- procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;
- stanziamento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex Ilva.
La mancata conversione del D.L. n. 3/2025
Le misure disposte all'art. 1-ter (secondo punto dell'elenco riportato sopra) hanno reso superflua la conversione del D.L. n. 5/2025 «Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2025, n. 24. A comunicarlo lo stesso Mase con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2025, n. 76.
Di seguito il testo coordinato.
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2025), coordinato con la
legge di conversione 20 marzo 2025, n. 31 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la
continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA
S.p.A., nonche' per il riesame dell'autorizzazione integrata
ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale.».
(25A01874)
(Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2025, n. 69)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure finanziarie
1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a 400 milioni».
Art. 1-bis
Rapporto di valutazione del danno sanitario -
VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale
1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in
particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del
procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo
l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22,
all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato,
almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per
la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede
di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013,
e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle
risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha
l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di
fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti
anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».
Art. 1-ter
Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale
per gli impianti di interesse strategico nazionale
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli
impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle
informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo
29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)
relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e
produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more
dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma
2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto
dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di
interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono
lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).
2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA,
relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e
produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e valutato
sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla
qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio
sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica
dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti d'America
(US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.
3. Per le attivita' di valutazione, controllo e monitoraggio, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il
parere dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) che opera con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo
possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS.
Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste
direttamente, e senza possibilita' di reiterazione, dall'ISS al
gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo e'
sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni
dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della
Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le
determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame
dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi e' rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima
riunione della conferenza medesima.
Art. 1-quater
Disposizioni transitorie
1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo
29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data
del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti di interesse
strategico nazionale, gli atti gia' prodotti dal gestore rimangono
validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-ter del presente
decreto, il parere dell'ISS e' reso entro il 15 febbraio 2025, la
Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal
Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi
trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della
conferenza di servizi e' rilasciata nei successivi trenta giorni.
Art. 1-quinquies
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis
a 1-quater del presente decreto le amministrazioni competenti
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 1-sexies
Stanziamento di ulteriori risorse per finalita' ambientali
nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.
1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui
all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,
n. 20, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di
ILVA S.p.A. su aree di proprieta' di quest'ultima ricomprese nel sito
di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate
dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano
copertura finanziaria nelle residue disponibilita' del patrimonio
destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge
n. 1 del 2015, e' istituito presso il Ministero delle imprese e del
made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per
l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.
2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma
degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato
trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e
del made in Italy, sentito il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le
somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta
dell'organo commissariale e rendicontate con periodicita' mensile.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per
l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.